Codice Civile Libro Sesto: della tutela dei diritti Titolo V: della prescrizione e della decadenza Capo I: della prescrizione Sezione I: disposizioni generali Sezione II: della sospensione della prescrizione Sezione III: dell'interruzione della prescrizione Sezione IV: del termine della prescrizione § 1 - Della prescrizione ordinaria § 2 - Delle prescrizioni brevi Art.2947. Prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
Art. 2947. Prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
1. Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.
2. Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni.
3. In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.
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