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054. (Ordinanza sulla ricusazione)

art. 54. (ordinanza sulla ricusazione)

0 Codice di procedura civile

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Istanza di ricusazione - Ricorso per cassazione – Cass. n. 18611/2020
Procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione – procedimento - Ordinanza di rigetto dell' istanza di ricusazione - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento. L'ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione non è impugnabile con il ricorso straordinario per Cassazione: essa infatti, pur avendo natura decisoria (atteso che decide su un'istanza diretta a far valere concretamente l'imparzialità del giudice, la quale costituisce non soltanto un interesse generale dell'amministrazione della giustizia, ma anche, se non soprattutto, un diritto soggettivo della parte)manca tuttavia del necessario carattere della definitività, in quanto la non impugnabilità "ex se" dell'ordinanza non esclude che il suo contenuto sia suscettibile di essere riesaminato nel corso dello stesso processo attraverso il controllo sulla pronuncia resa dal (o col concorso del) "iudex suspectus". L’eventuale vizio causato dalla incompatibilità del giudice invano ricusato si converte in motivo di nullità dell'attività spiegata dal giudice stesso, e quindi di gravame della sentenza da lui emessa. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 18611 del 07/09/2020 Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_052, Cod_Proc_Civ_art_053, Cod_Proc_Civ_art_054 corte cassazione 18611 2020 …...
Giudice - ricusazione e astensione - procedimento – Cass. n. 18611/2020
Procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione - procedimento - Ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento. L'ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione non è impugnabile con il ricorso straordinario per Cassazione: essa infatti, pur avendo natura decisoria (atteso che decide su un'istanza diretta a far valere concretamente l'imparzialità del giudice, la quale costituisce non soltanto un interesse generale dell'amministrazione della giustizia, ma anche, se non soprattutto, un diritto soggettivo della parte)manca tuttavia del necessario carattere della definitività, in quanto la non impugnabilità "ex se" dell'ordinanza non esclude che il suo contenuto sia suscettibile di essere riesaminato nel corso dello stesso processo attraverso il controllo sulla pronuncia resa dal (o col concorso del) "iudex suspectus". L’eventuale vizio causato dalla incompatibilità del giudice invano ricusato si converte in motivo di nullità dell'attività spiegata dal giudice stesso, e quindi di gravame della sentenza da lui emessa. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 18611 del 07/09/2020 (Rv. 659232 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_052, Cod_Proc_Civ_art_053, Cod_Proc_Civ_art_054 CORTE CASSAZIONE 18611 2020 …...
Procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione  - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 11225 del 24/04/2019 (Rv. 653637 - 01)
Rigetto dell'istanza di ricusazione - Comunicazione - Necessità - Esclusione - Termini a difesa in favore della parte - Concessione - Necessità - Esclusione – Fondamento In tema di ricusazione ai sensi degli artt. 52 ss. c.p.c., non sono previste né la comunicazione del relativo provvedimento di rigetto, poiché, una volta negata la sospensione del processo, le parti sono tenute al rispetto delle successive scansioni procedimentali senza necessità di ulteriori adempimenti dell'ufficio, né la concessione di termini a difesa, giacché tale procedimento, di natura incidentale, è connotato dai caratteri dell'essenzialità e della rapidità della decisione, pur nel rispetto delle garanzie del contraddittorio. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 11225 del 24/04/2019 (Rv. 653637 - 01) Cod_Proc_Civ_art_052, Cod_Proc_Civ_art_054 …...
Procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 24007 del 12/10/2017
Istanza di ricusazione - Sospensione del processo - Rigetto dell'istanza - Riassunzione del giudizio - Modalità - Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto - Equipollenza - Esclusione - Fondamento. L'ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione dello “iudex suspectus” segna automaticamente il "dies ad quem" dell'effetto sospensivo, ricollegato alla proposizione di quell'istanza dall'ultimo comma dell'art. 52 c.p.c., sicché, entro sei mesi dalla conoscenza di tale evento, la parte interessata, per evitare l’estinzione dello stesso, è tenuta a riassumere il processo sospeso, senza che la proposizione di un ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso detta ordinanza possa essere ritenuta equipollente alla riassunzione, in ragione della diversa finalità di tale strumento impugnatorio rispetto a quella di riattivare il giudizio. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 24007 del 12/10/2017   …...
Procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione - procedimento Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9260 del 07/05/2015
Rigetto o inammissibilità dell'istanza di ricusazione - Provvedimento di condanna della parte istante al pagamento di una pena pecuniaria - Natura - Impugnabilità con il ricorso straordinario per cassazione - Esclusione - Rimedi esperibili. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9260 del 07/05/2015 In tema di ricusazione, l'ordinanza di condanna della parte al pagamento della pena pecuniaria di cui all'art. 54, terzo comma, cod. proc. civ., non costituisce provvedimento definitivo e, pertanto, non è suscettibile d'impugnazione con il ricorso straordinario per cassazione, attesa la possibilità di dedurre, contro di essa, censure nel giudizio di merito, in via consequenziale rispetto alla richiesta di riesame della statuizione d'inammissibilità o di rigetto dell'istanza di ricusazione o anche in via autonoma.Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9260 del 07/05/2015 …...
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - ESTINZIONE DEL PROCESSO - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21255 del 14/10/2010
Estinzione del giudizio di rinvio per tardiva riassunzione - Eccezione di parte proposta tempestivamente - Successiva proposizione di eccezione di estinzione per altra causa - Rilevanza sull'ammissibilità e tempestività della prima eccezione - Esclusione. L'estinzione del processo per tardiva riassunzione davanti al giudice di rinvio, ai sensi dell'art. 307, quarto comma, cod. proc. civ. (nel testo anteriore all'entrata in vigore della legge n. 69 del 2009), deve essere eccepita prima di ogni altra difesa, requisito questo che, una volta soddisfatto, non è vanificato dalla successiva formulazione di un'ulteriore eccezione di estinzione del giudizio per altra causa sopravvenuta, a prescindere dalla precedenza che nell'esposizione delle successive difese sia data alla seconda causa di estinzione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21255 del 14/10/2010   …...

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