Codice Civile Libro Sesto: della tutela dei diritti Titolo IV: della tutela giurisdizionale dei diritti Capo II: dell'esecuzione forzata Sezione I: dell'espropriazione § 1 - Disposizioni generali Art.2911. Beni gravati da pegno o ipoteca.
Art. 2911. Beni gravati da pegno o ipoteca.
1. Il creditore che ha pegno su beni del debitore non può pignorare altri beni del debitore medesimo, se non sottopone a esecuzione anche i beni gravati dal pegno.
2. Non può parimenti, quando ha ipoteca, pignorare altri immobili, se non sottopone a pignoramento anche gli immobili gravati dall'ipoteca.
3. La stessa disposizione si applica se il creditore ha privilegio speciale su determinati beni.
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