codice di procedura civile libro primo: disposizioni generali titolo III: delle parti e dei difensori capo II: dei difensori - 82. (1) (patrocinio)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 82. (1) (Patrocinio)
1. Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede € 1.100. (2)
2. Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore. Il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona.
3. Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti (3) al tribunale e alla corte d'appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente; e davanti alla Corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo.
modifiche - note
COMMENTI
(1) Articolo così sostituito dall'art. 20, L. 21 novembre 1991, n. 374.
(2) Le parole: "€ 516,46" sono state così sostituite dal D.L. 22 dicembre 2011, n. 212, convertito con L. 17 febbraio 2012, n. 10.
(3) Le parole: "al pretore," sono state soppresse dal D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
la giurisprudenza
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Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello)- protezione internazionale - Ricorso in Cassazione - Mancanza di valida "procura ad litem" - Conseguenze - Pagamento del raddoppio del contributo unificato - Condanna del difensore - Ammissibilità.
In materia di protezione internazionale per proporre ricorso in Cassazione il difensore deve certificare la data di rilascio della procura alle liti, al fine di garantire la posteriorità di essa rispetto alla data di comunicazione del provvedimento impugnato, sicchè è nulla la procura che non indichi la data in cui essa è stata conferita e tanto determina l'inammissibilità del ricorso e il raddoppio del contributo di cui all'art. 13 del d.P.R, n. 115 del 2002, a carico del difensore come se avesse agito egli stesso.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 25304 del 11/11/2020 (Rv. 659574 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_082, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_091 Cod_Proc_Civ_art_369
corte
cassazione
25304
2020

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Ricorso in Cassazione - Mancanza di valida "procura ad litem" - Conseguenze - Pagamento del raddoppio del contributo unificato - Condanna del difensore - Ammissibilità.
In materia di protezione internazionale per proporre ricorso in Cassazione il difensore deve certificare la data di rilascio della procura alle liti, al fine di garantire la posteriorità di essa rispetto alla data di comunicazione del provvedimento impugnato, sicchè è nulla la procura che non indichi la data in cui essa è stata conferita e tanto determina l'inammissibilità del ricorso e il raddoppio del contributo di cui all'art. 13 del d.P.R, n. 115 del 2002, a carico del difensore come se avesse agito egli stesso.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 25304 del 11/11/2020 (Rv. 659574 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_082, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_369
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25304
2020

procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - contenuto e forma - Ricorso per cassazione - Mandato rilasciato da più parti a distinti difensori per la proposizione congiunta di atto introduttivo del giudizio - Conflitto d'interessi - Valutazione - Modalità - Fattispecie.
In tema di giudizio di cassazione, ove più parti abbiano conferito mandato a distinti difensori per la proposizione congiunta di un unico ricorso, l'atto introduttivo deve essere valutato unitariamente nel suo contenuto al fine di verificare la sussistenza di un conflitto di interessi, dovendosi tenere conto non solo della posizione processuale attuale delle parti, ma anche di quella da loro rivestita nei gradi precedenti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente il conflitto di interessi in un caso nel quale avevano presentato ricorso per cassazione congiunto il conducente di un veicolo condannato in appello al risarcimento dei danni in favore del terzo trasportato e quest'ultimo, rilevando che la proposizione congiunta del detto ricorso impediva di accertare se l'impugnazione fosse avvenuta in base ad un interesse proprio di ciascuna parte o ad un interesse comune ad entrambe).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20991 del 02/10/2020 (Rv. 659151 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_082, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_084, Cod_Proc_Civ_art_360_1
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cassazione
20991
2020

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - Rilascio - Modalità - Art. 365 c.p.c. - Requisito dell'iscrizione dell'avvocato nell'apposito albo - Necessità di espressa menzione dell'iscrizione nel ricorso - Esclusione.
CASSAZIONE (RICORSO PER)
MANDATO ALLE LITI
PROCURA
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 365 c.p.c., è necessario che lo stesso sia sottoscritto da avvocato iscritto nell'apposito albo speciale, munito di mandato a margine o in calce all'atto, o comunque a questo allegato, rilasciato dopo la pubblicazione della sentenza impugnata e prima della notificazione del ricorso stesso, senza, tuttavia, che sia prescritto che di tale iscrizione venga fatta espressa menzione nel ricorso.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 17317 del 19/08/2020 (Rv. 658641 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_082, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_365
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17317
2020

Mancata sottoscrizione della copia notificata della citazione - Rilevanza - Esclusione - Condizioni.
La mancanza della sottoscrizione del difensore nella copia notificata della citazione non incide sulla validità di questa, ove detta sottoscrizione risulti nell'originale e la copia notificata fornisca alla controparte sufficienti elementi per acquisire la certezza della sua rituale provenienza da quel procuratore.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 10450 del 03/06/2020 (Rv. 657791 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_082, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_125, Cod_Proc_Civ_art_163_1

Praticante abilitato -Legittimazione ad esercitare il patrocinio - Appello dinanzi al tribunale - Esclusione - Entrata in vigore della l. n. 247 del 2012 - Irrilevanza - Fondamento.
Il praticante avvocato non è legittimato ad esercitare il patrocinio davanti al tribunale in sede di appello neppure a seguito dell'entrata in vigore della l. n. 247 del 2012 che, all'art. 41, comma 12, ne ammette l'attività difensiva solo in sostituzione e sotto la responsabilità del "dominus" avvocato.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 7754 del 08/04/2020 (Rv. 657508 – 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_082

Amministrazione di sostegno - Istanza di regolamento di competenza - Sottoscrizione del ricorso da parte del solo beneficiario - Ammissibilità - Fondamento.
In tema di amministrazione di sostegno, l'istanza di regolamento di competenza può essere sottoscritta anche dalla parte personalmente, atteso che il relativo procedimento, a differenza di quelli d'interdizione o inabilitazione, non richiede il ministero di un difensore, almeno nelle ipotesi, corrispondenti al modello legale tipico, in cui l'emanando provvedimento abbia ad oggetto esclusivamente l'individuazione di singoli atti, o categorie di essi, in relazione ai quali è richiesto l'intervento dell'amministratore e non incida sui diritti fondamentali della persona attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o per l'inabilitato.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7241 del 13/03/2020 (Rv. 657558 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0404, Cod_Proc_Civ_art_047, Cod_Proc_Civ_art_720_1, Cod_Civ_art_0407, Cod_Proc_Civ_art_043, Cod_Proc_Civ_art_082, Cod_Proc_Civ_art_086
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7241
2020

Conferimento di incarico ad avvocato da parte di altro avvocato e in favore di un terzo - Individuazione del soggetto obbligato a corrispondere il compenso - Esistenza di procura congiunta - Conseguente presunzione di coincidenza tra contratto di patrocinio e procura alle liti - Configurabilità - Limiti - Prova del distinto rapporto di mandato tra i professionisti - Necessità.
Nel caso in cui sia stato conferito un incarico ad un avvocato da parte di un altro avvocato ed in favore di un terzo, ai fini dell'individuazione del soggetto obbligato a corrispondere il compenso al difensore per l'opera professionale richiesta, si deve presumere, in presenza di una procura congiunta, la coincidenza del contratto di patrocinio con la procura alle liti, salvo che venga provato, anche in via indiziaria, il distinto rapporto interno ed extraprocessuale di mandato esistente tra i due professionisti e che la procura rilasciata dal terzo in favore di entrambi era solo lo strumento tecnico necessario all'espletamento della rappresentanza giudiziaria, indipendentemente dal ruolo di "dominus" svolto dall'uno rispetto all'altro nell'esecuzione concreta del mandato.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7037 del 12/03/2020 (Rv. 657282 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1703, Cod_Proc_Civ_art_082, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_087
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7037
2020

Impugnazioni- Procura alle liti sul retro della prima pagina del ricorso- Requisito della specialità- Relazione fisica tra delega e ricorso- Rilevanza- Inammissibilità del ricorso- Esclusione- Fondamento.
In tema di ricorso per cassazione, secondo il principio di conservazione degli atti, quando la procura al difensore è apposta sul retro della prima pagina del ricorso, seguita dalle pagine successive, il requisito della specialità resta assorbito dal contesto documentale unitario, derivando direttamente dalla relazione fisica tra la delega e il ricorso.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6122 del 05/03/2020 (Rv. 657276 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1367, Cod_Proc_Civ_art_082, Cod_Proc_Civ_art_125, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_365

Procura a margine o in calce al ricorso - Requisito della specialità - Relazione fisica tra delega e ricorso - Rilevanza - Inammissibilità del ricorso - Esclusione - Fondamento.
In tema di ricorso per cassazione, mentre l’apposizione del mandato a margine del ricorso già redatto esclude di per sé ogni dubbio sulla volontà della parte di proporlo, quale che sia il tenore dei termini usati, la mancanza di tale prova e la conseguente incertezza sull’effettiva volontà della parte non può tradursi in una pronuncia di inammissibilità del ricorso per mancanza di procura speciale, ma va superata attribuendo alla parte la volontà che consenta alla procura di produrre i suoi effetti, secondo il principio di conservazione degli atti (artt. 1367 c.c. e 159 c.p.c.); pertanto, nel caso di procura apposta in calce o a margine del ricorso per cassazione, il requisito della specialità resta assorbito dal contesto documentale unitario, derivando direttamente dalla relazione fisica tra la delega, ancorché genericamente formulata, e il ricorso.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24670 del 03/10/2019 (Rv. 655815 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_365, Cod_Proc_Civ_art_082, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_125, Cod_Civ_art_1367

Mancanza della procura - Conseguenze - Condanna del difensore alle spese del giudizio - Ammissibilità - Fattispecie.
In materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura "ad litem" o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l’atto è speso), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio.
(Nella specie, la S.C., nel dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione, ha condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità il difensore sfornito di procura, poiché rilasciata in modo generico a margine dell'atto di appello e non con scrittura privata autenticata o con atto notarile indicanti gli elementi essenziali del giudizio cui la procura si riferiva).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14474 del 28/05/2019 (Rv. 653941 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 082 – Patrocinio
Cod. Proc. Civ. art. 083 – Procura alle liti
Cod. Proc. Civ. art. 091 – Condanna alle spese
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Procura
Mandato
Corte
Cassazione
14474
2019

Tariffa forense deliberata dal C.N.F. - D.m. di approvazione - Fonte regolamentare - Principi contenuti nella legge n. 794 del 1942 - Giudizio di cassazione - Competenze del difensore - Diritti di procuratore - Spettanza – Esclusione
Il d.m. di approvazione della tariffa forense, avendo natura di fonte regolamentare così come desumibile dalla legge 7 novembre 1957, n. 1051, di attribuzione della competenza al Consiglio Nazionale Forense, deve essere interpretato alla luce dei parametri e all'interno dei limiti stabiliti dalla legge 13 giugno 1942, n. 794, che escludono il riconoscimento dei diritti di procuratore per qualsiasi giudizio di cassazione compreso il regolamento di competenza, nonostante l'istanza possa essere proposta anche da un avvocato non iscritto nell'albo speciale dei cassazionisti.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10492 del 15/04/2019 (Rv. 653468 - 02)

Procedimento civile - notificazione - al procuratore - Procuratore che esercita fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato - Elezione di domicilio, ad opera del difensore, nel luogo dove ha sede l'ufficio giudiziario ove è in corso il processo - Elezione di domicilio della parte rappresentata - Distinzione - Omessa indicazione nella procura alle liti del domicilio eletto ex art. 82 del R.D. n. 37 del 1934 od indicazione difforme - Incidenza sulla validità della notifica della sentenza per il decorso del termine breve per l'impugnazione e della notifica dell'atto di impugnazione - Insussistenza.
L'elezione di domicilio prescritta dall'art. 82 del R.D. n. 37 del 1934 per il procuratore che esercita la professione fuori del circondario del tribunale presso il quale è in corso il processo costituisce un atto del difensore distinto ed autonomo rispetto a quella della parte rappresentata. Ne consegue che, ai fini della validità della notificazione della sentenza per il decorso del termine breve dell'impugnazione e del correlato atto di gravame, occorre considerare il solo domicilio indicato dal detto procuratore ai sensi della citata disposizione, mentre è irrilevante che a tale domicilio non si faccia riferimento nella procura alle liti o che in questa l'assistito avesse indicato la residenza od eletto il domicilio.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8081 del 21/03/2019
Cod_Proc_Civ_art_082, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_330

Avvocato e procuratore - onorari - Conferimento di incarico di patrocinio - Procura "ad litem" - Differenze strutturali e funzionali - Rilascio della procura "ad litem" da parte di soggetto diverso da quello che ha conferito l'incarico professionale - Ammissibilità - Contestazione della sussistenza del sottostante rapporto di mandato - Onere della prova - Fattispecie.
La procura alle liti è un negozio unilaterale endoprocessuale con cui viene conferito il potere di rappresentare la parte in giudizio e che non presuppone l'esistenza - fra le medesime persone - di un sottostante rapporto di patrocinio, ovvero del negozio bilaterale, generatore del diritto al compenso, con il quale, secondo lo schema del mandato, il legale viene incaricato di svolgere l'attività professionale. Ne consegue che la procura alle liti è solo un indice presuntivo della sussistenza tra le parti dell'autonomo rapporto di patrocinio che, se contestato, deve essere provato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato la sussistenza del rapporto di patrocinio, essendo emerso che l'incarico professionale era stato conferito solo da uno dei litisconsorti, mentre gli altri avevano firmato la procura alle liti con designazione congiunta anche di altri codifensori, cui avevano conferito l'incarico professionale).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 6905 del 11/03/2019
Cod_Proc_Civ_art_082, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Civ_art_1703
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Gratuito patrocinio
Patrocinio a spese dello Stato
Avvocato gratis
Corte
Cassazione
6905
2019

Spese giudiziali civili - condanna alle spese - avvocato che eserciti la difesa personale ex art. 86 c.p.c. - diritto alla liquidazione di diritti ed onorari - sussistenza - fattispecie.
La circostanza che l'avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale prevista dall'art. 86 c.p.c. non incide sulla natura professionale dell'attività svolta e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onorari stabiliti per la prestazione resa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia con la quale il giudice del merito, accolta l'opposizione spiegata personalmente dall'avvocato avverso il decreto di liquidazione dei compensi per l'attività difensiva espletata in favore del cliente, ammesso a patrocinio a spese dello Stato, aveva omesso di regolare le spese dell'opposizione, adottando la formula "nulla per spese").
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4698 del 18/02/2019
Cod_Proc_Civ_art_082, Cod_Proc_Civ_art_086, Cod_Proc_Civ_art_091
nulla per spese

Procedimento civile - difesa personale della parte - Qualità di avvocato della parte - Spendita di tale qualità presso il giudice adito - Necessità - Fondamento – Fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1518 del 21/01/2019
In tema di giudizi in cui è consentita alla parte la difesa personale ex art. 82 c.p.c., è onere dell'interessato, che rivesta la qualità di avvocato, specificare a che titolo intenda partecipare al processo, poiché, mentre la parte che sta in giudizio personalmente non può chiedere che il rimborso delle spese vive sopportate, il legale, ove manifesti l'intenzione di operare come proprio difensore ex art. 86 c.p.c., ha diritto alla liquidazione delle spese secondo la tariffa professionale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva negato la liquidazione delle spese in base alla summenzionata tabella ad un avvocato che, in una controversia avanti al giudice di pace, non aveva dedotto di volere provvedere alla difesa personale, ma si era limitato a qualificarsi in atti, oltre che con il proprio nome, anche con il titolo professionale).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1518 del 21/01/2019

Avvocatura dello stato - rappresentanza e difesa in giudizio dello stato e delle regioni - soppressione di Equitalia - successione dell'agenzia delle entrate riscossione - costituzione in giudizio mediante avvocato del libero foro – conseguenze - Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 33639 del 28/12/2018
Nell'ipotesi in cui l'Agenzia delle Entrate Riscossione, quale successore "ope legis" di Equitalia, ex art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016, non si costituisca in causa con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, in assenza di un atto organizzativo generale e della delibera attestante le ragioni che in virtù dell'art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933 consentono il conferimento del mandato ad un avvocato del libero foro, il processo prosegue tra le parti originarie ai sensi dell'art. 111 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 33639 del 28/12/2018
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33639
2018

Mandato rilasciato da più parti allo stesso difensore - Conflitto d'interessi - Potenzialità - Valutazione in concreto - Necessità - Fattispecie.
Ove più parti abbiano conferito il mandato difensivo al medesimo professionista, la situazione di conflitto d'interessi idonea a provocare l'invalidità del mandato può essere non solo attuale, ma anche potenziale; tale potenzialità, tuttavia, va intesa non come astratta eventualità, bensì in stretta correlazione con il concreto rapporto esistente tra le parti i cui interessi risultino suscettibili di contrapposizione. (Nella specie, relativa a mandato conferito allo stesso difensore dal progettista e dal direttore dei lavori convenuti dal committente nel giudizio di responsabilità per danni strutturali ad un edificio, la S.C. ha escluso la ricorrenza di detto conflitto, essendo in contestazione non già il riparto di responsabilità tra i due professionisti ma, con difese comuni ad entrambi, la fondatezza della pretesa attorea).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 20950 del 08/09/2017
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Procura
Mandato
Corte
Cassazione
20950
2017

Spostamento d'ufficio dell'udienza già fissata - Omesso avviso alle parti - Conseguenze - Violazione del principio del contraddittorio - Nullità del procedimento e della sentenza - Fattispecie.
L’omessa comunicazione al procuratore costituito di una delle parti dello spostamento d'ufficio dell'udienza già fissata ad altra non immediatamente successiva determina la nullità di tutti gli atti successivi del processo e della sentenza che lo conclude, per violazione del principio del contraddittorio, ex art. 101 c.p.c., riferibile ad ogni atto o provvedimento ordinatorio dello svolgimento del processo. (Fattispecie in tema di anticipazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni non comunicata al procuratore costituito, con conseguente preclusione del deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17847 del 19/07/2017

Amministratore di condominio - Revoca giudiziale - Procedimento - Difesa tecnica - Necessità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
Nel giudizio di revoca dell'amministratore di condominio non è richiesto il patrocinio di un difensore legalmente esercente, ex art. 82, comma 3, c.p.c., trattandosi di un procedimento camerale plurilaterale tipico, che culmina in un provvedimento privo di efficacia decisoria, siccome non incidente su situazioni sostanziali di diritti o "status". Pertanto, ove si difenda personalmente e non rivesta anche la qualità di avvocato, il condomino che agisca per la revoca può richiedere, indicandole in apposita nota, unicamente il rimborso delle spese vive concretamente sopportate e non anche la liquidazione del compenso professionale, che spetta solo al difensore legalmente esercente.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15706 del 23/06/2017
CONDOMINIO
AMMINISTRATORE NOMINA REVOCA

Ricorso per cassazione - Procura speciale rilasciata da società estinta per pregressa cancellazione dal registro delle imprese – Inesistenza – Ragioni – Conseguenze – Condanna del difensore alle spese del giudizio.
La procura speciale necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione è inesistente ove conferita al difensore da una società estinta per pregressa cancellazione dal registro delle imprese, in quanto essa presuppone un rapporto di mandato tra l’avvocato ed il cliente che non può sussistere in mancanza del mandante, derivandone, pertanto, che l’attività processuale svolta resta nell’esclusiva responsabilità del legale, del quale è conseguentemente ammissibile la condanna a pagare le spese del giudizio.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10071 del 21/04/2017
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Procura
Mandato
Corte
Cassazione
10071
2017

Procura rilasciata in primo grado "per ogni stato e grado" del giudizio dall'amministratore di una società di capitali - Estensione all'appello - Ammissibilità - Sostituzione dell'amministratore prima della proposizione dell'impugnazione - Irrilevanza - Fondamento - Limite.
La procura conferita al difensore dall'amministratore di una società di capitali "per ogni stato e grado della causa" è valida anche per il giudizio di appello, e resta tale anche se l'amministratore, dopo il rilascio della stessa e prima della proposizione dell'impugnazione, sia cessato dalla carica, in conformità al principio secondo cui la sostituzione della persona titolare dell'organo avente il potere di rappresentare in giudizio la persona giuridica non è causa di estinzione dell'efficacia della procura alle liti, la quale continua ad operare a meno che non sia revocata dal nuovo rappresentante legale.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8821 del 05/04/2017
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Procura
Mandato
Corte
Cassazione
8821
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Istanza di risoluzione presentata dal commissario liquidatore - Difesa tecnica - Necessità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19723 del 02/10/2015
Il commissario liquidatore, diversamente da quanto consentito al curatore dall'art. 137, comma 1, l.fall. per il concordato fallimentare, non può, senza il patrocinio di un procuratore legalmente esercente che ne assicuri la difesa tecnica, presentare istanza di risoluzione del concordato di liquidazione previsto dall'art. 215 l.fall. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla novella apportata dal d.lgs. n. 169 del 2007), avuto conto, da un lato, del carattere contenzioso di tale procedimento, sebbene ne sia prevista la trattazione con rito camerale, e, dall'altro, della sua autonomia rispetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa in cui si inserisce.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19723 del 02/10/2015

Atto di riassunzione - Notificazione al difensore munito di poteri di mera assistenza della parte - Ammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12415 del 16/06/2015
L'atto di riassunzione della causa, conseguente alla declaratoria di incompetenza pronunciata dal pretore, deve essere notificato, ai sensi dell'art. 170 cod. proc. civ., all'avvocato dichiaratosi procuratore costituito della parte, la quale, in forza della formulazione dell'art. 82 cod. proc. civ. applicabile "ratione temporis", può stare in giudizio pure con la sola assistenza di difensore privo di rappresentanza processuale.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12415 del 16/06/2015

Ricorso per cassazione - Mancanza della procura speciale - Conseguenze - Condanna del difensore alle spese del giudizio - Ammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11551 del 04/06/2015
In materia di spese processuali, qualora il ricorso per cassazione sia stato proposto dal difensore in assenza di procura speciale da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire in giudizio, l'attività svolta non riverbera alcun effetto sulla parte e resta nell'esclusiva responsabilità del legale, di cui è ammissibile la condanna al pagamento delle spese del giudizio.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11551 del 04/06/2015
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Procura
Mandato
Corte
Cassazione
11551
2015

Difensore esercente il proprio ufficio fuori dalla circoscrizione del tribunale di assegnazione - Elezione di domicilio in luogo diverso dalla sede dell'ufficio giudiziario adito - Duplice notificazione della sentenza a cura della controparte - Presso il domicilio eletto ed in cancelleria - Rilevanza ai fini del decorso del termine breve per impugnare - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 11333 del 01/06/2015
In materia di impugnazioni, quando il difensore esercente il proprio ufficio fuori della circoscrizione del tribunale al quale è assegnato abbia eletto domicilio in un Comune diverso da quello sede dell'ufficio giudiziario adito, poiché la controparte ha comunque facoltà di notificargli la sentenza presso il domicilio irritualmente eletto, allorché essa abbia eseguito la notificazione non solo "in loco", ma anche presso la cancelleria del giudice adito ex art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, purché quest'ultima si sia perfezionata successivamente dal punto di vista del notificante (evenienza che assume il significato di una rinuncia "per facta concludentia" alla notificazione presso la cancelleria), il termine breve per impugnare la sentenza decorre dalla data della notificazione della stessa presso il domicilio eletto, da individuarsi con riferimento al momento in cui tale procedimento notificatorio risulti essersi perfezionato dal punto di vista del destinatario.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 11333 del 01/06/2015

Amministrazione di sostegno - Procedimento di nomina dell'amministratore - Differenze rispetto ai procedimenti in materia di interdizione e di inabilitazione - Ministero del difensore - Obbligatorietà - Esclusione - Limiti. Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 6861 del 20/03/2013
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Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 6861 del 20/03/2013
Il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno, il quale si distingue, per natura, struttura e funzione, dalle procedure di interdizione e di inabilitazione, non richiede il ministero del difensore nelle ipotesi, da ritenere corrispondenti al modello legale tipico, in cui l'emanando provvedimento debba limitarsi ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l'intervento dell'amministratore; necessita, per contro, detta difesa tecnica ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere, sia o non corrispondente alla richiesta dell'interessato, incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio.
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Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 6861 del 20/03/2013
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Il Giudice tutelare del Tribunale di Napoli instaurò la procedura di amministrazione di sostegno in favore di G.S. su ricorso del figlio, avv. C..G. , che ne aveva dedotto la incapacità di provvedere ai propri interessi per demenza senile e vasculopatia. Nominato un amministratore di sostegno provvisorio nella persona dell'avv. P..V. , e sentito il beneficiario, il quale si dichiarò favorevole a tale nomina e fece presente di essere adeguatamente assistito da una badante e di essere seguito da un assistente sanitario volontario, con decreto del 14 ottobre 2008 si provvide alla nomina in via definitiva della stessa professionista quale amministratrice di sostegno del G. , con funzioni esclusive di rappresentanza nell'amministrazione del patrimonio e nei rapporti con enti e terzi. Avverso tale decreto propose reclamo l'avv. C..G. , deducendo la illegittimità ed inopportunità della predetta nomina, assumendo che il Giudice tutelare non aveva motivato in ordine ai rilievi contenuti nei reclami da lui in precedenza presentati nei confronti di alcuni atti posti in essere dall'avv. V. , che eccedevano i limiti dei poteri dell'amministratore di sostegno provvisorio. In particolare, la citata professionista avrebbe coartato la volontà del padre e ne avrebbe impedito i contatti con lui e la sorella. Dedusse inoltre il reclamante che il decreto non disponeva che il padre avesse accesso immediato alle prestazioni di assistenza domiciliare, non indicava precisamente gli atti che l'amministrato poteva compiere solo con l'intervento dell'amministratore e non fissava un limite di spesa mensile, con pericolo per la conservazione del patrimonio e dei beni mobili indivisi rimasti nella gestione del padre dopo la morte della madre. Dedusse ancora il reclamante che si sarebbe dovuto nominare quale amministratore di sostegno uno dei soggetti indicati nell'art. 408 c.c., comma 3, ed infine denunciò il contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. della mancata previsione della nomina di un difensore di ufficio al beneficiario nel procedimento de quo, a differenza di quanto previsto per i minori.
Si costituì anche T..G. , aderendo al reclamo e presentando motivi aggiunti, ed in particolare chiedendo la revoca dell'amministratrice e l'annullamento degli atti dalla stessa compiuti.
2. - Con decreto depositato il 27 febbraio 2009, la Corte d'appello di Napoli rigettò il reclamo. Il giudice di secondo grado ritenne anzitutto inconferenti ed infondati i motivi che avrebbero dovuto determinare la revoca della nomina dell'avv. V. quale amministratrice di sostegno di S..G. , poiché la predetta professionista aveva già agito nella fase di amministrazione provvisoria nel rispetto dei limiti del suo incarico, riferendo costantemente al giudice tutelare e chiedendo le dovute autorizzazioni. La scelta di confermare l'avv. V. era stata poi operata a seguito di una precisa istruttoria e soprattutto dopo aver sentito il beneficiario, il quale aveva fatto presente di avere instaurato un buon rapporto con la V. , e di essere bensì favorevole alla nomina di un amministratore di sostegno che lo assistesse, ma non nella persona di uno dei suoi figli. Quanto alla asserita carenza di motivazione del provvedimento, la Corte partenopea ribadì che la scelta del giudice tutelare era stata assunta sulla base di un'approfondita istruttoria e tenendo conto della volontà del beneficiario, sottolineando che si trattava di procedimento di volontaria giurisdizione e che comunque il decreto non era privo di...

Limite sancito dal quarto comma dell'art. 91 cod. proc. civ. - Ambito di applicazione - Giudizi di opposizione per violazioni stradali - Esclusione - Fondamento.
In tema di liquidazione delle spese giudiziali, il limite del valore della domanda, sancito dal quarto comma dell'art. 91 cod. proc. civ., opera soltanto nelle controversie devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e non si applica, quindi, nelle controversie di opposizione a ordinanza-ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, le quali, pur se di competenza del giudice di pace e di valore non superiore ai millecento euro, esigono il giudizio secondo diritto, ciò che giustifica la difesa tecnica e fa apparire ragionevole sul piano costituzionale l'esclusione del limite di liquidazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9556 del 30/04/2014

Esercizio di attività defensionale "extra districtum" - Mera elezione di domicilio presso un difensore del distretto - Cancellazione del domiciliatario dall'albo degli avvocati - Efficacia rispetto all'avvenuta elezione di domicilio - Esclusione - Ragioni - Conseguenze in ordine alla decorrenza del termine per proporre impugnazione.
Nell'ipotesi di esercizio "extra districtum" dell'attività procuratoria, contemplata dall'art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, la mera elezione di domicilio presso un avvocato del distretto cui appartiene l'ufficio giudiziario adito, senza che a costui sia conferito dalla parte anche il mandato difensivo, conserva efficacia ed è vincolante - ove non sia revocata con atto comunicato alla controparte e all'ufficio - fino a quando tale domicilio risulti concretamente idoneo ad assolvere alla funzione sua propria, neppure rilevando la cancellazione del domiciliatario dall'albo degli avvocati. Ne consegue che soltanto nell'ipotesi in cui divenga impossibile eseguire le comunicazioni e le notificazioni nel luogo eletto (come in caso di morte o di irreperibilità del domiciliatario), le stesse potranno effettuarsi presso la cancelleria, e ciò anche in relazione alla notificazione della sentenza utile ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, diversamente essendo nulla la notifica fatta in luogo diverso dal domicilio eletto.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8411 del 10/04/2014

Esercizio di attività defensionale "extra districtum" - Mera elezione di domicilio presso un difensore del distretto - Cancellazione del domiciliatario dall'albo degli avvocati - Efficacia rispetto all'avvenuta elezione di domicilio - Esclusione - Ragioni - Conseguenze in ordine alla decorrenza del termine per proporre impugnazione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8411 del 10/04/2014
Nell'ipotesi di esercizio "extra districtum" dell'attività procuratoria, contemplata dall'art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, la mera elezione di domicilio presso un avvocato del distretto cui appartiene l'ufficio giudiziario adito, senza che a costui sia conferito dalla parte anche il mandato difensivo, conserva efficacia ed è vincolante - ove non sia revocata con atto comunicato alla controparte e all'ufficio - fino a quando tale domicilio risulti concretamente idoneo ad assolvere alla funzione sua propria, neppure rilevando la cancellazione del domiciliatario dall'albo degli avvocati. Ne consegue che soltanto nell'ipotesi in cui divenga impossibile eseguire le comunicazioni e le notificazioni nel luogo eletto (come in caso di morte o di irreperibilità del domiciliatario), le stesse potranno effettuarsi presso la cancelleria, e ciò anche in relazione alla notificazione della sentenza utile ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, diversamente essendo nulla la notifica fatta in luogo diverso dal domicilio eletto.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8411 del 10/04/2014

Ricercatore scientifico - Impugnazione proposta personalmente davanti al C.N.F. del provvedimento del Consiglio dell'ordine territoriale di rigetto dell'istanza di iscrizione all'albo speciale degli avvocati - Inammissibilità - Sussistenza - Fondamento.
E inammissibile il ricorso, proposto personalmente innanzi al Consiglio nazionale forense da un ricercatore scientifico, col quale si censura il provvedimento, emesso dal Consiglio dell'ordine territoriale, di rigetto dell'istanza di iscrizione all'albo speciale degli avvocati; analogamente a quanto disposto in tema di procedimento disciplinare, infatti, la possibilità di proporre ricorso al Consiglio nazionale forense o alle Sezioni Unite della Corte di cassazione da parte di soggetto non iscritto all'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori presuppone pur sempre che si tratti di soggetto iscritto almeno all'albo degli avvocati, poiché, in mancanza di tale condizione, il ricorrente è privo dello "ius postulandi" indispensabile per stare in giudizio di persona.
Corte Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 20697 del 10/09/2013

Limitazioni - Amministrazione di sostegno - Procedimento di nomina dell'amministratore - Differenze rispetto ai procedimenti in materia di interdizione e di inabilitazione - Ministero del difensore - Obbligatorietà - Esclusione - Limiti. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6861 del 20/03/2013
Il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno, il quale si distingue, per natura, struttura e funzione, dalle procedure di interdizione e di inabilitazione, non richiede il ministero del difensore nelle ipotesi, da ritenere corrispondenti al modello legale tipico, in cui l'emanando provvedimento debba limitarsi ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l'intervento dell'amministratore; necessita, per contro, detta difesa tecnica ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere, sia o non corrispondente alla richiesta dell'interessato, incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6861 del 20/03/2013

Ricorso sottoscritto dalla parte personalmente e non da avvocato iscritto nell'apposito albo munito di procura speciale - Inammissibilità- - Fondamento - Artt. 82, terzo comma, e 365 cod. proc. civ. - Abrogazione o modica di dette disposizioni - Esclusione.
È inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dalla parte interessata, e non da un avvocato iscritto nell'apposito albo munito di procura speciale, a norma degli artt. 82, terzo comma, e 365 cod. proc. civ., i quali non possono ritenersi abrogati o modificati dagli artt. 14, terzo comma, lett. d), del Patto internazionale sui diritti civili e politici, ratificato con legge 25 ottobre 1977, n. 881, e 6, terzo comma, lett. c) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, riferendosi tali disposizioni al processo penale, senza alcuna incidenza sul patrocinio nel processo civile.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23925 del 27/12/2012

Praticante avvocato - Impugnazione proposta personalmente davanti al C.N.F. del provvedimento del Consiglio dell'ordine territoriale di cancellazione dal registro speciale dei praticanti - Inammissibilità - Sussistenza - Fondamento.
È inammissibile il ricorso, proposto personalmente dal praticante avvocato al Consiglio nazionale forense, col quale si censura il provvedimento, emesso dal Consiglio dell'ordine territoriale, di cancellazione dal registro speciale dei praticanti a causa dell'interruzione ultrasemestrale della pratica; analogamente a quanto disposto in tema di procedimento disciplinare, infatti, la possibilità di proporre ricorso al Consiglio nazionale forense o alle Sezioni Unite della Corte di cassazione da parte di soggetto non iscritto all'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori presuppone pur sempre che si tratti di soggetto iscritto almeno all'albo degli avvocati, poiché, in mancanza di tale condizione, il ricorrente è privo dello "ius postulandi" indispensabile per stare in giudizio di persona.
Corte Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 23022 del 07/11/2011

Giudice di pace - Procedimento - Parte autorizzata a stare in giudizio personalmente - Mancanza di elezione di domicilio o dichiarazione di residenza - Notificazione presso la cancelleria - Ammissibilità - Condizioni - Limitazione agli atti del procedimento - Necessità - Impugnazione della sentenza - Notificazione presso la cancelleria - Inesistenza.
La previsione della possibilità di notifica di atti in cancelleria ai sensi dell'art. 58 disp. att. cod. proc. civ., è circoscritta, qualora la parte autorizzata a stare in giudizio di persona non risulti avere fatto, a norma dell'art. 319 dello stesso codice, dichiarazione di residenza o elezione di domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace, agli atti compiuti durante il procedimento ed a quello di esso conclusivo. Ne sono pertanto esclusi gli atti successivi, come quelli d'impugnazione della sentenza, la cui notifica deve avvenire, a pena di giuridica inesistenza, secondo le previsioni dell'art. 330 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10152 del 09/05/2011

In tema di opposizione a sanzioni amministrative le regole speciali dettate per il giudizio di primo grado non possono ritenersi automaticamente estensibili anche a quello d'appello, in mancanza di una espressa previsione normativa in tal senso. Ne consegue che nei suddetti giudizi non è consentita la difesa personale delle parti in sede di gravame, anche in ragione del maggior tecnicismo che caratterizza i procedimenti d'impugnazione.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 23285 del 18/11/2010

Questione relativa alla mancanza della procura - Giudice competente alla decisione - Connessione tra causa di competenza del giudice di pace e causa di competenza del tribunale - Criteri di individuazione - Fondamento.
Ogni questione relativa all'esistenza e alla validità della procura rilasciata al difensore deve essere delibata dal giudice competente secondo le regole fissate nel codice di rito; ne consegue che, proposta dal convenuto, davanti al giudice di pace, una domanda riconvenzionale di competenza del tribunale, tale da imporre, per ragioni di connessione, la rimessione a favore di quest'ultimo, la circostanza che il difensore del convenuto sia privo di "ius postulandi" non è idonea a far venire meno la competenza del tribunale anche in ordine alla domanda principale, ancorchè quella riconvenzionale debba ritenersi come non proposta per l'eccepita mancanza di procura.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16392 del 14/07/2009
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Procura
Mandato
Corte
Cassazione
16392
2009

rinvio - assegnazione della causa ad altro giudice - rinvio d'ufficio dell'udienza già fissata - omesso avviso alle parti - conseguenze - violazione del principio del contraddittorio - nullità del procedimento e della sentenza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5758 del 10/03/2009
provvedimenti del giudice civile - sentenza - nullità della sentenza - in genere - pronuncia sulla nullità - assegnazione della causa ad altro giudice - rinvio d'ufficio dell'udienza già fissata - omesso avviso alle parti - conseguenze - violazione del principio del contraddittorio - nullità del procedimento e della sentenza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5758 del 10/03/2009
La mancata comunicazione al procuratore costituito di una delle parti dell'assegnazione della causa ad altro giudice, e del differimento d'ufficio dell'udienza già fissata ad una udienza non immediatamente successiva, determina la nullità di tutti gli atti successivi del processo e della sentenza che lo conclude, per violazione del principio del contraddittorio di cui all'art. 101 cod. proc. civ. riferibile ad ogni atto o provvedimento ordinatorio dello svolgimento del processo.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5758 del 10/03/2009

Avvocato esercitante la difesa personale a norma dell'art. 86 cod. proc. civ. - Diritto alla liquidazione di diritti ed onorari - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2193 del 30/01/2008
La circostanza che l'avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale prevista dall'art. 86 cod. proc. civ. non incide sulla natura professionale dell'attività svolta in proprio favore, e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onorari previsti per la sua prestazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2193 del 30/01/2008
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Spese giudiziali
Corte
Cassazione
2193
2008

Avvocato esercitante la difesa personale a norma dell'art. 86 cod. proc. civ. - Diritto alla liquidazione di diritti ed onorari - Sussistenza.
La circostanza che l'avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale prevista dall'art. 86 cod. proc. civ. non incide sulla natura professionale dell'attività svolta in proprio favore, e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onorari previsti per la sua prestazione.
Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2193 del 30/01/2008

Comune - Rappresentanza processuale - Spettanza al sindaco - Carattere non esclusivo - Possibilità per lo statuto comunale di affidare detta rappresentanza ai dirigenti ovvero a esponenti apicali della struttura burocratica del Comune - Sussistenza - Conseguenze in caso di affidamento della rappresentanza al dirigente dell'ufficio legale del Comune - Equipollenza, in materia, del regolamento comunale alla fonte statutaria - Limiti.
Nel nuovo sistema istituzionale e costituzionale degli enti locali, lo statuto del Comune - ed anche il regolamento del Comune, ma soltanto se lo statuto contenga un espresso rinvio, in materia, alla normativa regolamentare - può legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, quale espressione del potere gestionale loro proprio, ovvero ad esponenti apicali della struttura burocratico - amministrativa del Comune, fermo restando che, ove una specifica previsione statutaria (o, alle condizioni di cui sopra, regolamentare) non sussista, il sindaco conserva l'esclusiva titolarità del potere di rappresentanza processuale del Comune, ai sensi dell'art. 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. In particolare, qualora lo statuto (o, nei limiti già indicati, il regolamento) affidi la rappresentanza a stare in giudizio in ordine all'intero contenzioso al dirigente dell'ufficio legale, questi, quando ne abbia i requisiti, può costituirsi senza bisogno di procura, ovvero attribuire l'incarico ad un professionista legale interno o del libero foro (salve le ipotesi, legalmente tipizzate, nelle quali l'ente locale può stare in giudizio senza il ministero di un legale), e, ove abilitato alla difesa presso le magistrature superiori, può anche svolgere personalmente attività difensiva nel giudizio di cassazione.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 12868 del 16/06/2005

Comune - Rappresentanza processuale - Spettanza al sindaco - Carattere non esclusivo - Possibilità per lo statuto comunale di affidare detta rappresentanza ai dirigenti ovvero a esponenti apicali della struttura burocratica del Comune - Sussistenza - Conseguenze in caso di affidamento della rappresentanza al dirigente dell'ufficio legale del Comune - Equipollenza, in materia, del regolamento comunale alla fonte statutaria - Limiti. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 12868 del 16/06/2005
Nel nuovo sistema istituzionale e costituzionale degli enti locali, lo statuto del Comune - ed anche il regolamento del Comune, ma soltanto se lo statuto contenga un espresso rinvio, in materia, alla normativa regolamentare - può legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, quale espressione del potere gestionale loro proprio, ovvero ad esponenti apicali della struttura burocratico - amministrativa del Comune, fermo restando che, ove una specifica previsione statutaria (o, alle condizioni di cui sopra, regolamentare) non sussista, il sindaco conserva l'esclusiva titolarità del potere di rappresentanza processuale del Comune, ai sensi dell'art. 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. In particolare, qualora lo statuto (o, nei limiti già indicati, il regolamento) affidi la rappresentanza a stare in giudizio in ordine all'intero contenzioso al dirigente dell'ufficio legale, questi, quando ne abbia i requisiti, può costituirsi senza bisogno di procura, ovvero attribuire l'incarico ad un professionista legale interno o del libero foro (salve le ipotesi, legalmente tipizzate, nelle quali l'ente locale può stare in giudizio senza il ministero di un legale), e, ove abilitato alla difesa presso le magistrature superiori, può anche svolgere personalmente attività difensiva nel giudizio di cassazione.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 12868 del 16/06/2005

Cancellazione dall'albo - Rito del lavoro - Cancellazione in data anteriore al deposito del ricorso in appello - Inesistenza di quest'ultimo atto - Sanatoria - Esclusione - Rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado - Fattispecie.
La cancellazione dall'albo professionale disposta dal consiglio dell'ordine, in data anteriore al deposito del ricorso in appello nel rito del lavoro, privando l'avvocato dello "ius postulandi", determina la mancanza di legittimazione del difensore al compimento del suddetto atto processuale; e, poichè le norme che disciplinano l'esercizio della professione forense sono di ordine pubblico, tale mancanza dà luogo ad inesistenza dell'atto, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo e non sanabile per effetto della costituzione ed acquiescenza del convenuto. (Nella specie la Corte Cass. ha ritenuto irrilevante che la cancellazione fosse stata operata nell'esercizio dei poteri di autotutela, ovvero nell'ambito del procedimento contenzioso, considerato che il ricorso avverso il provvedimento del consiglio nella prima ipotesi non ha effetto sospensivo e che nel secondo caso l'effetto sospensivo del ricorso giurisdizionale è comunque travolto dalla sentenza delle S.U. che respinga il ricorso dell'interessato).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10049 del 13/05/2005
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Mandato
Corte
Cassazione
10049
2005

Cancellazione dall'albo - Rito del lavoro - Cancellazione in data anteriore al deposito del ricorso in appello - Inesistenza di quest'ultimo atto - Sanatoria - Esclusione - Rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10049 del 13/05/2005
La cancellazione dall'albo professionale disposta dal consiglio dell'ordine, in data anteriore al deposito del ricorso in appello nel rito del lavoro, privando l'avvocato dello "ius postulandi", determina la mancanza di legittimazione del difensore al compimento del suddetto atto processuale; e, poichè le norme che disciplinano l'esercizio della professione forense sono di ordine pubblico, tale mancanza dà luogo ad inesistenza dell'atto, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo e non sanabile per effetto della costituzione ed acquiescenza del convenuto. (Nella specie la Corte Cass. ha ritenuto irrilevante che la cancellazione fosse stata operata nell'esercizio dei poteri di autotutela, ovvero nell'ambito del procedimento contenzioso, considerato che il ricorso avverso il provvedimento del consiglio nella prima ipotesi non ha effetto sospensivo e che nel secondo caso l'effetto sospensivo del ricorso giurisdizionale è comunque travolto dalla sentenza delle S.U. che respinga il ricorso dell'interessato).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10049 del 13/05/2005
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10049
2005

Qualità di avvocato della parte - Spendita di tale qualità presso il giudice adito - Necessità - Fondamento.
Nei giudizi in cui è consentito alla parte la difesa personale (e cioè nel procedimento dinanzi al giudice di pace, ex art.82 c.p.c., ove il valore della lite sia inferiore al milione di lire, ovvero, senza limite ne' per giudice adito ne' per valore, in caso di opposizione a sanzione amministrativa ex art.23 della legge 689/81), è onere della parte stessa, che riveste anche la qualità di avvocato, specificare a che titolo intenda partecipare al processo, poiché (a prescindere dal profilo fiscale), mentre la parte che sta in giudizio personalmente non può chiedere che il rimborso delle spese vive sopportate, il legale, ove manifesti, appunto, l'intenzione di operare come difensore di sè medesimo ex art.86 c.p.c., ha diritto alla liquidazione delle spese secondo la tariffa professionale.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12680 del 09/07/2004

Notificazione dell'impugnazione - Alla parte personalmente - Necessità - Presso il difensore nel giudizio arbitrale - Legittimità - Esclusione - Veste di domiciliatario del difensore "apud arbitros" - Irrilevanza - Limiti - Conseguenze della notificazione irritualmente eseguita presso il difensore - Tipologia del vizio - Nullità - Configurabilità - Inesistenza - Esclusione - Sanabilità del vizio con effetto "ex tunc" - Sussistenza - Modalità - Limiti.
L'impugnazione per nullità del lodo arbitrale deve essere notificata alla parte personalmente, non presso la persona che l'abbia difesa nel procedimento arbitrale, ancorché cumulando in detta sede la veste di domiciliataria, mentre resta al riguardo irrilevante che detto difensore sia un legale abilitato all'esercizio della professione, o sia anche munito di procura, sempre con elezione di domicilio, per la dichiarazione di esecutività del lodo (art. 825 cod. proc. civ.) o per l'intimazione del precetto ed il promuovimento dell'esecuzione forzata, potendo l'elezione di domicilio riguardare la notificazione dell'impugnazione per nullità del lodo solo se contenuta nel compromesso o nella clausola compromissoria, in relazione alla riconducibilità di detta impugnazione al rapporto od affare per il quale si è concordato il ricorso ad arbitri, non anche quando sia accessoria all'incarico difensivo per il procedimento arbitrale o per i successivi momenti dell'esecutività ed esecuzione del lodo, atteso che, in queste ultime ipotesi, quella notificazione è atto estraneo ed esterno ai compiti del mandatario -domiciliatario, stante la diversificazione e la separazione del procedimento di formazione ed attuazione del lodo e del giudizio rivolto a denunciarne la nullità. Tuttavia, l'irrituale effettuazione della notificazione dell'impugnazione presso quel difensore, anziché alla parte personalmente, non implica, inesistenza, ma nullità della notificazione medesima, e, dunque, un vizio emendabile con effetto "ex tunc" (ed esclusione del verificarsi di decadenza per l'eventuale sopraggiungere della scadenza del termine d'impugnazione) con la costituzione del convenuto, ovvero, in difetto di tale costituzione, con la rinnovazione della notificazione medesima, cui la parte istante provveda spontaneamente od in esecuzione di ordine impartito dal giudice ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ..
Corte Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 3075 del 03/03/2003

Pluralità dei difensori - ricorso per cassazione - sottoscrizione da parte di un solo difensore - validità.*
Dai principi in tema di mandato e di procura ed in particolare dell'art. 1716, secondo comma, cod. civ. disciplinante l'ipotesi di pluralità di mandatari, discende che, se il mandato alle liti viene conferito a più difensori, ciascuno di essi, in difetto di una espressa volontà della parte circa il carattere congiuntivo del mandato medesimo, ha pieni poteri di rappresentanza processuale, con la conseguenza che in caso di procura speciale per ricorrere in Cassazione ex art. 365 cod. proc. civ., il ricorso è validamente proposto anche se sottoscritto da uno solo di essi. ( Conf 3745/85, mass n 441323).*
Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 5185 del 28/11/1989
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Cassazione
5185
1989

Pluralità dei difensori - ricorso per cassazione - sottoscrizione da parte di un solo difensore - validità.*
Dai principi in tema di mandato e di procura ed in particolare dell'art. 1716, secondo comma, cod. civ. disciplinante l'ipotesi di pluralità di mandatari, discende che, se il mandato alle liti viene conferito a più difensori, ciascuno di essi, in difetto di una espressa volontà della parte circa il carattere congiuntivo del mandato medesimo, ha pieni poteri di rappresentanza processuale, con la conseguenza che in caso di procura speciale per ricorrere in Cassazione ex art. 365 cod. proc. civ., il ricorso è validamente proposto anche se sottoscritto da uno solo di essi. ( Conf 3745/85, mass n 441323).*
Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 5185 del 28/11/1989
_____________________________________
Procura
Mandato
Corte
Cassazione
5185
1989

Responsabilità per mancato compimento di attività difensiva - insussistenza.*
Il consulente di parte rappresenta la medesima, della quale è ausiliare, nel limitato ambito delle indagini tecniche e, pertanto, non può essere ritenuto responsabile del mancato compimento di attività difensive - come la richiesta di un provvedimento istruttorio - che, esulando dal detto limitato ambito, competono, invece, al difensore.*
Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4460 del 21/08/1985

Estensione ai giudizi di convalida e di merito.*
La procura conferita al difensore per la richiesta di sequestro, quando manchi una espressa limitazione, S'intende conferita anche per il giudizio relativo alla convalida ed al merito.*
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 850 del 03/05/1967
fine
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