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295 Liquidazione coatta amministrativa e liquidazione giudiziale - Dlgs 14/2019 -Art. 196 (Concorso fra fallimento e liquidazione coatta amministrativa) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Art. 295 Liquidazione coatta amministrativa e liquidazione giudiziale - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 196 (Concorso fra fallimento e liquidazione coatta amministrativa) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Capo II Procedimento

Art. 295 Liquidazione coatta amministrativa e liquidazione giudiziale

1. Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette a liquidazione giudiziale, salvo che la legge diversamente disponga.

2. Quando la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di liquidazione giudiziale, la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa preclude l'apertura della liquidazione giudiziale.

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Art. 295 Liquidazione coatta amministrativa e liquidazione giudiziale

1. Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette a liquidazione giudiziale, salvo che la legge diversamente disponga.

2. Quando la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di liquidazione giudiziale, la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa preclude l'apertura della liquidazione giudiziale.

----- precedente normativa di riferimento

Art. 196 (Concorso fra fallimento e liquidazione coatta amministrativa) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, per le quali la legge non esclude la procedura fallimentare, la dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa, e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.

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