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205 Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo - Dlgs 14/2019 -Art. 97 (Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 205 Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 97 (Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Articolo vigente     |red

Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Art. 205 Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo

1. Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.

2. La comunicazione contiene anche la sintetica esposizione delle concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali.

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Art. 205 Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo (1)

1. Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.

2. La comunicazione contiene anche la sintetica esposizione delle concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali.

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(1) Decreto legislativo Dlgs n. 147/2020 correttivo al codice:

Art. 23 Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

2. L'articolo 205 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito integralmente dal Dlgs n. 147/2020, art. 23 comma 2.


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