Connessione di cause - Danni da sinistro stradale - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15817 del 13/06/2025 (Rv. 674772 - 01)Giudizi risarcitori promossi dai soggetti danneggiati - Pendenza dinanzi al giudice di pace ex art. 7, comma 2, c.p.c. e innanzi al tribunale - Connessione per titolo - Rimessione di entrambe le cause innanzi al tribunale - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.
In tema di danni da circolazione stradale, ove due soggetti, rimasti danneggiati nello stesso sinistro, introducano distinte domande risarcitorie, l'una davanti al giudice di pace (in quanto rientrante nella sua competenza per materia con limite di valore, ai sensi dell'art. 7, comma 2, c.p.c.), e l'altra davanti al tribunale (giacché riconducibile alla sua competenza per materia perché supera quel limite), la connessione per il titolo esistente fra le due domande non consente al giudice di pace di rimettere la causa pendente innanzi a sé al tribunale ex art. 40, comma 1, c.p.c., poiché tale norma opera solo per le ragioni di connessione indicate dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., oppure se, ricorrendo ragioni diverse, entrambe le cause potevano essere proposte dinanzi allo stesso giudice; ne consegue che il tribunale, davanti al quale sia stata riassunta la causa a seguito di pronuncia del giudice di pace declinatoria della propria competenza, può sollevare il conflitto ai sensi dell'art. 45 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15817 del 13/06/2025 (Rv. 674772 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2054, Cod_Proc_Civ_art_007, Cod_Proc_Civ_art_009, Cod_Proc_Civ_art_040, Cod_Proc_Civ_art_045 …...
Impugnazioni civili - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9970 del 16/04/2025 (Rv. 674634-01)"Ius superveniens" - secondo equita' - appello - appellabilita' (provvedimenti appellabili) - sentenze - del conciliatore - Giudice di pace - Domanda di risarcimento del danno - Indicazione specifica di somma nei limiti della competenza equitativa - Alternativa richiesta di somma minore o maggiore da determinarsi in corso di causa - Portata - Mera di clausola di stile - Esclusione - Condizioni e limiti - Assenza di circostanze idonee a comprovare il superamento del valore espressamente indicato - Necessità - Fattispecie in tema di individuazione del mezzo di impugnazione esperibile.
Nel giudizio instaurato davanti al giudice di pace per il risarcimento dei danni (nella specie da condotta di ingiuria aggravata), qualora l'attore, oltre a richiedere una somma specifica non superiore a millecento euro, abbia anche concluso, in via alternativa o subordinata, per la condanna del convenuto al pagamento di una somma maggiore o minore da determinarsi nel corso del giudizio, siffatta ultima indicazione, pur non potendosi reputare mera clausola di stile, non può, tuttavia, ritenersi di per sé sola sufficiente a dimostrare la volontà dello stesso attore di chiedere una somma maggiore - ed ancor meno una somma superiore ad euro 1100,00 - in assenza di ogni altro indice interpretativo idoneo ad ingenerare quanto meno il dubbio che le circostanze dedotte siano potenzialmente idonee a superare il valore espressamente menzionato e, in particolare, quello entro il quale è ammessa la decisione secondo equità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del tribunale che aveva dichiarato inammissibile ex art. 339, comma 3, c.p.c. l'appello proposto avverso la sentenza resa dal giudice di pace, ritenendo ininfluente, al fine di individuare il mezzo di impugnazione esperibile, l'ulteriore richiesta, avanzata dall'attore con l'atto di citazione, di condanna del convenuto al pagamento di "una somma diversa ritenuta di giustizia", rispetto a quella specificamente quantificata di euro 950,00).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9970 del 16/04/2025 (Rv. 674634-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_007, Cod_Proc_Civ_art_014, Cod_Proc_Civ_art_113, Cod_Proc_Civ_art_339 …...
Impugnazioni civili - in genere Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 34811 del 12/12/2023 (Rv. 669536 - 01)Procedimento davanti al pretore (o al conciliatore) - Sentenza del giudice di pace in cause di valore non superiore a euro 1.100,00 - Regime di impugnazione - Criterio di individuazione - Principio dell'apparenza - Applicabilità - Sussistenza.
In materia di impugnazione delle sentenze del giudice di pace in controversie di valore non superiore ai millecento euro, al fine di stabilire se il giudice ha pronunciato secondo diritto o secondo equità occorre far riferimento a quanto lo stesso giudice ha statuito: se questi ha espressamente dichiarato di aver pronunciato secondo diritto, la sentenza non può considerarsi emessa secondo equità, operando il principio della c.d. apparenza, in virtù del quale il mezzo di impugnazione va individuato con riguardo alla qualificazione attribuita al provvedimento impugnato dal giudice che lo ha emesso, a prescindere dall'esattezza di tale qualificazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 34811 del 12/12/2023 (Rv. 669536 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_007, Cod_Proc_Civ_art_113, Cod_Proc_Civ_art_339 …...
Competenza civile - competenza per valore - somme di danaro e beni mobili Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 32306 del 21/11/2023 (Rv. 669388 - 01)Individuazione del giudice competente per valore - Spese per il procedimento di mediazione - Esclusione - Fondamento.
Ai fini dell'individuazione del giudice competente per valore, la richiesta di rimborso delle spese del procedimento di mediazione non deve essere considerata, non cumulandosi essa, ai fini della determinazione del valore della causa, con la domanda principale, in quanto le spese della mediazione sono assimilabili alle spese del giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 32306 del 21/11/2023 (Rv. 669388 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_010, Cod_Proc_Civ_art_007 …...
Competenza civile – competenza per materia – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 26261 del 11/09/2023 (Rv. 668972 - 01)Cause relative alle modalita' di uso dei servizi del condominio - Controversia sulla riscossione dei contributi condominiali - Competenza del giudice di pace - Sussistenza - Fondamento.
Le controversie aventi ad oggetto la riscossione dei contributi condominiali rientrano nella competenza del giudice di pace (nei limiti della sua competenza per valore), in quanto, sebbene dirette all'attuazione di un obbligo pecuniario sinallagmaticamente collegato all'immobile, non si apprezzano differenze, nè morfologiche, nè funzionali, tra la "misura e modalità d'uso dei servizi condominiali” - materia devoluta alla competenza del giudice di pace daii'art. 7, comma 3, n. 2 c.p.c. - e i relativi contributi.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 26261 del 11/09/2023 (Rv. 668972 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_007, Cod_Proc_Civ_art_645 …...
Opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace – Cass. n. 6232/2023Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - competenza - Opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace - Domanda riconvenzionale eccedente per valore i limiti di competenza del giudice adito - Separazione delle cause e rimessione al tribunale della sola domanda riconvenzionale - Necessità - Rimessione al giudice superiore dell'intera causa - Regolamento di competenza d'ufficio - Ammissibilità.
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al giudice di pace, poiché la competenza, attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, nel caso in cui l'opponente formuli domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice adito, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all'opposizione e rimettendo l'altra al tribunale, il quale, in difetto, qualora gli sia stata rimessa l'intera causa, può richiedere nei limiti temporali fissati dall'art. 38 c.p.c. il regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6232 del 02/03/2023 (Rv. 667065 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_007, Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_040, Cod_Proc_Civ_art_045, Cod_Proc_Civ_art_645
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6232
2023 …...
Domanda avente ad oggetto il pagamento di una somma determinata – Cass. n. 3142/2023Competenza civile - competenza per valore - in genere - Domanda avente ad oggetto il pagamento di una somma determinata ovvero "di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" - Valore indeterminabile - Fondamento - Fattispecie.
Ai fini dell'individuazione del giudice competente per valore, la domanda avente ad oggetto il pagamento di una somma determinata ovvero, in alternativa, di quella "maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia" si risolve nella mancata indicazione della somma stessa, dovendosi conseguentemente presumere rientrante nella competenza del giudice adito, ai sensi dell'art. 14, comma 1, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto di competenza del tribunale la domanda di risarcimento del danno nella quale l'attrice, nel fare ricorso alla suddetta formula in alternativa all'indicazione della somma di euro 3.450,00, aveva altresì rinviato, per la determinazione del "quantum", alle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio da espletarsi eventualmente nel giudizio).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3142 del 02/02/2023 (Rv. 666853 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_007, Cod_Proc_Civ_art_010, Cod_Proc_Civ_art_014, Cod_Civ_art_1367
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Riscossione di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada – Cass. n. 14304/2022Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - competenza - Riscossione di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada - Opposizione all'intimazione di pagamento - Competenza per materia del giudice di pace - Ambito applicativo - Decisione secondo diritto - Fondamento.
In tema di criteri di competenza per materia stabiliti dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, la cognizione dell'opposizione all'intimazione di pagamento relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie riconducibili a violazioni del codice della strada, configurata come opposizione all'esecuzione, che spetta alla competenza del giudice di pace, deve essere decisa secondo diritto e non secondo equità.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14304 del 05/05/2022 (Rv. 664915 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_007, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_113
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2022 …...
Impugnazione con effetto nei confronti di tutti i condomini – Cass. n. 9068/2022Competenza civile - competenza per valore - rapporti obbligatori - in genere - Condominio - Delibera assembleare - Impugnazione con effetto nei confronti di tutti i condomini - Valore della causa - Atto impugnato e non importo dovuto dall'attore - Sussistenza.
Nell'azione di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea di condominio, che sia volta ad ottenere una sentenza di annullamento avente effetto nei confronti di tutti i condomini, il valore della causa deve essere determinato sulla base dell'atto impugnato, e non sulla base dell'importo del contributo alle spese dovuto dall'attore in base allo stato di ripartizione, non operando la pronuncia solo nei confronti dell'istante e nei limiti della sua ragione di debito.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 9068 del 21/03/2022 (Rv. 664317 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_007, Cod_Proc_Civ_art_012, Cod_Civ_art_1137
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9068
2022 …...
Controversia avente ad oggetto la rimozione di un cancello installato da un condomino nell'androne comune – Cass. n. 36967/2021Competenza civile - competenza per materia - cause relative alle modalità di uso dei servizi del condominio - Controversia avente ad oggetto la rimozione di un cancello installato da un condomino nell'androne comune - Competenza del giudice di pace - Esclusione - Fondamento - Conflitto tra proprietà individuale e bene condominiale.
Le controversie che vedono messo in discussione il diritto del condomino ad un determinato uso della cosa comune (nella specie, la realizzazione di un cancello scorrevole nell'androne condominiale ed in adiacenza a tre appartamenti di proprietà di altro condomino, al fine di delimitare la proprietà comune da quella privata), non rientrano nella competenza del giudice di pace ex art. 7 c.p.c., ma sono soggette agli ordinari criteri della competenza per valore, atteso che in esse non si controverte sui limiti qualitativi di esercizio delle facoltà comprese nel diritto di comunione, relativi al modo più conveniente ed opportuno con cui detta facoltà debba esercitarsi, venendo piuttosto in gioco un vero e proprio conflitto tra proprietà individuale e proprietà condominiale.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 36967 del 26/11/2021 (Rv. 663086 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_007, Cod_Proc_Civ_art_010
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2021 …...
Proposizione cumulativa di più domande – Cass. n. 36897/2021Competenza civile - competenza per valore - cumulo oggettivo - in genere - Proposizione cumulativa di più domande - Limitazione delle domande nei limiti della competenza per valore del giudice adito - Conseguenze - Radicamento della competenza per valore - Vincolatività anche per il giudizio di merito - Sussistenza - Condanna per un importo superiore - Ultra petizione - Configurabilità
In tema di determinazione della competenza, in ipotesi di proposizione cumulativa di più domande, l'affermazione dell'attore di limitare l'ammontare della domanda nei limiti della competenza per valore del giudice adito ha il duplice effetto di radicare la competenza innanzi al predetto giudice e di delimitare in tali limiti l'importo accertabile dalla sentenza, con conseguente nullità della pronuncia per l'ipotesi di superamento del valore determinato per effetto della clausola di contenimento.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 36897 del 26/11/2021 (Rv. 662887 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_006, Cod_Proc_Civ_art_007, Cod_Proc_Civ_art_014, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_161
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2021 …...
Installazione di una cancellata su pianerottolo comune ad opera di un condomino – Cass. n. 35818/2021Competenza civile - competenza per materia - cause relative alle modalita' di uso dei servizi del condominio - Installazione di una cancellata su pianerottolo comune ad opera di un condomino - Domanda di ripristino dello stato dei luoghi - Competenza del tribunale - Sussistenza - Fondamento.
La domanda volta all'eliminazione di una cancellata installata da un condomino su un pianerottolo comune appartiene alla competenza del tribunale, trattandosi di controversia a tutela dell'essenza del diritto all'uso di un bene comune e della libertà di esercizio di tale uso e, pertanto, non annoverabile tra quelle relative "alla misura e modalità di uso dei servizi di condominio di case", devolute alla competenza del giudice di pace dall'art. 7, comma 3, n. 2), c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 35818 del 22/11/2021 (Rv. 663072 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1102, Cod_Proc_Civ_art_007, Cod_Proc_Civ_art_009
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Competenza, il giudice di pace – materia – Cass. n. 23074/2020Competenza civile - riconvenzionali - Giudizio promosso davanti al giudice di pace - Domanda rientrante nella sua competenza per materia - Eccezione riconvenzionale - Spostamento di competenza e separazione delle cause - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di competenza, il giudice di pace, adito con domanda rientrante nella sua competenza per materia (nella specie, relativa al rispetto delle distanze legali nella piantagione di alberi), ove sia investito, in via riconvenzionale, di una eccezione eccedente la sua competenza per valore o per materia (nella specie, di usucapione, ma al solo fine di paralizzare la domanda attorea), deve decidere su entrambe, in quanto l'eccezione riconvenzionale, a differenza della domanda riconvenzionale, non comporta lo spostamento della competenza e la separazione delle cause ai sensi dell'art. 36 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 23074 del 22/10/2020 (Rv. 659403 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_007, Cod_Proc_Civ_art_009, Cod_Proc_Civ_art_036, Cod_Proc_Civ_art_040
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Competenza del giudice di pace - Cass. n. 16012/2020 Competenza civile - competenza per valore - Controversie aventi ad oggetto pretese che abbiano la loro fonte in un rapporto, giuridico o di fatto, riguardante un bene immobile - Competenza del giudice di pace - Configurabilità - Condizioni e limiti.
È competente il giudice di pace (nei limiti della sua competenza per valore) in ordine alle controversie aventi ad oggetto pretese che abbiano la loro fonte in un rapporto, giuridico o di fatto, riguardante un bene immobile, salvo che la questione proprietaria non sia stata oggetto di una esplicita richiesta di accertamento incidentale di una delle parti e sempre che tale richiesta non appaia, "ictu oculi", alla luce delle evidenze probatorie, infondata e strumentale - siccome formulata in violazione dei principi di lealtà processuale - allo spostamento di competenza dal giudice di prossimità al giudice togato.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16012 del 28/07/2020 (Rv. 658513 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_007, Cod_Proc_Civ_art_010, Cod_Proc_Civ_art_014 …...
Giudizio di opposizione a sanzione amministrativa di competenza del giudice di pace - Cass. n. 16317/2020Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - Giudizio di opposizione a sanzione amministrativa di competenza del giudice di pace - Decisione secondo equità - Esclusione - Fondamento.
In tema di opposizione a sanzione amministrativa, per espressa disposizione dell'art. 23, comma 11, della l. n. 689 del 1981, come modificato dall'art. 99 del d.lgs. n. 507 del 1999, non trova applicazione l'art. 113, comma 2, c.p.c. e non si fa, quindi, luogo a pronunzia secondo equità. Alla medesima conclusione si giungerebbe, comunque, anche in assenza di una disposizione quale quella di cui all'art. 23 citato, in quanto le opposizioni ex art. 22 e ss. della l. n. 689 del 1981 non rientrano nella competenza del giudice di pace stabilita "ratione valoris" dall'art. 7 c.p.c., cui fa riferimento l'art. 113 c.p.c., ma in quella speciale attribuita dalla legge "ratione materiae".
Corte di Cassazione. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16317 del 30/07/2020 (Rv. 658744 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_007, Cod_Proc_Civ_art_113 …...
Azione annullamento delibera condominiale priva di incidenza diretta sul patrimonio dell'attore - Cass. n. 15434/2020Competenza civile - competenza per valore - Condominio - Azione annullamento delibera condominiale priva di incidenza diretta sul patrimonio dell'attore - Interesse ad agire - Sussistenza - Conseguenze in tema di competenza per valore - comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni .
In tema di annullamento delle deliberazioni delle assemblee condominiali, posta la sussistenza dell'interesse ad agire anche quando la relativa azione sia volta esclusivamente alla loro rimozione, ove il vizio abbia carattere meramente formale e la delibera impugnata non abbia "ex se" alcuna incidenza diretta sul patrimonio dell'attore, la domanda giudiziale appartiene alla competenza residuale del tribunale, non avendo ad oggetto la lesione di un interesse suscettibile di essere quantificato in una somma di denaro per il danno ingiustamente subito ovvero per la maggior spesa indebitamente imposta.
Corte di Cassazione. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15434 del 20/07/2020 (Rv. 658730 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_007, Cod_Proc_Civ_art_009, Cod_Proc_Civ_art_010, Cod_Proc_Civ_art_014, Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Civ_art_1137 …...
Decisione nel merito della causa da parte del giudice di primo grado a seguito di erronea affermazione della propria competenza - Cass. n. 13439/2020Impugnazioni civili - appello - giudice dell'appello - Decisione nel merito della causa da parte del giudice di primo grado a seguito di erronea affermazione della propria competenza - Appello conseguente - Poteri del giudice di secondo grado - Declaratoria di incompetenza del giudice di primo grado ed indicazione di quello competente - Necessità - Fondamento - Limiti - Coincidenza tra giudice di appello e quello competente in primo grado - Decisione, nel merito e in primo grado, della causa - Ammissibilità - Sussistenza - Condizioni - Istanza di parte - Necessità.
Ove il giudice adito in primo grado abbia erroneamente dichiarato la propria competenza e deciso la causa nel merito, il giudice dell'appello, nel ravvisare l'incompetenza del primo, deve dichiararla ed indicare il giudice competente in primo grado davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'art. 50 c.p.c., non rilevando, in riferimento alla fattispecie di erroneo radicamento della competenza, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli artt. 353 e 354 c.p.c.; il giudice di appello, infatti, per non incorrere nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione - che, pur non essendo costituzionalizzato, è stabilito dalla disciplina legislativa ordinaria del processo di cognizione - non può trattenere la causa e deciderla nel merito, salvo che non coincida con quello competente per il primo grado e sussista apposita istanza per la decisione, nel merito e in primo grado, della controversia, con instaurazione di regolare contraddittorio sul punto.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13439 del 01/07/2020 (Rv. 658379 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_007, Cod_Proc_Civ_art_050_1, Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354
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Competenza civile - competenza per valore – Cass. n. 28041/2019Domanda di condanna al pagamento di canoni locatizi - Importo contenuto entro il limite di cui all'art. 7, comma 1, c.p.c. - Competenza del giudice di pace - Esclusione - Fondamento.
In tema di controversie aventi ad oggetto il pagamento di canoni di locazione, ancorché di importo non eccedente il limite di cinquemila euro di cui all'art. 7, comma 1, c.p.c., resta esclusa la competenza del giudice di pace, atteso che la pretesa creditoria ha la propria fonte in un rapporto locativo, materia da ritenersi riservata alla competenza del tribunale.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 28041 del 31/10/2019 (Rv. 655582 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_007, Cod_Proc_Civ_art_447_2, Cod_Proc_Civ_art_010, Cod_Proc_Civ_art_014
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Competenza civile - Cause relative a rapporti di locazione immobiliare – Cass. n. 20554/2019Competenza del giudice di pace - Esclusione - Fondamento.
Tutte le controversie in materia di locazioni immobiliari esulano dalla competenza del giudice di pace, perché, a seguito della soppressione dell'ufficio del pretore, con la conseguente abrogazione dell'art. 8 c.p.c. ad opera dell'art. 49 del d.lgs. n. 51 del 1998, la competenza in materia di locazione di immobili urbani è stata attribuita al tribunale.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20554 del 30/07/2019 (Rv. 654880 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_007, Cod_Proc_Civ_art_008
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Competenza civile - competenza per materia – Cass. n. 19946/2019Immissioni provenienti da immobili adibiti ad uso abitativo - Competenza del giudice di pace ex art. 7 c.p.c. - Limiti - Fattispecie.
Proprietà - limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - immissioni
In tema di immissioni, la competenza del giudice di pace ex art. 7, comma 3, n. 3, c.p.c. è tassativamente circoscritta alle cause tra proprietari e detentori di immobili ad uso abitativo, esulando da essa le controversie relative ad immissioni provenienti da impianti industriali, agricoli o destinati ad uso commerciale, giacché la norma processuale non copre l'intero ambito applicativo dell'art. 844 c.c.. Sicché, qualora l'immobile, seppure a prevalente destinazione abitativa, sia utilizzato anche per scopi diversi, ai fini della determinazione della competenza occorre dare rilievo non già alla destinazione prevalente, né alla classificazione catastale del bene, ma alla fonte dei fenomeni denunciati. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la competenza del tribunale su una domanda avente ad oggetto la cessazione di immissioni di rumore derivanti dallo svolgimento di feste e ricevimenti con intrattenimento musicale negli spazi esterni di un immobile, concessi dai proprietari a terzi dietro pagamento di un corrispettivo per ciascun evento, non essendo tali fenomeni immissivi ricollegabili in alcun modo all'ordinaria destinazione del bene ad uso abitativo).
Corte Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19946 del 23/07/2019 (Rv. 654988 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0844, Cod_Proc_Civ_art_007, Cod_Proc_Civ_art_009
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Competenza civile - competenza per valore - determinazione - in genere - Cass. n. 18201/2018Pretesa creditoria della P.A. - Assenza profili autoritativi - Controversia avente la sua fonte in un rapporto riguardante un bene immobile demaniale - Competenza del giudice di pace - Configurabilità - Condizioni e limiti - Fattispecie.
In tema di pretese creditorie della P.A., qualora non ricorra l'esercizio autoritativo di suoi poteri, il diritto fatto valere riguarda denaro e, quindi, il "petitum" mediato consiste nel conseguimento di un bene della vita rappresentato da una cosa mobile, ancorché tali pretese abbiano la loro fonte in un rapporto giuridico o di fatto concernente un immobile demaniale. Pertanto, agli effetti dell'art. 7, comma 1, c.p.c., la relativa domanda è riconducibile alla competenza generale mobiliare del giudice di pace, purché la questione del rapporto presupposto non venga in rilievo neppure in via incidentale. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha dichiarato la competenza per valore del giudice di pace, poiché la domanda della P.A. aveva ad oggetto il pagamento di indennità di occupazione di un'area del demanio idrico e, dunque, di somme di denaro di ammontare compreso entro il limite di cui all'art. 7, comma 1, c.p.c.).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18201 del 11/07/2018
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Competenza civile - riconvenzionali - Cass. n. 18863/2017Opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace - Domanda riconvenzionale dell'opposto eccedente i limiti di valore della competenza del giudice adito - Separazione delle cause e rimessione al tribunale della sola riconvenzionale - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al giudice di pace, ove venga proposta dall’opposto domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice adito, questi non è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all’opposizione e rimettendo l’altra al tribunale, in quanto detta domanda è inammissibile e, pertanto, inidonea ad incidere sia sulla competenza per valore del giudice adito, sia sulle sorti del processo.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18863 del 28/07/2017
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Spese giudiziali civili - distrazione delle spese - Cass. n. 14336/2017Diritto del difensore - Natura giuridica - Processo del lavoro - Credito del difensore distrattario - Natura di credito di lavoro - Esclusione - Natura ordinaria - Sussistenza - Conseguenze - Giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 618-bis c.p.c. - Competenza per materia del giudice del lavoro - Esclusione.
Il credito azionato "in executivis" dal difensore del lavoratore munito di procura nella sua veste di distrattario delle spese di lite, ancorché consacrato in un provvedimento del giudice del lavoro, non condivide la natura dell'eventuale credito fatto valere in giudizio, cui semplicemente accede, ma ha natura ordinaria, corrispondendo ad un diritto autonomo del difensore, che sorge direttamente in suo favore e nei confronti della parte dichiarata soccombente. Conseguentemente, non opera con riferimento al detto credito la competenza per materia del giudice del lavoro, prevista per l'opposizione all'esecuzione dall'art. 618-bis c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14336 del 08/06/2017
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Competenza civile - connessione di cause - in genere - Cass. n. 19053/2016Danni da sinistro stradale - Giudizi risarcitori promossi dai soggetti danneggiati - Pendenza dinanzi al giudice di pace ex art. 7, co. 2, c.p.c. e innanzi al tribunale - Connessione per titolo - Rimessione di entrambe le cause innanzi al tribunale - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.
In tema di danni da circolazione stradale, ove due soggetti, rimasti danneggiati nello stesso sinistro, introducano distinte domande risarcitorie, l'una davanti al giudice di pace (in quanto rientrante nella sua competenza per materia con limite di valore, ai sensi dell'art. 7, comma 2, c.p.c.), e l'altra davanti al tribunale (giacchè riconducibile alla sua competenza per materia perchè quel limite), la connessione per il titolo esistente fra le due domande non consente al giudice di pace di rimettere al tribunale la causa innanzi a lui, ex art. 40, comma 1, c.p.c., operando tale norma solo se per le ragioni di connessione indicate dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., oppure, ricorrendo ragioni diverse, se entrambe le cause potevano essere proposte dinanzi allo stesso giudice. Ne deriva che il tribunale, davanti al quale sia stata riassunta la causa a seguito di pronuncia del giudice di pace declinatoria della propria competenza, può sollevare il conflitto ai sensi dell'art. 45 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19053 del 28/09/2016
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Trasporti - marittimi ed aerei - trasporto aereo - di cose - responsabilità del vettore - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8901 del 04/05/2016Controversie risarcitorie - Art. 33 della convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 sul trasporto aereo internazionale - Norma sulla individuazione del giudice competente - Esclusione.
In materia di controversie risarcitorie relative al trasporto aereo internazionale, la disposizione di cui all'art. 33 della Convenzione di Montreal (ratificata e rese esecutiva in Italia con legge n. 12 del 2004) ha la funzione soltanto di regolare il riparto di giurisdizione, sicché il riferimento al "tribunale", contenuto nel suo testo, non vale ad individuare una competenza funzionale di detto ufficio giudiziario, trovando applicazione l'ordinario criterio di riparto di competenza per valore previsto dal codice di rito civile.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8901 del 04/05/2016
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competenza per materia - cause relative alle modalità di uso dei servizi del condominio - Cass. n. 16650/2015Controversia sulla legittimità dell'uso a parcheggio di un'area condominiale - Competenza del tribunale - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16650 del 10/08/2015
La controversia sulla legittimità dell'uso a parcheggio di un'area condominiale appartiene alla competenza del tribunale e non a quella del giudice di pace, risultando oggetto di contestazione il diritto ad un certo uso del bene comune e non soltanto le relative modalità di esercizio.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16650 del 10/08/2015
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competenza civile - riconvenzionali – Cass. n. 3870/2014Opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace – Domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice di pace - Separazione delle cause e rimessione al tribunale della sola riconvenzionale - Necessità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3870 del 19/02/2014
In tema di procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al giudice di pace, poiché la competenza, attribuita dall'articolo 645 cod. proc. civ. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale e inderogabile - stante l'assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione -, nel caso in cui sia proposta dall'opponente domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice di pace, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all'opposizione e rimettendo l'altra al tribunale.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3870 del 19/02/2014
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Competenza civile - competenza per materia - Cass. n. 7330/2015Competenza del giudice di pace - Controversie in tema di immissioni - Risarcimento del danno derivante dalle immissioni - Sussistenza.
L'art. 7, terzo comma, n. 3, cod. proc. civ. attribuisce alla competenza per materia del giudice di pace tutte le controversie che attengono a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione nelle quali si lamentino immissioni che oltrepassino la soglia della normale tollerabilità e ciò non solo quando la domanda è diretta ad ottenere l'inibitoria di cui all'art. 844 cod. civ., ma anche ove l'azione sia proposta, in via accessoria o esclusiva, per conseguire il risarcimento del danno sofferto a causa delle immissioni.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7330 del 10/04/2015
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Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - competenza – Cass. n. 3283/2015Riscossione di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada - Opposizione all'intimazione di pagamento - Competenza per materia del giudice di pace - Ambito applicativo - Fondamento.
La cognizione in materia di opposizione all'intimazione di pagamento relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada, configurata come opposizione all'esecuzione, spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia stabiliti dall'art. 7 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, al pari della cognizione relativa all'opposizione al verbale di accertamento ed alla cartella esattoriale presupposti, e ciò anche qualora venga fatto valere un precedente giudicato di annullamento di tali ultimi atti, poiché, in tal modo, si contesta comunque il diritto dell'agente della riscossione di procedere esecutivamente ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3283 del 18/02/2015
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Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - competenza – Cass. n. 272/2015Opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace - Domanda riconvenzionale eccedente per valore i limiti di competenza del giudice adito - Separazione delle cause e rimessione al tribunale della sola domanda riconvenzionale - Necessità - Rimessione al giudice superiore dell'intera causa - Regolamento di competenza d'ufficio - Ammissibilità.
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al giudice di pace, poiché la competenza, attribuita dall'art. 645 cod. proc. civ. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, nel caso in cui l'opponente formuli domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice adito, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all'opposizione e rimettendo l'altra al tribunale, il quale, in difetto, qualora gli sia stata rimessa l'intera causa, può richiedere nei limiti temporali fissati dall'art. 38 cod. proc. civ. il regolamento di competenza ex art. 45 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 272 del 12/01/2015
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Procedimenti sommari d'ingiunzione - decreto - opposizione - Cass. n. 272/2015competenza - Opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace - Domanda riconvenzionale eccedente per valore i limiti di competenza del giudice adito Separazione delle cause e rimessione al tribunale della sola domanda riconvenzionale - Necessità - Rimessione al giudice superiore dell'intera causa - Regolamento di competenza d'ufficio - Ammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 272 del 12/01/2015
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al giudice di pace, poiché la competenza, attribuita dall'art. 645 cod. proc. civ. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, nel caso in cui l'opponente formuli domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice adito, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all'opposizione e rimettendo l'altra al tribunale, il quale, in difetto, qualora gli sia stata rimessa l'intera causa, può richiedere nei limiti temporali fissati dall'art. 38 cod. proc. civ. il regolamento di competenza ex art. 45 cod. proc. civ.Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 272 del 12/01/2015
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Competenza civile - competenza per materia - cause relative alle modalità di uso dei servizi del condominio – Cass. n. 23297/2014Limiti imposti dal regolamento condominiale all'utilizzo delle proprietà esclusive - Controversia - Riconducibilità alle controversie sulle modalità d'uso dei servizi del condominio di competenza del giudice di pace - Esclusione - Fondamento.
La controversia che riguardi i limiti di esercizio del diritto del condomino sulla sua proprietà esclusiva, derivanti da una clausola del regolamento condominiale, non rientra tra le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio, di competenza del giudice di pace, che attengono alle riduzioni quantitative del diritto di godimento dei singoli condomini sulle parti comuni e ai limiti qualitativi di esercizio delle facoltà comprese nel diritto di comunione in proporzione alle rispettive quote.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23297 del 31/10/2014
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Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - competenza – Cass. n. 21914/2014Cartella esattoriale - Riscossione di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada - Opposizione ad esecuzione non ancora iniziata - Configurabilità - Competenza per materia del giudice di pace - Sussistenza - Preventiva notificazione del preavviso di fermo amministrativo - Irrilevanza - Fattispecie.
La cognizione in materia di opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada, configurata come opposizione ad esecuzione non ancora iniziata (nella specie proposta per sopravvenuta prescrizione del diritto all'esazione), spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia individuati dall'art. 7 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, al pari della cognizione relativa all'opposizione al verbale di accertamento presupposto, non rilevando la circostanza che la parte abbia proposto l'opposizione dopo la notifica del preavviso di fermo amministrativo.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21914 del 16/10/2014
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Condominio competenza civile - competenza per materia - cause relative alle modalità di uso dei servizi del condominio - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23297 del 31/10/2014Limiti imposti dal regolamento condominiale all'utilizzo delle proprietà esclusive - Controversia - Riconducibilità alle controversie sulle modalità d'uso dei servizi del condominio di competenza del giudice di pace - Esclusione - Fondamento.
La controversia che riguardi i limiti di esercizio del diritto del condomino sulla sua proprietà esclusiva, derivanti da una clausola del regolamento condominiale, non rientra tra le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio, di competenza del giudice di pace, che attengono alle riduzioni quantitative del diritto di godimento dei singoli condomini sulle parti comuni e ai limiti qualitativi di esercizio delle facoltà comprese nel diritto di comunione in proporzione alle rispettive quote.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23297 del 31/10/2014
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Competenza civile - Controversia risarcitoria relativa a cattiva manutenzione della strada Individuazione del giudice competente – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18813 del 05/09/2014Applicazione dell'art. 7, secondo comma, cod. proc. civ. - Esclusione - Conseguenze.
La domanda proposta dal conducente di un veicolo circolante su una strada pubblica contro un Comune, per ottenere il risarcimento del danno alla persona derivante da un sinistro causato dalle condizioni della strada comunale, esula dalle controversie di "risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti", cui si riferisce l'art. 7, secondo comma, cod. proc. civ., e rientra nella competenza per valore del giudice di pace se compresa - a norma dell'art. 14 cod. proc. civ. - nel limite di cui al primo comma del medesimo art. 7, mentre, se più elevata, appartiene alla competenza del Tribunale.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18813 del 05/09/2014
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Impugnazioni civili - appello - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12900 del 09/06/2014Domanda di risarcimento dei danni da circolazione stradale - Mancata determinazione del "quantum" - Presunzione di competenza del giudice adito - Sentenza del giudice di pace - Appellabilità - Riduzione del "petitum" in corso di causa nei limiti del giudizio secondo equità - Irrilevanza.
La domanda di risarcimento del danno da circolazione stradale proposta dinanzi al giudice di pace senza determinazione del "quantum", si presume, in difetto di tempestiva contestazione, di competenza del giudice adito ai sensi dell'art. 14 cod. proc. civ., e, quindi, pari all'importo massimo previsto dall'art. 7, secondo comma, cod. proc. civ. Ne consegue che la sentenza emessa dal giudice di pace è impugnabile, ai sensi dell'art. 339 cod. proc. civ. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche apportate dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), con l'appello, senza che assuma rilievo l'eventuale riduzione del "petitum" nei limiti del valore per la pronuncia secondo equità, operata dall'attore in corso di causa, in quanto il momento determinante ai fini della individuazione della competenza è quello della proposizione della domanda.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12900 del 09/06/2014
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Competenza civile - regolamento di competenza - conflitto (regolamento d'ufficio) – Cass. n. 3538/2014Competenza del giudice di pace - Art. 7 cod. proc. civ. - Circolazione di veicoli riferibile solo a strade pubbliche o uso pubblico o equiparabili - Esclusione - Circolazione anche su strade o aree private - Ricomprensione.
Deve escludersi che l'espressione circolazione di veicoli, contenuta nell'art. 7, secondo comma, cod. proc. civ., in funzione della individuazione della relativa regola di competenza, vada intesa nel senso di circolazione dei veicoli solo su strade pubbliche o di uso pubblico o comunque su strade private con situazione di traffico equiparabile a quello di una strada pubblica, perché la regola di competenza è applicabile anche nel caso di circolazione su qualunque strada o area privata.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3538 del 14/02/2014
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Competenza civile - competenza per valore - Cass. n. 23430/2013Giudice di pace - Cause relative a "beni mobili" - Credito risarcitorio derivante dalla lesione di un diritto fondamentale - Inclusione nei limiti della competenza per valore - Sussistenza - Fattispecie in tema di violazione del diritto all'integrità psicofisica.
La competenza del giudice di pace per le cause "relative a beni mobili" di valore non superiore a cinquemila euro è comprensiva delle domande di risarcimento del danno comprese nel suddetto valore, a nulla rilevando che il credito risarcitorio scaturisca dalla violazione di un diritto fondamentale della persona. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha ritenuto erronea la sentenza con la quale il giudice di pace, sul presupposto che la salute non fosse un "bene mobile", aveva declinato la propria competenza a conoscere di una domanda di risarcimento del danno biologico compresa nella sua competenza per valore).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23430 del 16/10/2013
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Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - competenza – Cass. n. 3878/2012Giudice di pace - Opposizione alle sanzioni amministrative pecuniarie - Competenza per valore - Criteri di determinazione - Massimo edittale della sanzione prevista per ciascuna violazione - Rilevanza - Fondamento - Pluralità di sanzioni - Sommatoria delle sanzioni - Superamento della competenza per valore del giudice di pace - Rilevanza - Esclusione.
In tema di sanzioni amministrative, l'art. 22-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, attribuisce al giudice di pace la competenza per le opposizione alle sanzioni amministrative pecuniarie di valore fino ad euro 15.493, dovendosi aver riguardo, al fine di determinare tale parametro, al massimo edittale della sanzione prevista per ciascuna violazione, senza che rilevi che il provvedimento sanzionatorio abbia ad oggetto una pluralità di contestazioni e che, per effetto della sommatoria dei relativi importi, venga superato il limite di valore che radica la competenza del giudice di pace.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3878 del 12/03/2012
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - parti comuni dell'edificio – uso - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2483 del 21/02/2012Controversie sulle modalità di uso della cosa comune - Titolari di diritto d'uso sui beni condominiali comuni - Legittimazione passiva - Sussistenza - Fattispecie.
Tra le cause inerenti le modalità di uso dei servizi e dei beni condominiali, di cui all'art. 7, comma 3, numero 2, cod. proc. civ., rientrano anche quelle promosse nei confronti di coloro che, pur non essendo condòmini, siano comunque legittimati all'uso delle parti comuni del fabbricato condominiale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto passivamente legittimato rispetto alla domanda di accertamento delle modalità d'uso d'un cortile condominiale anche il mero titolare d'una servitù di passaggio).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2483 del 21/02/2012
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Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - competenza – Cass. n. 27846/2011Sanzioni amministrative in tema di violazioni del codice della strada - Competenza per materia del giudice di pace - Sussistenza - Sanzione per la rimozione in danno di cartelli pubblicitari abusivi - Natura accessoria - Configurabilità - Giudizio di opposizione - Competenza del giudice di pace - Sussistenza - Superamento dei limiti di valore - Rilevanza - Esclusione.
In tema di sanzioni amministrative, il combinato disposto degli artt. 205 cod. strada e 22-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, attribuisce al giudice di pace la competenza per materia sulle opposizioni alle sanzioni irrogate per violazione del codice della strada. Ne consegue che, qualora venga irrogata la sanzione di cui all'art. 23, comma 13-quater, cod. strada - concernente il pagamento delle spese sostenute per la rimozione in danno di cartelli pubblicitari abusivi installati su suolo demaniale - essa deve ritenersi accessoria rispetto alla sanzione di cui al comma 11 del medesimo art. 23; pertanto, il relativo giudizio di opposizione è di competenza del giudice di pace, a nulla rilevando che, trattandosi di una pluralità di singoli illeciti ricompresi in un'unica ordinanza-ingiunzione, ne risulti superato il limite di valore della competenza di detto giudice.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 27846 del 20/12/2011
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Impugnazioni civili - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26017 del 05/12/2011Giudice di pace - Domanda principale da decidere secondo equità e domanda riconvenzionale connessa da decidere secondo diritto - Conseguenze - Decisione secondo diritto - Necessità - Mezzo di gravame idoneo - Appello.
Nell'ipotesi di connessione tra una domanda principale da decidere secondo equità ed una riconvenzionale da decidere secondo diritto, o dallo stesso giudice di pace, se rientrante nella sua competenza, o dal tribunale, la connessione comporta che l'intero giudizio debba essere deciso secondo diritto e la relativa decisione deve essere impugnata con l'appello anche laddove, pur essendo competente il tribunale, il giudice di pace, invece di rimettere l'intero giudizio al giudice superiore, abbia deciso sulla domanda principale dichiarandosi incompetente su quella riconvenzionale.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26017 del 05/12/2011
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Impugnazioni civili – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26017 del 05/12/2011Giudice di pace - Domanda principale da decidere secondo equità e domanda riconvenzionale connessa da decidere secondo diritto - Conseguenze - Decisione secondo diritto - Necessità - Mezzo di gravame idoneo - Appello.
Nell'ipotesi di connessione tra una domanda principale da decidere secondo equità ed una riconvenzionale da decidere secondo diritto, o dallo stesso giudice di pace, se rientrante nella sua competenza, o dal tribunale, la connessione comporta che l'intero giudizio debba essere deciso secondo diritto e la relativa decisione deve essere impugnata con l'appello anche laddove, pur essendo competente il tribunale, il giudice di pace, invece di rimettere l'intero giudizio al giudice superiore, abbia deciso sulla domanda principale dichiarandosi incompetente su quella riconvenzionale.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26017 del 05/12/2011
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impugnazioni civili - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26017 del 05/12/2011Giudice di pace - Domanda principale da decidere secondo equità e domanda riconvenzionale connessa da decidere secondo diritto - Conseguenze - Decisione secondo diritto - Necessità - Mezzo di gravame idoneo - Appello. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26017 del 05/12/2011
Nell'ipotesi di connessione tra una domanda principale da decidere secondo equità ed una riconvenzionale da decidere secondo diritto, o dallo stesso giudice di pace, se rientrante nella sua competenza, o dal tribunale, la connessione comporta che l'intero giudizio debba essere deciso secondo diritto e la relativa decisione deve essere impugnata con l'appello anche laddove, pur essendo competente il tribunale, il giudice di pace, invece di rimettere l'intero giudizio al giudice superiore, abbia deciso sulla domanda principale dichiarandosi incompetente su quella riconvenzionale.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26017 del 05/12/2011
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Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - competenza – Cass. n. 24753/2011Opposizione a cartella esattoriale configurata come opposizione all'esecuzione - Competenza per materia del giudice di pace - Sussistenza - Fondamento - Cumulo comportante il superamento dei limiti di competenza per valore - Irrilevanza - Limiti - Criteri.
La cognizione dell'opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, configurata come opposizione all'esecuzione non ancora iniziata, spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia individuati nell'art. 22-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, senza che possa rilevare il fatto che la sommatoria dei titoli azionati superi il limite per la competenza per valore di detto giudice vigente all'epoca dell'introduzione della controversia, poiché l'attribuzione della competenza per materia al giudice di pace configura anche una competenza per valore, ai sensi del citato art. 22-bis, fino a 15.493 euro.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24753 del 23/11/2011
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Competenza civile - competenza per valore - Cass. n. 21582/2011Controversie aventi ad oggetto pretese che abbiano la loro fonte in un rapporto, giuridico o di fatto, riguardante un bene immobile - Competenza del giudice di pace - Configurabilità - Condizioni e limiti.
È competente il giudice di pace (nei limiti della sua competenza per valore) in ordine alle controversie aventi ad oggetto pretese che abbiano la loro fonte in un rapporto, giuridico o di fatto, riguardante un bene immobile, salvo che la questione proprietaria non sia stata oggetto di una esplicita richiesta di accertamento incidentale di una delle parti e sempre che tale richiesta non appaia, "ictu oculi", alla luce delle evidenze probatorie, infondata e strumentale - siccome formulata in violazione dei principi di lealtà processuale - allo spostamento di competenza dal giudice di prossimità al giudice togato. (Principio di diritto enunciato ai sensi dell'art.363 cod. proc. civ.)
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 21582 del 19/10/2011
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Competenza civile - competenza per valore - determinazione - Cass. n. 7255/2011Causa relativa a somma di denaro - Domanda giudiziale per un determinato importo - Aggiunta della clausola "maggiore o minore somma accertata e ritenuta più giusta ed equa" - Valore della causa - Riferimento all'importo specificato - Necessità - Limiti - Natura di clausola di stile - Rilevanza - Criteri.
In una causa relativa a somma di denaro (nella specie, a titolo di risarcimento di danni), qualora la domanda attrice, dopo la richiesta di pagamento di un determinato importo, contenga anche la generica istanza "per la somma maggiore o minore che sarà accertata e ritenuta più giusta ed equa", il valore della domanda medesima, ai fini della competenza, va fissato con riferimento all'importo specificato e non può essere presunto di ammontare pari al limite massimo della competenza del giudice adito, ove risulti, in relazione ai fatti esposti dall'attore ed alle prove offerte, che detta istanza generica costituisca una mera formula di stile e non una concreta ed espressa riserva per il conseguimento dell'eventuale maggior somma che possa risultare dovuta all'esito dell'istruttoria.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7255 del 30/03/2011
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Condominio competenza civile - competenza per materia - cause relative alle modalità di uso dei servizi del condominio – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7074 del 28/03/2011Impugnazione di delibera assembleare - Riparto di competenza - Principio contenutistico - Applicazione - Controversia relativa alle modalità di custodia delle chiavi del lastrico solare - Competenza del giudice di pace - Sussistenza - Fondamento - Mancata inclusione dell'oggetto nell'ordine del giorno dell'assemblea condominiale - Rilevanza - Esclusione.
In tema di condominio, qualora venga impugnata una delibera assembleare, il riparto di competenza deve avvenire in base al principio contenutistico, ossia con riguardo al tema specifico del deliberato assembleare di cui l'attore si duole; ne consegue che è devoluta alla competenza per materia del giudice di pace - in quanto attinente alle modalità di uso dei servizi condominiali, ai sensi dell'art. 7, quarto comma, n. 2), cod. proc. civ. - la controversia relativa alle modalità di custodia della chiave di accesso al lastrico solare, a nulla rilevando che l'attore abbia dedotto come fondamentale motivo di censura la mancata inclusione di tale oggetto nell'ordine del giorno dell'assemblea condominiale.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7074 del 28/03/2011
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Competenza civile - competenza per materia - Cass. n. 1064/2011Competenza del giudice di pace - Controversie in tema di immissioni - Individuazione - Criteri - Controversia concernente l'efficacia di una clausola del regolamento condominiale che limiti le attività lavorative - Esclusione.
Le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni, che l'art. 7, terzo comma, n. 3, cod. proc. civ. affida alla competenza per materia del giudice di pace, sono quelle che in cui al giudice, un applicazione dell'art. 844 cod. civ., è chiesto di valutare il superando della normale tollerabilità; si è, invece, al di fuori di tale ambito, e la causa rientra nella competenza del tribunale, allorché si verta in tema di opponibilità della clausola di un regolamento condominiale che, imponendo limitazioni al godimento degli appartamenti di proprietà esclusiva, vieti in essi l'esercizio di certe attività lavorative, e si invochi, a sostegno dell'obbligazione di non fare, non la norma codicistica sulle immissioni, ma il rispetto della più rigorosa previsione regolamentare, costitutiva di un vincolo di natura reale assimilabile ad una servitù reciproca.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1064 del 18/01/2011
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provvedimenti del giudice civile - sentenza - secondo equità – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24153 del 29/11/2010Giudice di pace - Domanda di risarcimento del danno (da circolazione stradale) - Indicazione specifica di somma nei limiti della competenza equitativa - Alternativa richiesta di somma minore o maggiore da determinarsi in corso di causa - Portata - Mera di clausola di stile - Esclusione - Condizioni e limiti - Assenza di circostanze idonee a comprovare il superamento del valore espressamente indicato - Necessità - Fattispecie in tema di individuazione del mezzo di impugnazione esperibile. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24153 del 29/11/2010
Nel giudizio instaurato davanti al giudice di pace, per il risarcimento dei danni ( nella specie da circolazione stradale), qualora l'attore, oltre a richiedere una somma specifica non superiore a euro 1.032,91 (nella specie euro 258,00), abbia anche concluso, in via alternativa o subordinata, per la condanna del convenuto al pagamento di una somma maggiore o minore da determinarsi nel corso del giudizio, siffatta ultima indicazione, pur non potendosi reputare mera clausola di stile, non può, tuttavia, ritenersi di per sé sola sufficiente a dimostrare la volontà dello stesso attore di chiedere una somma maggiore - ed ancor meno una somma superiore ad euro 1032,91 - in assenza di ogni altro indice interpretativo idoneo ad ingenerare quanto meno il dubbio che le circostanze dedotte siano potenzialmente idonee a superare il valore espressamente menzionato e, in particolare, quello entro il quale è ammessa la decisione secondo equità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di gravame che aveva dichiarato inammissibile il proposto appello avverso la sentenza resa dal giudice di pace, giacché, in totale assenza di contrarie emergenze processuali, era da ritenersi ininfluente, al fine di individuare il mezzo di impugnazione esperibile, l'ulteriore richiesta, avanzata dall'attore con l'atto di citazione, di condanna del convenuto per un importo maggiore o minore rispetto a quello espressamente indicato).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24153 del 29/11/2010
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Assicurazione - veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - risarcimento del danno - fondo di garanzia per le vittime della strada - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17467 del 23/07/2010Domanda di regresso ex art. 29 della legge n. 990 del 1969 - Competenza del giudice di pace ex art. 7, secondo comma cod. proc. civ. - Sussistenza.
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e dei natanti, la controversia avente ad oggetto la domanda di regresso proposta, ai sensi dell'art. 29 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, dall'impresa designata del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada contro il responsabile del danno da circolazione di veicoli, si deve ritenere compresa nella competenza del giudice di pace per materia, con il limite di valore, relativo alle cause di risarcimento del danno da circolazione stradale, di cui al secondo comma dell'art. 7 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17467 del 23/07/2010
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Competenza civile - competenza per valore - Cass. n. 17039/2010Domanda di risarcimento del danno - Pregiudizio recato a bene immobile - Richiesta di somma di denaro entro il limite previsto dall'art. 7, primo comma, cod. proc. civ. - Competenza del giudice di pace - Sussistenza - Fondamento.
Il risarcimento del danno subito da un immobile è assoggettato alla competenza per valore del giudice di pace - ove il "petitum" sia compreso nel limite previsto dall'art. 7 primo comma cod. proc. civ. - posto che la domanda ha ad oggetto una somma di danaro, senza che rilevi, ai fini della competenza per valore il titolo di godimento del bene.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 17039 del 20/07/2010
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riconvenzionali – Cass. n. 11415/2010Domanda di risarcimento danni rientrante nella competenza ordinaria per valore del giudice di pace - Domanda riconvenzionale di accertamento dell'acquisto per usucapione di servitù di elettrodotto - Natura immobiliare e pregiudizialità della stessa rispetto alla domanda principale - Conseguenze - Applicabilità degli artt. 34 e 36 cod. proc. civ. - Rimessione dell'intera causa al tribunale - Necessità.
Qualora sia proposta dinanzi al giudice di pace una domanda risarcitoria, deducendosi l'installazione illegittima di una linea elettrica di passaggio, per una somma da ritenersi rientrante nella competenza ordinaria per valore dello stesso giudice, e venga formulata dalla parte convenuta una rituale domanda riconvenzionale di accertamento dell'acquisto per usucapione della servitù di elettrodotto, di natura immobiliare e da considerarsi pregiudiziale rispetto a quella principale, l'intera controversia, ai sensi degli artt. 34 e 36 cod. proc. civ., e non operando alcun criterio di competenza funzionale del giudice di pace con riferimento alla domanda principale, deve considerarsi appartenente alla competenza del tribunale dinanzi al quale deve, perciò, essere rimessa.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 11415 del 11/05/2010
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Competenza civile - riconvenzionali – Cass. n. 11415/2010Domanda di risarcimento danni rientrante nella competenza ordinaria per valore del giudice di pace - Domanda riconvenzionale di accertamento dell'acquisto per usucapione di servitù di elettrodotto - Natura immobiliare e pregiudizialità della stessa rispetto alla domanda principale - Conseguenze - Applicabilità degli artt. 34 e 36 cod. proc. civ. - Rimessione dell'intera causa al tribunale - Necessità.
Qualora sia proposta dinanzi al giudice di pace una domanda risarcitoria, deducendosi l'installazione illegittima di una linea elettrica di passaggio, per una somma da ritenersi rientrante nella competenza ordinaria per valore dello stesso giudice, e venga formulata dalla parte convenuta una rituale domanda riconvenzionale di accertamento dell'acquisto per usucapione della servitù di elettrodotto, di natura immobiliare e da considerarsi pregiudiziale rispetto a quella principale, l'intera controversia, ai sensi degli artt. 34 e 36 cod. proc. civ., e non operando alcun criterio di competenza funzionale del giudice di pace con riferimento alla domanda principale, deve considerarsi appartenente alla competenza del tribunale dinanzi al quale deve, perciò, essere rimessa.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 11415 del 11/05/2010
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Impugnazioni civili – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9923 del 26/04/2010Giudice di pace - Sentenza - Regime delle impugnazioni - Criterio generale di individuazione - Valore della domanda - Necessità - Riferibilità al contenuto della decisione o al criterio decisionale adottato - Esclusione - Principio dell'apparenza - Applicabilità residuale - Condizioni - Individuazione.
Pur dovendo, ordinariamente, essere individuato il mezzo di impugnazione avverso le sentenze del giudice di pace con riferimento al criterio del valore della domanda (o al contenuto della stessa, ove si tratti di rapporti contrattuali di massa), tale principio trova eccezione nei casi in cui il giudice di pace si sia espressamente pronunciato sul punto, dichiarando - a torto o a ragione - di dover decidere secondo equità, operando, in tal caso, il principio della c.d. apparenza, per cui il mezzo di impugnazione va individuato con riguardo alla qualificazione attribuita al provvedimento impugnato dal giudice che lo ha emesso, anche a prescindere dall'esattezza di una tale qualificazione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9923 del 26/04/2010
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impugnazioni civili - in genere - Giudice di pace - Sentenza - Regime delle impugnazioni - Criterio generale di individuazione - Valore della domanda - Necessità - Riferibilità al contenuto della decisione o al criterio decisionale adottato - Esclusione -procedimento davanti al pretore (o al conciliatore) - in genere - Giudice di pace - Sentenza - Regime delle impugnazioni - Criterio generale di individuazione - Valore della domanda - Necessità - Riferibilità al contenuto della decisione o al criterio decisionale (equitativo o meno) adottato - Esclusione - Principio dell'apparenza - Applicabilità residuale - Condizioni - Individuazione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9923 del 26/04/2010
Pur dovendo, ordinariamente, essere individuato il mezzo di impugnazione avverso le sentenze del giudice di pace con riferimento al criterio del valore della domanda (o al contenuto della stessa, ove si tratti di rapporti contrattuali di massa), tale principio trova eccezione nei casi in cui il giudice di pace si sia espressamente pronunciato sul punto, dichiarando - a torto o a ragione - di dover decidere secondo equità, operando, in tal caso, il principio della c.d. apparenza, per cui il mezzo di impugnazione va individuato con riguardo alla qualificazione attribuita al provvedimento impugnato dal giudice che lo ha emesso, anche a prescindere dall'esattezza di una tale qualificazione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9923 del 26/04/2010
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Competenza civile - competenza per valore - rapporti obbligatori - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6363 del 16/03/2010Controversia tra un condomino e il condominio avente ad oggetto il pagamento della sua quota condominiale conseguente a delibera dell'assemblea impugnata contestualmente per nullità - Determinazione del valore - Criterio - Riferimento all'intera somma portata dalla delibera impugnata - Esclusione - Valutazione dell'importo della singola spesa addebitata in sede di ripartizione condominiale al condomino impugnante - Necessità - Fondamento.
Ai fini della determinazione della competenza per valore in relazione ad una controversia avente ad oggetto il riparto di una spesa approvata dall'assemblea di condominio, anche se il condomino agisce per sentir dichiarare l'inesistenza del suo obbligo di pagamento sull'assunto dell'invalidità della deliberazione assembleare, bisogna far riferimento all'importo contestato relativamente alla sua singola obbligazione e non all'intero ammontare risultante dal riparto approvato dall'assemblea, poiché, in generale, allo scopo dell'individuazione della competenza, occorre porre riguardo al "thema decidendum", invece che al "quid disputandum", per cui l'accertamento di un rapporto che costituisce la "causa petendi" della domanda, in quanto attiene a questione pregiudiziale della quale il giudice può conoscere in via incidentale, non influisce sull'interpretazione e qualificazione dell'oggetto della domanda principale e, conseguentemente, sul valore della causa.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6363 del 16/03/2010
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Competenza civile - competenza per valore - rapporti obbligatori - Cass. n. 6363/2010Controversia tra un condomino e il condominio avente ad oggetto il pagamento della sua quota condominiale conseguente a delibera dell'assemblea impugnata contestualmente per nullità - Determinazione del valore - Criterio - Riferimento all'intera somma portata dalla delibera impugnata - Esclusione - Valutazione dell'importo della singola spesa addebitata in sede di ripartizione condominiale al condomino impugnante - Necessità - Fondamento.
Ai fini della determinazione della competenza per valore in relazione ad una controversia avente ad oggetto il riparto di una spesa approvata dall'assemblea di condominio, anche se il condomino agisce per sentir dichiarare l'inesistenza del suo obbligo di pagamento sull'assunto dell'invalidità della deliberazione assembleare, bisogna far riferimento all'importo contestato relativamente alla sua singola obbligazione e non all'intero ammontare risultante dal riparto approvato dall'assemblea, poiché, in generale, allo scopo dell'individuazione della competenza, occorre porre riguardo al "thema decidendum", invece che al "quid disputandum", per cui l'accertamento di un rapporto che costituisce la "causa petendi" della domanda, in quanto attiene a questione pregiudiziale della quale il giudice può conoscere in via incidentale, non influisce sull'interpretazione e qualificazione dell'oggetto della domanda principale e, conseguentemente, sul valore della causa.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6363 del 16/03/2010
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Competenza civile - competenza per valore - determinazione - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1201 del 22/01/2010Delibera dell'assemblea condominiale di riparto di spese - Impugnazione da parte di un condomino - Competenza per valore - Determinazione - Criteri - Fondamento.
Ai fini della determinazione della competenza per valore in relazione ad una controversia avente ad oggetto il riparto di una spesa approvata dall'assemblea di condominio, se il condomino agisce per sentir dichiarare l'inesistenza del suo obbligo di pagamento sull'assunto dell'invalidità della deliberazione assembleare, quest'ultima viene contestata nella sua globalità, sicché la competenza deve determinarsi con riguardo al valore dell'intera spesa deliberata; ove, invece, il condomino deduca, per qualsiasi diverso titolo, l'insussistenza della propria obbligazione, il valore della causa va determinato in base al solo importo contestato, perché la decisione non implica una pronuncia sulla validità della delibera di spesa nella sua globalità.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1201 del 22/01/2010
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Impugnazioni civili – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26518 del 17/12/2009Giudice di pace - Sentenza - Regime delle impugnazioni - Criterio d'individuazione generale - Valore della domanda - Necessità - Riferibilità al contenuto della decisione o al criterio decisionale adottato - Esclusione - Principio dell'apparenza - Applicabilità residuale - Condizioni - Individuazione - Fattispecie.
L'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze del giudice di pace avviene in funzione della domanda, con riguardo al suo valore (ai sensi degli artt. 10 e segg. cod. proc. civ.) ed all'eventuale rapporto contrattuale dedotto ("contratto di massa" o meno), e non del contenuto concreto della decisione e del criterio decisionale adottato (equitativo o di diritto), operando, invece, il principio dell'apparenza nelle sole residuali ipotesi in cui il giudice di pace si sia espressamente pronunziato su tale valore della domanda o sull'essere la stessa fondata su un contratto concluso con le modalità di cui all'art. 1342 cod. civ. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che fosse impugnabile con l'appello, anziché con il ricorso per cassazione, una sentenza del giudice di pace, emessa anteriormente al d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, in un giudizio nel quale l'attore aveva proposto domanda di risarcimento danni inclusa nel limite della giurisdizione equitativa ed il convenuto aveva svolto domanda riconvenzionale di accertamento negativo senza limite di valore).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26518 del 17/12/2009
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Impugnazioni civili - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21926 del 15/10/2009Giudice di pace - Controversie devolute alla sua competenza per materia o di valore indeterminato - Sentenza - Mezzo d'impugnazione esperibile - Appello - Necessità - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Sentenze erroneamente pronunciate secondo equità - Irrilevanza - Fattispecie.
Le sentenze del giudice di pace pronunciate in controversie di valore indeterminato o devolute alla sua competenza per materia ai sensi dell'art. 7, comma terzo, cod. proc. civ., devono essere impugnate con l'ordinario mezzo dell'appello ex art. 339 cod. proc. civ., e non mediante ricorso per cassazione, e ciò anche nel caso in cui il medesimo giudice abbia ritenuto erroneamente di decidere la causa non secondo diritto ma secondo equità, estendendo il potere attribuitogli dall'art. 113 cod. proc. civ. ad ipotesi estranee alla specifica previsione normativa. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, proposto in luogo dell'appello, avverso la sentenza resa dal giudice di pace in giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dall'amministratore di un condominio, al quale era stato intimato di consegnare ai condomini ingiungenti copia della chiave del cancelletto di accesso al cortile condominiale, ove erano collocati la cisterna ed il vano autoclave).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21926 del 15/10/2009
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impugnazioni civili - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21926 del 15/10/2009Giudice di pace - Controversie devolute alla sua competenza per materia o di valore indeterminato - Sentenza - Mezzo d'impugnazione esperibile - Appello - Necessità - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Sentenze erroneamente pronunciate secondo equità - Irrilevanza - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21926 del 15/10/2009
Le sentenze del giudice di pace pronunciate in controversie di valore indeterminato o devolute alla sua competenza per materia ai sensi dell'art. 7, comma terzo, cod. proc. civ., devono essere impugnate con l'ordinario mezzo dell'appello ex art. 339 cod. proc. civ., e non mediante ricorso per cassazione, e ciò anche nel caso in cui il medesimo giudice abbia ritenuto erroneamente di decidere la causa non secondo diritto ma secondo equità, estendendo il potere attribuitogli dall'art. 113 cod. proc. civ. ad ipotesi estranee alla specifica previsione normativa. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, proposto in luogo dell'appello, avverso la sentenza resa dal giudice di pace in giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dall'amministratore di un condominio, al quale era stato intimato di consegnare ai condomini ingiungenti copia della chiave del cancelletto di accesso al cortile condominiale, ove erano collocati la cisterna ed il vano autoclave).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21926 del 15/10/2009
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Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - Cass. n. 16392/2009Questione relativa alla mancanza della procura - Giudice competente alla decisione - Connessione tra causa di competenza del giudice di pace e causa di competenza del tribunale - Criteri di individuazione - Fondamento.
Ogni questione relativa all'esistenza e alla validità della procura rilasciata al difensore deve essere delibata dal giudice competente secondo le regole fissate nel codice di rito; ne consegue che, proposta dal convenuto, davanti al giudice di pace, una domanda riconvenzionale di competenza del tribunale, tale da imporre, per ragioni di connessione, la rimessione a favore di quest'ultimo, la circostanza che il difensore del convenuto sia privo di "ius postulandi" non è idonea a far venire meno la competenza del tribunale anche in ordine alla domanda principale, ancorchè quella riconvenzionale debba ritenersi come non proposta per l'eccepita mancanza di procura.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16392 del 14/07/2009
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Procura
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16392
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Professionisti - albo professionale - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 25175 del 15/10/2008Debito contributivo di un biologo per l'iscrizione nell'Albo professionale - Relativo giudizio di accertamento - Competenza per materia del tribunale "ex" 9, secondo comma, cod. proc. civ. - Esclusione - Ordinari canoni di competenza per valore - Applicazione - Necessità - Fondamento.
La competenza in ordine ad un giudizio di accertamento negativo del debito contributivo di un biologo, derivante dalla iscrizione al relativo Albo professionale, non ricade, "ratione materiae", nella competenza del Tribunale su imposte e tasse, ai sensi dell' articolo 9, secondo comma, cod. proc. civ., ma va attribuita secondo gli ordinari canoni di competenza per valore. Infatti, i contributi a carico degli iscritti all'Albo, fissati dal Consiglio dell'Ordine dei biologi (art. 16, comma secondo, lett. g), della legge 24 maggio 1967 n. 396), benché riscossi (per espressa previsione della legge 10 giugno 1978 n. 292) secondo le disposizioni vigenti per le imposte dirette, sono finalizzati a coprire le spese per il funzionamento dell'Ordine e non rientrano nella nozione di "imposte e tasse" ai fini della suddetta norma del codice di procedura civile; né può all'evidenza rilevare la riserva al tribunale delle opposizioni alle ordinanze ingiunzioni di sanzioni tributarie e valutarie (art. 22 "bis, secondo comma, lett. g), legge n. 689 del 1981).
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 25175 del 15/10/2008
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Condominio competenza civile - competenza per materia - cause relative alle modalità di uso dei servizi del condominio – Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 3937 del 18/02/2008Competenza del giudice di pace - Delimitazione - Fattispecie in tema di criteri di assegnazione posti auto.
Le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi del condominio, di competenza del giudice di pace, sono sia quelle che riguardano le riduzioni o limitazioni quantitative del diritto di godimento dei singoli condomini sulle cose comuni sia quelle che concernono i limiti qualitativi di esercizio delle facoltà comprese nel diritto di comunione, in proporzione delle rispettive quote, mentre sono assoggettate alle ordinarie regole della competenza per valore quelle aventi ad oggetto la contestazione della titolarità del diritto di comproprietà sulle cose comuni. (In applicazione del principio, in sede di regolamento, la Corte ha riconosciuto la competenza del giudice di pace nell'azione proposta da un condomino al fine di contestare la legittimità dell'individuazione assembleare del posto auto ad esso assegnato senza tenere conto dell'eccessiva difficoltà di accesso ed uscita dallo stesso).
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 3937 del 18/02/2008
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Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23978 del 19/11/2007Giudizio di opposizione a sanzione amministrativa - Sentenza del giudice di pace in cause di valore non superiore a £. 2.000.000 - Regime di impugnazione - Ricorso per cassazione per violazione di legge sostanziale e per vizi di motivazione - Ammissibilità.
In tema di opposizione a sanzione amministrativa, per espressa disposizione dell'art. 23 comma undicesimo della legge n. 689 del 1981, come modificato dall'art. 99 del d.lgs n. 507 del 1999, non trova applicazione l'art. 113 comma secondo, cod. proc. civ. e non si fa, quindi, luogo a pronunzia secondo equità. Alla medesima conclusione si giungerebbe, comunque, anche in assenza di una disposizione quale quella di cui all'art. 23 citato, in quanto le opposizioni ex art. 22 e ss legge 689 del 1981 non rientrano nella competenza del giudice di pace stabilita "ratione valoris" dall'art. 7 cod. proc. civ., cui fa riferimento l'art. 113 cod. proc. civ., ma in quella speciale attribuita dalla legge "ratione materiae". Ne consegue che le sentenze emesse dal giudice di pace in cause di opposizione a sanzione amministrativa di valore inferiore a £. 2.000.000 sono ricorribili in cassazione per violazione di norme sostanziali e per vizi di motivazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23978 del 19/11/2007
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Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23978 del 19/11/2007Giudizio di opposizione a sanzione amministrativa - Sentenza del giudice di pace in cause di valore non superiore a £. 2.000.000 - Regime di impugnazione - Ricorso per cassazione per violazione di legge sostanziale e per vizi di motivazione - Ammissibilità.
In tema di opposizione a sanzione amministrativa, per espressa disposizione dell'art. 23 comma undicesimo della legge n. 689 del 1981, come modificato dall'art. 99 del d.lgs n. 507 del 1999, non trova applicazione l'art. 113 comma secondo, cod. proc. civ. e non si fa, quindi, luogo a pronunzia secondo equità. Alla medesima conclusione si giungerebbe, comunque, anche in assenza di una disposizione quale quella di cui all'art. 23 citato, in quanto le opposizioni ex art. 22 e ss legge 689 del 1981 non rientrano nella competenza del giudice di pace stabilita "ratione valoris" dall'art. 7 cod. proc. civ., cui fa riferimento l'art. 113 cod. proc. civ., ma in quella speciale attribuita dalla legge "ratione materiae". Ne consegue che le sentenze emesse dal giudice di pace in cause di opposizione a sanzione amministrativa di valore inferiore a £. 2.000.000 sono ricorribili in cassazione per violazione di norme sostanziali e per vizi di motivazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23978 del 19/11/2007
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sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23978 del 19/11/2007Giudizio di opposizione a sanzione amministrativa - Sentenza del giudice di pace in cause di valore non superiore a £. 2.000.000 - Regime di impugnazione - Ricorso per cassazione per violazione di legge sostanziale e per vizi di motivazione - Ammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23978 del 19/11/2007
In tema di opposizione a sanzione amministrativa, per espressa disposizione dell'art. 23 comma undicesimo della legge n. 689 del 1981, come modificato dall'art. 99 del d.lgs n. 507 del 1999, non trova applicazione l'art. 113 comma secondo, cod. proc. civ. e non si fa, quindi, luogo a pronunzia secondo equità. Alla medesima conclusione si giungerebbe, comunque, anche in assenza di una disposizione quale quella di cui all'art. 23 citato, in quanto le opposizioni ex art. 22 e ss legge 689 del 1981 non rientrano nella competenza del giudice di pace stabilita "ratione valoris" dall'art. 7 cod. proc. civ., cui fa riferimento l'art. 113 cod. proc. civ., ma in quella speciale attribuita dalla legge "ratione materiae". Ne consegue che le sentenze emesse dal giudice di pace in cause di opposizione a sanzione amministrativa di valore inferiore a £. 2.000.000 sono ricorribili in cassazione per violazione di norme sostanziali e per vizi di motivazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23978 del 19/11/2007
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Competenza civile - competenza per valore - rapporti obbligatori - Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 23559 del 13/11/2007Azione avente ad oggetto il pagamento delle spese condominiali secondo approvazione dell'assemblea del condominio - Valore della causa - Determinazione.
In tema di competenza per valore, con riferimento all'azione avente ad oggetto il pagamento delle spese condominiali secondo approvazione dell'assemblea del condominio, il valore della causa va determinato con riferimento alla parte della relativa delibera impugnata, e non alla quota di spettanza del condomino che l'ha impugnata, atteso che l'oggetto del contendere coinvolge i rapporti di tutti i condomini interessati alla ripartizione, e, quindi, l'interezza di tale importo.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 23559 del 13/11/2007
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Competenza civile - competenza per valore - Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 22943 del 30/10/2007Causa avente ad oggetto l'accertamento dell'esistenza di un diritto come tale - Valore indeterminabile - Ricorso al criterio residuale della competenza per valore del tribunale - Fondamento - Causa avente ad oggetto azioni risarcitorie per lesione a diritti della personalità - Ricorso ai criteri di cui all'art. 14 cod. proc. civ. - Fondamento - Fattispecie.
La non sottoponibilità a stima economica del diritto e in particolare dei diritti della personalità, mancando peraltro un'apposita norma che detti un criterio al riguardo, comporta l'indeterminabilità del valore della domanda e, quindi, l'applicazione del principio residuale della competenza per valore del tribunale soltanto quando la domanda abbia ad oggetto l'accertamento del diritto come tale, a prescindere dalla richiesta di una somma di denaro; qualora, invece, l'accertamento del diritto della personalità viene richiesto con una domanda volta ad ottenere il risarcimento per equivalente delle conseguenze della sua lesione, la domanda é riconducibile all'ambito dell'art 14 cod. proc. civ. e ai criteri di stima ivi indicati. (Nella specie, in applicazione del riportato principio, la S.C., ritenendo sussistente la competenza per valore del giudice di pace, ha accolto l'istanza di regolamento proposta avverso la sentenza del tribunale che aveva disatteso l'eccezione di incompetenza per valore in relazione ad una controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni all'onore, alla reputazione personale e alla immagine professionale dell'attore, quantificati nella misura simbolica di un euro).
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 22943 del 30/10/2007
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provvedimenti del giudice civile - sentenza - secondo equità – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19934 del 25/09/2007Sentenza pronunciata dal giudice di pace, secondo equità, in causa almeno in parte di valore indeterminabile - Impugnazione esperibile - Appello - Ricorso per cassazione - Inammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19934 del 25/09/2007
Qualora il giudice di pace abbia erroneamente deciso secondo equità una causa che eccede i limiti di valore di cui all'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., il mezzo d'impugnazione esperibile contro tale pronuncia è l'appello e non il ricorso per cassazione, che va dichiarato, di conseguenza, inammissibile.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19934 del 25/09/2007
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Provvedimenti del giudice civile - sentenza - secondo equità – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19934 del 25/09/2007Sentenza pronunciata dal giudice di pace, secondo equità, in causa almeno in parte di valore indeterminabile - Impugnazione esperibile - Appello - Ricorso per cassazione - Inammissibilità.
Qualora il giudice di pace abbia erroneamente deciso secondo equità una causa che eccede i limiti di valore di cui all'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., il mezzo d'impugnazione esperibile contro tale pronuncia è l'appello e non il ricorso per cassazione, che va dichiarato, di conseguenza, inammissibile.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19934 del 25/09/2007
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Competenza civile - riconvenzionali – Cass. n. 6520/2007Di valore superiore alla competenza del giudice di pace - Separazione dalla domanda principale e rimessione al giudice superiore - Violazione dell' art. 40, settimo comma, cod. proc. civ. - Sussistenza - Rimessione di tutta la causa al giudice superiore - Obbligatorietà.
Al giudice di pace non è consentita l'applicazione dell'art. 36 cod. proc. civ., e cioè separare una domanda riconvenzionale eccedente la sua competenza per valore e rimettere le parti per la decisione soltanto su di essa dinanzi al giudice superiore perché l'art. 40, settimo comma, cod. proc. civ. lo obbliga, in caso di connessione, a rimettere a quest'ultimo tutta la causa, e perciò sia la domanda principale sia la domanda riconvenzionale.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6520 del 19/03/2007
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impugnazioni civili - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19065 del 05/09/2006Giudice di pace - Competenza per valore - Determinazione - Domanda riconvenzionale - Cumulo - Esclusione - Fondamento - Artt. 7 e 36 cod. proc. civ. - Cumulo - Ammissibilità - Finalità - Individuazione del mezzo di Impugnazione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19065 del 05/09/2006
Ai fini della determinazione della competenza per valore, la domanda riconvenzionale non deve essere sommata a quella principale, poiché il cumulo, ai sensi dell'art. 10 cod. proc. civ., è previsto solo per le domande proposte contro la medesima parte. Peraltro, nell'ipotesi in cui il giudice di pace, anche a seguito della domanda riconvenzionale, conservi la competenza a decidere sulla controversia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 36 cod. proc. civ, - ai fini della individuazione del mezzo di impugnazione esperibile - deve tenersi conto del cumulo delle domande.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19065 del 05/09/2006
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Impugnazioni civili - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19065 del 05/09/2006Giudice di pace - Competenza per valore - Determinazione - Domanda riconvenzionale - Cumulo - Esclusione - Fondamento - Artt. 7 e 36 cod. proc. civ. - Cumulo - Ammissibilità - Finalità - Individuazione del mezzo di Impugnazione.
Ai fini della determinazione della competenza per valore, la domanda riconvenzionale non deve essere sommata a quella principale, poiché il cumulo, ai sensi dell'art. 10 cod. proc. civ., è previsto solo per le domande proposte contro la medesima parte. Peraltro, nell'ipotesi in cui il giudice di pace, anche a seguito della domanda riconvenzionale, conservi la competenza a decidere sulla controversia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 36 cod. proc. civ, - ai fini della individuazione del mezzo di impugnazione esperibile - deve tenersi conto del cumulo delle domande.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19065 del 05/09/2006
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Condominio competenza civile - competenza per materia – Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 4256 del 24/02/2006Cause relative alle modalità di uso dei servizi del condominio - Competenza del giudice di pace - Ambito - Delimitazione - Fattispecie.
In tema di controversie tra condomini, ai sensi dell'art. 7 cod. proc. civ. appartengono alla competenza per materia del giudice di pace le cause relative alla misura ed alle modalità di uso dei servizi di condominio, tra le quali rientra la lite che riguardi l'installazione di apertura automatica del portone di ingresso dello stabile mediante citofoni installati nelle singole unità immobiliari, nonché l'adozione dell'uso della chiave per l'utilizzo dell'ascensore, giacchè non viene messo in discussione il diritto stesso del condomino ad un determinato uso delle cose comuni, essendo controversa soltanto la regolamentazione della misura e modalità d'uso dei suddetti servizi.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 4256 del 24/02/2006
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Competenza per valore - determinazione - modificazione della domanda – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9250 del 20/04/2006Sentenza del giudice di pace - Valore della causa - Domanda eccedente i due milioni di lire - Riduzione in corso di causa - Riconduzione nella competenza del giudice adito di una domanda originariamente eccedente la stessa - Esclusione - Presunzione di competenza del giudice adito - Conseguenze in tema di impugnazione.
La riduzione della domanda, in corso di causa, da parte dell'attore, come non può ricondurre nell'ambito della competenza del giudice adito una domanda che originariamente eccedeva la sua competenza per valore, così non è idonea a far rientrare tra le cause che il giudice di pace decide secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., quella introdotta con una domanda che in base al "petitum" originario ne era esclusa. Ne consegue che, proposta dinanzi al giudice di pace domanda risarcitoria senza determinazione del "quantum", il valore della causa si presume rientrante nella competenza del giudice adito e, superando il valore di 1032 euro e novantuno centesimi, comporta l'appellabilità della sentenza.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9250 del 20/04/2006
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Provvedimenti del giudice civile - sentenza - secondo equità – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9250 del 20/04/2006Valore della causa - Domanda eccedente i due milioni di lire - Riduzione in corso di causa - Riconduzione nella competenza del giudice adito di una domanda originariamente eccedente la stessa - Esclusione - Presunzione di competenza del giudice adito - Conseguenze in tema di impugnazione.
La riduzione della domanda, in corso di causa, da parte dell'attore, come non può ricondurre nell'ambito della competenza del giudice adito una domanda che originariamente eccedeva la sua competenza per valore, così non è idonea a far rientrare tra le cause che il giudice di pace decide secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., quella introdotta con una domanda che in base al "petitum" originario ne era esclusa. Ne consegue che, proposta dinanzi al giudice di pace domanda risarcitoria senza determinazione del "quantum", il valore della causa si presume rientrante nella competenza del giudice adito e, superando il valore di 1032 euro e novantuno centesimi, comporta l'appellabilità della sentenza.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9250 del 20/04/2006
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Competenza civile - competenza per valore - determinazione - modificazione della domanda – Cass. n. 9250/2006Sentenza del giudice di pace - Valore della causa - Domanda eccedente i due milioni di lire - Riduzione in corso di causa - Riconduzione nella competenza del giudice adito di una domanda originariamente eccedente la stessa - Esclusione - Presunzione di competenza del giudice adito - Conseguenze in tema di impugnazione.
La riduzione della domanda, in corso di causa, da parte dell'attore, come non può ricondurre nell'ambito della competenza del giudice adito una domanda che originariamente eccedeva la sua competenza per valore, così non è idonea a far rientrare tra le cause che il giudice di pace decide secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., quella introdotta con una domanda che in base al "petitum" originario ne era esclusa. Ne consegue che, proposta dinanzi al giudice di pace domanda risarcitoria senza determinazione del "quantum", il valore della causa si presume rientrante nella competenza del giudice adito e, superando il valore di 1032 euro e novantuno centesimi, comporta l'appellabilità della sentenza. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9250 del 20/04/2006
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Competenza civile - regolamento di competenza - conflitto (regolamento d'ufficio) – Cass. n. 7072/2006Competenza del giudice di pace - Art. 7 cod.proc.civ. - Circolazione di veicoli con guida di rotaie - Ricomprensione - Configurabilità.
Rientrano nella competenza del giudice di pace in materia di circolazione stradale anche le controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli su rotaie (nel caso di specie, tram),in quanto riconducibili alla nozione di "circolazione dei veicoli" contemplata, senza ulteriori specificazioni, dall'art. 7 cod.proc. civ..
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 7072 del 28/03/2006
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Impugnazioni civili - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2862 del 09/02/2006Giudice di pace - Controversie devolute per competenza per materia o di valore indeterminato - Sentenza - Mezzo d'impugnazione esperibile - Appello - Necessità - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Sentenze erroneamente pronunciate secondo equità - Irrilevanza - Fondamento.
In tema di impugnazione,le sentenze del giudice di pace- in tutti i casi in cui la competenza gli sia attribuita per materia ai sensi dell'art.7, comma terzo n. 3, cod. proc. civ. ovvero sia di valore indeterminato - devono essere impugnate con l'ordinario mezzo dell'appello ex art. 339 cod. cit. e non mediante ricorso per cassazione, e ciò anche nel caso in cui il giudice abbia ritenuto erroneamente di decidere la casa non secondo diritto ma secondo equità , estendendo il potere attribuitogli dall'art. 113 cod. proc. civ. ad ipotesi estranee alla specifica previsione normativa.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2862 del 09/02/2006
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impugnazioni civili - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2862 del 09/02/2006Giudice di pace - Controversie devolute per competenza per materia o di valore indeterminato - Sentenza - Mezzo d'impugnazione esperibile - Appello - Necessità - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Sentenze erroneamente pronunciate secondo equità - Irrilevanza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2862 del 09/02/2006
In tema di impugnazione,le sentenze del giudice di pace- in tutti i casi in cui la competenza gli sia attribuita per materia ai sensi dell'art.7, comma terzo n. 3, cod. proc. civ. ovvero sia di valore indeterminato - devono essere impugnate con l'ordinario mezzo dell'appello ex art. 339 cod. cit. e non mediante ricorso per cassazione, e ciò anche nel caso in cui il giudice abbia ritenuto erroneamente di decidere la casa non secondo diritto ma secondo equità , estendendo il potere attribuitogli dall'art. 113 cod. proc. civ. ad ipotesi estranee alla specifica previsione normativa.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2862 del 09/02/2006
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Competenza civile - cause relative a rapporti di locazione immobiliare – Cass. n. 2143/2006Competenza del giudice di pace - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Tutte le controversie in materia di locazioni immobiliari esulano dalla competenza del giudice di pace, perché, a seguito della soppressione dell'ufficio del pretore, con la conseguente abrogazione dell'art. 8 cod. proc. civ. ad opera del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, la competenza in materia di locazione di immobili urbani è stata attribuita alla competenza del tribunale. (Fattispecie relativa alla restituzione di deposito cauzionale).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2143 del 31/01/2006
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Competenza per materia - distanze relative al piantamento di alberi e siepi – Cass. n. 451/2006Del giudice di pace - Condizioni - Inesistenza di controversia sulla proprietà e sui confini - Necessità.
Ai sensi dell'art. 7, comma terzo n.1), cod. proc. civ., il giudice di pace è competente, senza limite di valore, per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti e dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, sempre che non sorga controversia sulla proprietà o sui confini, atteso che, in questo caso, rientrando la causa tra quelle relative a beni immobili, la competenza va determinata sulla base del valore della parte controversa dell'immobile, ai sensi dell'art.15 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 451 del 12/01/2006
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Competenza civile - competenza per materia - distanze relative al piantamento di alberi e siepi – Cass. n. 451/2006Del giudice di pace - Condizioni - Inesistenza di controversia sulla proprietà e sui confini - Necessità.
Ai sensi dell'art. 7, comma terzo n.1), cod. proc. civ., il giudice di pace è competente, senza limite di valore, per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti e dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, sempre che non sorga controversia sulla proprietà o sui confini, atteso che, in questo caso, rientrando la causa tra quelle relative a beni immobili, la competenza va determinata sulla base del valore della parte controversa dell'immobile, ai sensi dell'art.15 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 451 del 12/01/2006
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Competenza civile - competenza per materia - distanze relative al piantamento di alberi e siepi – Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 32 del 04/01/2006Cause relative alla recisione della siepe eccedente in verticale il muro di confine - Competenza del giudice di pace - Sussistenza - Cause relative alla recisione di rami protesi in orizzontale sul fondo del vicino - Competenza del giudice unico di tribunale - Sussistenza.
Appartiene alla competenza del giudice di pace la domanda volta ad ottenere la recisione di una siepe di alloro esistente nella proprietà del vicino a ridosso del muro di confine per la parte in cui essa superi, in verticale,l'altezza del muro, trattandosi di domanda riconducibile alla previsione dell'art. 892, ultimo comma, cod.civ., diversamente dalla domanda volta alla recisione dei rami protesi in orizzontale, invadenti l'altrui proprietà ( regolata dall'art. 896 cod. civ.), rientrante nella competenza del giudice unico di tribunale.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 32 del 04/01/2006
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Condominio - cause relative alle modalità di uso dei servizi del condominio – Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 4030 del 25/02/2005Nozione - Fattispecie.
Per "cause relative alle modalità di uso dei servizi di condominio di case" (già di competenza del conciliatore) devono intendersi quelle concernenti i limiti qualitativi di esercizio di facoltà contenute nel diritto di comunione, nelle quali, cioè, si controverte sul modo più conveniente ed opportuno in cui tali facoltà devono essere esercitate, mentre le cause relative alla misura di detti servizi (già di competenza del pretore) s'identificano con quelle riguardanti una limitazione o riduzione quantitativa del diritto dei singoli condomini. Da queste cause, ora attribuite entrambe alla competenza per materia del giudice di pace a norma dell'art. 7 cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 17 della legge 21 novembre 1991 n. 374, vanno tenute distinte, però, le controversie che vedono messo in discussione il diritto stesso del condomino ad un determinato uso della cosa comune e che, quindi, rimangono soggette agli ordinari criteri della competenza per valore (In applicazione del suindicato principio la Corte Cass. ha rigettato il ricorso con cui l'impugnante si doleva che l'adito tribunale avesse dichiarato -asseritamente <<in modo tautologico, richiamando la norma e la correlativa esegesi giurisprudenziale>>- la propria incompetenza in favore del giudice di pace in ordine all'impugnazione della delibera di condominio nella parte in cui stabiliva di mantenere il distacco dell'apertura della porta d'ingresso dello stabile dai singoli citofoni anche durante le ore di chiusura del portierato, deducendo che solo apparentemente tale delibera concerneva le modalità e la misura d'uso dei beni comuni, di fatto, viceversa risolvendosi in una limitazione delle dotazioni dei singoli appartamenti privati e ai diritti del singolo condomino, rimanendo a tale stregua impedita ogni possibilità di scendere ad aprire a qualsiasi invitato o fornitore, nonchè di ricevere soccorso in caso d'impedimento a scendere le scale).
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 4030 del 25/02/2005
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Condominio servizi del condominio - giudice di pace - competenza ex art. 7 comma terzo n.2 cod. Proc. Civ. - Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 8376 del 21/04/2005Apertura di porta su pianerottolo comune - Domanda di ripristino dello stato dei luoghi - Controversia relativa alla misura e alle modalità di uso dei servizi condominiali - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Competenza del tribunale - Sussistenza.
La controversia relativa al diritto di utilizzazione del pianerottolo comune, che si assume leso dall'apertura verso l'esterno ( in sostituzione di quella verso l'interno) di una porta di accesso all'appartamento di proprietà di un condomino, non rientra fra le cause relative alla misura e alle modalità di uso dei servizi condominiali, attribuite dall'art.7 terzo comma n.2 cod. proc. civ.al giudice di pace, giacchè essa ha ad oggetto la tutela, ex art. 1102 cod. civ., del diritto al pari uso della cosa comune ed alla libertà del suo esercizio ( il comodo e sicuro passaggio per il pianerottolo). Essa è, pertanto, devoluta alla cognizione del tribunale.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 8376 del 21/04/2005
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Condominio negli edifici - parti comuni dell'edificio - uso - Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 11861 del 07/06/2005Competenza del giudice di pace - Ambito - Delimitazione - Fattispecie.
Rientrano nella competenza per materia del giudice di pace tutte le controversie nelle quali siano in discussione i limiti quantitativi e qualitativi dell'esercizio delle facoltà spettanti ai condomini , con esclusione di quelle nelle quali sia contestato, in tutto o in parte, il diritto di comproprietà di uno dei condomini oppure sia radicalmente negato un diritto vantato sulla cosa comune. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la competenza per materia del giudice di pace in una causa in cui si controverteva sulle modalità di esercizio dei diritti condominiali di uso dell'area comune destinata a parcheggio dei veicoli dei condomini, in relazione alla quale un provvedimento dell'assemblea condominiale aveva determinato una sperequazione nell'esercizio delle facoltà di godimento del bene comune, avendo consentito ad un solo condomino di parcheggiarvi due vetture ).
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 11861 del 07/06/2005
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Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - competenza – Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 15694 del 27/07/2005Violazioni del nuovo codice della strada - Competenza per materia del giudice di pace - Sussistenza - Limite di valore - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
In tema di sanzioni amministrative, il combinato disposto degli artt. 205, comma terzo, d.lgs. n. 285 del 1992 e 22-bis della legge n.689 del 1981 attribuisce, in via generale, al giudice di pace la competenza per materia a provvedere sulle opposizioni avverso gli atti di contestazione o di notificazione di violazioni del codice della strada, senza alcun limite di valore, a nulla rilevando che non sia riportato l'inciso "qualunque ne sia il valore", presente invece (per motivi di tecnica normativa) nell'art. 7, secondo comma, cod. proc. civ. , atteso che l'assegnazione alla competenza per materia deriva dalla natura del rapporto giuridico dedotto in giudizio.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 15694 del 27/07/2005
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impugnazioni civili - appello - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14586 del 12/07/2005Sentenze del giudice di pace - Domanda di risarcimento dei danni da circolazione stradale - Mancata determinazione del "quantum" - Presunzione di competenza del giudice adito - Riduzione del "petitum" in sede di precisazione delle conclusioni - Irrilevanza - Ricorso per cassazione - Esclusione - Appellabilità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14586 del 12/07/2005
Qualora la domanda di risarcimento del danno da circolazione stradale sia proposta dinanzi al giudice di pace senza determinazione del "quantum", il valore della causa, in difetto di tempestiva contestazione, si presume rientrante nella competenza del giudice adito, ai sensi dell'art. 14 cod. proc. civ., e quindi pari ad euro 15.493,71, come previsto dall'art. 7 cod. proc. civ.. Ne consegue che la sentenza emessa dal giudice di pace, per il combinato disposto degli artt. 113 e 339 cod. proc. civ., è impugnabile con l'appello e non con il ricorso per cassazione, senza che assuma alcun rilievo la riduzione del "petitum" eventualmente operata dall'attore in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto il momento determinante ai fini dell'individuazione della competenza è quello della proposizione della domanda.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14586 del 12/07/2005
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Competenza civile - regolamento di competenza - conflitto (regolamento d'ufficio) – Cass. n. 5455/2005Danni da circolazione di veicoli e natanti - Giudice competente - Criterio promiscuo di ripartizione della competenza per materia in relazione al valore - Contestazione circa la riconducibilità della controversia alla materia della circolazione - Conflitto negativo virtuale tra giudici - Configurabilità - Regolamento di competenza d'ufficio - Ammissibilità - Contestazione in ordine alla sola determinazione del valore della causa - Regolamento di competenza d'ufficio - Ammissibilità - Esclusione.
Poichè il criterio di ripartizione della competenza tra giudice di pace, pretore e tribunale (e, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 51 del 1998, istitutivo del giudice unico di primo grado, tra quest'ultimo e giudice di pace), in ordine alle controversie attinenti al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, non è dato esclusivamente dal valore, ma è quello, promiscuo, della materia in relazione al valore, il regolamento di competenza di ufficio, ex art. 45 cod. proc. civ., è ammissibile ove sia in contestazione la riconducibilità della controversia alla detta materia della circolazione, mentre è inammissibile se attinente al solo valore della causa, non essendo configurabile, in tale seconda ipotesi, un conflitto negativo virtuale tra detti giudici.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 5455 del 12/03/2005
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Competenza civile - del giudice di pace - art. 7 cod. Proc. Civ. – Cass. n. 5455/2005Circolazione di veicoli senza guida di rotaie - Ricomprensione - Configurabilità.
In tema di competenza del giudice di pace in materia di circolazione stradale, l'espressione <<circolazione dei veicoli>> contemplata, senza ulteriori specificazioni, dall'art. 7 cod. proc. civ. deve intendersi comprensiva anche della circolazione di veicoli con guida di rotaie.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 5455 del 12/03/2005
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Competenza civile - competenza per valore - somme di danaro e beni mobili – Cass. n. 1338/2005Individuazione - Riferimento alla richiesta dell'attore - Necessità - Fattispecie in tema di domanda di giudice tributario per il pagamento di una somma parametrata, per un singolo mese, alla indennità giudiziaria ex legge n. 27 del 1981.
Ai fini della determinazione della competenza per valore nelle cause per pagamento di somme di denaro, deve aversi riguardo a quanto in concreto richiesto dall'attore, e non all'oggetto dell'accertamento che il giudice deve compiere quale antecedente logico per decidere del fondamento della domanda. (Nella specie, la Corte Cass. ha ritenuto rientrare nella competenza per valore dell'adito giudice di pace la domanda di un giudice tributario volta ad ottenere, in via equitativa, l'attribuzione di una somma per le funzioni di giudice onorario svolte in un mese determinato, solo parametrata nel "quantum" all'indennità giudiziaria prevista dalla legge n. 27 del 1981, escludendo altresì l'applicabilità dell'art. 34 cod. proc. civ., in quanto non si poteva ritenere che la questione, se i funzionari onorari abbiano titolo per pretendere compensi diversi ed ulteriori, rispetto a quelli stabiliti da norme e determinazioni amministrative, costituisse una pregiudiziale in senso tecnico-giuridico).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1338 del 21/01/2005
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Competenza civile - regolamento di competenza - Cass. n. 1147/2005Prospettazione della domanda - Rilevanza - Danni a veicolo derivanti da sinistro occorso durante il trasporto di esso - Riconducibilità della controversia a quelle per danni da circolazione di veicoli natanti - Esclusione - Fattispecie.
La disciplina dell'art.7, secondo comma, cod. proc. civ. che prevede la competenza del giudice di pace per le cause di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, purchè il valore della controversia non superi trenta milioni di lire, attiene a materia che non è suscettibile di interpretazione estensiva od analogica, per essere stato previsto uno specifico nesso causale tra il fatto della circolazione stradale ed il danno, nel senso che il primo elemento deve essere causa efficiente del secondo e non costituirne, invece, semplice occasione, come nel caso in cui quest'ultimo trovi la sua causa nel trasporto del veicolo da parte di un altro automezzo e la controversia sia stata instaurata prospettando i fatti relativi al titolo contrattuale (contratto di trasporto) intercorrente tra il danneggiato e il danneggiante. Nè rileva la connessione oggettiva o soggettiva con altre parti coinvolte nel procedimento per fatti concernenti la circolazione stradale, atteso che se una causa di competenza del giudice di pace sia connessa con altra causa di competenza del tribunale, le relative domande devono essere decise dal tribunale nello stesso processo. (Nella specie il proprietario di un veicolo trasportato da un automezzo di soccorso aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal veicolo in occasione di un tamponamento subito dal mezzo di soccorso e il trasportatore convenuto aveva chiamato in causa il conducente dell'autovettura tamponante).
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 1147 del 20/01/2005
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