Codice di procedura civile Libro primo: disposizioni generali titolo I: degli organi giudiziari capo I: del giudice sezione I: della giurisdizione e della competenza in generale sezione II: della competenza per materia e valore sezione III: della competenza per territorio - 18. (Foro generale delle persone fisiche)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 18. (Foro generale delle persone fisiche)
I. Salvo che la legge disponga altrimenti, è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio, e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora.
II. Se il convenuto non ha residenza, né domicilio, né dimora nello Stato o se la dimora è sconosciuta, è competente il giudice del luogo in cui risiede l'attore.
la giurisprudenza
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Competenza civile - accordo delle parti - competenza civile - competenza per territorio - accordo delle parti - Foro pattizio esclusivo - Derogabilità ex art. 33 c.p.c. - Conseguenze - Parte che ne eccepisce l'incompetenza in ragione dell'esclusività del foro convenzionale - Onere di eccepirla anche per i criteri ex artt. 18 e 19 c.p.c. - Sussistenza.
In tema di competenza territoriale, il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, è derogabile per connessione oggettiva ai sensi dell'art. 33 c.p.c., sicché la parte che eccepisce l'incompetenza del giudice adito, in virtù della convenzione che attribuisce la competenza esclusiva ad altro giudice, ha l'onere di eccepirne l'incompetenza pure in base ai criteri degli artt. 18 e 19 c.p.c., in quanto richiamati dall'art. 33 c.p.c. ai fini della modificazione della competenza per ragione di connessione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26910 del 26/11/2020 (Rv. 659903 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_018, Cod_Proc_Civ_art_019, Cod_Proc_Civ_art_028, Cod_Proc_Civ_art_029, Cod_Proc_Civ_art_033, Cod_Proc_Civ_art_038
corte
cassazione
26910
2020

Competenza civile - competenza per territorio - accordo delle parti - Foro pattizio esclusivo - Derogabilità ex art. 33 c.p.c. - Conseguenze - Parte che ne eccepisce l'incompetenza in ragione dell'esclusività del foro convenzionale - Onere di eccepirla anche per i criteri ex artt. 18 e 19 c.p.c. - Sussistenza.
In tema di competenza territoriale, il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, è derogabile per connessione oggettiva ai sensi dell'art. 33 c.p.c., sicché la parte che eccepisce l'incompetenza del giudice adito, in virtù della convenzione che attribuisce la competenza esclusiva ad altro giudice, ha l'onere di eccepirne l'incompetenza pure in base ai criteri degli artt. 18 e 19 c.p.c., in quanto richiamati dall'art. 33 c.p.c. ai fini della modificazione della competenza per ragione di connessione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26910 del 26/11/2020 (Rv. 659903 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_018, Cod_Proc_Civ_art_019, Cod_Proc_Civ_art_028, Cod_Proc_Civ_art_029, Cod_Proc_Civ_art_033, Cod_Proc_Civ_art_038
competenza per territorio
corte
cassazione
26910
2020

Competenza civile -per territorio - competenza civile - incompetenza - per territorio - Contenuto dell'eccezione di incompetenza per territorio - Necessità di indicare tutti i fori alternativi - Sussistenza - Estensione di tale regola ai fori inderogabili - Esclusione - Fattispecie.
In tema di eccezione di incompetenza per territorio, il convenuto che neghi l'esistenza di un criterio di competenza per territorio inderogabile (nella specie, il foro del consumatore), deve indicare, ai fini della completezza dell'eccezione, tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile, ma non è necessario che tra i fori alternativi menzioni anche quello inderogabile, non potendosi pretendere che la parte sia costretta a negare e invocare, nel medesimo atto, l'applicabilità di tale ultimo foro.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24632 del 05/11/2020 (Rv. 659913 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_018, Cod_Proc_Civ_art_019, Cod_Proc_Civ_art_020, Cod_Proc_Civ_art_038
corte
cassazione
24632
2020

Competenza civile - incompetenza - per territorio - Contenuto dell'eccezione di incompetenza per territorio - Necessità di indicare tutti i fori alternativi - Sussistenza - Estensione di tale regola ai fori inderogabili - Esclusione - Fattispecie.
In tema di eccezione di incompetenza per territorio, il convenuto che neghi l'esistenza di un criterio di competenza per territorio inderogabile (nella specie, il foro del consumatore), deve indicare, ai fini della completezza dell'eccezione, tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile, ma non è necessario che tra i fori alternativi menzioni anche quello inderogabile, non potendosi pretendere che la parte sia costretta a negare e invocare, nel medesimo atto, l'applicabilità di tale ultimo foro.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24632 del 05/11/2020 (Rv. 659913 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_018, Cod_Proc_Civ_art_019, Cod_Proc_Civ_art_020, Cod_Proc_Civ_art_038
incompetenza
per territorio
fori inderogabili
corte
cassazione
24632
2020

Competenza civile - incompetenza - per territorio - Cause relative a diritti di obbligazione - Eccezione di incompetenza - Formulazione nella comparsa di risposta a pena di decadenza - Riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. - Necessità - Sussistenza - Decadenza dall'eccezione - Rilevabilità d'ufficio di profili di incompetenza non dedotti dal convenuto - Esclusione - Conseguenze - Radicamento della competenza del giudice adito in base al profilo non contestato - Eccezione di rito ed in senso stretto - Conseguenze.
In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all'art. 38, comma 1, c.p.c., come sostituito dall'art. 45 della l. n. 69 del 2009 - la quale, con riguardo a detta specie di competenza, ha riproposto i contenuti del terzo comma del testo previgente dell'art. 38, sia in punto di necessaria formulazione dell'eccezione "a pena di decadenza" nella comparsa di risposta, sia quanto alla completezza dell'eccezione - comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. (e, nel caso di cumulo soggettivo, ai sensi dell'art. 33 c.p.c., in relazione a tutti i convenuti), indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato. Vertendosi in tema di eccezione di rito ed in senso stretto, l’attività di formulazione dell'eccezione richiede un'attività argomentativa esplicita sotto entrambi gli indicati profili.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17374 del 20/08/2020 (Rv. 658753 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_018, Cod_Proc_Civ_art_019, Cod_Proc_Civ_art_020, Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_167
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
corte
cassazione
17374
2020

Competenza civile - competenza per territorio - Opposizione a decreto ingiuntivo - Eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente in controversia in materia di obbligazioni - Modalità - Onere di indicazione di tutti i fori concorrenti, sia speciali che generali, compreso quello del domicilio - Necessità - Indicazione della residenza o del domicilio dell'opponente nell'atto introduttivo - Irrilevanza - Fondamento.
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, ove l'eccezione di incompetenza territoriale sia sollevata dall'opponente persona fisica in controversia in materia di obbligazioni, la contestazione della sussistenza del foro del giudice adito rende necessaria l'indicazione di quello competente con riferimento, oltre che ai fori speciali concorrenti di cui all'art. 20 c.p.c., anche ai fori generali previsti dal precedente art. 18, con riguardo, quindi, sia alla residenza sia al domicilio, poiché quest'ultimo è criterio di collegamento autonomo rispetto a quello della residenza. Peraltro, l'opponente, rivestendo la posizione sostanziale di convenuto, non è esentato dal suddetto onere neppure in caso di indicazione, nel ricorso per decreto ingiuntivo, della sua residenza ovvero del suo domicilio in un luogo non riconducibile alla giurisdizione territoriale del giudice, sia perché, nella prima ipotesi, l'individuazione della residenza non può lasciare presumere la coincidenza con essa del domicilio (atteso che l'art. 163, n 2, c.p.c. prevede l'indicazione alternativa dell'una e dell'altro) sia perché, in entrambe le circostanze, il secondo comma, secondo inciso, dell'art. 38 c.p.c. esclude ogni operatività del principio di ammissione, onerando comunque il convenuto eccipiente di una specifica contestazione, là dove gli impone di indicare il giudice competente e, nell'eventualità di concorrenza di fori, di contestare e menzionare tutti i fori possibilmente concorrenti.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14096 del 07/07/2020 (Rv. 658508 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_018, Cod_Proc_Civ_art_020, Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_163_1
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
corte
cassazione
14096
2020

Obbligazioni degli enti pubblici Domanda di pagamento - Sede della tesoreria - "Forum destinatae solutionis" - Inderogabilità - Esclusione - Applicabilità dei fori alternativi ex artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. - Sussistenza - Eccezione di incompetenza - Onere di contestare tutti i criteri di collegamento - Sussistenza.
Ai fini della competenza territoriale, nella controversia avente ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte degli enti pubblici, le norme di contabilità degli enti pubblici, che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, valgono ad individuare il "forum destinatae solutionis" eventualmente in deroga all'art. 1182 cod. civ., ma non rendono detto foro né esclusivo, né inderogabile. La P.A. convenuta che intenda, pertanto, eccepire la incompetenza del giudice adito, diverso da quello della sede della tesoreria, ha l'onere di contestare specificamente tutti i possibili fori, indicando le ragioni giustificative dell'esclusione di ogni momento di collegamento idoneo a radicare la competenza.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11781 del 18/06/2020 (Rv. 658446 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1182, Cod_Proc_Civ_art_018, Cod_Proc_Civ_art_019, Cod_Proc_Civ_art_020
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
CORTE
CASSAZIONE
11781
2020

Proposizione nel giudizio d'appello - Competenza per territorio - Foro generale delle persone fisiche - Fondamento.
Prova civile - falso civile - querela di falso.
Al di fuori del caso di sua proposizione in via incidentale innanzi al tribunale e, quindi, anche nel corso del giudizio di appello, la competenza territoriale sulla querela di falso va individuata in base ai criteri di collegamento di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c., in considerazione del fatto che nel relativo processo è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero e che, pertanto, la competenza per territorio ha carattere inderogabile, senza che possa aversi riguardo agli effetti della pronuncia sui rapporti sui rapporti giuridici della cui prova si tratta e dovendosi altresì escludere che la stessa - in mancanza di una specifica disposizione normativa - sia modificabile per effetto di attrazione da parte della causa di merito.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10361 del 01/06/2020 (Rv. 657820 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_018, Cod_Proc_Civ_art_019, Cod_Proc_Civ_art_028, Cod_Proc_Civ_art_221, Cod_Proc_Civ_art_355, Cod_Proc_Civ_art_050_2
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
10361
2020

Azione revocatoria - Foro territorialmente competente - Individuazione - Criteri.
La competenza per territorio sull'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., poiché concerne un'obbligazione da tutelare attraverso la dichiarazione di inefficacia (relativa) del negozio che si assume fraudolentemente posto in essere, va determinata in base ai criteri di collegamento alternativamente previsti dagli artt. 18-20 c.p.c., con la conseguenza che, anche in tali controversie, l'eccezione di incompetenza non può essere limitata al foro generale del convenuto, ma, come in ogni altra lite che riguardi diritti di obbligazione, deve investire tutti i predetti criteri di collegamento astrattamente applicabili.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 1594 del 24/01/2020 (Rv. 656641 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Proc_Civ_art_018, Cod_Proc_Civ_art_019, Cod_Proc_Civ_art_020, Cod_Proc_Civ_art_021, Cod_Proc_Civ_art_038
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
1594
2020

Azione revocatoria - Foro territorialmente competente - Individuazione - Criteri.
La competenza per territorio sull'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., poiché concerne un'obbligazione da tutelare attraverso la dichiarazione di inefficacia (relativa) del negozio che si assume fraudolentemente posto in essere, va determinata in base ai criteri di collegamento alternativamente previsti dagli artt. 18-20 c.p.c., con la conseguenza che, anche in tali controversie, l'eccezione di incompetenza non può essere limitata al foro generale del convenuto, ma, come in ogni altra lite che riguardi diritti di obbligazione, deve investire tutti i predetti criteri di collegamento astrattamente applicabili.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 1594 del 24/01/2020 (Rv. 656641 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Proc_Civ_art_018, Cod_Proc_Civ_art_019, Cod_Proc_Civ_art_020, Cod_Proc_Civ_art_021, Cod_Proc_Civ_art_038
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
1594
2020

Deroga convenzionale alla competenza per territorio - Operatività nei confronti del terzo - Esclusione.
Competenza civile - connessione di cause - In genere.
Il patto con il quale sia stata prevista una deroga convenzionale alla competenza territoriale opera nei soli confronti dei diretti contraenti; esso, dunque, non produce effetto rispetto ai terzi e non è vincolante, né opponibile verso questi ultimi che, invece, restano assoggettati, come convenuti o come attori, alle regole determinative della competenza fissate dalla legge, essendo irrilevante che il patto di deroga sia stato validamente trascritto.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 33309 del 17/12/2019 (Rv. 656264 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_018, Cod_Proc_Civ_art_019, Cod_Proc_Civ_art_033, Cod_Proc_Civ_art_102
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Incompetenza
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Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
33309
2019

Foro del consumatore - Eccezione di applicabilità del foro invocato - Onere del convenuto - Onere di indicazione di tutti i fori alternativi possibili e di relativa prova - Necessità - Inosservanza - Conseguenze.
Ove una domanda sia proposta invocando la sussistenza, dinanzi al giudice adito, del foro del consumatore, l'eccezione sulla competenza territoriale sollevata dal convenuto tesa a negare la qualificabilità e assoggettabilità della controversia - poiché non "di consumo" - a quel foro, implica, ove fondata, l'applicazione delle regole di competenza territoriale derogabile, con la conseguenza che la parte è tenuta a contestare la sussistenza, in capo al giudice adito, di tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile, e ad indicare il diverso giudice competente secondo ognuno di essi, dovendo altrimenti ritenersi l'eccezione di incompetenza "tamquam non esset", perché incompleta, e ciò anche quando il giudice adito ritenga che effettivamente la controversia non sia soggetta al foro del consumatore.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32731 del 12/12/2019 (Rv. 656182 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_018, Cod_Proc_Civ_art_019, Cod_Proc_Civ_art_020, Cod_Proc_Civ_art_028, Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_042
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
32731
2019

Opposizione a precetto fondata su titolo stragiudiziale - Natura funzionale ed inderogabile della relativa competenza - Contestuale proposizione di domande oggettivamente connesse ed accessorie - Derogabilità della competenza - Esclusione - Necessità di contestare tutti i fori alternativamente concorrenti - Esclusione - Competenza civile - connessione di cause - cumulo soggettivo .
Qualora sia proposta opposizione a precetto fondato su titolo stragiudiziale, le domande ad essa connesse oggettivamente e per accessorietà sono attratte alla competenza inderogabile e funzionale riguardante la domanda di annullamento di tale precetto ex artt. 27 e 480 c.p.c., senza che operi il principio di necessaria contestazione dei fori alternativamente concorrenti riferibili alle suddette cause connesse ed accessorie.
(La S.C. ha affermato il principio di cui in massima in un caso nel quale l'opposizione era stata introdotta assieme ad ulteriori domande afferenti alla validità, efficacia e risoluzione dei contratti di mutuo sottesi al precetto nonché alle correlate pretese di ripetizione di indebito e risarcitorie).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13111 del 16/05/2019 (Rv. 654305 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 027 – Foro relativo alle opposizioni alle esecuzioni
Cod. Proc. Civ. art. 031 – Cause accessorie
Cod. Proc. Civ. art. 033 – Cumulo soggettivo
Cod. Proc. Civ. art. 038 – Incompetenza
Cod. Proc. Civ. art. 480 – Forma del precetto
Cod. Proc. Civ. art. 018 – Foro generale delle persone fisiche
Cod. Proc. Civ. art. 020 – Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione

Eccezione - Indicazione del foro ritenuto competente - Necessità - Fondamento - Erronea indicazione - Inefficacia dell'eccezione - Esclusione - Conseguenze.
L'indicazione del foro ritenuto competente, ad opera del convenuto che eccepisca l'incompetenza per territorio del giudice adito, è imposta dall'art. 38, comma 2, c.p.c. in funzione dell'eventuale adesione dell'attore, con la conseguenza che, ove tale foro sia erroneamente individuato e detta adesione difetti, non ne consegue, per ciò stesso, l'inefficacia dell'eccezione, dovendo piuttosto il giudice adito individuare l'esatto giudice competente, in base ai criteri di collegamento da applicare per stabilire tale competenza territoriale.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12394 del 09/05/2019 (Rv. 653642 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 018 – Foro generale delle persone fisiche
Cod. Proc. Civ. art. 020 – Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazioni
Cod. Proc. Civ. art. 038 – Incompetenza
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
12394
2019

Controversie relative ai rapporti societari ex art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 168 del 2003 - Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di fatto - Competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa - Fondamento.
Appartengono alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di impresa, le azioni di responsabilità, da chiunque promosse, nei confronti degli amministratori di fatto di una società di capitali, dal momento che, da un lato, non vi sono ragioni per discriminare il caso della gestione di fatto di una società ai fini della definizione della competenza delle dette sezioni specializzate e, dall'altro, depone in tal senso la formulazione letterale dell'art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 168 del 2003, che, richiamando tutti i "rapporti societari", va intesa come formula indicativa di una nozione generale e non quale espressione meramente riassuntiva delle peculiari ipotesi citate nel testo della medesima norma.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20441 del 02/08/2018
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
20441
2018

Eccezione di incompetenza territoriale - Onere del convenuto - Portata - Onere di proposizione dell'eccezione e di prova della relativa fondatezza - Sussistenza - Mancato assolvimento - Conseguenze - Rigetto dell'eccezione.
In tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione. In mancanza, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17311 del 03/07/2018
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
17311
2018

Disciplina sul foro del consumatore - Controversie relative a finanziamenti per un importo complessivo superiore ad euro settantacinquemila o garantiti da ipoteca immobiliare - Applicazione - Esclusione.
La disciplina relativa al foro del consumatore non è applicabile alle controversie relative ai finanziamenti di importo complessivo superiore ad euro settantacinquemila o garantiti da ipoteca su beni immobili.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14090 del 08/07/2016
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
14090
2016

Disciplina sul foro del consumatore - Controversie relative a finanziamenti per un importo complessivo superiore ad euro settantacinquemila o garantiti da ipoteca immobiliare - Applicazione - Esclusione.
La disciplina relativa al foro del consumatore non è applicabile alle controversie relative ai finanziamenti di importo complessivo superiore ad euro settantacinquemila o garantiti da ipoteca su beni immobili.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14090 del 08/07/2016
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
14090
2016

Controversie in tema di simulazione di contratto vitalizio - Criteri applicabili - Foro ex art. 22 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.
In tema di competenza territoriale nelle controversie aventi ad oggetto la simulazione di un contratto vitalizio, si applicano i criteri generali di cui agli artt. 18 e 20 c.p.c., atteso che non può operare il foro ex art. 22 c.p.c., poiché le cause ivi indicate sono tassative e devono vertere "tra coeredi", mentre il legittimario totalmente pretermesso che agisce per far valere la simulazione del contratto vitalizio, è privo della qualità di erede.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4233 del 03/03/2016
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
4233
2016

Eccezione di applicabilità del foro invocato - Onere del convenuto - Onere di indicazione di tutti i fori alternativi possibili e di relativa prova - Necessità - Inosservanza - Conseguenze. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3539 del 14/02/2014
Ove una domanda sia proposta invocando la sussistenza, dinanzi al giudice adito, del foro del consumatore, l'eccezione sulla competenza territoriale sollevata dal convenuto tesa a negare la qualificabilità e assoggettabilità della controversia - poiché non "di consumo" - a quel foro, implica, ove fondata, l'applicazione delle regole di competenza territoriale derogabile, con la conseguenza che la parte è tenuta a contestare la sussistenza, in capo al giudice adito, di tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile, e ad indicare il diverso giudice competente secondo ognuno di essi, dovendo altrimenti ritenersi l'eccezione di incompetenza "tamquam non esset", perché incompleta, e ciò anche quando il giudice adito ritenga che effettivamente la controversia non sia soggetta al foro del consumatore.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3539 del 14/02/2014
Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 63
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
3539
2014

Obbligazioni degli enti pubblici - Domanda di pagamento - Sede della tesoreria - "Forum destinatae solutionis" - Inderogabilità - Esclusione - Applicabilità dei fori alternativi ex artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. - Sussistenza.
Nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte degli enti pubblici, le norme di contabilità che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, valgono ad individuare il "forum destinatae solutionis", eventualmente in deroga all'art. 1182 cod. civ., ma non rendono detto foro né esclusivo, né inderogabile, sicché la competenza per territorio può ben radicarsi sulla base di uno dei fori alternativi previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 270 del 12/01/2015
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
270
2015

Violazioni del codice della strada - Omessa notifica dell'ordinanza ingiunzione - Opposizione avverso la cartella esattoriale - Giudice competente per territorio - Foro generale delle persone fisiche ex art. 18 cod. proc. civ. - Applicabilità - Condizioni.
In tema di violazioni del codice della strada, ove l'opposizione, in assenza di pregressa notifica dell'ordinanza ingiunzione, sia stata proposta avverso la cartella esattoriale, dalla quale non sia identificabile il luogo dell'illecito, trova applicazione, ai fini dell'individuazione del giudice competente, il foro generale delle persone fisiche ex art. 18 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 19801 del 19/09/2014

Chiamato in garanzia - Eccezione di incompetenza territoriale - Modalità di deduzione - Necessità - Omissione - Conseguenze - Irritualità dell'eccezione - Sussistenza.
In tema di chiamata in garanzia, il terzo chiamato - che assume la posizione di convenuto rispetto alla domanda proposta nei suoi riguardi ex art. 269 cod. proc. civ. - ove contesti la competenza territoriale del giudice adìto, ha l'onere di farlo, prioritariamente, secondo i criteri ordinari e solo in via gradata sotto il profilo dell'art. 32 cod. proc. civ., ovvero assumendo che non si verte in ipotesi di garanzia propria. Ne segue che, qualora la domanda oggetto della chiamata sia regolata secondo i criteri ordinari di competenza territoriale dal foro generale e dai fori concorrenti dell'art. 25 cod. proc. civ., l'eccezione deve riguardare - a seconda che il terzo sia persona fisica o soggetto collettivo - non solo il foro generale di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ. (e in base a tutti i criteri da essi previsti), ma anche quelli concorrenti, pena l'irritualità dell'eccezione proposta, a prescindere dalla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 32 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12009 del 28/05/2014
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Competenza
Incompetenza
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Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
12009
2014

Determinazione della competenza - Criterio - Sulla base dei fatti prospettati dall'attore - Contestazioni del convenuto - Rilevanza - Esclusione.
Ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente, occorre avere riguardo ai fatti per come prospettati dall'attore, attenendo al merito l'accertamento della fondatezza delle contestazioni formulate dal convenuto e dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9028 del 18/04/2014

Presunzione di coincidenza tra domicilio e residenza - Prova contraria - Ammissibilità - Individuazione della competenza territoriale in base al domicilio effettivo del convenuto.
Ai fini della competenza territoriale, la coincidenza tra il luogo di residenza e quello di domicilio del convenuto integra una presunzione semplice e, come tale, suscettibile di prova contraria, con la conseguenza che il foro territoriale può essere correttamente radicato nel luogo ove il convenuto abbia il domicilio effettivo, individuato in relazione allo svolgimento della parte più rilevante della sua attività economica e professionale.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9028 del 18/04/2014
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Competenza
Incompetenza
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Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
9028
2014

Criterio - Sulla base dei fatti prospettati dall'attore - Contestazioni del convenuto - Rilevanza - Esclusione.
Ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente, occorre avere riguardo ai fatti per come prospettati dall'attore, attenendo al merito l'accertamento della fondatezza delle contestazioni formulate dal convenuto e dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9028 del 18/04/2014
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Competenza
Incompetenza
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Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
9028
2014

Domicilio del creditore - Domicilio eletto nella procura a margine di un ricorso per decreto ingiuntivo - Idoneità ad identificare il domicilio ex art. 1182, comma terzo, cod. civ. - Insussistenza - Ragioni.
L'elezione di domicilio contenuta nella procura a margine di un ricorso per decreto ingiuntivo non è idonea a far considerare il luogo indicato quale domicilio del creditore in cui l'obbligazione deve essere adempiuta ex art. 1182, terzo comma, cod. civ., atteso che ai fini della competenza territoriale, qualora sia convenuta una persona fisica, e si faccia riferimento al luogo del domicilio, che è criterio di collegamento rilevante sia ai fini dell'art. 18 cod. proc. civ. che dell'art. 20 cod. proc. civ. ed autonomo rispetto a quello della residenza, s'intende per domicilio il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e dei suoi interessi, che non va individuato solo con riferimento ai rapporti economici e patrimoniali, ma anche ai suoi interessi morali, sociali e familiari, che confluiscono normalmente nel luogo ove la stessa vive con la propria famiglia, identificandosi, pertanto, tale luogo nel centro principale delle proprie relazioni familiari, sociali ed economiche.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14937 del 14/06/2013
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Competenza
Incompetenza
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Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
14937
2013

Domicilio del creditore - Domicilio eletto nella procura a margine di un ricorso per decreto ingiuntivo - Idoneità ad identificare il domicilio ex art. 1182, comma terzo, cod. civ. - Insussistenza - Ragioni.
L'elezione di domicilio contenuta nella procura a margine di un ricorso per decreto ingiuntivo non è idonea a far considerare il luogo indicato quale domicilio del creditore in cui l'obbligazione deve essere adempiuta ex art. 1182, terzo comma, cod. civ., atteso che ai fini della competenza territoriale, qualora sia convenuta una persona fisica, e si faccia riferimento al luogo del domicilio, che è criterio di collegamento rilevante sia ai fini dell'art. 18 cod. proc. civ. che dell'art. 20 cod. proc. civ. ed autonomo rispetto a quello della residenza, s'intende per domicilio il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e dei suoi interessi, che non va individuato solo con riferimento ai rapporti economici e patrimoniali, ma anche ai suoi interessi morali, sociali e familiari, che confluiscono normalmente nel luogo ove la stessa vive con la propria famiglia, identificandosi, pertanto, tale luogo nel centro principale delle proprie relazioni familiari, sociali ed economiche.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14937 del 14/06/2013

Domicilio del creditore - Domicilio eletto nella procura a margine di un ricorso per decreto ingiuntivo - Idoneità ad identificare il domicilio ex art. 1182, comma terzo, cod. civ. - Insussistenza - Ragioni.
L'elezione di domicilio contenuta nella procura a margine di un ricorso per decreto ingiuntivo non è idonea a far considerare il luogo indicato quale domicilio del creditore in cui l'obbligazione deve essere adempiuta ex art. 1182, terzo comma, cod. civ., atteso che ai fini della competenza territoriale, qualora sia convenuta una persona fisica, e si faccia riferimento al luogo del domicilio, che è criterio di collegamento rilevante sia ai fini dell'art. 18 cod. proc. civ. che dell'art. 20 cod. proc. civ. ed autonomo rispetto a quello della residenza, s'intende per domicilio il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e dei suoi interessi, che non va individuato solo con riferimento ai rapporti economici e patrimoniali, ma anche ai suoi interessi morali, sociali e familiari, che confluiscono normalmente nel luogo ove la stessa vive con la propria famiglia, identificandosi, pertanto, tale luogo nel centro principale delle proprie relazioni familiari, sociali ed economiche.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14937 del 14/06/2013
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Competenza
Incompetenza
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Corte
Cassazione
14937
2013

Competenza territoriale - Spostamento per fori diversi da quelli generali di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Condizioni.
In tema di cumulo soggettivo di cause connesse per l'oggetto o per il titolo, deve ritenersi consentito lo spostamento di competenza in favore di fori anche differenti da quelli generali di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ. ove il criterio di collegamento diverso da quello del foro generale sia comune a tutte le parti convenute, e non soltanto ad alcune di esse, non potendo l'ulteriore facoltà di scelta attribuita all'attore dall'art. 33 cod. proc. civ. risolversi in un suo pregiudizio, così da limitare, anziché ampliare, l'ordinaria analoga facoltà che gli spetterebbe nei riguardi di ciascun convenuto separatamente considerato.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12444 del 21/05/2013
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Competenza
Incompetenza
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Cassazione
12444
2013

famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - mutamento degli obblighi - revisione delle condizioni di divorzio - competenza territoriale - determinazione - criteri - fondamento - art.709, ter, ult. comma, cod. proc. civ. - applicabilità - esclusione. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8016 del 02/04/2013
La competenza territoriale a conoscere dei procedimenti di revisione delle disposizioni economiche contenute nella sentenza di divorzio è devoluta al giudice del luogo in cui è sorta l'obbligazione controversa, dovendo applicarsi a tali procedimenti i criteri ordinari di competenza per territorio stabiliti dagli articoli da 18 a 20 del codice di procedura civile e non il disposto dell'art. 709 ter, ultimo comma, cod. proc. civ., introdotto dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, destinato alla soluzione di controversie insorte tra genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale o alle modalità di affidamento e, in tale ambito, all'adozione, in caso di gravi inadempienze dei genitori o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento, dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla norma stessa, anche in unione con la modifica dei provvedimenti in vigore relativamente a tali modalità .
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8016 del 02/04/2013
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Competenza
Incompetenza
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Cassazione
8016
2013

Revisione delle condizioni di divorzio - Competenza territoriale - Determinazione - Criteri - Fondamento - Art.709, ter, ult. comma, cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione.
La competenza territoriale a conoscere dei procedimenti di revisione delle disposizioni economiche contenute nella sentenza di divorzio è devoluta al giudice del luogo in cui è sorta l'obbligazione controversa, dovendo applicarsi a tali procedimenti i criteri ordinari di competenza per territorio stabiliti dagli articoli da 18 a 20 del codice di procedura civile e non il disposto dell'art. 709 ter, ultimo comma, cod. proc. civ., introdotto dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, destinato alla soluzione di controversie insorte tra genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale o alle modalità di affidamento e, in tale ambito, all'adozione, in caso di gravi inadempienze dei genitori o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento, dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla norma stessa, anche in unione con la modifica dei provvedimenti in vigore relativamente a tali modalità .
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8016 del 02/04/2013

Deroga convenzionale alla competenza per territorio - Operatività nei confronti del terzo - Esclusione.
La deroga convenzionale alla competenza per territorio non opera nel caso di cumulo soggettivo di domande.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 576 del 11/01/2013
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Cassazione
576
2013

Danno da accettazione in pagamento di un assegno trafugato - Responsabilità della banca trattaria per mancata pubblicizzazione del furto dell'assegno - Competenza per territorio sulla domanda di risarcimento - Individuazione - Criteri.
Competente a conoscere della domanda di risarcimento del danno patito da chi abbia ricevuto in pagamento un assegno di provenienza furtiva, proposta nei confronti della banca trattaria e fondata sull'allegazione dell'omessa adozione da parte di quest'ultima di una adeguata pubblicità della sottrazione del titolo, è il giudice del luogo in cui risiede o ha sede il danneggiato.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22001 del 06/12/2012
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Competenza
Incompetenza
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Cassazione
22001
2012

Foro pattizio esclusivo - Derogabilità ex art. 33 cod. proc. civ. - Conseguenze - Parte che eccepisce l'incompetenza in ragione dell'esclusività del foro convenzionale - Onere di eccepire l'incompetenza anche per i criteri ex artt. 18 e 19 cod. proc. civ. - Sussistenza.
In tema di competenza territoriale, il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, è derogabile per connessione oggettiva ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ., sicché la parte che eccepisce l'incompetenza del giudice adito, in virtù della convenzione che attribuisce la competenza esclusiva ad altro giudice, ha l'onere di eccepirne l'incompetenza anche in base ai criteri degli artt. 18 e 19 cod. proc. civ., in quanto richiamati dall'art. 33 cod. proc. civ. ai fini della modificazione della competenza per ragione di connessione.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18967 del 05/11/2012
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Competenza
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Corte
Cassazione
18967
2012

Accordo di ristrutturazione dei debiti - Controversie attinenti all'esecuzione dell'accordo - Competenza - Giudice fallimentare - Esclusione - Criteri ordinari ex art. 20 cod. proc. civ. - Applicabilità - Fattispecie.
Non sussiste la competenza del tribunale fallimentare in ordine alle controversie nascenti da un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis legge fallimentare, trattandosi di giudizi aventi ad oggetto diritti di obbligazione, da promuovere dinanzi al giudice individuato secondo gli ordinari criteri di distribuzione della competenza, anche per territorio. (Decisione assunta in tema di regolamento di competenza, relativo ad un giudizio sull'efficacia di una transazione seguente ad un accordo di ristrutturazione).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16187 del 24/09/2012
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Cassazione
16187
2012

Domanda di decreto ingiuntivo proposta nei confronti di impresa individuale - Individuazione del giudice territorialmente competente - Criterio del foro generale delle persone fisiche - Applicabilità - Fondamento - Conseguenze - Onere dell'imprenditore individuale opponente a decreto ingiuntivo di eccepire l'incompetenza per territorio con riferimento all'art. 18 cod. proc. civ. - Sussistenza.
In tema di competenza per territorio, poiché l'impresa individuale non ha una soggettività giuridica diversa dalla persona del suo titolare, l'individuazione del giudice competente per l'emissione del decreto ingiuntivo va operata in base all'art. 18 cod. proc. civ., con la conseguenza che l'opponente, quale convenuto sostanziale, ha l'onere di sollevare l'eccezione di incompetenza territoriale anche con riguardo al foro generale delle persone fisiche, dovendosi altrimenti ritenere tale eccezione come non proposta.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14571 del 20/08/2012

Contratti stipulati tra professionista e consumatore - Contratto negoziato fuori dai locali commerciali relativo a strumenti finanziari - Foro del consumatore ex art. 63 cod. consumo - Derogabilità da parte del consumatore - Configurabilità - Conseguenze - Possibilità per il consumatore di adire il giudice competente per territorio ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. o stabilito per contratto - Sussistenza - Rilievo dell'incompetenza d'ufficio o su eccezione del professionista - Esclusione - Fondamento.
Nelle controversie concernenti i contratti negoziati fuori dai locali commerciali relativi a strumenti finanziari, il consumatore può adire un giudice diverso da quello determinato ai sensi dell'art. 63 del codice del consumo (d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206), competente per territorio in base ad uno dei criteri di cui agli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., o indicato nel contratto, senza che, in accoglimento della relativa eccezione sollevata dal professionista ovvero d'ufficio, tale giudice possa dichiarare la propria incompetenza a svantaggio del consumatore, e cioè in pregiudizio dell'interesse di quest'ultimo.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5974 del 16/04/2012
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Competenza
Incompetenza
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Corte
Cassazione
5974
2012

Risarcimento del danno da circolazione dei veicoli - Azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore - Applicabilità del foro del consumatore - Esclusione - Fondamento.
Competenza civile - competenza per territorio - Risarcimento del danno da circolazione dei veicoli - Azione diretta del danneggiato verso l'assicuratore - Foro del consumatore - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
In tema di responsabilità per la circolazione dei veicoli, l'azione diretta di cui all'art.149 del d.lgs. 7 settembre 2005, n.209, non è originata dal contratto assicurativo, ma dalla legge, che la ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni, assumendo l'esistenza di un contratto assicurativo solo come presupposto legittimante, sicchè la posizione del danneggiato non cessa di essere originata dall'illecito e trovare giustificazione in esso, assumendo la posizione contrattuale del medesimo verso la propria assicurazione soltanto la funzione di sostituire l'assicurazione del danneggiato a quella del responsabile nel rispondere della pretesa risarcitoria. Ne consegue che la posizione del danneggiato resta quella di chi ha subito un illecito civile e non si configura come quella del consumatore ai fini della competenza territoriale (principio affermato ai sensi dell'art.363 cod. proc. civ.)
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5928 del 13/04/2012

Contratti stipulati tra professionista e consumatore - Controversie giudiziarie - Foro competente - Foro della residenza o del domicilio elettivo del consumatore - Derogabilità per scelta del consumatore stesso - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.
Il foro del consumatore, previsto dall'art. 63 del codice del consumo (d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206), è derogabile da parte del consumatore, anche unilateralmente, con l'introduzione della domanda innanzi al giudice territorialmente competente, ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., oppure in forza di una clausola contrattuale, in quanto la competenza prevista dal codice del consumo è inderogabile unicamente ad opera del professionista, attesa la funzione della disposizione, volta alla tutela del consumatore medesimo, al quale quindi non può essere precluso di scegliere uno dei fori alternativi, se egli lo ritenga, nel caso concreto, più rispondente ai propri interessi. (Nella specie, alcuni acquirenti di prodotti finanziari, con domicilio in molteplici città, avevano deciso di concentrare le controversie presso un unico foro - quello in cui la società convenuta aveva sede - invece che proporle presso fori diversi, così da garantire uniformità di giudicato e contenimento dei costi ed, in definitiva, l'economia processuale).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1875 del 08/02/2012
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Incompetenza
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Corte
Cassazione
1875
2012

Foro del consumatore di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 206 del 2005 - Proposizione di domande diverse nello stesso giudizio, una soltanto di competenza del giudice naturale del consumatore - Attrazione anche dell'altra domanda al foro del consumatore - Sussistenza - Fondamento.
In tema di foro del consumatore, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, una volta che sia stata assegnata la competenza a conoscere della domanda risolutoria del contratto di compravendita di un autoveicolo al giudice naturale del consumatore, anche la domanda di annullamento dello stesso contratto per vizio del consenso (qualificata come "principale" dall'attore, ma priva di connessione od accessorietà rispetto a quella cd. "subordinata") rimane attratta allo stesso foro del consumatore, e ciò in virtù di due concorrenti ragioni giustificative: 1) l'assenza, nel testo del comma 1 dell'art. 33 citato, di alcuna delimitazione per oggetto della domanda, là dove l'espressione omnicomprensiva di foro "competente sulle controversie" conduce ad assegnare priorità logica al carattere del rapporto rispetto ad una specificazione della "causa petendi"; 2) l'applicazione della regola di svolgimento del processo in base al cumulo oggettivo di domande - quelle innanzi indicate come "principale" e "subordinata" - contro lo stesso soggetto (art. 104 cod. proc. civ.), che determina l'attrazione al giudice del foro speciale dell'intera controversia originata dal medesimo contratto.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24370 del 18/11/2011
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Incompetenza
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Cassazione
24370
2011

Cause in materia di proprietà industriale - Competenza territoriale - Luogo ove sono stati commessi i fatti (art. 120, comma 6, d.lgs. n. 30 del 2005) - Deroga per ragioni di connessione - Esclusione - Fondamento.
In tema di competenza territoriale nelle cause in materia di proprietà industriale (nella specie, di contraffazione di brevetto), il criterio stabilito dall'art. 120, comma 6, del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (codice della proprietà industriale), che prevede la competenza della "autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi", non è suscettibile di deroga, trattandosi di norma speciale rispetto al "genus" degli artt. 18 e 19 cod. proc. civ., i quali legittimano la deroga per ragioni di connessione, ove siano ricorrenti le condizioni indicate dall'art. 33 cod. proc. civ. in tema di cumulo soggettivo.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21192 del 13/10/2011
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Incompetenza
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Cassazione
21192
2011

Cause relative a diritti di obbligazione - Eccezione di incompetenza - Formulazione nella comparsa di risposta a pena di decadenza - Riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. - Necessità - Sussistenza - Decadenza dall'eccezione - Rilevabilità d'ufficio di profili di incompetenza non dedotti dal convenuto - Esclusione - Conseguenze - Radicamento della competenza del giudice adito in base al profilo non contestato - Eccezione di rito ed in senso stretto - Conseguenze.
In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all'art. 38, primo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69 - la quale, con riguardo a detta specie di competenza, ha riproposto i contenuti del terzo comma del testo previgente dell'art. 38, sia in punto di necessaria formulazione dell'eccezione "a pena di decadenza" nella comparsa di risposta, sia quanto alla completezza dell'eccezione - comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. (e, nel caso di cumulo soggettivo, ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ., in relazione a tutti i convenuti), indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato. Vertendosi in tema di eccezione di rito ed in senso stretto, l'attività di formulazione dell'eccezione richiede un'attività argomentativa esplicita sotto entrambi gli indicati profili.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17020 del 04/08/2011
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Cassazione
17020
2011

Eccezione di incompetenza territoriale - Onere del convenuto - Portata - Onere di proposizione dell'eccezione e di prova della relativa fondatezza - Sussistenza - Mancato assolvimento - Conseguenze - Rigetto dell'eccezione.
In tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione, con la conseguenza che, in mancanza di tale contestazione e di detta prova, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlativa competenza del giudice adito.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15996 del 21/07/2011

Eccezione d'incompetenza - Accertamento - Ricorso a prove costituende - Inammissibilità - Fondamento.
L'eccezione d'incompetenza territoriale da parte del convenuto non introduce nel processo un tema che necessiti d'istruzione con possibilità di prove costituende, ma va decisa sulla base delle risultanze processuali disponibili, dovendosi tenere distinte le questioni concernenti il merito della causa, da decidersi all'esito dell'istruzione probatoria, da quelle relative alla competenza da decidersi allo stato degli atti.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 15348 del 12/07/2011
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Incompetenza
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Cassazione
15348
2011

Derogabile - Formulazione dell'eccezione - Indicazione di tutti i fori concorrenti - Necessità - Regolamento di competenza - Rilievo officioso dell'incompletezza - Ammissibilità.
La formulazione dell'eccezione d'incompetenza territoriale derogabile, ai fini della sua ammissibilità, deve essere svolta, con l'indicazione di tutti i fori concorrenti, ovvero per le persone fisiche, con riferimento, oltre ai fori speciali ai sensi dell'art. 20 cod. proc. civ., anche a quelli generali, stabiliti nell'art. 18 cod. proc. civ. e, per le persone giuridiche, con riferimento ai criteri di collegamento indicati nell'art. 19, primo comma, cod. proc. civ. L'incompletezza della formulazione dell'eccezione è controllabile anche d'ufficio dalla Corte di cassazione in sede di regolamento di competenza.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13202 del 16/06/2011
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Cassazione
13202
2011

Cause relative a diritti di obbligazione - Eccezione di incompetenza - Onere del convenuto di eccepire nella comparsa di risposta a pena di decadenza l'incompetenza per territorio con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. - Sussistenza - Decadenza dall'eccezione della stessa - Rilevabilità d'ufficio di profili di incompetenza non dedotti - Esclusione - Conseguenze - Radicamento della competenza del giudice adito in base al profilo non contestato.
In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all'art. 38 cod. proc. civ, come modificato dall'art. 4 della legge 26 novembre 1990, n. 353 - la quale, innovando il testo previgente, dispone che l'incompetenza per territorio fuori dei casi previsti nel precedente art. 28 venga eccepita "a pena di decadenza" nella comparsa di risposta e, confermando il precedente dettato normativo, impone di considerare l'eccezione come "non proposta se non contiene l'indicazione del giudice competente" - comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., indicando specificamente in relazione ai criteri medesimi quale sia il giudice che ritiene competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3989 del 18/02/2011
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Incompetenza
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Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
3989
2011

Eccezione di incompetenza - Accertamenti istruttori con ricoso a prove costituende - Ammissibilità - Esclusione - Art. 38 cod. proc. civ. nel testo novellato - Riferimento alle sommarie informazioni - Portata - Fattispecie.
L'eccezione di incompetenza territoriale da parte del convenuto non introduce nel processo un tema che necessiti di istruzione con possibilità di assunzione di prove costituende, ma va decisa sulla base delle prove costituite già acquisite agli atti, senza che possa indurre a diverse conclusioni il riferimento del novellato art. 38 cod. proc. civ. a "sommarie informazioni" eventualmente da assumersi da parte del giudice, posto che tale riferimento va inteso come limitato a chiarire il contenuto delle prove costituite o comunque ad accertare circostanze agevolmente rilevabili o documentabili. (Nella specie, nel regolare la competenza con riferimento alla richiesta di un decreto ingiuntivo per una somma determinata, costituente il corrispettivo di una fornitura, la S.C. ha rilevato che il "forum destinatae solutionis" era, ai sensi dell'art. 1182, comma terzo, cod. civ., identificabile con il domicilio del creditore).
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 12455 del 21/05/2010
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Corte
Cassazione
12455
2010

Spostamento della competenza per territorio - Limiti - Domanda artificiosamente preordinata a tale scopo - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie in tema di azione proposta contro il socio fiduciario ai sensi dell'art. 2932 cod. civ.
La deroga alla competenza territoriale determinata dal cumulo di cause connesse, proposte contro più persone e radicate presso il giudice del foro generale di uno dei convenuti, non trova applicazione allorché l'evocazione in giudizio di uno di essi appaia "prima facie" artificiosa e preordinata allo spostamento della competenza. (Nel caso di specie, la S.C. ha negato la sussistenza di tale situazione, con riferimento alla domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di trasferire una quota sociale intestata fiduciariamente ad un socio, proposta dinanzi al giudice del luogo in cui aveva sede la società, convenuta in giudizio al solo fine di rendere ad essa opponibile la richiesta modifica della compagine sociale, con conseguente deroga alla competenza del giudice del luogo di residenza dei soci convenuti).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11314 del 10/05/2010
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Corte
Cassazione
11314
2010

Spostamento della competenza per territorio - Limiti - Domanda artificiosamente preordinata a tale scopo - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie in tema di azione proposta contro il socio fiduciario ai sensi dell'art. 2932 cod. civ.
La deroga alla competenza territoriale determinata dal cumulo di cause connesse, proposte contro più persone e radicate presso il giudice del foro generale di uno dei convenuti, non trova applicazione allorché l'evocazione in giudizio di uno di essi appaia "prima facie" artificiosa e preordinata allo spostamento della competenza. (Nel caso di specie, la S.C. ha negato la sussistenza di tale situazione, con riferimento alla domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di trasferire una quota sociale intestata fiduciariamente ad un socio, proposta dinanzi al giudice del luogo in cui aveva sede la società, convenuta in giudizio al solo fine di rendere ad essa opponibile la richiesta modifica della compagine sociale, con conseguente deroga alla competenza del giudice del luogo di residenza dei soci convenuti).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11314 del 10/05/2010
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Cassazione
11314
2010

Contratti stipulati tra professionista e consumatore - Controversie giudiziarie - Foro competente - Determinazione - Foro della residenza o del domicilio elettivo del consumatore (art. 1469 bis, terzo comma, n. 19, cod. civ.) - Carattere esclusivo - Clausola individuante come sede del foro competente una diversa località, ancorché coincidente con uno dei fori legali di cui al codice di rito - Presunzione di vessatorietà - Sussistenza - Natura processuale della anzidetta disposizione - Conseguenze - Applicabilità ai contratti stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore - Fattispecie.
La disposizione dettata dall'art. 1469-bis, terzo comma, n. 19, cod. civ. - che, avendo natura di norma processuale, si applica nelle cause iniziate dopo la sua entrata in vigore, anche se relative a controversie derivanti da contratti stipulati prima - si interpreta nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, ha stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendo vessatoria la clausola che preveda una diversa località come sede del foro competente, ancorché coincidente con uno di quelli individuabili sulla base del funzionamento dei vari criteri di collegamento stabiliti dal codice di procedura civile per le controversie nascenti da contratto. (Fattispecie relativa ad azione di nullità di intesa anticoncorrenziale e conseguente risarcimento del danno proposta, ai sensi degli artt. 2 e 33 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, da un assicurato nei confronti della propria compagnia di assicurazioni in relazione alle somme ad essa corrisposte in base a contratto per la responsabilità civile automobilistica; la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di pace che aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio, nonostante il consumatore risiedesse nell'ambito del foro adito, e rimesso alla Corte di appello del luogo di residenza del consumatore medesimo).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9922 del 26/04/2010
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Cassazione
9922
2010

Contratto di prestazione d'opera professionale medica – Contratto stipulato tra professionista e consumatore - Configurabilità - Conseguenze - Foro competente - Determinazione - Riferimento al foro della residenza del consumatore - Fattispecie.
Il contratto di prestazione d'opera professionale concluso tra paziente e medico rientra nell'ambito della disciplina dei contratti del consumatore, anche se il contratto non sia stato concluso per iscritto e il paziente abbia scelto di avvalersi dell'attività di un medico esercente in un luogo diverso dalla sua residenza; ne consegue che, ai fini della determinazione della competenza per territorio, il paziente poteva proporre la domanda davanti al foro della propria residenza, ai sensi dell'art. 1469-bis, commi 1 e 3, n. 19), cod. civ., prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. codice del consumo) e, successivamente, può formularla dinanzi allo stesso giudice ai sensi dell'art. 33, commi 1 e 2, lett. u) del medesimo d.lgs. (Fattispecie relativa a regolamento di competenza in tema di azione risarcitoria per i danni conseguenti all'inesatta esecuzione da parte del medico di prestazioni odontoiatriche rese in favore di minore).
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 6824 del 20/03/2010

Contratti stipulati tra professionista e consumatore - Foro competente per le relative controversie giudiziarie - Contratto negoziato individualmente - Eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal consumatore convenuto dinanzi a foro diverso da quello suo proprio - Applicabilità della disciplina di tutela di cui agli artt. 33 e ss. del d.lgs. n. 206 del 2005 - Onere di allegazione in capo al consumatore - Sussistenza - Oneri probatori incombenti sul professionista ai fini della esclusione della anzidetta disciplina di tutela del consumatore - Portata - Specifica trattativa o superamento della presunzione di vessatorietà della clausola medesima - Necessità - Contenuti relativi - Conseguenze - Difetto di prova - Nullità della clausola di deroga della competenza del foro del consumatore.
Il consumatore convenuto dinanzi a foro diverso da quello suo proprio, il quale eccepisca l'incompetenza territoriale del giudice davanti al quale è stato tratto, ha l'onere di allegare che trattasi di controversia concernente un contratto cui, pur essendo stato oggetto di negoziazione individuale (come nella specie, riguardante un contratto di appalto privato di lavori per ristrutturazione di immobile), trova applicazione la disciplina di tutela di cui agli artt. 33 e ss. del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del consumo). In presenza di tale allegazione, il professionista, che intenda escludere l'applicazione della anzidetta disciplina di tutela, è onerato della prova che la clausola contrattuale di proroga della competenza, con deroga del foro del consumatore di cui all'art. 33, comma 2, lett. u), del citato d.lgs. n. 206, è stata, ai sensi dell'art. 34 dello stesso d.lgs., oggetto di specifica trattativa (quale presupposto che rileva, per l'appunto, ai fini della applicazione o meno della disciplina di tutela in questione e non già dell'accertamento della vessatorietà o abusività della clausola), caratterizzata dagli indefettibili requisiti della individualità, serietà ed effettività; ovvero di dare prova idonea a vincere la presunzione di vessatorietà della clausola medesima, dimostrando che, valutata singolarmente e in connessione con le altre di cui si compendia il contenuto del contratto, nello specifico caso concreto essa non determina un "significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto", in cui, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del d.lgs. citato, viene a sostanziarsi la vessatorietà della clausola. Ne consegue che, in difetto delle prove suddette, la clausola di deroga del foro del consumatore è nulla, anche là dove il foro indicato come competente risulti coincidente con uno dei fori legali di cui agli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 6802 del 20/03/2010
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6802
2010

Contratto di prestazione d'opera professionale medica - Contratto stipulato tra professionista e consumatore - Configurabilità - Conseguenze - Foro competente - Determinazione - Riferimento al foro della residenza del consumatore - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 6824 del 20/03/2010
Il contratto di prestazione d'opera professionale concluso tra paziente e medico rientra nell'ambito della disciplina dei contratti del consumatore, anche se il contratto non sia stato concluso per iscritto e il paziente abbia scelto di avvalersi dell'attività di un medico esercente in un luogo diverso dalla sua residenza; ne consegue che, ai fini della determinazione della competenza per territorio, il paziente poteva proporre la domanda davanti al foro della propria residenza, ai sensi dell'art. 1469-bis, commi 1 e 3, n. 19), cod. civ., prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. codice del consumo) e, successivamente, può formularla dinanzi allo stesso giudice ai sensi dell'art. 33, commi 1 e 2, lett. u) del medesimo d.lgs. (Fattispecie relativa a regolamento di competenza in tema di azione risarcitoria per i danni conseguenti all'inesatta esecuzione da parte del medico di prestazioni odontoiatriche rese in favore di minore).
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 6824 del 20/03/2010
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6854
2010

Procedimento civile in cui è parte un magistrato - Art. 30 bis cod. proc. civ. - Sentenza della Corte costituzionale n. 147 del 2004 - Fatto illecito costituente reato - Competenza radicata in base al "locus commissi delicti" - Stato di fatto rilevante - Momento in cui è sorta l'obbligazione - Conseguenze - Trasferimento del magistrato - Rilevanza - Esclusione.
A norma dell'art. 30-bis cod. proc. civ. - nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 147 del 2004 - ove la controversia in cui è parte un magistrato abbia origine da un fatto illecito costituente reato ed il danneggiato scelga il criterio di collegamento costituito dal "locus commissi delicti", lo stato di fatto rilevante per il radicamento della competenza per territorio va rapportato al momento in cui l'obbligazione è sorta, e non a quello di proposizione della domanda; ne consegue che lo spostamento di competenza in favore del giudice individuato ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen. si determina a condizione che il magistrato prestasse servizio, al momento dell'insorgere dell'obbligazione, nel distretto di corte d'appello nel quale si colloca il "locus commissi delicti", non assumendo rilievo il fatto che il medesimo sia stato "medio tempore" trasferito ad altra sede.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 4185 del 22/02/2010
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4185
2010

Procedimento civile in cui è parte un magistrato - Art. 30 bis cod. proc. civ. - Sentenza della Corte costituzionale n. 147 del 2004 - Fatto illecito costituente reato - Competenza radicata in base al "locus commissi delicti" - Stato di fatto rilevante - Momento in cui è sorta l'obbligazione - Conseguenze - Trasferimento del magistrato - Rilevanza - Esclusione.
A norma dell'art. 30-bis cod. proc. civ. - nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 147 del 2004 - ove la controversia in cui è parte un magistrato abbia origine da un fatto illecito costituente reato ed il danneggiato scelga il criterio di collegamento costituito dal "locus commissi delicti", lo stato di fatto rilevante per il radicamento della competenza per territorio va rapportato al momento in cui l'obbligazione è sorta, e non a quello di proposizione della domanda; ne consegue che lo spostamento di competenza in favore del giudice individuato ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen. si determina a condizione che il magistrato prestasse servizio, al momento dell'insorgere dell'obbligazione, nel distretto di corte d'appello nel quale si colloca il "locus commissi delicti", non assumendo rilievo il fatto che il medesimo sia stato "medio tempore" trasferito ad altra sede.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 4185 del 22/02/2010
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4185
2010

Procedimento civile in cui è parte un magistrato - Art. 30 bis cod. proc. civ. - Sentenza della Corte costituzionale n. 147 del 2004 - Fatto illecito costituente reato - Competenza radicata in base al "locus commissi delicti" - Stato di fatto rilevante - Momento in cui è sorta l'obbligazione - Conseguenze - Trasferimento del magistrato - Rilevanza - Esclusione.
A norma dell'art. 30-bis cod. proc. civ. - nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 147 del 2004 - ove la controversia in cui è parte un magistrato abbia origine da un fatto illecito costituente reato ed il danneggiato scelga il criterio di collegamento costituito dal "locus commissi delicti", lo stato di fatto rilevante per il radicamento della competenza per territorio va rapportato al momento in cui l'obbligazione è sorta, e non a quello di proposizione della domanda; ne consegue che lo spostamento di competenza in favore del giudice individuato ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen. si determina a condizione che il magistrato prestasse servizio, al momento dell'insorgere dell'obbligazione, nel distretto di corte d'appello nel quale si colloca il "locus commissi delicti", non assumendo rilievo il fatto che il medesimo sia stato "medio tempore" trasferito ad altra sede. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 4185 del 22/02/2010
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Cassazione
4185
2010

Trasmissione televisiva dal contenuto diffamatorio - Lesione dei diritti della personalità tramite mezzi di comunicazione di massa - Risarcimento del danno - Competenza per territorio - Individuazione - "Forum commissi delicti" - Luogo di domicilio o residenza della persona offesa o della sede della persona giuridica - Sussistenza - Fondamento.
Nel giudizio promosso per il risarcimento dei danni conseguenti al contenuto diffamatorio di una trasmissione televisiva e, più in generale, di quelli derivanti dal pregiudizio dei diritti della personalità recati da mezzi di comunicazione di massa, la competenza per territorio si radica, in riferimento al "forum commissi delicti" di cui all'art. 20 cod. proc. civ., nel luogo del domicilio (o della sede della persona giuridica) o, in caso di diversità, anche della residenza del soggetto danneggiato. Tale individuazione - che corrisponde al luogo in cui si realizzano le ricadute negative della lesione della reputazione - consente, da un lato, di evitare un criterio "ambulatorio" della competenza, potenzialmente lesivo del principio costituzionale della precostituzione del giudice, e, dall'altro, si presenta aderente alla concezione del danno risarcibile inteso non come danno-evento, bensì come danno-conseguenza, permettendo, infine, di individuare il giudice competente in modo da favorire il danneggiato che, in simili controversie, è solitamente il soggetto più debole.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 21661 del 13/10/2009
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21661
2009

Foro convenzionale esclusivo - Enunciazione dell'accordo - Sufficienza - Esclusione - Espressa indicazione del radicamento del giudizio sulla base dell'accordo - Necessità - Fondamento - Conseguenze in tema di cumulo soggettivo con convenuti terzi estranei all'accordo.
In applicazione del principio di buona fede processuale, la mera enunciazione dell'avvenuta stipulazione con la parte convenuta di una clausola convenzionale che prevede l'attribuzione della competenza per territorio ad un foro esclusivo non è sufficiente ad invocarne l'operatività ai fini della radicazione della competenza, essendo necessario altresì che la parte esplicitamente dichiari di volersi avvalere di tale clausola, e cioè di voler introdurre il giudizio presso il foro adito proprio sulla base di essa; detta regola trova applicazione in modo ancor più pregnante in caso di cumulo soggettivo ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ., potendo in tal caso radicarsi la competenza territoriale dinanzi al giudice adito anche in base a criteri validi solo per alcuni dei convenuti, con la conseguenza che, se la parte attrice ha omesso di allegare espressamente la propria volontà di avvalersi della clausola derogatoria, spetta ai convenuti l'onere di contestare la competenza non solo con riguardo al foro adito, ma anche in relazione criteri di cui agli artt.18,19 e 20 cod. proc. civ., che ben potrebbero trovare applicazione. In difetto di tale contestazione, l'eccezione di incompetenza va reputata incompleta e, quindi, non proposta.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 13032 del 05/06/2009
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13032
2009

Individuazione - Riferimento ai criteri dettati dall'art. 413 cod. proc. civ. - Necessità - Applicabilità residuale dell'art. 20 cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento.
Ai fini della determinazione della competenza territoriale nelle controversie di lavoro, non può trovare applicazione l'art. 20 cod. proc. civ., che indica quale foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione "il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio", dovendo detta competenza essere accertata, anzitutto, in base ai criteri specificamente dettati dall'art. 413 cod. proc. civ. e, ove questi non trovino applicazione, in forza del solo art. 18 cod. proc. civ. sul foro generale delle persone fisiche, siccome reso applicabile in via residuale dal comma settimo dello stesso art. 413.
Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 3117 del 09/02/2009

Contratto di prestazione d'opera professionale tra paziente, medico e struttura sanitaria - Natura di contratto del consumatore - Sussistenza - Conseguenze in tema di competenza per territorio - Foro di residenza del paziente - Applicabilità.
Il contratto di prestazione d'opera professionale concluso tra paziente e medico e, per esso, tra paziente e struttura sanitaria, rientra nell'ambito di applicazione delle norme di disciplina dei contratti del consumatore, anche se il contratto non è stato concluso per iscritto; ne consegue che, ai fini della determinazione della competenza per territorio, il paziente può proporre la domanda davanti al foro della propria residenza, ai sensi dell'art. 1469-bis, primo e terzo comma, n. 19), cod. civ., ovvero dell'art. 33, commi 1 e 2, lett. u), del codice del consumo, approvato con d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 20 del 02/01/2009
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20
2009

Giudizio di modifica delle condizioni di separazione - Competenza per territorio - Foro generale delle persone fisiche - Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione - Concorrenza - Ammissibilità - Fondamento.
Ai giudizi di modifica delle condizioni economiche stabilite nella separazione, si applicano gli ordinari criteri di competenza e, quindi, oltre al foro generale delle persone fisiche, è competente anche il foro concorrente relativo alle obbligazioni; pertanto, sussiste la competenza del tribunale che ha pronunziato o ha omologato la separazione, nel cui circondario sono sorte le obbligazioni di cui si tratta .
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 22394 del 05/09/2008
Cod_Proc_Civ_art_018

Eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal convenuto nelle controversie in materia di obbligazioni - Modalità - Onere di indicazione di tutti i fori concorrenti, sia speciali che generali - Compreso quello del domicilio - Necessità - Anche in caso di indicazione della residenza del convenuto nell'atto di citazione - Sussistenza - Fondamento - Esclusione di operatività del principio di ammissione.
In tema di eccezione di incompetenza per territorio derogabile, allorquando nelle controversie in materia di obbligazioni, sia convenuta una persona fisica, la contestazione da parte di quest'ultima della sussistenza del foro del giudice adito e la conseguente necessaria indicazione del giudice competente deve essere svolta con riferimento, oltre che ai fori speciali concorrenti, di cui all'art. 20 cod. proc. civ., anche in riferimento ad entrambi i fori generali di cui al precedente art. 18, cioè sia con riguardo alla residenza che al domicilio, poiché quest'ultimo ha consistenza di criterio di collegamento autonomo rispetto a quello della residenza. Peraltro, il convenuto non è esentato dal suddetto onere neppure in caso di indicazione, nella citazione, della sua residenza ovvero del suo domicilio in un luogo non riconducibile alla giurisdizione territoriale del giudice, sia perché nella prima ipotesi l'individuazione della residenza non può lasciar presumere la coincidenza con essa del domicilio (atteso che l'art. 163, n 2., cod. proc. civ. prevede l'indicazione alternativa dell'una e dell'altro), sia perché in entrambe le ipotesi il secondo comma, secondo inciso, dell'art. 38 cod. proc. civ. esclude ogni operatività del principio di ammissione, onerando il convenuto eccipiente in ogni caso di una specifica contestazione, là dove gli impone di indicare il giudice competente e, quindi, in caso di concorrenza di fori, di contestare ed indicare tutti i fori possibilmente concorrenti.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 24277 del 22/11/2007
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Cassazione
24277
2007

Designazione del foro convenzionale esclusivo - Volontà espressa in tal senso - Necessità - Condizioni generali di contratto - Clausula derogativa della competenza - Carattere esclusivo del foro indicato - Esclusione.
Nell'ambito delle condizioni generali di contratto, la predisposizione della clausula derogativa della ordinaria competenza territoriale non è inclusa tra i criteri legali di attribuzione del foro convenzionale della qualifica di foro esclusivo; tale qualifica deriva da una dichiarazione espressa o univoca da cui risulti, in modo chiaro e preciso, la concorde volontà delle parti, non solo di derogare all'ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la competenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 15219 del 05/07/2007
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15219
2007

Designazione del foro convenzionale esclusivo - Volontà espressa in tal senso - Necessità - Condizioni generali di contratto - Clausula derogativa della competenza - Carattere esclusivo del foro indicato - Esclusione.
Nell'ambito delle condizioni generali di contratto, la predisposizione della clausula derogativa della ordinaria competenza territoriale non è inclusa tra i criteri legali di attribuzione del foro convenzionale della qualifica di foro esclusivo; tale qualifica deriva da una dichiarazione espressa o univoca da cui risulti, in modo chiaro e preciso, la concorde volontà delle parti, non solo di derogare all'ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la competenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 15219 del 05/07/2007
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2007

Designazione del foro convenzionale esclusivo - Volontà espressa in tal senso - Necessità - Condizioni generali di contratto - Clausula derogativa della competenza - Carattere esclusivo del foro indicato - Esclusione.
Nell'ambito delle condizioni generali di contratto, la predisposizione della clausula derogativa della ordinaria competenza territoriale non è inclusa tra i criteri legali di attribuzione del foro convenzionale della qualifica di foro esclusivo; tale qualifica deriva da una dichiarazione espressa o univoca da cui risulti, in modo chiaro e preciso, la concorde volontà delle parti, non solo di derogare all'ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la competenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 15219 del 05/07/2007
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15219
2007

Domanda proposta innanzi a giudice competente, secondo il foro facoltativo ex art. 20 cod. proc. civ. - Contestazione del convenuto - Onere probatorio a carico dell'attore - Determinazione della competenza del giudice, ai sensi del citato art. 20 - Condizioni.
In causa relativa a diritti di obbligazione, qualora la domanda venga proposta davanti a giudice diverso da quello del foro generale di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ., ed il convenuto ritualmente contesti la competenza di tale giudice anche secondo gli alternativi criteri di collegamento contemplati dall'art. 20 cod. proc. civ. ("forum contractus" e "forum destinatae solutionis"), la competenza medesima può essere affermata solo quando, alla stregua delle prove fornite dall'attore, o, in difetto, sulla scorta degli atti, risultino le circostanze che consentono, in applicazione del citato art. 20, di radicare la causa presso il giudice prescelto dall'attore.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 15110 del 04/07/2007
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Cassazione
15110
2007

Contratti stipulati tra professionista e consumatore - Controversie giudiziarie - Foro competente - Determinazione - Foro della residenza o del domicilio elettivo del consumatore (art. 1469 bis, terzo comma, n. 19, cod. civ.) - Carattere esclusivo - Clausola individuante come sede del foro competente una diversa località, ancorché coincidente con uno dei fori legali di cui al codice di rito
Presunzione di vessatorietà - Sussistenza - Eccezione di incompetenza ex articolo 1469 bis cod. civ. - Specialità - Vincolo di riferimento ai criteri generali del codice di procedura civile - Esclusione - Superamento della presunzione - Condizioni - Onere di provare la effettività della negoziazione individuale - Dovere del giudice di valutare la clausola derogativa della competenza alla stregua del criterio di cui all'articolo 3 della direttiva n. 93/13/CEE - Conseguenze - Rilevabilità d'ufficio del carattere di abusività della clausola.
Deve presumersi, ai sensi dell'articolo 1469 bis cod. civ., la vessatorietà della clausola che stabilisca come sede del foro competente una località diversa da quella della residenza o del domicilio elettivo del consumatore, anche se il foro competente coincida con uno dei fori legali di cui agli articoli 18 e 20 cod. proc. civ.. Pertanto l'eccezione di incompetenza sollevata dal consumatore, ai sensi del citato articolo 1469 bis, per il carattere di specialità di tale norma, connesso alla sua origine comunitaria, non è vincolata al riferimento ai criteri generali di cui agli articoli 18, 19 e 20 cod. proc. civ.. La presunzione di vessatorietà può essere superata solo dimostrando - e tale onere probatorio grava su chi ha interesse ad avvalersi della clausola derogatoria della competenza - che la sua sottoscrizione ha costituito l'"exitus" di una consapevole trattativa al riguardo e non la supina accettazione dell'altrui volontà, imposta con le condizioni generali di contratto riportate nel modulo sottoposto, condizioni che si dimostrano, di fatto, nella maggioranza dei casi, non modificabili da parte di chi non le ha predisposte. Per altro verso, la clausola derogatoria della competenza deve essere valutata dal giudice alla stregua del criterio di cui all'articolo 3 della direttiva n. 93/13/CEE e quindi considerata abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, essa determini un significativo squilibrio, in danno del consumatore, tra i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto. Ciò comporta che il giudice nazionale può valutare d'ufficio l'illiceità della clausola e declinare la competenza attribuitagli da una clausola abusiva interpretando, a tal fine, le norme del diritto nazionale in conformità con la lettera e la finalità della direttiva comunitaria.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4208 del 23/02/2007
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Competenza
Incompetenza
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Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
4208
2007

Contratti stipulati tra professionista e consumatore - Controversie giudiziarie - Foro competente - Determinazione - Foro della residenza o del domicilio elettivo del consumatore (art. 1469 bis, terzo comma, n. 19, cod. civ.) - Carattere esclusivo - Clausola individuante come sede del foro competente una diversa località, ancorché coincidente con uno dei fori legali di cui al codice di rito - Presunzione di vessatorietà - Sussistenza - Eccezione di incompetenza ex articolo 1469 bis cod. civ. - Specialità - Vincolo di riferimento ai criteri generali del codice di procedura civile - Esclusione - Superamento della presunzione - Condizioni - Onere di provare la effettività della negoziazione individuale - Dovere del giudice di valutare la clausola derogativa della competenza alla stregua del criterio di cui all'articolo 3 della direttiva n. 93/13/CEE - Conseguenze - Rilevabilità d'ufficio del carattere di abusività della clausola . Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4208 del 23/02/2007
Deve presumersi, ai sensi dell'articolo 1469 bis cod. civ., la vessatorietà della clausola che stabilisca come sede del foro competente una località diversa da quella della residenza o del domicilio elettivo del consumatore, anche se il foro competente coincida con uno dei fori legali di cui agli articoli 18 e 20 cod. proc. civ.. Pertanto l'eccezione di incompetenza sollevata dal consumatore, ai sensi del citato articolo 1469 bis, per il carattere di specialità di tale norma, connesso alla sua origine comunitaria, non è vincolata al riferimento ai criteri generali di cui agli articoli 18, 19 e 20 cod. proc. civ.. La presunzione di vessatorietà può essere superata solo dimostrando - e tale onere probatorio grava su chi ha interesse ad avvalersi della clausola derogatoria della competenza - che la sua sottoscrizione ha costituito l'"exitus" di una consapevole trattativa al riguardo e non la supina accettazione dell'altrui volontà, imposta con le condizioni generali di contratto riportate nel modulo sottoposto, condizioni che si dimostrano, di fatto, nella maggioranza dei casi, non modificabili da parte di chi non le ha predisposte. Per altro verso, la clausola derogatoria della competenza deve essere valutata dal giudice alla stregua del criterio di cui all'articolo 3 della direttiva n. 93/13/CEE e quindi considerata abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, essa determini un significativo squilibrio, in danno del consumatore, tra i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto. Ciò comporta che il giudice nazionale può valutare d'ufficio l'illiceità della clausola e declinare la competenza attribuitagli da una clausola abusiva interpretando, a tal fine, le norme del diritto nazionale in conformità con la lettera e la finalità della direttiva comunitaria.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4208 del 23/02/2007
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Cassazione
4208
2007

Sede - Rilevanza esclusiva di quella del momento di introduzione della lite - Sede del momento di insorgenza del rapporto dedotto in giudizio - Irrilevanza - Fondamento.
Quando viene dedotto in giudizio un rapporto obbligatorio, ai fini dell'individuazione del foro del convenuto ed in particolare del foro della sede di una persona giuridica, il fatto che la sede della stessa fosse in un determinato luogo al momento dell'insorgenza del rapporto dedotto in giudizio è irrilevante, assumendo rilievo esclusivamente, ai sensi dell'art. 5 cod. proc. civ., la sede del momento di introduzione della lite.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 453 del 12/01/2007
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453
2007

Contratti stipulati tra professionista e consumatore - Controversie giudiziarie - Foro della residenza o del domicilio elettivo del consumatore - Carattere esclusivo - Applicabilità in favore del terzo beneficiario di una polizza assicurativa - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Nei contratti conclusi tra il consumatore e il professionista, per i quali è prevista la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendosi vessatoria la clausola che preveda una diversa località come sede del foro competente, alla figura del consumatore contraente è a questo fine assimilabile quella del terzo beneficiario di una polizza assicurativa (nella specie: polizza infortuni stipulata dall'associazione sportiva cui era iscritto il ricorrente), atteso che il suo diritto deriva direttamente dal contratto stipulato con il professionista e che contro quest'ultimo egli è legittimato ad agire in caso di inadempimento.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 369 del 11/01/2007
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Cassazione
369
2007

Contratti stipulati tra professionista e consumatore - Controversie relative - Foro competente - Determinazione - Foro della residenza o del domicilio elettivo del consumatore (art. 1469 bis, terzo comma, n. 19, cod. civ.) - Carattere esclusivo - Clausola individuante come sede del foro competente una diversa località, ancorché coincidente con uno dei fori legali di cui al codice di rito - Presunzione di vessatorietà - Sussistenza - Natura processuale del citato art. 1469 bis, terzo comma, n. 19 - Conseguenze - Applicabilità ai contratti stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore.
La disposizione dettata dall'art. 1469 bis, terzo comma, numero 19, cod. civ. - che, avendo natura di norma processuale, si applica nelle cause iniziate dopo la sua entrata in vigore, anche se relative a controversie derivanti da contratti stipulati prima - si interpreta nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, ha stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendo vessatoria la clausola che preveda una diversa località come sede del foro competente, ancorché coincidente con uno di quelli individuabili sulla base del funzionamento dei vari criteri di collegamento stabiliti dal codice di procedura civile per le controversie nascenti da contratto.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 377 del 11/01/2007
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Cassazione
377
2007

Eccezione di incompetenza territoriale - Onere del convenuto - Portata - Proposizione dell'eccezione e prova della relativa fondatezza - Sussistenza - Mancato assolvimento - Conseguenze - Rigetto dell'eccezione - Fattispecie.
In tema di competenza territoriale derogabile, grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito, trattandosi di eccezione in senso proprio, l'onere di contestare specificamente l'applicabilità del criterio di competenza utilizzato dall'attore e di quelli eventualmente concorrenti (qualora siano previsti più fori), nonché di fornire la prova degli elementi costitutivi dell'eccezione, rimanendo altrimenti radicata definitivamente la competenza del giudice adito. Pertanto qualora la parte deduca di domiciliare in un luogo, e in relazione a esso sussista la competenza territoriale, il convenuto che eccepisce l'incompetenza ha l'onere di contestarlo e di provare il contrario, rientrando tra i poteri ufficiosi del giudice soltanto l'individuazione dei motivi di diritto che militano a favore dell'eccezione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 16096 del 14/07/2006
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16096
2006

Controversie in materia di protezione dei dati personali - Giudice competente per territorio - Art. 152, comma 2, d.lgs. n. 196 del 2003 - Tribunale del luogo di residenza del titolare del trattamento - Foro esclusivo - Illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 24 Cost. - Manifesta infondatezza.
È manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 152, comma 2, d.lgs. n. 156 del 2003, il quale indica nel luogo di residenza del titolare del trattamento il foro territoriale esclusivo per le controversie in materia di protezione dei dati personali di cui al comma 1, rispondendo esso alla scelta -dal legislatore operata facendo non irragionevole esercizio della sua discrezionalità- di privilegiare l'esigenza di vicinanza del giudice al luogo di trattamento e diffusione dei dati.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 12980 del 31/05/2006
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Cassazione
12980
2006

Querela di falso proposta in appello avanti alla corte d'appello - Ordinanza di rimessione delle parti al tribunale territorialmente competente - Natura decisoria sulla competenza territoriale - Impugnabilità con regolamento necessario di competenza - Sussistenza.
In tema di querela di falso proposta avanti alla corte d'appello, l'ordinanza con cui, ai sensi dell'art. 355 cod. proc. civ., il giudice d'appello rimette le parti avanti al tribunale ritenuto competente per la riassunzione del giudizio sulla querela, ha natura decisoria sulla competenza territoriale relativa a tale giudizio ed è pertanto impugnabile con il regolamento necessario di competenza.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 6465 del 23/03/2006
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Cassazione
6465
2006

Querela di falso in via principale - Competenza per territorio - Foro generale delle persone fisiche e giuridiche - Applicabilità anche nel caso di proposizione incidentale nel giudizio d'appello avanti alla corte d'appello - Sussistenza.
Al di fuori del caso di querela di falso proposta in via incidentale innanzi al tribunale, e, quindi, anche in caso di proposizione nel giudizio di appello, la competenza territoriale sulla querela di falso dev'essere individuata in base ai criteri di collegamento di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ. (Sulla base di tale principio la Suprema Corte ha accolto l'istanza di regolamento di competenza avverso l'ordinanza con cui una corte d'appello aveva rimesso le parti per il giudizio sulla querela avanti al tribunale del luogo sede della corte d'appello, anziché avanti al tribunale territorialmente competente secondo quei criteri).
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 6465 del 23/03/2006

Specificazione del foro concorrente - Da parte dell'attore - Esclusione - Eccezione di incompetenza territoriale avanzata dal convenuto - Onere di formulazione tempestiva con riguardo a tutti i criteri alternativamente previsti - Sussistenza - Conseguenza in caso di contestazione tardiva o solo parziale.
Nelle cause relative a diritti di obbligazione, l'attore non ha alcun onere di specificazione del criterio di competenza scelto e delle ragioni per le quali ha ritenuto di incardinare la controversia presso il giudice adito, essendo sufficiente che detto foro corrisponda a uno di quelli concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 o 20 cod. proc. civ. . È il convenuto che, al fine di evitare che la causa resti radicata presso il giudice scelto dall'attore, ha l'onere di eccepire l'incompetenza di quest'ultimo sotto tutti i profili ipotizzabili sin dal primo atto difensivo con motivazione articolata ed esaustiva, non potendo aggiungere nuovi motivi rispetto a quelli prospettati "in limine" né ad essi apportare qualsiasi mutamento. Ne consegue che, in mancanza di una tempestiva e completa contestazione, l'eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come non proposta e, pertanto, definitivamente radicata la sua competenza.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24903 del 25/11/2005
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Cassazione
24903
2005

Specificazione del foro concorrente - Da parte dell'attore - Esclusione - Eccezione di incompetenza territoriale avanzata dal convenuto - Onere di formulazione tempestiva con riguardo a tutti i criteri alternativamente previsti - Sussistenza - Conseguenza in caso di contestazione tardiva o solo parziale.
Nelle cause relative a diritti di obbligazione, l'attore non ha alcun onere di specificazione del criterio di competenza scelto e delle ragioni per le quali ha ritenuto di incardinare la controversia presso il giudice adito, essendo sufficiente che detto foro corrisponda a uno di quelli concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 o 20 cod. proc. civ. . È il convenuto che, al fine di evitare che la causa resti radicata presso il giudice scelto dall'attore, ha l'onere di eccepire l'incompetenza di quest'ultimo sotto tutti i profili ipotizzabili sin dal primo atto difensivo con motivazione articolata ed esaustiva, non potendo aggiungere nuovi motivi rispetto a quelli prospettati "in limine" né ad essi apportare qualsiasi mutamento. Ne consegue che, in mancanza di una tempestiva e completa contestazione, l'eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come non proposta e, pertanto, definitivamente radicata la sua competenza.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24903 del 25/11/2005
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24903
2005

Specificazione del foro concorrente - Da parte dell'attore - Esclusione - Eccezione di incompetenza territoriale avanzata dal convenuto - Onere di formulazione tempestiva con riguardo a tutti i criteri alternativamente previsti - Sussistenza - Conseguenza in caso di contestazione tardiva o solo parziale.
Nelle cause relative a diritti di obbligazione, l'attore non ha alcun onere di specificazione del criterio di competenza scelto e delle ragioni per le quali ha ritenuto di incardinare la controversia presso il giudice adito, essendo sufficiente che detto foro corrisponda a uno di quelli concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 o 20 cod. proc. civ. . È il convenuto che, al fine di evitare che la causa resti radicata presso il giudice scelto dall'attore, ha l'onere di eccepire l'incompetenza di quest'ultimo sotto tutti i profili ipotizzabili sin dal primo atto difensivo con motivazione articolata ed esaustiva, non potendo aggiungere nuovi motivi rispetto a quelli prospettati "in limine" né ad essi apportare qualsiasi mutamento. Ne consegue che, in mancanza di una tempestiva e completa contestazione, l'eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come non proposta e, pertanto, definitivamente radicata la sua competenza.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24903 del 25/11/2005
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Cassazione
24903
2005

Specificazione del foro concorrente - Da parte dell'attore - Esclusione - Eccezione di incompetenza territoriale avanzata dal convenuto - Onere di formulazione tempestiva con riguardo a tutti i criteri alternativamente previsti - Sussistenza - Conseguenza in caso di contestazione tardiva o solo parziale. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24903 del 25/11/2005
Nelle cause relative a diritti di obbligazione, l'attore non ha alcun onere di specificazione del criterio di competenza scelto e delle ragioni per le quali ha ritenuto di incardinare la controversia presso il giudice adito, essendo sufficiente che detto foro corrisponda a uno di quelli concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 o 20 cod. proc. civ. . È il convenuto che, al fine di evitare che la causa resti radicata presso il giudice scelto dall'attore, ha l'onere di eccepire l'incompetenza di quest'ultimo sotto tutti i profili ipotizzabili sin dal primo atto difensivo con motivazione articolata ed esaustiva, non potendo aggiungere nuovi motivi rispetto a quelli prospettati "in limine" né ad essi apportare qualsiasi mutamento. Ne consegue che, in mancanza di una tempestiva e completa contestazione, l'eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come non proposta e, pertanto, definitivamente radicata la sua competenza.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24903 del 25/11/2005
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Corte
Cassazione
24903
2005

Contratti stipulati fra professionista e consumatore - Controversie giudiziarie - Foro competente - Determinazione - Foro della residenza o del domicilio elettivo del consumatore (art. 1469 bis, terzo comma, n. 19, cod. civ. ) - Carattere esclusivo - Clausola individuante come sede del foro competente una diversa località, ancorchè coincidente con uno dei fori legali di cui al codice di rito - Presunzione di vessatorietà - Sussistenza.
La disposizione dettata dall'art. 1469 bis, terzo comma, numero 19, cod. civ. si interpreta nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, ha stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendosi vessatoria la clausola che preveda una diversa località come sede del foro competente, ancorchè coincidente con uno di quelli individuabili sulla base del funzionamento dei vari criteri di collegamento stabiliti dal codice di procedura civile per le controversie nascenti da contratto.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 16574 del 05/08/2005
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16574
2005

Querela di falso - Proposizione in via principale - Competenza territoriale - Determinazione - Criteri - Effetti della pronuncia sui rapporti giuridici da provare - Irrilevanza. – Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 15093 del 16/07/2005
La competenza a conoscere della querela di falso in via principale appartiene - inderogabilmente, stante il previsto intervento obbligatorio del P.M. - al giudice individuabile secondo il criterio, di cui all'art. 18 cod. proc. civ., del foro generale delle persone fisiche, senza che possa aversi riguardo agli effetti della pronuncia sui rapporti giuridici della cui prova si tratta.
– Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 15093 del 16/07/2005
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Cassazione
15093
2005

Querela di falso - Proposizione in via principale - Competenza territoriale - Determinazione - Criteri - Effetti della pronuncia sui rapporti giuridici da provare - Irrilevanza.
La competenza a conoscere della querela di falso in via principale appartiene - inderogabilmente, stante il previsto intervento obbligatorio del P.M. - al giudice individuabile secondo il criterio, di cui all'art. 18 cod. proc. civ., del foro generale delle persone fisiche, senza che possa aversi riguardo agli effetti della pronuncia sui rapporti giuridici della cui prova si tratta.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 15093 del 16/07/2005
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15093
2005

Contratti stipulati tra professionisti e consumatore - Controversie giudiziarie - Foro competente - Determinazione - Foro della residenza o del domicilio eletto dal consumatore (art. 1469 bis, comma terzo, n. 19 cod.civ.) - Carattere esclusivo - Clausola indicativa di diversa località - Presunzione di vessatorietà - Sussistenza.
Poichè, in tema di contratti tra il consumatore ed il professionista, l'art. 1469 bis, terzo comma, n.19 cod.civ. stabilisce che il foro di residenza o domicilio eletto dal consumatore è esclusivo e speciale, deve presumersi vessatoria anche la clausola che stabilisca uno dei fori legali di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ., se diversi da quello del consumatore.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 13890 del 28/06/2005
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Funzionale
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Cassazione
13890
2005

Contratti stipulati tra professionisti e consumatore - Controversie giudiziarie - Foro competente - Determinazione - Foro della residenza o del domicilio eletto dal consumatore (art. 1469 bis, comma terzo, n. 19 cod.civ.) - Carattere esclusivo - Clausola indicativa di diversa località - Presunzione di vessatorietà - Sussistenza.
Poichè, in tema di contratti tra il consumatore ed il professionista, l'art. 1469 bis, terzo comma, n.19 cod.civ. stabilisce che il foro di residenza o domicilio eletto dal consumatore è esclusivo e speciale, deve presumersi vessatoria anche la clausola che stabilisca uno dei fori legali di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ., se diversi da quello del consumatore.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 13890 del 28/06/2005
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13890
2005

Accertamento della responsabilità civile in sede penale - Conseguenze in ordine alla competenza territoriale - Competenza dello stesso giudice del luogo di svolgimento del processo penale - Sussistenza - Pluralità di responsabili civili - Competenza territoriale - Operatività del cumulo soggettivo.
Competenza civile - competenza per territorio -Accertamento della responsabilità civile in sede penale - Conseguenze in ordine alla competenza territoriale - Competenza dello stesso giudice del luogo di svolgimento del processo penale - Sussistenza - Pluralità di responsabili civili - Competenza territoriale - Operatività del cumulo soggettivo.
Qualora l'accertamento della responsabilità civile di una parte sia avvenuto in sede penale, il successivo giudizio civile di liquidazione del danno deve svolgersi nella stessa sede ove si è svolto il giudizio penale, e tale competenza territoriale, nel caso in cui vi siano più responsabili civili, attrae, in ragione della connessione soggettiva, anche la competenza per il giudizio civile a carico dell'altra parte convenuta.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12299 del 10/06/2005
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12299
2005

Litisconsorzio facoltativo attivo - Deroga alla competenza per territorio derogabile di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Esclusione.
In relazione al litisconsorzio facoltativo attivo, di cui all'art. 103 cod. proc. civ., non è prevista nessuna possibilità di modificazioni della competenza per territorio derogabile di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ. per ragioni di connessione, a differenza di quanto è previsto dall'art. 33 cod. proc. civ. in relazione al litisconsorzio facoltativo passivo.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11609 del 31/05/2005
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11609
2005

Litisconsorzio facoltativo attivo - Deroga alla competenza per territorio derogabile di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11609 del 31/05/2005
In relazione al litisconsorzio facoltativo attivo, di cui all'art. 103 cod. proc. civ., non è prevista nessuna possibilità di modificazioni della competenza per territorio derogabile di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ. per ragioni di connessione, a differenza di quanto è previsto dall'art. 33 cod. proc. civ. in relazione al litisconsorzio facoltativo passivo.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11609 del 31/05/2005
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11609
2005

Litisconsorzio facoltativo attivo - Deroga alla competenza per territorio derogabile di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Esclusione.
In relazione al litisconsorzio facoltativo attivo, di cui all'art. 103 cod. proc. civ., non è prevista nessuna possibilità di modificazioni della competenza per territorio derogabile di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ. per ragioni di connessione, a differenza di quanto è previsto dall'art. 33 cod. proc. civ. in relazione al litisconsorzio facoltativo passivo.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11609 del 31/05/2005
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11609
2005

Litisconsorzio facoltativo attivo - Deroga alla competenza per territorio derogabile di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Esclusione.
In relazione al litisconsorzio facoltativo attivo, di cui all'art. 103 cod. proc. civ., non è prevista nessuna possibilità di modificazioni della competenza per territorio derogabile di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ. per ragioni di connessione, a differenza di quanto è previsto dall'art. 33 cod. proc. civ. in relazione al litisconsorzio facoltativo passivo.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11609 del 31/05/2005
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Cassazione
11609
2005

Competenza territoriale - Foro delle persone fisiche - Domicilio - Rilevanza - Nozione - Trasferimento della residenza - Presunzione di trasferimento anche del domicilio - Configurabilità - Fattispecie.
Ai fini della competenza territoriale, qualora sia convenuta una persona fisica, e si faccia riferimento al luogo del domicilio, che è criterio di collegamento rilevante sia ai fini dell'art. 18 cod. proc. civ. che dell'art. 20 cod. proc. civ. ed autonomo rispetto a quello della residenza, s'intende per domicilio il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e dei suoi interessi, che non va individuato solo con riferimento ai rapporti economici e patrimoniali, ma anche ai suoi interessi morali, sociali e familiari, che confluiscono normalmente nel luogo ove la stessa vive con la propria famiglia; ne consegue che il domicilio è caratterizzato dall'intenzione di costituire in un determinato luogo il centro principale delle proprie relazioni familiari, sociali ed economiche. (Nella specie il convenuto aveva trasferito la residenza da Palermo a Cefalù, continuando a svolgere attività professionale nel capoluogo; la S.C, nel confermare la sentenza di merito, ha precisato che il trasferimento della residenza comporta la presunzione di trasferimento anche del domicilio, presunzione non superata dalla permanenza dello studio legale in Palermo, in mancanza di prova sia della persistente iscrizione nell'albo professionale di quella città, sia del carattere fittizio del trasferimento di residenza).
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 5006 del 08/03/2005

Designazione del foro convenzionale come esclusivo - Volontà espressa in tal senso - Necessità - Caratteristiche - Qualificazione dello stesso come "esclusivo" - Sufficienza.
La designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, attribuisce al foro designato dalle parti la competenza esclusiva soltanto se risulta, ai sensi dell'art. 29, secondo comma, codice di rito, un'enunciazione espressa, che non può trarsi quindi da argomenti presuntivi e non deve lasciare adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari. A tal fine è sufficiente che esse stabiliscano "esclusivamente" la competenza di un determinato foro.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 4757 del 04/03/2005
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
4757
2005

Designazione del foro convenzionale come esclusivo - Volontà espressa in tal senso - Necessità - Caratteristiche - Qualificazione dello stesso come "esclusivo" - Sufficienza.
La designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, attribuisce al foro designato dalle parti la competenza esclusiva soltanto se risulta, ai sensi dell'art. 29, secondo comma, codice di rito, un'enunciazione espressa, che non può trarsi quindi da argomenti presuntivi e non deve lasciare adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari. A tal fine è sufficiente che esse stabiliscano "esclusivamente" la competenza di un determinato foro.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 4757 del 04/03/2005
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
4757
2005

Contratti stipulati tra professionista e consumatore - Controversie giudiziarie - Art. 1469 bis, terzo comma, n. 19 - Applicabilità ai contratti stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore - Foro competente - Determinazione - Foro della residenza o del domicilio elettivo del consumatore - Carattere esclusivo - Conseguenze - Eccezione di incompetenza - Contestazione di tutti i fori alternativamente concorrenti - Necessità - Esclusione.
In tema di eccezione di incompetenza per territorio, il principio della necessità di contestazione di tutti i fori alternativamente concorrenti non opera in presenza di un foro esclusivo, qual è quello stabilito, in materia di controversie tra consumatore e professionista, dalla disposizione dettata dall'art.1469 bis, terzo comma, numero 19, cod. civ. (applicabile, avendo natura di norma processuale, nelle cause iniziate dopo la sua entrata in vigore, anche se relative a controversie derivanti da contratti stipulati prima).
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 2543 del 08/02/2005
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
2543
2005

Riferimento al foro generale delle persone fisiche - Fondamento.
In tema di competenza territoriale, poichè l'azienda agricola, al pari della ditta individuale, non ha una soggettività giuridica diversa da quella del suo titolare, con il quale si identifica sotto l'aspetto sostanziale e processuale, il criterio di collegamento per l'individuazione del giudice territorialmente competente a provvedere sul ricorso diretto all'emanazione del decreto ingiuntivo va legittimamente identificato in base alla norma dell'art. 18 cod. proc. civ. concernente il foro generale delle persone fisiche.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 1652 del 27/01/2005
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
1652
2005

Provvedimenti per i figli - sopravvenienza dell'annullamento del matrimonio nel corso del giudizio di separazione - cessazione della materia del contendere in ordine a quest'ultimo giudizio - provvedimento presidenziale di affidamento della prole - efficacia - persistenza - nuova eventuale istanza di affidamento - competenza - determinazione - criteri.*
Qualora nel corso del giudizio di separazione personale sopravvenga l'annullamento del matrimonio, con la conseguente cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di separazione, viene meno la Competenza del giudice della separazione circa l'affidamento della prole, ma il provvedimento presidenziale di affidamento emesso nel suo corso a norma dello art. 708 cod. proc. civ. conserva la sua efficacia (finché non sia sostituito), anche ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente a provvedere su una nuova istanza di affidamento, giudice che è quello del luogo di residenza del genitore cui il minore è stato affidato, essendo irrilevante ai predetti fini, la situazione in cui il minore si trovi di fatto con uno dei genitori, al momento della proposizione della nuova domanda. ( V 259/81, mass n 410671, sulla prima parte; ( V 1762/75, mass n 375411, sulla prima parte; ( V 4571/82, mass n 422542, sulla seconda parte).*
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4460 del 04/07/1983

Previa fissazione di un'udienza per la precisazione delle conclusioni - necessita - esclusione.*
La spedizione della causa a sentenza non e condizionata dalla fissazione di un'udienza destinata preventivamente alla precisazione delle conclusioni. ( Conf 1818/74, mass n 370014).*
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 515 del 17/02/1976
fine
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