Codice di procedura civile Libro primo: disposizioni generali titolo I: degli organi giudiziari capo I: del giudice sezione I: della giurisdizione e della competenza in generale sezione II: della competenza per materia e valore sezione III: della competenza per territorio - 29. (Forma ed effetti dell'accordo delle parti)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 29. (Forma ed effetti dell'accordo delle parti)
I. L'accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale deve riferirsi ad uno o più affari determinati e risultare da atto scritto.
II. L'accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito.
la giurisprudenza
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Competenza civile - accordo delle parti - competenza civile - competenza per territorio - accordo delle parti - Foro pattizio esclusivo - Derogabilità ex art. 33 c.p.c. - Conseguenze - Parte che ne eccepisce l'incompetenza in ragione dell'esclusività del foro convenzionale - Onere di eccepirla anche per i criteri ex artt. 18 e 19 c.p.c. - Sussistenza.
In tema di competenza territoriale, il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, è derogabile per connessione oggettiva ai sensi dell'art. 33 c.p.c., sicché la parte che eccepisce l'incompetenza del giudice adito, in virtù della convenzione che attribuisce la competenza esclusiva ad altro giudice, ha l'onere di eccepirne l'incompetenza pure in base ai criteri degli artt. 18 e 19 c.p.c., in quanto richiamati dall'art. 33 c.p.c. ai fini della modificazione della competenza per ragione di connessione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26910 del 26/11/2020 (Rv. 659903 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_018, Cod_Proc_Civ_art_019, Cod_Proc_Civ_art_028, Cod_Proc_Civ_art_029, Cod_Proc_Civ_art_033, Cod_Proc_Civ_art_038
corte
cassazione
26910
2020

Competenza civile - competenza per territorio - accordo delle parti - Foro pattizio esclusivo - Derogabilità ex art. 33 c.p.c. - Conseguenze - Parte che ne eccepisce l'incompetenza in ragione dell'esclusività del foro convenzionale - Onere di eccepirla anche per i criteri ex artt. 18 e 19 c.p.c. - Sussistenza.
In tema di competenza territoriale, il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, è derogabile per connessione oggettiva ai sensi dell'art. 33 c.p.c., sicché la parte che eccepisce l'incompetenza del giudice adito, in virtù della convenzione che attribuisce la competenza esclusiva ad altro giudice, ha l'onere di eccepirne l'incompetenza pure in base ai criteri degli artt. 18 e 19 c.p.c., in quanto richiamati dall'art. 33 c.p.c. ai fini della modificazione della competenza per ragione di connessione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26910 del 26/11/2020 (Rv. 659903 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_018, Cod_Proc_Civ_art_019, Cod_Proc_Civ_art_028, Cod_Proc_Civ_art_029, Cod_Proc_Civ_art_033, Cod_Proc_Civ_art_038
competenza per territorio
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26910
2020

competenza civile - competenza per territorio - accordo delle parti - forma dell'accordo - Carattere di esclusività attribuito al foro prescelto - Condizioni - Pattuizione espressa - Necessità - Pluralità di clausole sul foro prescelto - Criteri di valutazione.
La designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, attribuisce a tale foro la competenza esclusiva soltanto se risulta un'enunciazione espressa, che non può trarsi, quindi, per via argomentativa, attraverso un'interpretazione sistematica, dovendo essere inequivoca e non lasciare adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari. Pertanto, in caso di pluralità di clausole relative al foro competente, per potere ritenere che le parti lo abbiano voluto come esclusivo, occorre che l'esclusività sia espressa in ogni clausola contenente la scelta del foro; al contrario, la presenza nel contratto di clausole espressamente indicanti il foro come esclusivo e di altre che non prevedono l'esclusività rende equivoca la volontà contrattuale di escludere altri fori.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21362 del 06/10/2020 (Rv. 659159 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1321, Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1362, Cod_Proc_Civ_art_029
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Competenza
Incompetenza
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Funzionale
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21362
2020

competenza civile - competenza per territorio - accordo delle parti - forma dell'accordo - Foro convenzionale - Attribuzione allo stesso del carattere di esclusività - Dichiarazione espressa ed univoca delle parti - Necessità - Contenuto - Fattispecie.
In tema di competenza per territorio, il foro convenzionale può ritenersi esclusivo solo in presenza di una dichiarazione espressa ed univoca da cui risulti, in modo chiaro e preciso, la concorde volontà delle parti, non solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa. (Nella specie, La S.C., regolando la competenza, ha escluso il carattere esclusivo del foro prescelto in sede contrattuale, sul rilievo che tale esclusività non solo non era stata specificata in maniera univoca nella clausola derogativa dell'ordinaria competenza territoriale, ma risultava smentita dal contenuto della eccezione di incompetenza, la quale era stata formulata con l'indicazione, oltre che del foro convenzionale, anche di un foro ad esso alternativo).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21010 del 02/10/2020 (Rv. 659155 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_028, Cod_Proc_Civ_art_029, Cod_Proc_Civ_art_045
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Incompetenza
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21010
2020

Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - condizioni generali di contratto - necessita' di specifica approvazione scritta - Contratto stipulato per atto pubblico - Condizioni poste da uno dei contraenti, anche di natura vessatoria inserite in scritture allegate - Inclusione - Specifica approvazione - Necessità - Esclusione - Clausola di deroga alla competenza territoriale – Ragioni - contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - condizioni generali di contratto - necessita' di specifica approvazione scritta - deroghe alla competenza .
Le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come predisposte dal contraente medesimo ai sensi dell'art. 1341 c.c. e, pertanto, pur se vessatorie, non necessitano di specifica approvazione; è efficace, pertanto, la clausola di deroga alla competenza territoriale che, pur se contenuta in un documento separato ed unilateralmente predisposto, sia stata oggetto di un esplicito richiamo in contratto e sottoscritta dall'altro contraente, che abbia dichiarato di averne preso visione e di approvarne il contenuto, avendo, in tal caso, il valore, per effetto di una "relatio perfecta", delle clausole concordate.
Corte di Cassazione. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15253 del 16/07/2020 (Rv. 658728 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_028, Cod_Proc_Civ_art_029, Cod_Civ_art_1341, Cod_Civ_art_1342, Cod_Civ_art_2699
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15253
2020

Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - condizioni generali di contratto - necessita' di specifica approvazione scritta - deroghe alla competenza - Competenza per territorio - Clausole di deroga alla competenza - Previsione in favore di una soltanto delle parti - Ammissibilità - Effetti.
E' lecita la clausola contrattuale (cd. "asimmetrica”) di deroga alla competenza territoriale a favore anche solo di una parte, con la conseguente facoltà per la stessa di introdurre la lite sia davanti al giudice indicato nel contratto, sia dinanzi a quello che sarebbe competente secondo i criteri ordinari, mentre l'altro contraente resta obbligato a promuovere eventuali controversie soltanto dinanzi all'autorità giudiziaria contrattualmente indicata.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15202 del 16/07/2020 (Rv. 658705 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_028, Cod_Proc_Civ_art_029
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15202
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Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - condizioni generali di contratto - necessità di specifica approvazione scritta - deroghe alla competenza - Clausola di deroga alla competenza - Richiamo alla disciplina fissata in un distinto documento – somministrazione (contratto di) - (nozione, caratteri, distinzioni) in genere.
E' efficace una clausola di elezione convenzionale del foro esclusivo pattuita attraverso il richiamo esplicito alla disciplina fissata in un distinto documento unilateralmente predisposto, ove il rinvio sia effettuato dalle parti contraenti sulla premessa della piena conoscenza di tale documento, e la clausola sia specificamente sottoscritta dall'altro contraente, che abbia dichiarato di averne preso visione e di approvarne il contenuto, attribuendosi, in tal modo, alle previsioni di quella disciplina il valore di clausole concordate.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16439 del 19/06/2019 (Rv. 654609 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1341, Cod_Civ_art_1342, Cod_Proc_Civ_art_028, Cod_Proc_Civ_art_029, Cod_Proc_Civ_art_038

Clausola indicante come foro esclusivo quello della sede della società - Ammissibilità - Fondamento.
La clausola contrattuale di deroga alla competenza per territorio assolve, di per sé, alla funzione di designare l'ufficio giudiziario di maggiore prossimità per una delle parti, sicché, ove essa indichi, come foro esclusivo, quello in cui ha sede uno dei contraenti, avente natura di società, al momento della proposizione della domanda, tale pattuizione è sostanzialmente confermativa del foro generale delle persone giuridiche previsto dall'art. 19 c.p.c., pur eliminando la competenza alternativa di ogni altro giudice. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la clausola attributiva della competenza con riguardo "al Foro nella cui giurisdizione ricade la sede legale della Banca" abbia radicato la competenza convenzionale esclusiva in capo al giudice del luogo della sede l'istituto di credito al momento della domanda).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18724 del 27/07/2017
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18724
2017

Giudizio con pluralità di parti in litisconsorzio passivo - Contestazione della competenza in base al foro convenzionale esclusivo da parte di alcuni dei convenuti - Applicabilità dell’art. 33 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.
Nel giudizio con pluralità di parti in litisconsorzio passivo, la clausola di deroga della competenza territoriale con indicazione di diversa competenza territoriale esclusiva cui abbiano aderito tutti i condebitori, può essere efficacemente eccepita nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto da uno soltanto dei debitori ingiunti ed è vincolante anche per gli altri condebitori, senza che possa intervenire alcuna modificazione della competenza per ragioni di connessione oggettiva ex art. 33 c.p.c., la quale presuppone, viceversa, l’estraneità di uno dei condebitori all’accordo derogatorio.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14540 del 09/06/2017
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14540
2017

Ricorso monitorio nei confronti di più coobbligati - Omessa rilevazione "ex officio" della incompetenza ex artt. 28 e 29 c.p.c. - Mancata opposizione al decreto da parte di uno dei debitori ingiunti - Conseguenze - Radicamento della competenza territoriale presso il foro scelto dall’ingiungente - Esclusione - Possibilità per gli altri debitori ingiunti di far valere la competenza territoriale convenzionale esclusiva - Sussistenza.
Nelle ipotesi di omessa rilevazione “ex officio” della incompetenza territoriale ex artt. 28 e 29 c.p.c., o di mancata opposizione al decreto monitorio da parte di uno dei debitori ingiunti, va escluso che la competenza ex art. 637 c.p.c. si possa radicare presso il foro generale del debitore non-opponente sulla base di una scelta “arbitraria” compiuta dal creditore e possa precludere agli altri condebitori la facoltà di far valere quella convenzionale esclusiva riferibile anche al debitore-non opponente nei cui confronti l'efficacia esecutiva del decreto sia divenuta incontestabile.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14540 del 09/06/2017

Foro convenzionale esclusivo stabilito in un contratto con pluralità di parti dal lato passivo - Giudizio instaurato nei confronti di tutti i coobbligati - Contestazione della competenza in base al foro convenzionale esclusivo da parte solo di alcuni dei convenuti - Onere di contestare tutti i fori legali alternativamente concorrenti anche in relazione all’altro convenuto - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Il convenuto che eccepisca l'incompetenza territoriale del giudice adito in virtù di una convenzione derogatoria, pattuita da tutte le parti del lato passivo del rapporto, non ha l'onere di contestare tutte le ragioni di competenza nei confronti dell'altro convenuto in base ai criteri richiamati dall'art. 33 c.p.c. ai fini della modificazione della competenza per ragione di connessione.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14540 del 09/06/2017
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Clausole vessatorie – Sottoscrizione per adesione di entrambe le parti – Necessità – Esclusione – Sottoscrizione da parte del non predisponente – Sufficienza.
La clausola di deroga della competenza per territorio, stabilita da uno dei contraenti a proprio favore, è valida quando l'altro contraente abbia sottoscritto la dichiarazione con la quale approva specificamente la stessa, senza che sia necessaria anche la sottoscrizione di detta dichiarazione da parte del predisponente.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4377 del 21/02/2017
REQUISITI
ELEMENTI DEL CONTRATTO
CONTRATTI

Foro convenzionale esclusivo - Inderogabilità - Esclusione - Conseguenze.
Competenza civile - regolamento di competenza - in genere.
Il foro convenzionale stabilito dalle parti, in quanto di origine pattizia e non legale, dà luogo ad un'ipotesi di competenza derogata, e non inderogabile, ancorché sia fissato come esclusivo, sicché, nel caso di conflitto negativo sull'individuazione di tale foro, è inammissibile il regolamento di competenza d'ufficio, non venendo in rilievo alcuna delle ipotesi di incompetenza inderogabile indicate dall'art. 45 c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20478 del 11/10/2016
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Cassazione
20478
2016

Obbligazione di pagare i contributi al Consorzio CONAI - Foro facoltativo - Sede del Consorzio - Fondamento - Luogo di emissione delle fatture - Rilevanza - Condizioni. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17651 del 04/09/2015
Per le cause relative all'obbligazione di pagare i contributi ambientali al Consorzio CONAI, è territorialmente competente il giudice del luogo ove il Consorzio ha sede (e, cioè, Roma), ravvisandosi nell'adesione allo stesso il momento genetico dell'obbligazione ed essendo la sede medesima il luogo dove l'obbligazione, di natura pecuniaria, va adempiuta, ai sensi dell'art. 1182, comma 3, c.c., mentre il luogo di emissione delle fatture di vendita dei beni sul cui importo sono calcolati i contributi dovuti rileva unicamente nel caso di deroga convenzionale alla competenza, con rinunzia espressa del creditore al diritto di ricevere il pagamento presso il proprio domicilio.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17651 del 04/09/2015
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17651
2015

Foro convenzionale esclusivo stabilito in contratto concluso da società di persone - Operatività della deroga della competenza territoriale nei confronti dei singoli soci - Sussistenza - Modificabilità ex art. 33 cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11950 del 09/06/2015
La clausola di deroga della competenza territoriale contenuta in un contratto concluso da una società in nome collettivo è vincolante anche per i singoli soci, agli effetti dell'art. 2267 cod. civ., operando, pertanto, nei confronti della società e dei soci responsabili per le obbligazioni sociali il medesimo foro convenzionale pattuito come esclusivo, senza che possa intervenire alcuna modificazione della competenza per ragioni di connessione oggettiva ex art. 33 cod. proc. civ, che presuppone siano convenuti davanti al medesimo giudice più soggetti per i quali operino differenti fori generali, anche convenzionali, sempreché il giudice adito sia competente per territorio per almeno una delle parti convenute.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11950 del 09/06/2015
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11950
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Foro convenzionale esclusivo stabilito in contratto concluso da società di persone - Operatività della deroga della competenza territoriale nei confronti dei singoli soci - Sussistenza - Modificabilità ex art. 33 cod. proc. civ.
La clausola di deroga della competenza territoriale contenuta in un contratto concluso da una società in nome collettivo è vincolante anche per i singoli soci, agli effetti dell'art. 2267 cod. civ., operando, pertanto, nei confronti della società e dei soci responsabili per le obbligazioni sociali il medesimo foro convenzionale pattuito come esclusivo, senza che possa intervenire alcuna modificazione della competenza per ragioni di connessione oggettiva ex art. 33 cod. proc. civ, che presuppone siano convenuti davanti al medesimo giudice più soggetti per i quali operino differenti fori generali, anche convenzionali, sempreché il giudice adito sia competente per territorio per almeno una delle parti convenute.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11950 del 09/06/2015
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Devoluzione delle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione di contratto di appalto - Estensione alle opere inizialmente non pattuite e realizzate nel corso dell'esecuzione dei lavori - Sussistenza - Fondamento - Limiti.
La clausola contenuta in un contratto di appalto, con la quale le parti abbiano attribuito ad un determinato giudice la competenza in ordine alle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del contratto stesso, deve essere interpretata nel senso di comprendere in tale competenza convenzionale sia le opere già previste, sia quelle inizialmente non pattuite ma resesi necessarie in fase attuativa, non potendosi logicamente separare la cognizione del contenzioso tra opere strettamente connesse, e rimanendo, invece, sottratta al foro stabilito per accordo delle parti la competenza in ordine ad opere realizzate in adempimento di diverso appalto, del tutto svincolato dal primo.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21503 del 19/09/2013
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Competenza territoriale derogabile - Proposizione dell'eccezione di incompetenza - Conseguenze - Rilevazione delle controeccezioni - Officiosità - Fondamento - Fattispecie.
In tema di competenza territoriale derogabile, qualora sia stata sollevata l'eccezione di incompetenza, le circostanze, fattuali o normative, integranti controeccezioni sono rilevate d'ufficio, essendo il giudice investito della decisione sull'eccezione e non sussistendo il monopolio delle parti nella rilevazione delle controeccezioni. (Nella specie, enunciando il principio, la S.C., in sede di regolamento di competenza, ha rilevato d'ufficio che il contratto, recante una clausola di foro, non era un contratto per adesione, soggetto alla disciplina degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., mentre le parti si erano limitate, l'una, ad eccepire l'incompetenza sulla base della clausola e, l'altra, a controeccepire la mancata approvazione scritta della clausola medesima).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22047 del 07/12/2012
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22047
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Foro pattizio esclusivo - Derogabilità ex art. 33 cod. proc. civ. - Conseguenze - Parte che eccepisce l'incompetenza in ragione dell'esclusività del foro convenzionale - Onere di eccepire l'incompetenza anche per i criteri ex artt. 18 e 19 cod. proc. civ. - Sussistenza.
In tema di competenza territoriale, il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, è derogabile per connessione oggettiva ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ., sicché la parte che eccepisce l'incompetenza del giudice adito, in virtù della convenzione che attribuisce la competenza esclusiva ad altro giudice, ha l'onere di eccepirne l'incompetenza anche in base ai criteri degli artt. 18 e 19 cod. proc. civ., in quanto richiamati dall'art. 33 cod. proc. civ. ai fini della modificazione della competenza per ragione di connessione.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18967 del 05/11/2012
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18967
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Foro ex art. 21 cod. proc. civ. - Natura - Esclusiva - Eccezione di incompetenza - Contestazione dei fori alternativi concorrenti - Necessità - Esclusione - Limiti - Deroga convenzionale - Operatività a fronte di domanda principale in materia di comodato - Esclusione - Fondamento.
In tema di eccezione di incompetenza per territorio, il principio della necessità di contestazione di tutti i fori alternativamente concorrenti non opera in presenza di un foro esclusivo, quale il "forum rei sitae" stabilito dall'art. 21 cod. proc. civ., salvo deroga convenzionale ai sensi dell'art. 29 cod. proc. civ., che, però, non opera ove (come nella specie) la domanda principale afferisca alla materia del comodato, in applicazione dell'art. 447-bis, secondo comma, cod. proc. civ..
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29824 del 29/12/2011
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2011

Clausola di deroga alla competenza in via esclusiva - Ambito applicativo - Limiti. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16006 del 21/07/2011
La clausola di deroga alla competenza in via esclusiva contenuta, ai sensi dell'art. 29 cod. proc. civ., in un accordo negoziale riguardo alle controversie nascenti da esso, opera anche con riguardo alla domanda con cui una delle parti chieda l'accertamento dell'inesistenza o invalidità dell'accordo medesimo.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16006 del 21/07/2011
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2011

Clausola derogatoria per le liti sorte nell'esecuzione del contratto di agenzia - Controversia successiva allo scioglimento e relativa alla riconsegna delle somme dovute quale saldo di chiusura del rapporto - Operatività - Fondamento.
La clausola derogatoria della competenza per territorio inserita nel contratto di agenzia, riferita a tutte le controversie sorte nell'esecuzione del negozio, opera anche con riguardo alla controversia nella quale la compagnia assicuratrice richieda all'agente la restituzione delle somme dovute a titolo di saldo di chiusura del rapporto, in quanto le operazioni relative alla riconsegna delle somme in questione sono afferenti all'esecuzione del contratto di agenzia, e ciò pur quando, al momento della richiesta restituzione, il contratto si sia già sciolto (nella specie, per effetto del recesso per giusta causa da parte della compagnia assicurativa), dal momento che la richiesta restitutoria trova fondamento nel contratto di agenzia, essendo il saldo di chiusura di cassa, oggetto della sollecitata riconsegna, la risultante di rapporti di debito-credito maturati per effetto del rapporto stesso.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7529 del 31/03/2011
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7529
2011

Foro convenzionale per le cause "inerenti il contratto" - Interpretazione della clausola - Formulazione cumulata di domanda contrattuale ed aquiliana - Competenza del foro convenzionale per ambedue le domande - Sussistenza.
La clausola con la quale le parti di un contratto demandino ad un foro convenzionale "tutte le controversie inerenti il contratto", e non già le sole controversie "fondate sul" o "scaturenti dal" contratto, deve essere interpretata nel senso che attraverso essa le parti abbiano inteso derogare alla competenza ordinaria sia per le controversie in cui il contratto sia fonte della pretesa, sia per quelle in cui il contratto sia solo un fatto costitutivo della pretesa, congiunto ad altri. Ne consegue che ove una delle parti invochi contro l'altra tanto la responsabilità aquiliana quanto quella contrattuale, fondandole ambedue sui medesimi fatti materiali, resta devoluta alla competenza del foro convenzionale sia l'azione contrattuale, sia quella extracontrattuale.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 24869 del 09/12/2010
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Corte
Cassazione
24869
2010

Foro convenzionale per le cause "inerenti il contratto" - Interpretazione della clausola - Formulazione cumulata di domanda contrattuale ed aquiliana - Competenza del foro convenzionale per ambedue le domande - Sussistenza.
La clausola con la quale le parti di un contratto demandino ad un foro convenzionale "tutte le controversie inerenti il contratto", e non già le sole controversie "fondate sul" o "scaturenti dal" contratto, deve essere interpretata nel senso che attraverso essa le parti abbiano inteso derogare alla competenza ordinaria sia per le controversie in cui il contratto sia fonte della pretesa, sia per quelle in cui il contratto sia solo un fatto costitutivo della pretesa, congiunto ad altri. Ne consegue che ove una delle parti invochi contro l'altra tanto la responsabilità aquiliana quanto quella contrattuale, fondandole ambedue sui medesimi fatti materiali, resta devoluta alla competenza del foro convenzionale sia l'azione contrattuale, sia quella extracontrattuale.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 24869 del 09/12/2010
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2010

Carattere di esclusività attribuito al foro prescelto - Condizioni - Pattuizione espressa - Necessità - Fattispecie.
La designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, non attribuisce a tale foro carattere di esclusività in difetto di pattuizione espressa in tal senso, pattuizione che, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, dovendo per converso scaturire da una non equivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge. Ne discende che una clausola (nella specie di condizioni generali di contratto), con la quale sia "stabilita" la competenza di un certo foro "per qualsiasi controversia" è inidonea ad individuare un foro esclusivo, poiché a siffatte espressioni - in mancanza di una specificazione della volontà delle parti di considerare quest'ultimo come l'unico applicabile (come avrebbe potuto rivelare l'uso dell'aggettivo "esclusivo" o dell'avverbio "esclusivamente" o di altre espressioni consimili) - deve attribuirsi soltanto il significato di individuare l'ambito oggettivo di applicabilità di quel foro.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 17449 del 09/08/2007
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
17449
2007

Designazione del foro convenzionale esclusivo - Volontà espressa in tal senso - Necessità - Condizioni generali di contratto - Clausula derogativa della competenza - Carattere esclusivo del foro indicato - Esclusione.
Nell'ambito delle condizioni generali di contratto, la predisposizione della clausula derogativa della ordinaria competenza territoriale non è inclusa tra i criteri legali di attribuzione del foro convenzionale della qualifica di foro esclusivo; tale qualifica deriva da una dichiarazione espressa o univoca da cui risulti, in modo chiaro e preciso, la concorde volontà delle parti, non solo di derogare all'ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la competenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 15219 del 05/07/2007
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
15219
2007

Designazione del foro convenzionale esclusivo - Volontà espressa in tal senso - Necessità - Condizioni generali di contratto - Clausula derogativa della competenza - Carattere esclusivo del foro indicato - Esclusione.
Nell'ambito delle condizioni generali di contratto, la predisposizione della clausula derogativa della ordinaria competenza territoriale non è inclusa tra i criteri legali di attribuzione del foro convenzionale della qualifica di foro esclusivo; tale qualifica deriva da una dichiarazione espressa o univoca da cui risulti, in modo chiaro e preciso, la concorde volontà delle parti, non solo di derogare all'ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la competenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 15219 del 05/07/2007
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
15219
2007

Designazione del foro convenzionale esclusivo - Volontà espressa in tal senso - Necessità - Condizioni generali di contratto - Clausula derogativa della competenza - Carattere esclusivo del foro indicato - Esclusione.
Nell'ambito delle condizioni generali di contratto, la predisposizione della clausula derogativa della ordinaria competenza territoriale non è inclusa tra i criteri legali di attribuzione del foro convenzionale della qualifica di foro esclusivo; tale qualifica deriva da una dichiarazione espressa o univoca da cui risulti, in modo chiaro e preciso, la concorde volontà delle parti, non solo di derogare all'ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la competenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 15219 del 05/07/2007
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
15219
2007

Foro territoriale diverso da quello stabilito per legge - Designazione convenzionale delle parti - Competenza esclusiva del foro designato - Insussistenza - Limiti.
La semplice designazione di un foro territoriale effettuata dalle parti usando l'espressione "deroga al foro territoriale" non è sufficiente per attribuire a detto foro carattere di esclusività, in mancanza di un'enunciazione espressa, la quale non lasci dubbio alcuno sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 12719 del 30/05/2007
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
12719
2007

Requisiti - Integrale enunciazione della clausola - Necessità - Esclusione - Richiamo della clausola contestualmente ad altre - Irrilevanza - Specifica sottoscrizione - Sufficienza.
In tema di condizioni generali del contratto,al fine di integrare il requisito della specifica approvazione prevista dall'art. 1341 cod. civ., non è necessario che alla distinta sottoscrizione della clausola segua la trascrizione integrale del suo contenuto , essendo sufficiente che la sottoscrizione sia apposta dopo indicazioni idonee a non fare dubitare del richiamo dell'attenzione del sottoscrittore, mentre è irrilevante che contestualmente vengano approvate anche altre clausole onerose ugualmente evidenziate
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 17797 del 06/09/2005

Approvazione complessiva di clausole, contenenti condizioni generali di contratto, enumerate secondo l'ordine - Insufficienza - Fondamento.
Il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto e la sottoscrizione indiscriminata di esse, come nel caso di sottoscrizione apposta sotto l'elencazione delle stesse secondo il numero d'ordine, non determina la validità-efficacia, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ., di quelle onerose, quale quella sulla deroga convenzionale all'ordinaria competenza territoriale.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 13890 del 28/06/2005

Approvazione complessiva di clausole, contenenti condizioni generali di contratto, enumerate secondo l'ordine - Insufficienza - Fondamento.
Il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto e la sottoscrizione indiscriminata di esse, come nel caso di sottoscrizione apposta sotto l'elencazione delle stesse secondo il numero d'ordine, non determina la validità-efficacia, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ., di quelle onerose, quale quella sulla deroga convenzionale all'ordinaria competenza territoriale.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 13890 del 28/06/2005

Carattere di esclusività attribuito al foro prescelto - Condizioni - Pattuizione espressa - Necessità.
La designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, non attribuisce a tale foro carattere di esclusività in difetto di pattuizione espressa in tal senso, pattuizione che, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, dovendo per converso scaturire da una non equivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10376 del 18/05/2005
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
10376
2005

Designazione del foro convenzionale come esclusivo - Volontà espressa in tal senso - Necessità - Caratteristiche - Qualificazione dello stesso come "esclusivo" - Sufficienza.
La designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, attribuisce al foro designato dalle parti la competenza esclusiva soltanto se risulta, ai sensi dell'art. 29, secondo comma, codice di rito, un'enunciazione espressa, che non può trarsi quindi da argomenti presuntivi e non deve lasciare adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari. A tal fine è sufficiente che esse stabiliscano "esclusivamente" la competenza di un determinato foro.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 4757 del 04/03/2005
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
4757
2005

Foro convenzionale - Estensione al contratto collegato - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie in materia di leasing e fideiussione.
In tema di competenza per territorio, il foro convenzionalmente stabilito dalle parti di un contratto di leasing per il quale sia sorta controversia si estende ad ogni controversia comunque dipendente dal contratto o collegata con il medesimo; ne consegue che la controversia avente ad oggetto il contratto di fideiussione in cui i fideiubenti abbiano con apposita clausola dichiarato di aver preso visione del contratto di locazione finanziaria e di accettarlo integralmente resta soggetto alla clausola derogativa della competenza territoriale, atteso lo stretto legame esistente con l'obbligazione principale e il rischio che, in caso di separazione dei giudizi, si formino due diversi giudicati in relazione ad un giudizio sostanzialmente unico, attinente all'inesistenza dell'obbligazione solidale in ordine al contratto di leasing stipulato dalle parti.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 4757 del 04/03/2005
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Competenza
Incompetenza
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Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
4757
2005

Designazione del foro convenzionale come esclusivo - Volontà espressa in tal senso - Necessità - Caratteristiche - Qualificazione dello stesso come "esclusivo" - Sufficienza.
La designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, attribuisce al foro designato dalle parti la competenza esclusiva soltanto se risulta, ai sensi dell'art. 29, secondo comma, codice di rito, un'enunciazione espressa, che non può trarsi quindi da argomenti presuntivi e non deve lasciare adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari. A tal fine è sufficiente che esse stabiliscano "esclusivamente" la competenza di un determinato foro.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 4757 del 04/03/2005
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Corte
Cassazione
4757
2005
fine
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