Art. 166 Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Articolo vigente
Art. 166 Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie (1)
1. Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:
a) gli atti a titolo oneroso in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal debitore sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore;
b) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore;
c) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore per debiti preesistenti non scaduti;
d) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori per debiti scaduti.
2. Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori.
3. Non sono soggetti all'azione revocatoria:
a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso;
b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario che non hanno ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione del debitore nei confronti della banca;
c) le vendite e i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo e aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente, purchè alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio;
d) gli atti, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano attestato di cui all'articolo 56 o di cui all'articolo 284 e in esso indicati.
L'esclusione non opera in caso di dolo o colpa grave dell'attestatore o di dolo o colpa grave del debitore, quando il creditore ne era a conoscenza al momento del compimento dell'atto, del pagamento o della costituzione della garanzia. L'esclusione opera anche con riguardo all'azione revocatoria ordinaria;
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie su beni del debitore posti in essere in esecuzione del concordato preventivo e dell'accordo di ristrutturazione omologato e in essi indicati, nonchè gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere e dal debitore dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo o all'accordo di ristrutturazione. L'esclusione opera anche con riguardo all'azione revocatoria ordinaria;
f) i pagamenti eseguiti dal debitore a titolo di corrispettivo di prestazioni di lavoro effettuate da suoi dipendenti o altri suoi collaboratori, anche non subordinati;
g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti dal debitore alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza previste dal presente codice.
4. Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
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(1) Decreto legislativo Dlgs n. 147/2020 correttivo al codice:
Art. 20 Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo I, Sezione IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
1. All'articolo 166, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
alla lettera b), le parole: «consistente e» sono soppresse; alla lettera e), dopo le parole: «nonchè gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere» la parola: «e» è soppressa.
Precedente formulazione
Art. 166 Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie
1. Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:
a) gli atti a titolo oneroso in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal debitore sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore;
b) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore;
c) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore per debiti preesistenti non scaduti;
d) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori per debiti scaduti.
2. Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori.
3. Non sono soggetti all'azione revocatoria:
a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso;
b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario che non hanno ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione del debitore nei confronti della banca;
c) le vendite e i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo e aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente, purchè alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio;
d) gli atti, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano attestato di cui all'articolo 56 o di cui all'articolo 284 e in esso indicati.
L'esclusione non opera in caso di dolo o colpa grave dell'attestatore o di dolo o colpa grave del debitore, quando il creditore ne era a conoscenza al momento del compimento dell'atto, del pagamento o della costituzione della garanzia. L'esclusione opera anche con riguardo all'azione revocatoria ordinaria;
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie su beni del debitore posti in essere in esecuzione del concordato preventivo e dell'accordo di ristrutturazione omologato e in essi indicati, nonchè gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere e dal debitore dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo o all'accordo di ristrutturazione. L'esclusione opera anche con riguardo all'azione revocatoria ordinaria;
f) i pagamenti eseguiti dal debitore a titolo di corrispettivo di prestazioni di lavoro effettuate da suoi dipendenti o altri suoi collaboratori, anche non subordinati;
g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti dal debitore alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza previste dal presente codice.
4. Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
precedente normativa
----- precedente normativa di riferimento
Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019
Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:
1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso;
2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;
3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.
Non sono soggetti all'azione revocatoria:
- a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso;
- b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purchè non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;
- c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente, purchè alla data di dichiarazione di fallimento tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio;
- d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purchè posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b) deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; il professionista è indipendente quando non è legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore;
- e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, nonchè dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo 182-bis, nonchè gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 161;
- f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;
- g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
-------------Aggiornamento
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni del comma 1, lettere a) e b), si applicano alle azioni revocatorie proposte nell'ambito di procedure iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto".
Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonchè alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."
Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180 ha disposto (con l'art. 36, comma 3) che "Accertato giudizialmente lo stato di insolvenza a norma del comma 1, l'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete ai commissari speciali, ove nominati, o a un soggetto appositamente designato dalla Banca d'Italia. I termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo comma, 69 e 69-bis della legge fallimentare decorrono dalla data di avvio della risoluzione. Non sono esperibili le azioni previste dall'articolo 67, secondo comma, della legge fallimentare".
Ha inoltre disposto (con l'art. 38, comma 3) che "Quando a seguito dell'adozione delle sole misure di cui al Capo IV, Sezione II, Sottosezione I e II, residuano attività o passività in capo all'ente sottoposto a risoluzione, quest'ultimo è sottoposto a liquidazione coatta amministrativa secondo quanto previsto dal Testo Unico Bancario non appena possibile, tenuto conto della necessità di conseguire gli obiettivi della risoluzione, nonchè di assicurare che l'ente in risoluzione fornisca al cessionario i servizi necessari ai sensi dell'articolo 62 per la continuazione dell'attività ceduta. Se è dichiarato lo stato di insolvenza, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo comma, e 69 della legge fallimentare decorrono dalla data determinata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 32, comma 2".
la giurisprudenza
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - Comunione legale dei coniugi - Atto di alienazione immobiliare compiuto da uno dei coniugi - Azione revocatoria fallimentare - Litisconsorzio necessario nei confronti dell'altro coniuge - Esclusione – Fondamento - procedimento civile - litisconsorzio - necessario - In genere.
Qualora uno dei coniugi, in regime di comunione legale dei beni, abbia da solo acquistato o venduto un bene immobile da ritenersi oggetto della comunione, l'altro, che sia rimasto estraneo alla formazione dell'atto, è litisconsorte necessario in tutte le controversie in cui si chieda al giudice una pronuncia che incida direttamente e immediatamente sul diritto, mentre non può ritenersi tale in quei giudizi nei quali si domandi una decisione che incida direttamente e immediatamente sulla validità ed efficacia del contratto. Pertanto, in riferimento all'azione revocatoria esperita, ai sensi sia dell'art. 66 che dell'art. 67 l.fall., in favore del disponente fallito, non sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario, poiché detta azione non determina alcun effetto restitutorio né traslativo, ma comporta l'inefficacia relativa dell'atto rispetto alla massa, senza caducare, ad ogni altro effetto, l'atto di alienazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24950 del 06/11/2020 (Rv. 659770 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_177, Cod_Civ_art_184, (Legge Falliment. art. 66 = Dlgs_14_2019_art_165), (Legge Falliment. art. 67 = Dlgs_14_2019_art_166)
azione revocatoria fallimentare
Comunione legale dei coniugi
corte
cassazione
24950
2020

Esenzione dalla revocatoria - Carattere eccezionale - Conseguenze - Fattispecie.
Nell'ambito delle procedure concorsuali, le fattispecie di esenzione dalla revocatoria fallimentare di cui all'art_ 67 l.fall. hanno carattere eccezionale, sicché ne è esclusa l'estensione al di fuori delle ipotesi ivi specificamente contemplate. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non riconducibile alla lett. f) dell'art_ 67, comma 3, l.fall. l'esame di fattibilità della domanda di concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione del debito, trattandosi di prestazione professionale specifica e non continuativa).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 4340 del 20/02/2020 (Rv. 657077 - 02)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_166
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI
FALLIMENTO
RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO

Piano di risanamento ex art_ 67, comma 3, lett. d), l.fall. nel testo previgente al d.l. n. 83 del 2012 - Veridicità dei dati aziendali - Attestazione - Necessità - Fondamento.
A norma dell'art_ 67, comma 3, lett. d), l.fall. (nel testo previgente al d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), la veridicità dei dati aziendali è elemento costitutivo dell'attestazione, quale necessario presupposto della valutazione di ragionevolezza del piano.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3018 del 10/02/2020 (Rv. 657046 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166, Cod_Civ_art_2501_1
Revocatoria
Ordinaria
Pauliana
Azione
corte
cassazione
3018
2020

Atti compiuti in esecuzione di un piano attestato di risanamento - Esenzione dall'azione revocatoria ex art_ 67, comma 3, lett. d), l.fall. - Idoneità del piano rispetto agli obiettivi di risanamento - Valutazione da parte del giudice - Necessità - Caratteri - Fattispecie.
Per ritenere esenti dalla domanda di revocatoria fallimentare proposta dalla curatela gli atti esecutivi di un piano attestato di risanamento ex art_ 67, comma 3, lett. d), l.fall. (nel testo previgente d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), il giudice deve effettuare, con giudizio "ex ante", una valutazione, parametrata sulla condizione professionale del terzo contraente, circa l'idoneità del piano, del quale gli atti impugnati costituiscono strumento attuativo, a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa, seppure in negativo, vale a dire nei soli limiti dell'assoluta, evidente inettitudine del piano presentato dal debitore a tal fine. (Nella specie, il Tribunale aveva ritenuto irrilevante, ai fini della revocatoria, la mancata attestazione della veridicità dei dati contabili ed escluso il potere del giudice di valutare, in dissenso dal professionista che aveva redatto il piano, l'idoneità dello stesso a realizzare gli obiettivi di risanamento in esso indicati).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3018 del 10/02/2020 (Rv. 657046 - 02)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166
Revocatoria
Ordinaria
Pauliana
Azione
corte
cassazione
3018
2020

Azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - in genere
Presupposto soggettivo dell'azione - "Scientia decoctionis" da parte del terzo contraente - Conoscenza effettiva - Desumibilità da elementi presuntivi - Valutazione complessiva - Necessità..
In tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente, pur dovendo essere effettiva, può essere provata anche mediante elementi indiziari idonei a dimostrare per presunzioni detta effettività. All’uopo il giudice, prima è tenuto a selezionare analiticamente gli elementi presuntivi provvisti di potenziale efficacia probatoria, successivamente a sottoporre quelli prescelti ad una valutazione complessiva, tesa ad accertarne la concordanza, quindi ad appurare se la loro combinazione sia idonea a rappresentare una valida prova presuntiva. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello, che si era limitata ad esaminare singolarmente - e non complessivamente - tre soltanto degli elementi presuntivi tra quelli dedotti dalla curatela).
Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 29257 del 12/11/2019 (Rv. 655636 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2729, Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166
Revocatoria
Ordinaria
Pauliana
Azione
corte
cassazione
29257
2019

Azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie
Revocatoria di rimesse bancarie - Pluralità di domande - Effetti - Precisazione delle conclusioni - Richiesta di inefficacia di altre rimesse - Domanda nuova - Somma complessiva richiesta in citazione - Irrilevanza.
Nell'azione revocatoria fallimentare, avente ad oggetto la dichiarazione di inefficacia di più rimesse bancarie, non viene proposta una sola domanda, ma tante domande quante sono quelle ritenute revocabili, essendo fondate su fatti costitutivi diversi, sicché, ove nell'atto di citazione sia stata richiesta la revoca di un loro determinato numero, individuato attraverso il rinvio ad una consulenza di parte, costituisce inammissibile domanda nuova, la pretesa di ottenere l'inefficacia di altre rimesse in sede di precisazione delle conclusioni, ancorché nei limiti della somma complessiva di cui si è invocata la condanna con l'atto introduttivo della lite.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 25852 del 14/10/2019 (Rv. 655351 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_163, Cod_Proc_Civ_art_183, Cod_Proc_Civ_art_189, Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166
Revocatoria
Ordinaria
Pauliana
Azione
corte
cassazione
25852
2019

Effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria)
Azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Rinnovazione per atto pubblico di preliminare di compravendita immobiliare già redatto per scrittura privata - Effetti - Prelazione ex art. 2775 bis c.c. - Revocabilità - Fondamento.
In presenza della prova della "scientia decoctionis", può essere revocato, ai sensi dell'art. 67, comma 2, l.fall., il contratto preliminare di compravendita immobiliare, stipulato con atto pubblico nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento del promittente venditore, prima già redatto con scrittura privata, in quanto volto a costituire in favore del promissario acquirente un diritto di prelazione, sfruttando gli effetti dell'art. 2775 bis c.c., che non nasce da una fattispecie legale, in sé non suscettibile di revoca, ma consegue alla formazione di un atto negoziale, volto esclusivamente alla rinnovazione del primo contratto con le forme idonee alla trascrizione, senza che abbia rilievo il fatto che tale atto non riguardi crediti contestualmente creati, posto che la valutazione negativa dell'ordinamento nei confronti della violazione delle regole della "par condicio creditorum", resa manifesta nel disposto dell'art. 67, comma 1, l.fall. con riguardo alla costituzione negoziale di garanzie per crediti preesistenti anche non scaduti, vale "a fortiori" anche per gli atti costitutivi di diritti di prelazione che riguardino crediti già sorti.
Corte Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 18181 del 05/07/2019 (Rv. 654655 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2775_2, Cod_Civ_art_2645_2, Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166

Azione revocatoria fallimentare - Prescrizione - Art. 2935 c.c. - Decorrenza - Delimitazione del periodo sospetto - Esclusione.
In tema di prescrizione dell'azione revocatoria nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, disciplinata dal d.lgs. n. 270 del 1999, la regola secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ai sensi dell'art. 2935 c.c., si riferisce al termine fissato per l'esercizio della detta azione, non anche alla delimitazione del periodo sospetto, di cui all'art. 67 l.fall., e alla conseguente identificazione degli atti revocabili al suo interno, per i quali, nell'ipotesi di consecuzione di procedure concorsuali, il computo a ritroso di tale periodo decorre dalla data di ammissione alla prima procedura.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13838 del 22/05/2019 (Rv. 654043 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166, Cod_Civ_art_2935

Azione revocatoria fallimentare - Prescrizione - Art. 2935 c.c. - Decorrenza - Delimitazione del periodo sospetto - Esclusione.
In tema di prescrizione dell'azione revocatoria nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, disciplinata dal d.lgs. n. 270 del 1999, la regola secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ai sensi dell'art. 2935 c.c., si riferisce al termine fissato per l'esercizio della detta azione, non anche alla delimitazione del periodo sospetto, di cui all'art. 67 l.fall., e alla conseguente identificazione degli atti revocabili al suo interno, per i quali, nell'ipotesi di consecuzione di procedure concorsuali, il computo a ritroso di tale periodo decorre dalla data di ammissione alla prima procedura.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13838 del 22/05/2019 (Rv. 654043 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166, Cod_Civ_art_2935

Danno - Mera lesione della "par condicio creditorum" - Sufficienza - Presunzione "iuris tantum" di danno - Conseguenze - Prova contraria a carico del convenuto.
Nell'azione revocatoria fallimentare, a differenza di quella ordinaria, la nozione di danno non è assunta in tutta la sua estensione perché il pregiudizio alla massa - che può consistere anche nella mera lesione della "par condicio creditorum" o, più esattamente, nella violazione delle regole di collocazione dei crediti - è presunto in ragione del solo fatto dell'insolvenza; si tratta, peraltro, di presunzione "iuris tantum" che può essere vinta dal convenuto, sul quale grava l'onere di provare che in concreto il pregiudizio non sussiste.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13002 del 15/05/2019 (Rv. 654255 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2741, Cod_Civ_art_2901, Dlgs_14_2019_art_166, Dlgs_14_2019_art_056
Revocatoria
Ordinaria
Pauliana
Azione
corte
cassazione
13002
2019

Legge n. 95 del 1979 - Azione revocatoria - Esercizio nella procedura di amministrazione straordinaria - Aiuto di Stato vietato dall'art. 87 (già art. 92) del Trattato CE - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Esercizio dell'azione prima o durante la liquidazione dei beni aziendali - Rilevanza ai fini dell'individuazione dell'aiuto di Stato - Esclusione.
L'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare nell'ambito dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, come regolata dal d.l. n. 26 del 1979 (conv. con modif. in l. n. 95 del 1979) non integra un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 (ora 92) del Trattato CE, trattandosi di procedimento attivabile ordinariamente nel corso della procedura fallimentare, senza che rilevi la distinzione tra fase conservativa e fase liquidatoria, atteso che l'azione revocatoria, anche quando esercitata durante la fase conservativa, è diretta a produrre risorse da destinare alla espropriazione forzata a fini satisfattoli, di tutela degli interessi dei creditori. Né rileva che il bene recuperato con l'azione revocatoria non sia destinato immediatamente alla liquidazione ed al riparto tra i creditori, poiché è sufficiente che esso concorra con gli altri beni a determinare il patrimonio ripartibile al termine del tentativo di risanamento.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8974 del 29/03/2019 (Rv. 653239 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_166, Dlgs_14_2019_art_056

Casa di proprietà del fallito - Non distraibilità dall’uso per abitazione - Atto di disposizione del diritto - Revocatoria fallimentare - Ammissibilità.
L'art. 47, comma 2, l.fall., nel vietare che la casa di proprietà del fallito, nei limiti in cui è necessaria per l'abitazione di lui e della sua famiglia, possa essere distratta dal suo uso prima della liquidazione delle altre attività, si pone su di un piano diverso dalla domanda diretta a fare valere l'inefficacia dell'atto con cui il medesimo fallito abbia disposto del suo diritto all'abitazione, ex art. 1022 c.c., sicché l'esperibilità dell'azione revocatoria fallimentare è sempre ammessa.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8973 del 29/03/2019 (Rv. 653238 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_147, Dlgs_14_2019_art_163, Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166, Cod_Civ_art_1022

Fallimento dichiarato in consecuzione del concordato preventivo - Revocatoria fallimentare - Regime precedente alla novella dell’art. 69-bis, comma 2, l.fall - Termine per la proposizione dell’azione - Decorrenza - Decreto di ammissione - Fondamento.
Nell'ipotesi di fallimento dichiarato in consecuzione di una procedura di concordato preventivo, nel regime vigente prima dell'introduzione dell'art. 69 bis, comma 2, l.fall., per effetto dell'art. 33, comma 1, del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, i termini per la proposizione dell'azione revocatoria fallimentare decorrono dalla data del decreto di ammissione alla procedura di concordato e non da quella del deposito della relativa domanda, attesa l'omogeneità tra sentenza di fallimento e decreto di ammissione al concordato e considerato che gli effetti giuridici riconducibili alla detta domanda sono indicati tassativamente nell'art. 169 l.fall..
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8970 del 29/03/2019 (Rv. 653236 - 01
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_166, Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_170, Dlgs_14_2019_art_087, Dlgs_14_2019_art_044, Dlgs_14_2019_art_047, Dlgs_14_2019_art_090, Dlgs_14_2019_art_096
Revocatoria
Ordinaria
Pauliana
Azione
corte
cassazione
8970
2019

Casa di proprietà del fallito - Non distraibilità dall’uso per abitazione - Atto di disposizione del diritto - Revocatoria fallimentare - Ammissibilità.
L'art. 47, comma 2, l.fall., nel vietare che la casa di proprietà del fallito, nei limiti in cui è necessaria per l'abitazione di lui e della sua famiglia, possa essere distratta dal suo uso prima della liquidazione delle altre attività, si pone su di un piano diverso dalla domanda diretta a fare valere l'inefficacia dell'atto con cui il medesimo fallito abbia disposto del suo diritto all'abitazione, ex art. 1022 c.c., sicchè l'esperibilità dell'azione revocatoria fallimentare è sempre ammessa.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8973 del 29/03/2019 (Rv. 653238 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_147, Dlgs_14_2019_art_163, Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166, Cod_Civ_art_1022

Revocatoria fallimentare - Pagamenti secondo i termini d’uso - Riferibilità della nozione alle modalità di pagamento invalse tra le parti - Ritardi rispetto alle scadenze pattiziamente convenute - Necessità di verifica da parte del giudice di merito.
Il rinvio dell'art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. ai "termini d'uso", ai fini dell'esenzione dalla revocatoria fallimentare per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa, attiene alle modalità di pagamento concretamente invalse tra le parti, dovendo il giudice di merito verificare anche l'eventuale sistematica tolleranza del creditore di ritardi nei pagamenti rispetto alle scadenze pattiziamente convenute.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7580 del 18/03/2019 (Rv. 653230 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_166
Revocatoria
Ordinaria
Pauliana
Azione
corte
cassazione
7580
2019

Conoscenza dello stato d'insolvenza - Prova - Presunzioni - Mezzi anormali di pagamento - Utilizzabilità come indici presuntivi - Sussistenza.
In tema di revocatoria fallimentare, la qualificazione dell'atto o del negozio o dei negozi collegati come mezzo anormale di pagamento, e la valutazione degli stessi come indici presuntivi di "scientia decoctionis", si pongono su piani diversi e rispondono a finalità altrettanto diverse: pertanto, non contrasta con alcuna regola di diritto la possibilità che proprio la singolarità dell'atto e del negozio o dei negozi collegati, le modalità specifiche della loro stipulazione e la sostanziale configurazione degli stessi come mezzo anormale di pagamento siano assunti quali indici della conoscenza dello stato d'insolvenza.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7508 del 15/03/2019 (Rv. 653225 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_166
Revocatoria
Ordinaria
Pauliana
Azione
corte
cassazione
7508
2019

Ipoteche iscritte nei novanta giorni anteriori alla pubblicazione del ricorso - Inefficacia ex art. 168, comma 3, l.fall. - Successione del fallimento al concordato preventivo - Applicabilità.
L'inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni precedenti la pubblicazione della domanda di concordato preventivo, ai sensi dell'art. 168, comma 3, l.fall. - come novellato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in l. n. 134 del 2012 -, in applicazione del principio della cd. "consecuzione delle procedure" trova applicazione anche nel caso in cui all'apertura della procedura di concordato preventivo faccia seguito la dichiarazione di fallimento.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6381 del 05/03/2019 (Rv. 652734 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166, Dlgs_14_2019_art_170, Dlgs_14_2019_art_046

Consegna al creditore, da parte del debitore, di assegno bancario o circolare all'ordine di terzo e da questi girato in bianco - Pagamento del debitore al creditore - Sussistenza - Revocabilità - Condizioni.
Titoli di credito - assegno bancario - in bianco - In genere.
In tema di revocatoria fallimentare, la consegna al proprio creditore, da parte del debitore, di un assegno bancario o circolare all'ordine di altro soggetto, e da questi girato in bianco, si presume, salvo prova contraria, che integri pagamento da parte del debitore stesso che abbia operato la consegna ed è come tale revocabile nel concorso dei presupposti di cui all'art. 67 l.fall.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 1871 del 23/01/2019 (Rv. 652409 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_166, Dlgs_14_2019_art_056, Cod_Civ_art_1376, Cod_Civ_art_1992, Cod_Civ_art_2003, Cod_Civ_art_2004, Cod_Civ_art_2008, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727
Revocatoria
Ordinaria
Pauliana
Azione
corte
cassazione
1871
2019

Revocatoria fallimentare - Cessione di polizze in pegno – Attribuzione dell’equivalente – Computo.
La cessione di polizze di pegno in funzione solutoria di un debito pecuniario scaduto ed esigibile, costituisce mezzo anormale di pagamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 67, comma 1, n. 2, l.fall.pertanto, in ipotesi di vittorioso esperimento dell'azione revocatoria fallimentare, qualora le polizze anzidette non vengano restituite, si farà luogo all'attribuzione dell'equivalente, consistente, non già nell'originario valore di stima del bene pignoratizio, ma nella differenza tra il valore stimato di quest'ultimo e l'importo dovuto, ai fini dell'estinzione del debito, all'istituto presso il quale il bene in parola risulta essere stato pignorato.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 1399 del 18/01/2019 (Rv. 652405 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_166, Dlgs_14_2019_art_056
Revocatoria
Ordinaria
Pauliana
Azione
corte
cassazione
1399
2019

Azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Disciplina introdotta col d.l. n. 35 del 2005 - Effetti.
In tema di azione revocatoria fallimentare, l'art. 67, comma 2, lett. b), del r.d. n. 267 del 1942 (nel testo modificato dal d.l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella l. n. 80 del 2005), prescinde dalla natura solutoria o ripristinatoria della rimessa e quindi dal fatto che la stessa afferisca a un conto scoperto o solo passivo, ma impone al giudice del merito di verificare la revocabilità del pagamento avendo riguardo alla sua consistenza ed alla sua durevolezza. Pertanto, l'accertamento non può essere surrogato dalla sola quantificazione della differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle pretese della banca nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato di insolvenza e l'importo delle stesse alla data di apertura del concorso, come previsto dal successivo art. 70, comma 3 (nel testo novellato dal cit. d.l. n. 35 del 2005 e modificato, da ultimo, dalla l. n. 169 del 2008), giacché quest'ultima disposizione indica solo il limite massimo dell'importo che il convenuto in revocatoria può essere tenuto a restituire.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 277 del 09/01/2019 (Rv. 652395 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_166, Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_171
Revocatoria
Ordinaria
Pauliana
Azione
corte
cassazione
277
2019

Fallimento - Azione revocatoria fallimentare - Rimesse in conto corrente - Disciplina introdotta col d.l. n. 35 del 2005 - Effetti.
In tema di azione revocatoria fallimentare, l'art. 67, comma 2, lett. b), del r.d. n. 267 del 1942 (nel testo modificato dal d.l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella l. n. 80 del 2005), prescinde dalla natura solutoria o ripristinatoria della rimessa e quindi dal fatto che la stessa afferisca a un conto scoperto o solo passivo, ma impone al giudice del merito di verificare la revocabilità del pagamento avendo riguardo alla sua consistenza ed alla sua durevolezza. Pertanto, l'accertamento non può essere surrogato dalla sola quantificazione della differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle pretese della banca nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato di insolvenza e l'importo delle stesse alla data di apertura del concorso, come previsto dal successivo art. 70, comma 3 (nel testo novellato dal cit. d.l. n. 35 del 2005 e modificato, da ultimo, dalla l. n. 169 del 2008), giacché quest'ultima disposizione indica solo il limite massimo dell'importo che il convenuto in revocatoria può essere tenuto a restituire.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 277 del 09/01/2019 (Rv. 652395 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_166, Dlgs_14_2019_art_171
Revocatoria
Ordinaria
Pauliana
Azione
corte
cassazione
277
2019

Revocatoria fallimentare - Escussione da parte di un creditore della garanzia pignoratizia - Restituzione del ricavato al fallimento per effetto del positivo esperimento dell’azione - Conseguenze - Ammissione del credito al passivo in via chirografaria ex art. 70, comma 2, l.fall. - Sussistenza - Reviviscenza della prelazione pignoratizia - Esclusione - Ragioni.
Qualora a seguito del positivo esperimento di un'azione revocatoria fallimentare, il creditore pignoratizio che abbia escusso la garanzia, incamerando il ricavato della vendita di titoli ottenuti in pegno, sia condannato a restituirne l'importo, lo stesso ha diritto ad insinuarsi al passivo solo in via chirografaria nella misura del pagamento revocato, senza che possa rivivere l'originaria garanzia, dal momento che il credito che può essere insinuato ai sensi dell'art. 70, comma 2, l. fall. non è quello originario, ma un credito nuovo che nasce dall'effettiva restituzione e trova fonte direttamente nella legge.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24627 del 05/10/2018 (Rv. 650612 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166, Dlgs_14_2019_art_171
Revocatoria
Ordinaria
Pauliana
Azione
corte
cassazione
24627
2018

Revocatoria fallimentare - Escussione da parte di un creditore della garanzia pignoratizia - Restituzione del ricavato al fallimento per effetto del positivo esperimento dell’azione - Conseguenze - Ammissione del credito al passivo in via chirografaria ex art. 70, comma 2, l.fall. - Sussistenza - Reviviscenza della prelazione pignoratizia - Esclusione - Ragioni.
Qualora a seguito del positivo esperimento di un'azione revocatoria fallimentare, il creditore pignoratizio che abbia escusso la garanzia, incamerando il ricavato della vendita di titoli ottenuti in pegno, sia condannato a restituirne l'importo, lo stesso ha diritto ad insinuarsi al passivo solo in via chirografaria nella misura del pagamento revocato, senza che possa rivivere l'originaria garanzia, dal momento che il credito che può essere insinuato ai sensi dell'art. 70, comma 2, l. fall. non è quello originario, ma un credito nuovo che nasce dall'effettiva restituzione e trova fonte direttamente nella legge.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24627 del 05/10/2018 (Rv. 650612 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166, Dlgs_14_2019_art_171
Revocatoria
Ordinaria
Pauliana
Azione
corte
cassazione
24627
2018

Estratti conto bancari - “Data valuta” - Tempo effettivo dell’operazione - Data certa - Esclusione - Ragioni.
In tema di revocatoria fallimentare, le "date valuta" risultanti dagli estratti conto bancari non sono idonee a provare il tempo in cui le relative operazioni sono state realmente effettuate sul conto, né a conferire data certa alle stesse, essendo nella prassi bancaria utilizzate dette date in maniera convenzionale per postergare il tempo di effettuazione dei versamenti ed antergare invece quello dei prelievi.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24137 del 03/10/2018 (Rv. 650609 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1852, Cod_Civ_art_2704, Dlgs_14_2019_art_144, Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166
Revocatoria
Ordinaria
Pauliana
Azione
corte
cassazione
24137
2018

Revocatoria fallimentare - Decorrenza del periodo sospetto nella liquidazione coatta amministrativa - Computo a ritroso dalla data del provvedimento amministrativo se anteriore all'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza.
Nella liquidazione coatta amministrativa, allorché la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza sia successiva al provvedimento amministrativo che dispone la liquidazione coatta, il "periodo sospetto" ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare decorre (a ritroso) necessariamente dalla data del provvedimento amministrativo, perché è in relazione a tale momento che viene accertato - ancorché con sentenza successiva - lo stato di insolvenza.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 18728 del 13/07/2018 (Rv. 649582 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166

Rimessa in conto corrente - Denaro proveniente dalla vendita di un bene costituito in pegno consolidatosi - Revocabilità - Fondamento.
In tema di revocatoria fallimentare, la rimessa in conto corrente bancario effettuata con denaro proveniente dalla vendita di un bene costituito in pegno, ormai consolidatosi in favore della banca, è revocabile, ai sensi dell'art. 67 l. fall., non assumendo alcun rilievo la circostanza che il ricavato della vendita sia destinato a soddisfare un credito privilegiato, in quanto l'"eventus damni" deve considerarsi "in re ipsa", consistendo nella lesione della "par condicio creditorum" ricollegabile all'uscita del bene dalla massa in forza dell'atto dispositivo, e non potendosi escludere "a priori" il pregiudizio delle ragioni di altri creditori privilegiati, insinuati in seguito al passivo.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16565 del 22/06/2018 (Rv. 649536 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166,Cod_Civ_art_1823, Cod_Civ_art_2784, Cod_Civ_art_2787
Revocatoria
Ordinaria
Pauliana
Azione
corte
cassazione
16565
2018

Condizioni - Incidenza della controversia sulla procedura concorsuale - Significato - Fattispecie.
In materia di procedure concorsuali, la competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare, prevista dall'art. 24 della l. fall. e dall'art. 13 del d.lgs. n. 270 del 1999, suo omologo nell'amministrazione straordinaria, opera con riferimento non solo alle controversie che traggono origine e fondamento dalla dichiarazione dello stato d'insolvenza ma anche a quelle destinate ad incidere sulla procedura concorsuale in quanto l'accertamento del credito verso il fallito costituisca premessa di una pretesa nei confronti della massa. (Nella specie, la S.C., non ravvisando la finalità recuperatoria del bene oggetto dell'atto dispositivo a vantaggio della massa dei creditori, ha escluso la competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare in ordine alla causa di revocazione ordinaria proposta, ex art. 66 l.fall., dall'amministrazione straordinaria e riferita ad atto dispositivo - donazione - compiuto non dalla società poi dichiarata insolvente bensì dal debitore di essa, su bene proprio, in forza di obbligazione risarcitoria fondata su fatti commessi anteriormente alla dichiarazione di insolvenza).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15982 del 18/06/2018 (Rv. 649507 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_032, Dlgs_14_2019_art_165, Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166

Concordato fallimentare - Assuntore - Effetti sull'azione revocatoria - Cessione dell’azione subordinata all'esecuzione del concordato - Perdita della legittimazione processuale del curatore prima del decreto previsto dall'art. 136 l.fall. - Esclusione.
In tema di concordato fallimentare con assunzione, qualora la relativa proposta contempli la cessione delle azioni revocatorie, la perdita della legittimazione processuale del curatore si verifica soltanto con l'emissione del decreto previsto dall'art. 136 l.fall., non determinandosi peraltro l'interruzione del processo sino a quando tale evento non sia stato dichiarato o notificato ai sensi dell'art. 300 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15793 del 15/06/2018 (Rv. 649473 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_128, Dlgs_14_2019_art_165, Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166, Dlgs_14_2019_art_236, Dlgs_14_2019_art_240, Dlgs_14_2019_art_246, Dlgs_14_2019_art_249, Cod_Proc_Civ_art_111, Cod_Proc_Civ_art_300

Concordato fallimentare - Assuntore - Effetti sull'azione revocatoria - Cessione dell’azione subordinata all'esecuzione del concordato - Perdita della legittimazione processuale del curatore prima del decreto previsto dall'art. 136 l.fall. - Esclusione.
In tema di concordato fallimentare con assunzione, qualora la relativa proposta contempli la cessione delle azioni revocatorie, la perdita della legittimazione processuale del curatore si verifica soltanto con l'emissione del decreto previsto dall'art. 136 l.fall., non determinandosi peraltro l'interruzione del processo sino a quando tale evento non sia stato dichiarato o notificato ai sensi dell'art. 300 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15793 del 15/06/2018 (Rv. 649473 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_128, Dlgs_14_2019_art_165, Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166, Dlgs_14_2019_art_236, Dlgs_14_2019_art_240, Dlgs_14_2019_art_246, Dlgs_14_2019_art_249, Cod_Proc_Civ_art_111, Cod_Proc_Civ_art_300

Dichiarazione di fallimento - Sorte dei pagamenti effettuati in esecuzione del concordato ma violativi del principio della “par condicio creditorum” - Ripetibilità dei pagamenti - Limiti - Fattispecie.
I pagamenti effettuati in seno al concordato preventivo sono ripetibili nella successiva procedura fallimentare se abbiano violato il principio della "par condicio creditorum", allorché emergano crediti di grado uguale o poziore nella procedura fallimentare, secondo una valutazione da parametrare ai canoni del soddisfacimento concordatario avuto riguardo, in primo luogo, alle regole fissate dal decreto di omologazione e, per gli aspetti ivi eventualmente non disciplinati, alle regole legali, prime fra tutte quelle riguardanti il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che, senza verificare la violazione del principio della "par condicio creditorum", aveva ritenuto ripetibile il pagamento effettuato durante la vigenza di un concordato preventivo sorto anteriormente all'entrata in vigore del d.l. n. 35 del 2005, conv., con modif., dalla l. n. 80 del 2005).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15495 del 13/06/2018 (Rv. 649446 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_144, Dlgs_14_2019_art_119, Dlgs_14_2019_art_117, Dlgs_14_2019_art_252, Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166, Dlgs_14_2019_art_225

Concordato fallimentare - Omologazione - Conseguenze sull'azione revocatoria promossa dal curatore - Improseguibilità - Condizioni.
L'omologazione del concordato fallimentare produce l'improponibilità o l'improseguibilità delle azioni revocatorie promosse dalla curatela ai sensi degli artt. 64 e 67 l.fall., a condizione che il presupposto dell'impedimento all'esercizio o prosecuzione delle stesse sia dichiarato nel processo e reso operativo attraverso lo strumento processuale dell'interruzione ex art. 300 c.p.c., ovvero attraverso la produzione in giudizio dei documenti attestanti l'intervenuta omologazione del concordato.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15012 del 08/06/2018 (Rv. 649555 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_163, Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166, Cod_Proc_Civ_art_300

Concordato fallimentare - Omologazione - Conseguenze sull'azione revocatoria promossa dal curatore - Improseguibilità - Condizioni.
L'omologazione del concordato fallimentare produce l'improponibilità o l'improseguibilità delle azioni revocatorie promosse dalla curatela ai sensi degli artt. 64 e 67 l.fall., a condizione che il presupposto dell'impedimento all'esercizio o prosecuzione delle stesse sia dichiarato nel processo e reso operativo attraverso lo strumento processuale dell'interruzione ex art. 300 c.p.c., ovvero attraverso la produzione in giudizio dei documenti attestanti l'intervenuta omologazione del concordato.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15012 del 08/06/2018 (Rv. 649555 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_163, Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166, Cod_Proc_Civ_art_300

Cessione del credito - Revocabilità ex art. 67 l.fall. - Condizioni - Accordo generale per l'impiego della cessione come mezzo di pagamento - Eventuale sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.
La cessione di credito, se effettuata in funzione solutoria di un debito scaduto ed esigibile, si caratterizza come anomala rispetto al pagamento effettuato in danaro od altri titoli di credito equivalenti, in quanto il relativo processo satisfattorio non è usuale, alla stregua delle ordinarie transazioni commerciali, tanto da sottrarsi alla revocabilità esclusivamente qualora sia stata prevista come mezzo di estinzione contestuale al sorgere del debito che venga così estinto. Tuttavia, allorché le parti pattuiscano "ab origine", nell'ambito di un rapporto di durata, specifiche modalità di pagamento che prevedano il ricorso generalizzato alla cessione in parola, è alle regole di tale accordo contrattuale a monte e alle modalità seguite in concreto, che il giudice deve aver riguardo per apprezzare se l'"accipiens" sia stato effettivamente in grado di rendersi conto di un adempimento sintomatico del dissesto del debitore. (Fattispecie in materia di somministrazione).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 14002 del 31/05/2018 (Rv. 649167 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166
Revocatoria
Ordinaria
Pauliana
Azione
corte
cassazione
14002
2018

Elemento soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza - Preesistenza rispetto al compimento dell'atto revocabile - Irrilevanza - Concomitanza rispetto all'operazione depauperativa - Necessità - Fondamento.
In tema di revocatoria fallimentare, l'elemento soggettivo della conoscenza dello stato d'insolvenza, di cui all'art.67 l. fall., non è necessario che preesista all'atto revocabile, dovendo, piuttosto, essere concomitante alla sua realizzazione, in quanto è da tale momento che l'operazione depauperativa, producendo il proprio effetto, fonda l'esigenza di rispristino della "par condicio creditorum" alterata.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 14001 del 31/05/2018 (Rv. 649166 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166
Revocatoria
Ordinaria
Pauliana
Azione
corte
cassazione
14001
2018

Inefficacia di versamenti su conto corrente di azienda bancaria - Cessione ad altra banca delle attività e passività aziendali - Azione revocatoria - Legittimazione passiva della cessionaria - Condizioni
In tema di azione revocatoria fallimentare, avente ad oggetto le rimesse su conto corrente a favore di una banca, la cui azienda sia poi stata ceduta ad altra banca, la legittimazione passiva sussiste in capo alla cessionaria soltanto ove risulti che con l'azienda bancaria siano state trasferite tutte le attività e passività aziendali, dunque anche i debiti futuri derivanti dall'azione revocatoria, in quanto obbligazioni ad oggetto determinabile, perché all'atto della convenzione erano identificabili gli eventuali debiti, risultanti dalla contabilità, in relazione ai pagamenti eseguiti dai debitori poi falliti.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13308 del 28/05/2018 (Rv. 649161 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166, Cod_Civ_art_2560
Revocatoria
ordinaria
pauliana
azione
corte
cassazione
13308
2018

Rimessa su conto corrente bancario - Revocabilità - Funzione solutoria - Indicatori - Fattispecie.
In tema di revocatoria fallimentare di rimesse su conto corrente è sempre revocabile il pagamento accreditato su conto scoperto, pur se la somma provenga da un separato negozio di finanziamento concluso con la stessa banca al fine di ripianare lo scoperto di quel conto, dovendosi riconoscere la funzione solutoria ogni qual volta il pagamento sia finalizzato ad estinguere le passività correlate al conto stesso. (Nel caso di specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza con la quale la corte d'appello aveva ritenuto un "mero giroconto" ed un'operazione di "mera regolarizzazione contabile" le rimesse eseguite dal fallito per restituire alla stessa banca mutuataria un "prefinanziamento" utilizzato per coprire esposizioni debitorie).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13287 del 28/05/2018 (Rv. 648902 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166
Revocatoria
ordinaria
pauliana
azione
corte
cassazione
13287
2018

Azione revocatoria - Vittorioso esperimento – Conseguenze - Obbligazione restitutoria dell'"accipiens" - Natura giuridica - Debito di valuta - Fondamento - Decorrenza degli interessi - Dalla data della domanda.
In tema di azione revocatoria fallimentare, l'obbligazione restitutoria dell'"accipiens" soccombente ha natura di debito di valuta e non di valore, in quanto l'atto posto in essere dal fallito è originariamente lecito e la sua inefficacia sopravviene solo in esito alla sentenza di accoglimento della domanda, che ha natura costitutiva, avendo ad oggetto un diritto potestativo e non un diritto di credito; ne consegue che pure gli interessi sulla somma da restituirsi decorrono dalla data della domanda giudiziale e che il risarcimento del maggior danno, conseguente al ritardo con cui sia stata restituita la somma di denaro oggetto della revocatoria, spetta solo ove l'attore lo alleghi specificamente e dimostri di averlo subito.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 12850 del 23/05/2018 (Rv. 648782 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166, Cod_Civ_art_1224
Revocatoria
ordinaria
pauliana
azione
corte
cassazione
12850
2018

Concordato preventivo - Credito del professionista per la predisposizione della relazione ex art. 161, comma 3, l.fall. - Prededuzione ex art. 111, comma 2, l.fall. - Sussistenza - Verifica "ex post" della concreta utilità per la massa - Esclusione.
In tema di concordato preventivo, il credito del professionista che abbia predisposto l'attestazione prevista dall'art. 161, comma 3, l.fall. rientra tra quelli sorti "in funzione" della procedura e, come tale, ai sensi dell'art. 111, comma 2, l.fall. – norma che, in relazione al previsto criterio della strumentalità o funzionalità delle attività professionali rispetto alle procedure concorsuali, introduce un'eccezione al principio della "par condicio creditorum" al fine di favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d'impresa –, va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, senza che, ai fini di tale collocazione, debba essere accertato, con valutazione "ex post", se la prestazione resa sia stata concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 12017 del 16/05/2018 (Rv. 649109 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166, Dlgs_14_2019_art_201, Dlgs_14_2019_art_221, Dlgs_14_2019_art_006, Dlgs_14_2019_art_044, Dlgs_14_2019_art_087, Dlgs_14_2019_art_046, Dlgs_14_2019_art_047, Dlgs_14_2019_art_090, Dlgs_14_2019_art_047, Dlgs_14_2019_art_106, Dlgs_14_2019_art_098, Cod_Civ_art_2751_2

"Eventus damni" - Oggetto - Lesione della "par condicio creditorum" - Presunzione legale assoluta - Fattispecie.
Ai fini della revoca della vendita di beni effettuata dall'imprenditore successivamente fallito, l'"eventus damni" è "in re ipsa" e consiste nel fatto stesso della lesione della "par condicio creditorum", ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all'uscita del bene dalla massa a causa dell'atto dispositivo; pertanto, grava sul curatore il solo onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'acquirente, mentre la circostanza che il prezzo ricavato dalla vendita sia stato utilizzato dall'imprenditore per pagare un suo creditore privilegiato (eventualmente anche garantito da ipoteca) non esclude la possibile lesione della "par condicio", né fa venir meno l'interesse all'azione da parte del curatore, poiché è solo in seguito alla ripartizione dell'attivo che potrà verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati, che successivamente all'esercizio dell'azione revocatoria potrebbero in tesi insinuarsi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale era stata accolta l'azione revocatoria relativa ad un patto di futura vendita annesso ad un contratto di locazione di immobili oggetto di ipoteca a favore di istituti di credito).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11652 del 14/05/2018 (Rv. 648585 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166, Cod_Proc_Civ_art_100
Revocatoria
ordinaria
pauliana
azione
corte
cassazione
11652
2018

Rimesse in conto corrente bancario - Azione revocatoria - Indicazione dei singoli versamenti - Necessità - Esclusione - Indeterminatezza dell'oggetto e della "causa petendi" - Domanda - Nullità - Esclusione.
Non è affetta da nullità per indeterminatezza dell'oggetto o della "causa petendi", ai sensi del combinato disposto degli artt. 163, comma 3, nn. 3 e 4, e 164, comma 4, c.p.c. la citazione contenente la domanda di revocatoria fallimentare di pagamenti costituiti da rimesse in conto corrente bancario, benché priva dell'indicazione dei singoli versamenti solutori, qualora (come nella specie) siano specificamente indicati i conti correnti e la domanda si riferisca a tutte le rimesse operate su quei conti in un determinato periodo di tempo (con indicazione anche dell'importo globale delle stesse), essendo sufficientemente specificati gli elementi idonei a consentire alla banca l'individuazione delle domande contro di essa proposte.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9610 del 18/04/2018 (Rv. 648278 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166, Cod_Proc_Civ_art_163_3, Cod_Proc_Civ_art_164_4
Revocatoria
ordinaria
pauliana
azione
corte
cassazione
9610
2018

Principio della consecuzione di procedure - Effetti - Retrodatazione del periodo sospetto - Intervallo temporale - Rilevanza - Fattispecie.
In tema di revocatoria fallimentare, nel caso in cui dopo la revoca dell'ammissione del debitore al concordato preventivo si frapponga un intervallo di tempo prima della sua dichiarazione di fallimento, non è esclusa la consecuzione delle procedure concorsuali e, quindi, la retrodatazione del termine iniziale del periodo sospetto al momento della detta ammissione, purché si tratti di un intervallo di estensione non irragionevole, tale cioè da non costituire esso stesso elemento dimostrativo dell'intervenuta variazione dei presupposti delle due procedure (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio il decreto del tribunale che aveva ritenuto revocabile l'ipoteca giudiziale iscritta a carico del fallito nei sei mesi precedenti alla sua ammissione al concordato preventivo, in presenza del fallimento dichiarato dopo circa un anno dalla cessazione della prima procedura).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9290 del 16/04/2018 (Rv. 648445 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166, Dlgs_14_2019_art_170, Dlgs_14_2019_art_085, Dlgs_14_2019_art_087, Dlgs_14_2019_art_046, Dlgs_14_2019_art_047, Dlgs_14_2019_art_106
Revocatoria
ordinaria
pauliana
azione
corte
cassazione
9290
2018

Stato di insolvenza nel periodo sospetto - Presunzione assoluta - Conseguenze - Prova dell'elemento soggettivo dell'azione - Accertamento della manifestazione esterna del dissesto e della sua percezione come tale in capo all'"accipiens" - Sussistenza.
In tema di azione revocatoria fallimentare, lo stato di insolvenza del debitore nel cd. periodo sospetto anteriore alla dichiarazione di fallimento è oggetto di una presunzione "iuris et de iure" derivante dalla stessa apertura della procedura concorsuale, sicché il giudice del merito, ai fini della prova in questione deve soltanto verificare se, nel medesimo periodo e con riguardo al tempo degli atti revocandi, si siano manifestati all'esterno i sintomi del dissesto e come tali siano stati percepiti dall'"accipiens".
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6575 del 16/03/2018 (Rv. 647758 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166
Revocatoria
ordinaria
pauliana
azione
corte
cassazione
6575
2018

Oggetto - Rimesse annotate sul conto anticipi - Attivo o passivo di saldo del conto anticipi - Rilevanza ai fini della revocabilità - Esclusione - Ragioni - Rimesse che riducono lo scoperto del conto ordinario - Revocabilità - Sussiste.
In tema di revocatoria fallimentare dei pagamenti effettuati alla banca da parte del correntista, le rimesse annotate sui conti anticipi non hanno natura solutoria e non sono revocabili, costituendo tali conti una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla banca al cliente, ove vengono annotati in "dare" le anticipazioni erogate al correntista ed in "avere" l'esito positivo della riscossione del credito, sottostante agli effetti commerciali presentati dal cliente. Il rapporto tra banca e cliente viene invece rappresentato esclusivamente dal saldo del conto corrente ordinario, ove affluiscono tutte le somme portate dai titoli, dalle ricevute bancarie o dalle carte commerciali presentate per l'incasso, che saranno oggetto di revocatoria nei limiti in cui abbiano contribuito a ridurre lo scoperto del conto medesimo.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6575 del 16/03/2018 (Rv. 647758 - 02)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166, Cod_Civ_art_1842, Cod_Civ_art_1852, Cod_Civ_art_1853
Revocatoria
ordinaria
pauliana
azione
corte
cassazione
6575
2018

Mutuo ipotecario stipulato a copertura di esposizione pregressa del mutuatario - Fallimento del mutuatario - Revocabilità ex art. 67 l.fall. dell'intera operazione - Condizioni .
È revocabile, ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2), l.fall., e in ogni caso ex art. 67, comma 2 l.fall., la rimessa conseguente alla concessione di un mutuo garantito da ipoteca destinata a ripianare uno scoperto di conto, laddove il mutuo ipotecario e il successivo impiego di una somma siano inquadrabili in un'operazione unitaria posta in essere in funzione dell'azzeramento della preesistente esposizione debitoria del mutuatario. Ne consegue che il curatore, ricorrendone i presupposti, può impugnare l'intera operazione per farne dichiarare l'inefficacia,in quanto diretta, per un verso, a estinguere con mezzi anormali le precedenti obbligazioni gravanti sul beneficiario delle somme mutuate, per altro verso, a costituire una garanzia per detti debiti preesistenti, dovendosi riconoscere l'utilità della banca non nella contrazione del mutuo fondiario in sé ma nel suo impiego come fattore ristrutturativo di un passivo almeno in parte e consistentemente diverso, essendo, tuttavia, il Tribunale tenuto ad accertare, a fronte di specifica deduzione della mutuante, se una parte del finanziamento potesse essere destinata ad una nuova sovvenzione invece che al consolidamento del passivo.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 4202 del 21/02/2018 (Rv. 648106 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166, Cod_Civ_art_2901
Revocatoria
ordinaria
pauliana
azione
corte
cassazione
4202
2018

Restituzione al venditore di merci acquistate e non pagate - "Datio in solutum" - Mezzo anormale di pagamento ex art. 67, comma 1, n. 2, l. fall. - Configurabilità - Conseguenze.
In tema di revocatoria fallimentare, la restituzione al venditore di merci acquistate e non ancora pagate, eseguita dal compratore al fine di estinguere ogni pregresso rapporto, costituisce una "datio in solutum" qualificabile come mezzo anormale di pagamento, ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2, l. fall., sicché incombe sul convenuto l'onere di provare la mancata conoscenza, in capo a lui, dello stato d'insolvenza del "solvens".
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3673 del 14/02/2018 (Rv. 647884 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166, Cod_Civ_art_1197
Revocatoria
ordinaria
pauliana
azione
corte
cassazione
3673
2018

Pagamento di debiti liquidi ed esigibili nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento - Soggezione alla revocatoria fallimentare - Estensione alle imprese creditrici operanti in regime di monopolio legale - Sussistenza – Prestazioni obbligatorie o facoltative- Rilevanza - Fattispecie.
L'applicabilità alle imprese che operano in regime di monopolio delle disposizioni dettate a presidio del sinallagma nell’esecuzione dei contratti a prestazioni corrispettive comporta che il pagamento del debito liquido ed esigibile, ricevuto dal monopolista nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento dell'utente con la consapevolezza del suo stato d'insolvenza, sia soggetto alla revocatoria di cui all'art. 67, comma 2, l.fall., non trovandosi il monopolista in una situazione differenziata rispetto agli altri creditori; ciò ad eccezione delle ipotesi nelle quali la prestazione sia obbligatoria, non potendo in tali casi l’impresa sottrarsi all'adempimento, neppure nella fase esecutiva del rapporto, ed essendo quindi la stessa priva del potere di scelta e di altra eventuale tutela rispetto al rischio di insolvenza della controparte (Fattispecie relativa a pagamenti effettuati in favore di un’impresa di rimorchi portuali).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 3085 del 08/02/2018 (Rv. 647232 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_2597, Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166
Revocatoria
ordinaria
pauliana
azione
corte
cassazione
3085
2018

Stato di insolvenza del debitore - "Scientia decoctionis" da parte del convenuto - Nozione - Concreta situazione psicologica - Configurabilità - Desumibilità da elementi presuntivi - Limiti - Condizione professionale dell'"accipiens" e modalità del pagamento - Rilevanza.
In tema di elemento soggettivo dell'azione revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, l.fall., la "scientia decoctionis" in capo al terzo, come effettiva conoscenza dello stato di insolvenza, è oggetto di apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato, potendosi formare il relativo convincimento anche attraverso il ricorso alle presunzioni, alla luce del parametro della comune prudenza ed avvedutezza e della normale ed ordinaria diligenza, con rilevanza peculiare della condizione professionale dell'"accipiens" e del contesto nel quale gli atti solutori si sono realizzati.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 3081 del 08/02/2018 (Rv. 646870 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729
Revocatoria
ordinaria
pauliana
azione
corte
cassazione
3081
2018

Bonifico - Natura giuridica ed effetti - Bonifico affluente in conto passivo - Banca quale effettiva beneficiaria della rimessa - Configurabilità - Conseguenze - Revocatoria fallimentare dell'accreditamento - Ammissibilità.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie.
In tema di contratti bancari, il "bonifico" (ossia l'incarico del terzo dato alla banca di accreditare al cliente correntista la somma oggetto della provvista) costituisce un ordine (delegazione) di pagamento che la banca delegata, se accetta, si impegna (verso il delegante) ad eseguire; da tale accettazione non discende, dunque, un'autonoma obbligazione della banca verso il correntista delegatario, trovando lo sviluppo ulteriore dell'operazione la sua causa nel contratto di conto corrente di corrispondenza che implica un mandato generale conferito alla banca dal correntista ad eseguire e ricevere pagamenti per conto del cliente, con autorizzazione a far affluire nel conto le somme così acquisite in esecuzione del mandato. Ne deriva che, secondo il meccanismo proprio del conto corrente, la banca, facendo affluire nel conto passivo il pagamento ricevuto dall'ordinante, non esaurisce il proprio ruolo in quello di mero strumento di pagamento del terzo, ma diventa l'effettiva beneficiaria della rimessa, con l'effetto ad essa imputabile (se l'accredito intervenga nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento, ricorrendo il requisito soggettivo della revocatoria fallimentare) di avere alterato la " par condicio creditorum”.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 3086 del 08/02/2018 (Rv. 646880 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1241, Cod_Civ_art_1268, Cod_Civ_art_1852, Dlgs_14_2019_art_155, Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166

Assegno bancario - Ricezione da parte del fallito successivamente alla dichiarazione di fallimento - Azioni spettanti al curatore - Inefficacia del pagamento ex art. 44, comma 2, l.fall. - Configurabilità - Terzo giratario del titolo - Inefficacia dell’atto solutorio ex art. 44, comma 1, l.fall. - Cumulo delle domande - Ammissibilità.
In caso di emissione di un assegno bancario ricevuto da soggetto già dichiarato fallito, il curatore fallimentare può promuovere contemporaneamente, trattandosi di obbligazioni differenti, sia l’azione di inefficacia di tale atto, ex art. 44, comma 2, l.fall., nei confronti dell’emittente che non resta liberato a seguito del pagamento inefficace, sia l’azione di inefficacia, ex art. 44, comma 1, l.fall., nei confronti del terzo divenuto giratario del medesimo titolo, quale atto solutorio posto in essere dal fallito e, quindi, inefficace rispetto ai creditori.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 2821 del 06/02/2018 (Rv. 646868 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_144, Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166

Piano attestato di risanamento - Credito del professionista per attività di assistenza e consulenza funzionali alla predisposizione del piano - Prededuzione ex art. 111, comma 2, l.fall. - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.
Il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza e consulenza funzionali alla predisposizione di un piano attestato di risanamento, ex art. 67, comma 3, lett. d), l.fall., non va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento a norma dell'art. 111, comma 2, l.fall., poiché il detto piano non costituisce una procedura concorsuale, rientrando nel novero degli atti di programmazione dell’impresa finalizzati al suo risanamento, che possono dare luogo a convenzioni stragiudiziali sottratte alla valutazione o al controllo da parte di organi giurisdizionali.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 1895 del 25/01/2018 (Rv. 647053 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166, Dlgs_14_2019_art_221, Dlgs_14_2019_art_006

Crediti di rimborso dei soci per finanziamento a favore della società - Postergazione rispetto agli altri creditori - Condizioni - Presupposti di cui all'art. 2467 cod. civ. - Conseguenze in materia di suddivisione dei creditori in classi - Collocazione dei soci finanziatori in autonoma classe di creditori chirografari - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Derogabilità del principio - Condizioni.
In tema di suddivisione dei creditori in classi nell'ambito della domanda di ammissione del debitore alla procedura di concordato preventivo, i crediti di rimborso dei soci per finanziamenti a favore della società - in quanto postergati rispetto al soddisfacimento degli altri creditori, se i finanziamenti sono stati effettuati verso una società in eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto o in una situazione che avrebbe giustificato un conferimento di capitale, e da restituire, se percepiti nell'anno anteriore all'eventuale fallimento, ai sensi dell'art. 2467, primo comma, cod. civ. - non possono essere inseriti in un piano di cui facciano parte anche altri creditori chirografari, violando tale collocazione la necessaria omogeneità degli interessi economici alla cui stregua, ex art. 160, primo comma, lett. c), legge fall., vanno formate le classi. Tuttavia, trattandosi pur sempre di creditori, da soddisfare dopo l'estinzione degli altri crediti, è ammessa la deroga al principio della postergazione, se risulta il consenso della maggioranza di ciascuna classe e non già il solo consenso della maggioranza assoluta del totale dei crediti chirografari.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2706 del 04/02/2009 (Rv. 606617 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2467, Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166, Dlgs_14_2019_art_085, Dlgs_14_2019_art_117

Pagamento di debiti liquidi ed esigibili nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento - Soggezione alla revocatoria fallimentare - Estensione alle imprese creditrici operanti in regime di monopolio legale - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
In favore dell'imprenditore che somministri beni o presti servizi in regime di monopolio legale, trovano applicazione, in assenza di espressa deroga, non solo l'art. 1460 cod. civ., sull'eccezione di inadempimento, ma anche l'art. 1461 cod. civ., sulla facoltà di sospendere l'esecuzione della prestazione dovuta quando sussista un evidente pericolo di non ricevere il corrispettivo in ragione delle condizioni patrimoniali dell'altro contraente, trattandosi di previsioni compatibili con l'obbligo, posto dall'art. 2597 cod. civ., di contrattare e di osservare parità di trattamento. L'applicabilità di detto art. 1461 cod. civ., come delle altre disposizioni dettate a presidio del nesso di sinallagmaticità nella fase di esecuzione dei contratti a prestazioni corrispettive, comporta che il pagamento del debito liquido ed esigibile, ricevuto dal monopolista nell'anno che precede la dichiarazione di fallimento del somministrato o dell'utente, con la consapevolezza del suo stato d'insolvenza, resta soggetto alla revocatoria di cui all'art. 67, secondo comma, della legge fallimentare, non trovandosi il monopolista in una situazione differenziata rispetto agli altri creditori, e difettando di conseguenza i presupposti per cogliere nell'art. 2597 cod. civ. una implicita previsione di esenzione dalla revocatoria stessa. (Fattispecie relativa a pagamenti effettuati in favore dell'ENEL, prima del fallimento, per consumi di energia elettrica).
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1232 del 23/01/2004 (Rv. 569633 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1460, Cod_Civ_art_1461, Cod_Civ_art_2597, Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166
Revocatoria
ordinaria
pauliana
azione
corte
cassazione
1232
2004

Pagamento di debiti liquidi ed esigibili nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento - Soggezione all'azione revocatoria - Estensione alle imprese creditrici operanti in regime di monopolio legale - Esclusione.
L'art. 67 legge fall., nel prevedere l'esperibilità dell'azione revocatoria per i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, presuppone che il creditore soddisfatto abbia avuto la possibilità, conoscendo l'insolvenza del debitore, di sospendere o rifiutare la propria prestazione; ne consegue che, nella ipotesi di contratti di somministrazione in regime di monopolio, poiché ai sensi dell'art 2597 cod. civ., l'obbligo del monopolista di contrarre con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell'impresa riguarda non solo la fase genetica ma anche quella funzionale del rapporto, (dovendosi ritenere che il legalmonopolista non può rifiutarsi non solo di concludere il contratto, ma anche di eseguire la prestazione, senza che abbiano alcun rilievo le condizioni personali o patrimoniali dell'utente al momento della conclusione del contratto o durante la sua esecuzione) i pagamenti effettuati dal somministrato nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento non sono soggetti alla revocatoria di cui all'art. 67 legge fall., attesa l'impossibilità, per il creditore soddisfatto, di avvalersi della previsione di cui all'art. 1461 cod. civ..
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 11350 del 11/11/1998 (Rv. 520586 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166, Cod_Civ_art_2597, Cod_Civ_art_1461
Revocatoria
ordinaria
pauliana
azione
corte
cassazione
11350
1998
fine
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