Impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 19687 del 16/07/2025 (Rv. 675443 - 01)Notificazione dell'impugnazione - interruzione del processo - morte della parte - Morte della parte costituita a mezzo di procuratore - Omessa dichiarazione o notificazione dell'evento a opera di quest'ultimo - Fictio iuris dell’ultrattività del mandato alla lite - Integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi in appello - Necessità - Mancanza - Nullità assoluta - Rilevabilità d'ufficio anche in Cassazione - Condizioni.
In tema di interruzione del processo, la proposizione di autonomo appello a cura del difensore di una parte deceduta, il quale - munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo - non ha dichiarato, nè notificato il decesso non giustifica l'integrità del contraddittorio alla luce del principio di ultrattività del mandato, quando, prima della scadenza del termine di impugnazione e anteriormente all'impugnazione medesima, altro soccombente notifichi l'atto di gravame a uno degli eredi sulla scorta della circostanza della morte della parte originaria; a fronte di detto fatto processuale, il giudice d'appello deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi, con la conseguenza che, in difetto, la sentenza comunque pronunciata è affetta da nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio in Cassazione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 19687 del 16/07/2025 (Rv. 675443 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_328, Cod_Proc_Civ_art_331 …...
Cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 17017 del 25/06/2025 (Rv. 674907 - 01)Ricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica - Procura alle liti redatta su supporto cartaceo, sottoscritta dalla parte in modalità analogica e autenticata con firma digitale dal difensore - Requisito della specialità, ex art. 83, comma 3, c.p.c., "per collocazione topografica" - Configurabilità - Presupposti - Validità - Condizioni - Fattispecie.
In caso di ricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l'allegazione mediante strumenti informatici - al messaggio di posta elettronica certificata (p.e.c.) con il quale l'atto è notificato ovvero mediante inserimento nella "busta telematica" con la quale l'atto è depositato - di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l'ipotesi, ex art. 83, comma 3, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l'intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione. (Nella specie la S.C. ha disatteso la proposta di definizione accelerata con cui si proponeva di dichiarare il ricorso improcedibile, affermando la validità di una procura su supporto cartaceo, priva di autentica del difensore, allegata alla busta telematica insieme al messaggio p.e.c. di notifica del ricorso per cassazione al difensore domiciliatario di controparte, con annessa relazione di notificazione e procura speciale in formato p7m con firma digitale dell'avvocato).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 17017 del 25/06/2025 (Rv. 674907 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_365 …...
Cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 12833 del 13/05/2025 (Rv. 674580 - 01)Contenuto e forma - Giudizio di cassazione - Procedimento instaurato in data antecedente al 4 luglio 2009 - Costituzione di un nuovo difensore e conferimento della procura in calce all'atto di richiesta della decisione ex art. 380-bis, c.p.c. - Nullità della costituzione - Fondamento - Sostituzione del difensore - Rilevanza - Esclusione - Art. 380-bis, comma 2, c.p.c., come sostituito dal d.lgs. n. 149 del 2022 - Deroga all'art. art. 83 c.p.c. - Esclusione - Fattispecie.
Nel giudizio di cassazione relativo ad un procedimento instaurato in data antecedente al 4 luglio 2009, la successiva comparsa di costituzione di un nuovo difensore, con il conferimento della procura in calce all'atto ed autenticata dallo stesso legale nominato, è nulla in quanto la procura speciale, ex art. 83, comma 3, c.p.c., vigente ratione temporis, deve essere rilasciata con atto pubblico o con scrittura privata autenticata ex art. 83, comma 2, c.p.c., ove non apposta a margine o in calce al ricorso o al controricorso; non può pervenirsi, peraltro, ad una soluzione diversa quando sopraggiunge la sostituzione del difensore, dovendosi anche escludere l'introduzione da parte dell'art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - come sostituito dal d.lgs. n. 149 del 2022, che ha disposto che l'istanza di decisione è eseguita dal difensore munito di nuova procura speciale - di una regola in deroga all'art. 83 c.p.c., nella formulazione applicabile al giudizio in relazione alla data di suo inizio.
(Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso, relativo ad un giudizio iniziato nel 1976, affermando la nullità dell'atto denominato "comparsa di costituzione di nuovo difensore e memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ." in ragione del conferimento della procura speciale con atto in calce a tale comparsa e sottoscrizione autenticata dal difensore stesso).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 12833 del 13/05/2025 (Rv. 674580 - 01)
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Cassazione (ricorso per) - mandato alle liti - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 12628 del 12/05/2025 (Rv. 675286-01)Ricorso per cassazione - Procura speciale ex artt. 83, comma 3, e 365 c.p.c. - Contestualità rispetto alla redazione dell’atto cui accede - Necessità - Esclusione - Congiunzione materiale o telematica - Sufficienza - Conferimento non antecedente alla pubblicazione dell'impugnando provvedimento e non posteriore alla notificazione del ricorso - Necessità - Fattispecie.
In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 365 e 83, comma 3, c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto a cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto in forza di procura conferita "giusta delega a margine del ricorso in appello" ossia prima della pronuncia della sentenza impugnata).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 12628 del 12/05/2025 (Rv. 675286-01)
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Cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 12628 del 12/05/2025 (Rv. 675286 - 01)Ricorso per cassazione - Procura speciale ex artt. 83, comma 3, e 365 c.p.c. - Contestualità rispetto alla redazione dell’atto cui accede - Necessità - Esclusione - Congiunzione materiale o telematica - Sufficienza - Conferimento non antecedente alla pubblicazione dell'impugnando provvedimento e non posteriore alla notificazione del ricorso - Necessità - Fattispecie.
In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 365 e 83, comma 3, c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto a cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso.
(Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto in forza di procura conferita "giusta delega a margine del ricorso in appello" ossia prima della pronuncia della sentenza impugnata).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 12628 del 12/05/2025 (Rv. 675286 - 01)
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Estinzione - Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 10446 del 22/04/2025 (rv. 674816-01)Mandatario "ad negotia" costituito in giudizio per il mandante, a mezzo di procuratore legale - Morte del mandante - Conseguenze processuali - Atti compiuti dal mandatario anteriormente alla conoscenza della morte del mandante - Validità nei confronti del mandante o dei suoi eredi.
La morte del mandante che sta in giudizio per mezzo del mandatario "ad negotia", costituito tramite procuratore legale, in tanto ha rilevanza processuale ed importa l'interruzione del processo in quanto sia stata dichiarata o notificata dal procuratore legale, restando irrilevante che la morte della parte sia nota al giudice ed alla controparte, sopravvivendo la rappresentanza processuale, per il suo particolare carattere di rapporto esterno rispetto al giudice ed alla controparte, al decesso del mandante; mentre nei rapporti interni fra mandante e mandatario, gli atti (in essi compresa la nomina di un procuratore "ad processum") che siano stati compiuti dal mandatario prima di conoscere l'estinzione del mandato (per morte del mandante) restano validi, sia nei confronti del mandante che dei suoi eredi (salva da parte di questi ultimi la ratifica dell'operato del mandatario).
Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 10446 del 22/04/2025 (rv. 674816-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1722, Cod_Proc_Civ_art_077, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_299, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Civ_art_1398, Cod_Civ_art_1399 …...
Difensori - mandato alle liti (procura) - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 5067 del 26/02/2025 (Rv. 673889-01)Rilasciato all'estero - Giudizio di legittimità - Procura alle liti conferita all’estero - Legalizzazione - Necessità che sia anteriore alla notifica del ricorso - Esclusione - Anteriorità alla costituzione in giudizio - Sufficienza - Fondamento.
In tema di giudizio di legittimità, la legalizzazione della procura alle liti conferita all'estero, in quanto non costituisce parte integrante dell'atto, non deve necessariamente precedere la notifica del ricorso, ma è sufficiente che intervenga prima della costituzione in giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 5067 del 26/02/2025 (Rv. 673889-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_365, Cod_Proc_Civ_art_083 …...
Cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 4717 del 22/02/2025 (Rv. 674045-01)Contenuto e forma - giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - procedimento in genere procura speciale - Impossibilità di identificare il soggetto conferente o di decifrarne il nome o il potere rappresentativo della parte - Nullità - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione - Limiti - Valide procure rilasciate da altri ricorrenti - Decisione della questione di giurisdizione dibattuta anche dalla controparte nel controricorso - Ammissibilità - Fondamento.
La nullità della procura per impossibilità di identificare il soggetto che l'ha conferita ovvero di decifrare il nome del sottoscrittore o la qualità in virtù della quale egli spende il potere rappresentativo di una compagine sociale rende inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, a meno che non vi siano altri ricorrenti che abbiano rilasciato valide procure oppure che la parte controricorrente, senza dedurre la suddetta inammissibilità, abbia preso posizione sulla questione di giurisdizione, configurandosi tale atteggiamento come impulso processuale idoneo affinché sia pronunciata la decisione al riguardo.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 4717 del 22/02/2025 (Rv. 674045-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_365 …...
Fallimento - organi preposti al fallimento - giudice delegato - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 825 del 13/01/2025 (Rv. 673650-01)Provvedimenti - avvocato e procuratore - onorari - tariffe professionali - Procedimenti speciali - Sequestro conservativo - Liquidazione separata per la fase esecutiva - Esclusione - Ragioni.
Il compenso spettante al difensore del fallimento per l'esecuzione del sequestro conservativo rientra in quello dovuto per la fase decisionale del procedimento cautelare, poiché, a differenza del pignoramento, il sequestro si attua con la mera consegna materiale del provvedimento autorizzativo al conservatore dei registri immobiliari per la relativa trascrizione, senza necessità della sua comunicazione al debitore.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 825 del 13/01/2025 (Rv. 673650-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_675, Cod_Proc_Civ_art_679 …...
Fallimento - organi preposti al fallimento - giudice delegato - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 836 del 13/01/2025 (Rv. 673639-01)Provvedimenti - avvocato e procuratore - onorari - tariffe professionali - Liquidazione unitaria dei compensi - Art. 4, comma 2, del d.m. n. 140 del 2012 - Cause non riunite - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Il criterio di liquidazione unitaria del compenso dovuto al difensore del fallimento, previsto dall'art. 4, comma 2, del d.m. n. 140 del 2012, presuppone che l'attività professionale sia stata svolta in un unico giudizio, eventualmente risultato tale all'esito del provvedimento di riunione, e non trova quindi applicazione nell'ipotesi in cui i giudizi siano rimasti separati tra loro.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 836 del 13/01/2025 (Rv. 673639-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_091 …...
Fallimento - organi preposti al fallimento - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 815 del 13/01/2025 (Rv. 673638-01)Giudice delegato - provvedimenti - avvocato e procuratore - onorari - tariffe professionali - Verificazione dello stato passivo del fallimento - Diritti ed onorari avvocato - Disciplina anteriore al d.m. n. 147 del 2022 - Determinazione - Criteri.
Nel giudizio di verificazione dello stato passivo, il compenso spettante al difensore del fallimento, nel periodo precedente all'introduzione del numero 20-bis della tabella allegata al d.m. n. 147 del 2022, va determinato dal giudice delegato, in sede di liquidazione, secondo i parametri previsti dalla tabella 2, per i giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale, avendo riguardo alle distinte fasi ivi previste nonché al valore della domanda.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 815 del 13/01/2025 (Rv. 673638-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_091 …...
Capacita' processuale - Legitimatio ad processum - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31681 del 09/12/2024 (Rv. 672983-03)Acquisto della maggiore età della parte rappresentata dal genitore nel corso del processo - Contestuale nomina del genitore quale amministratore di sostegno - Conservazione della legitimatio ad processum in capo al genitore - Sussistenza - Effetti - Nuova procura al difensore - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Se, nel corso del processo, al raggiungimento della maggiore età del figlio che sta in giudizio in persona del suo genitore fa seguito l'istituzione dell'amministrazione di sostegno e la designazione di quest'ultimo quale amministratore, il genitore conserva la legitimatio ad processum, con la conseguenza che non è necessario il rilascio di una nuova procura alle liti, perché quella originariamente conferita è stata rilasciata da soggetto dotato di perdurante legittimazione, mentre sarebbe invalida quella conferita personalmente dal figlio, per difetto di capacità di agire processuale.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31681 del 09/12/2024 (Rv. 672983-03)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_075, Cod_Proc_Civ_art_299, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_083 …...
Difensori - mandato alle liti (procura) - pluralita' di difensori - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 25698 del 25/09/2024 (Rv. 672454-02)Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - Ricorso per cassazione - Pluralità di difensori del ricorrente - Iscrizione nell'apposito albo di uno degli avvocati sottoscrittori munito di procura speciale - Sufficienza ai fini dell'ammissibilità - Sussistenza - Mancata iscrizione nell'albo o omessa sottoscrizione di altro difensore - Rilevanza - Esclusione.
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, in ipotesi di pluralità di difensori, è sufficiente che uno degli avvocati, munito di procura speciale e che abbia sottoscritto l'atto, sia iscritto nell'apposito albo, rimanendo irrilevanti sia la mancata iscrizione in detto albo di altro avvocato sottoscrittore, sia l'omessa sottoscrizione di alcuno dei difensori a cui sia stata rilasciata la procura.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 25698 del 25/09/2024 (Rv. 672454-02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_082, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_365 …...
Difensori - mandato alle liti (procura) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25409 del 23/09/2024 (Rv. 672489-01)Procura rilasciata con la formula "con ogni più ampia facoltà di legge" - Idoneità a legittimare l'avvocato a proporre appello incidentale - Sussistenza.
La procura rilasciata "con ogni più ampia facoltà di legge" in calce alla comparsa di risposta in appello, in quanto comprensiva del potere di compiere ogni attività processuale utile all'appellato, legittima il difensore a proporre l'appello incidentale.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25409 del 23/09/2024 (Rv. 672489-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_084, Cod_Proc_Civ_art_343 …...
Regolamento di giurisdizione - preventivo - ricorso - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 18472 del 05/07/2024 (Rv. 671741-01)Applicazione delle regole generali del giudizio di legittimità - Sussistenza - Conseguenze - Procura speciale - Necessità - Fattispecie.
Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, essendo soggetto alle regole generali del giudizio di legittimità, deve essere sottoscritto da un avvocato munito di valida procura speciale, in difetto della quale esso deve essere dichiarato inammissibile. (Nella fattispecie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, perché le procure rilasciate dalle ricorrenti avevano carattere generale, in quanto conferivano agli avvocati l'incarico di difendere la società in qualsiasi procedimento dinanzi agli organi giurisdizionali, e, inoltre, in ragione dello scarto temporale di oltre un anno tra la data di rilascio delle procure e l'inizio della causa di merito, tale da escludere il collegamento tra i mandati e le attività svolte dai difensori col regolamento di giurisdizione).Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 18472 del 05/07/2024 (Rv. 671741-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_365 …...
Interruzione del processo - perdita della capacità - processuale di una delle parti - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 13777 del 17/05/2024 (Rv. 671353-01)Cancellazione della società - Notifica dell'appello presso il procuratore della società cancellata - Ammissibilità - Conseguenze - Ultrattività del mandato - Esclusione - Interruzione del processo - Necessità - Conseguenze.
In caso di cancellazione della società dal registro delle imprese, l'appello può essere notificato presso il procuratore della società cancellata; poiché però la cancellazione, estinguendo la società, la priva anche della capacità di stare in giudizio, il difensore nei precedenti gradi non può dichiarare l'estinzione della società cancellata e contestualmente costituirsi per la stessa, restando esclusa l'ultrattività del mandato. Ne consegue che, in tal caso, debba dichiararsi l'interruzione del processo, per consentirne la riassunzione nei confronti dei soci della società estinta, diversamente gli atti successivamente compiuti, compresa la sentenza, sono da ritenersi nulli, con la conseguente necessità di rinnovazione.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 13777 del 17/05/2024 (Rv. 671353-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_299, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Civ_art_2495 …...
Domanda giudiziale - rinuncia - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13636 del 16/05/2024 (Rv. 671155-01)Rinunzia all'azione - Portata - Necessità di un mandato speciale - Poteri del difensore - Differenza rispetto alla rinuncia ad una parte della domanda - Fondamento - Fattispecie.
La rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede, in capo al difensore, un mandato ad hoc, senza che sia a tal fine sufficiente quello ad litem, in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva rigettato l'appello ritenendo valida la rinuncia all'intera domanda effettuata dal difensore della ricorrente a verbale nel giudizio di primo grado).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13636 del 16/05/2024 (Rv. 671155-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_084, Cod_Proc_Civ_art_183 Cod_Proc_Civ_art_306 …...
Mancanza della procura speciale a ricorrere per cassazione - ricorso - inammissibilità - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 13728 del 16/05/2024 (Rv. 671134-01)Condanna alle spese del giudizio a carico del difensore senza procura - Ammissibilità.
L'inammissibilità del ricorso per cassazione per avere il difensore agito senza valida procura comporta che, non riverberando l'attività dello stesso alcun effetto sulla parte, lo stesso difensore sia parte nel processo in ordine alla questione d'inammissibilità del ricorso per difetto della procura speciale a ricorrere per cassazione. Pertanto, nel caso in cui la S.C. non ritenga che sussistano giusti motivi di compensazione, la condanna alle spese va pronunciata a carico del difensore stesso, quale unica controparte del controricorrente nel giudizio di legittimità.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 13728 del 16/05/2024 (Rv. 671134-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083 Cod_Proc_Civ_art_091 …...
Cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13555 del 15/05/2024 (Rv. 671152-01)Proposta sintetica di definizione del giudizio ex art. 380-bis c.p.c. - Istanza di decisione - "Novità" e "specialità" della procura - Contenuto.
In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c., la procura necessaria per la presentazione dell'istanza di decisione, di cui al comma 2, deve rispondere al duplice, ma al tempo stesso connesso e complementare, carattere della "novità" e della "specialità", nel senso che deve essere conferita in data successiva alla formulazione della proposta sintetica di definizione ed avere ad oggetto il potere del difensore di porre in essere quello specifico atto processuale (c.d. procura ad actum).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13555 del 15/05/2024 (Rv. 671152-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_380_2, Cod_Proc_Civ_art_365, Cod_Proc_Civ_art_083 Cod_Proc_Civ_art_084 …...
Cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13555 del 15/05/2024 (Rv. 671152-02)Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi - Procura speciale ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - Congiunzione materiale o telematica - Sufficienza - Procura notarile - Necessità - Esclusione.
Il requisito della "specialità" della procura necessaria per la presentazione dell'istanza di decisione, di cui al comma 2 dell'art. 380-bis c.p.c., può essere soddisfatto dalla congiunzione (cd. "collocazione topografica") tra la procura rilasciata con firma autenticata dall'avvocato e l'atto a cui si riferisce, ex art. 83, comma 3, c.p.c., dovendosi, peraltro, escludere - in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione - che sia necessaria una procura notarile.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13555 del 15/05/2024 (Rv. 671152-02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_380_2, Cod_Proc_Civ_art_083 …...
Rappresentanza - contratto concluso dal falso rappresentante (rappresentanza senza poteri) - ratifica - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 12843 del 10/05/2024 (Rv. 671505-01)Provenienza - Dal difensore in sede processuale - Condizioni - Procura ad litem comprensiva del potere di disporre del diritto in contesa - Desumibilità dalla formula di stile “ogni più ampia facoltà di legge” - Esclusione.
La ratifica dell'operato del falsus procurator può essere compiuta anche dal difensore in sede processuale, purché la procura alle liti a questo conferita includa il potere di disporre del diritto in contesa, potere non desumibile dalla formula di stile secondo cui il mandato comprende "ogni più ampia facoltà di legge".
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 12843 del 10/05/2024 (Rv. 671505-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1398, Cod_Civ_art_1399, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_084 …...
Contratti - formazione - forma - procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 11668 del 30/04/2024 (Rv. 670969-01)Contratto di patrocinio - Conferimento della procura ai sensi dell'art. 83 c.p.c. - Esercizio della rappresentanza giudiziale mediante atti difensivi sottoscritti - Configurabilità del requisito della forma scritta ad substantiam - Fondamento.
In tema di forma scritta ad substantiam dei contratti della P.A., il requisito è soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell'art. 83 c.p.c., atteso che l'esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo perfeziona, mediante l'incontro di volontà fra le parti, l'accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibile l'identificazione del contenuto negoziale e lo svolgimento dei controlli da parte dell'Autorità tutoria.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 11668 del 30/04/2024 (Rv. 670969-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Civ_art_1350 …...
Interruzione del processo - perdita della capacità processuale di una delle parti - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 8754 del 03/04/2024 (Rv. 670678-01)Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - Ultrattività del mandato alla lite - Estinzione di ente pubblico in fase "non attiva" del processo - Applicabilità - Conseguenze - Notificazione dell'impugnazione al difensore dell'ente estinto - Fattispecie.
Il principio di ultrattività del mandato alla lite - in forza del quale il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento interruttivo non si fosse verificato - è applicabile anche in caso di estinzione di un ente in una fase di quiescenza del processo, quando non è possibile la declaratoria ex art. 300, comma 1, c.p.c.; pertanto, finché il procuratore del soggetto estinto non notifica l'evento alla controparte, quest'ultima può legittimamente notificare il ricorso per cassazione presso il difensore. (Fattispecie relativa a un ente consortile estintosi fra la data di pronuncia del dispositivo in udienza e quella di pubblicazione della sentenza con corredo di motivazione).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 8754 del 03/04/2024 (Rv. 670678-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_328, Cod_Proc_Civ_art_330, Cod_Proc_Civ_art_285, Cod_Proc_Civ_art_083 …...
Cassazione (ricorso per) - ricorso - forma e contenuto - indicazione delle parti - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 5303 del 28/02/2024 (Rv. 670390-01)Omessa indicazione del codice fiscale o della partita IVA della parte - Nullità della procura o del ricorso - Esclusione - Ragioni.
L'omessa indicazione, nel ricorso per cassazione o nella relativa procura speciale, del codice fiscale o della partita IVA del ricorrente non ne determina la nullità, non essendo essa prescritta dall'art. 366, comma 1, n. 1, c.p.c. e potendosi, in ogni caso, risalire all'identità della parte attraverso la menzione dei dati anagrafici (o della sede, se si tratti di società).
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 5303 del 28/02/2024 (Rv. 670390-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_366, Cod_Proc_Civ_art_083 …...
Interruzione del processo - perdita della capacità processuale di una delle parti - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2439 del 25/01/2024 (Rv. 670065-01)Cancellazione di società dal registro delle imprese - Estinzione della persona giuridica - Omessa dichiarazione o notificazione dell'evento ad opera del procuratore costituito - Effetti - Ultrattività del mandato alla lite - Configurabilità - Conseguenze - Fattispecie.
La cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo ad un fenomeno estintivo che priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, determinando così - qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte costituita - un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c, la cui omessa dichiarazione o notificazione, ad opera del procuratore, comporta, in applicazione della regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte, risultando così stabilizzata la sua posizione giuridica (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione; tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano i soci successori della società, ovvero se il procuratore costituito per la società, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza l'evento o lo notifichi alle altre parti, o ancora se, in caso di contumacia, tale evento sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, comma 4, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso del socio successore della società, con il quale si eccepiva l'estinzione del giudizio di appello per mancata riassunzione nei confronti dei soci succeduti alla società estinta, rilevando che la posizione giuridica, stabilizzatasi a seguito di una valida notifica dell'appello effettuata al procuratore della società costituita in giudizio, era stata poi modificata dalla costituzione nel grado di appello del socio, instaurando così un valido rapporto processuale).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2439 del 25/01/2024 (Rv. 670065-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_299, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_305 …...
Cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 2077 del 19/01/2024 (Rv. 669830-01)Ricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica - Procura alle liti redatta su supporto cartaceo, sottoscritta dalla parte in modalità analogica e autenticata con firma digitale dal difensore - Requisito della specialità, ex art. 83, comma 3, c.p.c., "per collocazione topografica" - Configurabilità - Presupposti - Validità - Condizioni.
In caso di ricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l'allegazione mediante strumenti informatici - al messaggio di posta elettronica certificata (p.e.c.) con il quale l’atto è notificato ovvero mediante inserimento nella "busta telematica" con la quale l’atto è depositato - di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l'ipotesi, ex art. 83, comma 3, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l'intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 2077 del 19/01/2024 (Rv. 669830-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_365 …...
Difensori - mandato alle liti (procura) - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1571 del 16/01/2024 (Rv. 669976-01)Contratti della Pubblica amministrazione - Forma scritta ad substantiam - Conferimento della procura ad litem da parte del Sindaco - Sufficienza - Fondamento.
In tema di contratti della Pubblica amministrazione, il conferimento della procura ad litem da parte del Sindaco è sufficiente a soddisfare il requisito della forma scritta ad substantiam nel contratto di patrocinio con il Comune, poiché, non essendo necessaria la previa delibera della Giunta comunale, che è atto meramente gestionale e tecnico, privo di valenza esterna, l'accordo contrattuale scritto si perfeziona con il concreto esercizio della rappresentanza giudiziale e la sottoscrizione dell'atto difensivo da parte del professionista.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1571 del 16/01/2024 (Rv. 669976-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1350, Cod_Proc_Civ_art_083 …...
difensori Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 34801 del 12/12/2023 (Rv. 669519 - 01)Mandato alle liti (procura) - in genere - Procura alle liti - Autonomia rispetto all'atto a cui accede - Sussistenza - Invalidità dell'atto su cui è apposta - Conseguenze.
La procura alle liti è atto caratterizzato da autonomia e autosufficienza rispetto alle vicende dell'atto su cui viene rilasciata, di talché l'eventuale invalidità di quest'ultimo non inficia la validità della stessa ai fini della riproposizione dell'atto sanzionato di invalidità.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 34801 del 12/12/2023 (Rv. 669519 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_164 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 31443 del 13/11/2023 (Rv. 669383 - 01)Mandato alle liti (procura) - in genere - Firma della parte - Autenticazione ad opera di difensore non iscritto nell'albo degli abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Fondamento.
È inammissibile il ricorso per cassazione quando la firma della parte nella procura speciale in calce all'atto (o a margine dello stesso) sia autenticata da difensore non iscritto nell'apposito albo degli abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione, atteso che il potere di effettuare la suddetta certificazione presuppone l'esistenza dello ius postulandi e che l'invalidità della certificazione stessa implica la divergenza dell'atto di impugnazione dal modello legale di cui all'art. 365 c.p.c., per difetto del requisito essenziale del mandato avente data certa anteriore all'atto.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 31443 del 13/11/2023 (Rv. 669383 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_365 …...
difensori - mandato alle liti (procura) - contenuto e forma Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 28427 del 11/10/2023 (Rv. 669012 - 01)Mandato rilasciato da più parti allo stesso difensore - Conflitto d'interessi - Nullità del secondo mandato - Applicabilità ad ipotesi di costituzione in giudizi diversi - Sussistenza - Fattispecie.
Il divieto, per l'avvocato, di assumere validamente l'incarico di difesa contemporanea di due parti tra loro in conflitto (anche solo potenziale) di interessi determina la nullità del secondo mandato difensivo non soltanto in caso di contestuale costituzione del difensore in un unico giudizio, ma anche in ipotesi di costituzione in giudizi diversi. (Nella specie, la S.C. ha ravvisato il conflitto di interessi dell'avvocato che aveva difeso l'assicurato nel giudizio di cognizione avente ad oggetto la sua responsabilità professionale, all'esito del quale si era formato il titolo esecutivo, e la compagnia assicurativa, quale terza pignorata opponente, nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi).
Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 28427 del 11/10/2023 (Rv. 669012 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_084 …...
Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - rilasciato all'estero Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 28373 del 11/10/2023 (Rv. 669185 - 01)Procura alle liti per atto notarile - Conferimento da società di diritto francese - Applicabilità della Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987 - Sussistenza - Conseguenze - Firma del notaio e apposizione del sigillo - Sufficienza - Apostille - Necessità - Esclusione.
Alla procura alle liti per atto notarile conferita da società di diritto francese si applica la Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, con la conseguenza che, per far valere l'atto in un paese aderente alla predetta convenzione, è sufficiente la firma del notaio e l'apposizione del suo sigillo, essendo previsto l'esonero da qualsiasi forma di legalizzazione o altra formalità equivalente, come, ad esempio, l'apostille.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 28373 del 11/10/2023 (Rv. 669185 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083 …...
difensori - mandato alle liti (procura) Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 28251 del 09/10/2023 (Rv. 669047 - 01)Art. 182, comma 2, c.p.c. nel testo anteriore alla cd. Riforma Cartabia - Inesistenza o mancanza in atti della procura - Sanatoria - Esclusione - Fattispecie.
L'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione anteriore alla c.d. riforma Cartabia, non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite giacché in tale testo espressamente si fa riferimento ad "un vizio che determina la nullità della procura", a differenza di quanto accade nel testo come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, ove si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza. (Nella specie, la S.C. ha escluso, in ragione della previsione di cui all'art. 182, comma 2, c.p.c., ratione temporis vigente, la sanatoria di una procura inesistente, in quanto sottoscritta da un soggetto estraneo alla società che l'avrebbe conferita).
Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 28251 del 09/10/2023 (Rv. 669047 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_182, Cod_Proc_Civ_art_125, Cod_Proc_Civ_art_165, Cod_Proc_Civ_art_166, Cod_Proc_Civ_art_083 …...
Avvocatura dello stato - rappresentanza e difesa in giudizio dello stato e delle regioni Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 27064 del 21/09/2023 (Rv. 668906 - 01)Aziende ospedaliere universitarie - Patrocinio autorizzato - Derogabilità - Condizioni - Specialità del caso - Delibera motivata - Necessità - Fattispecie.
Le aziende ospedaliere universitarie, ove non intendano avvalersi del patrocinio spettante per legge all'Avvocatura dello Stato, devono adottare apposita delibera, da sottoporre agli organi di vigilanza, specificamente motivata in relazione al profilo oggettivo della specialità del caso, che deve essere tale da giustificare l'opzione di avvalersi di un avvocato del libero foro. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, dichiarando nullo il mandato alle liti conferito all'avvocato del libero foro, poiché la delibera di conferimento dell'incarico non illustrava la ragione della scelta a monte fra i due patrocini, attenendo esclusivamente al profilo soggettivo dell'avvocato del libero foro prescelto).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 27064 del 21/09/2023 (Rv. 668906 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083 …...
Procedimento civile - difensori Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26769 del 18/09/2023 (Rv. 668754 - 02)Mandato alle liti (procura) - contenuto e forma - impugnazioni civili - "reformatio in peius" (divieto) - rimessione della causa al giudice di primo grado - per nullita' del giudizio di primo grado - Costituzione in giudizio di più parti in conflitto di interessi a mezzo dello stesso procuratore - Difetto di "jus postulandi" - Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza - Conseguenze - Rimessione della causa al primo giudice - Esclusione - Fondamento.
Nel caso di costituzione in giudizio a mezzo dello stesso procuratore di più parti in conflitto di interessi, è ravvisabile un difetto dello "ius postulandi" in capo al difensore, sempre rilevabile d'ufficio, che, tuttavia, ove rilevato in fase di impugnazione, non determina la rimessione degli atti al giudice di primo grado, stante la natura tassativa delle ipotesi di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c., ma la rinnovazione ad opera del giudice d'appello degli atti del procedimento che risultano viziati.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26769 del 18/09/2023 (Rv. 668754 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_082, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_162 …...
Procedimento civile - difensori Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26769 del 18/09/2023 (Rv. 668754 - 01)Mandato alle liti (procura) - contenuto e forma - Costituzione in giudizio di più parti a mezzo dello stesso procuratore - Conflitto di interessi attuale o virtuale - Valutazione in concreto - Modalità - Carattere dell'attualità del conflitto - Mancanza sopravvenuta - Condizioni - Fattispecie.
In caso di costituzione in giudizio di più parti a mezzo dello stesso procuratore, la sussistenza di un conflitto di interessi, attuale o potenziale, deve essere valutata in concreto, verificando se la tutela degli interessi di un assistito non possa attuarsi senza nocumento per gli interessi dell'altro, potendo affermarsi il venir meno della attualità del conflitto solo ove emerga dalle risultanze processuali che la contrapposizione di interessi è stata effettivamente superata. (Nella specie la S.C. ha affermato la sussistenza del conflitto di interessi in relazione all'atto di appello, proposto da uno stesso difensore nell'interesse di congiunti di due vittime dello stesso sinistro stradale, posto che, stante l'incapienza del massimale assicurativo e la conseguente necessità di sua ripartizione proporzionale tra i danneggiati, l'accoglimento dell'appello in punto di responsabilità di una delle vittime avrebbe determinato la riduzione del "quantum" risarcitorio spettante agli eredi dell'altra).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26769 del 18/09/2023 (Rv. 668754 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 26619 del 14/09/2023 (Rv. 668892 - 01)Deposito di atti - di documenti nuovi - Documenti attinenti all'ammissibilità del ricorso - Omissione della notificazione - Deposito unitamente alla memoria ex art. 378 c.p.c. - Esame del documento - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.
Alla regola secondo cui nel giudizio di legittimità l'elenco dei documenti relativi all'ammissibilità del ricorso, che siano stati prodotti successivamente al deposito di questo, debba essere notificato alle altre parti (art. 372, secondo comma, c.p.c.) si può derogare quando, nonostante l'omissione della notifica, il contraddittorio sia stato comunque garantito mediante la partecipazione delle parti alla pubblica udienza. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, la cui procura speciale era stata depositata solo con la memoria ex art. 378 c.p.c. senza essere portata a conoscenza della controparte, attesa la trattazione del ricorso con il rito camerale).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 26619 del 14/09/2023 (Rv. 668892 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_365, Cod_Proc_Civ_art_366, Cod_Proc_Civ_art_369, Cod_Proc_Civ_art_372, Cod_Proc_Civ_art_375, Cod_Proc_Civ_art_378 …...
Procedimento civile - notificazione Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 26356 del 12/09/2023 (Rv. 669147 - 01)Notificazione eseguita ai sensi della l. n. 53 del 1994 dall'avvocato domiciliatario su delega del difensore munito di procura - Ammissibilità.
E' valida la notifica effettuata ai sensi della legge n. 53 del 1994 dall'avvocato domiciliatario che sia stato a ciò delegato, anche verbalmente, dal difensore munito di procura alle liti qualora, tanto lui quanto il delegato, siano stati autorizzati a eseguire notificazioni dall'ordine degli avvocati.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 26356 del 12/09/2023 (Rv. 669147 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_084, Cod_Proc_Civ_art_137 …...
Impugnazioni civili Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25686 del 04/09/2023 (Rv. 668884 - 01)Impugnazioni in generale - termini - decorrenza - Termine breve per impugnare - Notificazione della sentenza, da parte dell'avvocato, in nome e nell'interesse degli eredi della parte defunta - Sufficienza - Procura rilasciata dagli eredi - Necessità - Esclusione.
Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione è sufficiente la notificazione della sentenza, da parte dell'avvocato, in nome e nell'interesse degli eredi della parte defunta, non essendo necessario che questi ultimi gli rilascino una nuova procura.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25686 del 04/09/2023 (Rv. 668884 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_300 …...
Procedimento civile - difensori Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 19900 del 12/07/2023 (Rv. 668399 - 01)Mandato alle liti (procura) - rilasciato all'estero - Atti prodromici al processo formati all'estero - Procura alle liti o a rappresentanti processuali e relative certificazioni di autenticità redatte in lingua diversa dall'italiano - Produzione in giudizio di traduzione in italiano da parte di un esperto - Necessità - Esclusione - Condizioni.
In materia di atti prodromici al processo (quali in particolare gli atti di conferimento di poteri a soggetti processuali: procura alle liti, nomina di rappresentanti processuali, autorizzazioni a stare in giudizio e correlative certificazioni), redatti in lingua diversa dall'italiano, discende dal principio della facoltatività della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto (art. 123 c.p.c.) che la contestuale produzione di traduzione in lingua italiana non integra requisito di validità dell'atto, laddove il giudice sia in grado di compiere da sé la traduzione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 19900 del 12/07/2023 (Rv. 668399 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_123, Cod_Proc_Civ_art_122, Cod_Proc_Civ_art_083 …...
Costituzione della Repubblica - straniero (condizione dello) Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 19749 del 11/07/2023 (Rv. 668375 - 01)Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - responsabilità aggravata - lite temeraria - Protezione internazionale - Rigetto della richiesta - Ricorso per cassazione - Procura alle liti priva di data di rilascio - Inammissibilità del ricorso proposta ex art. 380-bis c.p.c. - Richiesta della decisione da parte del ricorrente - Sua condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 4, c.p.c. in difetto di costituzione dell'intimato - Sussistenza - Ragioni.
In tema di protezione internazionale, l'inammissibilità del ricorso per cassazione derivante dalla mancata certificazione, da parte del difensore, della data di rilascio della procura ex art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008, formulata in sede di proposta ex art. 380-bis c.p.c. e decisa in conformità, dà luogo all'applicazione del comma 3, ultima parte, della medesima disposizione, e, segnatamente, in difetto di costituzione della parte intimata, della condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., essendo il ricorrente incorso in colpa grave per avere chiesto la decisione, a fronte della proposta di definizione accelerata di inammissibilità per difetto di valida procura alle liti, senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza o dell'inammissibilità della propria iniziativa processuale.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 19749 del 11/07/2023 (Rv. 668375 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_380_2, Cod_Proc_Civ_art_096 …...
Successivo inserimento nel "sottofascicolo di cortesia" – Cass. n. 14287/2023Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - Processo civile telematico - Procura alle liti in sede di legittimità - Omessa allegazione al messaggio di posta elettronica certificata inviato alla controparte - Successivo inserimento nel "sottofascicolo di cortesia" - Inidoneità - Fondamento - Conseguenze.
In tema di introduzione del giudizio di legittimità con modalità telematiche, qualora dal messaggio di posta elettronica certificata relativo alla notificazione del ricorso per cassazione non risulti la procura speciale, quest'ultima, se inserita in formato analogico nel "sottofascicolo di cortesia", priva dei requisiti della scrittura privata autenticata o dell'atto pubblico, non è idonea a soddisfare le prescrizioni degli artt. 83 e 365 c.p.c., non potendosi ritenere congiunta materialmente al ricorso che, dunque, risulta inammissibile.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 14287 del 24/05/2023 (Rv. 667922 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_365
Corte
Cassazione
14287
2023 …...
Facoltà di proporre tutte le domande ricollegabili con l'oggetto della causa – Cass. n. 14070/2023Procedimento civile - difensori - poteri - Mandato "ad litem" - Estensione - Facoltà di proporre tutte le domande ricollegabili con l'oggetto della causa - Sussistenza - Atti esclusi - Fattispecie.
Il mandato "ad litem" attribuisce al difensore la facoltà di proporre tutte le domande ricollegabili all'oggetto della causa, con esclusione degli atti (non espressamente menzionati) che comportano disposizione del diritto in contesa e delle domande con cui si introduce una nuova e distinta controversia, eccedente l'ambito della lite originaria. (Nella specie, relativa ad una controversia instaurata per il rilascio di un immobile concesso in comodato, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto che la procura alle liti, espressamente contemplante la possibilità di proporre domande riconvenzionali, non abilitasse il difensore del comodatario resistente a modificare l'originaria domanda volta all'accertamento della simulazione del contratto - con conseguente restituzione dei canoni versati in esecuzione della dissimulata locazione - in quella finalizzata, invece, all'accertamento della non gratuità del comodato predetto).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14070 del 22/05/2023 (Rv. 667973 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_084, Cod_Proc_Civ_art_099
Corte
Cassazione
14070
2023 …...
Rappresentanza processuale della persona giuridica – Cass. n. 13365/2023Società' - di capitali - società' cooperative (nozione, caratteri, distinzioni, tipi: a responsabilita' limitata e non limitata) - procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - contenuto e forma - Rappresentanza processuale della persona giuridica - Contestazione - Fonte del potere rappresentativo - Conseguente onere probatorio - Società di mutuo soccorso - Natura giuridica - Regime di pubblicità legale - Albo nazionale degli enti cooperativi - Mancanza di collegamento territoriale - Conseguenze.
In tema di rappresentanza processuale della persona giuridica, il principio secondo il quale, ove il potere rappresentativo derivi da un atto soggetto a pubblicità legale, non spetta a colui che abbia rilasciato la procura fornirne la prova, ma alla parte che ne contesti i poteri l'onere di dimostrarne l’inesistenza, si applica a tutti i casi in cui stia in giudizio un soggetto collettivo, quand'anche non dotato di formale personalità giuridica; ne deriva che per le società di mutuo soccorso, da ricondursi alla figura della società cooperativa a mutualità prevalente, l’esistenza del potere di rappresentanza dell'ente è dimostrato dal regime di pubblicità legale che le caratterizza, da individuarsi nell'iscrizione all'albo nazionale degli enti cooperativi, sostitutivo del registro prefettizio, articolato su base provinciale; ove, peraltro, manchi un collegamento territoriale, come accade nell'ipotesi in cui l'ente mutualistico ha sede all'estero, la funzione pubblicitaria di tale iscrizione può essere surrogata attraverso l'attuazione di altre adeguate forme pubblicitarie, ed in particolare mediante la sottoposizione al regime della pubblicità consolare.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 13365 del 16/05/2023 (Rv. 667696 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_075, Cod_Proc_Civ_art_083
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Procura rilasciata su foglio separato materialmente congiunto al ricorso – Cass. n. 12813/2023Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - contenuto e forma - Procura rilasciata su foglio separato materialmente congiunto al ricorso - Autenticazione da parte del funzionario giudiziario - Nullità - Fondamento.
È nulla la procura speciale, rilasciata su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso per cassazione, che sia stata autenticata da un funzionario giudiziario ai sensi dell'art. 21 della l. n. 445 del 2000, dal momento che, in virtù di tale disposizione, il potere di autentica del pubblico funzionario, diverso dal notaio, è limitato alle istanze rivolte alla PA o alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, non aventi valore negoziale.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 12813 del 11/05/2023 (Rv. 667787 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_365, Cod_Proc_Civ_art_083
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Provvedimento di trasmissione dell'atto al giudice dell'esecuzione – Cass. n. 10898/2023Esecuzione forzata - opposizioni - All'esecuzione o agli atti esecutivi - Proposizione, nel corso del procedimento esecutivo, mediante atto iscritto al ruolo generale degli affari contenziosi civili - Provvedimento di trasmissione dell'atto al giudice dell'esecuzione - Impugnabilità con l'opposizione agli atti esecutivi - Esclusione - Ragioni.
In caso di opposizione esecutiva proposta dopo l'inizio dell'esecuzione forzata con atto iscritto direttamente al ruolo generale degli affari contenziosi civili, il provvedimento del giudice in tal guisa adito che dispone la trasmissione dell'atto al giudice dell'esecuzione e la cancellazione della causa dal ruolo contenzioso civile non è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., in quanto avente natura di mera distribuzione dell'affare nell'àmbito del medesimo ufficio giudiziario.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 10898 del 24/04/2023 (Rv. 667592 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_486, Cod_Proc_Civ_art_083_3, Cod_Proc_Civ_art_185, Cod_Proc_Civ_art_168
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Potere di certificazione del difensore ex art. 83 c.p.c. – Cass. n. 9271/2023Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - contenuto e forma - Procura conferita in data anteriore alla redazione del ricorso e in luogo diverso da quello indicato nell'atto - Validità - Esclusione - Fondamento - Potere di certificazione del difensore ex art. 83 c.p.c. - Limiti - Fattispecie.
La procura conferita in data anteriore alla redazione del ricorso per cassazione e in un luogo diverso da quello indicato nell'atto è invalida, perché l'art. 83, comma 3, c.p.c. attribuisce al difensore il potere di certificare l'autografia della sottoscrizione della parte soltanto in relazione alla formazione di uno degli atti in cui si esplica l'attività difensiva, rispetto ai quali, pertanto, è necessario che l'autenticazione da parte del procuratore sia contestuale. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso - recante la data del 14 agosto 2020 e "Marsala-Roma" quale luogo di redazione - proposto in forza di una procura, redatta su foglio separato e congiunto all'atto, sottoscritta e autenticata dal difensore in data 6 luglio 2020 in Catania).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9271 del 04/04/2023 (Rv. 667248 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_365
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Notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di merito – Cass. n. 6457/2023Procedimento civile - notificazione - al domicilio reale anziché' a quello eletto - Notifica dell'atto introduttivo - Nel domicilio eletto da controparte presso il difensore del pregresso procedimento cautelare - Validità - Presupposti - Mandato conferito anche per i successivi gradi del giudizio - Necessità - Fattispecie.
È valida la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di merito, che segua un procedimento cautelare, eseguita non alla parte personalmente ma nel domicilio da questa eletto presso il proprio difensore in occasione del procedimento cautelare, purché dal tenore della procura alle liti possa desumersi che essa sia stata conferita anche per la fase di merito. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di merito, effettuata al domicilio che la controparte aveva eletto presso il difensore nel reclamo cautelare, perché il sintagma "nel giudizio di cui al presente atto", contenuto nella procura conferita a quel legale, limitava il conferimento del potere di rappresentanza e difesa al giudizio cautelare medesimo).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 6457 del 03/03/2023 (Rv. 667077 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_141, Cod_Proc_Civ_art_669 bis, Cod_Proc_Civ_art_669_13
Corte
Cassazione
6457
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Requisito della specialità della procura – Cass. n. 5852/2023Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - in genere - Conferimento della procura prima della pubblicazione del provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione - Requisito della specialità della procura - Sussistenza - Esclusione - Ragioni.
In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura non sussiste se quest'ultima è conferita prima della pubblicazione del provvedimento impugnato (nella specie, in calce all'atto di riassunzione del processo d'appello), presupponendo tale requisito non la mera volontà di abilitare il difensore alla proposizione di un eventuale futura impugnazione di legittimità, bensì l'intenzione di proporre lo specifico ricorso avverso un dato provvedimento, il quale, pertanto, deve essere venuto a giuridica esistenza al momento del conferimento della procura ad impugnarlo.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5852 del 27/02/2023 (Rv. 667067 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_365, Cod_Proc_Civ_art_083
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5852
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Rilascio in data successiva alla sentenza impugnata – Cass. n. 4234/2023Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - in genere - Procura speciale - Rilascio in data successiva alla sentenza impugnata - Necessità - Fondamento - Procura rilasciata mediante scrittura privata autenticata anteriore alla sentenza impugnata - Ricorso per cassazione proposto in forza di tale atto - Inammissibilità.
La procura per il ricorso per cassazione ha carattere speciale ed è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, attesa l'esigenza di assicurare, in modo giuridicamente certo, la riferibilità dell'attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso la cui procura sia stata rilasciata al difensore mediante scrittura privata autenticata recante una data anteriore a quella della sentenza impugnata.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4234 del 10/02/2023 (Rv. 666731 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_365
Corte
Cassazione
4234
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Procura per proporre ricorso per cassazione – Cass. n. 36827/2022Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - in genere - Procura per proporre ricorso per cassazione - Requisito di specialità - Contestualità rispetto alla redazione dell'atto - Necessità - Esclusione - Ragioni.
In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui all'art. 83, comma 3, c.p.c., non postula la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto cui accede, dal momento che, anche nel caso in cui la procura sia stata redatta, sottoscritta e autenticata in data anteriore a quella del ricorso, è possibile desumerne la specialità, da un lato, dalla sua congiunzione (materiale o telematica) al ricorso e, dall'altro, dalla sua susseguente notifica insieme a quest'ultimo.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 36827 del 15/12/2022 (Rv. 666696 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_366
Corte
Cassazione
36827
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Procura a margine ma materialmente unito al ricorso – Cass. n. 36057/2022Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - contenuto e forma - Specialità della procura - Collocazione topografica - Rilevanza - Conseguenze - Procura a margine, in calce o su foglio separato, ma materialmente unito al ricorso - Equiparazione - Riferimenti alla sentenza da impugnare o al giudizio da promuovere - Necessità - Esclusione - Limiti - Interpretazione della volontà del conferente in caso di dubbio - Criteri.
In tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell'art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall'art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 36057 del 09/12/2022 (Rv. 666374 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_365, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Civ_art_1367
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Cassazione
36057
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Procura speciale alle liti rilasciata all'estero – Cass. n. 34867/2022Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - rilasciato all'estero - Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - Giudizio in cassazione - Procura speciale alle liti rilasciata all'estero - "Apostille" - Mancata comparizione del sottoscrittore davanti al pubblico ufficiale per apporre la firma in sua presenza - Nullità della procura - Sanatoria mediante rinnovazione dell'atto - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di processo in cassazione, la procura alle liti, conferita all'estero e munita di "apostille", dalla quale emerga che il sottoscrittore non è comparso davanti al pubblico ufficiale per firmare l'atto, è irrimediabilmente nulla, poiché costituisce principio inderogabile dell'ordinamento italiano che l’attestazione del pubblico ufficiale debba riguardare la firma dell’atto in sua presenza, previo accertamento dell'identità del sottoscrittore, e tale invalidità non può essere sanata mediante rinnovazione, come previsto, in generale, dall'art. 182 c.p.c., poiché, per il giudizio di legittimità, l'art. 365 c.p.c. prescrive l'esistenza di una valida procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'insanabile invalidità della procura apposta in calce al ricorso incidentale, rilasciata all'estero e munita di "apostille", ove il notaio straniero aveva semplicemente dato atto che era comparso un agente del legale rappresentante della parte, il quale aveva dichiarato che quest'ultimo aveva riconosciuto di avere firmato l'allegato documento).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 34867 del 25/11/2022 (Rv. 666448 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_182, Cod_Proc_Civ_art_365, Cod_Proc_Civ_art_156
Corte
Cassazione
34867
2022 …...
Efficacia dal lato passivo del rapporto – Cass. n. 34260/2022Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - pluralità' di difensori - Pluralità di difensori - Ammissibilità - Carattere congiuntivo del mandato - Efficacia dal lato passivo del rapporto - Decorrenza del termine breve per l'impugnazione - Notifica via PEC ad uno solo dei procuratori costituiti - Sufficienza.
La nomina di una pluralità di procuratori, ancorché non espressamente prevista nel processo civile, è certamente consentita, non ostandovi alcuna disposizione di legge e fermo restando il carattere unitario della difesa; tuttavia, detta rappresentanza tecnica, indipendentemente dal fatto che sia congiuntiva o disgiuntiva, esplica nel lato passivo i suoi pieni effetti rispetto a ciascuno dei nominati procuratori, mentre l'eventuale carattere congiuntivo del mandato professionale opera soltanto nei rapporti tra la parte ed il singolo procuratore, onerato verso la prima dell'obbligo di informare l'altro o gli altri procuratori. Ne consegue che, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c., è sufficiente la notifica via PEC della sentenza ad uno solo dei procuratori costituiti.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 34260 del 21/11/2022 (Rv. 666195 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326
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Atti posti in essere da soggetto privo del potere di rappresentanza – Cass. n. 33518/2022Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - Atti posti in essere da soggetto privo del potere di rappresentanza - Ratifica con efficacia retroattiva - Applicabilità in campo processuale - Limiti - Ricorso per cassazione - Procura speciale - Possibilità di sanatoria o ratifica - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Il principio secondo cui gli effetti degli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere rilasciata con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall'art. 125 c.p.c., il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché però anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l'atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, come nel caso del ricorso per cassazione, restando conseguentemente esclusa, in tale ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica. (Fattispecie nella quale il ricorso per cassazione, nonostante la relativa indicazione, era privo di procura in calce, recando invece una procura su foglio separato, non spillato né numerato, sul quale non era presente alcun segno che facesse propendere per l'iniziale congiunzione con l'atto cui accedeva).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 33518 del 15/11/2022 (Rv. 666147 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_125, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_366, Cod_Civ_art_1399
Corte
Cassazione
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Procura rilasciata nel ricorso cautelare "ante causam" – Cass. n. 32774/2022Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - contenuto e forma - Procura rilasciata nel ricorso cautelare "ante causam" - Successivo giudizio di merito nei confronti di parte processuale ulteriore - Idoneità.
La procura alle liti rilasciata nel ricorso cautelare "ante causam” e conferita in termini ampi ed onnicomprensivi conferisce al difensore, nel successivo giudizio di merito, il potere di proporre domande anche nei confronti di terzi che non sono stati parte del procedimento cautelare.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 32774 del 08/11/2022 (Rv. 666132 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_669_8, Cod_Proc_Civ_art_700, Cod_Proc_Civ_art_083
Corte
Cassazione
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Inesistenza dell'atto introduttivo – Cass. n. 32176/2022Procedimenti sommari - d'ingiunzione - domanda (accoglimento della domanda) - forma e deposito - Sottoscrizione del difensore - Mancanza - Inesistenza dell'atto introduttivo - Limiti - Presenza nell'atto di elementi indicativi della provenienza dell'atto dal procuratore della parte - Conseguenze - Sottoscrizione del difensore per certificare l'autenticità della firma di rilascio della procura a margine - Funzione, altresì, di assunzione della paternità dell'atto - Configurabilità - Inesistenza dell'atto introduttivo privo, in calce, della sottoscrizione del difensore - Esclusione.
In tema di atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo che sia privo della sottoscrizione del difensore va ribadito il principio secondo il quale soltanto il totale difetto di sottoscrizione comporta l'inesistenza dell'atto, non quando quell'elemento formale, al quale l'ordinamento attribuisce la funzione di nesso tra il testo ed il suo apparente autore, sia desumibile da altri elementi indicati nell'atto stesso. Devesi, pertanto, escludere l'inesistenza dell'atto introduttivo allorché la sottoscrizione del difensore, pur mancando in calce ad esso, figuri apposta per certificare l'autenticità della firma di rilascio della procura alle liti, redatta a margine dell'atto stesso, giacché, in tal caso, la firma del difensore ha lo scopo non solo di certificare l'autografia del mandato, ma anche di sottoscrivere la domanda di ingiunzione e di assumerne, conseguentemente, la paternità.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32176 del 02/11/2022 (Rv. 666162 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_125, Cod_Proc_Civ_art_645
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32176
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Procura speciale rilasciata da società cancellata dal registro delle imprese – Cass. n. 27847/2022Società - di capitali - società per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - scioglimento - liquidazione - organi sociali durante la liquidazione - - liquidatori - cancellazione della società - procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - Ricorso per cassazione - Procura speciale rilasciata da società cancellata dal registro delle imprese - Inesistenza - Conseguenze - Condanna del difensore alle spese del giudizio - Ammissibilità - Consapevolezza della carenza di qualità di legale rappresentante in capo al conferente la procura - Irrilevanza - Ragioni.
La procura speciale necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione è inesistente ove conferita al difensore da una società estinta per pregressa cancellazione dal registro delle imprese, in quanto essa presuppone un rapporto di mandato tra l'avvocato ed il cliente che non può sussistere in mancanza del mandante; ne consegue che l'attività processuale svolta resta nell'esclusiva responsabilità del legale, del quale è, pertanto, ammissibile la condanna a pagare le spese del giudizio, indipendentemente dalla sua effettiva consapevolezza circa la carenza della qualità di legale rappresentante in capo a colui che ebbe a conferirgli la procura, essendo compito dell'avvocato che riceve un mandato e autentica la sottoscrizione in calce alla procura speciale, verificare, oltre che l'identità del sottoscrittore, la sussistenza, in capo allo stesso, di validi poteri rappresentativi dell'ente collettivo, al fine di assicurare gli effetti dell'atto, restando ferma, peraltro, l'eventuale corresponsabilità di quest'ultimo - da farsi valere dal difensore in un autonomo giudizio di rivalsa -, laddove abbia consapevolmente speso poteri rappresentativi della società già cancellata dal registro delle imprese.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 27847 del 22/09/2022 (Rv. 665953 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_082, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_091
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Cassazione
27847
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Costituzione in giudizio di più parti in conflitto di interessi a mezzo dello stesso procuratore – Cass. n. 24839/2022Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - contenuto e forma - Ricorso per cassazione - Costituzione in giudizio di più parti in conflitto di interessi a mezzo dello stesso procuratore - Difetto di immediata sanatoria del vizio - Conseguenze.
Nel giudizio di cassazione, nel caso in cui tra due o più parti sussista una situazione di conflitto di interessi e la costituzione in giudizio sia avvenuta a mezzo dello stesso procuratore, detta situazione, ove eccepita dalla controparte e non immediatamente sanata, non comporta la nullità dell'intero ricorso, ma solo di quei motivi che contengono censure svolte in maniera tale che il loro accoglimento comporterebbe un vantaggio per uno degli impugnanti a danno dell'altro.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 24839 del 17/08/2022 (Rv. 665580 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_084, Cod_Proc_Civ_art_366, Cod_Proc_Civ_art_082
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24839
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Procura apposta a margine del ricorso e su foglio separato congiunto all'atto – Cass. n. 24671/2022Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - in genere - Procura apposta a margine del ricorso e su foglio separato congiunto all'atto - Distinzioni - Conseguenze.
In tema di procura alle liti nel giudizio di legittimità, ove tale procura sia apposta a margine del ricorso, essa è per sua natura speciale, senza che occorra alcuno specifico riferimento al giudizio in corso, essendo la specialità deducibile dal fatto che la medesima forma materialmente corpo con l’atto al quale accede; ciò non accade qualora detta procura sia apposta su foglio separato e congiunto al ricorso, dovendo pertanto escludersi la validità della stessa in presenza di espressioni incompatibili con la specialità richiesta, che rechino riferimenti ad attività proprie di altri giudizi o fasi processuali, o comunque non consentano di evincere in modo univoco la volontà della parte di proporre impugnazione per cassazione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 24671 del 11/08/2022 (Rv. 665684 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_365, Cod_Proc_Civ_art_083
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Omessa certificazione del difensore – Cass. n. 24265/2022Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - contenuto e forma - costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Ricorso per cassazione - Procura alle liti - Certificazione della data di rilascio - Omessa certificazione del difensore - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Procedimenti avverso i provvedimenti dell’Unità Dublino - Applicabilità - Fondamento.
In materia di protezione internazionale, la procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dall'art. 35 bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008 e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano, deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un'unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, che l'autenticità della firma del conferente. Tale principio trova applicazione anche nei procedimenti instaurati avverso i provvedimenti dell'Unità Dublino, atteso che l'art. 3, comma 3 septies, del citato d.lgs., con riferimento alla procura speciale, ha la medesima formulazione del richiamato art. 35 bis, comma 13.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 24265 del 04/08/2022 (Rv. 665334 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_365
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Cancellazione della società dal registro delle imprese – Cass. n. 19272/2022Procedimento civile - interruzione del processo - morte della parte - società - di capitali - di persone fisiche (nozione, caratteri, distinzioni) - in genere - Cancellazione della società dal registro delle imprese - Estinzione - Ultrattività del mandato difensivo - Legittimazione del difensore a proporre impugnazione - Limite del giudizio di cassazione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso.
In caso di cancellazione della società dal registro delle imprese, i cui effetti decorrono dalla estinzione, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, il difensore (al quale sia stata originariamente conferita procura "ad litem" anche per gli ulteriori gradi del processo) è legittimato a proporre impugnazione in rappresentanza della parte estinta; a tale regola si sottrae il ricorso in cassazione, che necessita della procura speciale, non conferibile dal legale rappresentante della società estinta, privo di potere di rappresentanza, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 19272 del 15/06/2022 (Rv. 664996 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2495, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_299, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_110
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Procura rilasciata in formato analogico – Cass. n. 18633/2022Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - in genere - Ricorso per cassazione - Disciplina anteriore all'entrata in vigore dell'art. 221, comma 5, d.l. n. 34 del 2020 e del d.m. 27 gennaio 2021 - Procura rilasciata in formato analogico - Deposito in originale - Necessità - Fattispecie.
Nella disciplina anteriore all'entrata in vigore dell'art. 221, comma 5, d.l. n. 34 del 2020 e del d.m. 27 gennaio 2021 (che hanno consentito il deposito telematico degli atti e dei documenti nei procedimenti civili dinanzi alla Corte di cassazione), la procura speciale a ricorrere per cassazione, ove rilasciata in formato analogico (e non su un documento "ab origine" informatico), dev'essere depositata in originale, a pena di improcedibilità del ricorso. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato improcedibile il ricorso la cui procura speciale, pur rilasciata in formato analogico, era stata depositata in copia, contenente un'attestazione di conformità riferita a un originale telematico).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 18633 del 09/06/2022 (Rv. 665108 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_369, Cod_Proc_Civ_art_083
Corte
Cassazione
18633
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Atto introduttivo della fase di merito – Cass. n. 17913/2022Esecuzione forzata - opposizioni - di terzo - in genere - Giudizio bifasico, ma avente natura unitaria - Conseguenze - Atto introduttivo della fase di merito - Notificazione presso il difensore nominato per la fase sommaria - Validità - Sussistenza - Condizioni.
Il giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione, ex art. 619 c.p.c., sebbene abbia struttura bifasica presenta natura unitaria, sicché l’atto di citazione per la fase di merito che segua, eventualmente, quella sommaria dinanzi al giudice dell'esecuzione è validamente notificato presso il difensore nominato con la procura alle liti rilasciata già nella prima fase, in mancanza di una diversa ed esplicita volontà della parte destinataria che abbia limitato, a tale fase, la validità del mandato difensivo.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17913 del 01/06/2022 (Rv. 665017 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_619, Cod_Proc_Civ_art_618, Cod_Proc_Civ_art_185
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Cassazione
17913
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Costituzione in giudizio di più parti a mezzo dello stesso procuratore – Cass. n. 17456/2022Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - contenuto e forma - Costituzione in giudizio di più parti a mezzo dello stesso procuratore - Inammissibilità del ricorso - Obbligo di sollecitare il contraddittorio tra le parti - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Il rilievo d'ufficio dell'inammissibilità del ricorso per cassazione, perché proposto dallo stesso procuratore di due o più parti in conflitto di interessi, non deve essere preceduto dalla previa instaurazione del contraddittorio sulla questione ai sensi degli artt. 101 e 384, comma 3, c.p.c. trattandosi di questione di mero diritto, la cui prospettazione preventiva alle parti non può involgere profili difensivi non trattati. (In applicazione del principio la Corte ha dichiarato inammissibile l'unico ricorso proposto per gli originari convenuti in una causa di pagamento di compensi professionali e per il terzo chiamato in garanzia da tali convenuti).
Corte di Cassazione, Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17456 del 30/05/2022 (Rv. 665049 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_384, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_084
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17456
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Procura speciale rilasciata da società estinta per pregressa cancellazione dal registro delle imprese – Cass. n. 16225/2022Societa' - di capitali - societa' per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - scioglimento - liquidazione - organi sociali durante la liquidazione - liquidatori - cancellazione della societa' - procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - Ricorso per cassazione - Procura speciale rilasciata da società estinta per pregressa cancellazione dal registro delle imprese - Inesistenza - Ragioni - Conseguenze - Condanna del difensore alle spese del giudizio - Carenza della qualità di legale rappresentante in capo al conferente la procura - Consapevolezza dell'avvocato - Necessità - Esclusione.
La procura speciale necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione è inesistente ove conferita al difensore da una società estinta per pregressa cancellazione dal registro delle imprese, in quanto essa presuppone un rapporto di mandato tra l'avvocato ed il cliente che non può sussistere in mancanza del mandante, con la conseguenza che l'attività processuale svolta resta nell'esclusiva responsabilità del legale, del quale è, pertanto, ammissibile la condanna a pagare le spese del giudizio, indipendentemente dalla sua concreta consapevolezza circa la carenza della qualità di legale rappresentante in capo a colui che ebbe a conferirgli la procura.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16225 del 19/05/2022 (Rv. 664903 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_082, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_091
Corte
Cassazione
16225
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Procura rilasciata dal legale rappresentante di una società – Cass. n. 12445/2022Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - in genere - Procura rilasciata dal legale rappresentante di una società - Discordanza tra le generalità del legale rappresentante indicato nell'intestazione dell'atto e quelle del conferente la procura - Sussistenza della qualità di legale rappresentante nel conferente la procura - Validità della procura - Fondamento.
Nel caso in cui nell’intestazione di un atto giudiziario sia indicata una determinata persona quale rappresentante legale della società cui l'atto è riferibile e la procura alle liti rilasciata a margine o in calce all'atto stesso risulti invece sottoscritta da un soggetto diverso, la discordanza configura un mero errore materiale che non incide sulla validità dell'atto, qualora si accerti che la procura è stata rilasciata da colui che riveste la qualità di legale rappresentante della società.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 12445 del 19/04/2022 (Rv. 664568 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_156
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Cassazione
12445
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Disciplina per i giudizi instaurati anteriormente – Cass. n. 12434/2022Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - contenuto e forma - Art. 83, comma 3, c.p.c. - Modifica ex l. n. 69 del 2009 - Applicabilità ai giudizi instaurati in primo grado dopo l'entrata in vigore dell'art. 45 della predetta legge - Disciplina per i giudizi instaurati anteriormente - Conferimento con atto pubblico o scrittura privata autenticata - Necessità.
L'art. 83, comma 3, c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla l. n. 69 del 2009, secondo il quale la procura speciale può essere apposta a margine o in calce anche di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, si applica esclusivamente ai giudizi instaurati in primo grado dopo l'entrata in vigore dell'art. 45 della predetta legge (ossia il 4 luglio 2009), mentre per i procedimenti instaurati anteriormente a tale data, se la procura non viene rilasciata in calce o a margine del ricorso o del controricorso, si deve provvedere al suo conferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata ex art. 83, comma 2, c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 12434 del 19/04/2022 (Rv. 664786 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083
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Potere di certificazione del difensore – Cass. n. 11240/2022Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - contenuto e forma - Procura conferita in data anteriore alla redazione del ricorso e in luogo diverso da quello indicato nell'atto - Validità - Esclusione - Fondamento - Potere di certificazione del difensore ex art. 83 c.p.c. - Limiti - Fattispecie.
La procura conferita in data anteriore alla redazione del ricorso per cassazione e in un luogo diverso da quello indicato nell'atto introduttivo è invalida, perché l'art. 83, comma 3, c.p.c. attribuisce al difensore il potere di certificare l'autografia della sottoscrizione della parte soltanto in relazione alla formazione di uno degli atti in cui si esplica l'attività difensiva, sicché l'autenticazione del procuratore deve essere contestuale all'atto a cui la procura si riferisce. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile un ricorso redatto a Palermo in data 19 maggio 2019, proposto in forza di una procura - comunque priva del requisito di specialità - sottoscritta ed autenticata dal difensore in Catania il 12 aprile 2019).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11240 del 06/04/2022 (Rv. 664508 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_365
Corte
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11240
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Eventuale invalidità della procura speciale conferita per il regolamento di competenza – Cass. n. 5340/2022Competenza civile - regolamento di competenza - Regolamento di competenza - Proponibilità in forza della procura alle liti rilasciata per il primo grado di giudizio e senza la espressa esclusione della estensione all'eventuale regolamento di competenza - Eventuale invalidità della procura speciale conferita per il regolamento di competenza - Irrilevanza - Revoca tacita della procura conferita per il giudizio di merito - Esclusione - Fondamento.
Il difensore della parte, munito di procura speciale per il giudizio di merito, è legittimato a proporre istanza di regolamento di competenza, ove ciò non sia espressamente e inequivocabilmente escluso dal mandato alle liti, perché l'art. 47, comma 1, c.p.c. è una norma speciale, che prevale sull'art. 83, comma 4, c.p.c., in base al quale la procura speciale deve presumersi conferita per un solo grado di giudizio. Sono, pertanto, irrilevanti eventuali vizi della procura speciale conferita per la proposizione del regolamento di competenza, atteso che il mero conferimento di tale procura successiva non comporta, in difetto di emergenze in senso contrario, la revoca tacita di quella in precedenza conferita per il giudizio di merito.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5340 del 18/02/2022 (Rv. 664063 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_047, Cod_Proc_Civ_art_083
Corte
Cassazione
5340
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Rilascio della procura in calce o a margine da parte di "procuratore" della società – Cass. n. 2033/2022Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - contenuto e forma - Società di capitali - Rilascio della procura in calce o a margine da parte di "procuratore" della società - Indicazione degli estremi della procura notarile - Mancata produzione della stessa - Impossibilità di verificare i poteri rappresentativi e la correlazione tra rappresentanza processuale e rappresentanza sostanziale - Conseguenze - Inidoneità della procura ed inammissibilità del ricorso.
Non può ritenersi idonea la procura in calce al ricorso per cassazione - di cui deve quindi dichiararsi l'inammissibilità - qualora essa sia rilasciata, in nome e per conto di una società di capitali, da soggetto che, pur qualificandosi come legale rappresentante, specifichi di essere ”procuratore” della persona giuridica, come da atto notarile di cui siano indicati gli estremi ma che non sia prodotto, con la conseguente impossibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto, in relazione anche all'esigenza che la rappresentanza processuale non sia conferita disgiuntamente da quella sostanziale.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 2033 del 25/01/2022 (Rv. 663749 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_075, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_365
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Cassazione
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Principio di ultrattività del mandato alla lite – Cass. n. 190/2022Procedimento civile - interruzione del processo - perdita della capacità processuale di una delle parti - Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - Ultrattività del mandato alla lite - Cancellazione di società dal registro delle imprese dopo il deposito della sentenza di appello ed in pendenza del termine ex art. 327 c.p.c. - Applicabilità - Conseguenze - Notificazione della impugnazione al difensore della società estinta.
Il principio di ultrattività del mandato alla lite, in forza del quale il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento estintivo non si fosse verificato, si applica anche quando, avvenuta la cancellazione della società dal registro delle imprese in data successiva alla pubblicazione della sentenza di appello ed in pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione, non ne sia possibile, per tale ragione, la declaratoria, ed il procuratore della società estinta non abbia inteso notificare l'evento stesso alla controparte, sicchè quest'ultima, legittimamente, può notificare alla società, pur cancellata ed estinta, il ricorso per cassazione presso il domicilio del suddetto difensore.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 190 del 05/01/2022 (Rv. 663552 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_285, Cod_Proc_Civ_art_299, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Civ_art_2312
Corte
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190
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Disposizione sull'ora contumaciale – Cass. n. 822/2022 Procedimento civile - udienza - Disposizione sull'ora contumaciale - Carattere generale - Esclusione - Fondamento.
In tema di disciplina delle udienze, l'art. 59 disp. att. c.p.c., per il quale la dichiarazione di contumacia della parte non costituita è fatta dal giudice di pace, a norma dell'art. 171, ultimo comma, c.p.c., "quando è decorsa almeno un'ora dall'apertura della udienza", detta una norma speciale per la prima udienza del procedimento davanti al giudice di pace, senza che possa desumersene un principio di carattere generale, valevole per tutte le udienze di trattazione e per tutti i giudizi, ostandovi il silenzio dell'art. 83 disp. att. c.p.c., che pure disciplina la trattazione delle cause, e la "ratio" della norma speciale, correlata al disposto dell'art. 171 c.p.c., il quale, nel consentire alla parte di costituirsi direttamente in prima udienza, ha inteso limitare l'onere dell'altra parte, tempestivamente costituitasi, di attendere la conclusione di tale udienza.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 822 del 12/01/2022 (Rv. 663566 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_171, Cod_Proc_Civ_art_059, Cod_Proc_Civ_art_083
Corte
Cassazione
822
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Espropriazione immobiliare – Cass. n. 40633/2021Esecuzione forzata - immobiliare - vendita - in genere - Aumento del sesto - Offerte dopo l'incanto - Gara - Partecipazione - Mandatario con procura speciale - Esclusione.
In tema di espropriazione immobiliare, la gara contemplata dall'art. 584 c.p.c. (nel testo vigente "ratione temporis") per il caso in cui, dopo l'incanto, vi sia offerta di "aumento del sesto", è soggetta alle modalità fissate dagli artt. 571 e 573 c.p.c. per la vendita senza incanto. Ne consegue che la partecipazione alla gara stessa deve avvenire di persona ovvero a mezzo di procuratore legale, come previsto dal comma 1 del citato art. 571 c.p.c. a pena di invalidità, non potendosi ritenere consentita la partecipazione tramite mandatario munito di procura speciale, la quale è autorizzata dall'art. 579 c.p.c., in via d'eccezione alle comuni regole processuali, solo per la diversa ipotesi della vendita con incanto.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 40633 del 17/12/2021 (Rv. 663329 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_571, Cod_Proc_Civ_art_573, Cod_Proc_Civ_art_579, Cod_Proc_Civ_art_584, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Civ_art_1704, Cod_Civ_art_1387
Corte
Cassazione
40633
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Falsità materiale della procura – Cass. n. 38735/2021Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - in genere - Falsità materiale della procura - Effetti - Sanatoria - Esclusione.
La falsità materiale della procura alle liti non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi disciplinate dall'art. 182 c.p.c., in quanto comporta l'invalidità assoluta, rilevabile anche d'ufficio, di un elemento indispensabile per la formazione fenomenica dell'atto introduttivo del giudizio, che incide sulla validità dell'instaurazione del rapporto processuale, impedendo la produzione di qualsiasi effetto giuridico, senza alcuna possibilità di sanatoria.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 38735 del 06/12/2021 (Rv. 663420 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_182
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Procura speciale incorporata nell'atto di impugnazione – Cass. n. 35466/2021Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - contenuto e forma - Procura speciale incorporata nell'atto di impugnazione - Presunzione di anteriorità del rilascio - Sussistenza - Mancata riproduzione o segnalazione nella copia notificata - Irrilevanza.
La procura ex artt. 83, comma 3, e 365 c.p.c., se incorporata nell'atto di impugnazione, si presume rilasciata anteriormente alla notifica dell'atto che la contiene, sicché non rileva, ai fini della verifica della sussistenza della procura, la sua mancata riproduzione o segnalazione nella copia notificata, essendo sufficiente, per l'ammissibilità del ricorso per cassazione, la sua presenza nell'originale.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 35466 del 19/11/2021 (Rv. 662974 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_365
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Cassazione
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Procura alle liti conferita al difensore da persona fisica – Cass. n. 34775/2021Procedimento civile - capacità processuale - autorizzazione ad agire e contraddire - società ed altri enti - Procura alle liti conferita al difensore da persona fisica non abilitata a rappresentare la società in giudizio - Successiva costituzione del legale rappresentante della società - Ratifica espressa o tacita - Sanatoria "ex tunc" del difetto di legittimazione processuale - Sussistenza.
Il difetto di legittimazione processuale della persona fisica che agisca in giudizio in rappresentanza di una società, senza essere a ciò abilitata, può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio (e dunque anche nel giudizio di legittimità), con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza dell'ente, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva del "falsus procurator".
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 34775 del 16/11/2021 (Rv. 663159 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_075, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_125, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_182, Cod_Civ_art_1399
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Condanna del difensore alle spese del giudizio – Cass. n. 34638/2021Lavoro - lavoro autonomo (nozione, caratteri, distinzioni) - contratto d'opera (nozione, caratteri, differenze dall'appalto, distinzioni) - professioni intellettuali - esercizio - in genere - Mancanza della procura "ad litem" - Conseguenze - Condanna del difensore alle spese del giudizio - Ammissibilità - Condizioni - Invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura "ad litem" - Conseguenze - Condanna del difensore alle spese del giudizio - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
In materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura "ad litem" o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l’atto è speso), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio; diversamente, invece, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura "ad litem", non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l’attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benché sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l'instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo. (Nella specie, la S.C. ha condannato la parte al pagamento delle spese processuali in esito a pronuncia di inammissibilità del ricorso per cassazione per genericità della procura, sul rilievo che tale vizio rende la procura nulla ma non inesistente, come - sempre con riferimento al giudizio di legittimità - nell'ipotesi di procura riferibile ad altre fasi processuali).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34638 del 16/11/2021 (Rv. 663013 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_082, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_365
Corte
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34638
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Procura alle liti – Cass. n. 33274/2021Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - in genere - Procura - Margine - Nozione - Fattispecie.
In tema di procura alle liti, il margine cui la stessa può essere apposta richiede, per essere considerato tale, di essere affiancato ad uno scritto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inesistente una procura apposta a margine di un foglio bianco separato dal ricorso introduttivo).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 33274 del 10/11/2021 (Rv. 662771 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083
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33274
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Ricorso per procedimento d'ingiunzione – Cass. n. 32792/2021Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - mandato alle liti - Ricorso per procedimento d'ingiunzione - Inesistenza della procura alle liti - Mancata produzione di valida procura nel giudizio di opposizione - Conseguenze - Invalidità del decreto ingiuntivo e della domanda di merito - Sussistenza.
L'inesistenza della procura alle liti relativa al ricorso per decreto ingiuntivo comporta l'invalidità non solo della fase monitoria e dell'ingiunzione, ma anche della domanda agli effetti della cognizione piena con il rito ordinario in sede di giudizio di opposizione, allorché l'opposto non abbia prodotto in quest'ultimo una nuova valida procura nella comparsa di risposta.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32792 del 09/11/2021 (Rv. 662975 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_638, Cod_Proc_Civ_art_645
Corte
Cassazione
32792
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Assenza di contestazioni di controparte – Cass. n. 31326/2021Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - in genere - Procura generale - Omessa produzione - Assenza di contestazioni di controparte - "Jus postulandi" - Sussistenza.
Nel caso di costituzione in giudizio in base a procura generale alle liti per atto notarile, richiamata negli atti difensivi ma non prodotta, senza che l'avversario abbia sollevato eccezioni o contestazioni nel corso del giudizio di merito, accettando senza riserve l'attività difensiva di controparte, deve ritenersi sussistente lo "jus postulandi" del difensore.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 31326 del 03/11/2021 (Rv. 662684 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083
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Procura apposta su figlio separato materialmente congiunto all'atto – Cass. n. 31191/2021Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Ricorso per cassazione - Procura apposta su figlio separato materialmente congiunto all'atto - Priva di specifico riferimento al provvedimento da impugnare - Inesistenza - Rilievo officioso - Inammissibilità del ricorso per cassazione - Fattispecie.
Deve essere dichiarata la giuridica inesistenza della procura speciale rilasciata al difensore al fine della proposizione del ricorso per cassazione, apposta su foglio separato e materialmente congiunto all'atto, quando risulti priva di uno specifico riferimento al provvedimento impugnato e riporti solo la generica indicazione "nel presente giudizio pendente davanti alla Corte di cassazione", senza altro elemento identifìcativo; ne consegue l'inammissibilità del ricorso, che deve essere dichiarata d'ufficio, in quanto l'art. 83 c.p.c. configura come un obbligo del giudice quello della verifica dell'effettiva estensione della procura conferita, principalmente a garanzia della stessa parte che l'ha rilasciata, affinché la medesima non risulti esposta al rischio del coinvolgimento in una controversia diversa da quella voluta, per effetto dell'autonoma iniziativa del proprio difensore. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, proposto in materia di protezione internazionale dello straniero).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 31191 del 02/11/2021 (Rv. 662994 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_365
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Difetto di rappresentanza della parte o vizio della "procura ad litem" – Cass. n. 29244/2021Procedimento civile - capacita' processuale - difensori - mandato alle liti (procura) - Difetto di rappresentanza della parte o vizio della "procura ad litem" - Eccezione - Onere della controparte di produrre la relativa documentazione nella prima difesa utile - Sussistenza - Concessione del termine perentorio ex art. 182 c.p.c. - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
In tema di rappresentanza nel processo, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della ”procura ad litem”, è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che aveva ritenuto ammissibile, nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c., la produzione della procura notarile conferita per la rappresentanza volontaria della parte, sebbene la sua mancanza fosse stata già eccepita nella precedente fase di merito).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 29244 del 20/10/2021 (Rv. 662858 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_182, Cod_Proc_Civ_art_077, Cod_Proc_Civ_art_075, Cod_Proc_Civ_art_083
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Decorrenza del termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo – Cass. n. 27154/2021Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - mandato alle liti - Termine per l'opposizione - Decorrenza dalla notifica ex art. 643 c.p.c. - Oggetto della notificazione - Ricorso monitorio e decreto ingiuntivo - Procura rilasciata al difensore del creditore - Esclusione - Inesistenza o invalidità della procura - Deduzione mediante tempestiva opposizione - Necessità - Fondamento.
Ai fini della decorrenza del termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo, a norma dell'art. 643 c.p.c. devono essere notificati il ricorso e il decreto monitorio, mentre non è necessaria la notificazione - nemmeno quando questa è eseguita con posta elettronica certificata ai sensi della l. n. 53 del 1994 - della procura alle liti rilasciata al difensore della parte creditrice; l’eventuale insussistenza, agli atti del procedimento per ingiunzione, di detta procura o l’eventuale vizio della stessa possono essere fatti valere dall'ingiunto come motivo di opposizione al decreto ingiuntivo, da proporsi comunque nel termine di legge decorrente dalla notificazione, la quale può sempre essere effettuata dal procuratore del creditore nel procedimento monitorio, atteso che la pronuncia del provvedimento esclude implicitamente il vizio relativo al ministero di difensore e che il solo rimedio avverso il decreto è costituito dall'opposizione tempestiva, salve le ipotesi dell'art. 650 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 27154 del 06/10/2021 (Rv. 662413 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_643, Cod_Proc_Civ_art_650
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27154
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Mancata allegazione in atti della procura notarile – Cass. n. 24893/2021Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - contenuto e forma - Procura rilasciata da una società di capitali per il ricorso per cassazione - Conferimento ad opera di un procuratore speciale in virtù dei poteri conferitigli con procura notarile - Mancata allegazione in atti della procura notarile - Conseguente inammissibilità del ricorso - Fondamento - Fattispecie.
Qualora la procura per la proposizione del ricorso per cassazione da parte di una società venga rilasciata da un soggetto nella qualità di procuratore speciale in virtù dei poteri conferitigli con procura notarile non depositata con il ricorso, né rinvenibile nel fascicolo, all'impossibilità del controllo, da parte del giudice di legittimità, della legittimazione del delegante ad una valida rappresentazione processuale e sostanziale della persona giuridica consegue l'inammissibilità del ricorso. (Nella specie, la S.C., nel dichiarare inammissibile l'impugnazione, ha ritenuto irrilevante l'avvenuto deposito, come allegato alla memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c., della visura storica della società ricorrente, dalla quale risultava la nomina a suo procuratore, per il compimento di alcuni atti, del soggetto indicato come tale nel ricorso per cassazione, poiché detta visura non era stata notificata al controricorrente ai sensi dell'art. 372 c.p.c. e, in relazione a siffatto deposito, non si era formato il contraddittorio, atteso che il medesimo controricorrente non aveva presentato memorie e che il suo difensore non era intervenuto all'udienza di discussione, essendo stata trattata la controversia in udienza camerale).
Corte di Cassazione, Sez. 3 -, Ordinanza n. 24893 del 15/09/2021 (Rv. 662207 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_372, Cod_Proc_Civ_art_380 unvicies, Cod_Proc_Civ_art_365, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_075
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Decreto ingiuntivo emesso per crediti professionali di difensore – Cass. n. 19408/2021Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - applicazione dell'imposta - atti che contengono piu' disposizioni - Decreto ingiuntivo emesso per crediti professionali di difensore - Atto di conferimento di incarico - Tassazione per enunciazione ex art. 22 d.P.R. n. 131 del 1986 - Applicabilità - Procura alle liti - Differenze.
In tema di imposta di registro, l'atto di conferimento di incarico difensivo enunciato in un decreto ingiuntivo emesso per crediti professionali maturati nell'ambito di contratto di patrocinio è soggetto a tassazione per enunciazione in misura fissa (e non in termine fisso) ai sensi degli artt. 22 e 40 del d.P.R. n. 131 del 1986, non venendo in rilievo il disposto di cui all'art. 2 della tabella allegata al d.P.R. cit., il quale prevede che la procura alle liti non è soggetta a registrazione, attesa la distinzione e l'autonomia tra quest'ultima e il contratto di patrocinio.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 19408 del 08/07/2021 (Rv. 661661 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1703, Cod_Proc_Civ_art_083
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Difesa in giudizio da parte di avvocato del libero foro – Cass. n. 16314/2021Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - Dichiarazione di fallimento - Creditore istante - Agenzia delle Entrate - Riscossione - Difesa in giudizio da parte di avvocato del libero foro - Presupposti - Delibera giustificativa ai sensi dell'art. 43, comma 4, del r.d. n. 1611 del 1933 - Necessità di allegazione - Esclusione.
Nell'ambito del giudizio teso alla dichiarazione di fallimento del contribuente insolvente, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla convenzione intervenuta (oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici), ovvero in alternativa di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016 -, in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio.
Corte Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16314 del 10/06/2021 (Rv. 661504 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_182
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Procura speciale e sottoscrizione del ricorso per cassazione – Cass. n. 15706/2021Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - contenuto e forma - Procura speciale e sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte del difensore - Sussistenza - Notificazione alla controparte di ricorso - Necessità - Carenza - Insanabilità - Fattispecie.
La sottoscrizione del ricorso per cassazione e l'esistenza di una valida procura speciale devono necessariamente sussistere all'atto della notificazione dell'impugnazione, connotandosi alla stregua di requisiti di ritualità della stessa, la cui mancanza è insanabile, senza che assumano rilievo attività o atti successivi al momento della notifica. (Nella specie, in applicazione del principio anzidetto la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da un avvocato che non figurava fra gli iscritti nell'albo speciale dei cassazionisti).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15706 del 04/06/2021 (Rv. 661629 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_125, Cod_Proc_Civ_art_369, Cod_Proc_Civ_art_366, Cod_Proc_Civ_art_083
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15706
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Conseguenze sul decreto giudiziale di nomina di difensore d'ufficio – Cass. n. 15644/2021Ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia - stranieri - Decreto di espulsione - Impugnazione - Ricorso sottoscritto personalmente dallo straniero - Successivo conferimento di procura al difensore di fiducia - Conseguenze sul decreto giudiziale di nomina di difensore d'ufficio.
Il ricorrente che abbia introdotto il giudizio di opposizione a decreto di espulsione, sottoscrivendolo personalmente, può successivamente conferire procura alle liti ad un difensore di sua fiducia, secondo le forme previste dall'art. 83 c.p.c. (se si trova in Italia al momento della sottoscrizione dell'atto) ovvero del comma 3 dello stesso articolo 18 del d. lgs. n. 150 del 2011 (se si trova all'estero al momento della sottoscrizione dell'atto), in funzione della necessaria attività di assistenza nel procedimento, con la conseguenza che il deposito di tale procura nel procedimento determina l'inefficacia del decreto giudiziale di nomina del difensore.
Corte Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15644 del 04/06/2021 (Rv. 661582 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083
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15644
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Morte o perdita della capacità della parte costituita a mezzo di procuratore – Cass. n. 12183/2021Procedimento civile - interruzione del processo - morte della parte - Morte o perdita della capacità della parte costituita a mezzo di procuratore - Omessa dichiarazione o notificazione dell'evento ad opera di quest'ultimo - Effetti - Ultrattività del mandato alla lite - Configurabilità - Effetti - Stabilizzazione della posizione giuridica della parte colpita dall'evento - Omessa costituzione in appello con impugnazione incidentale - Conseguenze - Preclusioni già verificatesi - Permanenza - Fattispecie.
In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione; ne consegue che, una volta ricevuta la notifica della impugnazione principale, il procuratore è abilitato a svolgere il ministero costituendosi con comparsa di costituzione ed eventualmente proponendo appello incidentale in nome e per conto della parte deceduta, senza che in mancanza di costituzione, la mera dichiarazione o notifica dell'evento interruttivo impedisca l'operare delle preclusioni già maturate a carico di quest'ultima. (In applicazione del principio, la S. C. ha confermato la statuizione di inammissibilità dell'appello incidentale, da ritenersi tardivamente proposto in seguito alla riassunzione da parte degli eredi, in quanto il difensore si era costituito irregolarmente, senza depositare comparsa di risposta, limitandosi ad indicare nella prima udienza di comparizione l'avvenuto decesso della de cuius).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 12183 del 07/05/2021 (Rv. 661327 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_299, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_343 …...
Licenziamento individuale - impugnazione – Cass. n. 9650/2021Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - impugnazione - Impugnazione stragiudiziale del difensore del lavoratore - Efficacia - Condizioni - Anteriorità del rilascio della procura - Necessità - Attestazione del difensore - Sufficienza - Contestazione del datore di lavoro - Ammissibilità.
L'impugnativa stragiudiziale ex art. 6, comma 1, della l. n. 604 del 1966, può efficacemente essere eseguita in nome e per conto del lavoratore dal suo difensore, previamente munito di apposita procura scritta, senza che lo stesso sia tenuto a comunicarla o documentarla al datore di lavoro nel termine di sessanta giorni, perché, ferma la necessaria anteriorità della procura, è sufficiente che il difensore manifesti di agire in nome e per conto del proprio assistito e dichiari di avere ricevuto apposito mandato; il datore di lavoro convenuto in giudizio può contestare l'idoneità dell'impugnativa stragiudiziale sottoscritta dal solo difensore, anche se in precedenza non si sia avvalso della facoltà a lui concessa dall'art. 1393 c.c..
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 9650 del 13/04/2021 (Rv. 660933 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Civ_art_1393 …...
Procura "ad litem" e contratto di patrocinio – Cass. n. 8863/2021Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - Procura "ad litem" e contratto di patrocinio - Differenze con riguardo alla forma - Conseguenze - Circostanza di avere dato l'incarico al professionista - Prova testimoniale - Ammissibilità.
In tema di attività professionale svolta dagli avvocati, mentre la procura "ad litem" costituisce un negozio unilaterale soggetto a forma scritta, con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il contratto di patrocinio costituisce un negozio bilaterale, non soggetto a vincoli di forma, con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema del mandato e del contratto d'opera, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte, sicché la circostanza di aver dato l'incarico al professionista può formare oggetto di prova per testimoni.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8863 del 31/03/2021 (Rv. 660993 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1703, Cod_Civ_art_2229, Cod_Civ_art_1325, Cod_Civ_art_2721, Cod_Civ_art_2724, Cod_Civ_art_2725, Cod_Civ_art_1350, Cod_Proc_Civ_art_082, Cod_Proc_Civ_art_083 …...
Procedimento civile - Nullità della procura – Cass. n. 8104/2021Impugnazioni civili - appello - citazione di appello - motivi - Procedimento civile - Nullità della procura - Omesso rilievo in primo grado - Sentenza - Proposizione dell'eccezione in comparsa conclusionale in appello - Inammissibilità - Fondamento.
La nullità della procura alle liti non è qualificata dalla legge come assoluta e insanabile sicché, qualora essa non venga rilevata d’ufficio in primo grado, ne discende la nullità della sentenza che definisce il relativo giudizio, che si converte in motivo di gravame ex art. 161 c.p.c., da far valere tempestivamente con l’atto d’appello, non potendo essere dedotta in detta sede solo con la comparsa conclusionale.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8104 del 23/03/2021 (Rv. 660896 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_352 …...
Certificazione del difensore – Cass. n. 7765/2021Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - contenuto e forma - Atto di citazione - Procura - Certificazione del difensore - Funzione - Conferimento del mandato - Nome del conferente - Necessità - Indicazione nell'intestazione dell'atto introduttivo o nel testo della procura - Mancanza - Illeggibilità della firma del sottoscrittore - Conseguenze - Procura conferita con firma illeggibile da parte del legale rappresentante di una società o di altro ente collettivo - Omessa indicazione nell'atto di citazione e non desumibilità "aliunde" - Effetti - Nullità dell'atto - Fondamento.
La certificazione del difensore nel mandato alle liti in calce o a margine di atto processuale riguarda solo l'autografia della sottoscrizione della persona che, conferendo la procura, si fa attrice o della persona che nell'atto si dichiara rappresentante della persona fisica o giuridica che agisce in giudizio, e non altro, con la conseguenza che deve considerarsi essenziale, ai fini della validità della procura stessa, che in essa, o nell'atto processuale al quale accede, risulti indicato il nominativo di colui che ha rilasciato la procura, facendosi attore nel nome proprio o altrui, in modo da rendere possibile alle altre parti e al giudice l'accertamento della sua legittimazione e dello "ius postulandi del difensore. In difetto di queste indicazioni, la procura, ove la firma apposta sia illeggibile, deve considerarsi priva di effetti tutte le volte che il vizio formale abbia determinato l'impossibilità di individuazione della sua provenienza e, perciò, di controllo (anche "aliunde") dell'effettiva titolarità dei poteri spesi. Da ciò consegue che quando la sottoscrizione illeggibile, nel caso di mandato conferito da una società, sia apposta sotto la menzione della carica sociale, in una procura priva dell'indicazione del nominativo del soggetto che la rilascia, e tale nominativo non possa neppure desumersi dall'atto al quale la procura medesima accede, pur ritenendosi che il soggetto astrattamente titolare del potere rappresentativo possa essere indirettamente identificabile attraverso le risultanze del registro delle imprese o con altro mezzo, rimane, in ogni caso, indimostrata l'effettiva provenienza della sottoscrizione dal predetto soggetto, …...
Cassazione (ricorso per) - indicazione delle parti – Cass. n. 5067/2021Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - forma e contenuto - indicazione delle parti - Procedimento civile - Procura speciale - Erronea indicazione del codice fiscale della parte - Nullità della procura - Esclusione - Ragioni.
In tema di ricorso per cassazione, l'errata indicazione del codice fiscale del ricorrente nella procura speciale rilasciata al difensore non ne provoca la nullità, restando esclusa una insuperabile incertezza sull'identità di colui che abbia conferito il mandato, comunque deducibile dai dati anagrafici riportati nell'atto difensivo e nella stessa procura speciale.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 5067 del 24/02/2021 (Rv. 660519 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_366_1, Cod_Proc_Civ_art_083 …...
Ricorso per cassazione - Ultrattività del mandato – Cass. n. 4845/2021Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - Soppressione "ex lege" dell'agente di riscossione ex art. 1 d.l. n. 193 del 2016 - Successione dell'Agenzia delle Entrate - Proposizione di ricorso per cassazione avverso sentenza pronunciata nei confronti dell'agente originariamente parte in causa - Ultrattività del mandato conferito al difensore nel giudizio di merito - Esclusione - Conseguenze.
In tema di giudizio di legittimità, la notifica del ricorso al successore "ex lege" dell'agente della riscossione già parte in causa, cioè alla sopravvenuta Agenzia delle Entrate-Riscossione - è invalida se eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione, perché l’ultrattività del mandato in origine conferito prima dell'istituzione del nuovo Ente non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso, essendo la cessazione dell'originario agente della riscossione ed il subentro automatico del suo successore disposti da una norma di legge, l'art. 1 del d.l. n. 193 del 2016; tale invalidità, tuttavia, integra una nullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell'Agenzia, vuoi a seguito della rinnovazione di quella notificazione, da eseguirsi, ove non già avvenuta, all'Agenzia stessa nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 4845 del 23/02/2021
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_084, Cod_Proc_Civ_art_291, Cod_Proc_Civ_art_157 …...
Conferimento del potere di proporre querela di falso in via incidentale - Cass. n. 1058/2021Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - Procura alle liti ex art. 83, comma 3, c.p.c. - Conferimento del potere di proporre querela di falso in via incidentale - Idoneità - Condizioni - Fattispecie. Prova civile - falso civile - querela di falso - forma, modo e tempo della proposizione- In genere.
La procura speciale alle liti, conferita ai sensi deii'art. 83, comma 3, c.p.c. è idonea ad attribuire il potere di proporre querela di falso anche in via incidentale, purché dalla stessa sia desumibile l'attribuzione di detto potere e la medesima rechi l'espressa indicazione dell'attività da compiere. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva affermato l’indispensabilità, perché il difensore potesse proporre querela di falso in via incidentale, di una procura speciale autenticata da un pubblico ufficiale munito di idonei poteri certificativi).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1058 del 21/01/2021 (Rv. 660409 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_084, Cod_Proc_Civ_art_221 …...
Conferimento del potere di proporre querela di falso in via incidentale – Cass. n. 1058/2021Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - Procura alle liti ex art. 83, comma 3, c.p.c. - Conferimento del potere di proporre querela di falso in via incidentale - Idoneità - Condizioni - Fattispecie. Prova civile - falso civile - querela di falso - forma, modo e tempo della proposizione In genere.
La procura speciale alle liti, conferita ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c. è idonea ad attribuire il potere di proporre querela di falso anche in via incidentale, purché dalla stessa sia desumibile l'attribuzione di detto potere e la medesima rechi l'espressa indicazione dell'attività da compiere. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva affermato l'indispensabilità, perché il difensore potesse proporre querela di falso in via incidentale, di una procura speciale autenticata da un pubblico ufficiale munito di idonei poteri certificativi).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1058 del 21/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_084, Cod_Proc_Civ_art_221 …...
Previsione statutaria della rappresentanza dell'ente – Cass. n. 576/2021Procedimento civile - capacita' processuale - autorizzazione ad agire e contraddire - societa' ed altri enti - Rappresentanza processuale - Persona fisica organo della persona giuridica - Previsione statutaria della rappresentanza dell'ente - Onere probatorio - Spettanza - Procura rilasciata da una società di capitali per il ricorso per cassazione - Conferimento ad opera di un procuratore speciale in virtù dei poteri conferitigli con procura notarile - Mancata allegazione in atti della procura notarile - Conseguenze.
In tema di rappresentanza processuale, il principio per cui la persona fisica che riveste la qualità di organo della persona giuridica non ha l'onere di dimostrare tale veste, spettando invece alla parte che ne contesta la sussistenza l'onere di formulare tempestiva eccezione e fornire la relativa prova negativa, si applica anche al caso in cui la persona giuridica si sia costituita in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, se tale potestà deriva dall'atto costitutivo o dallo statuto, mentre laddove il conferimento dei poteri rappresentativi del soggetto che si costituisce nel giudizio di cassazione sia avvenuto con procura notarile, questa deve essere depositata con il ricorso o il controricorso, a pena di inammissibilità.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 576 del 15/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_075, Cod_Proc_Civ_art_077 …...
Rappresentanza processuale - Persona fisica organo della persona giuridica – Cass. n. 576/2021Procedimento civile - capacita' processuale - autorizzazione ad agire e contraddire - societa' ed altri enti - Rappresentanza processuale - Persona fisica organo della persona giuridica - Previsione statutaria della rappresentanza dell'ente - Onere probatorio - Spettanza - Procura rilasciata da una società di capitali per il ricorso per cassazione - Conferimento ad opera di un procuratore speciale in virtù dei poteri conferitigli con procura notarile - Mancata allegazione in atti della procura notarile - Conseguenze.
In tema di rappresentanza processuale, il principio per cui la persona fisica che riveste la qualità di organo della persona giuridica non ha l'onere di dimostrare tale veste, spettando invece alla parte che ne contesta la sussistenza l'onere di formulare tempestiva eccezione e fornire la relativa prova negativa, si applica anche al caso in cui la persona giuridica si sia costituita in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, se tale potestà deriva dall'atto costitutivo o dallo statuto, mentre laddove il conferimento dei poteri rappresentativi del soggetto che si costituisce nel giudizio di cassazione sia avvenuto con procura notarile, questa deve essere depositata con il ricorso o il controricorso, a pena di inammissibilità.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 576 del 15/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_075, Cod_Proc_Civ_art_077 …...
Fase cautelare e giudizio di merito - Autonomia formale dei due procedimenti – Cass. n. 28197/2020Procedimenti cautelari - provvedimenti d'urgenza - procedimento - Fase cautelare e giudizio di merito - Autonomia formale dei due procedimenti - Sussistenza - Conseguenze - Proposizione nel giudizio di merito di domande nuove od intervento di terzi - Ammissibilità - Chiamata di terzo - Ammissibilità - Condizioni.
Poiché il giudizio di merito è autonomo rispetto a quello cautelare, non solo nel primo possono essere formulate domande nuove rispetto a quanto dedotto nella fase cautelare, ma nemmeno vi è necessaria coincidenza soggettiva tra le parti del primo e quelle del secondo, con la conseguenza che nella fase di merito ben possono partecipare ulteriori soggetti, sia volontariamente in via adesiva o autonoma, sia a seguito di chiamata in causa, a condizione che le loro pretese siano collegate al rapporto dedotto in giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 28197 del 10/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_669_8, Cod_Proc_Civ_art_700, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_269
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