Prove indiziarie - presunzioni - semplici - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 25889 del 22/09/2025 (Rv. 675878 - 01)Prova presuntiva - Erroneo apprezzamento del giudice di merito - Vizio ex art. 360, n. 3 c.p.c. - Condizioni - Fattispecie.
E' censurabile in cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione o falsa applicazione dell'art. 2729 c.c., che sussiste quando il giudice di merito fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che, in tema di responsabilità dell'avvocato, aveva ritenuto irrilevante l'inadempimento del professionista, consistito nel non avere informato la cliente dell'esito presumibilmente negativo del giudizio, traendo dalla sola circostanza - in sé neutra, e perciò priva della gravità e precisione - che la cliente aveva proposto appello, il convincimento che, anche se fosse stata adeguatamente informata, si sarebbe ugualmente costituita nel giudizio di primo grado).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 25889 del 22/09/2025 (Rv. 675878 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2729, Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Civ_art_2727 …...
Prove indiziarie - presunzioni (nozione) - semplici - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 25889 del 22/09/2025 (Rv. 675878-01)Prova presuntiva - Erroneo apprezzamento del giudice di merito - Vizio ex art. 360, n. 3 c.p.c. - Condizioni - Fattispecie.
E' censurabile in cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione o falsa applicazione dell'art. 2729 c.c., che sussiste quando il giudice di merito fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che, in tema di responsabilità dell'avvocato, aveva ritenuto irrilevante l'inadempimento del professionista, consistito nel non avere informato la cliente dell'esito presumibilmente negativo del giudizio, traendo dalla sola circostanza - in sé neutra, e perciò priva della gravità e precisione - che la cliente aveva proposto appello, il convincimento che, anche se fosse stata adeguatamente informata, si sarebbe ugualmente costituita nel giudizio di primo grado).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 25889 del 22/09/2025 (Rv. 675878-01)
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Filiazione - filiazione naturale - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 24719 del 07/09/2025 (Rv. 675673 - 01)Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - effetti - risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - Obblighi ex artt. 147 e 148 c.c. - Violazione - Danno endofamiliare - Risarcimento - Prova presuntiva - Perdita della bigenitorialità - Rilevanza - Fatto noto - Conseguenze.
In tema di danno endofamiliare conseguente alla violazione dell'obbligo del genitore di concorrere all'educazione e al mantenimento dei figli ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., il principio che richiede, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, la necessità di debita allegazione e prova, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici ex artt. 2727-2729 c.c., va bilanciato con la circostanza che la perdita della bigenitorialità, realizzata attraverso la consapevole sottrazione del genitore ai doveri di assistenza morale e materiale del figlio, costituisce, di per sé, un fatto noto, dal quale poter desumere un'alterazione della vita del figlio, comportando scelte e opportunità diverse da quelle altrimenti compiute.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 24719 del 07/09/2025 (Rv. 675673 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0148, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2697 …...
Filiazione - filiazione naturale - dichiarazione giudiziale di paternita' e maternita' - effetti -Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 24719 del 07/09/2025 (Rv. 675673-01)Obblighi ex artt. 147 e 148 c.c. - Violazione - Danno endofamiliare - Risarcimento - Prova presuntiva - Perdita della bigenitorialità - Rilevanza - Fatto noto - Conseguenze.
In tema di danno endofamiliare conseguente alla violazione dell'obbligo del genitore di concorrere all'educazione e al mantenimento dei figli ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., il principio che richiede, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, la necessità di debita allegazione e prova, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici ex artt. 2727-2729 c.c., va bilanciato con la circostanza che la perdita della bigenitorialità, realizzata attraverso la consapevole sottrazione del genitore ai doveri di assistenza morale e materiale del figlio, costituisce, di per sé, un fatto noto, dal quale poter desumere un'alterazione della vita del figlio, comportando scelte e opportunità diverse da quelle altrimenti compiute.
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0147 , Cod_Civ_art_0148 , Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729 , Cod_Civ_art_2043 , Cod_Civ_art_2059 , Cod_Civ_art_2697 …...
Successione testamentaria - testamento in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 4137 del 18/02/2025 (Rv. 673616-01)Revocazione delle disposizioni testamentarie - tacita - distruzione del testamento olografo - prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - verificazione - onere della prova - disconoscimento - Irreperibilità del testamento olografo di cui si produca una copia informale - Equiparazione alla sua distruzione - Effetti - Presunzione di revoca tacita - Sussistenza - Conseguenze - Mancato disconoscimento della conformità della copia dell'olografo all’originale - Irrilevanza - Prova dell'esistenza del testamento - Ammissibilità - Contenuto - Fattispecie.
L'irreperibilità del testamento olografo, di cui si provi l'esistenza in un certo tempo, mediante la produzione di una copia informale, è equiparabile alla sua distruzione che ingenera una presunzione di revoca dello stesso, non scalfita dal mancato disconoscimento della conformità all'originale - rilevante solo una volta che sia superata la detta presunzione - rispetto alla quale grava su chi vi ha interesse l'onere di provare che esso "fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore" oppure che costui "non ebbe intenzione di revocarlo"; tale prova, salvo che la scomparsa sia dovuta a chi agisce per la ricostruzione del testamento medesimo, può essere data con ogni mezzo, dimostrando l'esistenza dell'olografo al momento della morte ovvero che esso, seppur scomparso prima della morte del testatore, sia stato distrutto da un terzo o sia andato perduto fortuitamente o, comunque, senza alcun concorso della volontà del testatore ovvero, ancora, che la distruzione del testamento da parte di costui non era accompagnata dall'intenzione di togliere efficacia alle disposizioni ivi contenute. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto sufficienti, al fine di superare la presunzione di revoca del testamento olografo andato smarrito del quale era stata poi pubblicata una copia, le firme apposte sulle pagine della copia dal de cuius, le dichiarazioni di natura non confessoria rese in sede di interrogatorio formale del notaio che lo aveva pubblicato unitamente alle deposizioni rese dalle sue segretarie, basate queste ultime tuttavia sulle dichiarazioni rese in proprio favore dal predetto notaio e quindi prive di valore probatorio).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n …...
Prove indiziarie - presunzioni (nozione) - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19993 del 17/07/2025 (Rv. 675012 - 01)Divieto di cd. doppia presunzione - Sussistenza - Esclusione - Fondamento - Concatenazione di inferenze presuntive - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Nel sistema processuale non esiste il divieto della cd. doppia presunzione, non riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra norma, ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un'ulteriore presunzione idonea a fondare l'accertamento del fatto ignoto, a condizione che la concatenazione di inferenze presuntive non sia debole, cioè inattendibile e infondata, e si fondi su una serie lineare di inferenze, ciascuna delle quali, nella sua conclusione, sia la premessa di una inferenza successiva e sia conforme ai criteri di precisione, gravità e concordanza di cui all'art. 2729 c.c. (Nella specie, la S.C. ha escluso che dalla mera presunzione della sussistenza di un rapporto di parentela tra i rappresentanti legali delle due società, parti dell'atto dispositivo revocando ai sensi dell'art. 2901 c.c., desunta dalla sola identità del cognome, possa trarsi l'ulteriore presunzione della sussistenza degli elementi soggettivi dell'actio pauliana).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19993 del 17/07/2025 (Rv. 675012 - 01)
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Impiego pubblico - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 17367 del 27/06/2025 (Rv. 675651 - 01)Mancata o ritardata assunzione imputabile alla P.A. - Domanda di risarcimento dei danni - Onere di allegazione e prova in capo al lavoratore - Mancata o ritardata attribuzione del posto - Sufficienza - Allegazione della condizione di inoccupazione o di occupazione con reddito inferiore - Necessità - Esclusione - Fondamento.
In materia di pubblico impiego contrattualizzato, in caso di mancata o ritardata assunzione addebitabile alla P.A., il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni è tenuto ad allegare unicamente il pregiudizio consistente nella tardiva od omessa attribuzione del posto e, quindi, nella perdita delle retribuzioni che avrebbe potuto conseguire, senza che occorra l'allegazione esplicita della condizione di inoccupazione o di occupazione con reddito inferiore, le quali costituiscono piuttosto elementi di prova del danno, ferma la necessità che il giudice di merito, in presenza di un quadro fattuale coerente e di una plausibile "pista probatoria", eserciti i poteri istruttori d'ufficio previsti dal codice di rito.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 17367 del 27/06/2025 (Rv. 675651 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729 …...
Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 15994 del 15/06/2025 (Rv. 675137 - 01)Regolamento comunale di determinazione dei valori venali per zone omogenee - Natura - Conseguenze.
In tema di ICI, le delibere con le quali il consiglio comunale, ex art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997, determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili hanno la finalità di limitare il potere di accertamento dell'ente territoriale qualora l'imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello indicato in dette delibere che, pertanto, sono fonti di presunzione analoghe al cd. redditometro, sicché ammettono la prova contraria, con l'ulteriore conseguenza che, se il giudice ritiene dimostrato che ad un'area edificabile non può essere attribuito il valore individuato dal Comune, può disattenderlo e procedere ad un'autonoma stima utilizzando i parametri di legge.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 15994 del 15/06/2025 (Rv. 675137 - 01)
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Borsa - Sanzioni Consob - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 14273 del 28/05/2025 (Rv. 674585-02)Insider trading secondario - Prova indiziaria - Fase analitica e fase sintetica - Diacronicità o sincronicità degli indizi - Irrilevanza.
Nei procedimenti per insider trading secondario, il giudice deve valutare gli indizi in modo unitario, attraverso una fase analitica in cui si scartano gli elementi privi di rilevanza ed una fase sintetica in cui gli elementi significativi sono considerati nel loro insieme, a nulla rilevando la diacronicità o la sincronicità di tali elementi.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 14273 del 28/05/2025 (Rv. 674585-02)
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Onere della prova - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 12879 del 14/05/2025 (Rv. 674581 - 01)Violazione delle distanze legali - Automatico riconoscimento del danno sofferto dal proprietario del fondo confinante - Esclusione - Oneri di allegazione e contestazione - Conseguenze in tema di onere della prova.
In tema di risarcimento del danno per violazione delle distanze legali tra costruzioni, il proprietario è tenuto ad allegare il danno subito a causa della violazione ed in caso di contestazione specifica è tenuto a provarlo, anche tramite nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o mediante presunzioni semplici.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 12879 del 14/05/2025 (Rv. 674581 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_0907 …...
Onere della prova - Violazione delle distanze legali - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 12879 del 14/05/2025 (Rv. 674581-01)Automatico riconoscimento del danno sofferto dal proprietario del fondo confinante - Esclusione - Oneri di allegazione e contestazione - Conseguenze in tema di onere della prova.
In tema di risarcimento del danno per violazione delle distanze legali tra costruzioni, il proprietario è tenuto ad allegare il danno subito a causa della violazione ed in caso di contestazione specifica è tenuto a provarlo, anche tramite nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o mediante presunzioni semplici.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 12879 del 14/05/2025 (Rv. 674581-01)
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Prove indiziarie - presunzioni semplici - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10240 del 18/04/2025 (Rv. 674289-01)Prova presuntiva - Erroneo apprezzamento del giudice di merito - Vizio ex art. 360, n. 3 c.p.c. - Macroscopica erronea individuazione della regola inferenziale - Necessità - Controversie in materia di regolazione del mercato e di diritto dell’economia - Criterio di maggior rigore - Ragioni.
In tema di prova presuntiva, l'errore in cui il giudice di merito sia incorso nel considerare grave, precisa e concordante una presunzione, che non lo sia, può configurare un vizio censurabile in cassazione ex art. 360, n. 3 c.p.c., purché vi sia stata una macroscopica erronea individuazione della regola inferenziale; tale principio si declina, con maggior rigore, nelle controversie in materia di regolazione del mercato e del diritto dell'economia, ove l'intervento giudiziale, nell'apprezzamento della prova, non deve essere vincolato dalla "tipizzazione" di precostituite fattispecie applicative, dovendosi, invece, esplicare nella libertà di adattamento della regola generale al caso concreto.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10240 del 18/04/2025 (Rv. 674289-01)
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Requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1580 del 22/01/2025 (Rv. 673596-01)Condizioni generali di contratto - necessità di specifica approvazione scritta - clausole vessatorie od onerose - Contratti tra professionisti e consumatori - Provvedimento dell'AGCM che accerta l'assenza di chiarezza e comprensibilità delle clausole contrattuali - Valenza di presunzione legale di vessatorietà nel giudizio civile ex art. 37-bis, comma 4, d. lgs. n. 206 del 2005 - Esclusione - Ragioni.
In tema di contratti conclusi tra professionisti e consumatori, il provvedimento con cui l'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta l'assenza di chiarezza e di comprensibilità di alcune clausole contrattuali non determina nel giudizio civile, promosso ex art. 37-bis, comma 4, del d. lgs. n. 206 del 2005 (c.d. "Codice del consumo"), alcuna presunzione legale di vessatorietà, sia perché la predetta Autorità esprime nel relativo giudizio amministrativo solo una valutazione giuridica e non effettua alcun accertamento probatorio privilegiato, sia perché, diversamente da quanto accade nell'ipotesi di accertamento dell'abuso di posizione dominante, nella specie si fa questione di disposizioni contrattuali cui il consumatore ha accesso senza alcuna asimmetria informativa, siccome riferibili a un rapporto di cui lo stesso è parte.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1580 del 22/01/2025 (Rv. 673596-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729 …...
Prove indiziarie - presunzioni (nozione) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 14788 del 27/05/2024 (Rv. 671189-02)Divieto di cd. doppia presunzione - Sussistenza - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
Nel sistema processuale non esiste il divieto delle presunzioni di secondo grado, in quanto lo stesso non è riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra norma, ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un'ulteriore presunzione idonea - in quanto a sua volta adeguata - a fondare l'accertamento del fatto ignoto; ne consegue che, qualora si giunga a stabilire, anche a mezzo di presunzioni semplici, che un fatto secondario è vero, ciò può costituire la premessa di un'ulteriore inferenza presuntiva, volta a confermare l'ipotesi che riguarda un fatto principale o la verità di un altro fatto secondario.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 14788 del 27/05/2024 (Rv. 671189-02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729 Cod_Civ_art_2697 Cod_Proc_Civ_art_115 Cod_Proc_Civ_art_116 …...
Testimoniale - limiti e divieti - onere della prova - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12579 del 08/05/2024 (Rv. 670935-02)Fatto non contestato - Principio di prova - Superamento del divieto di presunzioni semplici - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Il fatto allegato dalla parte onerata e non contestato dalla controparte può essere legittimamente configurato, sia pur soltanto sul piano endoprocessuale, come un equivalente probatorio del "principio di prova per iscritto" valutabile ai sensi degli artt. 2724, comma 1, n. 1, e 2726 c.c., sul quale è consentita la prova testimoniale, con conseguente superamento del divieto di presunzioni semplici posto dall'art. 2729, comma 2, c.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato la legittimità dell'uso della prova presuntiva del pagamento dell'intero importo del canone annuo di un contratto di locazione, a fronte della non contestazione in ordine alla sussistenza sia di tale contratto sia di altri pagamenti relativi alla stessa annualità).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12579 del 08/05/2024 (Rv. 670935-02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2724, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729, Cod_Proc_Civ_art_115 …...
Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 7892 del 22/03/2024 (Rv. 670461-01)Danno alla persona - Danno dinamico-relazionale e danno morale - Autonomia - Conseguenze - Liquidazione secondo le tabelle di Milano - Modalità.
In tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale; 2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo; 3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, c.ass.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 7892 del 22/03/2024 (Rv. 670461-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729 …...
Deposito (contratto di) - obblighi del depositario - custodia della cosa - nave - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 6839 del 14/03/2024 (Rv. 670401-01)Autonomia contrattuale - Contratto di ormeggio - Natura di contratto atipico - Configurabilità - Elementi essenziali - Messa a disposizione delle strutture portuali ed assegnazione di spazio d'acqua - Eventuale pattuizione di un obbligo accessorio di custodia del natante - Onere della prova - Criteri - Fattispecie in tema di rapporto associativo intercorrente con un circolo nautico.
Il contratto di ormeggio, pur rientrando nella categoria dei contratti atipici, é sempre caratterizzato da una struttura minima essenziale, consistente nella semplice messa a disposizione ed utilizzazione delle strutture portuali con conseguente assegnazione di un delimitato e protetto spazio acqueo; il suo contenuto può, tuttavia, estendersi anche ad altre prestazioni, quali la custodia del natante o delle cose in esso contenute, nel qual caso compete a chi fonda un determinato diritto o la responsabilità dell'altro contraente, sullo specifico oggetto della convenzione, fornire, anche a mezzo presunzioni, la relativa prova. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in relazione ad un furto di un natante ormeggiato presso un circolo nautico, aveva escluso la sussistenza di un'obbligazione di custodia senza valutare, ai fini della prova presuntiva dell'inclusione del servizio di guardiania nel contratto, tutti gli elementi indiziari acquisiti in giudizio, quali la previsione di uno specifico costo, con doppio pagamento per il noleggio e per la guardiania, e la presenza di una sottoscrizione, risultata apocrifa, di una clausola di esonero da responsabilità del circolo nell'ipotesi di furto).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 6839 del 14/03/2024 (Rv. 670401-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0036, Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1571, Cod_Civ_art_1766, Cod_Civ_art_1768, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729 …...
Morte di congiunti (parenti della vittima) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 5769 del 04/03/2024 (Rv. 670338-01)Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Perdita del rapporto parentale - Membri della famiglia nucleare "successiva" e "originaria" - Presunzione iuris tantum di sofferenza morale - Configurabilité - Conseguente onere del danneggiante di dimostrarne l'inesistenza - Danno dinamico-relazionale - Prova - Onere del danneggiato - Sussistenza.
In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti; tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 5769 del 04/03/2024 (Rv. 670338-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727 …...
Precettori e maestri - Danno cagionato dall'allievo a se stesso - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 2114 del 19/01/2024 (Rv. 670013-01)Responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante - Natura contrattuale - Conseguenze in tema di distribuzione dell'onere della prova - Dimostrazione del nesso causale tra la condotta e l'evento - Onere gravante sulla parte attrice - Evento dannoso verificatosi durante l'orario scolastico - Efficacia presuntiva - Fondamento.
La natura contrattuale della responsabilità dell'istituto scolastico per i danni cagionati dall'alunno a se stesso comporta che sul primo gravi l'onere di dimostrare il corretto adempimento della propria obbligazione di sorveglianza (ovvero la causa non imputabile che lo stesso abbia reso impossibile), ferma restando la necessità, per l'attore, di fornire la prova del nesso causale tra l'inadempimento e l'evento di danno; prova che, in ragione della tipicità sociale dei modelli di diligenza predicabili rispetto alla prestazione di facere gravante sull'istituto, può ritenersi presuntivamente integrata a fronte della dimostrazione che l'evento si sia verificato nel corso dello svolgimento del rapporto.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 2114 del 19/01/2024 (Rv. 670013-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729, Cod_Civ_art_1223 …...
Prove indiziarie - presunzioni (nozione) - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 315 del 05/01/2024 (Rv. 669963-01)Procedimento di verificazione - Contratto per il quale sia richiesta la forma scritta ad substatiam o per volontà delle parti - Necessità - Forma libera - Esclusione - Prova mediante presunzioni - Ammissibilità - Fattispecie.
Solo per i contratti per i quali sia richiesta, per legge o per volontà delle parti, la forma scritta ad probationem ovvero ad substantiam, colui che intenda avvalersi del documento in giudizio ha, ove la sottoscrizione non sia stata autenticata al momento dell'apposizione né riconosciuta, ancorché tacitamente, dalla controparte, l'onere di avviare, pur senza formule sacramentali, il procedimento di verificazione, salvo che ne abbia previamente dedotto e dimostrato la perdita incolpevole dell'originale. Sicché ove le parti concludano un contratto a forma libera, incombe su chi ne invoca l'esistenza, validità ed efficacia, l'onere di dimostrare l'avvenuto perfezionamento del negozio, anche mediante presunzioni semplici, purché aventi i caratteri della gravità e precisione, nonché, qualora siano più d'una, della concordanza ex art. 2729 cod. civ., la cui valenza probatoria deve essere valutata e adeguatamente motivata dal giudice del merito.(Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva accertato la conclusione di un contratto di noleggio di materiali facendo ricorso ad elementi presuntivi, quali la mancata contestazione della fattura, l'intervenuto pagamento di un acconto e l'avvenuta messa a disposizione dei materiali, senza attribuire portata dirimente ad un fax posto a fondamento della pretesa creditoria la cui sottoscrizione era stata tempestivamente disconosciuta).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 315 del 05/01/2024 (Rv. 669963-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2729, Cod_Civ_art_2712, Cod_Civ_art_2727, Cod_Proc_Civ_art_214 …...
Responsabilita' civile - diffamazione, ingiurie ed offese Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 34621 del 12/12/2023 (Rv. 669575 - 01)Giudizio civile e penale (rapporto) - cosa giudicata penale - autorita' in altri giudizi civili o amministrativi - in genere - Ingiuria - Abolitio criminis ex d.lgs. n. 7 del 2016 - Sentenza di assoluzione in appello "perché il fatto non costituisce (più) reato" - Effetti nel giudizio civile di danno - Risultanze del giudizio penale - Valutazione - Necessità.
In tema di azione di risarcimento danni da ingiuria, la sentenza di assoluzione "perché il fatto non costituisce più reato" pronunciata in appello a seguito dell'abrogazione della norma incriminatrice ex d.lgs. n.7 del 2016, non ha per effetto la completa eliminazione dell'illiceità del fatto, la quale va, pertanto, accertata dal giudice civile con pienezza di cognizione e sulla base di una adeguata valutazione, quantomeno indiziaria, delle acquisizioni fattuali e probatorie già compiute innanzi al giudice del dibattimento penale, onde evitare un'indebita dispersione delle stesse.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 34621 del 12/12/2023 (Rv. 669575 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729, Cod_Proc_Civ_art_116 …...
Famiglia - matrimonio Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 34728 del 12/12/2023 (Rv. 669618 - 01)Separazione personale dei coniugi - effetti - assegno di mantenimento - in genere - Crisi familiare - Assegno di mantenimento per il coniuge - Cessazione per intervenuta instaurazione di rapporto di fatto o di comune progetto di vita con nuovo partner - Onere della prova - A carico dell'obbligato - Contenuto.
In tema di crisi familiare, il diritto all'assegno di mantenimento viene meno ove, durante lo stato di separazione, il coniuge avente diritto instauri un rapporto di fatto con un nuovo partner, che si traduca in una stabile e continuativa convivenza, ovvero, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio, con onere della prova a carico del coniuge tenuto a corrispondere l'assegno; ne consegue che la stabilità e la continuità della convivenza può essere presunta, salvo prova contraria, se le risorse economiche sono state messe in comune, mentre, ove difetti la coabitazione, la prova relativa all'assistenza morale e materiale tra i partner dovrà essere rigorosa.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 34728 del 12/12/2023 (Rv. 669618 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0143, Cod_Civ_art_0151, Cod_Civ_art_0156, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729 …...
Risarcimento del danno - morte di congiunti (parenti della vittima) Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31867 del 15/11/2023 (Rv. 669480 - 01)Danno da lesione o perdita del rapporto parentale assenza di rapporto di parentela - Mera allegazione di convivenza - Sufficienza - Esclusione - Lesione di un legame affettivo - Necessità - Fattispecie.
In tema di risarcimento del danno da lesione o perdita del rapporto parentale, in caso di assenza del rapporto di parentela, non è sufficiente l'allegazione della mera convivenza, ma è necessaria l'allegazione della lesione di un legame affettivo. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno parentale proposta dal convivente della madre del deceduto, il quale si era limitato a dichiararsi convivente della vittima senza nemmeno addurre l'esistenza di una relazione affettiva, la cui lesione potesse ritenersi fonte di pregiudizio non patrimoniale).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31867 del 15/11/2023 (Rv. 669480 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2697, Cod. Pen. art. 185, Cod_Proc_Civ_art_116 …...
Prova civile - interrogatorio - non formale (libero) - prove raccolte in giudizio penale Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30992 del 07/11/2023 (Rv. 669626 - 03)Interrogatorio della parte lesa assunto nel giudizio penale - Valore probatorio nel giudizio civile - Argomento di prova - Autonoma efficacia probatoria - Ragioni - Fattispecie.
L'interrogatorio della parte lesa assunto in sede di giudizio penale, pur non potendo acquisire nel giudizio civile il valore di prova, neppure atipica, riveste efficacia di argomento di prova ex art. 117 c.p.c., il quale, peraltro, può assumere autonoma efficacia probatoria, sufficiente ad offrire al giudice la dimostrazione del factum probandum, costituendo una vera e propria inferenza che il giudice può trarre dalle circostanze indicate dalla norma, allo stesso modo in cui, ex art. 2727 c.c., può trarre da un fatto noto conseguenze relativa ad un fatto ignorato, in particolare quando l'interrogatorio verta su circostanze tali da poter essere conosciute soltanto dalle parti. (Nella specie, la S. C. ha confermato la sentenza della Corte territoriale che, nell'accogliere la domanda risarcitoria spiegata dalla parte lesa di un reato di maltrattamenti in famiglia, aveva fondato la decisione di condanna sulle dichiarazioni rese dalla vittima nel procedimento penale).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30992 del 07/11/2023 (Rv. 669626 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_117 …...
Impiego pubblico - impiegati dello stato Corte di Cassazione, Sez. L , Sentenza n. 29961 del 27/10/2023 (Rv. 669340 - 03)Carta docente - Insegnanti non di ruolo - Spettanza - Individuazione dei precari titolari del beneficio - Mancato riconoscimento - Conseguenze.
La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche; in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione; di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.
Corte di Cassazione, Sez. L , Sentenza n. 29961 del 27/10/2023 (Rv. 669340 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_363_2, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729 …...
Impresa - libri e scritture contabili - tenuta e conservazione - prova tra imprenditori Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28217 del 06/10/2023 (Rv. 669112 - 01)Scritture contabili - Valutazione del giudice - Prova presuntiva a favore dell'imprenditore che le ha prodotte - Ammissibilità - Fattispecie.
Gli artt. 2709 e 2710 c.c., che regolano l'efficacia probatoria delle scritture contabili contro l'imprenditore e nei rapporti tra imprenditori, non precludono al giudice la possibilità di trarre dalle stesse, regolarmente tenute, elementi indiziari valevoli ad integrare, in concorso con altre risultanze, una valida prova per presunzioni anche a favore dell'imprenditore che le abbia prodotte in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accertato la legittimità del recesso della società conduttrice da un contratto di locazione ad uso commerciale, ai sensi dell'art. 27 della l. n. 392 del 1978, sulla base delle risultanze dei bilanci e delle relazioni prodotte in giudizio dalla stessa).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28217 del 06/10/2023 (Rv. 669112 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2709, Cod_Civ_art_2710, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729 …...
Responsabilita' civile - professionisti - prova civile Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 27570 del 28/09/2023 (Rv. 669109 - 02)Prove indiziarie - presunzioni (nozione) - Poste italiane - Servizio di bonifico domiciliato - Obbligo di identificazione del beneficiario - Riscontro del documento di identità - Produzione in giudizio - Necessità - Esclusione - Prova presuntiva - Sufficienza - Fattispecie.
Nel caso di pagamento di una somma, da parte di Poste italiane s.p.a., attraverso il servizio di cd. bonifico domiciliato, la prova della diligenza professionale impiegata nell'identificazione della persona presentatasi all'incasso non postula necessariamente la produzione in giudizio del relativo documento d'identità, potendo essere fornita anche per presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto integrata la prova del corretto adempimento del suddetto obbligo dalla dimostrazione che l'addetto allo sportello aveva annotato, nella quietanza di pagamento, il codice fiscale e gli estremi della carta di identità, in corso di validità, esibita da colui che si era presentato all'incasso, per poi verificarne l'autenticità mediante una procedura informatica che consentiva un controllo in tempo reale attraverso il collegamento diretto alle banche dati di Poste italiane).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 27570 del 28/09/2023 (Rv. 669109 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729 …...
Prova civile - prove indiziarie Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27266 del 25/09/2023 (Rv. 669130 - 01)Presunzioni (nozione) - Art. 2729 c.c. - Requisiti - Valutazione e selezione dei fatti rilevanti - Giudice del merito - Esclusività.
In tema di prova per presunzioni, la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. e dell'idoneità degli elementi presuntivi dotati di tali caratteri a dimostrare, secondo il criterio dell'"id quod plerumque accidit", i fatti ignoti da provare, costituisce attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27266 del 25/09/2023 (Rv. 669130 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2729, Cod_Civ_art_2727 …...
Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26140 del 07/09/2023 (Rv. 669087 - 01)Danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale - Componenti - Prova dello sconvolgimento delle abitudini di vita - Necessità - Esclusione - Rilevanza - Fattispecie.
Ai fini della risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale è necessaria la dimostrazione, anche presuntiva, della gravità e serietà del pregiudizio (tanto sul piano morale e soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale), senza che sia necessario che questo assurga a un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, profilo quest'ultimo che - al cospetto di una prova circostanziata da parte dell'attore - può incidere sulla personalizzazione del risarcimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria avanzata dai nipoti "ex fratre" della vittima di un incidente stradale, sul solo presupposto della mancata prova di uno stravolgimento delle loro condizioni di vita, senza tener conto delle circostanze di fatto da questi allegate ai fini della prova presuntiva del suddetto pregiudizio).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26140 del 07/09/2023 (Rv. 669087 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729 …...
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25910 del 05/09/2023 (Rv. 669086 - 01)Danno da perdita di chances patrimoniali di futuro guadagno - Nesso causale tra condotta e perdita delle possibilità lavorative future - Prova presuntiva - Ammissibilità - Fattispecie.
In tema di danno da perdita di chances patrimoniali di futuro guadagno, la prova del nesso causale tra la condotta e la perdita delle possibilità lavorative future può essere fornita anche per presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva negato a una trentaquattrenne, che svolgeva l'attività di "ragazza-immagine", il risarcimento del danno patrimoniale da perdita di chances conseguente all'imperita esecuzione di un intervento di mastectomia bilaterale con contestuale ricostruzione del seno, omettendo di attribuire valenza presuntiva, ai fini della relativa prova, all'ottenuto riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del 67%, nonché alle ulteriori risultanze istruttorie che avevano confermato la collaborazione della donna con un'agenzia di modelle).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25910 del 05/09/2023 (Rv. 669086 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2056 …...
Personalità' (diritti della) - onore (reputazione) - Risarcimento del danno Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19551 del 10/07/2023 (Rv. 668139 - 01)Persona giuridica - Danno non patrimoniale - Danno all'immagine e alla reputazione commerciale - "In re ipsa" - Esclusione - Onere di allegazione e prova - Presunzioni - Idoneità - Fattispecie.
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subito dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che - pur ritenendo lesive dell'immagine della società attrice le numerose "mails" inviate ad interlocutori istituzionali da un dipendente licenziato, nelle quali si attribuivano alla società datrice di lavoro comportamenti non etici - aveva rigettato la domanda risarcitoria, in difetto di prova del danno conseguenza per mancanza di elementi dai quali ricavare, neanche con il ricorso a presunzioni semplici, che i destinatari delle "mails" avessero avuto effettiva contezza delle recriminazioni dell'ex dipendente, con conseguente pregiudizio per l'immagine societaria, quali affari o relazioni commerciali non conclusi in conseguenza della condotta diffamatoria realizzata).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19551 del 10/07/2023 (Rv. 668139 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729 …...
Prova civile - confessione – stragiudiziale Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 19129 del 06/07/2023 (Rv. 668217 - 02)Prova civile - prove indiziarie - risarcimento del danno - Danni da emotrasfusione - Nesso causale - Riconoscimento dell'indennizzo ex l. n. 210 del 1992 - Efficacia - probatoria - Confessione stragiudiziale - Esclusione - Valore indiziario - Configurabilità - Conseguenze.
Nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del Ministero della Salute per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il provvedimento amministrativo di riconoscimento del diritto all'indennizzo ai sensi della l. n. 210 del 1992, pur non integrando una confessione stragiudiziale, costituisce un elemento grave e preciso da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale, sicché il Ministero, per contrastarne l'efficacia, è tenuto ad allegare specifici elementi fattuali, non potuti apprezzare in sede di liquidazione dell'indennizzo, o sopravvenute acquisizioni della scienza medica, idonei a privare la prova presuntiva offerta dal danneggiato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che la caratterizzano.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 19129 del 06/07/2023 (Rv. 668217 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729, Cod_Civ_art_2733, Cod_Civ_art_2735, Cod_Proc_Civ_art_116 …...
Prova civile - confessione – stragiudiziale Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 19129 del 06/07/2023 (Rv. 668217 - 02)Prova civile - prove indiziarie - risarcimento del danno - Danni da emotrasfusione - Nesso causale - Riconoscimento dell'indennizzo ex l. n. 210 del 1992 - Efficacia - probatoria - Confessione stragiudiziale - Esclusione - Valore indiziario - Configurabilità - Conseguenze.
Nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del Ministero della Salute per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il provvedimento amministrativo di riconoscimento del diritto all'indennizzo ai sensi della l. n. 210 del 1992, pur non integrando una confessione stragiudiziale, costituisce un elemento grave e preciso da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale, sicché il Ministero, per contrastarne l'efficacia, è tenuto ad allegare specifici elementi fattuali, non potuti apprezzare in sede di liquidazione dell'indennizzo, o sopravvenute acquisizioni della scienza medica, idonei a privare la prova presuntiva offerta dal danneggiato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che la caratterizzano.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 19129 del 06/07/2023 (Rv. 668217 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729, Cod_Civ_art_2733, Cod_Civ_art_2735, Cod_Proc_Civ_art_116 …...
Esecuzione forzata - assegnazione - effetti Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 18123 del 23/06/2023 (Rv. 668454 - 01)Assegnazione di crediti - Immediata estinzione del credito del pignorante - Esclusione - Pagamento del terzo al creditore assegnatario - Necessità - Onere della prova.
In tema di espropriazione presso terzi, l'assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c., in quanto disposta "salvo esazione", non determina l'immediata estinzione del credito del pignorante, essendo altresì necessario, a tale scopo, il pagamento al creditore assegnatario da parte del terzo assegnato, fatto estintivo della cui prova - che può essere fornita anche per presunzioni - è gravata la parte che di esso voglia avvalersi.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 18123 del 23/06/2023 (Rv. 668454 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_553, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729, Cod_Civ_art_2928 …...
Obbligazioni in genere - cessione dei crediti Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023 (Rv. 668451 - 01)Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto - Cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 - Contestazione da parte del debitore ceduto - Prova della relativa notificazione - Insufficienza - Accertamento complessivo delle risultanze di fatto da parte del giudice - Necessità.
In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023 (Rv. 668451 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1264, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729 …...
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 17129 del 15/06/2023 (Rv. 667850 - 01)Invalidità' personale - Riduzione della capacità di lavoro domestico - Danno patrimoniale risarcibile - Casalinga - Oneri probatori.
Ai fini della liquidazione del danno patrimoniale da perdita del lavoro domestico sofferto da una casalinga, la prova che la vittima attendesse a tale attività può essere ricavata in via presuntiva, ex art. 2727 c.c., dalla semplice circostanza che quest'ultima non avesse un lavoro, fermo restando l'onere sulla stessa incombente di dimostrare che gli esiti permanenti residuati alla lesione della salute le impediscono o rendono più oneroso (ovvero impediranno o renderanno più oneroso in futuro) lo svolgimento del lavoro domestico, non essendo all'uopo necessaria la prova di avere dovuto ricorrere all'ausilio di un collaboratore domestico.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 17129 del 15/06/2023 (Rv. 667850 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727 …...
Responsabilità civile - professionisti - attività medico-chirurgica Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16900 del 13/06/2023 (Rv. 667849 - 01)Infezione nosocomiale - Responsabilità della struttura sanitaria - Natura oggettiva - Esclusione - Prova liberatoria - Contenuto - Fattispecie.
In tema di infezioni nosocomiali, la responsabilità della struttura sanitaria non ha natura oggettiva, sicché, a fronte della prova presuntiva, gravante sul paziente, della contrazione dell'infezione in ambito ospedaliero, la struttura può fornire la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure utili alla prevenzione delle stesse, consistente nell'indicazione: a) dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali; b) delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria; c) delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami; d) delle caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande; e) delle modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti; f) della qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento; g) dell'avvenuta attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica; h) dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori; i) delle procedure di controllo degli infortuni e della malattie del personale e delle profilassi vaccinali; j) del rapporto numerico tra personale e degenti; k) della sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio; l) della redazione di un "report" da parte delle direzioni dei reparti, da comunicarsi alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella; m) dell'orario delle effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che, in accoglimento della domanda risarcitoria spiegata dai genitori di un minore, deceduto pochi giorni dopo la nascita a causa di un'infezione contratta nel reparto di terapia intensiva, aveva ritenuto fornita la prova del fatto che la struttura sanitaria avesse predisposto i protocolli necessari per la prevenzione di infezione correlate all'assistenza, ma non li avesse specificamente applicati nel caso specifico).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16900 del 13/06/2023 (Rv. 667849 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727, …...
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16844 del 13/06/2023 (Rv. 667870 - 02)Invalidità personale - permanente - Danno patrimoniale per spese di assistenza vita natural durante - Danno che si produce "de die in diem" - Danno passato - Onere di allegazione e prova - Danno futuro - Criteri di liquidazioni applicabili - Individuazione.
Il danno patrimoniale per spese di assistenza vita natural durante, consistente nella necessità di dovere retribuire una persona che garantisca l'assistenza personale ad un soggetto invalido, è un pregiudizio permanente che si produce "de die in diem", per la cui liquidazione occorre distinguere il danno passato, ossia già verificatosi, che presuppone che il danneggiato abbia dimostrato (anche attraverso presunzioni semplici, ex art. 2727 c.c.) di aver sostenuto dette spese, dal danno futuro, ossia non ancora verificatosi al momento della decisione ma che si verrà ragionevolmente a determinare per tutta la durata della vita residua del danneggiato, il quale può essere liquidato o in forma di rendita vitalizia, oppure moltiplicando il danno annuo per il numero di anni per cui verrà sopportato, e, quindi, abbattendo il risultato in base ad un coefficiente di anticipazione, ovvero, infine, attraverso il metodo della capitalizzazione, consistente nel moltiplicare il danno annuo per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16844 del 13/06/2023 (Rv. 667870 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2057 …...
Pagamenti con mezzi anormali – Cass. n. 14390/2023Prova civile - prove indiziarie - presunzioni (nozione) – legali - fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Revocatoria fallimentare - Pagamenti con mezzi anormali ex art. 67, comma 1, n. 2 l.fall. - Mancata prova della cd. "inscientia decoctionis" - Conoscenza dello stato di insolvenza anche con riferimento ai coevi pagamenti riconducibili all'art. 67, comma 2, l.fall. - Sussistenza - Fattispecie.
In materia di revocatoria fallimentare, una volta accertata l'effettuazione dei pagamenti con mezzi anormali, ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2 l.fall., senza che il creditore abbia fornito la prova della "inscientia decoctionis", la sua conoscenza dello stato di insolvenza deve essere considerata accertata in concreto anche in riferimento alla domanda di revoca di pagamenti riconducibili al secondo comma della medesima disposizione, collocati nello stesso arco temporale. (Affermando tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva sostenuto l'esistenza di un diverso valore probatorio della presunzione legale "iuris tantum" di cui all'art. 2728 c.c., collegata all'anormalità del pagamento, rispetto alla presunzione semplice di cui all'art. 2727 c.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 14390 del 24/05/2023 (Rv. 667925 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2728
Corte
Cassazione
14390
2023 …...
"Scientia decoctionis" in capo all'accipiens" – Cass. n. 13445/2023Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Revocatoria fallimentare - "Scientia decoctionis" in capo all'accipiens" - Onere della prova a carico della curatela - Ricorso alle presunzioni - Valutazione complessiva degli indizi l'uno per mezzo degli altri - Necessità.
In tema di revocatoria fallimentare, alla curatela fa capo l'onere della prova della cd. "scientia decoctionis" in capo all'"accipiens", suscettibile di essere assolto mediante il ricorso a presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c., sempreché gli elementi indiziari, valutati necessariamente gli uni per mezzo degli altri, si rivelino idonei nel loro complesso a condurre il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare - non possa non aver percepito i sintomi rivelatori della decozione del debitore.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13445 del 17/05/2023 (Rv. 667909 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729
Corte
Cassazione
13445
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Danno da fermo amministrativo illegittimo – Cass. n. 13173/2023Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - responsabilità civile - Danno da fermo amministrativo illegittimo - Voci di danno - Indisponibilità del mezzo - Perdita di valore - Spettanza - Oneri probatori - Fattispecie.
In tema di danno da fermo amministrativo illegittimo, tra le varie voci risarcibili va inclusa quella concernente la perdita di valore del mezzo a causa della prolungata indisponibilità dello stesso, quale componente del danno emergente, la cui esistenza ed il cui ammontare sono sottoposti agli ordinari oneri probatori, che possono essere soddisfatti anche con il ricorso alle presunzioni, dalle quali si può trarre conferma della volontà della parte di godere materialmente del proprio bene secondo il suo uso normale. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che - negando il risarcimento del danno all'attore, sul rilievo che quest'ultimo non avesse fornito prova dell'acquisizione di un veicolo sostitutivo per il periodo di blocco del proprio mezzo e del costo legato al noleggio del predetto veicolo - si era limitata a trasporre automaticamente alla fattispecie i criteri di liquidazione riferibili alla diversa situazione, sotto il profilo fattuale e dell'area del danno risarcibile, della indisponibilità del bene da "fermo tecnico" del veicolo).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 13173 del 15/05/2023 (Rv. 667700 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727
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13173
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Valutazione globale degli indizi – Cass. n. 7647/2023Sanzioni amministrative - applicazione - prova civile - prove indiziarie - presunzioni (nozione) - in genere - Sanzioni Consob - Accertamento del giudice di merito - Valutazione globale degli indizi - Necessità - Omissione - Censurabilità in cassazione - Ammissibilità.
In tema di sanzioni irrogate dalla Consob, ai fini della prova circa la sussistenza dell'illecito contestato, il giudice di merito è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva; di talché è censurabile in sede di legittimità la decisione con la quale il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 7647 del 16/03/2023 (Rv. 667567 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2729, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Civ_art_2727
Corte
Cassazione
7647
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Realizzazione mediante telegramma dettato per telefono – Cass. n. 7451/2023Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - telegramma - in genere - Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - impugnazione - in genere - Licenziamento - Impugnativa per iscritto ex art. 6 della l. n. 604 del 1966 - Realizzazione mediante telegramma dettato per telefono - Idoneità - Condizioni - Esecuzione della dettatura da parte di un terzo e da utenza telefonica non appartenente al lavoratore - Ostatività - Esclusione - Indicazione del lavoratore come autore della dichiarazione ed invio del telegramma su suo mandato - Necessità - Prova relativa - Onere gravante sul lavoratore - Fattispecie.
L'impugnativa per iscritto del licenziamento, a norma dell'art. 6 della l. n. 604 del 1966, può essere realizzata, in base alla disciplina di cui all'art. 2705 c.c., anche mediante telegramma inoltrato tramite l'apposito servizio di dettatura telefonica, sempreché l'invio del telegramma, anche se effettuato materialmente da parte di un altro soggetto e da un'utenza telefonica non appartenente al lavoratore, avvenga su mandato e a nome di quest'ultimo, che appaia come autore della dichiarazione; in caso di contestazione in giudizio, l'interessato è onerato della prova di tale incarico, che può essere fornita anche a mezzo di testimoni e per presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto non imputabile al lavoratore la dichiarazione a mezzo telegramma, proveniente dallo studio del legale, per difetto di prova circa il conferimento dell'incarico, senza, tuttavia, far doverosamente ricorso alla prova presuntiva, alla luce dei dati acquisiti agli atti di causa, tra cui l'indicazione dell'autore della dichiarazione contenuta nel testo del telegramma, la comunicazione dei motivi di licenziamento da parte della società direttamente al lavoratore, in risposta al telegramma, e la pregressa sottoscrizione da parte del legale della lettera di giustificazioni redatta a fronte della contestazione di addebiti al lavoratore medesimo).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 7451 del 15/03/2023 (Rv. 667126 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2705, Cod_Civ_art_2727
Corte
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Liquidazione del danno in via equitativa – Cass. n. 7110/2023Igiene e sanità pubblica - servizio sanitario nazionale - organizzazione territoriale - unità sanitarie locali - personale dipendente - in genere - Dirigenza medica - Graduazione delle funzioni - Inadempimento della P.A. - Risarcimento del danno da perdita di "chance" - Liquidazione del danno in via equitativa - Ammissibilità - Oneri di allegazione del lavoratore - Prova presuntiva - Ammissibilità.
Il danno subito dal dirigente medico della sanità pubblica per perdita della "chance" di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione (conseguente all'inottemperanza della P.A. all'obbligo di procedere alla graduazione delle funzioni ed alla pesatura degli incarichi) è suscettibile di liquidazione equitativa quando il dipendente allega l'esistenza del pregiudizio e fornisce, anche mediante presunzioni o secondo parametri di probabilità, la prova dei suoi elementi costitutivi e, cioè, di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 7110 del 09/03/2023 (Rv. 667032 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727
Corte
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7110
2023 …...
Contrazione dell'infezione in ambito ospedaliero – Cass. n. 6386/2023Responsabilità civile - professionisti - attività medico-chirurgica - Infezione nosocomiale - Responsabilità della struttura sanitaria - Natura oggettiva - Esclusione - Prova liberatoria - Contenuto.
In tema di infezioni nosocomiali, la responsabilità della struttura sanitaria non ha natura oggettiva, sicché, a fronte della prova presuntiva, gravante sul paziente, della contrazione dell'infezione in ambito ospedaliero, la struttura può fornire la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure utili alla prevenzione delle stesse, consistente nell'indicazione: a) dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali; b) delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria; c) delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami; d) delle caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande; e) delle modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti; f) della qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento; g) dell'avvenuta attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica; h) dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori; i) delle procedure di controllo degli infortuni e della malattie del personale e delle profilassi vaccinali; j) del rapporto numerico tra personale e degenti; k) della sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio; l) della redazione di un "report" da parte delle direzioni dei reparti, da comunicarsi alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella; m) dell'orario delle effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 6386 del 03/03/2023 (Rv. 667112 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_1176
Corte
Cassazione
6386
2023 …...
Infezione nosocomiale – Cass. n. 6386/2023Responsabilità' civile - professionisti - attività' medico-chirurgica - Infezione nosocomiale - Responsabilità della struttura sanitaria - Accertamento - Criteri.
In tema di infezioni nosocomiali, l'accertamento della responsabilità della struttura sanitaria dev'essere effettuato sulla base dei criteri temporale (relativo al numero di giorni trascorsi dopo le dimissioni dall'ospedale prima della contrazione della patologia), topografico (correlato all'insorgenza dell'infezione nel sito chirurgico interessato dall'intervento, in assenza di patologie preesistenti e di cause sopravvenute eziologicamente rilevanti, da valutarsi secondo il criterio della cd. probabilità prevalente) e clinico (in ragione del quale, a seconda della specificità dell'infezione, dev'essere verificato quali misure di prevenzione sarebbe stato necessario adottare da parte della struttura sanitaria).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 6386 del 03/03/2023 (Rv. 667112 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729
Corte
Cassazione
6386
2023 …...
Lesione dell'integrità psico-fisica – Cass. n. 6444/2023Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Lesione dell'integrità psico-fisica - Inferenza presuntiva in ordine alla sussistenza del danno morale - Automatismo - Esclusione - Entità dell'invalidità permanente - Rilevanza.
In tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico¬fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 6444 del 03/03/2023 (Rv. 667084 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729
Corte
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6444
2023 …...
Prova liberatoria gravante sulla struttura – Cass. n. 5490/2023Responsabilita' civile - professionisti - attivita' medico-chirurgica - Infezione nosocomiale - Controversia tra paziente e struttura sanitaria - Onere della prova - Ripartizione - Prova liberatoria gravante sulla struttura - Contenuto - Impedimento imprevedibile ed inevitabile - Predisposizione di presidi sanitari potenzialmente idonei in astratto - Sufficienza - Esclusione - Valutazione in concreto - Necessità.
In tema di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di infezione cd. nosocomiale, grava sul soggetto danneggiato la prova della diretta riconducibilità causale dell'infezione alla prestazione sanitaria; una volta assolto dal paziente, anche a mezzo di presunzioni, l'onere probatorio relativo al nesso causale, incombe sulla struttura sanitaria, al fine di esimersi da ogni responsabilità per i danni patiti dal paziente, l'onere di fornire la prova della specifica causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione, intesa, quest'ultima, non già, riduttivamente, quale mera astratta predisposizione di presidi sanitari potenzialmente idonei a scongiurare il rischio di infezioni nosocomiali a carico dei pazienti, bensì come impossibilità in concreto dell'esatta esecuzione della prestazione di protezione direttamente e immediatamente riferibile al singolo paziente interessato.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5490 del 22/02/2023 (Rv. 666812 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729
Corte
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5490
2023 …...
Risarcimento del danno subito dal figlio in conseguenza dell'abbandono di uno dei genitori – Cass. n. 34950/2022Prova civile - prove indiziarie - presunzioni (nozione) - famiglia - filiazione - Risarcimento del danno subito dal figlio in conseguenza dell'abbandono di uno dei genitori - Elemento soggettivo della responsabilità - Prova per presunzioni - Accertamento - Modalità - Fattispecie.
Ai fini del risarcimento del danno subito dal figlio in conseguenza dell'abbandono da parte di uno dei genitori, occorre che quest'ultimo non abbia assolto ai propri doveri consapevolmente e intenzionalmente o anche solo ignorando per colpa l'esistenza del rapporto di filiazione. La prova di ciò può desumersi da presunzioni gravi, precise e concordanti, ricavate dal complesso degli indizi, da valutarsi, non atomisticamente, ma nel loro insieme e l'uno per mezzo degli altri, nel senso che ognuno di essi, quand'anche singolarmente sfornito di valenza indiziaria, può rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva escluso l’elemento soggettivo della menzionata responsabilità, limitandosi a negare l'esistenza di sufficienti indizi circa la conseguita consapevolezza da parte del padre della propria paternità subito dopo la nascita del figlio, sulla base della ritenuta inattendibilità della testimonianza della madre, non adeguatamente motivata e senza valutare plurimi elementi indiziari, quali la certezza di un rapporto sessuale non protetto avvenuto tra i genitori in epoca compatibile con il concepimento, la vicinanza tra le abitazioni di questi ultimi, situate in un piccolo paese, e la continuazione della frequentazione del ristorante paterno da parte della madre anche durante la gravidanza).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 34950 del 28/11/2022 (Rv. 666450 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0315, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116
Corte
Cassazione
34950
2022 …...
Onere della prova a carico dell’Ufficio – Cass. n. 34638/2022Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - accertamenti e controlli - Accertamenti bancari - Presunzione "iuris tantum" ex art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Operatività - Presupposti - Onere della prova a carico dell’Ufficio - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
In tema di accertamenti bancari, l'operatività della presunzione "iuris tantum" prevista dall'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, presuppone che venga fornita la prova dei movimenti in entrata e in uscita operati dal contribuente su conto corrente bancario, anche intestato a terzi, il cui onere grava sull'Amministrazione finanziaria, trattandosi di elemento costitutivo della pretesa creditoria. (Nella specie, la S.C. ha escluso che i giudici di merito avessero invertito l'onere della prova, desumendo la non operatività del meccanismo presuntivo dal fatto che le movimentazioni sottese alle riprese non facevano mai riferimento all'unico conto corrente intestato al contribuente).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 34638 del 24/11/2022 (Rv. 666359 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729
Corte
Cassazione
34638
2022 …...
Danno all'immagine e alla reputazione commerciale – Cass. n. 34026/2022Personalità (diritti della) - onore (reputazione) - risarcimento del danno - Persona giuridica - Danno non patrimoniale - Danno all'immagine e alla reputazione commerciale - Risarcibilità - Condizioni - Onere di allegazione e prova - Indicazione degli elementi costitutivi e delle circostanze di fatto - Presunzioni - Sufficienza - Fattispecie.
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine, può essere oggetto di allegazione e di prova anche attraverso l'indicazione degli elementi costitutivi e delle circostanze di fatto da cui desumerne, sebbene in via presuntiva, l'esistenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto non provato il danno alla reputazione commerciale lamentato da una società in conseguenza della propalazione giornalistica della notizia della non balneabilità del tratto di litorale in cui si trovava l'albergo dalla stessa gestito, nonostante fosse stata accertata la non veridicità di tale notizia, che era stata anche oggetto di successiva rettifica).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 34026 del 18/11/2022 (Rv. 666153 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729
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34026
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Principio di inerenza dei costi deducibili – Cass. n. 33568/2022Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone giuridiche (i.r.p.e.g.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - determinazione - detrazioni - Reddito di impresa - Costi deducibili - Inerenza - Antieconomicità - Onere della prova - Riparto.
Il principio di inerenza dei costi deducibili, esprimendo una correlazione in concreto tra costi ed attività d'impresa, si traduce in un giudizio di carattere qualitativo, che prescinde da considerazioni di natura quantitativa; l'antieconomicità di un costo - intesa come sproporzione tra la spesa e l'utilità che ne deriva, avuto riguardo agli ulteriori dati contabili dell'impresa - può, tuttavia, fungere da elemento sintomatico del difetto di inerenza, e in questo caso, ove il contribuente indichi i fatti che consentano di ricondurre il costo all'attività d'impresa, l'Amministrazione è tenuta a dimostrare, anche con il ricorso ad indizi, gli ulteriori elementi addotti in senso contrario, evidenziando, in particolare, l'inattendibilità della condotta del contribuente.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 33568 del 15/11/2022 (Rv. 666432 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729
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33568
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Azione revocatoria dei pagamenti – Cass. n. 27070/2022Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Azione revocatoria ex art. 67, comma 2, l.fall. - Prova della "scientia decoctionis" - Ricorso a presunzioni - Valutazioni del giudice - Contenuto.
In tema di azione revocatoria dei pagamenti ex art. 67, comma 2, l.fall., il curatore può offrire la prova della effettiva conoscenza dello stato d'insolvenza da parte del terzo anche mediante presunzioni, spettando al giudice selezionare analiticamente gli elementi indiziari provvisti di potenziale efficacia probatoria, per poi sottoporli a una valutazione complessiva che fornisca la certezza logica del menzionato stato soggettivo, da ritenersi sussistente non quando sia provata la conoscenza dello stato di decozione dell'impresa da parte di quello specifico creditore, né quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente astratto, ma quando la probabilità della "scientia decoctionis" trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali il terzo si sia concretamente trovato ad operare.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27070 del 14/09/2022 (Rv. 665879 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729
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27070
2022 …...
Domanda di riconoscimento di socio di fatto – Cass. n. 26133/2022Società' - di persone fisiche (nozione, caratteri, distinzioni) - società' irregolare e di fatto - Domanda di riconoscimento di socio di fatto - Successiva proposizione di una domanda di riconoscimento di socio accomandante occulto - Novità della domanda - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
La proposizione della domanda di riconoscimento della qualità di socio accomandante occulto rispetto a quella di riconoscimento della qualità di socio di fatto, originariamente proposta, non integra una inammissibile domanda nuova, poiché la "causa petendi" è costituita in entrambi i casi dall'accertamento del rapporto sociale, indipendentemente dalla sua esteriorizzazione nei confronti dei terzi. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non ricorrere il vizio di ultrapetizione nella sentenza di appello che aveva affermato la sussistenza di una società di fatto, laddove la parte attrice aveva, in primo grado, allegato l'esistenza di una società convenzionalmente occultata mediante la dissimulazione di una impresa individuale intestata ad uno dei soci).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 26133 del 05/09/2022 (Rv. 665688 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2247, Cod_Civ_art_2251, Cod_Civ_art_2297, Cod_Civ_art_2727, Cod_Proc_Civ_art_345
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26133
2022 …...
Inidoneità dell'atto notorio a contenere una confessione stragiudiziale liberamente valutabile – Cass. n. 25646/2022Prova civile - atto notorio - Efficacia probatoria in giudizio - Limiti - Valenza indiziaria - Differenza con la dichiarazione sostitutiva - Dichiarazione non resa dall'interessato - Conseguenze. - Inidoneità dell'atto notorio a contenere una confessione stragiudiziale liberamente valutabile ex art. 2735, comma 1, c.c.
L'atto notorio fa fede, fino a querela di falso, solo con riferimento all'attestazione dell'ufficiale rogante di aver ricevuto le dichiarazioni in esso contenute dai soggetti indicati, previa loro identificazione, mentre, in relazione al contenuto delle dichiarazioni, esso ha un'efficacia meramente indiziaria, salvo che la legge preveda diversamente, sicché l'atto notorio, diversamente dalla dichiarazione sostitutiva, non può contenere una confessione stragiudiziale liberamente valutabile ex art. 2735 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 25646 del 31/08/2022 (Rv. 665591 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2735, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729
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25646
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Danno non patrimoniale patito dagli stretti congiunti – Cass. n. 25541/2022Risarcimento del danno - morte di congiunti (parenti della vittima) - Danno non patrimoniale patito dagli stretti congiunti - Danno "presuntivo" - Sussistenza - Danno "in re ipsa" - Esclusione - Ragioni.
In tema di danno non patrimoniale, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l’assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 25541 del 30/08/2022 (Rv. 665444 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729
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25541
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Antieconomicità delle scelte del contribuente – Cass. n. 24578/2022Tributi erariali diretti - in genere (tributi anteriori alla riforma del 1972) - imposta di registro - pensione - Contabilità formalmente regolare - Antieconomicità delle scelte del contribuente - Accertamento induttivo - Presupposti - Conseguenze - Fattispecie.
In tema di accertamento tributario, ove la contabilità risulti formalmente regolare, ma si riveli intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, in applicazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 300 del 1973, l'Amministrazione finanziaria può desumere in via induttiva - sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti - il reddito del contribuente, utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, lasciando al contribuente l'onere di fornire la prova contraria mediante la dimostrazione della correttezza delle proprie dichiarazioni. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso contro la decisione di merito, che aveva ritenuto legittimo l'accertamento induttivo del reddito d'impresa fondato, da un lato, sull'antieconomicità e sulla mancanza di documentazione riguardante i rilevanti costi apparentemente sostenuti pochi giorni prima della cessazione dell'attività e, dall'altro, sull'assenza di prova dell'inerenza di alcuni di essi, oltre che sulla palese irregolarità delle schede carburante).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 24578 del 09/08/2022 (Rv. 665798 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729
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24578
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"Giornale lavori" di un appalto privato – Cass. n. 24314/2022Prova civile - documentale (prova) - atto pubblico - efficacia - appalto (contratto di) - tipi di appalto - di costruzione - in genere - Appalto privato - "Giornale lavori" - Natura - Efficacia probatoria - Valenza indiziaria.
In tema di appalto privato, il "giornale lavori", ossia il brogliaccio che, compilato dall'assuntore, riporta la progressione dei lavori appaltati, configura una scrittura di natura privata, di provenienza unilaterale, operante nell'ambito del rapporto di appalto, la quale, pur non avendo piena efficacia probatoria, ha valenza indiziaria nei confronti dell'appaltante.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 24314 del 05/08/2022 (Rv. 665560 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2729, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_1655
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24314
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Valutazione complessiva in presenza dei requisiti di gravità, univocità e concordanza – Cass. n. 20421/2022Prova civile - prove indiziarie - presunzioni (nozione) - semplici - Prova civile - Presunzioni - Verifica - Valutazione complessiva in presenza dei requisiti di gravità, univocità e concordanza - Necessità di valutare gli elementi indiziari dedotti dalle parti e ritenuti dal giudice insussistenti, privi di significato probatorio o ambigui - Esclusione.
In tema di prova civile, ai fini della verifica delle presunzioni, gli indizi concorrenti devono essere valutati nel loro insieme, purché abbiano i requisiti della gravità, dell'univocità e della concordanza e non è necessario procedere alla valutazione complessiva degli elementi indiziari dedotti dalle parti che il giudice ritenga del tutto insussistenti, privi di significato probatorio o ambigui.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20421 del 24/06/2022 (Rv. 665167 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729
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Assoggettamento del debitore a procedure concorsuali o dichiarazione di fallimento – Cass. n. 13712/2022Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di impresa - determinazione del reddito - detrazioni - Redditi di impresa - Perdite su crediti - Assoggettamento del debitore a procedure concorsuali o dichiarazione di fallimento - Automatismo della deducibilità - Presupposto - Esistenza dell'operazione economica sottostante - Necessità.
In tema di perdite su crediti con riferimento a riprese per imposte dirette, ove il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali (per esempio, ove ne sia stato dichiarato il fallimento), si determina, in virtù dell'art. 101, comma 5, del TUIR, una presunzione con effetto automatico dell'esistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, ma la presunzione opera sul logico presupposto dell'esistenza dell'operazione economica sottostante, e, dunque, del rapporto di debito-credito cui l'asserita perdita afferisce.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 13712 del 02/05/2022 (Rv. 664593 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729
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13712
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Locazione immobiliare – Cass. n. 12384/2022Locazione - obbligazioni del locatore - mantenimento della cosa in buono stato locativo - Locazione immobiliare - Presunzione ex art. 1590, comma 2, c.c. - Prova contraria - Carattere rigoroso della stessa - Necessità - Fattispecie.
La presunzione di cui all'art. 1590, comma 2, c.c., secondo la quale, in mancanza di descrizione delle condizioni dell'immobile alla data della consegna, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato locativo, può essere vinta solo attraverso una prova rigorosa. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda di risoluzione per inadempimento di un contratto di affitto di fondo rustico, sul presupposto che non potesse essere attribuita con certezza all'affittuario la responsabilità per il danneggiamento dei muretti e per la sottrazione del pietrisco e degli alberelli, non essendo dato conoscere lo stato dei luoghi al momento della stipula del contratto).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 12384 del 15/04/2022 (Rv. 664810 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1590, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2728
Corte
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12384
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Danno alla salute causato da emotrasfusione con sangue infetto – Cass. n. 10190/2022Prescrizione civile - decorrenza - Danni da emotrasfusione - Credito risarcitorio - Prescrizione - Decorrenza - Presentazione domanda di indennizzo "ex lege" n. 210 del 1992 - Rilevanza - Onere probatorio - Riparto - Decorrenza del termine prescrizionale anche da data anteriore - Prova presuntiva - Criteri - Ammissibilità - Fattispecie.
In tema di risarcimento del danno alla salute causato da emotrasfusione con sangue infetto, ai fini dell'individuazione dell"exordium praescriptionis", una volta dimostrata dalla vittima la data di presentazione della domanda amministrativa di erogazione dell'indennizzo previsto dalla l. n. 210 del 1992, spetta alla controparte dimostrare che già prima di quella data il danneggiato conosceva o poteva conoscere, con l'ordinaria diligenza, l'esistenza della malattia e la sua riconducibilità causale alla trasfusione, anche per mezzo di presunzioni semplici, sempre che il fatto noto dal quale risalire a quello ignoto sia circostanza obiettivamente certa e non mera ipotesi o congettura, pena la violazione del divieto del ricorso alle "praesumptiones de praesumpto". (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva desunto la prova della pregressa conoscenza o conoscibilità della causa della malattia dalle seguenti circostanze: la scoperta della malattia, la mancata allegazione di altri fattori di rischio diversi dalla trasfusione, la lettera di dimissioni consegnata al paziente, la conoscenza della correlazione tra HVC e trasfusioni al momento della diagnosi della malattia).
Corte Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10190 del 30/03/2022 (Rv. 664459 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2935, Cod_Civ_art_2934, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2947
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Nozione di gravità, precisione e concordanza – Cass. n. 9054/2022Prova civile - prove indiziarie - presunzioni (nozione) - semplici - Presunzioni ex art. 2729 c.c. - Doveri del giudice di merito - Nozione di gravità, precisione e concordanza - Articolazione del ragionamento decisiorio in due fasi: selezione degli elementi indizianti e analisi complessiva di quelli individuati - Accertamento finale sulla c.d. convergenza del molteplice - Ricorso in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge - Questioni rilevabili.
In tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi. Ne consegue che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , …...
Scheda testamentaria di data successiva a quella istitutiva dell'attore – Cass. n. 5091/2022Successioni "mortis causa" - successione testamentaria - forma dei testamenti - testamento olografo – data - Testamento olografo - Scheda testamentaria di data successiva a quella istitutiva dell'attore - Alterazione della data - Art. 602, comma 3, c.c. - Applicabilità - Esclusione - Necessità della querela di falso - Onere della prova - Sufficienza della prova presuntiva - Fattispecie.
Quando l'erede in forza di un testamento olografo agisca per far dichiarare che quello successivo, che istituisce erede il convenuto, è stato alterato nella data da terzi, si è fuori della previsione dell'art. 602, comma 3, c.c., che riguarda i casi in cui è consentita la prova della non corrispondenza della data apposta dal testatore a quella del giorno di redazione della scheda, mentre l'alterazione della data da parte di terzi può essere fatta valere soltanto per mezzo della querela di falso il cui onere probatorio, in mancanza di altri elementi di prova, ben può essere assolto mediante le sole presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto contraffatta la data di un testamento che era invece anteriore rispetto a quella risultante dalla contraffazione e, quindi, antecedente a quelle di altre due schede testamentarie favorevoli agli eredi che avevano proposto querela di falso).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 5091 del 16/02/2022 (Rv. 664201 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0602, Cod_Civ_art_0606, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729, Cod_Proc_Civ_art_221
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5091
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Domanda proposta da terzi estranei al negozio – Cass. n. 36478/2021Prova civile - prove indiziarie - presunzioni (nozione) - in genere - Contratti in genere - simulazione (nozione) - prova - presunzioni - Simulazione assoluta - Domanda proposta da terzi estranei al negozio - Decisione sulla base di elementi presuntivi - Ammissibilità - Condizioni - Insindacabilità in sede di legittimità - Limiti.
In tema di simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, spetta al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione su elementi presuntivi, da considerare non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, a consentire illazioni che ne discendano secondo l'”id quod plerumque accidit”, restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 36478 del 24/11/2021 (Rv. 662946 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1417, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729
Corte
Cassazione
36478
2021 …...
Incameramento da parte dell'amministratore di fatto – Cass. n. 36003/2021Tributi (in generale) - accertamento tributario (nozione) - in genere -Società "cartiera" - Proventi dell'evasione - Incameramento da parte dell'amministratore di fatto - Presunzione - Sussistenza - Evidenze contabili dell'evasione - Necessità - Esclusione.
In materia di accertamento tributario, può ritenersi, in via presuntiva e secondo l'"id quod plerumque accidit", che l'amministratore di fatto di una società "cartiera" abbia direttamente incamerato i proventi dell'evasione fiscale addebitabile all'ente, anche in assenza di evidenze contabili dell'evasione, sicché spetta all'amministratore stesso fornire la prova contraria.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 36003 del 22/11/2021 (Rv. 663044 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2697
Corte
Cassazione
36003
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Mancata applicazione del ragionamento presuntivo – Cass. n. 34248/2021Prova civile - prove indiziarie - presunzioni (nozione) - semplici - sindacato del giudice di merito - Censurabilità in sede di legittimità - Mancata applicazione del ragionamento presuntivo - Vizio di omesso esame di un fatto secondario - Sindacabilità - Fattispecie.
In tema di presunzioni, viola l'art. 2729 c.c. il giudice tributario che pretenda di desumere in via inferenziale dai fatti noti (nella specie, la concessione in locazione dell'immobile di proprietà della contribuente da parte del marito ad un terzo, ed il pagamento dei canoni dal terzo al marito della contribuente) un fatto ignoto (nella specie, la percezione dei canoni e, quindi, un reddito non dichiarato, da parte della contribuente, separata dal marito) in totale assenza di coerenza, concordanza e connessione tra le premesse e la conclusione del ragionamento presuntivo.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 34248 del 15/11/2021 (Rv. 663153 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729, Cod_Proc_Civ_art_360
Corte
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34248
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Nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio – Cass. n. 33596/2021Contratti di borsa - in genere - Intermediazione finanziaria - Obblighi informativi - Finalità - Nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio - Presunzione legale - Sussistenza - Prova contraria - Contenuto - Fattispecie.
In tema di intermediazione finanziaria, gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario sono preordinati al fine di favorire scelte realmente consapevoli da parte dell'investitore, sussistendo pertanto una presunzione legale in ordine alla esistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio all'investitore, in relazione alla quale l'intermediario può offrire prova contraria che, però, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio del cliente, desunta da scelte pregresse intrinsecamente rischiose, poiché anche l'investitore speculativamente orientato, e disponibile ad assumere rischi elevati, deve poter valutare la sua scelta nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che l'intermediario gli deve segnalare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto esistente la menzionata prova contraria, avendo gli investitori acquistato, in un momento successivo e presso un altro intermediario, gli stessi titoli rispetto ai quali avevano lamentato il danno da inadempimento degli obblighi informativi).
Corte di Cassazione, Sez. 1 -, Ordinanza n. 33596 del 11/11/2021 (Rv. 663105 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2728
Corte
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33596
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Prova per presunzioni semplici – Cass. n. 31588/2021Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - istruzione del processo - in genere - Dichiarazioni rese da terzi - Valore - Mero indizio - Prova presuntiva - Configurabilità - Condizioni.
Nel processo tributario in tema di prova per presunzioni semplici, valgono i medesimi criteri di cui all'art. 2729 c.c. e, pertanto, non è sufficiente il fatto che le dichiarazioni del terzo sostitutive di atto notorio prodotte nel processo siano plurime e di contenuto analogo ("concordanza") perché l'indizio in esse contenuto assurga a prova critica, essendo necessario un approfondimento da parte del giudice circa la precisione del fatto storico noto, desunta dalla sua contestualizzazione anche con riferimento agli ulteriori elementi di prova raccolti nel processo, nonché riguardo alla sua gravità riconnessa alla probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola di esperienza adottata, è possibile desumere da quello noto.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 31588 del 04/11/2021 (Rv. 662787 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2729, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727
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Conseguenze in ipotesi di vendita di più lotti di caratteristiche e misure tali da consentirne l'edificabilità – Cass. n. 29586/2021Urbanistica - modi di attuazione della disciplina urbanistica - piani regolatori comunali - attuazione dei piani regolatori - lottizzazione di aree fabbricabili – divieto - Lottizzazione "negoziale" o "indiziaria" ex art. 30 del d.P.R. n. 380 del 2001 - Nozione - Elementi sintomatici - Conseguenze in ipotesi di vendita di più lotti di caratteristiche e misure tali da consentirne l'edificabilità.
Ai fini del divieto di cui all'art. 30 del Testo unico in materia edilizia, la lottizzazione "negoziale" o "indiziaria" si connota per la necessità di ricercare la volontà di eludere le prescrizioni degli strumenti urbanistici e si configura solo quando il negozio sia accompagnato da un'ulteriore attività diretta all'inveramento dello scopo elusivo; pertanto, in caso di vendita di più lotti, con caratteristiche e misure che ne consentano l'edificabilità in un lasso di tempo ragionevolmente compatibile con il progetto di lottizzazione negoziale, in presenza di previsioni contrattuali dirette a sopperire all'assenza di opere di urbanizzazione (quale, ad esempio, la costituzione di servitù), il giudice è tenuto a verificare se sussista l'ipotesi della lottizzazione negoziale sulla base del complessivo compendio indiziario (disvelato dagli elementi sintomatici individuati dettagliatamente dal cit. art. 30 e consistenti nella dimensione dello stacco alienato, in speciale relazione con la natura del terreno e con la sua destinazione urbanistica, nonché la previsione di opere di urbanizzazione), letto nella sua coesione interattiva, al fine di eventualmente coglierne il carattere univoco.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 29586 del 22/10/2021 (Rv. 662567 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729
Corte
Cassazione
29586
2021 …...
Plurima intestazione del conto corrente – Cass. n. 29324/2021Contratti bancari - operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni) - plurima intestazione del conto corrente - Cointestazione del conto corrente - Contitolarità delle somme accreditate - Presunzione "iuris tantum" - Superamento - Condizioni - Conseguenze.
La cointestazione di un conto corrente tra più persone (nella specie, tra padre e figlio) attribuisce a ciascuna di esse, nei rapporti interni, ai sensi dell'art. 1298, comma 2, c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto medesimo, che si dividono in quote eguali solo se non risulti diversamente (potendo a tal fine anche farsi ricorso a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti). Ne consegue che, ove il saldo attivo discenda dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, deve escludersi che l'altro possa, nei rapporti interni, avanzare diritti su di esso.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 29324 del 21/10/2021 (Rv. 662563 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1298, Cod_Civ_art_1854, Cod_Civ_art_2727
Corte
Cassazione
29324
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Iscrizione dei debiti nei libri contabili obbligatori – Cass. n. 23881/2021Azienda - cessione - debiti - Responsabilità del cessionario per i debiti - Presupposti - Sottoscrizione delle scritture contabili obbligatorie da parte del cedente - Necessità - Esclusione - Iscrizione dei debiti nei libri contabili obbligatori - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
In tema di cessione d'azienda, nel caso disciplinato dall'art. 2560, comma 2, c.c., la sottoscrizione delle scritture contabili obbligatorie non si pone come requisito costitutivo al fine dell’assunzione, da parte del cessionario - quale accollante e nei confronti dei terzi creditori - della responsabilità per i debiti del cedente, potendo questi ultimi essere provati anche attraverso altri riscontri e mediante presunzioni; solo l'iscrizione nei libri contabili obbligatori dell'azienda rappresenta propriamente, infatti, un elemento costitutivo essenziale della responsabilità dell'acquirente per i debiti inerenti all'azienda ceduta, avendo lo scopo non tanto di tutelare i terzi creditori - già contraenti con l'impresa e, peraltro, sufficientemente garantiti pure dalla norma di cui all'art. 2560, comma 1, c.c. - quanto di consentire al cessionario di acquisire adeguata e specifica cognizione dei debiti assunti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, limitandosi ad esaminare il libro degli inventari e ritenendolo inopponibile all'imprenditore, siccome non sottoscritto, aveva valorizzato la sola annotazione del credito contenuta nell'inventario, trascurando di considerare che lo stesso credito era anche annotato sul libro giornale).
Corte di Cassazione, Sez. 2 -, Ordinanza n. 23881 del 03/09/2021 (Rv. 662079 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2560, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2709, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729
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Revocatoria fallimentare di pagamenti – Cass. n. 23650/2021Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) – azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'accipiens" - Prova per presunzioni - Notizie di stampa - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.
In tema di revocatoria fallimentare di pagamenti, ai fini dell'accertamento della conoscenza dello stato di insolvenza, il giudice può avvalersi di presunzioni semplici, valorizzando le fonti di conoscenza rappresentate da una campagna di stampa nei confronti dell'imprenditore insolvente, con una valutazione in concreto delle sue caratteristiche, ovvero del numero delle notizie, della rilevanza nazionale e della dovizia di particolari narrati. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso la prova della "scientia decoctionis" da parte dell'"accipiens", nonostante numerosi articoli della stampa nazionale avessero denunciato l'insolvenza del gruppo societario di cui faceva parte il "solvens").
Corte di Cassazione, Sez.1 - , Sentenza n. 23650 del 31/08/2021 (Rv. 662337 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729
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Ritardato adempimento di un'obbligazione di valuta – Cass. n. 22512/2021Obbligazioni in genere - obbligazioni pecuniarie - interessi - moratori - Maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c. - Prova e liquidazione - Creditore- imprenditore - Regime presuntivo - Condizioni.
Nel caso di ritardato adempimento di un'obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224, secondo comma, c.c., può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali; ove il creditore rivesta la qualità di imprenditore, è sufficiente dimostrare di avere, durante la mora del debitore, fatto ricorso al credito bancario (o ad altre forme di approvvigionamento di liquidità), sempre che il ricorso al credito, in relazione all'entità dello stesso ed alle dimensioni dell'impresa, sia stato effettiva conseguenza dell'inadempimento.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22512 del 09/08/2021 (Rv. 662345 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1224 com. 2, Cod_Civ_art_2727
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Contraffazione di diritto di privativa – Cass. n. 21832/2021Beni - immateriali - brevetti (e convenzioni internazionali) - violazione di privativa - Proprietà industriale - Contraffazione di diritto di privativa - Onere della prova - Ripartizione - Criteri
In tema di proprietà industriale, l'onere della prova circa la sussistenza della contraffazione di un diritto in privativa, ai sensi dell'art.121, comma 1, c.p.i., grava sul titolare del diritto violato, salva l'eccezione prevista dall'art.67 c.p.i. in tema di contraffazione di brevetti di procedimento; tale regola di giudizio vale anche per tutta l'estensione quantitativa e temporale della violazione, e non soffre deroga ove si discuta del momento di cessazione delle attività contraffattive, dopo che il titolare del diritto abbia fornito la prova del loro inizio da parte dell'autore della violazione; a tal fine il titolare del diritto può avvalersi di tutti gli strumenti probatori e cautelari disciplinati dagli artt.121, 121 bis e 129 c.p.i. e ricorrere altresì alla prova indiziaria e presuntiva.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 21832 del 29/07/2021 (Rv. 662303 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729
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Deduzione del fatto da provare da quello noto – Cass. n. 21403/2021Prova civile - prove indiziarie - presunzioni (nozione) - semplici - Deduzione del fatto da provare da quello noto - Criteri - Fattispecie.
In tema di prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'"id quod plerumque accidit", sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza. (Nel ribadire il principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva correttamente accertato la maggiore responsabilità nella causazione del sinistro del conducente di un autoveicolo per aver violato l'obbligo di dare la precedenza e quella concorrente e minore dell'altro, per l'elevata velocità del motoveicolo condotto, al momento dello scontro).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21403 del 26/07/2021 (Rv. 662215 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729
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Valutazione delle prove raccolte – Cass. n. 20553/2021Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione - Valutazione delle prove raccolte - Vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - "Convincimento" del giudice circa la maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova - Censurabilità - Esclusione.
La valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento” che il giudice si é formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021 (Rv. 661734 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_360
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Vincolo di parentela od affinità – Cass. n. 19144/2021Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - caratteri del rapporto individuale - rapporto del parente - Vincolo di parentela od affinità - Esclusione della presunzione di gratuità - Conseguenze - Presunzione di onerosità e subordinazione del rapporto - Condizioni.
In tema di onere della prova relativo al rapporto di lavoro subordinato, ove la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative fra persone legate da vincoli di parentela o affinità debba essere esclusa per l'accertato difetto della convivenza degli interessati, non opera "ipso iure" una presunzione di contrario contenuto, indicativa dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato; ne consegue che la parte che faccia valere diritti derivanti da tale rapporto ha comunque l'obbligo di dimostrarne, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 19144 del 06/07/2021 (Rv. 661716 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2094, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727
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Cassazione
19144
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Danno da illegittima occupazione immobiliare - Risarcimento – Cass. n. 14268/2021Risarcimento del danno - Danno da illegittima occupazione immobiliare - Risarcimento - Esistenza di danno "in re ipsa" - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
Nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.; ne consegue che il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto. (Fattispecie in tema di occupazione illegittima, da parte della P.A., di terreni oggetto di piano di lottizzazione).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14268 del 25/05/2021 (Rv. 661551 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0832, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729 …...
Intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie – Cass. n. 11226/2021Negozi giuridici – fiduciari - Intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie - Caratteristiche - Forma scritta - Necessità - Esclusione - Conseguenze.
L'intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie è un contratto unitario, avente una causa propria, che determina un'interposizione reale di persona, in cui il trasferimento della proprietà è strumentale, essendo l'attività del fiduciario svolta nell'interesse del fiduciante; detto contratto si inquadra nell'art. 1376 c.c. sicché in assenza di forma convenzionale prevista dalle parti, come l'ordinaria cessione delle stesse partecipazioni, non richiede la forma scritta a pena di nullità, potendo conseguentemente essere provato anche per presunzioni.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 11226 del 28/04/2021 (Rv. 661281 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1376, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729, Cod_Civ_art_2725, Cod_Civ_art_1705 …...
Reati commessi col mezzo della stampa – Cass. n. 8861/2021Stampa - responsabilita' civile e penale (reati commessi col mezzo della stampa) - Diffamazione - Lesione dell'onore e della reputazione - Danno "in re ipsa" - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Allegazione e prova del pregiudizio - Necessità - Ricorso a presunzioni - Ammissibilità.
In tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è "in re ipsa", identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicchè la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8861 del 31/03/2021 (Rv. 660992 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729 …...
Equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo – Cass. n. 7040/2021Prova civile - prove indiziarie - presunzioni (nozione) - semplici - Equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo - Sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso - Assimilabilità alla rinuncia ex art. 84 del c.p.a. - Conseguenze - Presunzione di non spettanza dell'indennizzo per rinuncia o inattività delle parti, ex art. 2, comma 2-sexies, lett. c), della l. n. 89 del 2001, come introdotto dalla l. 208 del 2015 - Applicabilità - Superamento - Condizioni.
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo, la definizione del giudizio presupposto con una declaratoria di improcedibilità del ricorso per "sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa" configura un'ipotesi assimilabile alla rinuncia disciplinata dall'art. 84 del c.p.a., con conseguente operatività della presunzione relativa di non spettanza dell'indennizzo per rinuncia o inattività delle parti, ex art. 2, comma 2-sexies, lett. c), della l. n. 89 del 2001, come introdotto dalla l. 208 del 2015, il cui superamento richiede l'allegazione e la prova, specificamente, della sussistenza di un pregiudizio, "sub specie" di "patema d'animo", decorso il periodo di ragionevole durata del giudizio presupposto.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 7040 del 12/03/2021 (Rv. 660787 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2727 …...
Accertamento induttivo - Omessa presentazione della dichiarazione – Cass. n. 1876/2021Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - accertamenti e controlli - accertamento d'ufficio - Accertamento induttivo - Omessa presentazione della dichiarazione - Onere della prova - Riparto. Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - dichiarazione annuale - In genere.
In tema di accertamento induttivo basato sull'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, grava sul contribuente che assuma di averla regolarmente spedita all'Ufficio l'onere di produrre in giudizio la copia del modello sottoscritto, corredato della prova del suo inoltro, ovvero quantomeno di esibire la ricevuta di cui all'art. 12 del d.P.R. n. 600 del 1973, solo in tal caso trasferendosi sull’Amministrazione l'onere di provare il contrario.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 1876 del 28/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729 …...
Danno da occupazione immobiliare abusiva – Cass. n. 39/2021Prova civile - prove indiziarie - presunzioni (nozione) – semplici - Danno da occupazione immobiliare abusiva - Sussistenza - Presunzione relativa - Conseguenze in tema di onere della prova. Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - danno emergente e lucro cessante - In genere.
Nel caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno subito dal proprietario, essendo collegato all'indisponibilità di un bene normalmente fruttifero, è oggetto di una presunzione relativa, che onera l'occupante della prova contraria dell'anomala infruttuosità di quello specifico immobile.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 39 del 07/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729, Cod_Civ_art_0832, Cod_Civ_art_1226 …...
Equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo – Cass. n. 28378/2020Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole - Equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo - Perenzione - Disciplina di cui aN'art. 2, comma 2 sexies, lett. d), della l. n. 89 del 2001 - Presunzione relativa di disinteresse a coltivare il giudizio - Conseguenze.
In materia di equa riparazione, l'art. 2, comma 2-sexies, della legge n. 89 del 2001, introdotto dalla legge n. 208 del 2015, contempla un elenco di presunzioni "iuris tantum" di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, tra cui il caso della perenzione del processo amministrativo, in presenza delle quali il giudice di merito può legittimamente ritenere essersi formata una prova "completa" da valorizzare anche in via esclusiva, salvo pur sempre il limite della motivazione del proprio convincimento, nonché quello dell'esame degli eventuali elementi indiziari contrari allegati dalla parte; la valutazione dell'idoneità degli elementi allegati a consentire il superamento delle presunzione relativa di disinteresse a coltivare il giudizio implica un'indagine di fatto, istituzionalmente attribuita dalla legge al giudice di merito, ma pur sempre sindacabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 28378 del 11/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2727
corte
cassazione
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Prova indiziaria - Meccanismo di funzionamento – Cass. n. 27982/2020Prova civile - presunzioni - (nozione) - prova civile - prove indiziarie - presunzioni (nozione) - Prova indiziaria - Meccanismo di funzionamento - Attendibilità del fatto noto e conseguenze sul fatto ignorato - Conseguenze sul divieto di doppie presunzioni.
In tema di presunzioni, la prova inferenziale che sia caratterizzata da una serie lineare di inferenze, ciascuna delle quali sia apprezzata dal giudice secondo criteri di gravità, precisione e concordanza, fa sì che il fatto "noto" attribuisca un adeguato grado di attendibilità al fatto "ignorato", il quale cessa pertanto di essere tale divenendo noto, ciò che risolve l'equivoco logico che si cela nel divieto di doppie presunzioni.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 27982 del 07/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727
corte
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27982
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Attendibilità del fatto noto e conseguenze sul fatto ignorato – Cass. n. 27982/2020Prova civile - prove indiziarie - presunzioni (nozione) - Prova indiziaria - Meccanismo di funzionamento - Attendibilità del fatto noto e conseguenze sul fatto ignorato - Conseguenze sul divieto di doppie presunzioni.
In tema di presunzioni, la prova inferenziale che sia caratterizzata da una serie lineare di inferenze, ciascuna delle quali sia apprezzata dal giudice secondo criteri di gravità, precisione e concordanza, fa sì che il fatto "noto" attribuisca un adeguato grado di attendibilità al fatto "ignorato", il quale cessa pertanto di essere tale divenendo noto, ciò che risolve l'equivoco logico che si cela nel divieto di doppie presunzioni.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 27982 del 07/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727
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Diritto alla maggiorazione contributiva da esposizione all'amianto – Cass. n. 27761/2020Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - Diritto alla maggiorazione contributiva da esposizione all'amianto - Prescrizione - Decorrenza - Atti ministeriali di indirizzo e coordinamento - Presunzione legale di conoscenza - Esclusione - Fattispecie.
Ai fini della decorrenza della prescrizione del diritto al riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dall'art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992 per l'esposizione ad amianto, non sussiste la presunzione assoluta di conoscenza dell'atto ministeriale di indirizzo e coordinamento, con il quale il Ministero del lavoro riconosce l'esposizione qualificata di tutti gli addetti operanti in determinati reparti, né può presumersi la conoscenza da parte del lavoratore di avere svolto la sua attività in stabilimento o in reparto con nota esposizione quotidiana alle emissioni di amianto, rientrante tra quelli indicati nell'atto di indirizzo, non esistendo alcun riferimento normativo che confermi la ricorrenza di una presunzione legale, assoluta o relativa, in ordine a tali due circostanze.(In attuazione del predetto principio, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva dichiarato la prescrizione decennale del diritto del lavoratore ad ottenere il riconoscimento dei benefici previdenziali da amianto con decorrenza dalla data dell'atto ministeriale che riconosceva l'esposizione qualificata di tutti gli addetti operanti nel reparto oligofrene dello stabilimento, in cui prestava le sue funzioni il lavoratore, ritenendo presunta la conoscenza dell'atto di indirizzo e notoria l'appartenenza del reparto tra quelli indicati nell'atto di indirizzo).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 27761 del 03/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2729, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2728
corte
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27761
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Responsabilità professionale del sanitario - Causalità materiale - Cass. n. 26907/2020Responsabilità' civile - causalità' (nesso di) - Responsabilità professionale del sanitario - Causalità materiale - Onere della prova - Ripartizione - Prova per presunzioni - Ammissibilità – Fattispecie - responsabilita' civile - professionisti - attivita' medico-chirurgica
In tema di responsabilità sanitaria, il paziente è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale tra condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso, consistente nella lesione della salute (ovvero nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia), non essendo sufficiente la semplice allegazione dell'inadempimento del professionista; è, invece, onere della controparte, ove il detto paziente abbia dimostrato tale nesso di causalità materiale, provare o di avere agito con la diligenza richiesta o che il suo inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello la quale, pur dando atto che la documentazione esaminata non consentiva di dimostrare direttamente che l'intervento eseguito fosse diretto a rimuovere una vite metallica restata per errore nell'arto del paziente, non aveva valutato la rilevanza della stessa documentazione ai fini della prova presuntiva).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26907 del 26/11/2020 (Rv. 659901 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727
Responsabilità professionale
sanitario
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26907
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Limitazioni legali della proprietà' - rapporti di vicinato - Cass. n. 25082/2020Proprietà' - limitazioni legali della proprietà' - rapporti di vicinato - norme di edilizia - violazione - effetti - sospensione dei lavori - risarcimento del danno - Distanze legali tra costruzioni - Violazione - Risarcimento del danno - Pregiudizio al diritto di proprietà - Presunzione "iuris tantum".
La violazione della prescrizione sulle distanze tra le costruzioni, attesa la natura del bene giuridico leso, determina un danno in "re ipsa”, con la conseguenza che non incombe sul danneggiato l'onere di provare la sussistenza e l’entità concreta del pregiudizio patrimoniale subito al diritto di proprietà, dovendosi, di norma, presumere, sia pure "iuris tantum", tale pregiudizio, fatta salva la possibilità per il preteso danneggiante di dimostrare che, per la peculiarità dei luoghi o dei modi della lesione, il danno debba, invece, essere escluso.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25082 del 09/11/2020 (Rv. 659708 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0872, Cod_Civ_art_0873, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2728
rapporti di vicinato
norme di edilizia
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Danno da lesione o perdita del rapporto parentale - Cass. n. 24689/2020Risarcimento del danno - morte di congiunti (parenti della vittima) - Danno da lesione o perdita del rapporto parentale - Convivenza - Necessità - Esclusione - Vincolo di sangue - Necessità - Esclusione - Unilateralità del rapporto di fratellanza - Rilevanza - Esclusione.
Il danno non patrimoniale da lesione o perdita del rapporto parentale non è rigorosamente circoscritto ai familiari conviventi, poiché il rapporto di convivenza, pur costituendo elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, non assurge a connotato minimo di esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà, escludendoli automaticamente in caso di sua mancanza. In particolare, nessun rilievo può essere attribuito, al fine di negare il riconoscimento di tale danno, all'unilateralità del rapporto di fratellanza ed all'assenza di vincolo di sangue, non incidendo essi negativamente sull'intimità della relazione, sul reciproco legame affettivo e sulla pratica della solidarietà.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24689 del 05/11/2020 (Rv. 659848 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727
Risarcimento del danno
perdita del rapporto parentale
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Prova dell'esistenza del testamento - distruzione del testamento olografo – Cass. n. 22191/2020Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - verificazione – disconoscimento - Irreperibilità del testamento olografo di cui si produca una copia informale - Equiparazione alla sua distruzione - Effetti - Presunzione di revoca tacita - Sussistenza - Conseguenze - Mancato disconoscimento della conformità della copia dell'olografo all'originale - Irrilevanza - Prova dell'esistenza del testamento - Ammissibilità - Contenuto. Successioni "mortis causa" - successione testamentaria - testamento in genere - revocazione delle disposizioni testamentarie - tacita - distruzione del testamento olografo
L'irreperibilità del testamento olografo, di cui si provi l'esistenza in un certo tempo, mediante la produzione di una copia informale, è equiparabile alla sua distruzione e, pertanto, ingenera una presunzione di revoca dello stesso, non scalfita dal mancato disconoscimento della conformità all'originale - rilevante solo una volta che sia superata la detta presunzione -, rispetto alla quale grava su chi vi ha interesse l'onere di provare che esso "fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore" oppure che costui "non ebbe intenzione di revocarlo". Tale prova, salvo che la scomparsa sia dovuta a chi agisce per la ricostruzione del testamento medesimo, può essere data con ogni mezzo, dimostrando l'esistenza dell'olografo al momento della morte ovvero che esso, seppur scomparso prima della morte del testatore, sia stato distrutto da un terzo o sia andato perduto fortuitamente o, comunque, senza alcun concorso della volontà del testatore ovvero, ancora, che la distruzione del testamento da parte di costui non era accompagnata dall'intenzione di togliere efficacia alle disposizioni ivi contenute.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 22191 del 14/10/2020 (Rv. 659329 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0684, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729, Cod_Civ_art_2724, Cod_Civ_art_2725, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2719
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22191
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Occupazione immobiliare abusiva – Cass. n. 21272/2020Risarcimento del danno - Danno da occupazione immobiliare abusiva - Prova per presunzioni - Ammissibilità - Fattispecie.
Nel caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno subito dal proprietario discende dalla menomazione della facoltà di godimento anche indiretta del bene e ben può essere apprezzato sul piano presuntivo. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la decisione gravata che aveva rigettato la domanda risarcitoria da occupazione "sine titulo"perché non vi era prova che il bene, ove lasciato libero, sarebbe stato fruttuosamente utilizzato).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 21272 del 05/10/2020 (Rv. 659368 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729
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Validità della presunzione - Requisiti - Dati meramente ipotetici – Cass. n. 20342/2020Prova civile - prove indiziarie - presunzioni (nozione) -Validità della presunzione - Requisiti - Dati meramente ipotetici - Insufficienza.
Una presunzione giuridicamente valida non può fondarsi su dati meramente ipotetici, ma, trattandosi di una deduzione logica, deve essere desunta da fatti certi sulla base di massime di esperienza o dell'"id quod plerumque accidit"; al contrario, la congettura è una mera supposizione che si ricava da fatti incerti in via di semplice ipotesi.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20342 del 28/09/2020 (Rv. 659250 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2728, Cod_Civ_art_2729
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Società di capitale a base ristretta - Accertamento di maggior reddito - Cass. n. 16913/2020 Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di capitale -imputazione irpeg - Società di capitale a base ristretta - Accertamento di maggior reddito - Presunzione di distribuzione ai soci - Riscontri bancari - Necessità - Esclusione.
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali con ristretta base partecipativa, ove sia accertata la percezione di redditi societari non contabilizzati, opera la presunzione di loro distribuzione "pro quota" ai soci, salva la prova contraria che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti dalla società, non occorrendo che l'accertamento emesso nei confronti dei soci risulti fondato anche su elementi di riscontro tesi a verificare, attraverso l'analisi delle loro movimentazioni bancarie, l'intervenuto acquisto di beni di particolare valore, non giustificabili sulla base dei redditi dichiarati.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 16913 del 11/08/2020 (Rv. 658657 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729
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Intermediazione finanziaria - Obblighi informativi - Cass. n. 16126/2020Contratti di borsa - Intermediazione finanziaria - Obblighi informativi - Inottemperanza - Conseguenze - Nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio - Sussistenza - Presunzione legale relativa - Prova contraria - Limiti - Fattispecie.
Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati(In attuazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva condannato una banca al risarcimento dei danni subiti da un cliente per l'acquisto di bond Cirio, avendo ritenuto determinante per la formazione del consenso di quest'ultimo l'inadempimento ai propri obblighi informativi da parte dell'istituto di credito, che non aveva dedotto l'intervento di fattori causali esterni, autonomamente idonei a determinare l'evento dannoso).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 16126 del 28/07/2020 (Rv. 658562 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2728
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Accertamenti bancari - Dati emergenti dai conti correnti bancari -Cass. n. 13112/2020Tributi (in generale) - accertamento tributario (nozione) - in genere - Accertamenti bancari - Dati emergenti dai conti correnti bancari - Presunzione legale in favore dell'erario - Natura - Onere della prova contraria - A carico del contribuente - Contenuto - Doveri del giudice.
In tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l'obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l'efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze.
Corte di Cassazione Sez. 5 - , Sentenza n. 13112 del 30/06/2020 (Rv. 658392 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2728, Cod_Civ_art_2727
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Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Cass. n.11925/2020Protezione internazionale - Dichiarazioni del richiedente - Valutazione - Criteri procedimentali di cui all'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007 e criteri generali - Giudizio di inattendibilità - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti.
In materia di protezione internazionale, la valutazione di affidabilità del richiedente è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici, indicati dall'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007, oltre che di quelli generali di ordine presuntivo, idonei ad illuminare circa la veridicità delle dichiarazioni rese; sicché, il giudice è tenuto a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, i cui esiti in termini di inattendibilità costituiscono apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 11925 del 19/06/2020 (Rv. 658017 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_360_1
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