codice di procedura civile libro primo: disposizioni generali titolo I: degli organi giudiziari capo I: del giudice sezione I: della giurisdizione e della competenza in generale sezione II: della competenza per materia e valore sezione III: della competenza per territorio sezione IV: delle modificazioni della competenza per ragione di connessione sezione V: del difetto di giurisdizione, dell'incompetenza e della litispendenza (1) sezione VI: del regolamento di giurisdizione e di competenza (1) sezione VI-bis: della composizione del tribunale (1) sezione VII: dell'astensione, della ricusazione e della responsabilita' dei giudici - 52. (ricusazione del giudice)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 52. (Ricusazione del giudice)
I. Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti puo' proporne la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.
II. Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.
III. La ricusazione sospende il processo.
la giurisprudenza
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Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare -Sezione disciplinare del CSM - Ricusazione di tutti i giudici in quanto appartenenti al medesimo organo - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
MAGISTRATURA
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
È inammissibile la ricusazione rivolta contro tutti i componenti della Sezione disciplinare del CSM, poiché una tale istanza, coinvolgendo tutti i giudici in quanto e sol perché appartenenti al medesimo organo giurisdizionale, non lamenta un ipotetico difetto di imparzialità (che per sua natura riguarda la persona del singolo giudice), ma un eventuale difetto di terzietà dell'organo decidente, vale a dire un difetto non rimediabile con lo strumento processuale della ricusazione che presuppone l'esatta identificazione fisica del giudice ricusato.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 19893 del 22/09/2020 (Rv. 658992 - 04)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_052
corte
cassazione
19893
2020

Procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione - procedimento - Ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento.
L'ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione non è impugnabile con il ricorso straordinario per Cassazione: essa infatti, pur avendo natura decisoria (atteso che decide su un'istanza diretta a far valere concretamente l'imparzialità del giudice, la quale costituisce non soltanto un interesse generale dell'amministrazione della giustizia, ma anche, se non soprattutto, un diritto soggettivo della parte)manca tuttavia del necessario carattere della definitività, in quanto la non impugnabilità "ex se" dell'ordinanza non esclude che il suo contenuto sia suscettibile di essere riesaminato nel corso dello stesso processo attraverso il controllo sulla pronuncia resa dal (o col concorso del) "iudex suspectus". L’eventuale vizio causato dalla incompatibilità del giudice invano ricusato si converte in motivo di nullità dell'attività spiegata dal giudice stesso, e quindi di gravame della sentenza da lui emessa.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 18611 del 07/09/2020 (Rv. 659232 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_052, Cod_Proc_Civ_art_053, Cod_Proc_Civ_art_054
CORTE
CASSAZIONE
18611
2020

Impugnazioni - Pronuncia in camera di consiglio - Proposta ex art_380 bis c.p.c. - Contenuto e funzione - Informazione circa le ragioni dell'avvio alla trattazione in camera di consiglio - Adempimento di regola di protocollo raggiunta con il Consiglio nazionale forense - Conseguenze in tema di ricusazione.
Procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione.
Nel giudizio di cassazione la proposta di trattazione camerale ai sensi dell'art_ 380-bis c.p.c. non riveste carattere decisorio e non deve essere motivata, essendo destinata a fungere da prima interlocuzione fra il relatore e il presidente del collegio, senza che risulti in alcun modo menomata la possibilità per quest'ultimo, all'esito del contraddittorio scritto con le parti e della discussione in camera di consiglio, di confermarla o di non condividerla, con conseguente rinvio alla pubblica udienza della sezione semplice, in base all'art_ 391 bis, comma 4, c.p.c.; né il contenuto e la funzione di tale disposizione sono mutati all'esito del Protocollo di intesa tra la Corte di cassazione, il Consiglio Nazionale Forense e l'Avvocatura generale dello Stato sull'applicazione del "nuovo rito" ai giudizi civili di cassazione, intervenuto in data 15 dicembre 2016, che ha previsto l'"informazione circa le ragioni dell'avvio del ricorso alla trattazione in adunanza camerale". Ne consegue che in un giudizio di revocazione la suddetta proposta non può valere come indebita anticipazione del giudizio ad opera del consigliere relatore, né tantomeno comportare un obbligo di astensione di cui all'art_ 51, n. 4, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2720 del 05/02/2020 (Rv. 657246 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_380_2, Cod_Proc_Civ_art_391_2, Cod_Proc_Civ_art_051, Cod_Proc_Civ_art_052, Cod_Proc_Civ_art_053
IMPUGNAZIONI CIVILI
RICORSO PER CASSAZIONE
PROCEDIMENTO

Ricorso per cassazione avverso la decisione resa dalla Commissione Centrale per gli esercenti le Professioni Sanitarie - Annullamento con rinvio - Composizione della Commissione in sede di rinvio - Alterità dei componenti rispetto a quelli che hanno pronunciato la sentenza cassata - Necessità - Violazione - Conseguenze.
A seguito dell'annullamento, ad opera della Corte di cassazione, della decisione della Commissione Centrale per gli esercenti le Professioni Sanitarie, della composizione di quest'ultima, in sede di rinvio, non può far parte alcuno dei componenti che abbiano partecipato alla pronuncia del provvedimento cassato, diversamente sussistendo una nullità attinente alla costituzione del giudice, ex art. 158 c.p.c., rilevabile senza che occorra fare ricorso alla ricusazione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 1618 del 24/01/2020 (Rv. 656845 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_052, Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_383
IMPUGNAZIONI CIVILI
RICORSO PER CASSAZIONE
GIUDIZIO DI RINVIO

Ricusazione dell'intero collegio - Motivi specifici ex art. 51 c.p.c. - Necessità - Fondamento.
Non è ammissibile la ricusazione di un collegio astrattamente considerato, dovendo essa essere piuttosto diretta contro ciascuna delle persone fisiche che lo compongono, sul presupposto che, per ciascuna di esse, singolarmente ricorrano i motivi tassativamente indicati dalla legge per tale istituto.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 34429 del 24/12/2019 (Rv. 656485 - 04)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_051, Cod_Proc_Civ_art_052

Obbligo di astensione del magistrato - Mancato esercizio - Istanza di ricusazione proposta dalla parte e ritenuta inammissibile dal giudice - Irrilevanza - Illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) e g), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Configurabilità.
In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione, costituente illecito disciplinare a norma dell'art. 2, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 109 del 2006, non è esclusa nel caso in cui sia proposta un'istanza di ricusazione che il magistrato ritenga inammissibile (nella specie, sul presupposto che l'istante non fosse legittimato ad intervenire, e quindi ad assumere la qualità di parte, nella procedura esecutiva), quando sussista un obbligo di astensione nei casi di cui all'art. 51 (nella specie, comma 1, n.3) c.p.c., sussistendo altresì l'illecito della grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, a norma dell'art. 2, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 109 del 2006, qualora il magistrato non disponga la sospensione, ma compia atti ulteriori del procedimento.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 29833 del 18/11/2019 (Rv. 656065 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_052, Cod_Proc_Civ_art_051

Impugnazione dell'ordinanza del CSM di inammissibilità dell'istanza di revisione di un procedimento disciplinare - Decisione delle Sezioni Unite della S.C. - Successiva impugnazione della decisione di inammissibilità dell'istanza di revocazione della precedente ordinanza - Assegnazione di quest'ultimo gravame a collegio delle Sezioni Unite composto, in parte, dagli stessi giudici - Ricusazione ex artt. 51, n. 4, e 52 c.p.c. - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione - in genere.
L'incompatibilità che, ai sensi degli artt. 51, n. 4, e 52 c.p.c., giustifica l'accoglimento dell'istanza di ricusazione per avere il giudice conosciuto del merito della causa in un altro grado dello stesso processo, non è ravvisabile ove alcuni componenti del collegio delle Sezioni Unite della S.C., investito del ricorso contro la pronuncia del CSM di inammissibilità della domanda di revocazione dell'ordinanza di inammissibilità della richiesta di revisione di un procedimento disciplinare, abbiano già deciso in precedenza sull'impugnazione avverso quest'ultima ordinanza, poiché si tratta di serie processuali autonome per presupposti, ambito di cognizione ed effetti impugnatori, sicché non viene in rilievo "un altro grado dello stesso processo".
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 26022 del 15/10/2019 (Rv. 655587 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_051, Cod_Proc_Civ_art_052, Cod_Proc_Civ_art_395

Procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione - Giudice chiamato a conoscere della stessa causa in altro grado del processo - Ambito dell'obbligo di astensione - Conseguenze - Applicabilità a giudice che si sia pronunziato in precedente giudizio a carico della parte - Esclusione - Fattispecie.
L'obbligo di astensione sancito dall'art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c. si impone solo al giudice che abbia conosciuto della stessa causa come magistrato in altro grado, posto che la norma è volta ad assicurare la necessaria alterità del giudice chiamato a decidere, in sede di impugnazione, sulla medesima "res iudicanda" in un unico processo; ne consegue che l'obbligo non può essere inteso nel senso di operare in un nuovo e distinto procedimento, ancorché riguardante le stesse parti e pur se implicante la risoluzione di identiche questioni. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ricorrenza di un caso di astensione obbligatoria con riferimento al giudice istruttore di un giudizio di divisione, il quale sia era in precedenza pronunziato in un giudizio penale a carico di una delle parti parte, peraltro in relazione al delitto di lesioni volontarie in danno dell'altra parte).
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 15268 del 05/06/2019 (Rv. 654084 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_051, Cod_Proc_Civ_art_052

Rigetto dell'istanza di ricusazione - Comunicazione - Necessità - Esclusione - Termini a difesa in favore della parte - Concessione - Necessità - Esclusione – Fondamento
In tema di ricusazione ai sensi degli artt. 52 ss. c.p.c., non sono previste né la comunicazione del relativo provvedimento di rigetto, poiché, una volta negata la sospensione del processo, le parti sono tenute al rispetto delle successive scansioni procedimentali senza necessità di ulteriori adempimenti dell'ufficio, né la concessione di termini a difesa, giacché tale procedimento, di natura incidentale, è connotato dai caratteri dell'essenzialità e della rapidità della decisione, pur nel rispetto delle garanzie del contraddittorio.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 11225 del 24/04/2019 (Rv. 653637 - 01)

Composizione del collegio - Fallimento - Opposizione alla stato passivo - Incompatibilità del giudice delegato a far parte del collegio giudicante - Nullità della pronuncia - Esclusione - Fondamento – Limiti
L'incompatibilità del giudice delegato, che ha pronunciato il decreto di esecutività dello stato passivo, a far parte del collegio chiamato a decidere sulla conseguente opposizione, non determina una nullità deducibile in sede di impugnazione, in quanto tale incompatibilità, salvi i casi di interesse proprio e diretto nella causa, può dar luogo soltanto all'esercizio del potere di ricusazione, che la parte interessata ha l'onere di far valere, in caso di mancata astensione, nelle forme e nei termini di cui all'art. 52 c.p.c., ponendosi tale interpretazione in coerenza con il principio del "giusto processo" espresso dall'art. 111, comma 2, della Costituzione che trova nell'art. 6, par. 1, della Convenzione Edu il suo fondamento.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10492 del 15/04/2019 (Rv. 653468 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_051, Cod_Proc_Civ_art_052, Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_161, Dlgs_14_2019_art_206, Dlgs_14_2019_art_207

Procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione - Procedimento di cassazione ex art. 380 bis c.p.c. - Disciplina scaturente dal d.l. n. 168 del 2016, convertito con la l. n. 197 del 2016 - Proposta - Non decisorietà di tale atto - Ricusazione del relatore - Obbligo di relativa astensione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di ricusazione nell'ambito del procedimento di cassazione ex art. 380-bis c.p.c., non ricorre l'obbligo di astensione di cui all'art. 51, n. 4, c.p.c., in capo al giudice relatore autore della proposta di cui al primo comma della citata disposizione, in quanto detta proposta non riveste carattere decisorio, essendo destinata a fungere da prima interlocuzione fra il relatore e il presidente del collegio, senza che risulti in alcun modo menomata la possibilità per il collegio, all'esito del contraddittorio scritto con le parti e della discussione in camera di consiglio, di confermarla o modificarla. (Nella specie, la S.C. ha respinto l'istanza di ricusazione del giudice relatore, avanzata dal ricorrente nella memoria successiva alla formulazione della proposta ex art. 380-bis, comma 1, c.p.c., sul presupposto che il relatore si sarebbe rivelato di parte, nel propendere apoditticamente per l'inammissibilità del ricorso, in contrasto con le circostanze di fatto, la legge e la giurisprudenza evidenziate nel ricorso medesimo).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7541 del 16/03/2019
Cod_Proc_Civ_art_380_2, Cod_Proc_Civ_art_051, Cod_Proc_Civ_art_052

Procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione - Violazione dell'obbligo di astensione da parte del giudice – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2270 del 28/01/2019
Interesse diretto nella causa - Nullità del provvedimento - Configurabilità - Assenza di un interesse diretto nella causa - Mero motivo di ricusazione - Omessa proposizione della relativa istanza - Conseguenze.
L'inosservanza dell'obbligo di astensione di cui all'art. 51, n. 1, c.p.c. determina la nullità del provvedimento emesso solo ove il componente dell'organo decidente abbia un interesse proprio e diretto nella causa che lo ponga nella qualità di parte del procedimento; in ogni altra ipotesi, invece, la violazione di tale obbligo assume rilievo come mero motivo di ricusazione, rimanendo esclusa, in difetto della relativa istanza, qualsiasi incidenza sulla regolare costituzione dell'organo decidente e sulla validità della decisione, con la conseguenza che la mancata proposizione di detta istanza nei termini e con le modalità di legge preclude la possibilità di fare valere il vizio in sede di impugnazione, quale motivo di nullità del provvedimento.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2270 del 28/01/2019

Procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione - Regime processuale dell'astensione e ricusazione – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2270 del 28/01/2019
Compatibilità con art. 6 Convenzione europea diritti dell'uomo, art. 6 Trattato Unione europea e art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea - Sussistenza - Fondamento.
In tema d'imparzialità del giudice, le norme interne che attengono all'astensione e alla ricusazione (artt. 51 e 52 c.p.c.) non contrastano né con l'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo né con l'art. 6 del Trattato sull'Unione europea né con l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ma, al contrario, in virtù del novellato art. 111, comma 1, Cost., ad esse è stato impresso un rafforzamento costituzionale, in connessione con l'espansione internazionale del diritto di difesa. Ne consegue la piena compatibilità delle predette norme con la tutela a livello europeo del diritto fondamentale ad un processo equo.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2270 del 28/01/2019

Procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione - in genere - collegio d'appello - componente - conoscenza dei fatti acquisita in sede di reclamo contro provvedimento cautelare "ante causam" - incompatibilità - insussistenza - deduzione come motivo di nullità della sentenza e non come motivo di ricusazione - inammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 27924 del 31/10/2018
>>> Non è deducibile come motivo di nullità di una sentenza d'appello la circostanza che uno dei componenti del collegio che l'ha pronunciata avesse in precedenza conosciuto dei medesimi fatti in sede di reclamo contro l'ordinanza di rigetto della richiesta di provvedimento d'urgenza "ante causam", poiché l'avere conosciuto della stessa causa in un altro grado deve essere ritualmente fatto valere come motivo di ricusazione del giudice, a norma degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c. e, d'altra parte, l'avere trattato della controversia in sede di procedimento cautelare "ante causam" neanche costituisce, secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 326/1997 e ordinanza n. 193/1998), un'ipotesi sufficientemente assimilabile, sotto il profilo dell'incompatibilità, alla trattazione della causa in un altro grado di giudizio.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 27924 del 31/10/2018

Artt. 25 e 26 della legge fall. ante riforma di cui al d.lgs. n. 5 del 2006 - Partecipazione al collegio del giudice delegato - Nullità deducibile in sede di impugnazione - Esclusione - Eventuale incompatibilità da far valere con istanza di ricusazione - Sussistenza.
Ai sensi degli artt. 25 e 26 l. fall. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2006), la partecipazione del giudice delegato al collegio chiamato a decidere in ordine al reclamo avverso un suo provvedimento non può dar luogo ad una nullità deducibile in sede di impugnazione, ma, al più, ad un'incompatibilità che deve essere fatta valere mediante l'istanza di ricusazione, da proporsi nelle forme e nei termini di cui all'art. 52 c.p.c. Né assume rilievo la circostanza che il legislatore abbia successivamente modificato l'art. 25 l. fall., imponendo al giudice delegato un espresso divieto di far parte del collegio investito del reclamo proposto contro i suoi atti, atteso che l'adozione di un diverso modello procedimentale, caratterizzato da una più netta separazione tra le funzioni affidate al giudice delegato e quelle spettanti al tribunale fallimentare, non è di per sé sufficiente a giustificare una interpretazione evolutiva della disposizione previgente, soprattutto alla luce della norma transitoria di cui all'art. 150 del d.lgs. n. 5 del 2006, che espressamente conferma l'applicabilità della legge anteriore alle procedure fallimentari pendenti alla data di entrata in vigore della riforma.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 24159 del 13/10/2017

Istanza di ricusazione - Sospensione del processo - Rigetto dell'istanza - Riassunzione del giudizio - Modalità - Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto - Equipollenza - Esclusione - Fondamento.
L'ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione dello “iudex suspectus” segna automaticamente il "dies ad quem" dell'effetto sospensivo, ricollegato alla proposizione di quell'istanza dall'ultimo comma dell'art. 52 c.p.c., sicché, entro sei mesi dalla conoscenza di tale evento, la parte interessata, per evitare l’estinzione dello stesso, è tenuta a riassumere il processo sospeso, senza che la proposizione di un ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso detta ordinanza possa essere ritenuta equipollente alla riassunzione, in ragione della diversa finalità di tale strumento impugnatorio rispetto a quella di riattivare il giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 24007 del 12/10/2017

Procedura prevista dagli artt. 11 l. n. 319 del 1980 e 29 l. n. 794 del 1942 - Carattere di specialità - Estensione a figure di ausiliari diverse da quelle menzionate - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
In tema di liquidazione a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori, la l. n. 319 del 1990 ha carattere di specialità, con la conseguenza che, essendo il rimedio previsto dal relativo art. 11 esperibile solo nel caso in cui il provvedimento di liquidazione del compenso riguardi uno degli indicati ausiliari, avverso il provvedimento giudiziale di liquidazione emesso, ex art. 52 disp. att. c.p.c., in favore di ausiliario estraneo alle categorie previste dalla norma speciale, può essere proposta opposizione ex art. 645 c.p.c., tenuto conto della natura monitoria dell'anzidetto provvedimento, ove agisca in giudizio la parte tenuta a corrispondere il compenso, ovvero l'azione ordinaria da parte dell'ausiliario, nel caso di diniego della liquidazione. (Nella specie, relativa ad un ingegnere incaricato dalla P.M. di accertare la superficie di tutti gli immobili di un Comune, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, nonostante la non riconducibilità dell'ausiliario ad alcuna delle categorie previste dalla l. n. 319 del 1990, aveva dichiarato l'inammissibilità della domanda di liquidazione del compenso professionale proposta con citazione ordinaria anziché ai sensi della l. n. 319 cit.).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 23972 del 12/10/2017
corte
cassazione
23972
2017

Giudice chiamato a conoscere della stessa causa in altro grado del processo - Ambito dell'obbligo di astensione - Applicabilità in via analogica - Esclusione - Fondamento - Conseguenza - Giudice chiamato a conoscere di identiche questioni tra le stesse parti in un nuovo processo - Operatività del motivo di astensione - Ricusazione - Esclusione - Fattispecie.
I casi di astensione obbligatoria del giudice stabiliti dall'art. 51 c.p.c., ai quali corrisponde il diritto di ricusazione delle parti, in quanto incidono sulla capacità del giudice, determinando una deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge, sono di stretta interpretazione e non sono, pertanto, suscettibili di applicazione per via di interpretazione analogica; ne consegue che l'obbligo di astensione sancito dal n. 4 del citato articolo nei confronti del giudice che abbia conosciuto della causa come magistrato in altro grado del processo - rivolto ad assicurare la necessaria alterità del giudice chiamato a decidere, in sede di impugnazione, sulla medesima regiudicanda nell'unico processo - non può essere inteso nel senso di operare in un nuovo e distinto procedimento, ancorché riguardante le stesse parti e pur se implicante la risoluzione di identiche questioni. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ricorrenza di un caso di astensione obbligatoria con riferimento al giudice che dopo avere emanato decreto ex art 148 c.c., opposto, al quale era seguita sentenza del tribunale, in diversa composizione, mai impugnata, aveva composto il collegio di appello che aveva conosciuto della richiesta di revisione delle condizioni di cui alla detta sentenza).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 22930 del 29/09/2017

Obbligo del giudice di astenersi - Violazione - Mancata proposizione dell'istanza di ricusazione - Deducibilità in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza - Esclusione - Fondamento (richiami all'art. 111 Cost. e all'art. 6 CEDU).
In difetto di ricusazione, la violazione dell'obbligo di astenersi da parte del giudice non è deducibile in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza da lui emessa, giacché l'art. 111 Cost., nel fissare i principi fondamentali del giusto processo (tra i quali, appunto, l'imparzialità e terzietà del giudice), ha demandato al legislatore ordinario di dettarne la disciplina e, in considerazione della peculiarità del processo civile, fondato sull'impulso paritario delle parti, non è arbitraria la scelta del legislatore di garantire, nell'ipotesi anzidetta, l'imparzialità e terzietà del giudice tramite gli istituti dell'astensione e della ricusazione; né detti istituti, cui si aggiunge quello dell'impugnazione della decisione nel caso di mancato accoglimento della ricusazione, possono reputarsi strumenti di tutela inadeguati o incongrui a garantire in modo efficace il diritto della parti alla imparzialità del giudice, dovendosi, quindi, escludere un contrasto con la norma recata dall'art. 6 della Convenzione EDU, che, sotto l'ulteriore profilo dei contenuti di cui si permea il valore dell'imparzialità del giudice, nulla aggiunge rispetto a quanto già previsto dal citato art. 111 Cost.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21094 del 11/09/2017

Obbligo di astensione del giudice dell'esecuzione ex art. 186 disp. att. c.p.c. - Deducibilità della violazione - Ricusazione - Necessità - Motivo di nullità della sentenza in fase di impugnazione - Esclusione.
La violazione dell'obbligo di astensione, previsto dall'art. 186 bis disp. att. c.p.c. per il giudice dell'esecuzione che abbia conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione, è deducibile solo con lo strumento della ricusazione ai sensi dell'art. 52 c.p.c., e non in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza emessa dal giudice che avrebbe dovuto astenersi.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 1545 del 20/01/2017

Giudizio di cassazione - Nuovo procedimento dopo l'annullamento con rinvio - Ricusazione dell'estensore di tale decisione ex art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c. - Esclusione - Fondamento e portata.
Il collegio che giudichi del ricorso per cassazione proposto avverso sentenza pronunciata dal giudice di rinvio può essere composto anche da magistrati che abbiano partecipato al precedente giudizio conclusosi con la sentenza di annullamento, senza che sussista alcun obbligo di astensione a loro carico ex art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c., in quanto tale partecipazione non determina alcuna compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà del giudice, e ciò a prescindere dalla natura del vizio che ha determinato la pronuncia di annullamento, che può consistere indifferentemente in un "error in procedendo" o in un "error in iudicando", atteso che, anche in quest'ultima ipotesi, il sindacato è esclusivamente di legalità, riguardando l'interpretazione della norma ovvero la verifica del suo ambito di applicazione, al fine della sussunzione della fattispecie concreta, come delineata dal giudice di merito, in quella astratta.
Sez. 3, Ordinanza n. 14655 del 18/07/2016

Obbligo di astensione - Asserita violazione - Difetto di ricusazione - Deducibilità in sede di impugnazione - Esclusione.
In difetto di ricusazione, la violazione dell'obbligo di astenersi da parte del giudice non è deducibile in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza.
Sez. 3, Sentenza n. 13935 del 07/07/2016

Istanza di ricusazione per rigetto di altra istanza di ricusazione - Inammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 13018 del 23/06/2015
È inammissibile l'istanza di ricusazione proposta nei confronti di un giudice solo perché egli ha concorso al rigetto di una precedente istanza di ricusazione della stessa parte, in quanto, fuori della previsione dell'art. 51, n. 4, cod. proc. civ., il provvedimento giurisdizionale tipico, non affetto da anomalie evidenti, non rivela grave inimicizia del giudice solo perché contrario all'interesse della parte.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 13018 del 23/06/2015

Ricusazione per "causa pendente" - Giudizio di responsabilità ex legge n. 117 del 1988 - Rilevanza - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 13018 del 23/06/2015
In tema di ricusazione del giudice, non è "causa pendente" tra ricusato e ricusante, ai sensi dell'art. 51, n. 3, cod. proc. civ., il giudizio di responsabilità di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117, atteso che il magistrato non assume mai la qualità di debitore di chi abbia proposto la relativa domanda, questa potendo essere rivolta, anche dopo la legge 27 febbraio 2015, n. 18, nei soli confronti dello Stato.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 13018 del 23/06/2015

Prova testimoniale sull'attendibilità del consulente tecnico di ufficio - Inammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 8406 del 10/04/2014
I fatti relativi all'attendibilità, ovvero all'affidabilità personale del consulente tecnico di ufficio non possono essere oggetto di prova testimoniale, in quanto deducibili solo nel procedimento di ricusazione sotto il profilo della carenza di imparzialità dell'ausiliario.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 8406 del 10/04/2014

Conoscenza della causa ex art. 51, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. - Portata - Trattazione di diversa causa tra le stesse parti - Obbligo di astensione o facoltà di ricusazione - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 2593 del 10/02/2015
L'obbligo del giudice di astenersi, previsto dall'art. 51, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., si riferisce ai casi in cui egli abbia conosciuto della causa in altro grado del processo, e non anche ai casi in cui lo stesso abbia trattato di una causa diversa vertente su un oggetto analogo, ancorché tra le stesse parti, né in tale ipotesi sussistono gravi ragioni di convenienza rilevanti come motivo di ricusazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 2593 del 10/02/2015

Prova testimoniale sull'attendibilità del consulente tecnico di ufficio - Inammissibilità - Fondamento.
I fatti relativi all'attendibilità, ovvero all'affidabilità personale del consulente tecnico di ufficio non possono essere oggetto di prova testimoniale, in quanto deducibili solo nel procedimento di ricusazione sotto il profilo della carenza di imparzialità dell'ausiliario.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8406 del 10/04/2014

Giudizio di cassazione - Nuovo procedimento di cassazione dopo l'annullamento con rinvio - Composizione del collegio.
Qualora una sentenza pronunciata dal giudice di rinvio formi oggetto di un nuovo ricorso per cassazione, il collegio può essere composto anche con magistrati che abbiano partecipato al precedente giudizio conclusosi con la sentenza di annullamento, ciò non determinando alcuna compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà del giudice.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.24148 del 25/10/2013

Rinvio prosecutorio - Portata - Duplice statuizione - Individuazione del giudice di rinvio da parte della Corte di cassazione - Competenza funzionale - Sussistenza - Alterità del giudice persona fisica rispetto a quello che ha pronunciato la sentenza cassata - Doverosità - Partecipazione al collegio in sede di rinvio di un giudice già componente del collegio della decisione cassata - Nullità relativa alla costituzione del giudice - Configurabilità - Ricorso alla ricusazione - Necessità - Insussistenza.
La sentenza che dispone il rinvio a norma dell'art. 383, primo comma, cod. proc. civ. (cosiddetto rinvio proprio o prosecutorio) contiene una statuizione di competenza funzionale nella parte in cui individua l'ufficio giudiziario davanti al quale dovrà svolgersi il giudizio rescissorio (che potrà essere lo stesso che ha emesso la pronuncia cassata o un ufficio territorialmente diverso, ma sempre di pari grado) ed una statuizione sull'alterità del giudice rispetto ai magistrati persone fisiche che hanno pronunciato il provvedimento cassato; ne consegue che, se il giudizio viene riassunto davanti all'ufficio giudiziario individuato nella sentenza della Corte di cassazione, indimente dalla sezione o dai magistrati che lo trattano, non sussiste un vizio di competenza funzionale, che non può riguardare le competenze interne tra sezioni o le persone fisiche dei magistrati; se, invece, il giudizio di rinvio si svolge davanti allo stesso magistrato persona fisica (in caso di giudizio monocratico) o davanti ad un giudice collegiale del quale anche uno solo dei componenti aveva partecipato alla pronuncia del provvedimento cassato, essendo violata la statuizione sull'alterità, sussiste una nullità attinente alla costituzione del giudice, ai sensi dell'art. 158 cod. proc. civ., senza che occorra fare ricorso alla ricusazione (art. 52 cod. proc. civ.), essendosi già pronunciata la sentenza cassatoria sull'alterità.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1527 del 02/02/2012

Rinvio prosecutorio - Portata - Duplice statuizione - Individuazione del giudice di rinvio da parte della Corte di cassazione - Competenza funzionale - Sussistenza - Alterità del giudice persona fisica rispetto a quello che ha pronunciato la sentenza cassata - Doverosità - Partecipazione al collegio in sede di rinvio di un giudice già componente del collegio della decisione cassata - Nullità relativa alla costituzione del giudice - Configurabilità - Ricorso alla ricusazione - Necessità - Insussistenza.
La sentenza che dispone il rinvio a norma dell'art. 383, primo comma, cod. proc. civ. (cosiddetto rinvio proprio o prosecutorio) contiene una statuizione di competenza funzionale nella parte in cui individua l'ufficio giudiziario davanti al quale dovrà svolgersi il giudizio rescissorio (che potrà essere lo stesso che ha emesso la pronuncia cassata o un ufficio territorialmente diverso, ma sempre di pari grado) ed una statuizione sull'alterità del giudice rispetto ai magistrati persone fisiche che hanno pronunciato il provvedimento cassato; ne consegue che, se il giudizio viene riassunto davanti all'ufficio giudiziario individuato nella sentenza della Corte di cassazione, indimente dalla sezione o dai magistrati che lo trattano, non sussiste un vizio di competenza funzionale, che non può riguardare le competenze interne tra sezioni o le persone fisiche dei magistrati; se, invece, il giudizio di rinvio si svolge davanti allo stesso magistrato persona fisica (in caso di giudizio monocratico) o davanti ad un giudice collegiale del quale anche uno solo dei componenti aveva partecipato alla pronuncia del provvedimento cassato, essendo violata la statuizione sull'alterità, sussiste una nullità attinente alla costituzione del giudice, ai sensi dell'art. 158 cod. proc. civ., senza che occorra fare ricorso alla ricusazione (art. 52 cod. proc. civ.), essendosi già pronunciata la sentenza cassatoria sull'alterità.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1527 del 02/02/2012

Domanda di revocazione - Collegio giudicante - Pretesa incompatibilità del giudice della sentenza impugnata - Nullità deducibile in sede di impugnazione - Esclusione - Esercizio del potere di ricusazione - Necessità.
La pretesa incompatibilità del giudice, che ebbe a pronunciare sulla sentenza oggetto della domanda di revocazione, a far parte del collegio chiamato a decidere su di essa non determina nullità deducibile in sede di impugnazione, in quanto la stessa incompatibilità può dar luogo soltanto all'esercizio del potere di ricusazione, che la parte interessata ha l'onere di far valere, in caso di mancata astensione del giudice, nelle forme e nei termini di cui all'art. 52 cod. proc. civ..
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13433 del 08/06/2007

Domanda di revocazione - Collegio giudicante - Pretesa incompatibilità del giudice della sentenza impugnata - Nullità deducibile in sede di impugnazione - Esclusione - Esercizio del potere di ricusazione - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13433 del 08/06/2007
La pretesa incompatibilità del giudice, che ebbe a pronunciare sulla sentenza oggetto della domanda di revocazione, a far parte del collegio chiamato a decidere su di essa non determina nullità deducibile in sede di impugnazione, in quanto la stessa incompatibilità può dar luogo soltanto all'esercizio del potere di ricusazione, che la parte interessata ha l'onere di far valere, in caso di mancata astensione del giudice, nelle forme e nei termini di cui all'art. 52 cod. proc. civ..
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13433 del 08/06/2007

Inosservanza dell'obbligo di astensione - Mancata proposizione dell'istanza di ricusazione - Invalidità della decisione - Esclusione - Limite. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 565 del 12/01/2007
Nei procedimenti civili, l'inosservanza dell'obbligo di astensione determina la nullità del provvedimento adottato solo nell'ipotesi in cui il componente dell'organo decidente abbia un interesse proprio e diretto nella causa, tale da porlo nella veste di parte del procedimento, mentre in ogni altra ipotesi la violazione dell'art. 51 cod. proc. civ. assume rilievo solo quale motivo di ricusazione, rimanendo esclusa, in difetto della relativa istanza, qualsiasi incidenza sulla regolare costituzione dell'organo decidente e sulla validità della decisione, con la conseguenza che la mancata proposizione di detta istanza nei termini e con le modalità di legge preclude la possibilità di far valere tale vizio in sede d'impugnazione, quale motivo di nullità del provvedimento.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 565 del 12/01/2007

Decreto del Pretore di chiusura dell'eredità giacente e di liquidazione del compenso al curatore - Impugnazione - Mezzi - Ricorribilità in cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione - Esclusione.
Il decreto del Pretore di chiusura dell'eredità giacente e di liquidazione del compenso al curatore, con indicazione del soggetto tenuto a corrisponderlo, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., ma, quanto alla disposta chiusura dell'eredità, reclamabile al Tribunale in applicazione coordinata degli artt. 739 e 742 bis cod. proc. civ.; e, quanto alla effettuata liquidazione delle spettanze del curatore consente, per la eventualità di rigetto, anche parziale, della istanza di liquidazione, che il curatore, quale ausiliare del giudice, possa sperimentare la via del giudizio di cognizione ordinaria ex art. 640, terzo comma, cod. proc. civ.; e che, in caso di accoglimento dell'istanza dell'ausiliare, la parte onerata del pagamento proponga opposizione ex art. 645 cod. proc. civ..
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7032 del 29/05/2000

Compenso - Liquidazione - Organo competente - Pretore in sede camerale - Provvedimento di liquidazione privo dei requisiti minimi che consentano il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso per inesistenza giuridica del provvedimento - Altri rimedi esperibili - Opposizione all'esecuzione conseguente alla (eventuale) richiesta di attuazione del provvedimento in sede esecutiva.
Competente a liquidare il compenso al curatore dell'eredità giacente è il Pretore che lo ha nominato (art. 52 disp. att. cod. proc. civ.), senza che risulti, a ciò, di ostacolo la circostanza che il relativo provvedimento (contenente, tra l'altro, l'indicazione del soggetto tenuto a corrispondere il compenso) attenga a diritti soggettivi, la cui tutela è del tutto garantita, nell'ambito del procedimento, sia in prime cure, mediante la partecipazione di ogni controinteressato, sia in sede di gravame, attraverso la (ammissibile) proposizione del ricorso straordinario per cassazione. Qualora non sia, peraltro, ravvisabile, in seno al provvedimento impugnato, neanche quel "minimum" di requisiti che ne consentano la qualificazione in termini di "sentenza" contro cui proporre il gravame ex art. 111 Cost. (come nel caso in cui esso risulti del tutto privo di ogni garanzia di contraddittorio, sia pur sommario, nei confronti dei potenziali controinteressati, nella specie, nemmeno individuati), il ricorso per cassazione non può che risultare inammissibile, con conseguente facoltà, per i ricorrenti, di far valere l'inesistenza giuridica del provvedimento di liquidazione (avente pur sempre natura di titolo esecutivo) in sede di opposizione all'(eventuale) esecuzione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10776 del 29/10/1998

Compenso - Liquidazione - Competenza del Pretore in sede camerale - Sussistenza.
Il curatore dell'eredità giacente, nominato dal Pretore a norma dell'art. 528 cod. civ., va annoverato fra gli ausiliari del giudice,dovendo intendersi per tale secondo la definizione datane dall'art. 68 cod. proc. civ. (che, nel prevedere, oltre il custode e il consulente tecnico, gli altri ausiliari, nei casi previsti dalla legge o quando ne sorga la necessità, ha creato al riguardo una categoria aperta,) il privato esperto in una determinata arte o professione ed in generale idoneo al compimento di atti che il giudice non può compiere da solo, temporaneamente incaricato di una pubblica funzione, il quale sulla base della nomina effettuata da un organo giurisdizionale secondo le norme del codice o di leggi speciali presti la sua attività in occasione di un processo in guisa da renderne possibile lo svolgimento o consentire la realizzazione delle particolari finalità (caratteristiche tutte riunite nella figura del curatore dell'eredità, ove si considerino l'impossibilità del Pretore di provvedere da solo ai compiti di conservazione del patrimonio errio affidatigli dalla legge; la conseguente strumentalità delle funzioni del curatore, tenuto sotto giuramento, ex art. 193 disp. att. cod. proc. civ., a custodire e amministrare fedelmente i beni dell'eredità, sotto l'attività di direzione e sorveglianza del giudice, da esplicarsi mediante appositi provvedimenti giudiziari; il provvedimento finale di chiusura della procedura, cui conseguono l'approvazione del rendiconto e la consegna all'erede del patrimonio convenientemente gestito). Pertanto, conformemente alla regola fissata dall'art. 52 disp. att. cod. proc. civ., il compito di liquidare il compenso al curatore dell'eredità giacente spetta, in sede camerale, al Pretore che lo ha nominato, senza che a ciò sia d'ostacolo la circostanza che la suddetta liquidazione, con l'indicazione del soggetto tenuto a corrispondere il compenso, attenga a diritti soggettivi, posto che questi ultimi , nell'ambito di quel procedimento ricevono tutela, sia in prime cure con la partecipazione allo stesso di ogni controinteressato sia in sede di gravame con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., (con correlativa inammissibilità di censure di insufficiente o contradditoria motivazione del provvedimento impugnato, e perciò, in particolare, di motivi attinenti all'erronea qualificazione dell'attività svolta dal curatore anche ai fini della scelta del parametro tariffario cui commisurare il compenso) e senza che la mancata previsione di un doppio grado di giudizio di merito, non imposto da alcuna norma della Carta fondamentale, possa dar luogo a dubbi di incostituzionalità.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 11619 del 21/11/1997
fine
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