Difensori - mandato alle liti (procura) - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25361 del 16/09/2025 (Rv. 675883 - 01)Conferimento del potere di rappresentanza processuale - Forma scritta - Necessità - Ulteriori requisiti formali - Esclusione - Fattispecie.
Ai fini del conferimento del potere di rappresentanza processuale, è sufficiente che il mandato processuale e sostanziale rivesta la forma scritta, non richiedendo l'art. 77 c.p.c. ulteriori requisiti formali.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia impugnata che, in relazione ad un giudizio volto ad ottenere da una compagnia aerea la compensazione pecuniaria per il ritardo del volo, ha ritenuto correttamente conferito ad una società il potere di rappresentanza dei passeggeri danneggiati con la sottoscrizione di un "modulo richiesta risarcimento" in cui si dava mandato di "rappresentarli legalmente e processualmente per il disagio relativo al volo specificato", pur in assenza di autentica della firma ivi apposta).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25361 del 16/09/2025 (Rv. 675883 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1392, Cod_Proc_Civ_art_077, Cod_Proc_Civ_art_317 …...
Capacità processuale - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 15914 del 14/06/2025 (Rv. 675737 - 01)Rappresentanza processuale delle persone giuridiche - Ente costituito in giudizio a mezzo di persona diversa dal legale rappresentante - Persona fisica che ha conferito il mandato difensivo - Onere di dimostrazione del proprio potere rappresentativo - Esclusione - Condizioni - Fondamento - Prova contraria.
In tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, nel caso in cui l'ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l'onere di dimostrare il proprio potere rappresentativo ove esso derivi dall'atto costitutivo o dallo statuto, poiché, in questo caso, i terzi hanno la possibilità di verificarne l'esistenza consultando gli atti soggetti a pubblicità legale, spettando, conseguentemente a questi ultimi fornire la corrispondente prova negativa.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 15914 del 14/06/2025 (Rv. 675737 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2328, Cod_Civ_art_2384, Cod_Proc_Civ_art_075, Cod_Proc_Civ_art_077, Cod_Proc_Civ_art_83., Cod_Civ_art_2697 …...
Estinzione - Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 10446 del 22/04/2025 (rv. 674816-01)Mandatario "ad negotia" costituito in giudizio per il mandante, a mezzo di procuratore legale - Morte del mandante - Conseguenze processuali - Atti compiuti dal mandatario anteriormente alla conoscenza della morte del mandante - Validità nei confronti del mandante o dei suoi eredi.
La morte del mandante che sta in giudizio per mezzo del mandatario "ad negotia", costituito tramite procuratore legale, in tanto ha rilevanza processuale ed importa l'interruzione del processo in quanto sia stata dichiarata o notificata dal procuratore legale, restando irrilevante che la morte della parte sia nota al giudice ed alla controparte, sopravvivendo la rappresentanza processuale, per il suo particolare carattere di rapporto esterno rispetto al giudice ed alla controparte, al decesso del mandante; mentre nei rapporti interni fra mandante e mandatario, gli atti (in essi compresa la nomina di un procuratore "ad processum") che siano stati compiuti dal mandatario prima di conoscere l'estinzione del mandato (per morte del mandante) restano validi, sia nei confronti del mandante che dei suoi eredi (salva da parte di questi ultimi la ratifica dell'operato del mandatario).
Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 10446 del 22/04/2025 (rv. 674816-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1722, Cod_Proc_Civ_art_077, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_299, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Civ_art_1398, Cod_Civ_art_1399 …...
Capacità processuale - rappresentanza del procuratore e dell'institore - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 8793 del 03/04/2025 (Rv. 674341-01)Institore - Rappresentanza processuale - Sussistenza - Conferimento di “tutti i poteri di legge” - Rilascio di procura alle liti - Legittimazione - Fattispecie.
L'institore ha, di regola, la rappresentanza processuale attiva e passiva dell'imprenditore, sicché la procura speciale con la quale gli sono conferiti "tutti i poteri di legge" attribuisce anche la legittimazione al rilascio della procura ad litem. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza del Tribunale che aveva ritenuto valido il mandato ad litem rilasciato dall'institore sulla base di una procura speciale con la quale la società gli aveva conferito "tutti i poteri di legge", ivi compreso quello di rappresentarla davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e in ogni grado di giurisdizione).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 8793 del 03/04/2025 (Rv. 674341-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1397, Cod_Civ_art_2203, Cod_Proc_Civ_art_077 …...
Appello - fascicoli di parte e d'ufficio - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 6645 del 13/03/2024 (Rv. 670590-01)Mancato rinvenimento di documenti ritenuti decisivi dalle parti già prodotti in primo grado - Dovere del giudice di appello di decidere sul merito - Sussistenza - Condizioni - Onere della parte di assicurarne la disponibilità - Sussistenza.
Qualora, al momento della decisione della causa in secondo grado, non si rinvengano nel fascicolo di parte i documenti già prodotti in primo grado e su cui la parte assume di aver basato la propria pretesa in giudizio, il giudice d'appello può decidere il gravame nel merito se non ne è stato allegato lo smarrimento, essendo onere della parte assicurarne al giudice di appello la disponibilità in funzione della decisione, quando non si versi nel caso di loro incolpevole perdita, con conseguente possibilità di ricostruzione previa autorizzazione giudiziale.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 6645 del 13/03/2024 (Rv. 670590-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_169, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_352, Cod_Proc_Civ_art_072, Cod_Proc_Civ_art_074, Cod_Proc_Civ_art_077, Cod_Proc_Civ_art_087 …...
Fallimento della mandante prima dell'inizio del giudizio – Cass. n. 3546/2023Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sui rapporti preesistenti - mandato e commissione - Associazione temporanea di imprese - Fallimento della mandante prima dell'inizio del giudizio - Conseguenze sui poteri di gestione e rappresentanza della capogruppo - Conseguenze sulla legittimazione ad agire della mandataria.
In caso di appalto di opere pubbliche stipulato da imprese riunite in associazione temporanea, il fallimento della mandante determina ex art. 78 l.fall. lo scioglimento del mandato collettivo con rappresentanza esistente fra le imprese associate, ciò comportando altresì il venir meno dei poteri gestori e rappresentativi affidati alla mandataria (c.d. capogruppo); ne deriva ulteriormente che, ove tale dichiarazione di fallimento intervenga prima della proposizione della domanda giudiziale, la mandataria risulta priva della legittimazione a far valere i diritti dell’impresa mandante nei confronti dell'ente committente.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 3546 del 06/02/2023 (Rv. 666988 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_081, Cod_Proc_Civ_art_077
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3546
2023 …...
Mancato deposito o reperimento del fascicolo di parte precedentemente ritirato – Cass. n. 2264/2022Procedimento civile - fascicolo - di parte - ritiro - Decisione della causa - Mancato deposito o reperimento del fascicolo di parte precedentemente ritirato - Rimessione della causa sul ruolo - Esclusione - Decisione allo stato degli atti - Necessità.
Il giudice che accerti che una parte ha ritualmente ritirato, ex art. 169 c.p.c., il proprio fascicolo, senza che poi risulti, al momento della decisione, nuovamente depositato o reperibile, non è tenuto, in difetto di annotazioni della cancelleria e di ulteriori allegazioni indiziarie attinenti a fatti che impongano accertamenti presso quest'ultima, a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla medesima parte di ovviare alla carenza riscontrata, ma ha il dovere di decidere la controversia allo stato degli atti.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2264 del 26/01/2022 (Rv. 663863 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_169, Cod_Proc_Civ_art_189, Cod_Proc_Civ_art_190, Cod_Proc_Civ_art_077
Corte
Cassazione
2264
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Mancata produzione della procura nel giudizio di legittimità – Cass. n. 1334/2022Procedimento civile - capacità processuale - autorizzazione ad agire e contraddire - società ed altri enti - Legittimazione processuale - Conferimento - Presupposti - Rappresentanza sostanziale - Necessità - Mancata produzione della procura nel giudizio di legittimità - Conseguenze.
Il potere di rappresentare la parte in giudizio mediante il conferimento della procura può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito del potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, sicché il ricorrente per cassazione che, in veste di parte formale, proponga il ricorso in qualità di procuratore speciale della parte sostanziale, deve produrre, con il ricorso ovvero ai sensi dell'art. 372 c.p.c., i documenti che giustificano la sua qualità; in mancanza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 77 c.p.c., non essendo possibile valutare la sussistenza ed i limiti del potere rappresentativo ed, in particolare, la facoltà di proporre ricorso per cassazione. (Principio affermato nell'ambito di un giudizio di opposizione a precetto, con riferimento al ricorso per cassazione proposto da una società qualificatasi come rappresentante della cessionaria di crediti bancari, la quale nei gradi di merito era stata rappresentata da altra società).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 1334 del 18/01/2022 (Rv. 663705 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_077, Cod_Proc_Civ_art_081, Cod_Proc_Civ_art_372, Cod_Proc_Civ_art_360
Corte
Cassazione
1334
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Difetto di rappresentanza della parte o vizio della "procura ad litem" – Cass. n. 29244/2021Procedimento civile - capacita' processuale - difensori - mandato alle liti (procura) - Difetto di rappresentanza della parte o vizio della "procura ad litem" - Eccezione - Onere della controparte di produrre la relativa documentazione nella prima difesa utile - Sussistenza - Concessione del termine perentorio ex art. 182 c.p.c. - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
In tema di rappresentanza nel processo, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della ”procura ad litem”, è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che aveva ritenuto ammissibile, nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c., la produzione della procura notarile conferita per la rappresentanza volontaria della parte, sebbene la sua mancanza fosse stata già eccepita nella precedente fase di merito).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 29244 del 20/10/2021 (Rv. 662858 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_182, Cod_Proc_Civ_art_077, Cod_Proc_Civ_art_075, Cod_Proc_Civ_art_083
Corte
Cassazione
29244
2021 …...
Previsione statutaria della rappresentanza dell'ente – Cass. n. 576/2021Procedimento civile - capacita' processuale - autorizzazione ad agire e contraddire - societa' ed altri enti - Rappresentanza processuale - Persona fisica organo della persona giuridica - Previsione statutaria della rappresentanza dell'ente - Onere probatorio - Spettanza - Procura rilasciata da una società di capitali per il ricorso per cassazione - Conferimento ad opera di un procuratore speciale in virtù dei poteri conferitigli con procura notarile - Mancata allegazione in atti della procura notarile - Conseguenze.
In tema di rappresentanza processuale, il principio per cui la persona fisica che riveste la qualità di organo della persona giuridica non ha l'onere di dimostrare tale veste, spettando invece alla parte che ne contesta la sussistenza l'onere di formulare tempestiva eccezione e fornire la relativa prova negativa, si applica anche al caso in cui la persona giuridica si sia costituita in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, se tale potestà deriva dall'atto costitutivo o dallo statuto, mentre laddove il conferimento dei poteri rappresentativi del soggetto che si costituisce nel giudizio di cassazione sia avvenuto con procura notarile, questa deve essere depositata con il ricorso o il controricorso, a pena di inammissibilità.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 576 del 15/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_075, Cod_Proc_Civ_art_077 …...
Rappresentanza processuale - Persona fisica organo della persona giuridica – Cass. n. 576/2021Procedimento civile - capacita' processuale - autorizzazione ad agire e contraddire - societa' ed altri enti - Rappresentanza processuale - Persona fisica organo della persona giuridica - Previsione statutaria della rappresentanza dell'ente - Onere probatorio - Spettanza - Procura rilasciata da una società di capitali per il ricorso per cassazione - Conferimento ad opera di un procuratore speciale in virtù dei poteri conferitigli con procura notarile - Mancata allegazione in atti della procura notarile - Conseguenze.
In tema di rappresentanza processuale, il principio per cui la persona fisica che riveste la qualità di organo della persona giuridica non ha l'onere di dimostrare tale veste, spettando invece alla parte che ne contesta la sussistenza l'onere di formulare tempestiva eccezione e fornire la relativa prova negativa, si applica anche al caso in cui la persona giuridica si sia costituita in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, se tale potestà deriva dall'atto costitutivo o dallo statuto, mentre laddove il conferimento dei poteri rappresentativi del soggetto che si costituisce nel giudizio di cassazione sia avvenuto con procura notarile, questa deve essere depositata con il ricorso o il controricorso, a pena di inammissibilità.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 576 del 15/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_075, Cod_Proc_Civ_art_077 …...
Procedimento civile - capacita' processuale - autorizzazione ad agire e contraddire - societa' ed altri enti - Cass. n. 12640/2020Società di capitali - Legittimazione processuale - Presupposti - Potere di rappresentanza sostanziale - Necessità - Soggetti diversi dagli amministratori della società - Poteri di rappresentanza sostanziale - Ammissibilità - Condizioni.
Nelle società di capitali il potere di rappresentanza spetta agli amministratori i quali possono conferirlo, in base allo statuto o alle determinazioni dell'organo deliberativo, anche a soggetti che siano preposti a un settore con poteri di rappresentanza sostanziale o inseriti con carattere sistematico nella gestione sociale o in un suo ramo.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 12640 del 25/06/2020 (Rv. 658275 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_075, Cod_Proc_Civ_art_077, Cod_Civ_art_2475_2
corte
cassazione
12640
2020 …...
Procedimento civile - capacita' processuale - rappresentanza del procuratore e dell'institore - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 5681 del 02/03/2020 (Rv. 657514 - 01)"Contemplatio domini" in sede processuale - Formule sacramentali - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
La "contemplatio domini" non richiede l'uso di formule sacramentali, né per l'attività negoziale sostanziale né per quella processuale, cosicché la spendita del nome del rappresentato, contenuta nell'atto iniziale della lite, non dev'essere necessariamente ripetuta in ogni successivo atto del processo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto che la mancata notificazione del ricorso in appello alla società di cartolarizzazione dei crediti dell'INPS non contrastasse con la previsione del litisconsorzio necessario di cui all'art. 13, comma 8, della l. n. 448 del 1998, essendosi costituito l'INPS, in primo grado, anche quale mandatario della suddetta società).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 5681 del 02/03/2020 (Rv. 657514 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1387, Cod_Civ_art_1704, Cod_Proc_Civ_art_077 …...
Nei confronti dello straniero o dello Stato estero - Effetti in un successivo processo - Esclusione – Fondamento - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 1717 del 27/01/2020 (Rv. 656766 - 05)Nei confronti dello straniero o dello Stato estero - Effetti in un successivo processo - Esclusione – Fondamento - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 1717 del 27/01/2020 (Rv. 656766 - 05)
Il giudicato sulla giurisdizione nei confronti dello straniero o dello Stato estero non può spiegare effetto in un successivo processo inerente al medesimo rapporto ma coinvolgente effetti diversi rispetto a quelli fatti valere nel primo processo; non è infatti possibile, sulla base del precedente giudicato, affermare o negare in un successivo processo "a priori" la giurisdizione, la quale risponde a criteri mutevoli nel tempo, atteso che il criterio di collegamento può atteggiarsi in modo diverso con riferimento a distinti giudizi, dovendo sussistere al momento della loro instaurazione.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 1717 del 27/01/2020 (Rv. 656766 - 05)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_077
COSA GIUDICATA CIVILE
GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE …...
Cosa giudicata civile - giudicato sulla giurisdizione - Cass. n. 1717/2020Nei confronti dello straniero o dello Stato estero - Effetti in un successivo processo - Esclusione - Fondamento.
COSA GIUDICATA CIVILE
GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE
Il giudicato sulla giurisdizione nei confronti dello straniero o dello Stato estero non può spiegare effetto in un successivo processo inerente al medesimo rapporto ma coinvolgente effetti diversi rispetto a quelli fatti valere nel primo processo; non è infatti possibile, sulla base del precedente giudicato, affermare o negare in un successivo processo "a priori" la giurisdizione, la quale risponde a criteri mutevoli nel tempo, atteso che il criterio di collegamento può atteggiarsi in modo diverso con riferimento a distinti giudizi, dovendo sussistere al momento della loro instaurazione.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 1717 del 27/01/2020 (Rv. 656766 - 05)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_077
corte
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2020
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Comunione dei diritti reali - comproprieta' indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - amministrazione da parte della collettivita' dei partecipanti -locazione della cosa comune contratti agrari - affitto di fondi rustici – Corte di Cassazione, Sez. 3 -Bene comune concesso in locazione - Azione di rilascio - Legittimazione del singolo comproprietario - Sussistenza - Stato di incapacità di intendere e di volere di uno dei comproprietari - Rilevanza - Esclusione - Fondamento -Fattispecie.
I comproprietari di un bene concesso in locazione hanno pari poteri gestori sulla cosa comune ed ognuno di essi è legittimato ad agire per il rilascio, in base alla presunzione che ciascuno operi con il consenso degli altri, la quale non è esclusa dal fatto che uno di loro sia incapace di intendere e di volere, poiché tale presunzione prescinde da un'indagine sullo stato soggettivo degli ulteriori comproprietari e va intesa - in senso oggettivo - quale mancanza di dissenso da parte degli stessi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di appello che aveva accolto la domanda di cessazione di un contratto di affitto agrario proposta da uno dei due comproprietari, ritenendo che a ciò non ostasse la circostanza che egli avesse agito, oltre che in proprio, anche quale procuratore speciale - privo di rappresentanza processuale - dell'altra comproprietaria, interdetta, senza, però, l'autorizzazione del suo tutore e del giudice tutelare, atteso che non erano stati comunque forniti elementi idonei a superare la summenzionata presunzione di consenso).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 845 del 17/01/2020 (Rv. 656814 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1105, Cod_Civ_art_0374, Cod_Proc_Civ_art_077, Cod_Proc_Civ_art_182
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI
COMPROPRIETA' INDIVISA
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Difensori - mandato alle liti - procura - contenuto e forma – Cass. 11898/2019Procura rilasciata da una società di capitali per il ricorso per cassazione - Conferimento ad opera di un procuratore speciale in virtù dei poteri conferitigli con procura notarile - Mancata allegazione in atti della procura notarile - Conseguente inammissibilità del ricorso - Fondamento.
Qualora la procura per la proposizione del ricorso per cassazione da parte di una società venga rilasciata da un soggetto nella qualità di procuratore speciale in virtù dei poteri conferitigli con procura notarile non depositata con il ricorso, né rinvenibile nel fascicolo, all'impossibilità del controllo, da parte del giudice di legittimità, della legittimazione del delegante ad una valida rappresentazione processuale e sostanziale della persona giuridica consegue l'inammissibilità del ricorso.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11898 del 07/05/2019 (Rv. 653802 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 083 – Procura alle liti
Cod. Proc. Civ. art. 075 – Capacità processuale
Cod. Proc. Civ. art. 077 – Rappresentanza del procuratore e dell’institore
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Procura
Mandato
Corte
Cassazione
11898
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Assicurazione - veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - risarcimento del danno - azione per il risarcimento dei danni - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 10816 del 18/04/2019 (Rv. 653707 - 01)Costituzione dell'assicuratore del danneggiato in posizione antagonista con il medesimo - Ammissibilità - Mandato "card" o "di rappresentanza" - Assicuratore del danneggiato come mandatario di quello del responsabile del sinistro - Ammissibilità.
In tema di risarcimento del danno da incidente stradale, è ammissibile la costituzione in giudizio dell'assicuratore del danneggiato, in posizione antagonista con il medesimo, sulla base del mandato cd. "card" o "di rappresentanza", in forza del quale l'assicuratore del danneggiato può operare come mandatario di quello del responsabile del sinistro.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 10816 del 18/04/2019 (Rv. 653707 - 01)
Cod_Civ_art_1703, Cod_Civ_art_1704, Cod_Proc_Civ_art_077, Cod_Proc_Civ_art_081 …...
Capacita' processuale - rappresentanza del procuratore e dell'institore - Processo - Legitimatio ad processum - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6996 del 11/03/2019Procedimento civile - capacita' processuale - rappresentanza del procuratore e dell'institore - Processo - Legitimatio ad processum - Procuratore della persona giuridica - Verifica - Necessità - Fondamento - Eccezione della parte avversa - Mancata prova - Preclusione - Deposito in cassazione - Tardività.
L'atto introduttivo del processo deve ritenersi inammissibile, per difetto di idonea procura alle liti e, quindi, di "legitimatio ad processum", quando questa sia conferita da soggetto indicato come procuratore della persona giuridica in base ad una determinata procura notarile che, tuttavia, non sia stata allegata, così, impedendo le necessarie verifiche. Tale vizio di rappresentanza processuale, qualora non rilevato in via officiosa nella fase di merito, fa sorgere in capo alla controparte un onere d'immediata difesa. Ne deriva che ove la contestazione avvenga anche in sede di legittimità, attraverso la formulazione di uno specifico motivo d'impugnazione, la prova della sussistenza del potere rappresentativo potrà essere data, previa notifica, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., ma l'onere di sanatoria non può andare oltre il deposito del controricorso.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6996 del 11/03/2019
Cod_Proc_Civ_art_075, Cod_Proc_Civ_art_077, Cod_Proc_Civ_art_182, Cod_Proc_Civ_art_372
Legitimatio ad processum …...
Capacità processuale - rappresentanza del procuratore e dell'institore - Legittimazione processuale - Rappresentanza volontaria - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 5925 del 28/02/2019Procedimento civile - capacità processuale - rappresentanza del procuratore e dell'institore - Legittimazione processuale - Rappresentanza volontaria - Prova - Necessità - Procura speciale - Produzione in ogni stato e grado del giudizio - Fondamento - Limiti - Fattispecie.
Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - rappresentanza e difesa del contribuente - in genere.
In tema di legittimazione processuale, il conferimento di procura speciale al rappresentante volontario, attenendo alla verifica della regolare costituzione del rapporto processuale, che deve essere effettuata dal giudice anche d'ufficio, può essere provato, mediante documenti che dimostrino la sussistenza del potere di rappresentanza sostanziale, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, con il solo limite del giudicato interno sulla questione. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione impugnata in quanto, sebbene la contribuente avesse prodotto la procura speciale con mandato alle liti ai difensori nel giudizio di appello a seguito dell'eccezione dell'Agenzia delle entrate, aveva ugualmente dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del processo di primo grado, perché proposto "in assenza di valida procura" al rappresentante volontario della società).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 5925 del 28/02/2019
Cod_Proc_Civ_art_075, Cod_Proc_Civ_art_077, Cod_Proc_Civ_art_372 …...
Veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - risarcimento del danno - azione per il risarcimento dei danniAssicurazione - veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - risarcimento del danno - azione per il risarcimento dei danni - in genere - procedure di risarcimento ex d.lgs. n. 209 del 2005 - costituzione in giudizio del mandatario dell'assicuratore - ammissibilità – fondamento - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31965 del 11/12/2018
Nell'ambito delle diverse procedure di risarcimento regolate dal d. lgs. n. 209 del 2005, è ben possibile che la compagnia di assicurazione del danneggiato si costituisca in giudizio quale rappresentante volontaria di quella del danneggiante sulla base del mandato da quest'ultima conferitole, senza che ciò pregiudichi il diritto del danneggiato di scegliere il soggetto nei cui confronti fare valere la propria pretesa e fermo restando che gli effetti di una eventuale pronuncia si producono soltanto nella sfera giuridica della mandante.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31965 del 11/12/2018 …...
Difetto di rappresentanza - sanatoriaProcedimento civile - capacità processuale - rappresentanza del procuratore e dell'institore - difetto di rappresentanza - sanatoria - modalità - distinzione fra difetto rilevato d'ufficio e su eccezione di parte – fondamento - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 24212 del 04/10/2018
>>> In tema di difetto di rappresentanza processuale, mentre, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., il giudice che rilevi d'ufficio tale difetto deve promuovere la sanatoria, assegnando alla parte un termine di carattere perentorio, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze di carattere processuale, nel diverso caso in cui detto vizio sia stato tempestivamente eccepito da una parte, l'opportuna documentazione va prodotta immediatamente, non essendovi necessità di assegnare un termine, che non sia motivatamente richiesto o, comunque, assegnato dal giudice, giacché sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto che la nullità della procura alle liti, fosse divenuta insanabile poiché, nonostante il convenuto avesse sollevato la relativa questione, l'attore non aveva spontaneamente depositato la necessaria documentazione nel prosieguo del processo di merito, essendosi egli limitato a discutere di altri diversi profili giuridici).
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 24212 del 04/10/2018 …...
Conferimento al difensore del potere di nominare altri difensori - Validità - Natura – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20432 del 02/08/2018Mandato - contenuto del mandato - Conferimento al difensore del potere di nominare altri difensori - Validità - Natura – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20432 del 02/08/2018
Mandato "ad negotia" - Effetti - Rappresentanza processuale della parte - Sussistenza.
Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - in genere.
Qualora la procura alle liti conferisca al difensore il potere di nominare altro difensore, deve ritenersi che essa contenga un autonomo mandato "ad negotia" - non vietato dalla legge professionale né dal codice di rito - che abilita il difensore a nominare altri difensori, i quali non hanno veste di sostituti del legale che li ha nominati bensì, al pari di questo, di rappresentanti processuali della parte.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20432 del 02/08/2018
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Mandato - contenuto del mandato - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20432 del 02/08/2018Conferimento al difensore del potere di nominare altri difensori - Validità - Natura - Mandato "ad negotia" - Effetti - Rappresentanza processuale della parte - Sussistenza.
Qualora la procura alle liti conferisca al difensore il potere di nominare altro difensore, deve ritenersi che essa contenga un autonomo mandato "ad negotia" - non vietato dalla legge professionale né dal codice di rito - che abilita il difensore a nominare altri difensori, i quali non hanno veste di sostituti del legale che li ha nominati bensì, al pari di questo, di rappresentanti processuali della parte.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20432 del 02/08/2018
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Procedimento civile - capacita' processuale - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14894 del 15/06/2017Poteri di rappresentanza - Procuratore generale “ad negotia” - Persistenza dei poteri in capo al rappresentato - Sussistenza - Fattispecie.
Il procuratore generale "ad negotia", cui siano conferiti anche poteri di rappresentanza processuale, diviene titolare di una legittimazione processuale non esclusiva rispetto a quella originaria del rappresentato, il quale può subentrargli e sostituirlo in qualunque momento del processo, non escluso quello iniziale del grado, senza che l’avvenuto conferimento di mandato al difensore, ad opera del rappresentante, comporti la necessità che questi appaia come la sola parte legittimata quanto meno nell’atto introduttivo del giudizio o del grado e con possibilità di sostituzione soltanto successiva. (Nella specie, un comune aveva appaltato la gestione del proprio patrimonio immobiliare conferendo alla società appaltatrice procura per lo svolgimento di tutte le attività, anche accessorie, nonché procura a stare in giudizio in nome e per conto dell'ente in tutti i procedimenti relativi ai servizi affidati; in applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza reiettiva della domanda di indennità per migliorie avanzata nei confronti del comune dagli occupanti di un immobile comunale per difetto di legittimazione passiva dell’ente).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14894 del 15/06/2017
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Assicurazione - assicurazione contro i danni - coassicurazioni - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9961 del 20/04/2017Autonomia dei rapporti assicurativi - Clausola di delega o di guida - Effetti - Rappresentanza processuale del delegato - Condizioni.
Il contratto di coassicurazione genera separati rapporti assicurativi, in virtù dei quali ciascun assicuratore è titolare delle sole posizioni soggettive sostanziali e processuali relative al proprio rapporto con l'assicurato; ove, pertanto, sia inserita nel contratto la cd. clausola di delega o di guida (relativa alla gestione diretta delle controversie e quindi comprendente anche la rappresentanza processuale degli altri coassicuratori), l'assicuratore delegato può essere convenuto in giudizio anche per il pagamento delle quote di indennità di pertinenza dei deleganti, ed in tale veste è legittimato a resistere alla pretesa, in rappresentanza di questi ultimi, ma solo a condizione che la domanda nei suoi confronti sia proposta espressamente, o comunque inequivocamente, richiamando la sua qualità di delegato, in modo che risulti chiaramente che per la parte eccedente la quota di rischio a suo carico l'indennizzo gli è stato richiesto nella qualità di rappresentante degli altri coassicuratori, e che in tale qualità deve essere pronunciata, quindi, la sua eventuale condanna per la predetta parte.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9961 del 20/04/2017
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Procedimento civile - capacità processuale - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Sentenza n. 16388 del 05/08/2016Rappresentanza processuale - Presupposti - Rappresentanza sostanziale - Necessità - Conferimento della procura speciale per promuovere il giudizio per equa riparazione - Inidoneità - Fondamento.
In tema di rappresentanza processuale, la facoltà di nomina dei difensori e di conferimento della procura, riconosciuta soltanto al rappresentante sostanziale che sia tale in virtù di un atto scritto diverso dal mandato alle liti, non può derivare dal conferimento del potere di proporre il giudizio di equa riparazione, trattandosi del "proprium" in cui si sostanzia il requisito della specialità della procura (processuale) imposto ex art. 3, comma 2, della l. n. 89 del 2001 (nel testo applicabile "ratione temporis").
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Sentenza n. 16388 del 05/08/2016
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Procedimento civile - capacità processuale - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16274 del 31/07/2015Legittimazione processuale - Presupposti - Rappresentanza sostanziale - Necessità - Difetto - Conseguenze - Esclusione della "legittimatio ad processum" - Rilevabilità d'ufficio anche in sede di legittimità - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16274 del 31/07/2015
In tema di rappresentanza processuale, il potere rappresentativo, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori e conferimento di procura alla lite, può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito di potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, sicché, in difetto, è esclusa la "legittimatio ad processum" del rappresentante e il relativo accertamento - attenendo alla verifica della regolare costituzione del rapporto processuale - può essere effettuato anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, con il solo limite del giudicato sul punto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione con cui il giudice di appello - nel pronunciarsi sul gravame proposto dall'assicuratore della responsabilità civile, terzo chiamato in garanzia nell'ambito di un giudizio risarcitorio, diretto a far valere l'inoperatività della polizza - aveva respinto l'eccezione con cui l'attrice-danneggiata, già vittoriosa in primo grado, aveva inteso far valere il difetto di legittimazione del procuratore del chiamato in garanzia per l'omessa dimostrazione del conferimento dei poteri inerenti la qualità di procuratore speciale, erroneamente motivato sul presupposto dell'estraneità dell'appellata al rapporto tra assicurato ed assicuratore).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16274 del 31/07/2015
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - deposito di atti - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16274 del 31/07/2015Mandato rilasciato da procuratore speciale di parte - Documentazione giustificativa - Omesso deposito - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16274 del 31/07/2015
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto da chi non abbia prodotto. né con il ricorso, né successivamente, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., i documenti che giustifichino la sua asserita qualità di procuratore speciale della parte in senso sostanziale, rilasciando in tale veste il mandato per il giudizio di legittimità, in quanto la Suprema Corte non è posta in condizioni di valutare la sussistenza ed i limiti del potere rappresentativo.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16274 del 31/07/2015
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Assicurazione - agente di assicurazione - poteri di rappresentanza – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11108 del 28/05/2015Azione di accertamento negativo dell'esistenza di un contratto di assicurazione - Rappresentanza sostanziale e processuale dell'agente ex art. 1903, secondo comma, cod. civ. - Esclusione - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11108 del 28/05/2015
In tema di assicurazione, ed alla stregua di quanto disposto dall'art. 1903, secondo comma, cod. civ., l'agente con rappresentanza non può promuovere, di sua iniziativa, la domanda di accertamento negativo dell'esistenza del contratto, sicchè qualunque sentenza pronunciata tra lo stesso e l'assicurato è inopponibile all'assicuratore e, in caso di accoglimento della suddetta domanda, l'assicurato non ha titolo esecutivo per chiedere la restituzione del premio all'assicuratore medesimo.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11108 del 28/05/2015
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azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18168 del 25/08/2014Responsabilità civile - rovina di edificio - Edificio condominiale - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18168 del 25/08/2014
In materia di condominio di edifici, la legittimazione passiva nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti dal cedimento di strutture condominiali spetta al condominio, in persona dell'amministratore quale rappresentante di tutti i condomini obbligati - e non già al singolo condomino che può essere chiamato in giudizio a titolo personale soltanto ove frapponga impedimenti all'esecuzione dei lavori di manutenzione o ripristino, ovvero allorché i danni derivino da difetto di conservazione o di manutenzione a lui imputabili in via esclusiva -, poiché la responsabilità delineata dall'art. 2053 cod. civ. si fonda sulla proprietà del bene, la cui rovina è cagione del danno, e va imputata a chi abbia la possibilità di ovviare ad un vizio di costruzione o di provvedere alla manutenzione del bene, ossia - per le strutture condominiali - al condominio.Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18168 del 25/08/2014
CONDOMINIO
AZIONI GIUDIZIARIE …...
responsabilità civile - rovina di edificio - in genere - edificio condominiale - legittimazione passiva esclusiva del condominio - corte di cassazione, sez. 3, sentenza n. 18168 del 25/08/2014azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - in genere - corte di cassazione, sez. 3, sentenza n. 18168 del 25/08/2014
In materia di condominio di edifici, la legittimazione passiva nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti dal cedimento di strutture condominiali spetta al condominio, in persona dell'amministratore quale rappresentante di tutti i condomini obbligati - e non già al singolo condomino che può essere chiamato in giudizio a titolo personale soltanto ove frapponga impedimenti all'esecuzione dei lavori di manutenzione o ripristino, ovvero allorché i danni derivino da difetto di conservazione o di manutenzione a lui imputabili in via esclusiva -, poiché la responsabilità delineata dall'art. 2053 cod. civ. si fonda sulla proprietà del bene, la cui rovina è cagione del danno, e va imputata a chi abbia la possibilità di ovviare ad un vizio di costruzione o di provvedere alla manutenzione del bene, ossia - per le strutture condominiali - al condominio.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18168 del 25/08/2014 …...
impresa di navigazione - raccomandatario – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2360 del 09/02/2015Rappresentanza processuale dell'armatore - Effetto legale della rappresentanza sostanziale
In materia di trasporto marittimo, al raccomandatario, ai sensi dell'art. 288 cod. nav., spetta "ex lege" la rappresentanza processuale dell'armatore nei limiti in cui gli è conferita la rappresentanza sostanziale e non può estendersi alle obbligazioni che esulano dal rapporto di raccomandazione. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha negato che il potere di rappresentanza processuale conferito all'agente marittimo si estendesse al licenziamento - la cui impugnazione costituiva l'oggetto del giudizio - in quanto intimato direttamente dall'armatore).
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2360 del 09/02/2015
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procedimento civile - fascicolo di parte - ritiro Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12369 del 03/06/2014Mancanza di annotazione del ritiro - Rigetto di domande o eccezioni fondate su documenti inseriti nel fascicolo delle parti - Illegittimità - Dovere del giudice di disporre ricerche in cancelleria e di concedere termine alla parte per la ricostruzione del suo fascicolo - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12369 del 03/06/2014
Ove non risulti alcuna annotazione dell'avvenuto ritiro del fascicolo di una parte, il giudice non può rigettare una domanda, o un'eccezione, per mancanza di una prova documentale inserita nel fascicolo di parte, ma deve disporre le opportune ricerche tramite la cancelleria, e, in caso di esito negativo, concedere un termine all'appellante per la ricostruzione del proprio fascicolo, presumendosi che le attività delle parti e dell'ufficio si siano svolte nel rispetto delle norme processuali e, quindi, che il fascicolo, dopo l'avvenuto deposito, non sia mai stato ritirato. Soltanto in caso di insuccesso delle ricerche da parte della cancelleria, ovvero in caso di inottemperanza della parte all'ordine di ricostruire il proprio fascicolo, il giudice potrà pronunciare sul merito della causa in base agli atti a sua disposizione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12369 del 03/06/2014
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 169 Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 77 …...
Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) – Cass. n. 16881/2013Presunzione di conferimento limitato al grado - Ambito di applicazione - Procura sostanziale - Esclusione - Fondamento.
La regola dell'art. 83, quarto comma, cod. proc. civ., secondo cui la procura si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, vale per la procura alle liti e non si estende alla procura sostanziale a gestire l'affare altrui, quest'ultima essendo disciplinata dagli artt. 1387 e seguenti cod. civ.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16881 del 05/07/2013
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Procura
Mandato
Corte
Cassazione
16881
2013
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notificazione - alle persone giuridiche – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19457 del 09/11/2012Notificazione alla società - Graduazione effettuata ex art. 145 cod. proc. civ. - Impossibile notificazione presso il legale rappresentante - Art. 143 cod. proc. civ. - Applicabilità - Nomina di un institore - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
La notificazione alla società, che non sia possibile eseguire presso la sede sociale, né presso il legale rappresentante nelle forme degli artt. 138, 139 e 141 cod. proc. civ., può effettuarsi presso quest'ultimo nella forma dell'art. 143 cod. proc. civ., anche se la società abbia un procuratore institorio, atteso che l'art. 145, ultimo comma, cod. proc. civ., come sostituito dalla legge n. 263 del 2005, richiama l'art. 143 esclusivamente per la forma della notifica col rito degli irreperibili, non anche per le condizioni di applicazione alle quali il medesimo rito è subordinato e che sono autonomamente dettate dall'art. 145, il quale non richiede, a differenza dell'art. 143, che non esista il procuratore previsto nell'art. 77 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19457 del 09/11/2012
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Procedimento civile - capacità processuale - autorizzazione ad agire e contraddire - società ed altri enti – Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 20596 del 01/10/2007Spendita della qualità di legale rappresentante di persona giuridica da parte della persona fisica conferente il mandato "ad litem" - Onere probatorio relativo - Regime applicabile in caso di potere rappresentativo derivante da atto non soggetto a pubblicità legale - Onere specifico di riscontrare la qualità spesa - Sussistenza - Presupposto - Tempestività della contestazione della controparte - Necessità - Accertabilità d'ufficio in ipotesi di contestazione tardiva - Esclusione - Fattispecie in tema di giudizio conseguente a regolamento di competenza.
In tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità, neppure nel caso in cui l'ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e l'organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall'atto costitutivo o dallo statuto, poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova negativa. Solo nel caso in cui il potere rappresentativo abbia origine da un atto della persona giuridica non soggetto a pubblicità legale, incombe a chi agisce l'onere di riscontrare l'esistenza di tale potere a condizione, però, che la contestazione della relativa qualità ad opera della controparte sia tempestiva, non essendo il giudice tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti in ordine all'effettiva esistenza della qualità spesa dal rappresentante, dovendo egli solo verificare se il soggetto che ha dichiarato di agire in nome e per conto della persona giuridica abbia anche asserito di farlo in una veste astrattamente idonea ad abilitarlo alla rappresentanza processuale della persona giuridica stessa. (Nella specie, le Sezioni unite, con riferimento ad un ricorso per regolamento di competenza, hanno disatteso l'eccezione di inammissibilità avanzata dai controricorrenti relativa alla invalidità della procura rilasciata dalla società ricorrente per assunto difetto di legittimazione alla rappresentanza processuale della persona fisica che l'aveva conferita, siccome rimasta priva di prova e risultata comunque formulata solo con …...
notificazione - a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 16382 del 24/07/2007Trasferimento all'estero del destinatario - Nomina di procuratore generale - Registrazione dell'atto pubblico - Integrazione della conoscenza o conoscibilità da parte del richiedente la notifica - Non sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 16382 del 24/07/2007
In tema di notifica tentata, presso il luogo dell'ultima residenza anagrafica, al destinatario sconosciuto il quale risulti trasferito all'estero, non osta all'applicazione del procedimento di cui all'art.143 cod. proc. civ. la circostanza della nomina di un P.G. ai sensi dell'art.77 cod. proc. civ., essendo sufficiente la non conoscenza o quantomeno la non conoscibilità della sua esistenza, usando l'ordinaria diligenza, da parte di chi richiede la notifica. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto che, se anche la norma di chiusura del sistema delle notificazioni di cui all'art.143 cod. proc. civ. non si riferisce espressamente alla notorietà dell'esistenza del P.G., tale requisito vi appare presupposto, in quanto tutti gli istituti in materia fanno riferimento alla conoscenza o conoscibilità dei dati necessari relativi al destinatario; così, in difetto di altri mezzi idonei e di prove che l'attore ne avesse comunque conoscenza, anche l'avvenuta registrazione della procura, rilasciata per atto pubblico,non integra di per sé la predetta conoscibilità, difettando nella registrazione degli atti, attuata ex d.P.R. 26 aprile 1986,n.13, una funzione di pubblicità nei confronti dei terzi).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 16382 del 24/07/2007
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Procedimento civile - capacità processuale - autorizzazione ad agire e contraddire - società ed altri enti – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14766 del 26/06/2007Rappresentanza processuale - Conferimento - Presupposti - Rappresentanza sostanziale in relazione al rapporto dedotto in giudizio - Necessità - Poteri sostanziali delegati - Specificazione in relazione ai singoli rapporti - Necessità - Esclusione - Individuazione indiretta relativamente alla natura controversa del rapporto - Ammissibilità.
Il potere di rappresentanza processuale, con la connessa facoltà di conferire la procura alle liti al difensore, non può mai essere attribuito disgiuntamente dal potere di rappresentanza sostanziale; il conferimento di tale potere di rappresentanza sostanziale, tuttavia, non esige la previa individuazione dei rapporti controversi che ne formano l'oggetto, ma può validamente essere attribuito con riferimento ad un coacervo di rapporti omogenei e litigiosi.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14766 del 26/06/2007
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Impugnazioni civili - appello - ammissibilità ed inammissibilità – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23870 del 08/11/2006Proposizione dell'atto di appello senza indicazione, in epigrafe, della qualità dell'appellato - Conseguenza - Inammissibilità o nullità dell'appello - Esclusione - Condizione - Desumibilità della qualità dell'appellato dal complessivo contenuto dell'atto di appello - Necessità - Effetto - Derivante validità di detto atto - Fondamento.
La mancata indicazione nell'epigrafe dell'atto di appello della qualità nella quale l'appellato è chiamato in giudizio (nella specie trattatavasi dell'appello nei riguardi di compagnia assicuratrice senza specificazione della sua qualità di soggetto designato alla liquidazione per conto del F.G.V.S.) non importa l'inammissibilità o la nullità dell'appello quando la predetta qualità risulti con certezza dal contesto dello stesso atto di appello, poiché, per effetto del rinvio disposto dall'art. 342 cod. proc. civ. alle disposizioni degli artt. 163, comma terzo, n. 2) - che richiede l'esatta indicazione, nell'atto di citazione, delle parti - e 164 dello stesso codice, che fa dipendere la nullità dell'atto introduttivo solo dall'assoluta mancanza od incertezza del predetto requisito, dovendo porsi riferimento al contenuto sostanziale dell'atto, anche eventualmente integrato con gli atti pregressi, rispetto alla mera forma di esso, deve ritenersi valido l'atto di appello che consenta, alla stregua della valutazione del suo contenuto complessivo, di desumere univocamente il requisito riguardante la qualità in ordine alla quale l'appellato deve considerasi evocato in giudizio.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23870 del 08/11/2006
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impugnazioni civili - appello - ammissibilità ed inammissibilità – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23870 del 08/11/2006Proposizione dell'atto di appello senza indicazione, in epigrafe, della qualità dell'appellato - Conseguenza - Inammissibilità o nullità dell'appello - Esclusione - Condizione - Desumibilità della qualità dell'appellato dal complessivo contenuto dell'atto di appello - Necessità - Effetto - Derivante validità di detto atto - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23870 del 08/11/2006
La mancata indicazione nell'epigrafe dell'atto di appello della qualità nella quale l'appellato è chiamato in giudizio (nella specie trattatavasi dell'appello nei riguardi di compagnia assicuratrice senza specificazione della sua qualità di soggetto designato alla liquidazione per conto del F.G.V.S.) non importa l'inammissibilità o la nullità dell'appello quando la predetta qualità risulti con certezza dal contesto dello stesso atto di appello, poiché, per effetto del rinvio disposto dall'art. 342 cod. proc. civ. alle disposizioni degli artt. 163, comma terzo, n. 2) - che richiede l'esatta indicazione, nell'atto di citazione, delle parti - e 164 dello stesso codice, che fa dipendere la nullità dell'atto introduttivo solo dall'assoluta mancanza od incertezza del predetto requisito, dovendo porsi riferimento al contenuto sostanziale dell'atto, anche eventualmente integrato con gli atti pregressi, rispetto alla mera forma di esso, deve ritenersi valido l'atto di appello che consenta, alla stregua della valutazione del suo contenuto complessivo, di desumere univocamente il requisito riguardante la qualità in ordine alla quale l'appellato deve considerasi evocato in giudizio.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23870 del 08/11/2006
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Cosa giudicata civile - giudicato sulla giurisdizione – Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 16461 del 19/07/2006Nei confronti dello straniero o dello Stato estero - Effetti in un successivo processo - Esclusione - Fondamento - Giurisdizione nei confronti dello straniero - E nei confronti dello Stato estero.
Il giudicato sulla giurisdizione nei confronti dello straniero o dello Stato estero non può spiegare effetto in un successivo processo inerente al medesimo rapporto, ma coinvolgente effetti diversi rispetto a quelli fatti valere nel primo processo. Non è, infatti, possibile, sulla base del precedente giudicato sul merito, affermare o negare in un successivo processo "a priori" la giurisdizione nei confronti dello straniero, la quale risponde a regole mutevoli nel tempo, atteso che, dovendo sussistere il criterio di collegamento al momento del processo, esso può autonomamente atteggiarsi in modo diverso con riferimento a due distinti giudizi, come risulta evidente per i criteri della residenza e del domicilio della parte o del rappresentante ex art. 77 cod. proc. civ., ma anche per quello dell'accettazione della giurisdizione, che è soggettivamente mutevole. Ciò vale a maggior ragione qualora si discuta di giurisdizione nei confronti degli Stati esteri, considerato che, a norma dell'art. 11 della legge 31 maggio 1995, n. 218, il difetto di giurisdizione è rilevabile d'ufficio se la giurisdizione italiana è esclusa per effetto di norma internazionale.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 16461 del 19/07/2006
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Civile - difensori - mandato alle liti (procura) - Cass. n. 14449/2006In calce o a margine di atto a nome di società - Firma illeggibile - Conseguenze.
L'illeggibilità della firma del conferente (del quale non risulti il nome in calce od a margine dell'atto con il quale sta in giudizio) la procura alla lite in rappresentanza di una società, ove non sia allegata alcuna specifica funzione o carica, ma sia indicata genericamente la qualità di legale rappresentante, che non assicura la conoscibilità del suo nome senza margini di incertezza, potendo la società essere dotata di più legali rappresentanti, determina una nullità relativa, che la controparte può opporre con la prima difesa, a norma dell'art. 157 cod. proc. civ., facendo così carico alla parte istante d'integrare con la prima replica la lacunosità dell'atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell'autore della firma illeggibile; ove difetti, sia inadeguata o sia tardiva detta integrazione, si verifica invalidità della procura ed inammissibilità dell'atto cui accede. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva ritenuto l'inammissibilità del gravame, perché le sottoscrizioni apposte in calce alla formula della procura - che non consentivano neanche di comprendere che trattavasi di due sottoscrizioni e non di una - non erano state oggetto di integrazione, non valendo a tal fine la presenza dei nominativi nella nota di iscrizione a ruolo, indicazione neppure richiamata dopo che era stata sollevata l'eccezione di nullità).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14449 del 22/06/2006
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Procura
Mandato
Corte
Cassazione
14449
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difensori - mandato alle liti (procura) - in genere – Cass. n. 14449/2006In calce o a margine di atto a nome di società - Firma illeggibile - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14449 del 22/06/2006
L'illeggibilità della firma del conferente (del quale non risulti il nome in calce od a margine dell'atto con il quale sta in giudizio) la procura alla lite in rappresentanza di una società, ove non sia allegata alcuna specifica funzione o carica, ma sia indicata genericamente la qualità di legale rappresentante, che non assicura la conoscibilità del suo nome senza margini di incertezza, potendo la società essere dotata di più legali rappresentanti, determina una nullità relativa, che la controparte può opporre con la prima difesa, a norma dell'art. 157 cod. proc. civ., facendo così carico alla parte istante d'integrare con la prima replica la lacunosità dell'atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell'autore della firma illeggibile; ove difetti, sia inadeguata o sia tardiva detta integrazione, si verifica invalidità della procura ed inammissibilità dell'atto cui accede. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva ritenuto l'inammissibilità del gravame, perché le sottoscrizioni apposte in calce alla formula della procura - che non consentivano neanche di comprendere che trattavasi di due sottoscrizioni e non di una - non erano state oggetto di integrazione, non valendo a tal fine la presenza dei nominativi nella nota di iscrizione a ruolo, indicazione neppure richiamata dopo che era stata sollevata l'eccezione di nullità).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14449 del 22/06/2006
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Procura
Mandato
Corte
Cassazione
14449
2006
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Procedimento civile - capacità processuale - rappresentanza del procuratore e dell'institore – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19976 del 14/10/2005Persona giuridica - Conferimento di rappresentanza processuale speciale - Condizioni - Attribuzione pregressa o contestuale anche di rappresentanza sostanziale - Necessità - Fattispecie.
A norma dell'art. 77 cod. proc. civ. il conferimento di un potere di rappresentanza processuale speciale da parte di una persona giuridica suppone o la pregressa esistenza nel soggetto cui esso viene conferito di un potere di rappresentanza sostanziale o il contestuale conferimento di tale potere in modo tale, però, che esso possa estrinsecarsi prima ed indipendentemente dall'esercizio del potere di rappresentanza processuale. Quest'ultimo caso deve ritenersi integrato in presenza del conferimento, da parte di una società assicuratrice in persona del suo legale rappresentante, di una procura speciale ad un proprio dirigente, affinché la rappresenti in giudizio nelle cause relative a sinistri di tutti i rami, con facoltà di rinunciare ed accettare le rinunce agli atti, transigere, nominare difensori e procuratori ed eleggere domicilio, con l'ulteriore precisazione, tuttavia, del carattere indicativo di siffatta elencazione e la previsione della legittimazione "al compimento di quanto necessario all'adempimento del mandato", poiché quest'ultima precisazione comporta l'attribuzione di un potere di rappresentanza sostanziale esercitabile prima dell'eventuale esercizio del potere di rappresentanza processuale, in quanto è evidente che fra quanto è necessario per l'esercizio di quest'ultimo potere a partire dall'inizio della lite deve necessariamente comprendersi quanto, prima del livello processuale, può essere posto in essere per scongiurare quell'inizio.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19976 del 14/10/2005
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Procedimento civile - capacità processuale - rappresentanza del procuratore e dell'institore – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19976 del 14/10/2005Persona giuridica - Conferimento di rappresentanza processuale speciale - Condizioni - Attribuzione pregressa o contestuale anche di rappresentanza sostanziale - Necessità - Fattispecie.
A norma dell'art. 77 cod. proc. civ. il conferimento di un potere di rappresentanza processuale speciale da parte di una persona giuridica suppone o la pregressa esistenza nel soggetto cui esso viene conferito di un potere di rappresentanza sostanziale o il contestuale conferimento di tale potere in modo tale, però, che esso possa estrinsecarsi prima ed indipendentemente dall'esercizio del potere di rappresentanza processuale. Quest'ultimo caso deve ritenersi integrato in presenza del conferimento, da parte di una società assicuratrice in persona del suo legale rappresentante, di una procura speciale ad un proprio dirigente, affinché la rappresenti in giudizio nelle cause relative a sinistri di tutti i rami, con facoltà di rinunciare ed accettare le rinunce agli atti, transigere, nominare difensori e procuratori ed eleggere domicilio, con l'ulteriore precisazione, tuttavia, del carattere indicativo di siffatta elencazione e la previsione della legittimazione "al compimento di quanto necessario all'adempimento del mandato", poiché quest'ultima precisazione comporta l'attribuzione di un potere di rappresentanza sostanziale esercitabile prima dell'eventuale esercizio del potere di rappresentanza processuale, in quanto è evidente che fra quanto è necessario per l'esercizio di quest'ultimo potere a partire dall'inizio della lite deve necessariamente comprendersi quanto, prima del livello processuale, può essere posto in essere per scongiurare quell'inizio.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19976 del 14/10/2005
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - sottoscrizione – Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11436 del 01/08/2002Ricorso sottoscritto dalla parte personalmente o dal rappresentante sostanziale della parte in quanto iscritti nell'apposito albo - Procura speciale - Necessità - Esclusione.
L'art. 365 del cod. proc. civ., che impone che il ricorso per cassazione sia sottoscritto per la parte da difensore munito di procura speciale, non trova applicazione allorquando la stessa parte ricorrente o la persona che agisca per suo conto avendo il potere di rappresentarla sul piano sostanziale hanno la qualità necessaria per esercitare l'ufficio del difensore davanti alla Corte di cassazione ed in tale veste sottoscrivano rispettivamente il ricorso, poiché in tal caso , ai sensi dell'art. 86 cod. proc. civ., non è necessario che essi ricorrano ad altro difensore e si muniscano di procura alle liti per esercitare l'ufficio di difensore, dovendo ,d'altro canto, reputarsi soddisfatto l'interesse preservato dallo stesso art. 365, cioè che l'iniziativa della proposizione del ricorso per cassazione non sia presa dal difensore sulla base di una procura conferita per i precedenti gradi di giudizio, ma dalla parte dopo che le sia stato possibile conoscere il provvedimento da impugnare.
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11436 del 01/08/2002
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - sottoscrizione – Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 8738 del 26/06/2001Ricorso sottoscritto dalla parte o dal suo rappresentante sostanziale in quanto iscritti nell'apposito albo - Procura speciale - Necessità - Esclusione.
L'art. 365 cod. proc. civ, che impone che il ricorso per cassazione sia sottoscritto per la parte da difensore munito di procura speciale, non trova applicazione, allorquando la stessa parte ricorrente o la persona che agisca per suo conto avendo il potere di rappresentarla sul piano sostanziale hanno la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore davanti alla Corte di cassazione ed in tale veste sottoscrivano rispettivamente il ricorso, poiché in tal caso, ai sensi dell'art. 86 cod. proc. civ., non è necessario che essi ricorrano ad altro difensore e si muniscano di procura alle liti per esercitare l'ufficio di difensore, dovendo, d'altro canto, reputarsi soddisfatto l'interesse preservato dallo stesso art. 365, cioè che l'iniziativa della proposizione del ricorso per cassazione non sia presa dal difensore sulla base di una procura conferita per i precedenti gradi di giudizio, ma dalla parte dopo che le sia stato possibile conoscere il provvedimento da impugnare (nell'affermare questo principio la Suprema Corte ha, tuttavia, fatto salva - senza peraltro esemplificarla - l'ipotesi in cui la scelta della proposizione del ricorso per cassazione debba eventualmente assumere una forma determinata, in base ad un'altra norma).
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 8738 del 26/06/2001
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