Procedimento civile - giudice Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 16120 del 07/06/2023 (Rv. 668364 - 01)Ricusazione e astensione - Giudizio di cassazione - Definizione del procedimento di ricusazione da parte del collegio in diversa composizione - Conseguenze - Sospensione o rinvio del processo - Necessità - Esclusione.
Una volta definito il procedimento di ricusazione di un giudice della Corte di cassazione, il processo al quale si è riferita la ricusazione può proseguire con la partecipazione del giudice ricusato, senza che ricorrano ragioni per la sospensione o il rinvio.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 16120 del 07/06/2023 (Rv. 668364 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_051, Cod_Proc_Civ_art_052, Cod_Proc_Civ_art_053 …...
Procedimento disciplinare a carico di avvocato – Cass. n. 461/2021Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari – procedimento - Procedimento disciplinare a carico di avvocato - Proposizione di istanza ricusazione - Sospensione automatica del giudizio - Esclusione - Ragioni - Rimessione dell'istanza al giudice competente - Necessità - Fondamento - Fattispecie. Procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione - In genere.
Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati la proposizione dell'istanza di ricusazione se, per un verso, non sospende automaticamente il giudizio (atteso che l'esigenza di impedire un uso distorto dell'istituto impone di riconoscere al collegio investito della controversia il potere di delibarne "in limine" l'ammissibilità e di disporre la prosecuzione del procedimento ove ritenga, in forza di una valutazione sommaria, che della ricusazione manchino "ictu oculi" i requisiti formali), per altro verso obbliga lo stesso organo giudicante a trasmettere il fascicolo al collegio competente a decidere sul fondo della ricusazione, del quale non può far parte il soggetto avverso cui l'istanza è stata proposta, in ragione del principio generale della terzietà del giudice che, essendo stato elevato a garanzia costituzionale dall'art.111, comma 2, Cost., opera in ogni ambito giurisdizionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del Consiglio Nazionale Forense, pronunciata da un collegio composto, tra gli altri, da cinque avvocati ricompresi tra quelli ricusati, la quale aveva dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di ricusazione non solo per la ragione formale - peraltro, risultata insussistente - che la stessa fosse stata rivolta nei confronti dell'intero collegio, ma anche per mancata integrazione della denunciata fattispecie della "grave inimicizia" tra giudicanti e giudicati, dedotta dai ricusanti, con ciò indebitamente statuendo sul fondo dell'istanza di ricusazione).
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 461 del 13/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_051, Cod_Proc_Civ_art_052, Cod_Proc_Civ_art_053 …...
Ordinamento giudiziario - procedimento disciplinare - Ricusazione dei giudici - Cass. n. 19893/2020 Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare -Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura - Ricusazione di più componenti - Conseguente impossibilità di formare un collegio che rispetti la proporzione tra membri laici e togati - Individuazione del giudice competente sulla ricusazione - S.U. della Corte di cassazione - Fondamento.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
MAGISTRATURA
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Nel procedimento dinanzi alla Sezione disciplinare del CSM, qualora la ricusazione di più componenti renda impossibile al suo interno formare un collegio che rispetti l'indefettibile proporzione tra membri laici e membri togati, la competenza a decidere sulla relativa istanza spetta alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, atteso che in difetto di una disposizione di legge che disciplini espressamente tale ipotesi o della concreta possibilità di estensione analogica di altra norma, la lacuna va colmata secondo i principi generali che regolano la materia della ricusazione del giudice, tra i quali vi è anche quello per cui la competenza a conoscerne è sempre attribuita o ad un collegio dello stesso ufficio o al giudice superiore. Ne consegue che ove la soluzione interna all'ufficio, disciplinata per il CSM dall'art. 6 della l. n. 195 del 1958, non sia realizzabile per mancanza di un numero sufficiente di giudici rispettoso della proporzione fra laici e togati, non resta che ricorrere all'altra, investendo della decisione il giudice superiore.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 19893 del 22/09/2020 (Rv. 658992 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_053
corte
cassazione
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Istanza di ricusazione - Ricorso per cassazione – Cass. n. 18611/2020Procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione – procedimento - Ordinanza di rigetto dell' istanza di ricusazione - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento.
L'ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione non è impugnabile con il ricorso straordinario per Cassazione: essa infatti, pur avendo natura decisoria (atteso che decide su un'istanza diretta a far valere concretamente l'imparzialità del giudice, la quale costituisce non soltanto un interesse generale dell'amministrazione della giustizia, ma anche, se non soprattutto, un diritto soggettivo della parte)manca tuttavia del necessario carattere della definitività, in quanto la non impugnabilità "ex se" dell'ordinanza non esclude che il suo contenuto sia suscettibile di essere riesaminato nel corso dello stesso processo attraverso il controllo sulla pronuncia resa dal (o col concorso del) "iudex suspectus". L’eventuale vizio causato dalla incompatibilità del giudice invano ricusato si converte in motivo di nullità dell'attività spiegata dal giudice stesso, e quindi di gravame della sentenza da lui emessa.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 18611 del 07/09/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_052, Cod_Proc_Civ_art_053, Cod_Proc_Civ_art_054
corte
cassazione
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Giudice - ricusazione e astensione - procedimento – Cass. n. 18611/2020Procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione - procedimento - Ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento.
L'ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione non è impugnabile con il ricorso straordinario per Cassazione: essa infatti, pur avendo natura decisoria (atteso che decide su un'istanza diretta a far valere concretamente l'imparzialità del giudice, la quale costituisce non soltanto un interesse generale dell'amministrazione della giustizia, ma anche, se non soprattutto, un diritto soggettivo della parte)manca tuttavia del necessario carattere della definitività, in quanto la non impugnabilità "ex se" dell'ordinanza non esclude che il suo contenuto sia suscettibile di essere riesaminato nel corso dello stesso processo attraverso il controllo sulla pronuncia resa dal (o col concorso del) "iudex suspectus". L’eventuale vizio causato dalla incompatibilità del giudice invano ricusato si converte in motivo di nullità dell'attività spiegata dal giudice stesso, e quindi di gravame della sentenza da lui emessa.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 18611 del 07/09/2020 (Rv. 659232 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_052, Cod_Proc_Civ_art_053, Cod_Proc_Civ_art_054
CORTE
CASSAZIONE
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento – pronuncia in camera di consiglio - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2720 del 05/02/2020 (Rv. 657246 - 01)Impugnazioni - Pronuncia in camera di consiglio - Proposta ex art_380 bis c.p.c. - Contenuto e funzione - Informazione circa le ragioni dell'avvio alla trattazione in camera di consiglio - Adempimento di regola di protocollo raggiunta con il Consiglio nazionale forense - Conseguenze in tema di ricusazione.
Procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione.
Nel giudizio di cassazione la proposta di trattazione camerale ai sensi dell'art_ 380-bis c.p.c. non riveste carattere decisorio e non deve essere motivata, essendo destinata a fungere da prima interlocuzione fra il relatore e il presidente del collegio, senza che risulti in alcun modo menomata la possibilità per quest'ultimo, all'esito del contraddittorio scritto con le parti e della discussione in camera di consiglio, di confermarla o di non condividerla, con conseguente rinvio alla pubblica udienza della sezione semplice, in base all'art_ 391 bis, comma 4, c.p.c.; né il contenuto e la funzione di tale disposizione sono mutati all'esito del Protocollo di intesa tra la Corte di cassazione, il Consiglio Nazionale Forense e l'Avvocatura generale dello Stato sull'applicazione del "nuovo rito" ai giudizi civili di cassazione, intervenuto in data 15 dicembre 2016, che ha previsto l'"informazione circa le ragioni dell'avvio del ricorso alla trattazione in adunanza camerale". Ne consegue che in un giudizio di revocazione la suddetta proposta non può valere come indebita anticipazione del giudizio ad opera del consigliere relatore, né tantomeno comportare un obbligo di astensione di cui all'art_ 51, n. 4, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2720 del 05/02/2020 (Rv. 657246 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_380_2, Cod_Proc_Civ_art_391_2, Cod_Proc_Civ_art_051, Cod_Proc_Civ_art_052, Cod_Proc_Civ_art_053
IMPUGNAZIONI CIVILI
RICORSO PER CASSAZIONE
PROCEDIMENTO
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Procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 24007 del 12/10/2017Istanza di ricusazione - Sospensione del processo - Rigetto dell'istanza - Riassunzione del giudizio - Modalità - Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto - Equipollenza - Esclusione - Fondamento.
L'ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione dello “iudex suspectus” segna automaticamente il "dies ad quem" dell'effetto sospensivo, ricollegato alla proposizione di quell'istanza dall'ultimo comma dell'art. 52 c.p.c., sicché, entro sei mesi dalla conoscenza di tale evento, la parte interessata, per evitare l’estinzione dello stesso, è tenuta a riassumere il processo sospeso, senza che la proposizione di un ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso detta ordinanza possa essere ritenuta equipollente alla riassunzione, in ragione della diversa finalità di tale strumento impugnatorio rispetto a quella di riattivare il giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 24007 del 12/10/2017
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Procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione - procedimento Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9260 del 07/05/2015Rigetto o inammissibilità dell'istanza di ricusazione - Provvedimento di condanna della parte istante al pagamento di una pena pecuniaria - Natura - Impugnabilità con il ricorso straordinario per cassazione - Esclusione - Rimedi esperibili. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9260 del 07/05/2015
In tema di ricusazione, l'ordinanza di condanna della parte al pagamento della pena pecuniaria di cui all'art. 54, terzo comma, cod. proc. civ., non costituisce provvedimento definitivo e, pertanto, non è suscettibile d'impugnazione con il ricorso straordinario per cassazione, attesa la possibilità di dedurre, contro di essa, censure nel giudizio di merito, in via consequenziale rispetto alla richiesta di riesame della statuizione d'inammissibilità o di rigetto dell'istanza di ricusazione o anche in via autonoma.Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9260 del 07/05/2015 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7032 del 29/05/2000Decreto del Pretore di chiusura dell'eredità giacente e di liquidazione del compenso al curatore - Impugnazione - Mezzi - Ricorribilità in cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione - Esclusione.
Il decreto del Pretore di chiusura dell'eredità giacente e di liquidazione del compenso al curatore, con indicazione del soggetto tenuto a corrisponderlo, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., ma, quanto alla disposta chiusura dell'eredità, reclamabile al Tribunale in applicazione coordinata degli artt. 739 e 742 bis cod. proc. civ.; e, quanto alla effettuata liquidazione delle spettanze del curatore consente, per la eventualità di rigetto, anche parziale, della istanza di liquidazione, che il curatore, quale ausiliare del giudice, possa sperimentare la via del giudizio di cognizione ordinaria ex art. 640, terzo comma, cod. proc. civ.; e che, in caso di accoglimento dell'istanza dell'ausiliare, la parte onerata del pagamento proponga opposizione ex art. 645 cod. proc. civ..
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7032 del 29/05/2000
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