Codice Civile Libro Sesto: DELLA TUTELA DEI DIRITTI Titolo II: DELLE PROVE Capo IV: DELLE PRESUNZIONI Art.2728. Prova contro le presunzioni legali.
Art. 2728. Prova contro le presunzioni legali.
1. Le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite.
2. Contro le presunzioni sul fondamento delle quali la legge dichiara nulli certi atti o non ammette l'azione in giudizio non può essere data prova contraria, salvo che questa sia consentita dalla legge stessa.
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