Codice di procedura civile Libro primo: disposizioni generali Titolo I: degli organi giudiziari Capo I: del giudice Sezione I: della giurisdizione e della competenza in generale sezione II: della competenza per materia e valore Sezione III: della competenza per territorio - 21. (Foro per le cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 21. (Foro per le cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie)
I. Per le cause relative a diritti reali su beni immobili, per le cause in materia di locazione e comodato di immobili e di affitto di aziende, nonché per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, è competente il giudice del luogo dove è posto l'immobile o l'azienda. (1) Qualora l'immobile sia compreso in più circoscrizioni giudiziarie, è competente il giudice della circoscrizione nella quale è compresa la parte soggetta a maggior tributo verso lo Stato; quando non è sottoposto a tributo, è competente ogni giudice nella cui circoscrizione si trova una parte dell'immobile.
II. Per le azioni possessorie e per la denuncia di nuova opera e di danno temuto e' competente il giudice del luogo nel quale è avvenuto il fatto denunciato.
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