Skip to main content

art. 50. (riassunzione della causa)

0 Codice di procedura civile

L'articolo non è inserito in questa pagina ma è visualizzabile, se richiesto, con il link di collegamento al codice ufficiale del poligrafico dello Stato. Questo sistema consente di visualizzare l'articolo vigente, sempre aggiornato e con le annotazioni ufficiali.

Cliccare qui per aprire, in altra pagina web, il codice di procedura aggiornato dal sito del Poligrafico dello Stato e poi per selezionare l'articolo dall'indice.

Un sistema esperto carica in calce le massime della Corte di Cassazione collegate in virtù di riferimento normativo in ordine di pubblicazione). La visualizzazione dei documenti può essere modificata attivando la speciale funzione prevista (es. selezionale Titolo discendente per ordinare le massime in ordine alfabetico). E' possibile anche attivare la ricerca full test tra tutti i documenti visualizzati inserendo una parola chiave nel campo "cerca" e premendo invio. Il sistema visualizzerà solo i documenti con la parola chiave inserita.

___________________________________________________________

Documenti collegati:

Decisione nel merito della causa da parte del giudice di primo grado a seguito di erronea affermazione della propria competenza - Cass. n. 13439/2020
Impugnazioni civili - appello - giudice dell'appello - Decisione nel merito della causa da parte del giudice di primo grado a seguito di erronea affermazione della propria competenza - Appello conseguente - Poteri del giudice di secondo grado - Declaratoria di incompetenza del giudice di primo grado ed indicazione di quello competente - Necessità - Fondamento - Limiti - Coincidenza tra giudice di appello e quello competente in primo grado - Decisione, nel merito e in primo grado, della causa - Ammissibilità - Sussistenza - Condizioni - Istanza di parte - Necessità. Ove il giudice adito in primo grado abbia erroneamente dichiarato la propria competenza e deciso la causa nel merito, il giudice dell'appello, nel ravvisare l'incompetenza del primo, deve dichiararla ed indicare il giudice competente in primo grado davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'art. 50 c.p.c., non rilevando, in riferimento alla fattispecie di erroneo radicamento della competenza, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli artt. 353 e 354 c.p.c.; il giudice di appello, infatti, per non incorrere nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione - che, pur non essendo costituzionalizzato, è stabilito dalla disciplina legislativa ordinaria del processo di cognizione - non può trattenere la causa e deciderla nel merito, salvo che non coincida con quello competente per il primo grado e sussista apposita istanza per la decisione, nel merito e in primo grado, della controversia, con instaurazione di regolare contraddittorio sul punto. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13439 del 01/07/2020 (Rv. 658379 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_007, Cod_Proc_Civ_art_050_1, Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354 _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale corte cassazione 13439 2020 …...
Competenza civile - Protezione internazionale – Cass. n. 6262/2020
Tribunale - Declaratoria di incompetenza per territorio - Omessa fissazione del termine di riassunzione davanti al giudice dichiarato competente - Conseguenze. In tema di protezione internazionale, l'omessa fissazione da parte del tribunale che si sia dichiarato incompetente per territorio del termine per riassumere il procedimento davanti a quello competente, non implica nullità della decisione, né priva la pronunzia della propria natura di statuizione sulla competenza, dovendosi applicare il termine ex art. 50 c.p.c.. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6262 del 05/03/2020 (Rv. 657419 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_050_1 _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 6262 2020 …...
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali -processo equo - termine ragionevole – Cass. n. 11/2020
Opposizione ex art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 proposta a giudice incompetente - "Translatio iudicii" - Necessità - Fondamento. CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI PROCESSO EQUO TERMINE RAGIONEVOLE In materia di equa riparazione ai sensi della l. n. 89 del 2001, anche dopo le modifiche apportate dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012, la competenza del giudice adito costituisce presupposto processuale e non già requisito di ammissibilità della domanda, sicché la corte d'appello, adita con l'opposizione di cui all'art. 5-ter della stessa legge, ove ritenga di non essere investita della competenza a provvedere, non può rigettare la domanda, ma deve dichiarare la propria incompetenza e, indicato il giudice competente, fissare il termine di riassunzione del procedimento in applicazione dell'art. 50 c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 11 del 03/01/2020 (Rv. 656330 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_050_1 corte cassazione 11 2020 …...
Riassunzione – Cass. 12313/2019
Incompetenza - Termine per la riassunzione della causa - Decorrenza - Individuazione del "dies a quo" - Conseguenze. Il termine per la riassunzione della causa decorre, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., dalla data di comunicazione della sentenza che abbia dichiarato l'incompetenza ovvero, in mancanza, da quella della sua notificazione, a nulla rilevando che il giudice, con statuizione da considerare "tamquam non esset", lo abbia fissato con riferimento alla data di pubblicazione della sentenza, la quale costituisce un atto interno alla cancelleria, di cui la parte non ha notizia. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12313 del 09/05/2019 (Rv. 653847 - 01) Riferimenti normativi:  Cod. Proc. Civ. art. 133 – Pubblicazione e comunicazione della sentenza Cod. Proc. Civ. art. 050.1 – Riassunzione della causa …...
Procedimento civile - riassunzione, in genere - Ordinanza che dichiara l'incompetenza ex art. 50 c.p.c.. – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 11204 del 24/04/2019 (Rv. 653709 - 02)
Termine fissato dal giudice - Erroneità - Conseguenze - Termine di cui all'art. 50 c.p.c. - Applicabilità. Il termine assegnato dal giudice, con il provvedimento che dichiara la propria incompetenza, per la riassunzione ai sensi dell'art. 50, comma 1, c.p.c. non può essere inferiore o superiore a quello minimo e massimo stabiliti dall'art. 307, comma 3, c.p.c.; ne consegue che - analogamente all'ipotesi in cui il giudice si sia astenuto dall'esercitare il potere discrezionale - trova applicazione sussidiaria esclusivamente il termine perentorio massimo previsto dalla norma di legge che è quello di tre mesi dalla comunicazione del provvedimento che dichiara l'incompetenza del giudice adito. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 11204 del 24/04/2019 (Rv. 653709 - 02) Cod_Proc_Civ_art_050_1, Cod_Proc_Civ_art_307 …...
Procedimento civile - riassunzione, in genere - Riassunzione tempestiva della causa a seguito di sentenza sulla competenza – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 9915 del 09/04/2019 (Rv. 653490 - 01)
Effetti sostanziali e processuali del giudizio svoltosi davanti al giudice incompetente - Salvezza - Fondamento - Fattispecie. Quando, a norma dell'art. 50 c.p.c., la riassunzione della causa - disposta a seguito di una pronuncia dichiarativa di incompetenza - davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla legge, il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto improponibile una domanda di equa riparazione per l'ingiustificata durata di un processo amministrativo ritendo erroneamente, ai fini dell'applicabilità dell'art. 54, comma 2 del d.l. n. 112 del 2008, che il procedimento di equa riparazione dovesse intendersi introdotto, piuttosto che alla data di proposizione del ricorso avanti al giudice dichiaratosi incompetente, alla data della riassunzione del processo dinanzi al giudice competente). Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 9915 del 09/04/2019 (Rv. 653490 - 01) Cod_Proc_Civ_art_050_1, Cod_Proc_Civ_art_038 …...
Opposizione agli atti esecutivi
Competenza civile - regolamento di competenza - in genere - opposizione agli atti esecutivi - pronuncia d'incompetenza e d'inapplicabilità della "translatio iudicii" al processo esecutivo - impugnabilità - regolamento necessario di competenza - esclusione - regolamento facoltativo di competenza e ricorso ordinario per cassazione - esecuzione forzata - competenza - per territorio - crediti - in genere. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26935 del 24/10/2018 >>> La sentenza con cui il giudice dell'opposizione agli atti esecutivi, oltre a confermare l'ordinanza del giudice dell'esecuzione dichiarativa della propria incompetenza per territorio, neghi espressamente l'applicabilità al processo esecutivo dell'istituto della "translatio iudicii" di cui all'art. 50 c.p.c., non deve essere impugnata col regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., non trattandosi di statuizione solo sulla competenza, bensì col regolamento facoltativo di competenza o col ricorso ordinario per cassazione. (Fattispecie in cui il giudice dell'esecuzione, oltre a negare la propria competenza, aveva chiuso il procedimento esecutivo dinanzi a sé ed aveva ordinato lo svincolo della somma pignorata). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26935 del 24/10/2018 …...
Cassazione senza rinvio
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - decisione del ricorso - cassazione senza rinvio erronea affermazione della propria competenza per territorio da parte del giudice di primo grado e del giudice di appello- conseguenze - cassazione ai sensi dell’art. 382 c.p.c. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 22810 del 26/09/2018 >>> Nell'ipotesi in cui sia il giudice di primo grado sia quello di secondo grado abbiano erroneamente ritenuto sussistere la propria competenza per territorio, della quale invece erano privi, alla cassazione della sentenza d'appello deve seguire -ai sensi dell'art. 382 c.p.c. - l'indicazione, da parte della Corte di cassazione, del giudice competente in primo grado, dinanzi al quale sarà onere della parte più diligente riassumere il giudizio ex art. 50 c.p.c. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 22810 del 26/09/2018 …...
Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - in genere - Cass. n. 12171/2017
Declaratoria incompetenza giudice adito - Riassunzione davanti al giudice dichiarato competente - Nuova procura al difensore - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. La procura “ad litem” relativa all’atto introduttivo del giudizio abilita il difensore alla riassunzione davanti al giudice dichiarato competente a seguito della pronuncia di incompetenza di quello adito, senza che occorra il rilascio di una nuova procura. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito la quale, a seguito di declaratoria di incompetenza conseguente ad un'opposizione a decreto ingiuntivo, aveva ritenuto valida la riassunzione innanzi al giudice dichiarato competente, operata sulla base della procura rilasciata a margine dell'originario ricorso monitorio). Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12171 del 16/05/2017 _____________________________________ Procura Mandato Corte Cassazione 12171 2017 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilita') - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 5199 del 28/02/2017
Sentenza di appello solo sulla competenza - Ricorso per cassazione - Ammissibilità – Condizioni - Censure contro le disposizioni impartite per il trasferimento della causa al giudice ritenuto competente. È ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di appello che abbia pronunciato soltanto sulla competenza e non sul merito, qualora esso sia rivolto a censurare non già la pronuncia sulla competenza, ma le ulteriori disposizioni impartite per assicurare il trasferimento del processo al giudice ritenuto competente. Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 5199 del 28/02/2017   …...
Procedimento civile - riassunzione, in genere - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 4247 del 17/02/2017
Applicabilità della "traslatio iudicii" anche anteriormente all’art. 59 della l. n. 69 del 2009 - Sussistenza – Fondamento - Fattispecie. La "traslatio iudicii", che assicura la salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda giudiziale, è applicabile, già anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 59 della l. 69 del 2009, anche nei rapporti tra diverse giurisdizioni e pure con riferimento alle pronunce declinatorie di giurisdizione dei giudici di merito, atteso che, da un lato, le differenze di organizzazione tra giudice ordinario e speciale non possono danneggiare l'efficienza e l'efficacia del servizio giustizia e, dall'altro, che le parti dispongono, per la soluzione dell'eventuale conflitto negativo di giurisdizione tra i giudici di merito, del ricorso per cassazione ex art. 362, comma 2, c.p.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto ammissibile, pur non essendo applicabile, "ratione temporis", l'art. 59 della l. 69 del 2009, la riassunzione della causa davanti al giudice tributario dopo che la sezione lavoro di un tribunale, di fronte alla tempestiva impugnazione di una cartella di pagamento, aveva declinato la propria giurisdizione). Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 4247 del 17/02/2017   …...
Impugnazioni civili - appello - giudice dell'appello – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 18121 del 14/09/2016
Appello innanzi a giudice diverso, per territorio o grado, da quello ex art. 341 c.p.c. - Rimedi - "Translatio iudicii" - Ammissibilità - Fondamento. L'appello proposto davanti ad un giudice diverso, per territorio o grado, da quello indicato dall'art. 341 c.p.c. non determina l'inammissibilità dell'impugnazione, ma è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della "translatio iudicii". Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 18121 del 14/09/2016   …...
Procedimento civile - successione nel processo - a titolo particolare nel diritto controverso - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14790 del 19/07/2016
Dichiarazione di incompetenza in favore di altro magistrato dello stesso tribunale - Illegittimità - Pronuncia, da parte dello stesso giudice, di estinzione del giudizio per mancata riassunzione - Abnormità - Ragioni - Fattispecie. La ripartizione delle funzioni tra la sezione lavoro e le sezioni ordinarie del medesimo tribunale non implica l'insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno dello stesso ufficio; ove, peraltro, il giudice adito abbia comunque disposto per la riassunzione del giudizio innanzi ad altro magistrato del medesimo ufficio, il provvedimento, pur illegittimo, comporta che egli si sia spogliato di ogni potere decisorio, sicché è radicalmente nulla ed abnorme la successiva declaratoria di estinzione del giudizio (e, nella specie, di esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto) per mancata riassunzione, spettando ogni valutazione sulla tempestività e sui requisiti di forma e contenuto dell'attività processuale posta in essere ed astrattamente riconducibile al modello della riassunzione solo al giudice "ad quem". Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14790 del 19/07/2016   …...
Arbitrato - in genere – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 20105 del 07/10/2015
Principio della "translatio iudicii" - Impugnazione del lodo arbitrale - Applicabilità. Il principio della "translatio iudicii" si applica anche in caso di impugnazione del lodo arbitrale, sicché, a seguito di declinatoria di giurisdizione del giudice adito, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si conservano nel processo proseguito dinnanzi al giudice munito di giurisdizione. Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 20105 del 07/10/2015   …...
Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - in genere – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 20105 del 07/10/2015
Impugnazione davanti a giudice privo di giurisdizione - "Translatio iudicii" - Termine per la riassunzione - Omessa indicazione - Art. 50 c.p.c. - Applicabilità. In tema di impugnazione del lodo arbitrale, a seguito di pronuncia declinatoria della giurisdizione, ove non sia stato indicato il termine per adire il giudice munito di giurisdizione, trova applicazione in via analogica il termine di sei mesi previsto dall'art. 50 c.p.c., nella formulazione applicabile "ratione temporis", anteriore alla l. n. 69 del 2009. Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 20105 del 07/10/2015   …...
Competenza civile - continenza di cause – Cass. n. 19773/2015
Criterio della prevenzione - Applicazione in caso di "translatio iudicii" - Conseguenze. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19773 del 02/10/2015 In caso di riassunzione ex art 50 c.p.c., il processo continua davanti al giudice competente, sicché, ai fini della prevenzione nella continenza di cause, il tempo d'inizio del processo è quello della notifica dell'atto introduttivo davanti al primo giudice, seppur incompetente. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19773 del 02/10/2015   _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 19773  2015 …...
Impugnazioni civili - appello - giudice dell'appello. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17911 del 10/09/2015
Minori - Decreto del tribunale - Impugnazione innanzi alla corte di appello - Competenza della Corte di cassazione - Principio della "traslatio iudicii" - Inapplicabilità - Fondamento - Conseguenze. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17911 del 10/09/2015 Famiglia - potestà dei genitori - in genere. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17911 del 10/09/2015 In tema di illecita sottrazione internazionale di minori, l'avvenuta proposizione dell'impugnazione del decreto del tribunale innanzi ad un giudice incompetente, qual è la corte di appello, non è idonea ad impedire, mediante la rimessione della causa al giudice competente, ossia la corte di cassazione, la declaratoria di inammissibilità del gravame per decadenza, poiché il principio della "traslatio iudicii" di cui all'art. 50 c.p.c. non opera in caso di impugnazione proposta ad un giudice di grado diverso da quello avanti al quale si sarebbe dovuta proporre. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17911 del 10/09/2015   …...
Competenza civile - regolamento di competenza - Cass. n. 17705/2015
Decisione sulla competenza territoriale - Tempestiva riassunzione - Mezzo di impugnazione - Regolamento di competenza - Necessità - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17705 del 07/09/2015 La dichiarazione di incompetenza territoriale diviene incontestabile se, effettuata tempestiva riassunzione della causa innanzi al giudice dichiarato competente, non sia impugnata con istanza di regolamento di competenza, fatte salve le sole eccezioni indicate dall'art. 44 c.p.c. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso atteso che il giudice adito, declinata la propria competenza per territorio, aveva indicato come competenti due fori alternativi, ma la parte convenuta in riassunzione non aveva proposto tempestivamente regolamento di competenza). Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17705 del 07/09/2015   _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 17705  2015 …...
Procedimento civile - riassunzione, in genere – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 15996 del 29/07/2015
Appello proposto allo stesso giudice della sentenza impugnata - Conservazione ai fini della "translatio iudicii" - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 15996 del 29/07/2015 La conservazione dell'appello ai fini della "translatio iudicii" non opera per l'impugnazione proposta allo stesso giudice che ha emesso la sentenza impugnata (nella specie, medesimo tribunale, adito quale tribunale regionale delle acque e poi quale tribunale superiore delle acque), mancando, in tal caso, uno strumento processuale che legittimi il passaggio dal primo al secondo grado. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 15996 del 29/07/2015     …...
Impugnazioni civili - appello - giudice dell'appello – Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 11969 del 09/06/2015
Appello proposto davanti a giudice di secondo grado incompetente per territorio - Erronea declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione - Conseguenze - Cassazione con rimessione al giudice d'appello competente. Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 11969 del 09/06/2015 Qualora il giudice d'appello, incompetente per territorio, abbia erroneamente definito in rito il giudizio, con declaratoria di inammissibilità del gravame per intervenuta decadenza, anziché declinare la competenza e disporre la rimessione del processo, ai sensi dell'art. 50 cod. proc. civ., facendo salvi gli effetti conservativi dell'impugnazione, in quanto comunque proposta ad organo egualmente giudicante in secondo grado, la causa, all'esito della cassazione di detta sentenza, va rinviata al giudice d'appello competente. Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 11969 del 09/06/2015   …...
esecuzione forzata - competenza - per valore - opposizione di terzo ex art 619 c.p.c. - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17054 del 28/07/2014
Opposizione di terzo alla esecuzione - Omessa notifica al debitore esecutato - Successiva riassunzione del processo dinanzi al giudice competente per valore ex art. 619 terzo comma cod. proc. civ. ("ratione temporis" applicabile) - Notifica dell'atto di riassunzione a tutti i litisconsorti necessari - Effetti sananti - Sussistenza. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17054 del 28/07/2014 Nell'opposizione di terzo all'esecuzione, la notificazione dell'atto di riassunzione del giudizio, dinanzi all'ufficio giudiziario competente per valore alla decisione del merito della causa, regolarmente eseguita nei confronti di tutti i litisconsorti necessari nel termine assegnato ai sensi dell'art. 619, terzo comma, cod. proc. civ. ("ratione temporis" applicabile), sana le eventuali omissioni o invalidità della notificazione, ad una o più parti processuali, del ricorso presentato al giudice della esecuzione ex art. 619, primo comma, cod. proc. civ.; in tal modo, anche se omessa la prima notifica al debitore esecutato, la fase contenziosa risulta regolarmente introdotta, così da pervenire alla definizione del giudizio di opposizione nella valida instaurazione del rapporto processuale. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17054 del 28/07/2014   …...
Competenza civile - regolamento di competenza - conflitto (regolamento d'ufficio) – Cass. n. 7834/2015
Declaratoria di incompetenza del giudice di pace - Proposizione del conflitto da parte del tribunale adito in riassunzione - Condizioni - Mancata consumazione della fase di trattazione - Fattispecie regolata dagli artt. 38 e 45 cod. proc. civ. come riformati dalle legge n. 69 del 2009.  In caso di declaratoria d'incompetenza del giudice di pace, il tribunale, davanti al quale il giudizio sia stato riassunto, può, a sua volta, rilevare la propria incompetenza e sollevare il conflitto per ragioni di materia e territorio inderogabile purché non si sia già verificata, innanzi ad esso, la consumazione della fase di trattazione (nella specie, per essere stata la causa rimessa in decisione dopo la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.), restando, in tal caso, preclusa la questione. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7834 del 17/04/2015   _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 7834 2015 …...
procedimento civile - riassunzione, in genere - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15753 del 10/07/2014
Declaratoria di incompetenza - Riassunzione della causa - Proposizione di domanda nuova in aggiunta alla originaria -Ammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15753 del 10/07/2014 L'atto di riassunzione del giudizio a seguito di una pronuncia di incompetenza, ex art. 50 cod. proc. civ., può contenere una domanda nuova in aggiunta a quella originaria, poiché la particolare funzione dell'istituto della riassunzione (conservazione degli effetti sostanziali della litispendenza) non è di ostacolo a che esso cumuli in sé quella introduttiva di un nuovo giudizio, purchè sia rispettato il contraddittorio, tanto più che, ove la nuova domanda fosse ritenuta inammissibile, la necessità di introdurre, per quest'ultima, un nuovo giudizio, da riunire al precedente, si tradurrebbe in un inutile dispendio di attività processuale, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15753 del 10/07/2014   …...
Procedimento civile - riassunzione, in genere - "translatio iudicii" – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 6691 del 15/03/2013
Disciplina di cui all'art. 59 della legge n. 69 del 2009 - Ambito di applicazione - Questioni di competenza - Esclusione - Fattispecie in tema di riassunzione di domanda di equa riparazione ex legge n. 89 del 2001 in seguito a declaratoria di incompetenza territoriale della corte d'appello. La disciplina della "translatio iudicii", di cui all'art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69, riguarda esclusivamente la decisione delle questioni di giurisdizione e non trova applicazione con riferimento alle questioni di competenza; ne consegue che è inammissibile il ricorso in riassunzione di domanda di equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo, proposto, al fine di ottenere il trasferimento del rapporto processuale, davanti alla medesima corte d'appello la quale, già in precedenza adita con identica domanda, aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale ed individuato come competente altra corte, rimanendo tale individuazione irretrattabile ove non impugnata dall'interessato, senza che venga così sottratta l'effettività della tutela del diritto della CEDU, in quanto rimessa, piuttosto, al giudice stabilito dalle regole interne di competenza. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 6691 del 15/03/2013   …...
Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - giudice competente - eccezione di incompetenza – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.6139 del 12/03/2013
Incompetenza - Termine di riassunzione dinanzi al giudice competente - Omessa fissazione del termine previsto dall'art. 428 secondo comma cod. proc. civ. - Riassunzione entro il termine fissato dall'art. 50 cod. proc. civ. - Tempestività - Fondamento. Nell'ipotesi di incompetenza ex art. 428 cod. proc. civ., qualora il giudice ometta di fissare il termine previsto dal secondo comma di tale articolo per la riassunzione della causa dinanzi al giudice competente, deve ritenersi tempestiva la riassunzione effettuata dalla parte entro il termine semestrale indicato in via generale dall'art. 50 cod. proc. civ. (nella formulazione "ratione temporis" applicabile, previgente rispetto alla novella di cui all'art. 45, comma sesto, legge 18 giugno 2009, n. 69), non operando in tal caso il limite dei trenta giorni per la riassunzione previsto dal secondo comma dell'art. 428 cod. proc. civ. - che è operante verso il giudice e non anche verso la parte - e non potendosi imporre né consentire alla parte una correzione o integrazione dell'ordinanza con la quale il giudice ha declinato la propria competenza, al di fuori del meccanismo previsto dall'art. 289 cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.6139 del 12/03/2013   …...
Procedimento civile - termini processuali – Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16365 del 26/07/2011
Ricorso per cassazione - Inammissibilità conseguente a mutato orientamento di legittimità - "Revirement" successivo alla proposizione del ricorso - Errore scusabile - Configurabilità - Rimessione in termini ex art. 184 bis cod. proc. civ. - Necessità - Pronuncia sulla competenza - Istituto della rimessione in termini - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa alla competenza territoriale nei giudizi di equa riparazione per eccessiva durata del processo presupposto diverso dal giudizio ordinario. Alla luce del principio costituzionale del giusto processo, la parte che abbia proposto ricorso per cassazione facendo affidamento su una consolidata giurisprudenza di legittimità in ordine alle norme regolatrici del processo, successivamente travolta da un mutamento di orientamento interpretativo, incorre in errore scusabile ed ha diritto ad essere rimessa in termini ai sensi dell'art. 184-bis cod. proc. civ., "ratione temporis" applicabile, anche in assenza di un'istanza di parte, se, esclusivamente a causa del predetto mutamento, si sia determinato un vizio d'inammissibilità od improcedibilità dell'impugnazione dovuto alla diversità delle forme e dei termini da osservare sulla base dell'orientamento sopravvenuto alla proposizione del ricorso, che abbia reso impossibile una decisione sul merito della pretesa fatta valere in giudizio; l'istituto della rimessione in termini, tuttavia, non si applica con riguardo ad una pronuncia sulla competenza, consentendo questa, ai sensi dell'art. 50 cod. proc. civ., la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente e non determinando, pertanto, alcuna inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, né rendendo impossibile una decisione sul merito della domanda proposta. (Fattispecie decisa con riguardo al criterio di individuazione della corte d'appello territorialmente competente, ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 3, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, ritenuto applicabile anche ai giudizi presupposti diversi da quelli svolti avanti al giudice ordinario, sulla base di un mutato indirizzo della S.C.). Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16365 del 26/07/2011   …...
competenza civile - regolamento di competenza - comunicazioni e notificazioni – Cass. n. 6823/2010
Sentenza - Comunicazione alla parte contumace - Esclusione - Termine per la riassunzione - Decorrenza - Riferimento al momento della pubblicazione della sentenza - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 6823 del 20/03/2010 La sentenza non va comunicata alla parte non costituita e pertanto, nel caso di sentenza emessa a definizione del giudizio per regolamento di competenza, il termine per la riassunzione decorre, per la parte contumace, dalla pubblicazione della sentenza stessa. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 6823 del 20/03/2010   _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 6823  2010 …...
Competenza civile – Cass. n. 23587/2008
Omessa fissazione nella sentenza del termine di riassunzione davanti al giudice dichiarato competente - Nullità - Esclusione - Fondamento. In tema di competenza, non comporta nullità l'omessa fissazione nella sentenza del termine di riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente, giacché espressamente l'articolo 50, primo comma, cod. proc. civ. prevede che, in tale caso, la riassunzione debba avvenire nel termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23587 del 15/09/2008 _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 23587 2008   …...
competenza civile - in genere – Cass. n. 23587/2008
Omessa fissazione nella sentenza del termine di riassunzione davanti al giudice dichiarato competente - Nullità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23587 del 15/09/2008 In tema di competenza, non comporta nullità l'omessa fissazione nella sentenza del termine di riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente, giacché espressamente l'articolo 50, primo comma, cod. proc. civ. prevede che, in tale caso, la riassunzione debba avvenire nel termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23587 del 15/09/2008   _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 23587  2008 …...
Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - Cass. n. 8806/2008
Procedimento civile - Difensori - Mandato alle liti (procura) - Poteri del difensore - Riassunzione davanti al giudice dichiarato competente - Inclusione - Assegnazione alla causa di un nuovo numero di ruolo - Irrilevanza. L'avvenuta assegnazione alla controversia di un nuovo numero di ruolo, a seguito del ritorno del procedimento dinanzi a giudice già dichiaratosi incompetente, non comporta la necessità di una nuova procura "ad litem", atteso che quella relativa all'atto introduttivo del giudizio abilita il difensore anche alla riassunzione davanti al giudice dichiarato competente senza che all'uopo occorra il rilascio di una nuova procura. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8806 del 04/04/2008   _____________________________________ Procura Mandato Corte Cassazione 8806 2008 …...
difensori - mandato alle liti (procura) - in genere – Cass. n. 8806/2008
Difensori - Mandato alle liti (procura) - Poteri del difensore - Riassunzione davanti al giudice dichiarato competente - Inclusione - Assegnazione alla causa di un nuovo numero di ruolo - Irrilevanza. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8806 del 04/04/2008 L'avvenuta assegnazione alla controversia di un nuovo numero di ruolo, a seguito del ritorno del procedimento dinanzi a giudice già dichiaratosi incompetente, non comporta la necessità di una nuova procura "ad litem", atteso che quella relativa all'atto introduttivo del giudizio abilita il difensore anche alla riassunzione davanti al giudice dichiarato competente senza che all'uopo occorra il rilascio di una nuova procura. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8806 del 04/04/2008 _____________________________________ Procura Mandato Corte Cassazione 8806 2008   …...
Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) – Cass. n. 8806/2008
Procedimento civile - Difensori - Mandato alle liti (procura) - Poteri del difensore - Riassunzione davanti al giudice dichiarato competente - Inclusione - Assegnazione alla causa di un nuovo numero di ruolo - Irrilevanza. L'avvenuta assegnazione alla controversia di un nuovo numero di ruolo, a seguito del ritorno del procedimento dinanzi a giudice già dichiaratosi incompetente, non comporta la necessità di una nuova procura "ad litem", atteso che quella relativa all'atto introduttivo del giudizio abilita il difensore anche alla riassunzione davanti al giudice dichiarato competente senza che all'uopo occorra il rilascio di una nuova procura. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8806 del 04/04/2008 _____________________________________ Procura Mandato Corte Cassazione 8806 2008   …...
Procedimento civile - estinzione del processo - per inattività delle parti e per mancata prosecuzione o riassunzione - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 15756 del 13/07/2007
Deducibilità in via di azione e di eccezione, dinanzi al giudice della prosecuzione o della riassunzione, ovvero del nuovo processo - Ammissibilità - Notifica dell'atto introduttivo del primo giudizio - Effetto interruttivo della prescrizione - Sussistenza - Effetto sospensivo - Esclusione. Nell'ipotesi di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 50, secondo comma, cod. proc. civ., che può esser dichiarata dal giudice della riassunzione (o della prosecuzione) o dal giudice appositamente adito, ovvero, "incidenter tantum", da quello dinanzi al quale è proposta nuovamente la stessa domanda di merito, la notifica dell'atto introduttivo del primo giudizio ha soltanto effetto interruttivo della prescrizione, e non anche sospensivo, poiché quest'ultimo è operante, ai sensi dell'art. 2945 cod.civ., solo se l'estinzione del giudizio viene evitata. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 15756 del 13/07/2007   …...
Procedimento civile - riassunzione, in genere - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4775 del 28/02/2007
Riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza - Chiamata in causa del terzo contenuta nell'atto di riassunzione - Riproposizione di chiamata tardiva davanti al primo giudice - Autonoma "vocatio in ius" - Configurabilità - Esclusione. A seguito di declaratoria di incompetenza e riassunzione innanzi al giudice dichiarato competente, il processo continua dinanzi a questo con tutte le preclusioni già verificatesi. Pertanto, chiamato tardivamente in causa un terzo innanzi al giudice originariamente adito, la chiamata in causa del terzo contenuta nell'atto di riassunzione non integra una nuova e autonoma "vocatio in ius". Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4775 del 28/02/2007   …...
Cosa giudicata civile - limiti del giudicato - in genere – Corte Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 11039 del 12/05/2006
Solidarietà passiva tra condebitori relativa ad obbligazione risarcitoria derivante da un fatto dannoso unico - Giudicato formatosi nei confronti di alcuni obbligati nel processo proseguito dinanzi al giudice dichiarato competente - Operatività dell'efficacia riflessa del giudicato - Esclusione - Producibilità di altri effetti - Individuazione - Incidenza sull'azione esercitata nello stesso giudizio dal danneggiato per la liquidazione dei danni - Esclusione - Limiti - Influenza sulla sola determinazione del "quantum" ancora eventualmente dovuto a seguito dell'esecuzione del giudicato. In tema di responsabilità solidale relativa ad obbligazione risarcitoria derivante da un fatto dannoso unico imputabile a più persone, il giudicato - che si formi nel processo dinanzi al giudice dichiarato competente - non può essere invocato nello stesso processo, nemmeno sotto forma di "efficacia riflessa" (in relazione al disposto dell'art. 1306 cod. civ.), che continua a svolgersi, sia pure in parte, dinanzi al giudice originariamente adito. Tuttavia, il giudicato ottenuto da uno dei coobbligati solidali - che si fondi sul medesimo titolo ed abbia il medesimo oggetto - non può risultare del tutto improduttivo di effetti nei confronti di altro coobbligato. Infatti, la suddetta responsabilità solidale - plurisoggettiva ma riferibile al medesimo fatto dannoso - non incide sull'entità complessiva del risarcimento conseguibile (limitato, comunque, al danno effettivamente subito), con la conseguenza che il pagamento, da parte di uno dei coobbligati, determina l'estinzione "ipso iure" dell'obbligazione, entro i limiti del pagamento effettuato, nei confronti di tutti gli altri coobbligati (ai sensi dell'art. 1292 cod. civ.) - ancorché questi non si siano avvalsi (ai sensi dell'art. 1306 cod. civ.) del giudicato, nei riguardi del coobbligato che abbia eseguito il pagamento - e tale effetto estintivo è rilevabile, a prescindere dall'eccezione di parte, nel giudizio di cognizione, perfino in sede di legittimità, mentre l'opponibilità del pagamento di altro condebitore - come il giudicato di condanna nei suoi confronti - non può ritenersi limitata alla contestazione dell'azione esecutiva, senza che ne risulti la preclusione del giudicato - quantomeno implicito - ove quel pagamento o …...
Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - competenza – Cass. n. 6106/2006
Eccezione di incompetenza territoriale - Adesione della parte opposta - Conseguenze - Pronuncia del giudice adito sulla competenza e sulle spese - Esclusione - Revoca dell'ingiunzione - Necessità.  L'adesione dell'opposto all'eccezione dell'opponente di incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo comporta, a norma dell'art. 38 cod. proc. civ,. che viene escluso ogni potere del giudice adito di decidere sulle competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa. Tuttavia l'ordinanza con la quale il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, prendendo atto dell'adesione dell'opposto all'eccezione, dispone la cancellazione della causa dal ruolo, deve contenere la revoca dell'ingiunzione, essendo a tal fine necessario un provvedimento espresso, e non implicito, che impedisca al decreto di produrre gli effetti provvisori di cui esso è capace in pendenza dell'opposizione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6106 del 20/03/2006   _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 6106  2006 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - acquiescenza - tacita - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4794 del 06/03/2006
Condizioni - Riassunzione della causa davanti al primo giudice a seguito di rimessione disposta con sentenza del giudice di appello in pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione - Successiva proposizione di quest'ultima impugnazione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso per cassazione per acquiescenza tacita avverso la sentenza di appello - Esclusione - Fondamento - Effetti verificabili - Individuazione. L'acquiescenza tacita prevista dall'art. 329 cod. proc. civ. è configurabile quando l'interessato abbia compiuto atti certamente dimostrativi della volontà di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia e dai quali, perciò, si possa desumere, in modo preciso ed univoco, l'intento di non avvalersi dell'impugnazione. Pertanto, non può essere considerata acquiescenza tacita - rispetto alla sentenza di appello che dichiari la nullità della notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado e rimetta le parti al primo giudice ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ. - la riassunzione della causa davanti al giudice di primo grado quando siano ancora aperti i termini per l'impugnazione di detta statuizione, trattandosi di iniziativa riconducibile ad esigenze cautelative e, comunque, non incompatibile con la volontà di avvalersi di tale mezzo di impugnazione, che, se proposto, non può essere conseguentemente dichiarato inammissibile. Peraltro, la prevista interruzione del termine di riassunzione, disposta dall'art. 353, terzo comma, cod. proc. civ. quando la sentenza di appello che abbia ordinato la rimessione della causa al primo giudice sia stata oggetto di ricorso per cassazione, non rendendo irrituale la riassunzione che sia avvenuta prima della proposizione del ricorso per cassazione, comporta soltanto che il giudizio riassunto debba intanto essere sospeso, in applicazione dell'art. 48 cod. proc. civ., che, nell'ambito del sistema e con efficacia di principio generale, regola il coordinamento tra il giudizio riassunto dinanzi al diverso giudice e il giudizio di impugnazione della sentenza, che abbia disposto la relativa "translatio iudicii". Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4794 del 06/03/2006   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - acquiescenza – tacita - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4794 del 06/03/2006
Condizioni - Riassunzione della causa davanti al primo giudice a seguito di rimessione disposta con sentenza del giudice di appello in pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione - Successiva proposizione di quest'ultima impugnazione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso per cassazione per acquiescenza tacita avverso la sentenza di appello - Esclusione - Fondamento - Effetti verificabili - Individuazione. L'acquiescenza tacita prevista dall'art. 329 cod. proc. civ. è configurabile quando l'interessato abbia compiuto atti certamente dimostrativi della volontà di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia e dai quali, perciò, si possa desumere, in modo preciso ed univoco, l'intento di non avvalersi dell'impugnazione. Pertanto, non può essere considerata acquiescenza tacita - rispetto alla sentenza di appello che dichiari la nullità della notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado e rimetta le parti al primo giudice ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ. - la riassunzione della causa davanti al giudice di primo grado quando siano ancora aperti i termini per l'impugnazione di detta statuizione, trattandosi di iniziativa riconducibile ad esigenze cautelative e, comunque, non incompatibile con la volontà di avvalersi di tale mezzo di impugnazione, che, se proposto, non può essere conseguentemente dichiarato inammissibile. Peraltro, la prevista interruzione del termine di riassunzione, disposta dall'art. 353, terzo comma, cod. proc. civ. quando la sentenza di appello che abbia ordinato la rimessione della causa al primo giudice sia stata oggetto di ricorso per cassazione, non rendendo irrituale la riassunzione che sia avvenuta prima della proposizione del ricorso per cassazione, comporta soltanto che il giudizio riassunto debba intanto essere sospeso, in applicazione dell'art. 48 cod. proc. civ., che, nell'ambito del sistema e con efficacia di principio generale, regola il coordinamento tra il giudizio riassunto dinanzi al diverso giudice e il giudizio di impugnazione della sentenza, che abbia disposto la relativa "translatio iudicii". Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4794 del 06/03/2006 …...
acquiescenza - tacita – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4794 del 06/03/2006
Condizioni - Riassunzione della causa davanti al primo giudice a seguito di rimessione disposta con sentenza del giudice di appello in pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione - Successiva proposizione di quest'ultima impugnazione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso per cassazione per acquiescenza tacita avverso la sentenza di appello - Esclusione - Fondamento - Effetti verificabili - Individuazione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4794 del 06/03/2006 L'acquiescenza tacita prevista dall'art. 329 cod. proc. civ. è configurabile quando l'interessato abbia compiuto atti certamente dimostrativi della volontà di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia e dai quali, perciò, si possa desumere, in modo preciso ed univoco, l'intento di non avvalersi dell'impugnazione. Pertanto, non può essere considerata acquiescenza tacita - rispetto alla sentenza di appello che dichiari la nullità della notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado e rimetta le parti al primo giudice ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ. - la riassunzione della causa davanti al giudice di primo grado quando siano ancora aperti i termini per l'impugnazione di detta statuizione, trattandosi di iniziativa riconducibile ad esigenze cautelative e, comunque, non incompatibile con la volontà di avvalersi di tale mezzo di impugnazione, che, se proposto, non può essere conseguentemente dichiarato inammissibile. Peraltro, la prevista interruzione del termine di riassunzione, disposta dall'art. 353, terzo comma, cod. proc. civ. quando la sentenza di appello che abbia ordinato la rimessione della causa al primo giudice sia stata oggetto di ricorso per cassazione, non rendendo irrituale la riassunzione che sia avvenuta prima della proposizione del ricorso per cassazione, comporta soltanto che il giudizio riassunto debba intanto essere sospeso, in applicazione dell'art. 48 cod. proc. civ., che, nell'ambito del sistema e con efficacia di principio generale, regola il coordinamento tra il giudizio riassunto dinanzi al diverso giudice e il giudizio di impugnazione della sentenza, che abbia disposto la relativa "translatio iudicii". Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4794 del 06/03/2006   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento - riassunzione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14081 del 01/07/2005
Da parte di soggetto qualificantesi erede - Quale figlio del "de cuius" - Mancata specificazione della specie della successione - Omessa indicazione del modo dell'accettazione dell'eredità - Dimostrazione della relazione familiare - Prova della qualità di erede - Ai fini della legittimazione alla riassunzione - Sussistenza - Fondamento. Qualora si verifichi la morte della parte ed il processo venga riassunto da un soggetto che si qualifichi erede del "de cuius", in qualità di figlio del medesimo, dimostrando la relazione familiare, pur senza specificare di quale tipo di successione si sia trattato e senza indicare in che modo sia avvenuta l'accettazione dell'eredità, l'atto di riassunzione, in quanto proveniente da un soggetto che si deve considerare certamente chiamato all'eredità quale che sia il tipo di successione, va considerato come atto di accettazione tacita dell'eredità e, quindi, idoneo a far considerare dimostrata la legittimazione alla riassunzione (principio affermato dalla Suprema Corte in relazione a fattispecie in cui si trattava di riassunzione a seguito di cassazione con rinvio ed era stato prodotto certificato di famiglia per dimostrare la relazione parentale). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14081 del 01/07/2005   …...
Competenza civile - Disciplina della competenza dettata per il primo grado di giudizio – Cass. n. 2709/2005
Applicabilità alle impugnazioni - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Inapplicabilità della "translatio judicii" e del regime di rilevazione di cui all'art. 38 cod. proc. civ. - Fattispecie ex art. 134 D.Lgs. n. 51 del 1998. Nel nostro ordinamento processuale civile non ha fondamento l'idea che la regola di individuazione dell'ufficio giudiziario legittimato ad essere investito dell'impugnazione sia riconducibile alla nozione di competenza adoperata dal codice di procedura civile nel Capo I del Titolo I del Libro I, in quanto, se anche la disciplina della individuazione del giudice dell'impugnazione assolve ad uno scopo di massima simile sul piano funzionale a quello che ha la disciplina della individuazione del giudice competente in primo grado, l'una e l'altra afferendo a regole che stabiliscono avanti a quale giudice debba svolgersi un determinato tipo di processo civile, in ragione del grado, tuttavia appare impossibile ravvisare fra i due fenomeni normativi una eadem ratio sufficiente a giustificare l'estensione anche parziale di aspetti applicativi della seconda alla prima sul piano dell'analogia. Ne consegue che a quest'ultima non trovano applicazione né la norma dell'art. 50 cod. proc. civ. sulla cosiddetta "translatio judicii" né quella dell'art. 38, dello stesso codice sul regime di rilevazione della incompetenza. Queste conclusioni debbono essere considerate di carattere generale, nel senso che valgono: aa) sia per il caso in cui l'impugnazione venga proposta avanti ad un giudice territorialmente non corrispondente a quello indicato dalla legge (appello contro sentenza del giudice di pace proposto ad un tribunale di una circoscrizione diversa da quella di cui fa parte il giudice che l'ha pronunciata; appello contro sentenza del tribunale proposto a corte d'appello diversa da quella del distretto di cui fa parte il tribunale); bb) sia per il caso in cui, pur rispettata la regola territoriale l'impugnazione venga proposta avanti a giudice di tipo diverso da quello che la legge individua (appello contro sentenza del giudice di pace proposto alla Corte d'Appello); cc) sia per il caso di impugnazione proposta a giudice diverso da quello legittimato ma con la particolarità ch'esso rientri nella stessa tipologia di ufficio giudiziario di quel …...
Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - eredità giacente - curatore - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12784 del 22/12/1998
Controversie giudiziarie - Costituzione della curatela - Successiva accettazione dell'eredità da parte del chiamato - Cessazione della curatela - Conseguenze - Interruzione del processo - Condizioni e limiti - Fattispecie. La cessazione della curatela dell'eredità giacente - a seguito di accettazione dell'eredità da parte del chiamato - in un giudizio nel quale la curatela stessa sia parte costituita determina l'interruzione del processo, a norma dell'art. 300 cod. proc. civ., dal momento in cui l'evento interruttivo sia stato dichiarato in udienza o notificato alle altre parti. Nel caso in cui, peraltro, la cessazione dal detto "munus publicum" venga dichiarata nel corso della stessa udienza in cui l'erede si costituisce per proseguire, a norma dell'art. 302 del codice di rito, il processo (nella specie, di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.) già instaurato dalla curatela (nella specie, dinanzi al pretore, e già riassunto, dalla stessa curatela, prima dell'accettazione dell'erede, dinanzi al tribunale, ex art. 50 cod. proc. civ.) prosegue "ipso facto" in capo all'erede, a tanto legittimato dal disposto dell'art. 110 cod. proc. civ., senza alcuna effettiva interruzione del processo. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12784 del 22/12/1998   …...

___________________________________________________________


Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello

Codice procedura civile

cpc

c.p.c.

 50

riassunzione

causa