codice di procedura civile libro primo: disposizioni generali titolo I: degli organi giudiziari capo I: del giudice sezione I: della giurisdizione e della competenza in generale sezione II: della competenza per materia e valore sezione III: della competenza per territorio sezione IV: delle modificazioni della competenza per ragione di connessione sezione V: del difetto di giurisdizione, dell'incompetenza e della litispendenza (1) sezione VI: del regolamento di giurisdizione e di competenza - (1) 41. (regolamento di giurisdizione)
Art. 41. (Regolamento di giurisdizione)
articolo vigente
Articolo vigente
I Finche' la causa non sia decisa nel merito in primo grado, ciascuna parte può chiedere alle Sezioni unite della Corte di cassazione che risolvano le questioni di giurisdizione di cui all'art. 37. L'istanza si propone con ricorso a norma degli artt. 364 ss., e produce gli effetti di cui all'art. 367.
II. La pubblica amministrazione che non e' parte in causa può chiedere in ogni stato e grado del processo che sia dichiarato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a causa dei poteri attribuiti dalla legge all'amministrazione stessa, finché la giurisdizione non sia stata affermata con sentenza passata in giudicato.
la giurisprudenza
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Giurisdizione civile - preventivo - giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - preventivo Rinuncia – Effetti - impugnazioni civili - rinunzia al ricorso - in genere - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - rinunzia al ricorso - In genere.
La rinuncia al ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, ove non accettata dalla controparte, la quale abbia fatto propria l'istanza di regolamento, resta priva di effetti, imponendo alla Corte di cassazione di pronunciare sulla giurisdizione, giacché rimane efficace l’atto di impulso processuale contenuto nel controricorso.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 29174 del 21/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_390
corte
cassazione
29174
2020

Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - preventivo rinuncia – effetti - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - rinunzia al ricorso - In genere.
La rinuncia al ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, ove non accettata dalla controparte, la quale abbia fatto propria l'istanza di regolamento, resta priva di effetti, imponendo alla Corte di cassazione di pronunciare sulla giurisdizione, giacché rimane efficace l’atto di impulso processuale contenuto nel controricorso.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 29174 del 21/12/2020 (Rv. 660098 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_390
corte
cassazione
29174
2020

Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) - Cumulo soggettivo - Art. 8, n. 1, del reg. UE n. 1215/2012 - Nesso di collegamento tra le domande - Interpretazione restrittiva - Necessità - Conseguenze.
In tema di giurisdizione del giudice italiano, l'art. 8, n. 1, del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, secondo cui una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta, in caso di pluralità di convenuti, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui uno di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica, va interpretato restrittivamente, integrando una regola speciale in deroga a quella generale di cui al precedente art. 2; pertanto, la diversità ontologica tra le domande proponibili contro due convenuti esclude l'operatività del criterio di collegamento per entrambi del domicilio di uno qualsiasi di loro, sia nel caso di azione di accertamento negativo della propria condotta illecita quale concorrente nell'inadempimento di obbligazioni derivanti da un contratto con un terzo stipulato dalla società di cui l'attore è stato amministratore, sia nel caso di azione di accertamento dell'illegittimità delle condotte di divulgazione, da parte della controparte, di valutazioni di scorrettezza della condotta della società e dell'amministratore stesso.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 28675 del 15/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041
corte
cassazione
28675
2020

Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) - Art. 7, n. 2, del reg. UE n. 1215/2012 - Domanda di accertamento di un illecito extracontrattuale per divulgazione di notizia lesiva - Giurisdizione - Individuazione - Fattispecie.
In tema di giurisdizione del giudice italiano, quando la domanda abbia per oggetto un illecito extracontrattuale trova applicazione il criterio di individuazione della giurisdizione fissato dall'articolo 7, n. 2, del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, a mente del quale una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire; alla luce di tale criterio e della chiara e costante interpretazione che ne ha dato la Corte di giustizia dell’Unione europea, la giurisdizione si radica o nel luogo in cui si è concretizzato il danno o, in alternativa, a scelta dell'attore danneggiato, in quello dove si è verificato l'evento generatore di tale danno, coincidendo il primo, quando il danneggiato è persona giuridica, normalmente con la sua sede statutaria, a meno che non sia dimostrato che quivi non si svolge la sua attività prevalente, tanto da escluderne la coincidenza con il centro di interessi della persona giuridica. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice italiano in ordine a un'azione proposta da una società italiana di accertamento dell'illegittimità di una condotta, consistente nella diffusione in Germania di valutazioni denigratorie in ordine alla sussistenza delle violazioni di una complessiva autoregolamentazione contrattuale e considerata come tale idonea a causare un pregiudizio professionale, ritenendo irrilevante il luogo di pubblicazione o di materiale immissione in circolazione della notizia lesiva e reputando invece decisivo il fatto che la società danneggiata avesse in Italia la propria sede statutaria, difettando la prova della preminenza dell’attività sociale in luogo diverso). Reg. 12.12.2012, n. 1215, art. 7 Cass. n. 7007/2019 VEDI 1311/2017 VEDI
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 28675 del 15/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041
corte
cassazione
28675
2020

Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) - Clausola di proroga della giurisdizione in favore del giudice straniero di tutte le controversie relative ad una serie di contratti - Domanda di accertamento negativo della responsabilità contrattuale da inadempimento di obblighi informativi e da violazione del dovere di buona fede - Natura contrattuale - Giurisdizione del giudice italiano - Esclusione.
In tema di giurisdizione, in presenza di una clausola che, ai sensi dell’articolo 25 del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, preveda la proroga della giurisdizione in favore del giudice straniero su tutte le controversie relative a una serie di contratti, succedutisi nel tempo, che regolino un rapporto sostanzialmente unitario tra il titolare di brevetti nel settore dell'alta tecnologia delle comunicazioni e l'intermediario professionale per la gestione delle relative licenze di utilizzo, non sussiste la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di accertamento negativo della responsabilità contrattuale da inadempimento di precisi obblighi informativi e di violazione del dovere di buona fede nel corso dell'esecuzione del contratto, dovendosi tale domanda qualificare di natura contrattuale.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 28675 del 15/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041
corte
cassazione
28675
2020

Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - Questione di litispendenza internazionale - Proponibilità in sede di regolamento di giurisdizione - Esclusione - Convertibilità in regolamento necessario di competenza - Esclusione - Fondamento.
In sede di regolamento di giurisdizione, è inammissibile ogni questione in materia di litispendenza internazionale, anche alla stregua del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, non configurandosi una questione di giurisdizione neppure in caso di mancato o negato riconoscimento di detta litispendenza, né potendo convertirsi il regolamento di giurisdizione in quello di competenza cd. improprio, che non è mai consentito contro i provvedimenti che non abbiano disposto la sospensione del processo.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 28675 del 15/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_295
corte
cassazione
28675
2020

Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - Questione di litispendenza internazionale - Proponibilità in sede di regolamento di giurisdizione - Esclusione - Convertibilità in regolamento necessario di competenza - Esclusione - Fondamento.
In sede di regolamento di giurisdizione, è inammissibile ogni questione in materia di litispendenza internazionale, anche alla stregua del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, non configurandosi una questione di giurisdizione neppure in caso di mancato o negato riconoscimento di detta litispendenza, né potendo convertirsi il regolamento di giurisdizione in quello di competenza cd. improprio, che non è mai consentito contro i provvedimenti che non abbiano disposto la sospensione del processo.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 28675 del 15/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_295
corte
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28675
2020

Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) - Art. 7, n. 2, del reg. UE n. 1215/2012 - Domanda di accertamento di un illecito extracontrattuale per divulgazione di notizia lesiva - Giurisdizione - Individuazione - Fattispecie.
In tema di giurisdizione del giudice italiano, quando la domanda abbia per oggetto un illecito extracontrattuale trova applicazione il criterio di individuazione della giurisdizione fissato dall'articolo 7, n. 2, del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, a mente del quale una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire; alla luce di tale criterio e della chiara e costante interpretazione che ne ha dato la Corte di giustizia dell'Unione europea, la giurisdizione si radica o nel luogo in cui si è concretizzato il danno o, in alternativa, a scelta dell'attore danneggiato, in quello dove si è verificato l'evento generatore di tale danno, coincidendo il primo, quando il danneggiato è persona giuridica, normalmente con la sua sede statutaria, a meno che non sia dimostrato che quivi non si svolge la sua attività prevalente, tanto da escluderne la coincidenza con il centro di interessi della persona giuridica. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice italiano in ordine a un'azione proposta da una società italiana di accertamento dell'illegittimità di una condotta, consistente nella diffusione in Germania di valutazioni denigratorie in ordine alla sussistenza delle violazioni di una complessiva autoregolamentazione contrattuale e considerata come tale idonea a causare un pregiudizio professionale, ritenendo irrilevante il luogo di pubblicazione o di materiale immissione in circolazione della notizia lesiva e reputando invece decisivo il fatto che la società danneggiata avesse in Italia la propria sede statutaria, difettando la prova della preminenza dell'attività sociale in luogo diverso).
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 28675 del 15/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041
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Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) - Clausola di proroga della giurisdizione in favore del giudice straniero di tutte le controversie relative ad una serie di contratti - Domanda di accertamento negativo della responsabilità contrattuale da inadempimento di obblighi informativi e da violazione del dovere di buona fede - Natura contrattuale - Giurisdizione del giudice italiano - Esclusione.
In tema di giurisdizione, in presenza di una clausola che, ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, preveda la proroga della giurisdizione in favore del giudice straniero su tutte le controversie relative a una serie di contratti, succedutisi nel tempo, che regolino un rapporto sostanzialmente unitario tra il titolare di brevetti nel settore dell'alta tecnologia delle comunicazioni e l'intermediario professionale per la gestione delle relative licenze di utilizzo, non sussiste la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di accertamento negativo della responsabilità contrattuale da inadempimento di precisi obblighi informativi e di violazione del dovere di buona fede nel corso dell'esecuzione del contratto, dovendosi tale domanda qualificare di natura contrattuale.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 28675 del 15/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041
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Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) - Cumulo soggettivo - Art. 8, n. 1, del reg. UE n. 1215/2012 - Nesso di collegamento tra le domande - Interpretazione restrittiva - Necessità - Conseguenze.
In tema di giurisdizione del giudice italiano, l'art. 8, n. 1, del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, secondo cui una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta, in caso di pluralità di convenuti, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui uno di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica, va interpretato restrittivamente, integrando una regola speciale in deroga a quella generale di cui al precedente art. 2; pertanto, la diversità ontologica tra le domande proponibili contro due convenuti esclude l'operatività del criterio di collegamento per entrambi del domicilio di uno qualsiasi di loro, sia nel caso di azione di accertamento negativo della propria condotta illecita quale concorrente nell'inadempimento di obbligazioni derivanti da un contratto con un terzo stipulato dalla società di cui l'attore è stato amministratore, sia nel caso di azione di accertamento dell'illegittimità delle condotte di divulgazione, da parte della controparte, di valutazioni di scorrettezza della condotta della società e dell'amministratore stesso.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 28675 del 15/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041
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28675
2020

Giurisdizione civile - giurisdizione in generale - pendenza di lite davanti a giudice straniero - Rapporto giuridico disciplinato da molteplici regolamentazioni contrattuali - Conflitto tra clausole di proroga della giurisdizione - Criterio della prevalenza - Inoperatività - Decisione sulla giurisdizione - Attribuzione al giudice preventivamente adito - Regolamento preventivo di giurisdizione - Proponibilità.
Il criterio della prevalenza della clausola di proroga della giurisdizione, in base al quale la priorità decisionale è affidata al giudice prescelto nell'accordo di scelta esclusiva del foro (cui spetta di decidere sulla validità dell'accordo e sulla sua portata nella controversia dinanzi ad esso pendente), in funzione derogatoria del criterio della prevenzione, previsto dall'art. 31, comma 2, del Regolamento UE n. 1215 del 2012, non opera (per le ragioni esposte nel considerando 22 del medesimo Regolamento) quando il rapporto giuridico tra le parti sia disciplinato da molteplici regolamentazioni contrattuali, contenenti più clausole di proroga tra loro configgenti o interferenti nella scelta del giudice nazionale, e quando l'autorità giurisdizionale prescelta sia stata adita per prima, nel qual caso torna prioritario il criterio dell'attribuzione della decisione sulla giurisdizione all'autorità preventivamente adita; in tal casi il giudice preventivamente adito ha il potere di decidere sulla giurisdizione facendo applicazione dei criteri ordinari di radicamento della competenza giurisdizionale nell'ambito del giudizio dinanzi ad esso pendente in Italia, nel quale è proponibile il regolamento preventivo di giurisdizione.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 28384 del 14/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041
corte
cassazione
28384
2020

Giurisdizione civile - giurisdizione in generale - pendenza di lite davanti a giudice straniero - Rapporto giuridico disciplinato da molteplici regolamentazioni contrattuali - Conflitto tra clausole di proroga della giurisdizione - Criterio della prevalenza - Inoperatività - Decisione sulla giurisdizione - Attribuzione al giudice preventivamente adito - Regolamento preventivo di giurisdizione - Proponibilità.
Il criterio della prevalenza della clausola di proroga della giurisdizione, in base al quale la priorità decisionale è affidata al giudice prescelto nell'accordo di scelta esclusiva del foro (cui spetta di decidere sulla validità dell'accordo e sulla sua portata nella controversia dinanzi ad esso pendente), in funzione derogatoria del criterio della prevenzione, previsto daii'art. 31, comma 2, del Regolamento UE n. 1215 del 2012, non opera (per le ragioni esposte nel considerando 22 del medesimo Regolamento) quando il rapporto giuridico tra le parti sia disciplinato da molteplici regolamentazioni contrattuali, contenenti più clausole di proroga tra loro confliggenti o interferenti nella scelta del giudice nazionale, e quando l'autorità giurisdizionale prescelta sia stata adita per prima, nel qual caso torna prioritario il criterio dell'attribuzione della decisione sulla giurisdizione all'autorità preventivamente adita; in tal casi il giudice preventivamente adito ha il potere di decidere sulla giurisdizione facendo applicazione dei criteri ordinari di radicamento della competenza giurisdizionale nell'ambito del giudizio dinanzi ad esso pendente in Italia, nel quale è proponibile il regolamento preventivo di giurisdizione.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 28384 del 14/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041
corte
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28384
2020

Giurisdizione civile - giurisdizione in generale - difetto di giurisdizione - Assegno di reversibilità del vitalizio degli ex parlamentari - Controversie relative - Giurisdizione degli organi di autodichia - Sussistenza - Fondamento - Regolamento preventivo di giurisdizione - Ammissibilità.
Le controversie relative all'entità del trattamento di reversibilità del vitalizio dell'ex parlamentare defunto, trovando fonte, al pari degli assegni vitalizi, nell'indennità di carica, spettano alla cognizione degli organi di autodichia della Camera cui il parlamentare è appartenuto che svolgono, a tal uopo, una funzione obiettivamente giurisdizionale, sicché è ammissibile la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 25211 del 10/11/2020 (Rv. 659453 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_041
reversibilità
del vitalizio
corte
cassazione
25211
2020

Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo). Art. 8, n. 1, del reg. UE n. 1215/20126 - Connessione per cumulo soggettivo - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.
In tema di giurisdizione, l’art. 8, n. 1, del regolamento UE n. 1215/2012 (già art. 6, n. 1, del regolamento comunitario n. 44/2001) va interpretato restrittivamente, integrando una regola speciale, per cui non può essere esteso oltre le ipotesi previste. Ne consegue che una persona domiciliata in uno Stato membro non può essere evocata in giudizio in altro Stato membro, ove è domiciliato uno degli altri convenuti, qualora le domande abbiano oggetto e titolo diversi, siano tra loro compatibili, e non una subordinata all’altra, e non sussista il rischio di decisioni incompatibili, ma solo la possibilità di una divergenza nella loro soluzione o la potenziale idoneità dell'accoglimento di una di esse a riflettersi sull'entità dell'interesse sotteso all'altra. (Nella specie la S.C. ha affermato la giurisdizione italiana in una controversia di risarcimento danni promossa nei confronti di alcuni soggetti per condotta truffaldina ed a carico di altro soggetto per omessa vigilanza prescritta dalla normativa antiriciclaggio in ragione dell'unitaria prospettazione - e conseguente accertamento - del fatto generatore della responsabilità, per tutti i convenuti di natura extracontrattuale).
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 24110 del 30/10/2020 (Rv. 659291 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Civ_art_2497_1
CORTE
CASSAZIONE
24110
2020

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa -Emittente radiofonica - Diritti derivanti dal provvedimento concessorio - Illegittimità dello stato di fatto - Controversia relativa - Giurisdizione del G.O. - Sussistenza - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 20869 del 30/09/2020 (Rv. 659020 - 01)
Emittente radiofonica
DIRITTI
concessione
La controversia introdotta da una società di emittenza radiofonica titolare di rituale concessione per trasmettere su una certa frequenza, volta ad ottenere la cessazione della turbativa del libero e pacifico esercizio della attività di impresa, derivante dalla dannosa interferenza, sulle proprie trasmissioni, di quelle poste in essere da un'altra emittente attraverso l'esercizio materiale di un impianto privo di autorizzazione, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che non si contesta la legittimità di un provvedimento amministrativo o, comunque, dell'esercizio, almeno mediato, di un pubblico potere, ma si invoca il riconoscimento dei diritti fondati sul provvedimento concessorio e si fa valere l'illiceità della situazione di fatto, originata da un comportamento materiale posto in essere in assoluta carenza di potere, a nulla rilevando che l'emittente autrice della condotta materiale, prospettata come illegittima, sia la società concessionaria del servizio pubblico nazionale o sia una società da questa controllata.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 20869 del 30/09/2020 (Rv. 659020 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1170, Cod_Civ_art_2598, Cod_Proc_Civ_art_041
Corte
Cassazione
20869
2020

Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - preventivo - Azione di nunciazione - Provvedimento emesso nella fase cautelare - Regolamento preventivo di giurisdizione - Ammissibilità - Fondamento. Procedimenti cautelari - azioni di nunciazione
GIURISDIZIONE
REGOLAMENTO
AZIONE DI NUNCIAZIONE
Non osta alla proponibilità del regolamento preventivo di giurisdizione la circostanza che il giudice abbia provveduto nella fase cautelare di un'azione di nunciazione (nella specie, una denuncia di nuova opera), sia pure risolvendo in senso affermativo o negativo una questione attinente alla giurisdizione, giacché il provvedimento reso sull'istanza cautelare non costituisce sentenza.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 19667 del 21/09/2020 (Rv. 658851 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Civ_art_1171
corte
cassazione
19667
2020

Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) -Contemporanea pendenza di due giudizi di divorzio o separazione personale dei coniugi dinanzi a giudici di diversi paesi dell'Unione europea - Giudice straniero preventivamente adito e giudice italiano successivamente adito - Regolamento preventivo di giurisdizione - Inammissibilità.
GIURISDIZIONE
STRANIERO
DIVORZIO
SEPARAZIONE PERSONALE
Nell'ipotesi di contemporanea pendenza, dinanzi a giudici di diversi paesi dell’Unione europea, di due giudizi di divorzio o separazione personale dei coniugi, il giudice italiano che sia stato successivamente adito è tenuto, ai sensi dell'art. 19 del reg. CE n. 2201 del 2003, a sospendere il procedimento fino all'accertamento della competenza dell'autorità giurisdizionale preventivamente adita, di modo che, nel processo dinanzi a lui pendente, è inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 19665 del 21/09/2020 (Rv. 658927 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041
corte
cassazione
19665
2020

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - autorizzazioni e concessioni - Canoni - Controversie - Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo - Ripartizione - Criteri - Fattispecie.
Le controversie concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi, riservate, in materia di concessioni amministrative, alla giurisdizione del giudice ordinario sono solo quelle con un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere d’intervento della P.A. a tutela di interessi generali; quando, invece, la controversia coinvolge la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sull'intera economia del rapporto concessorio, la medesima è attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione ad una controversia avente ad oggetto la domanda di annullamento, proposta da una società di gestione del servizio idrico integrato per diversi Comuni di una Provincia, sia della deliberazione della Giunta regionale con la quale era stato approvato il nuovo tariffario relativo all'occupazione permanente del suolo pubblico, sia, in via consequenziale, del provvedimento del direttore del servizio di viabilità contenente l'invito a versare l'importo dovuto in base alla tariffa).
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 16459 del 30/07/2020 (Rv. 658339 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041
corte
cassazione
16459
2020

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - Finanziamento pubblico - Provvedimento di attribuzione - Revoca - Controversia relativa - Giurisdizione - Criteri di individuazione - Fattispecie.
La controversia promossa per ottenere l'annullamento del provvedimento di revoca di un finanziamento pubblico concerne una posizione di diritto soggettivo (ed è pertanto devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario) tutte le volte in cui l'amministrazione abbia inteso far valere la decadenza del beneficiario dal contributo in ragione della mancata osservanza, da parte sua, di obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l'erogazione, mentre riguarda una posizione di interesse legittimo (con conseguente devoluzione al giudice amministrativo) allorché la mancata erogazione del finanziamento, pur oggetto di specifico provvedimento di attribuzione, sia dipesa dall'esercizio di poteri di autotutela dell'amministrazione, la quale abbia inteso annullare il provvedimento stesso per vizi di legittimità o revocarlo per contrasto originario con l'interesse pubblico. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del G.A. trattandosi di revoca dell'agevolazione disposta per un vizio originario relativo all'ammissibilità del progetto e, peraltro, in quanto l'originaria erogazione non discendeva direttamente dalla legge ma presupponeva il potere della pubblica amministrazione, attribuito dalla legge, di riconoscere l'agevolazione all'esito di una valutazione comparativa tra gli interessati e sulla base della formulazione di un'apposita graduatoria tra possibili beneficiari, con la conseguenza che, rispetto all'erogazione dell'agevolazione, il soggetto finanziato vantava una posizione di interesse legittimo persistente anche in caso di revoca per vizio originario afferente al provvedimento di erogazione).
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 16457 del 30/07/2020 (Rv. 658338 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041
corte
cassazione
16457
2020

Ricorso introduttivo - Motivi specifici - Necessità - Esclusione - Indicazione degli elementi indispensabili alla definizione della questione - Sufficienza - Contenuto.
L'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione non è un mezzo di impugnazione e pertanto può anche non contenere specifici motivi di ricorso, ossia l'indicazione del giudice che abbia la giurisdizione o delle norme e delle ragioni su cui si fonda, essendo sufficiente che esponga gli elementi necessari alla definizione della questione di giurisdizione, in conformità a quanto previsto dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., indicando le parti, l'oggetto e il titolo della domanda e specificando altresì il procedimento a cui si riferisce e la fase in cui si trova, in modo tale da consentire la verifica delle condizioni richieste dall'art. 41 c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. U - , Ordinanza n. 12865 del 26/06/2020 (Rv. 658084 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_366_1
corte
cassazione
12865
2020

Clausola di proroga della giurisdizione - Litispendenza tra cause promosse davanti a giudici di Stati diversi - Convenzione di Lugano del 2007 - Accertamento della competenza giurisdizionale - Attribuzione al solo giudice adito per primo - Sospensione del giudizio successivamente instaurato - Necessità - Conseguenze - Regolamento preventivo di giurisdizione - Inammissibilità.
In presenza di una clausola di proroga della giurisdizione, nel caso in cui siano promosse più cause in rapporto di litispendenza davanti a giudici di Stati diversi, e dovendosi applicare l'art. 27 della Convenzione di Lugano, firmata il 30 ottobre 2007 (approvata anche dalla Comunità europea con decisione del Consiglio 2009/430/CE del 27 novembre 2008), è il giudice preventivamente adito a dover verificare l'esistenza della clausola e, con essa, l'effettiva pattuizione di una competenza giurisdizionale esclusiva, mentre l'altro giudice, nell'attesa di tale statuizione, deve sospendere d'ufficio il proprio procedimento, non potendo adottare alcuna statuizione sulla competenza giurisdizionale, sicché, ove sia successivamente adito il giudice italiano, nel processo pendente davanti a quest'ultimo non è consentita neppure la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione.
Corte di Cassazione Sez. U - , Ordinanza n. 12865 del 26/06/2020 (Rv. 658084 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041
corte
cassazione
12865
2020

Proposizione a seguito di ordinanza cautelare emessa dal giudice amministrativo - Ammissibilità - Fondamento.
La proposizione del regolamento di giurisdizione non è impedita dalla pronuncia di un'ordinanza cautelare da parte del giudice amministrativo, atteso che il provvedimento cautelare, destinato a perdere efficacia per effetto della sentenza di merito, non assume carattere decisorio e non statuisce sulle posizioni soggettive con la forza dell'atto giurisdizionale idoneo ad assumere autorità di giudicato, neppure in punto di giurisdizione.
Corte di Cassazione Sez. U - , Ordinanza n. 12864 del 26/06/2020 (Rv. 658057 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041
corte
cassazione
12864
2020

Proposizione nel giudizio di merito conseguente a provvedimento ex art. 700 c.p.c. - Legittimazione del ricorrente rimasto soccombente in sede cautelare - Configurabilità - Fondamento.
Nel giudizio di merito conseguente a provvedimento ex art. 700 c.p.c., il regolamento preventivo di giurisdizione può essere proposto anche dal ricorrente rimasto soccombente in sede cautelare sussistendo, in presenza di ragionevoli dubbi sui limiti esterni della giurisdizione del giudice adito, un interesse concreto ed immediato alla risoluzione della questione, in via definitiva, da parte delle Sezioni Unite della Corte di cassazione per evitare che vi possano essere successive modifiche della giurisdizione nel corso del giudizio, anche al fine di ottenere un giusto processo di durata ragionevole.
Corte di Cassazione Sez. U - , Ordinanza n. 12861 del 26/06/2020 (Rv. 658024 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_669_8, Cod_Proc_Civ_art_700
corte
cassazione
12861
2020

Giudicato interno - Questione definita in relazione alla sola domanda principale - Riproposizione della questione con riguardo alle domande subordinate o accessorie - Inammissibilità.
Il giudicato interno, conseguente alla statuizione sul regolamento preventivo di giurisdizione, adottata con esclusivo riferimento alla domanda principale, senza operare alcuna distinzione rispetto alle domande subordinate o accessorie, pur potendo la pronuncia interessare anche queste ultime, preclude ogni successiva contestazione attinente alla giurisdizione, anche se relativa alle domande subordinate o accessorie in precedenza non esaminate.
Corte di Cassazione Sez. U - , Ordinanza n. 12479 del 24/06/2020 (Rv. 658037 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Civ_art_2909
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12479
2020

Enti esponenziali delle collettività titolari di uso civico e della proprietà collettiva - Natura giuridica di associazioni private - Configurabilità - Sindacato sugli atti di esercizio dei poteri loro conferiti da fonti normative - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fattispecie.
È devoluto alla giurisdizione ordinaria il sindacato giurisdizionale sugli atti con i quali gli enti esponenziali delle collettività titolari di uso civico e della proprietà collettiva (che assumono natura giuridica di associazioni di diritto privato dotate di autonomia statutaria, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della l. n. 168 del 2017) esercitano i poteri loro conferiti dal codice civile o da altre fonti normative, compresi quelli relativi ai procedimenti costitutivi degli organi di gestione e alle previsioni dello statuto, i quali costituiscono una delle principali espressioni della capacità di "autonormazione", riconosciuta dall'art.1, comma 1, lett. b), della citata l. n.168 del 2017. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla controversia avente ad oggetto il sindacato sulla validità ed efficacia delle deliberazioni del consiglio di amministrazione di una università agraria, relative all'indizione delle elezioni degli organi di governo, all'esame delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli eletti e alla proclamazione dei risultati delle inerenti consultazioni elettorali, nonché sulla validità ed efficacia dello statuto della medesima università, quale atto presupposto).
Corte di Cassazione Sez. U - , Ordinanza n. 12482 del 24/06/2020 (Rv. 658082 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041
corte
cassazione
12482
2020

Rifiuti solidi urbani - Gestione affidata in forza di ordinanze contingibili e urgenti - Domanda di corresponsione del corrispettivo - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento.
La controversia concernente la corresponsione del corrispettivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, affidato sulla base di ordinanze contingibili ed urgenti adottate (per ragioni di emergenza ambientale) ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. n. 152 del 2006, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che essa riguarda unicamente l'esecuzione del rapporto di natura privatistica intercorrente tra le parti e la cognizione di aspetti puramente patrimoniali, senza involgere il sindacato, in via diretta o incidentale, della legittimità dell'attività provvedimentale urgente posta "a monte" dello stesso, la quale costituisce uno strumento alternativo e sostitutivo del contratto di appalto.
Corte di Cassazione Sez. U - , Ordinanza n. 12483 del 24/06/2020 (Rv. 658083 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041
corte
cassazione
12483
2020

Dismissione di immobili pubblici - Cartolarizzazione in base al d.l. n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, nella legge n. 410 del 2001 - Criterio di riparto della giurisdizione - Fattispecie in tema di aggiudicazione di immobile a seguito di asta pubblica.
La "cartolarizzazione" degli immobili appartenenti allo Stato e agli enti pubblici - disciplinata dal d.l. n. 351 del 2001, conv. con modif. nella l. n. 410 del 2001, è compresa nel più vasto ambito delle "procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici", indicato come possibile oggetto dei "giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa" dall'art. 23 bis della l. n. 1034 del 1931, senza che ciò implichi che la cognizione di tutte le controversie relative sia riservata al giudice amministrativo, atteso che la disposizione non contiene norme sulla giurisdizione, e perciò non modifica l'ordinario criterio di riparto, fondato sulla natura della situazione soggettiva fatta valere in giudizio. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in una controversia in cui la 'causa petendi' della domanda attorea era il diritto soggettivo all'acquisizione della proprietà di un bene oggetto di asta pubblica, nonostante il ricorrente ne fosse stato dichiarato decaduto per non aver stipulato tempestivamente il definitivo all'esito dell'aggiudicazione).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 10082 del 28/05/2020 (Rv. 657733 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_386

Sentenza di primo grado declinatoria della competenza - Proposizione di regolamento di giurisdizione - Inammissibilità - Fondamento.
Il regolamento preventivo di giurisdizione è inammissibile dopo che il giudice del merito abbia emesso una sentenza, anche solo limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, poiché in tal caso la decisione sul punto va rimessa al giudice di grado superiore, atteso che l'art. 367 c.p.c., prevedendo la sospensione del processo ad opera del giudice davanti al quale pende la causa in caso di proposizione del ricorso per regolamento di giurisdizione, postula che il ricorso per regolamento venga proposto prima che il giudice di primo grado abbia definito il giudizio dinanzi a sé.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 10083 del 28/05/2020 (Rv. 657735 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_367
corte
cassazione
10083
2020

Impugnazione di una delibera comunale di approvazione di uno schema di accordo transattivo avente ad oggetto il riconoscimento della natura civica di alcune terre - Giurisdizione amministrativa - Sussistenza - Fondamento.
La controversia relativa all'impugnazione di una delibera comunale di approvazione di uno schema di accordo transattivo avente ad oggetto il riconoscimento della natura civica di alcune terre è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, e non del commissario per la liquidazione degli usi civici, per essere il petitum sostanziale della lite costituito dalla legittimità amministrativa della delibera, senza alcuna domanda di accertamento della qualità demaniale dei suoli.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 9282 del 20/05/2020 (Rv. 657662 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041

Controversia possessoria - Lavori intrapresi in esecuzione di Piano urbanistico esecutivo (PUE) - Giurisdizione amministrativa - Sussistenza - Fondamento.
Possesso - azioni a difesa del possesso - azioni possessorie (nozione, differenza con le azioni di nunciazione, distinzioni) - amministrazione pubblica - azioni contro la p.a. In genere.
E' devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo l'azione possessoria con cui si denunci un contegno della pubblica amministrazione consistente nell'attuazione di un piano urbanistico esecutivo (PUE) approvato dall'autorità comunale, risolvendosi la tutela possessoria invocata nella richiesta di controllo della legittimità del potere amministrativo esercitato con il provvedimento di approvazione di detto piano.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 9281 del 20/05/2020 (Rv. 657661 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1168, Cod_Civ_art_1170, Cod_Proc_Civ_art_041

Fatto reato nei confronti della Pubblica Amministrazione accertato in sede penale - Azione di responsabilità svolta dalla P.A. in sede civile - Ammissibilità.
L'azione di responsabilità civile promossa dalle pubbliche amministrazioni per il ristoro dei danni cagionati dall'illecito commesso dai propri dipendenti può essere esercitata in maniera indipendente dall'azione di responsabilità per danno erariale, anche qualora il fatto materiale, costituente reato, sia stato accertato in un giudizio penale nel quale la P.A. danneggiata non si sia costituita parte civile.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 8634 del 07/05/2020 (Rv. 657633 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Civ_art_2043

Conflitto negativo di giurisdizione su domande in rapporto di subordinazione - Potere delle Sezioni Unite di regolare la giurisdizione in riferimento a tutte le domande cumulate - Condizioni, limiti, effetti.
Qualora venga sollevato conflitto negativo di giurisdizione su domande cumulate avvinte da nesso di subordinazione, il potere delle Sezioni Unite di regolare la giurisdizione va esercitato con riferimento a tutte le domande - attesa l'esigenza di risolvere la questione di giurisdizione una volta per tutte sull'intera controversia - ma senza sciogliere il nesso di subordinazione voluto dalla parte; ne consegue che il conflitto va risolto rimettendo le parti innanzi al giudice munito di giurisdizione sulla domanda principale e dichiarando la giurisdizione, eventualmente diversa, sulla domanda subordinata, declaratoria, quest'ultima, rilevante solo condizionatamente alla definizione della domanda pregiudiziale.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 7822 del 14/04/2020 (Rv. 657531 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_362

Proposizione di plurime domande con nesso di subordinazione - Questione di giurisdizione - Valutazione prioritaria della domanda pregiudiziale - Pronuncia declinatoria di giurisdizione sulla domanda principale - Riassunzione della lite - Conflitto di giurisdizione - Ammissibilità -Limiti.
In caso di proposizione di plurime domande legate da nesso di subordinazione, il giudice adito deve valutare la giurisdizione con riferimento alla domanda proposta in via pregiudiziale, venendo in rilievo la questione di giurisdizione sulla domanda subordinata soltanto quando sia sciolto il nesso di subordinazione, il che accade se la domanda principale sia rigettata nel merito o per ragioni di rito ma senza chiusura del processo innanzi al giudice emittente; qualora sia pronunciata declinatoria di giurisdizione sulla domanda principale, senza scioglimento del nesso di subordinazione, e la causa venga riassunta dinanzi al giudice indicato, quest'ultimo può sollevare conflitto di giurisdizione unicamente sulla domanda principale.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 7822 del 14/04/2020 (Rv. 657531 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_362

Conflitto negativo di giurisdizione su domande in rapporto di subordinazione - Potere delle Sezioni Unite di regolare la giurisdizione in riferimento a tutte le domande cumulate - Condizioni, limiti, effetti.
Qualora venga sollevato conflitto negativo di giurisdizione su domande cumulate avvinte da nesso di subordinazione, il potere delle Sezioni Unite di regolare la giurisdizione va esercitato con riferimento a tutte le domande - attesa l'esigenza di risolvere la questione di giurisdizione una volta per tutte sull'intera controversia - ma senza sciogliere il nesso di subordinazione voluto dalla parte; ne consegue che il conflitto va risolto rimettendo le parti innanzi al giudice munito di giurisdizione sulla domanda principale e dichiarando la giurisdizione, eventualmente diversa, sulla domanda subordinata, declaratoria, quest'ultima, rilevante solo condizionatamente alla definizione della domanda pregiudiziale.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 7822 del 14/04/2020 (Rv. 657531 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_362

Dismissione di immobile regionale oggetto di concessione - Diritto di prelazione spettante al concessionario - Prezzo di vendita dell'immobile - Determinazione – Discrezionalità tecnica dell’ente pubblico- Controversia relativa alla non corrispondenza al "valore di mercato" come previsto dalla legge - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.
In tema di dismissione del patrimonio immobiliare delle Regioni (nella specie della Emilia Romagna ex l.r. n. 10 del 2000) in regime di concessione, la controversia relativa alla esatta determinazione del prezzo contenuto nell'offerta inoltrata al concessionario per consentirgli l'esercizio del diritto di prelazione spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che l'imposizione normativa del "valore di mercato" quale corrispettivo del bene oggetto di dismissione non depriva di discrezionalità l'ente pubblico nel conformare la proposta di vendita, discrezionalità che, anche se tecnica, conferisce al privato aspirante all'acquisto esclusivamente una posizione giuridica di interesse legittimo (pretensivo) alla corretta determinazione del prezzo di vendita; solo dopo che l'offerta è stata formulata dal proponente e ricevuta dal concessionario, il prezzo indicato integra una componente dell'oggetto della prelazione ed esce dalla discrezionalità, sia pure solo tecnica, dell'offerente e quindi il concessionario può avvalersi rispetto ad essa del suo diritto di prelazione.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 7831 del 14/04/2020 (Rv. 657528 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041

Proposizione di plurime domande con nesso di subordinazione - Questione di giurisdizione - Valutazione prioritaria della domanda pregiudiziale - Pronuncia declinatoria di giurisdizione sulla domanda principale - Riassunzione della lite - Conflitto di giurisdizione - Ammissibilità - Limiti.
In caso di proposizione di plurime domande legate da nesso di subordinazione, il giudice adito deve valutare la giurisdizione con riferimento alla domanda proposta in via pregiudiziale, venendo in rilievo la questione di giurisdizione sulla domanda subordinata soltanto quando sia sciolto il nesso di subordinazione, il che accade se la domanda principale sia rigettata nel merito o per ragioni di rito ma senza chiusura del processo innanzi al giudice emittente; qualora sia pronunciata declinatoria di giurisdizione sulla domanda principale, senza scioglimento del nesso di subordinazione, e la causa venga riassunta dinanzi al giudice indicato, quest'ultimo può sollevare conflitto di giurisdizione unicamente sulla domanda principale.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 7822 del 14/04/2020 (Rv. 657531 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_362

Giudizio di resa del conto - Mancata presentazione del conto nel termine - Notifica del decreto di fissazione della pubblica udienza - Decisioni interlocutorie della Corte - Regolamento preventivo di giurisdizione - Ammissibilità – Fondamento
Nel giudizio per resa del conto dinanzi alla Corte dei Conti, la notifica all'agente contabile dell'intimazione a rendere il conto e del decreto di fissazione della pubblica udienza, in caso di mancata presentazione del conto nel termine, nonché la notifica delle "decisioni interlocutorie della Corte contenenti osservazioni sul conto", non precludono il regolamento preventivo di giurisdizione, trattandosi di provvedimenti aventi portata esclusivamente istruttoria non suscettibili di passaggio in giudicato, finalizzati a provocare il contraddittorio, abilitando l'agente ad esercitare il diritto di difesa e a contestare la veste di agente contabile, senza implicare una decisione sulla giurisdizione né sul merito.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 7640 del 01/04/2020 (Rv. 657523 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041
corte
cassazione
7640
2020

Fallimento - Concordato preventivo - Decreto di ammissione - Proponibilità regolamento preventivo di giurisdizione - Esclusione - Fondamento.
Il decreto con il quale il tribunale, ritenendo ammissibile la proposta di concordato preventivo, dichiara aperta la relativa procedura, integra una pronuncia di merito incidente su posizioni di diritto soggettivo (impugnabile con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 cost.) e, pertanto, preclude la proponibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell'art. 41 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 7007 del 11/03/2020 (Rv. 657471 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_047, Dlgs_14_2019_art_090, Cod_Proc_Civ_art_041

Domanda di risarcimento del danno proposta direttamente nei confronti del magistrato, per fatti commessi nell'esercizio delle funzioni - Improponibilità - Questione di difetto assoluto di giurisdizione - Configurabilità - Fondamento.
La proposizione, in sede civile, di azione risarcitoria diretta contro un magistrato per fatti commessi nell'esercizio delle funzioni giudiziaria, configura - ai sensi dell'art. 2 della l. n. 117 del 1988, in forza del quale l'azione diretta di danno può essere proposta unicamente nei confronti dello Stato, salva l'ipotesi disciplinata dall'art.13 della stessa legge - una fattispecie di improponibilità assoluta e definitiva della domanda, in quanto concernente un diritto non configurato in astratto a livello normativo dall'ordinamento; ne consegue che la relativa
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 6690 del 09/03/2020 (Rv. 657416 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_360_1

Regolamento UE n. 1215 del 2012 - Azione contrattuale promossa da consumatore - Giurisdizione - Criterio di individuazione - Determinazione dello Stato membro e del giudice territorialmente competente - Difformità con la “lex fori” - Conseguenze.
L'art. 18, comma 1, del Regolamento CE n. 1215 del 2012, nel prevedere che "l'azione del consumatore contro l'altra parte del contratto può essere proposta davanti alle autorità giurisdizionali del luogo in cui è domiciliato il consumatore", non si limita ad individuare l'ordinamento munito di giurisdizione, ma identifica anche il giudice che, all'interno di esso, ha la competenza per la decisione della causa; tuttavia, essendo la locuzione "giudice del luogo" riferita alla giurisdizione dello Stato membro nel suo complesso ovvero indifferentemente inteso, è affidata esclusivamente alla "lex fori" la disciplina della proposizione e del rilievo del difetto di competenza territoriale del giudice adito, giacché la violazione delle norme di competenza del citato Regolamento rileva soltanto se si traduca nel citare il convenuto davanti al giudice di uno Stato membro diverso da quello dovuto.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 6456 del 06/03/2020 (Rv. 657210 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041

Provvedimento di espulsione di parlamentare dal gruppo di appartenenza - Impugnazione - Difetto assoluto di giurisdizione - Fondamento.
Il provvedimento di espulsione di un senatore dal gruppo parlamentare di appartenenza concerne un rapporto che si svolge tutto all'interno dell'attività parlamentare del gruppo stesso, nella sua configurazione di associazione necessaria di diritto pubblico strumentale all'esercizio della
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 6458 del 06/03/2020 (Rv. 657211 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_041

Società con sede in uno Stato dell'Unione europea - Controversie sulla validità delle decisioni degli organi sociali - Art. 24, comma 1, n. 2, del Regolamento UE n. 1215 del 2012 - Ambito di applicazione - Fattispecie.
L'art. 24, comma 1, n. 2, del Regolamento CE n. 1215 del 2012, laddove assegna al giudice dello Stato membro in cui ha sede una società la giurisdizione in materia di validità delle decisioni degli organi sociali, riguarda esclusivamente le controversie nelle quali si contesti la validità di dette decisioni alla luce del diritto delle società applicabile o delle disposizioni statutarie attinenti al funzionamento dei suoi organi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso l'applicabilità della norma con riferimento ad un'azione di nullità per simulazione di verbali di assemblee societarie aventi ad oggetto aumento di capitale mediante conferimento di beni immobili).
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 5682 del 02/03/2020 (Rv. 657206 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041

Questione di giurisdizione e di competenza - Pregiudizialità - Deroghe - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.
Le questioni di giurisdizione sono sempre pregiudiziali rispetto a quelle di competenza, salvo che vengano in rilievo norme o principi costituzionali ovvero espressivi di interessi e di valori di rilievo costituzionale, come nei casi di mancanza delle condizioni minime di legalità costituzionale nell'instaurazione del "giusto processo", oppure di formazione del giudicato, esplicito o implicito, sulla giurisdizione. (In attuazione del predetto principio, la S. C. ha dichiarato inammissibili le censure volte a contestare la competenza per materia della corte d'appello, sull'impugnazione del provvedimento del tribunale di revoca di un amministratore di sostegno nominato da un giudice austriaco, a fronte della mancata contestazione, anche implicita, del difetto di giurisdizione del giudice italiano dichiarato dalla stessa corte d'appello nella pronuncia impugnata).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5298 del 27/02/2020 (Rv. 657010 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_ 038, Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_043, Cod_Proc_Civ_art_045, Cod_Proc_Civ_art_382
GIURISDIZIONE CIVILE
DIFETTO DI GIURISDIZIONE
RILEVABILITA' DI UFFICIO

Controversia introdotta dinanzi alla corte dei conti dal P.M. Contabile - Regolamento di giurisdizione - Contenuto della statuizione - Fondamento.
In tema di regolamento di giurisdizione, nel caso di esercizio dinanzi alla Corte dei conti di azione da parte del P.M. contabile, in assenza della relativa giurisdizione, può solo essere dichiarato il difetto di giurisdizione e non statuita l'appartenenza ad altra giurisdizione, essendo previsto il potere di iniziativa officiosa del detto P.M. solo dinanzi alla giurisdizione contabile e non potendo quindi l'azione aver corso dinanzi a una diversa giurisdizione.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 4314 del 20/02/2020 (Rv. 657201 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_ 362, Cod_Proc_Civ_art_374
GIURISDIZIONE CIVILE
GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA
CORTE DEI CONTI

Parenti ed affini - Partecipazione al giudizio - Intervento volontario necessariamente adesivo - Conseguenze - Eccezione di difetto di giurisdizione - Proponibilità - Esclusione.
Nei procedimenti di interdizione o inabilitazione, i parenti e gli affini dell'interdicendo o dell'inabilitando - i quali, a norma dell'art_ 712 c.p.c., devono essere indicati nel ricorso introduttivo - non hanno qualità di parti in senso tecnico-giuridico, né sono litisconsorti, ma svolgono funzioni "consultive", essendo fonti di informazione per il giudice, sicchè la loro partecipazione al giudizio va inquadrata nell'ambito dell'intervento volontario a carattere necessariamente adesivo (delle ragioni dell'istante o del soggetto della cui capacità si discute); ne consegue che costoro, non essendo assimilabili al convenuto in giudizio, non sono legittimati ad eccepire il difetto di giurisdizione, e ciò sia in riferimento all'art_ 11 della l. n. 218 del 1995 che in riferimento alle disposizioni generali di cui all'art_ 268 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 4250 del 19/02/2020 (Rv. 657194 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_712, Cod_Proc_Civ_art_713
GIURISDIZIONE CIVILE
GIURISDIZIONE IN GENERALE
DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Sostegno scolastico - Provvedimento cautelare contenente la condanna dell'amministrazione scolastica ad integrare il numero delle ore didattiche di un minore portatore di handicap per inadeguatezza del relativo piano educativo individualizzato (PEI) - Successiva domanda di risarcimento del danno non patrimoniale derivato dalla mancata tempestiva attuazione di detto provvedimento cautelare - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
La domanda con la quale i genitori di un minore portatore di handicap invochino la condanna dell'amministrazione scolastica al risarcimento del danno non patrimoniale derivato al minore dalla omessa tempestiva attuazione di un precedente provvedimento cautelare, con il quale la stessa amministrazione era stata condannata ad integrare il numero delle ore didattiche previste dal piano educativo individualizzato (PEI) per insufficienza delle stesse, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che l'ordine giudiziale rimasto disatteso si è sostituito al predetto piano educativo, facendo sorgere il diritto soggettivo del minore disabile a fruire del maggior numero di ore di servizio scolastico stabilite dall'autorità giudiziaria, non residuando alcun ambito di esercizio di potere discrezionale per la pubblica amministrazione.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 1870 del 28/01/2020 (Rv. 656799 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041
GIURISDIZIONE CIVILE
GIURISDIZIONE ORDINARIA
GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA

Contratto stipulato tra soggetto domiciliato in Italia e società anonima di diritto svizzero - Acquisto di azioni societarie - Corrispondente attribuzione al socio del diritto di usufruire di residenze turistiche messe a disposizione dalla società - Negozio unitario a causa mista - Prevalenza funzionale della fornitura di servizi posta a carico della società - Controversie relative al contratto - Disciplina in tema di consumatore - Applicabilità - Giurisdizione del giudice italiano -Sussistenza.
Il contratto avente ad oggetto la sottoscrizione ad opera di un privato di azioni di una società e la conseguente attribuzione a detto socio del diritto di usufruire, per le proprie vacanze, di residenze turistiche messe a disposizione dalla società in misura corrispondente alle azioni acquistate (nonché ai titoli denominati "punti vacanze" assegnati ai soci in luogo della distribuzione di utili) e previa prenotazione attraverso un servizio gestito dalla medesima società, configura un negozio unitario, a causa mista, diverso dalla multiproprietà azionaria (in cui, a fronte dell'assunzione della qualità di socio, l'azionista acquista il diritto personale di godimento di un immobile per un determinato periodo di tempo), caratterizzato, sotto il profilo della concreta funzione perseguita dalle parti, dalla prevalenza, rispetto all'acquisizione della qualità di socio, della prestazione di fornitura di servizi posta a carico della società. Ne consegue che, qualora detto contratto (come nella specie) sia stipulato in Italia tra un soggetto domiciliato in Italia, per soddisfare esigenze estranee alla propria attività professionale, e una società anonima di diritto svizzero avente sede legale nella Confederazione elvetica, va affermata sulle relative controversie la giurisdizione del giudice italiano, con riferimento al luogo di conclusione del contratto, in applicazione dei criteri di collegamento stabiliti dalla Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 (ratificata e resa esecutiva in Italia con l. n. 198 del 1992), quale disciplina "ratione temporis" vigente, alla data di proposizione della domanda, in relazione alla tutela del "consumatore".
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1868 del 28/01/2020 (Rv. 656798 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_041
CONTRATTI IN GENERE
CONTRATTO COMPLESSO
CONTRATTO INNOMINATO
CONTRATTO MISTO

Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione.
Le controversie relative alle condizioni di attribuzione e alla misura degli assegni vitalizi per gli ex parlamentari, avendo ad oggetto un istituto che - in quanto proiezione economica dell'indennità parlamentare per la vita successiva allo svolgimento del mandato - rientra nella normativa di "diritto singolare" prevista per il Parlamento e per i suoi membri a presidio della peculiare posizione di autonomia riconosciuta dagli artt. 64, comma 1, 66 e 68 Cost., sono devolute alla cognizione degli organi di autodichia, in relazione alla quale è, tuttavia, ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione, quale strumento di carattere non impugnatorio diretto a verificare il fondamento costituzionale per l'esercizio del potere decisorio da parte dei predetti organi e, quindi, ad accertare se esiste un giudice del rapporto controverso o se quel rapporto debba ricevere una definitiva regolamentazione domestica; tale rimedio può essere utilizzato dalla stessa parte che ha scelto il giudice, allorché, alla stregua della natura della controversia e delle deduzioni del convenuto, abbia un interesse giuridicamente rilevante ad una preventiva soluzione della questione da parte delle Sezioni Unite, in ragione dell'eventualità che il giudice adito possa declinare la giurisdizione, rendendo inutile l'attività processuale già svolta e frustrando l'attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 1720 del 27/01/2020 (Rv. 656702
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_041
GIURISDIZIONE CIVILE
REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE

Identificazione del giudice cui spetta la giurisdizione - Questione di carattere processuale –Conseguenze - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 1717 del 27/01/2020 (Rv. 656766 - 04)
In tema di regolamento di giurisdizione, l'identificazione del giudice cui spetta la giurisdizione in ordine ad una controversia caratterizzata da elementi di estraneità all'ordinamento italiano integra questione di carattere processuale, in relazione alla quale la S.C., chiamata ad operare come giudice anche del fatto, può procedere non solo alla verifica della corretta individuazione ed interpretazione della disciplina applicabile alla fattispecie ma anche alla ricostruzione della vicenda sottoposta al suo esame, nei limiti in cui ciò risulti necessario per l'applicazione della predetta disciplina, e quindi anche all'interpretazione della volontà delle parti, se del caso attraverso l'esame diretto degli atti.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 1717 del 27/01/2020 (Rv. 656766 - 04)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_360_1
GIURISDIZIONE CIVILE
GIURISDIZIONE SULLO STRANIERO
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO)

Nei confronti dello straniero o dello Stato estero - Effetti in un successivo processo - Esclusione – Fondamento - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 1717 del 27/01/2020 (Rv. 656766 - 05)
Il giudicato sulla giurisdizione nei confronti dello straniero o dello Stato estero non può spiegare effetto in un successivo processo inerente al medesimo rapporto ma coinvolgente effetti diversi rispetto a quelli fatti valere nel primo processo; non è infatti possibile, sulla base del precedente giudicato, affermare o negare in un successivo processo "a priori" la giurisdizione, la quale risponde a criteri mutevoli nel tempo, atteso che il criterio di collegamento può atteggiarsi in modo diverso con riferimento a distinti giudizi, dovendo sussistere al momento della loro instaurazione.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 1717 del 27/01/2020 (Rv. 656766 - 05)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_077
COSA GIUDICATA CIVILE
GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE

Identificazione del giudice cui spetta la giurisdizione - Questione di carattere processuale -Conseguenze.
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - In genere.
In tema di regolamento di giurisdizione, l'identificazione del giudice cui spetta la giurisdizione in ordine ad una controversia caratterizzata da elementi di estraneità all'ordinamento italiano integra questione di carattere processuale, in relazione alla quale la S.C., chiamata ad operare come giudice anche del fatto, può procedere non solo alla verifica della corretta individuazione ed interpretazione della disciplina applicabile alla fattispecie ma anche alla ricostruzione della vicenda sottoposta al suo esame, nei limiti in cui ciò risulti necessario per l'applicazione della predetta disciplina, e quindi anche all'interpretazione della volontà delle parti, se del caso attraverso l'esame diretto degli atti.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 1717 del 27/01/2020 (Rv. 656766 - 04)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_360_1,
GIURISDIZIONE CIVILE
GIURISDIZIONE SULLO STRANIERO

Nei confronti dello straniero o dello Stato estero - Effetti in un successivo processo - Esclusione - Fondamento.
COSA GIUDICATA CIVILE
GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE
Il giudicato sulla giurisdizione nei confronti dello straniero o dello Stato estero non può spiegare effetto in un successivo processo inerente al medesimo rapporto ma coinvolgente effetti diversi rispetto a quelli fatti valere nel primo processo; non è infatti possibile, sulla base del precedente giudicato, affermare o negare in un successivo processo "a priori" la giurisdizione, la quale risponde a criteri mutevoli nel tempo, atteso che il criterio di collegamento può atteggiarsi in modo diverso con riferimento a distinti giudizi, dovendo sussistere al momento della loro instaurazione.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 1717 del 27/01/2020 (Rv. 656766 - 05)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_077
corte
cassazione
1717
2020

Ammissibilità - Limiti - Ordinanza del giudice adìto statuente sulla giurisdizione “allo stato degli atti” -Effetto preclusivo - Esclusione - Fondamento.
La proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione è preclusa nell'ipotesi in cui il giudice abbia emesso un provvedimento non modificabile o revocabile in tema di giurisdizione, sicché tale preclusione non opera allorché egli abbia statuito sulla giurisdizione "allo stato degli atti" con l'ordinanza contenente il rinvio per la precisazione delle conclusioni, la quale non concreta una delibazione sulla giurisdizione insuscettibile di ripensamento.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 1605 del 24/01/2020 (Rv. 656794 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041
GIURISDIZIONE CIVILE
REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE
PREVENTIVO

Ammissibilità - Limiti - Ordinanza del giudice adìto statuente sulla giurisdizione “allo stato degli atti” - Effetto preclusivo - Esclusione – Fondamento - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 1605 del 24/01/2020 (Rv. 656794 - 03)
La proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione è preclusa nell'ipotesi in cui il giudice abbia emesso un provvedimento non modificabile o revocabile in tema di giurisdizione, sicché tale preclusione non opera allorché egli abbia statuito sulla giurisdizione "allo stato degli atti" con l'ordinanza contenente il rinvio per la precisazione delle conclusioni, la quale non concreta una delibazione sulla giurisdizione insuscettibile di ripensamento.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 1605 del 24/01/2020 (Rv. 656794 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041
GIURISDIZIONE CIVILE
REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE PREVENTIVO GIURISDIZIONE CIVILE
REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE PREVENTIVO

Regione Campania - Contributi a carico dei soggetti concessionari o titolari di autorizzazione all'estrazione - Prelievi previsti dagli artt. 19 della l. r. n. 1 del 2008 e 17 della l. r. n. 15 del 2005 - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
Appartiene alla giurisdizione ordinaria, e non a quella tributaria, la controversia relativa al pagamento dei prelievi previsti dagli artt. 19 della l.r. Campania n. 1 del 2008 e 17 della l.r. Campania n. 15 del 2005 a carico dei titolari di autorizzazione all'attività estrattiva e dei concessionari alla coltivazione di giacimenti per attività estrattiva, atteso che tali contributi non sono collegati alla redditività dell'attività di gestione delle cave ma trovano la loro "ratio" nell'esigenza di indennizzare la collettività per i pregiudizi recati dallo sfruttamento del suolo all'ambiente circostante; pertanto, i predetti prelievi non svolgono, nei confronti del bilancio dell'ente territoriale, la funzione genericamente contributiva o commutativa di un servizio che caratterizza i tributi ma, piuttosto, quella di sollevare l'ente medesimo dallo specifico onere finanziario di ripristinare le condizioni ambientali pregiudicate dall'attività di estrazione, così assumendo la natura di indennizzi posti a carico dei concessionari e dei titolari di autorizzazione per neutralizzare le conseguenze - nocive ma legittime - correlate all'attività produttiva svolta.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 1182 del 21/01/2020 (Rv. 656793 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_041
GIURISDIZIONE CIVILE
GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA

Dipendente della P.A. - Corrispettivi percepiti nello svolgimento di incarico non autorizzato in epoca precedente all'introduzione del comma 7 bis nell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 - Azione promossa dal procuratore della Corte dei conti ex art. 53, comma 7, del medesimo decreto legislativo - Giurisdizione della Corte dei conti -Sussistenza - Fondamento - Successiva azione della P.A. diretta a far valere l'inadempimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - Preclusione - Fondamento.
CORTE DEI CONTI
ATTRIBUZIONI GIURISDIZIONALI
CONTENZIOSO CONTABILE
L'azione ex art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, esercitata dal Procuratore della Corte dei conti nei confronti di dipendente della P.A. che abbia omesso di versare alla propria Amministrazione i corrispettivi percepiti nello svolgimento di un incarico non autorizzato, rimane attratta alla giurisdizione del giudice contabile, anche se la percezione dei compensi si è avuta in epoca precedente all'introduzione del comma 7 bis del medesimo art. 53, giacché tale norma non ha portata innovativa, vertendosi in ipotesi di responsabilità erariale, che il legislatore ha tipizzato non solo nella condotta, ma annettendo, altresì, valenza sanzionatoria alla predeterminazione legale del danno, al fine di tutelare la compatibilità dell'incarico extraistituzionale in termini di conflitto di interesse e il proficuo svolgimento di quello principale in termini di adeguata destinazione di energie lavorative verso il rapporto pubblico; una volta che il procuratore contabile abbia promosso l'azione di responsabilità in relazione alla tipizzata fattispecie legale, è precluso alla P.A. l'esercizio di quella volta a far valere l'inadempimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, dovendosi escludere - stante il divieto del "bis in idem" - una duplicità di azioni attivate contestualmente che, seppure con la specificità propria di ciascuna di esse, siano volte a conseguire, dinanzi al giudice munito di giurisdizione, lo stesso identico "petitum" in danno del medesimo soggetto obbligato in base ad un'unica fonte legale.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 415 del 14/01/2020 (Rv. 656660 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041
corte
cassazione
415
2020

Unita' sanitarie locali - convenzioni (medici, ambulatori, istituti di cura) In genere.
La controversia avente ad oggetto la sanzione amministrativa comminata dall'ASL - nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo sulla congruità ed appropriatezza del servizio pubblico reso - ad una struttura privata operante in regime di accreditamento va devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto concerne prestazioni effettuate in esecuzione del rapporto, a carattere paritario e contenuto meramente patrimoniale, di concessione di pubblico servizio, non venendo in rilievo l'esercizio, da parte della pubblica amministrazione, di poteri autoritativi e discrezionali.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 31029 del 27/11/2019 (Rv. 656076 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041

Controversie relative ad occupazioni illegittime preordinate all'espropriazione - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Esistenza di una dichiarazione di pubblica utilità al momento dell'apprensione del bene - Necessità.
L'esistenza di una dichiarazione di pubblica utilità è condizione imprescindibile per ritenere che l'apprensione, l'utilizzazione e l'irreversibile trasformazione del bene in proprietà privata da parte della pubblica amministrazione siano riconducibili a un concreto esercizio del potere autoritativo, quale condizione necessaria per affermare la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, a norma dell'art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a. e tale dichiarazione deve esistere al momento dell’apprensione dei beni privati.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 31028 del 27/11/2019 (Rv. 656075 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041

Controversie relative ad occupazioni illegittime preordinate all'espropriazione - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Esistenza di una dichiarazione di pubblica utilità al momento dell'apprensione del bene - Necessità.
L'esistenza di una dichiarazione di pubblica utilità è condizione imprescindibile per ritenere che l'apprensione, l'utilizzazione e l'irreversibile trasformazione del bene in proprietà privata da parte della pubblica amministrazione siano riconducibili a un concreto esercizio del potere autoritativo, quale condizione necessaria per affermare la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, a norma dell'art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a. e tale dichiarazione deve esistere al momento dell’apprensione dei beni privati.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 31028 del 27/11/2019 (Rv. 656075 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041

Domanda risarcitoria proposta da una banca in amministrazione straordinaria nei confronti dei propri commissari - Diniego di autorizzazione della Banca d'Italia alla proposizione dell'azione - Regolamento preventivo di giurisdizione - Inammissibilità - Ragioni.
E' inammissibile il ricorso per regolamento di giurisdizione sulla domanda risarcitola proposta da una banca in amministrazione straordinaria nei confronti dei suoi commissari, sul presupposto del diniego di autorizzazione della Banca d'Italia alla proposizione dell'azione, ai sensi dell'art. 72, comma 9, del d.lgs. n. 385 del 1993, atteso, per un verso, che il regolamento preventivo di cui agli artt. 37 e 41 c.p.c. è dato soltanto per le questioni sulla giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della P.A. o dei giudici speciali o di quello straniero, e considerato, per l'altro, che, ove in una controversia tra privati, attinente a diritti soggettivi, il giudice ordinario debba vagliare situazioni che presentano aspetti di pubblico interesse o si trovi a scrutinare la legittimità di provvedimenti amministrativi, le questioni che insorgono circa i confini dei suoi poteri, attengono al merito e non alla giurisdizione, investendo l'individuazione dei limiti interni posti dall'ordinamento alle attribuzioni del giudice ordinario; pertanto, la valutazione degli effetti del diniego di autorizzazione della P.A. alla proposizione di una domanda risarcitoria nell'ambito di un giudizio al quale essa è estranea, non coinvolge la giurisdizione, ma riguarda esclusivamente la proponibilità della domanda, non modificandone l'oggetto, né incidendo sui fatti costitutivi della pretesa.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 30010 del 19/11/2019 (Rv. 656070 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_041

Amministrazione pubblica - azioni contro la p.a. - In genere.
Le azioni possessorie nei confronti della pubblica amministrazione sono esperibili davanti al giudice ordinario solo quando il comportamento della medesima non si ricolleghi ad un formale provvedimento amministrativo, emesso nell'ambito e nell'esercizio dei poteri autoritativi e discrezionali ad essa spettanti (di fronte ai quali le posizioni soggettive del privato hanno natura non di diritto soggettivo, bensì di interesse legittimo, tutelabile, quindi, davanti al giudice amministrativo), ma si concreti e si risolva in una mera attività materiale, disancorata e non sorretta da atti o provvedimenti amministrativi formali, mentre, ove dette azioni siano proposte in relazione a comportamenti attuati in esecuzione di poteri pubblici o comunque di atti amministrativi, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.(In applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato la giurisdizione del g.a. in relazione ad una domanda di reintegra proposta nei confronti di un Comune che aveva ripreso il possesso di aree portuali in forza di provvedimenti di decadenza da concessioni marittime demaniali, specificamente richiamati in una scrittura privata, stipulata con l'occupante, di fissazione della data di restituzione delle aree).
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 29087 del 11/11/2019 (Rv. 655801 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1168, Cod_Civ_art_1170, Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_041

Domanda proposta dal concessionario della gestione di un aereoporto per il pagamento di tasse e diritti aeroportuali - Giurisdizione ordinaria - Devoluzione - Fondamento - Domanda di pagamento di somme a titolo di corrispettivo per la prestazione di servizi concernenti l'uso delle infrastrutture e dei beni dell'aereostazione - Giurisdizione amministrativa - Devoluzione - Fondamento.
Spetta al giudice ordinario, ai sensi dell'art. 39 "bis" del d.l. n. 159 del 2007, aggiunto dalla legge di conversione n. 222 del 2007, la giurisdizione in ordine alla domanda proposta dal concessionario della gestione di un aeroporto per il pagamento delle tasse e dei diritti aeroportuali, non ravvisandosi momenti di valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in gioco, ma esclusivamente l'applicazione di un parametro di natura normativa, mentre il giudice amministrativo ha giurisdizione sulla domanda avente ad oggetto il pagamento di somme a titolo di corrispettivo per la prestazione di servizi concernenti l'uso delle infrastrutture e dei beni dell'aerostazione, la quale rientra nella previsione dell'art. 133, comma primo, lett. c), del codice del processo amministrativo, venendo necessariamente in questione anche l'esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione dell'"an" e del "quantum" delle relative tariffe e non semplicemente l'accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico- aziendali da cui esse possano essere condizionate.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 28212 del 31/10/2019 (Rv. 655592 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041

Contenuto del ricorso - Motivi specifici - Limiti - Esposizione sommaria dei fatti di causa - Necessità - Sussistenza - Fondamento.
L'istanza di regolamento di giurisdizione, non essendo un mezzo di impugnazione, ma soltanto uno strumento per risolvere in via preventiva ogni contrasto, reale o potenziale, sulla "potestas iudicandi" del giudice adito, può anche non contenere specifici motivi di ricorso, e cioè l'indicazione del giudice avente giurisdizione o delle norme e delle ragioni su cui si fonda, ma deve recare, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa, in modo da consentire alla Corte di cassazione di conoscere dall'atto, senza attingerli "aliunde", gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, sia pure in funzione della sola questione di giurisdizione da decidere.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 22575 del 10/09/2019 (Rv. 655112 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041 , Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_366_1

Assegni vitalizi degli ex parlamentari - Controversie relative - Giurisdizione degli organi di autodichia - Difetto di giurisdizione - Configurabilità - Limiti - Carattere oggettivamente giurisdizionale dell'attività - Sussistenza - Conseguenze - Regolamento preventivo di giurisdizione - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Le controversie relative alle condizioni di attribuzione e alla misura degli assegni vitalizi per gli ex parlamentari - istituto riconducibile alla normativa di "diritto singolare" che si riferisce al Parlamento e ai suoi membri a presidio della peculiare posizione di autonomia riconosciuta dagli artt. 64, comma 1, 66 e 68 Cost. - spettano alla cognizione degli organi di autodichia, i quali, pur essendo "interni" all'organo costituzionale di appartenenza ed estranei all'organizzazione della giurisdizione (sicché non rientrano nel novero dei giudici speciali di cui all'art. 102 Cost. e i loro provvedimenti non sono soggetti al sindacato di legittimità previsto dall'art. 111, comma 7, Cost.), tuttavia svolgono un'attività obiettivamente giurisdizionale, che, per un verso, li legittima a sollevare questioni di legittimità costituzionale della norme di legge cui le fonti di autonomia effettuino rinvio, mentre, per altro verso, comporta l'ammissibilità di uno strumento di carattere non impugnatorio qual è il regolamento preventivo di giurisdizione; tale strumento può essere utilizzato dalla stessa parte che ha scelto il giudice allorché, alla stregua della natura della controversia e delle deduzioni del convenuto, abbia un interesse giuridicamente rilevante ad una preventiva soluzione della questione da parte delle Sezioni Unite in ragione dell'eventualità che il giudice adito possa declinare la giurisdizione, rendendo inutile l'attività processuale già svolta e frustrando l'attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. - ritenuta l'ammissibilità in astratto del regolamento preventivo di giurisdizione con cui un ex parlamentare, dopo aver convenuto la Camera di appartenenza dinanzi al giudice ordinario, aveva chiesto, alla stregua delle deduzioni della controparte, che ne fosse definitivamente accertata la giurisdizione su una controversia avente ad oggetto la misura del vitalizio spettantegli - ha dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione, per essere la controversia medesima devoluta alla cognizione dell'organo di autodichia).
Corte Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 18266 del 08/07/2019 (Rv. 654584 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_041

Acquisto del titolo di viaggio avvenuto in via telematica - azione risarcitoria per danni - giurisdizione - art. 33, comma 1, della convenzione di montreal del 1999 - criterio del luogo ove è sito lo stabilimento del vettore che cura la conclusione del contratto - domicilio dell'acquirente - configurabilità. trasporti - marittimi ed aerei - trasporto aereo - di cose (rinvio alle norme sul trasporto marittimo) - responsabilità del vettore
In tema di trasporto aereo internazionale, la giurisdizione in ordine alla domanda di risarcimento dei danni, proposta da due passeggeri (nella specie, cittadini italiani) nei confronti di una compagnia aerea extraeuropea, a causa di disservizi conseguenti all'acquisto di titoli di viaggio avvenuto interamente "on line", può radicarsi nel domicilio degli acquirenti - quale luogo nel quale gli stessi siano venuti a conoscenza dell'accettazione della proposta formulata con l'invio telematico dell'ordine e del pagamento del corrispettivo - così dovendosi interpretare il criterio di collegamento, individuato dall'art. 33, comma 1, della Convenzione di Montreal del 1999 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 12 del 2004), del luogo ove è sito lo stabilimento del vettore che cura la conclusione del contratto, trattandosi di criterio concorrente con quelli del domicilio del vettore e del luogo di destinazione del viaggio.
Corte Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 18257 del 08/07/2019 (Rv. 654582 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_041

Assegni vitalizi degli ex parlamentari - Controversie relative - Giurisdizione degli organi di autodichia - Difetto di giurisdizione - Configurabilità - Limiti - Carattere oggettivamente giurisdizionale dell'attività - Sussistenza - Conseguenze - Regolamento preventivo di giurisdizione - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Le controversie relative alle condizioni di attribuzione e alla misura degli assegni vitalizi per gli ex parlamentari - istituto riconducibile alla normativa di "diritto singolare" che si riferisce al Parlamento e ai suoi membri a presidio della peculiare posizione di autonomia riconosciuta dagli artt. 64, comma 1, 66 e 68 Cost. - spettano alla cognizione degli organi di autodichia, i quali, pur essendo "interni" all'organo costituzionale di appartenenza ed estranei all'organizzazione della giurisdizione (sicché non rientrano nel novero dei giudici speciali di cui all'art. 102 Cost. e i loro provvedimenti non sono soggetti al sindacato di legittimità previsto dall'art. 111, comma 7, Cost.), tuttavia svolgono un'attività obiettivamente giurisdizionale, che, per un verso, li legittima a sollevare questioni di legittimità costituzionale delle norme di legge cui le fonti di autonomia effettuino rinvio, mentre, per altro verso, comporta l'ammissibilità di uno strumento di carattere non impugnatorio qual è il regolamento preventivo di giurisdizione, il quale, peraltro, può essere utilizzato dalla stessa parte che ha scelto il giudice solo quando, alla stregua della natura della controversia e delle deduzioni del convenuto, sussista l'eventualità che detto giudice possa declinare la giurisdizione, rendendo inutile l'attività processuale già svolta e frustrando l'attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione con cui un ex deputato, in una controversia avente ad oggetto la misura del vitalizio spettantegli, dopo aver adito il Consiglio di Giurisdizione della Camera, aveva chiesto che fosse dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, sul rilievo che, avuto riguardo all'oggetto della controversia, fosse pacifica l'attribuzione della stessa alla cognizione all'organo di autodichia e che non sussistesse, pertanto, alcun interesse giuridicamente rilevante del ricorrente ad una preventiva soluzione della questione da parte delle Sezioni Unite).
Corte Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 18265 del 08/07/2019 (Rv. 654583 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_041

Giurisdizione civile - Servizio di tesoreria comunale – Credito per somme erogate a titolo di anticipazione – Controversia relativa all'ammissione al passivo della Commissione straordinaria di liquidazione del Comune - Devoluzione alla giurisdizione ordinaria
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia tra l'ente locale e il concessionario del servizio di tesoreria relativa al pagamento del corrispettivo per il suo svolgimento, inclusa l'ipotesi in cui, dichiarato lo stato di dissesto dell'ente, si faccia questione della possibilità di ricomprendere nella massa passiva, gestita dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi dell'art. 255, comma 10, del d. lgs. n. 267 del 2000, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 205 del 2017, il credito per erogazioni concesse dal tesoriere a titolo di anticipazioni di cassa, dal momento che una simile controversia, non involgendo profili valutativi del comportamento assunto dalla gestione commissariale, né vertendo sul contenuto della concessione, esula dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessioni di pubblici servizi, prevista dall'art. 133, comma 1, lett. c), del d. lgs. n. 104 del 2010.
Corte di Cassazione Sez. U - , Ordinanza n. 15749 del 12/06/2019 (Rv. 654214 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041

Giudice straniero preventivamente adito e giudice italiano successivamente adito, entrambi in base a clausola attributiva della giurisdizione esclusiva - Regolamento preventivo di giurisdizione - Inammissibilità.
Non è esperibile e deve essere dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione nel caso di conflitto fra clausole di proroga della giurisdizione che attribuiscano la competenza a giudici di diversi paesi dell’Unione europea, relativamente a controversie in cui sussista una ipotesi di litispendenza o connessione, qualora il giudice straniero sia stato preventivamente adito in base a una clausola di attribuzione esclusiva della giurisdizione rispetto al giudice italiano successivamente adito anch'esso in base a una clausola attributiva in via esclusiva della giurisdizione.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 12638 del 13/05/2019 (Rv. 653936 - 02)
Riferimenti normativi:

Servizio di ristoro e attività commerciali connesse in area di servizio autostradale - Procedura di gara per l'aggiudicazione - Impugnazione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 11508 del 30/04/2019 (Rv. 653788 - 01)
La controversia riguardante la contestazione della legittimità degli esiti della procedura di gara volta ad individuare l'aggiudicatario della gestione del "servizio di ristoro ed attività commerciali connesse" (c.d. non oil) di un'area di servizio situata in un tratto autostradale, intercorsa tra il concessionario dell'area ed il terzo contraente, spetta al giudice ordinario, atteso che il rapporto tra il concedente (P.A.) ed il concessionario non ha alcun rilievo per il terzo contraente, che resta del tutto estraneo al primo accordo, di cui costituisce un mero presupposto, risolvendosi in un contratto di diritto privato, quand'anche definito come "subconcessione ".
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 11508 del 30/04/2019 (Rv. 653788 - 01)

Procedimento possessorio - Proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione prima della conclusione della fase sommaria o interdittale - Ammissibilità - Esclusione – Fondamento - Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 11220 del 24/04/2019 (Rv. 653603 - 01)
Nel procedimento possessorio, non è ammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione prima della conclusione della fase sommaria o interdittale, e della introduzione della fase di merito ai sensi dell'art. 703, comma 4, c.p.c., atteso che l'art. 41 c.p.c., nello stabilire che la richiesta alle Sezioni unite della Corte di cassazione può essere formulata "finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado", richiede, quale condizione per la proposizione del detto regolamento, che sia in corso l'esame di una causa nel merito in primo grado e che essa non sia stata ancora decisa.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 11220 del 24/04/2019 (Rv. 653603 - 01)

Giudicato sulla giurisdizione - Successivo giudizio instaurato dallo stesso attore nei confronti solo di alcuni dei convenuti in precedenza evocati per i medesimi fatti, avente identico "petitum" e "causa petendi" diversamente qualificata - Regolamento preventivo di giurisdizione - Ammissibilità - Esclusione – Fondamento - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 11161 del 23/04/2019 (Rv. 653897 - 01)
Per il principio del "ne bis in idem", secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, ossia anche ciò che poteva essere dedotto in quanto afferente all'identica "causa petendi", l'efficacia panprocessuale delle pronunce della S.C. sulla giurisdizione non si realizza soltanto qualora la nuova domanda sia proposta in termini identici sotto tutti i profili della struttura dell'azione ("personae", "causa petendi" e "petitum"), atteso che non conta tanto il modo in cui essa è presentata, ma l'esatta qualificazione della domanda e dei fatti posti a base della stessa ("petitum" sostanziale), sicché, ove la S.C. abbia già statuito sulla giurisdizione in altro e precedente giudizio, è inammissibile il regolamento preventivo ex art. 41 c.p.c. proposto in un successivo giudizio, instaurato dallo stesso attore sulla base degli identici fatti narrati nel primo, quand'anche l'atto introduttivo del secondo giudizio abbia evocato solo il convenuto principale nel primo (ma sia poi risultato legittimamente estensibile a tutte le altre parti, chiamate in causa dal convenuto principale), con il medesimo "petitum" (sebbene parzialmente ridotto solo nel "quantum") e sostanzialmente la medesima "causa petendi" (per quanto diversamente qualificata rispetto alla domanda del primo giudizio).
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 11161 del 23/04/2019 (Rv. 653897 - 01)
Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_374, Cod_Civ_art_2909

Incentivi previsti "ex lege" - Controversia relativa - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza – Fondamento
La controversia introdotta dal soggetto produttore di energia da fonti rinnovabili, per il riconoscimento del diritto a godere degli incentivi previsti dall'art. 24, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 28 del 2011 e dall'art. 19 del d.m. 6 luglio 2012, indipendentemente dall'intermediazione di una convenzione stipulata con il gestore dei servizi energetici, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. o), del d.lgs. n. 104 del 2010, atteso che la "procedura" menzionata da quest'ultima norma risulta quella indicata dal citato art. 24 del d.lgs. n. 28 del 2011, il quale, al comma 2, prevede tra i criteri per disciplinare il sistema anche tali convenzioni, quali strumenti di regolazione volti a raggiungere l'obiettivo dell'incentivazione di certe fonti energetiche, costituenti negozi privatistici con funzione pubblicistica attinenti alla materia della "produzione di energia".
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 10020 del 10/04/2019 (Rv. 653598 - 01)

Tempestiva riassunzione dinanzi al giudice indicato come munito della giurisdizione - Proposizione d'ufficio della questione di giurisdizione nel giudizio riassunto - Ammissibilità - Proposizione del regolamento preventivo nel giudizio riassunto - Inammissibilità – Fondamento
Il processo che, a seguito di tempestiva riassunzione conseguente ad una pronuncia declinatoria della giurisdizione, si instaura innanzi al giudice indicato come munito di essa, non è un nuovo ed autonomo procedimento, ma la naturale prosecuzione dell'unico giudizio sicché, mentre nella ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 59, comma 3, della l. n. 69 del 2009 (e dell'art. 11, comma 3, del c.p.a.) e sempre che la causa riassunta costituisca la riproposizione di quella originaria, il giudice successivamente adito può sollevare d'ufficio la questione di giurisdizione, al contrario, nel giudizio riassunto non può essere sollevato il regolamento preventivo ex art. 41 c.p.c., giacché la pronuncia declinatoria emessa nella prima fase integra una decisione sulla giurisdizione assunta nell'unitario giudizio e, pertanto, ostativa alla proposizione del regolamento preventivo, il quale è utilizzabile solo nella prima fase del medesimo giudizio, ove tale decisione ancora manca.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 9683 del 05/04/2019 (Rv. 653557 - 01)

Organismi privati autorizzati - Attività - Natura - Esercizio di poteri pubblici - Esclusione - Valutazioni meramente tecniche - Configurabilità - Giurisdizione dell'A.G.O. - Sussistenza – Fattispecie
In tema di certificazione biologica dei prodotti agricoli, disciplinata dal reg. n. 2092/1991/CEE, sostituito dal reg. n. 834/2007/CE e succ. modif., gli organismi privati autorizzati dal Ministero delle Politiche agricole e forestali, ai sensi del d.lgs. n. 220 del 1995, ad effettuare i controlli ed a rilasciare la certificazione, non assumono la veste di P.A. ex art. 7, comma 2, c.p.a., né partecipano all'esercizio di un pubblico potere, svolgendo essi un'attività ausiliaria, valutativa e certificativa (prelievi e analisi), sotto la sorveglianza dell'autorità pubblica, che si sostanzia in apprezzamenti ed indagini da compiersi sulla base di criteri esclusivamente tecnici e scientifici, costituente espressione di una discrezionalità meramente tecnica, in relazione alla quale sorgono in capo ai soggetti privati destinatari del controllo posizioni di diritto soggettivo la cui tutela rientra nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. (Fattispecie relativa a domanda risarcitoria avanzata da un produttore di limoni nei confronti dell'organismo privato autorizzato che aveva "ingiustamente e negligentemente" disposto, in esecuzione del contratto di certificazione "bio", il divieto di commercializzazione del prodotto come biologico sulla base del prelevamento di un solo campione dello stesso).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 9678 del 05/04/2019 (Rv. 653595 - 01)

Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) - Domanda di risarcimento danni - Regolamento CEE n. 44 del 2001 - Criterio di collegamento previsto dall'art. 5, punto 3, in materia di illeciti dolosi e colposi - Luogo di verificazione dell'evento dannoso - Nozione - Rilevanza dei "danni-conseguenza" - Esclusione - Fondamento.
L'art. 5, punto 3, del regolamento CEE n. 44 del 2001 (reiterativo dell'art. 5, n. 3, della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, resa esecutiva in Italia con la legge 21 giugno 1971, n. 804), che individua il criterio di collegamento per radicare la giurisdizione in materia di illeciti dolosi e colposi nel "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire", va inteso nel senso che per tale luogo deve intendersi quello in cui è avvenuta la lesione del diritto della vittima, senza considerazione del danno - conseguenza ovvero del luogo in cui si sono verificate o potranno verificarsi le conseguenze future della lesione, e ciò al fine di scongiurare la prassi internazionale (cd. "forum shopping") volta a consentire alle parti di incardinare l'azione nel foro ritenuto più conveniente.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 7007 del 12/03/2019
Cod_Civ_art_2043, Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_386

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - Provvedimento cd. ampliativo della P.A. - Annullamento in via di autotutela - Danno - Risarcibilità - Condizioni - Affidamento del privato - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Qualora il privato abbia fatto incolpevole affidamento su un provvedimento amministrativo ampliativo della propria sfera giuridica, successivamente annullato, in via di autotutela od ”ope iudicis", senza che si discuta della legittimità dell'annullamento, la controversia relativa ai danni subiti dal privato rientra nella giurisdizione del giudice ordinario perché ha ad oggetto non già la lesione di un interesse legittimo pretensivo, bensì una situazione di diritto soggettivo rappresentata dalla conservazione dell'integrità del patrimonio, pregiudicato dalle scelte compiute confidando sulla legittimità del provvedimento amministrativo poi caducato. (Principio affermato in fattispecie di intervento edilizio privato per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica da destinare a particolari categorie di conduttori, regolato, quanto alla misura dei canoni di locazione esigibili, da convenzione poi revocata in autotutela, con conseguente riduzione del canone massimo).
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 6885 del 08/03/2019)
Cod_Civ_art_2043, Cod_Proc_Civ_art_001, Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_362, Cod_Proc_Civ_art_374, Cod_Proc_Civ_art_375

Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - procedimento in genere - Notificazione del ricorso all'Avvocatura dello Stato - Presso l'Avvocatura distrettuale e presso l'Avvocatura generale - Possibilità alternativa - Configurabilità - Fondamento.
Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione può essere notificato sia presso l'Avvocatura generale dello Stato, sia presso la sede dell'Avvocatura distrettuale dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria davanti alla quale pende la causa. Infatti, dalla natura e dalle funzioni del regolamento di giurisdizione, quale procedimento incidentale ed eventuale che sorge all'interno del giudizio di primo grado in corso, consegue che la notifica del ricorso va effettuata a norma del secondo comma dell'art. 11 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611; ciò non esclude che la notifica possa validamente effettuarsi ai sensi del primo comma dello stesso articolo, in applicazione del principio della ragionevole durata del processo, in base al quale vanno ridotte all'essenziale le ipotesi di nullità per vizi formali e va ampliata la doverosa collaborazione tra giudicante e procuratore costituito, in funzione di una sollecita definizione della controversia.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 5454 del 25/02/2019

Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - Clausola contrattuale determinativa del foro competente - Rilevanza ai fini della giurisdizione del giudice appartenente ad un determinato Stato – Sussistenza – Azione proposta davanti ad un foro diverso – Rimedio esperibile - Regolamento di giurisdizione – Esclusione – Regole sulla competenza – Applicabilità.
Nell'ipotesi di clausola contrattuale che, ai fini della determinazione della giurisdizione del giudice di un singolo Stato, indichi anche lo specifico foro di quello Stato presso il quale deve svolgersi la causa, il rimedio esperibile per contestare l'azione proposta davanti ad un foro diverso, appartenente tuttavia allo stesso ordinamento nazionale, non è il regolamento di giurisdizione, poiché la prospettazione integra una questione di competenza territoriale che deve essere fatta valere nei termini e nei modi della legge processuale del giudice che ha la giurisdizione, senza che, in assenza di una sentenza sulla competenza, il ricorso per regolamento di giurisdizione sia suscettibile di conversione in ricorso per regolamento di competenza.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 5195 del 21/02/2019

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - corte dei conti - Azione di responsabilità svolta dalla P.A. in sede civile - Azione di responsabilità promossa dinanzi alla Corte dei conti per gli stessi fatti materiali - Reciproca indipendenza - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze in tema di giurisdizione.
Responsabilità civile - amministrazione pubblica - danno causato dai dipendenti della p.a. nell'esercizio delle funzioni
L'azione di responsabilità per danno erariale e quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario restano reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali, essendo la prima volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria, e la seconda, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare della amministrazione attrice; ne deriva che le eventuali interferenze tra i due giudizi integrano una questione non di giurisdizione ma di proponibilità dell'azione di responsabilità innanzi al giudice contabile, sempre che non sia contestata dinanzi a quest'ultimo la configurabilità stessa, in astratto, di un danno erariale, in relazione ai presupposti normativamente previsti per il sorgere della responsabilità amministrativa contestata dal P.G. contabile, nel qual caso si configura una questione di giurisdizione risolvibile dalle Sezioni Unite, essendo posta in discussione la "potestas iudicandi" del giudice contabile, la cui definizione è rimessa alla discrezionalità del legislatore ordinario, non essendo la Corte dei conti "il giudice naturale della tutela degli interessi pubblici e della tutela da danni pubblici" (Corte cost., nn. 355/2010, 46/2008, 641/1987).
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 4883 del 19/02/2019
Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_001, Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_362, Cod_Proc_Civ_art_374, Cod_Proc_Civ_art_382

Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - preventivo - Giudizio di ottemperanza - Regolamento preventivo di giurisdizione - giustizia amministrativa - esecuzione del giudicato amministrativo - In genere.
E' ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione avverso le decisioni del G.A. rese nel giudizio di ottemperanza, trattandosi di procedimento a natura non esclusivamente esecutiva, giacché il giudice amministrativo gode di poteri cognitivi che implicano la potestà di interpretare, integrare e precisare, per se entro determinati limiti, il "dictum" del giudice di cognizione, né assume rilievo il consolidamento della giurisdizione del giudizio presupposto, che ha avuto un oggetto diverso. (Fattispecie relativa a regolamento preventivo proposto nel giudizio avverso un provvedimento del commissario "ad acta" emesso nell'ambito del giudizio di ottemperanza, del quale si contestavano i criteri di determinazione dell'indennità ex art. 42-bis, d.P.R. n. 327 del 2001).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 4880 del 19/02/2019

Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - preventivo Art. 360-bis c.p.c. - Applicabilità – impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ammissibilità del ricorso In genere - Corte di Cassazione Sez. U - , Ordinanza n. 3886 del 08/02/2019
L'art. 360-bis c.p.c. è inapplicabile al regolamento preventivo di giurisdizione, la cui funzione è quella di provocare una decisione che accerti, in via definitiva ed immediata, se il giudice adito abbia o meno giurisdizione e, comunque, a quale giudice essa appartenga, giacché, da un lato, ove la soluzione della questione di giurisdizione fosse riconducibile all'ambito dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., in ogni caso occorrerebbe una statuizione in merito ad opera della Corte di cassazione, mentre, dall'altro, l'art. 360-bis, n. 2, c.p.c. risulterebbe comunque sempre applicabile, ma in positivo, risultando l'individuazione della giurisdizione, per definizione, conforme alla logica del giusto processo.
Corte di Cassazione Sez. U - , Ordinanza n. 3886 del 08/02/2019
Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_360_2, Cod_Proc_Civ_art_364

giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - opere pubbliche appalto di opere pubbliche - revisione prezzi - giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - sussistenza - limiti - fondamento – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 3160 del 01/02/2019
In tema di revisione prezzi negli appalti di opere pubbliche, l'ampia e generale portata assunta dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, per effetto del disposto dell'art. 244 del d.lgs. n. 163 del 2006, prima, e dell'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., poi, nella quale rientra ogni controversia concernente detta revisione, compreso il profilo del "quantum debeatur", incontra un limite nel solo caso in cui sia in contestazione esclusivamente l'espletamento di una prestazione già puntualmente prevista nel contratto e disciplinata in ordine all'"an" ed al "quantum", avendo in tal caso la domanda ad oggetto una mera pretesa di adempimento contrattuale, ossia l'accertamento di un diritto soggettivo che, stante la natura paritetica della situazione in cui si trova la P.A., rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla domanda dell'appaltatore di revisione del prezzo in base ad un meccanismo revisionale di indicizzazione diverso da quello contrattualmente pattuito).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 3160 del 01/02/2019
revisione prezzi, appalti di opere pubbliche
Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_374, Cod_Proc_Civ_art_375

giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - in genere finanziamento pubblico - provvedimento di attribuzione - revoca - controversia relativa - giurisdizione - criteri di individuazione - Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 3166 del 01/02/2019
La controversia promossa per ottenere l'annullamento del provvedimento di revoca di un finanziamento pubblico concerne una posizione di diritto soggettivo (ed è pertanto devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario) tutte le volte in cui l'amministrazione abbia inteso far valere la decadenza del beneficiario dal contributo in ragione della mancata osservanza, da parte sua, di obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l'erogazione, mentre riguarda una posizione di interesse legittimo (con conseguente devoluzione al giudice amministrativo) allorché la mancata erogazione del finanziamento, pur oggetto di specifico provvedimento di attribuzione, sia dipesa dall'esercizio di poteri di autotutela dell'amministrazione, la quale abbia inteso annullare il provvedimento stesso per vizi di legittimità o revocarlo per contrasto originario con l'interesse pubblico.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 3166 del 01/02/2019
finanziamento pubblico

Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - preventivo - Opposizione della P.A. ex art. 48 c.p.a. - Mancata contestazione della giurisdizione amministrativa - Declaratoria di inammissibilità - Prosecuzione del procedimento in sede straordinaria - Proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione - Ammissibilità - Fondamento.
Ricorsi amministrativi - ricorso straordinario al capo dello stato - in genere.
In tema di ricorso straordinario al Capo dello Stato, ove l'amministrazione intimata abbia proposto opposizione al ricorso ex art. 48 c.p.a., senza contestare la giurisdizione amministrativa, e il TAR l'abbia dichiarata inammissibile per tardività, rimettendo gli atti all'amministrazione per la prosecuzione del procedimento in sede straordinaria, il regolamento preventivo di giurisdizione, con il quale l'amministrazione deduca in tale sede l'insussistenza della giurisdizione amministrativa – presupposto indefettibile del ricorso straordinario al Capo dello Stato ex art. 7, comma 8, c.p.a. –, ben può essere proposto fino al momento della pronuncia del parere del Consiglio di Stato che, formando il contenuto sostanziale della conforme decisione giustiziale del Presidente della Repubblica, ne costituisce l'antecedente necessario e segna il momento preclusivo per far valere il difetto del presupposto della decisione.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 1413 del 18/01/2019

Acque - tribunali delle acque pubbliche - tribunale superiore delle acque pubbliche - giurisdizione in sede di legittimità - controversie assoggettate - progetto per la realizzazione di una mini centrale idroelettrica - assoggettamento del progetto alla valutazione d'impatto ambientale - decreto amministrativo regionale - impugnazione - giurisdizione del tribunale superiore della acque pubbliche - sussistenza – fondamento - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 33656 del 28/12/2018
Appartiene alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche la controversia relativa all'impugnazione del decreto amministrativo con cui una Regione assoggetta alla valutazione d'impatto ambientale un progetto per la realizzazione di una mini centrale idroelettrica, atteso che, ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. a) del r.d. n. 1775 del 1933, sono devoluti alla cognizione di tale tribunale tutti i ricorsi avverso i provvedimenti che, pur costituendo esercizio di un potere non propriamente attinente alla materia, riguardino comunque l'utilizzazione del demanio idrico, incidendo in maniera diretta e immediata sul regime delle acque pubbliche.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 33656 del 28/12/2018

Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) - accettazione della giurisdizione italiana - conferimento di procura espressamente assoggettata alla legge ed alla giurisdizione della repubblica italiana - accettazione della giurisdizione del giudice italiano - configurabilità - esclusione - conseguenze - ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione – ammissibilità - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 30420 del 23/11/2018
La previsione, nella procura alle liti allegata alla comparsa di risposta, che la stessa è regolata dalla legge della Repubblica italiana, alla cui giurisdizione si rimettono sia la parte (mediante la sottoscrizione dell'atto) sia i suoi procuratori (agendo secondo le sue condizioni), non implica l'implicita accettazione della giurisdizione del giudice italiano, in quanto il riferimento a tale giurisdizione riguarda solo la soggezione della procura medesima alla legge e alle autorità italiane per i diritti e gli obblighi nascenti dal mandato nei rapporti interni tra parte e difensore; pertanto, la predetta previsione non è in contraddizione logico-giuridica con l'eccezione di difetto di giurisdizione eventualmente avanzata con la prima difesa nel giudizio di merito, né con il consequenziale ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, il quale deve ritenersi ammissibile ai sensi dell'art. 11 della l. n. 218 del 1995.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 30420 del 23/11/2018

Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione – preventivo - convenuto residente o domiciliato in italia - deroga convenzionale in favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero - contestazione preventiva della giurisdizione italiana – ammissibilità - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 29879 del 20/11/2018
Il regolamento preventivo di giurisdizione di cui all'art. 41 c.p.c., per sollevare una questione concernente il difetto di giurisdizione del giudice italiano, è ammissibile non solo allorché il convenuto nella causa di merito sia domiciliato o residente all'estero, ma anche quando lo stesso, pur domiciliato e residente in Italia, contesti la giurisdizione italiana in forza di una deroga convenzionale a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 29879 del 20/11/2018

Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione – preventivo - prove costituende - necessità - conseguenze - proposizione del regolamento - inammissibilità - condizioni - tempestiva richiesta istruttoria – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 29879 del 20/11/2018
In tema di regolamento di giurisdizione, l'impossibilità di dedurre avanti alla Corte di cassazione prove "costituende" comporta l'inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione (peraltro riproponibile successivamente all'espletamento delle prove stesse avanti al giudice del merito), nelle sole ipotesi in cui l'accertamento istruttorio necessario ai fini della statuizione sulla giurisdizione sia stato effettivamente e concretamente precluso dalla proposizione dell'istanza ad iniziativa dell'altra parte, non essendo sufficiente che tale accertamento sia prospettato come possibile, stante la necessità di contemperare i limiti dei poteri di accertamento della Corte di cassazione con le esigenze di immediata regolazione della giurisdizione sottese all'istituto. (Nella specie, la S.C. ha rigettato l'eccezione di inammissibilità in quanto formulata in astratto, senza l'indicazione dell'oggetto dell'accertamento istruttorio utile ai fini della risoluzione della questione di giurisdizione).
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 29879 del 20/11/2018

Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione – preventivo - convenuto residente o domiciliato in Italia - deroga convenzionale in favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero - contestazione preventiva della giurisdizione italiana - ammissibilità. Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 29879 del 20/11/2018
>>> Il regolamento preventivo di giurisdizione di cui all'art. 41 c.p.c., per sollevare una questione concernente il difetto di giurisdizione del giudice italiano, è ammissibile non solo allorché il convenuto nella causa di merito sia domiciliato o residente all'estero, ma anche quando lo stesso, pur domiciliato e residente in Italia, contesti la giurisdizione italiana in forza di una deroga convenzionale a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 29879 del 20/11/2018

Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione – preventivo - prove costituende - necessità - conseguenze - proposizione del regolamento - inammissibilità - condizioni - tempestiva richiesta istruttoria - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 29879 del 20/11/2018
>>> In tema di regolamento di giurisdizione, l'impossibilità di dedurre avanti alla Corte di cassazione prove "costituende" comporta l'inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione (peraltro riproponibile successivamente all'espletamento delle prove stesse avanti al giudice del merito), nelle sole ipotesi in cui l'accertamento istruttorio necessario ai fini della statuizione sulla giurisdizione sia stato effettivamente e concretamente precluso dalla proposizione dell'istanza ad iniziativa dell'altra parte, non essendo sufficiente che tale accertamento sia prospettato come possibile, stante la necessità di contemperare i limiti dei poteri di accertamento della Corte di cassazione con le esigenze di immediata regolazione della giurisdizione sottese all'istituto. (Nella specie, la S.C. ha rigettato l'eccezione di inammissibilità in quanto formulata in astratto, senza l'indicazione dell'oggetto dell'accertamento istruttorio utile ai fini della risoluzione della questione di giurisdizione).
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 29879 del 20/11/2018

opposizione a decreto ingiuntivo - giurisdizione civile - principi costituzionali - tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi - opposizione a decreto ingiuntivo - regolamento preventivo di giurisdizione - ammissibilità - sussiste - fondamento. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. U, ORDINANZA N. 22433 DEL 21/09/2018
>>Il regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile anche in pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, poiché l'adozione del provvedimento monitorio non costituisce decisione nel merito ai sensi dell'art. 41 c.p.c.
CORTE DI CASSAZIONE, sez. u, ordinanza n. 22433 DEL 21/09/2018

Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - competenza - Opposizione fondata sull'esistenza di una clausola di arbitrato internazionale - Regolamento preventivo di giurisdizione - Esclusione della giurisdizione italiana - Effetti - Nullità del decreto ingiuntivo. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. U, ORDINANZA N. 22433 DEL 21/09/2018
>>> In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, quando all'esito del regolamento preventivo di giurisdizione sia stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice nazionale, si determina una improseguibilità del giudizio di merito, in quanto il giudice italiano, pure avendo avuto il potere di adottare il provvedimento poi opposto, non ha più quello di decidere la relativa controversia, se non limitandosi a dichiarare la nullità del ridetto decreto monitorio.

Controversie iniziate prima dell'entrata in vigore della l. n. 448 del 2001 - Commissioni tributarie - Devoluzione - Presupposti - Contributo al servizio sanitario nazionale - Relative controversie - Ricomprensione - Fondamento.
La giurisdizione delle commissioni tributarie in relazione a controversie iniziate prima del 1° gennaio 2002 - data di entrata in vigore dell'art. 12 della l. n. 448 del 2001, sussiste qualora sia dedotto un rapporto avente natura tributaria riconducibile al novero di quelli ad esse devoluti dalle norme vigenti al momento della domanda, secondo un elenco tassativo: sono pertanto devolute alle commissioni tributarie, ancorché anteriori all'entrata in vigore della l. n. 448 del 2001, le controversie concernenti l'abrogato contributo al servizio sanitario nazionale, stante il carattere tributario dello stesso, desumibile dall'imposizione di un sacrificio economico attraverso un atto autoritativo ablatorio e dalla destinazione del relativo gettito alla copertura di spese pubbliche, nonché dalla sua riconducibilità, quale sovraimposta IRPEF, alle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992. La giurisdizione delle commissioni tributarie in relazione a controversie iniziate prima del 1° gennaio 2002 - data di entrata in vigore dell'art. 12 della l. n. 448 del 2001 - sussiste qualora sia dedotto un rapporto avente natura tributaria riconducibile al novero di quelli ad esse devoluti dalle norme vigenti al momento della domanda, secondo un elenco tassativo. Sono pertanto devolute alle commissioni tributarie, ancorchè anteriori all'entrata in vigore della legge n. 448 del 2001, le controversie concernenti l'abrogato contributo al servizio sanitario nazionale, stante il carattere tributario dello stesso, desumibile dall'imposizione di un sacrificio economico attraverso un atto autoritativo ablatorio e dalla destinazione del relativo gettito alla copertura di spese pubbliche, nonchè dalla sua riconducibilità, quale sovraimposta IRPEF, alle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 14997 del 08/06/2018

Carenza di interesse della decisione sul regolamento - Esclusione - Fondamento.
L'emissione della sentenza ad opera del giudice di merito, non determina la carenza d'interesse alla decisione della Corte di Cassazione sul regolamento preventivo di giurisdizione proposto anteriormente ad essa, dovendosi considerare la decisione del giudice di merito come resa a cognizione sommaria e, ove passata in cosa giudicata, pur sempre condizionata al riconoscimento della giurisdizione all'esito della definizione del regolamento.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 11576 del 11/05/2018

Domanda restitutoria - Giurisdizione ai sensi del Regolamento CE n. 44/2001 - Obbligazione "ex contractu" - Foro del luogo in cui è stata o deve essere eseguita l’obbligazione - Applicabilità - Fattispecie.
Il giudice al quale spetta la giurisdizione sulla domanda proposta nei confronti di società estera, di restituzione delle somme già versate in dipendenza di un contratto successivamente sciolto, va individuato, trattandosi di obbligazione "ex contractu", ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a), del Reg. CE n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, sulla base del criterio generale del foro del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda avanzata dall'attrice avente sede in Italia, di restituzione del deposito cauzionale versato prima dello scioglimento, per effetto dell'art. 50 del d.lgs. n. 270 del 1999, di un contratto di leasing).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 4731 del 28/02/2018

Incentivi economici per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Provvedimento di annullamento del Gestore dei servizi energetici e richiesta di rimborso - Controversia relativa - Giurisdizione amministrativa esclusiva - Sussistenza – Fondamento - Fattispecie.
Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sulla causa avente ad oggetto l’annullamento del provvedimento emesso dal gestore dei servizi energetici con riguardo agli incentivi economici per la produzione di energia da fonte rinnovabile, poiché viene in rilievo un atto che non ha incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, ma concerne l’indirizzo della produzione energetica nazionale. (Nella fattispecie, sul presupposto del riscontrato superamento della portata media annua di prelievo d’acqua, erano stati domandati ad una società, con due separati provvedimenti, dalla Regione il pagamento di maggiori canoni di derivazione idroelettrica e dal gestore del servizio energetico la restituzione delle incentivazioni accordate. La S.C., nell’enunciare il summenzionato principio, ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento alla controversia riguardante la richiesta di rimborso delle somme a titolo di incentivazione)
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 26150 del 03/11/2017

Contratti della pubblica amministrazione - Caducazione in autotutela di atti prodromici alla conclusione del contratto - Riparto della giurisdizione tra g.o. e g.a. - Criteri - Fattispecie in tema di annullamento in autotutela di delibere comunali concernenti la stipulazione di contratti cd. "derivati".
In tema di contratti della P.A., la caducazione in autotutela di atti prodromici alla conclusione del contratto postula la giurisdizione del giudice amministrativo soltanto nell'ipotesi in cui l'esercizio del potere autoritativo di annullamento abbia la funzione di sindacare la legittimità degli atti appartenenti alla sequela procedimentale di carattere discrezionale che ha preceduto la successiva contrattazione con il privato, mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario nella contraria ipotesi in cui la P.A. persegua l'obiettivo di sottrarsi ex post ad un vincolo contrattuale. (Fattispecie nella quale la giurisdizione del giudice ordinario è stata affermata con riguardo all'impugnativa della delibera comunale di annullamento, in sede di autotutela, di due pregresse delibere con cui era stato dato corso alla stipulazione di contratti cd. "derivati", sul rilievo che questi ultimi erano stati conclusi all'esito di una trattativa privata e che, pertanto, la delibera di annullamento non appariva diretta a sindacare la legittimità di atti del procedimento amministrativo prodromico alla conclusione dei contratti ma piuttosto a realizzare una sorta di recesso unilaterale dagli stessi).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 23600 del 09/10/2017

Giurisdizione - Criteri di riparto - "Petitum" sostanziale identificato dalla "causa petendi" - Conseguenze - Procedura per l' emersione del lavoro irregolare - Ammissione del datore di lavoro alla procedura di cui alla l.n. 296 del 2006 - Devoluzione al giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
Ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il "petitum" sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio; ne consegue che la controversia concernente l’ammissione alle agevolazioni di cui alla l. n. 296 del 2006 appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto l’inserimento del datore di lavoro nella procedura per la emersione del lavoro irregolare non discende da una valutazione discrezionale della pubblica amministrazione, ma dall’accertamento del diritto soggettivo di accesso alla procedura stessa che non rientra, inoltre, tra le materie per le quali è prevista la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133 cod. proc. amm.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 21522 del 15/09/2017

Azione finalizzata alla costituzione di rendita ex art. 13 l. n. 1338 del 1962 - Rapporto di natura privatistica antecedente a quello di pubblico impiego - Giurisdizione del giudice ordinario - Fattispecie.
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda di accertamento del diritto alla costituzione della rendita vitalizia sensi dell'art. 13 l. n. 1338 del 1962 - strumentale alla costituzione della riserva matematica per la regolarizzazione della posizione contributiva - ove proposta in relazione ad un rapporto di natura privatistica antecedente a quello di pubblico impiego. (Nella specie, la richiesta era stata avanzata da una lavoratrice, già dipendente della Regione Toscana, per le prestazioni di dattilografia rese in epoca antecedente alla costituzione del rapporto di pubblico impiego e remunerate con retribuzione oraria).
Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 21302 del 14/09/2017

Procedimenti diversi - Unica istanza di regolamento - Inammissibilità - Limiti - Giudizi identici per soggetti, "petitum" e "causa petendi" - Fattispecie.
Il principio di inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione proposto con un unico atto con riguardo a processi formalmente e sostanzialmente distinti, tali da non consentire l'individuazione del procedimento per il quale deve statuirsi sulla giurisdizione, non trova applicazione ove i due giudizi di cui si tratta siano assolutamente identici per soggetti, "petitum" e "causa petendi". (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile il regolamento ex art. 41 c.p.c. proposto dalla stessa parte che aveva introdotto due procedimenti identici, l’uno davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche e l’altro davanti al giudice amministrativo, per ottenere l’annullamento di un provvedimento dell’Autorità di bacino dei laghi d’Iseo, Moro ed Endine).
Corte di Cassazione Sez. U - , Ordinanza n. 18977 del 31/07/2017
fine
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