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2704. Data della scrittura privata nei confronti dei terzi.

Art.2704. Data della scrittura privata nei confronti dei terzi.

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Documentale (prova) - scrittura privata - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 17541 del 30/06/2025 (Rv. 675221 - 01)
Data - certa - Prova della data della scrittura privata - Fatti idonei diversi dalla registrazione - Elencazione non tassativa - Fattispecie. L'assenza, nella previsione dell'art. 2704, comma 1, c.c., di un'elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata possa ritenersi opponibile nei confronti dei terzi, consente al giudice di merito di valutare, col suo prudente apprezzamento, se sussiste un fatto, diverso dalla registrazione, che sia idoneo a dimostrare con certezza l'anteriorità della formazione del documento rispetto ad una data determinata. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto che, in accoglimento dell'opposizione ex art 98 l. fall., ammetteva in via chirografaria allo stato passivo un credito portato da cambiali la cui data certa era stata erroneamente individuata dalla sola apposizione della marca con datazione, ma senza alcun timbro postale o altro elemento idoneo a conferirne certezza temporale). Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 17541 del 30/06/2025 (Rv. 675221 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2704 …...
Fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 17437 del 28/06/2025 (Rv. 675318 - 01)
Formazione dello stato passivo - verificazione - Giudizio di verificazione dello stato passivo - Scopo - Petitum e causa petendi - Conseguenze sull’onere della prova. Il giudizio di verificazione dello stato passivo non ha solo lo scopo di accertare l'an ed il quantum del credito, come accade nel giudizio ordinario, ma quello più ampio di valutare l'opponibilità di detto credito nei confronti degli altri creditori del fallito, ai fini della partecipazione con essi alla ripartizione della massa; ne consegue che è onere di colui che chiede l'ammissione al passivo provare, oltre al credito, l'anteriorità dello stesso rispetto alla sentenza dichiarativa di fallimento. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 17437 del 28/06/2025 (Rv. 675318 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2704, Cod_Civ_art_2741 …...
Documentale (prova) - scrittura privata - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16631 del 21/06/2025 (Rv. 675417 - 01)
Data - certa - fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - Credito fondato su un mutuo - Onere probatorio - Data certa ex art. 2704 c.c. - Dimostrazione a prescindere dal documento - Ammissibilità. Il creditore che agisce in sede di verifica del passivo fallimentare in base a un contratto di mutuo ha l'onere di provare l'esistenza del titolo, con la disciplina delle scadenze temporali e del tasso di interesse convenuti, nonché la sua data certa anteriore al fallimento, a norma dell'art.2704 c.c., che non riguardando il titolo contrattuale ma la data della scrittura a tal fine prodotta, ne consente la dimostrazione mediante fatti idonei a tal fine, anche prescindendo dal documento, avvalendosi di tutti i mezzi di prova consentiti dall'ordinamento, con le limitazioni derivanti dalla natura e dall'oggetto del negozio stesso; in particolare, la mancanza di data certa del contratto prodotto quale prova del credito comporta, di conseguenza, l'inopponibilità al fallimento esclusivamente delle clausole riportate sulla relativa documentazione ma non esclude che possa risultare dimostrata in giudizio la corresponsione di somme da parte del creditore e, quindi, tanto la sussistenza di un suo corrispondente credito di restituzione in linea capitale, quanto la stessa natura contrattuale del credito. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16631 del 21/06/2025 (Rv. 675417 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1832, Cod_Civ_art_2704, Cod_Civ_art_2697 …...
Documentale (prova) - scrittura privata - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15589 del 11/06/2025 (Rv. 675393 - 02)
Verificazione - disconoscimento - Cessione del credito - Eccezione di estinzione dell'obbligazione del debitore ceduto - Ricevuta di pagamento sottoscritta dal cedente in data anteriore alla cessione - Cessionario quale terzo - Formale disconoscimento della predetta ricevuta - Necessità - Esclusione - Inopponibilità ex art. 2704 c.c. dell'anteriorità del pagamento - Sufficienza - Onere della prova a carico del debitore - Limiti. Il cessionario di un credito - a fronte dell'eccezione di estinzione dell'obbligazione sollevata dal debitore ceduto in forza di ricevuta di pagamento sottoscritta dal cedente e portante una data anteriore al momento in cui ha avuto conoscenza della cessione - assume la veste di terzo rispetto a detta scrittura privata e, pertanto, può contrastarne l'efficacia probatoria, senza necessità di formale disconoscimento a norma degli artt. 214 e ss. c.p.c., invocando il disposto dell'art. 2704 c.c. per l'inopponibilità di quella data e, quindi, della anteriorità del pagamento rispetto alla conoscenza della cessione, fino a che il debitore non deduca e dimostri la certezza della data medesima, nei limiti consentiti da tale norma. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15589 del 11/06/2025 (Rv. 675393 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1260., Cod_Civ_art_1264, Cod_Civ_art_2704, Cod_Proc_Civ_art_214 …...
Adempimento - pagamento - a creditore apparente - esecuzione forzata - pignoramento: forma - effetti - estensione ad accessori, frutti e pertinenze - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25584 del 24/09/2024 (Rv. 672449-03)
Espropriazione di bene locato - Pagamento dei canoni anteriormente alla designazione del custode o alla conoscenza della surroga nella custodia - Efficacia liberatoria nei confronti della procedura - Condizioni - Presupposti ex art. 1189 c.c. - Necessità - Dichiarazioni o quietanze rilasciate dall’esecutato - Valore confessorio - Esclusione. Nell'ipotesi di espropriazione forzata di un bene locato, il pagamento di canoni locativi eseguito dal locatario all'esecutato-locatore, nel corso del processo esecutivo ma prima della designazione del custode professionale o della conoscenza della surroga nella custodia, ha efficacia liberatoria nei confronti della procedura a condizione che sussistano i requisiti della fattispecie di cui all'art. 1189 c.c., ovvero che il conduttore provi, oltre alla sua buona fede, l'esecuzione del pagamento in favore del creditore apparente, il quale deve risultare da una prova documentale munita di data certa ex art. 2704 c.c., non potendosi attribuire valore confessorio, nei confronti del custode giudiziario, a quietanze o dichiarazioni giudiziali rilasciate dall'esecutato. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25584 del 24/09/2024 (Rv. 672449-03) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_559, Cod_Civ_art_2912, Cod_Civ_art_1571, Cod_Civ_art_1189, Cod_Civ_art_2704, Cod_Civ_art_2730, Cod_Civ_art_2735, Cod_Civ_art_2736 …...
Fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - Iniziativa - sentenza dichiarativa di fallimento - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 11495 del 29/04/2024 (Rv. 670976-01)
Giudizio di reclamo - Desistenza dell'unico creditore istante - Conseguenze - Revoca del fallimento - Condizioni - Fattispecie. In tema di revoca della sentenza di fallimento, qualora l'unico creditore istante desista dalla domanda, occorre distinguere la desistenza dovuta al pagamento del credito da quella non accompagnata dall'estinzione dell'obbligazione: in questo secondo caso la desistenza, quale atto di natura meramente processuale rivolto, al pari della domanda iniziale, al giudice, che ne deve tenere conto ai fini della decisione, è inidonea a determinare la revoca della sentenza di fallimento, ove sia prodotta soltanto in sede di reclamo; al contrario, la desistenza conseguente all'estinzione dell'obbligazione fa venir meno la legittimazione del creditore istante al momento della dichiarazione di fallimento se il pagamento risulti avvenuto in epoca antecedente a questa, con atto di data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva respinto il reclamo del fallito, escludendo che una transazione contenente un accollo liberatorio, priva di data certa, prodotta avanti al giudice d'appello, potesse incidere sulla legittimazione del creditore istante travolgendo la sentenza di apertura della procedura concorsuale). Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 11495 del 29/04/2024 (Rv. 670976-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2704 …...
Interruzione - atti interruttivi - riconoscimento del diritto - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 9221 del 08/04/2024 (Rv. 670971-01)
Istanza di rateazione e di definizione agevolata dei tributi - Interruzione della prescrizione - Rilevanza - Intenzione ricognitiva - Necessità - Esclusione - Fattispecie in tema di opponibilità alla curatela. La domanda di rateazione e di definizione agevolata dei tributi, benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, configura un riconoscimento di debito, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata evidenziando che il provvedimento di accoglimento della domanda di rateazione dei tributi aveva data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento ed era, perciò, opponibile al curatore anche per la parte in cui faceva riferimento alla domanda di accoglimento del beneficio presentata dal debitore). Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 9221 del 08/04/2024 (Rv. 670971-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2944, Cod_Civ_art_2704 …...
Fallimento - passività' fallimentari (accertamento del passivo) - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 7753 del 22/03/2024 (Rv. 670649-01)
Formazione dello stato passivo - rivendicazione, restituzione, separazione di cose - Credito documentato da scrittura privata priva di data certa - Prova del momento della conclusione del negozio - Deduzione di fatto diverso da quelli tipizzati nell'art. 2704 c.c. - Valutazione del giudice - Fattispecie. In sede di accertamento dello stato passivo, ai fini della decisione circa l'opponibilità al fallimento di un credito documentato con scrittura privata non di data certa, il giudice di merito, quando voglia darsi la prova del momento in cui il negozio è stato concluso e sia dedotto un fatto diverso da quelli tipizzati nell'art. 2704 c.c., ha il compito di valutarne, caso per caso, la sussistenza e l'idoneità a stabilire la certezza della data del documento, con il limite del carattere obiettivo del fatto, che non deve essere riconducibile al soggetto che lo invoca e deve essere, altresì, sottratto alla sua disponibilità. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice di merito, che aveva ritenuto non consentito dimostrare la data certa dei contratti di appalto invocati dall'opponente, mediante l'atto costitutivo dell'associazione temporanea di imprese, formato con atto avente data certa; l'estratto conto dei finanziamenti; il verbale di assemblea straordinaria dell'insolvente ed altra analoga documentazione antecedente alla dichiarazione di fallimento). Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 7753 del 22/03/2024 (Rv. 670649-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2704, Cod_Civ_art_2697 …...
Contratto di trasporto (diritto civile) di cose - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4410 del 19/02/2024 (Rv. 670122-01)
Trasporto di merci su strada - "Data certa" ex art. 6 del d.lgs. n. 286 del 2005 come modif. dal d.lgs. n. 214 del 2008 - Requisito di validità - Esclusione - Requisito di efficacia - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.  In tema di trasporto di merci su strada, la "data certa", prevista dall'art. 6 del d.lgs. n. 286 del 2005, come modif. dal d.lgs. n. 214 del 2008, non è un requisito di validità, ma un requisito di efficacia del contratto di trasporto per stabilire la decorrenza dei suoi effetti, al fine di favorire la correttezza e la trasparenza dei rapporti tra i contraenti. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che ha affermato la possibilità di attribuire certezza alla data sulla base di elementi esterni al contratto, quale lo scambio di mail, che valgano comunque a comprovarne l'avvenuta stipulazione e a collocarla in un preciso intervallo temporale). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4410 del 19/02/2024 (Rv. 670122-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2704 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 33167 del 29/11/2023 (Rv. 669661 - 01)
Fallimento - effetti - sui rapporti preesistenti - vendita - in genere - Vendita immobiliare - Opponibilità al fallimento del venditore - Condizioni - Data certa e trascrizione in data anteriore alla dichiarazione di fallimento - Necessità - Fattispecie. L'opponibilità al fallimento del venditore di un suo atto di vendita immobiliare richiede che l'atto stesso abbia data certa, a norma dell'art. 2704 c.c., e che le formalità necessarie a rendere opponibili gli atti ai terzi - nella specie, la trascrizione - siano compiute, ex art. 45 l.fall., in data anteriore all'apertura della procedura concorsuale. (Affermando tale principio, la S.C. ha ritenuto improcedibili le domande alternative di restituzione dell'immobile o di ammissione al passivo di un credito, fondate su due scritture private, pur se aventi data certa, in assenza della previa trascrizione della domanda giudiziale intesa ad accertare, ai sensi dell'art. 2652, comma 1, n. 3 c.c., l'autenticità delle sottoscrizioni ivi apposte). Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 33167 del 29/11/2023 (Rv. 669661 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2644, Cod_Civ_art_2704, Cod_Civ_art_2652 …...
Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31874 del 16/11/2023 (Rv. 669482 - 01)
Data - certa - in genere - Scrittura privata non avente data certa - Prova storica o critica del momento della redazione - Fatto equipollente a quelli tipizzati dall'art. 2704 c.c. - Esclusione - Fattispecie. In tema di scrittura privata non avente data certa, la prova storica o critica del mCod_Civ_art_2704, Cod_Civ_art_2495omento della redazione non rientra tra i fatti equipollenti a quelli specificamente indicati nell'art. 2704 c.c., poiché inidonea a dare obiettiva certezza della data del documento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, poiché la sottoscrizione da parte del liquidatore e la mancata appostazione di un credito in bilancio non erano, di per sé, fatti idonei a dimostrare con obiettiva certezza che l'atto di cessione di tale credito fosse anteriore alla data di cancellazione della società cedente). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31874 del 16/11/2023 (Rv. 669482 - 01) Riferimenti normativi …...
Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - data - certa Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28144 del 06/10/2023 (Rv. 669117 - 01)
Scrittura privata non autenticata - Mancanza di data certa - Fatto impeditivo costituente eccezione in senso lato - Configurabilità - Conseguenze. La mancanza di data certa di una scrittura privata rappresenta un fatto impeditivo all'accoglimento della domanda, integrante eccezione in senso lato, come tale rilevabile anche d'ufficio dal giudice, con conseguente necessità di sottoporre la relativa questione alle parti onde sollecitarne il contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28144 del 06/10/2023 (Rv. 669117 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2704, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_183 …...
Conto corrente con apertura di credito – Cass. n. 13063/2023
Contratti bancari - apertura di credito bancario (nozione, caratteri, distinzioni) - Conto corrente con apertura di credito - Affidamento - Prova - Mediante libro fidi e "report" centrale rischi - Esclusione - Produzione della scrittura - Necessità - Fattispecie.  In tema di conto corrente con apertura di credito, l'affidamento è assoggettato al requisito formale "pieno" richiesto dall'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993 (c.d. TUB), sicché va provato mediante la produzione della relativa scrittura, non essendo sufficiente che risulti dal libro fidi o che il suo contenuto possa essere eventualmente ricostruito attraverso la menzione nel report della Centrale Rischi. (Fattispecie in tema di azione revocatoria fallimentare di rimesse bancarie). Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13063 del 12/05/2023 (Rv. 667915 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2704   Corte Cassazione 13063 2023 …...
Riferibilità della data certa al documento e non al negozio – Cass. n. 36602/2022
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - in genere - Inopponibilità ex art. 2704 c.c. - Riferibilità della data certa al documento e non al negozio - Conseguenze in relazione a contratto soggetto a forma scritta ad substantiam.   L'inopponibilità di cui all'art. 2704 c.c., che non riguarda il negozio, ma la data della scrittura e che non attiene all'efficacia dell'atto, ma alla prova di esso che si intende dare a mezzo del documento, implica che il negozio e la sua stipulazione in data anteriore al fallimento possono essere oggetto di prova, prescindendo dal documento, con tutti gli altri mezzi consentiti dall'ordinamento, salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall'oggetto del negozio stesso; tuttavia, ove il contratto sia soggetto alla forma scritta "ad substantiam", l’assenza di data certa della scrittura privata che documenta il contratto non può essere sostituita da altra prova ed il creditore non può, conseguentemente, far valere nei confronti del fallimento alcun diritto di credito che si fondi sul detto titolo negoziale. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 36602 del 14/12/2022 (Rv. 666527 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2704   Corte Cassazione 36602 2022 …...
Credito derivante da saldo negativo di conto corrente bancario – Cass. n. 33724/2022
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - Ammissione allo stato passivo - Credito derivante da saldo negativo di conto corrente bancario - Prova - Produzione degli estratti conto - Insufficienza - Produzione del contratto provvisto di data certa - Necessità.   In tema di ammissione allo stato passivo del fallimento della pretesa creditoria derivante dal saldo negativo del conto corrente bancario, la forma "ad substantiam" prevista per tale tipo contrattuale postula che la prova del credito non possa essere offerta attraverso gli estratti conto spediti al correntista in costanza di rapporto, ma debba essere necessariamente resa mediante la produzione in giudizio della scrittura negoziale provvista di data certa ex art. 2704 c.c. e come tale opponibile. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 33724 del 16/11/2022 (Rv. 666235 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1832, Cod_Civ_art_2704   Corte Cassazione 33724 2022 …...
Titolo contrattuale munito di data certa – Cass. n. 33724/2022
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - Mutuo - Interessi - Prova del credito - Titolo contrattuale munito di data certa - Sufficienza - Piano di accertamento - Necessità - Esclusione.   Ai fini dell'ammissione allo stato passivo degli interessi correlati al credito derivante da un contratto di mutuo è sufficiente la produzione del titolo contrattuale che ne contenga la disciplina di calcolo, non essendo, viceversa, necessaria la produzione del piano di ammortamento. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 33724 del 16/11/2022 (Rv. 666235 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1832, Cod_Civ_art_2704   Corte Cassazione 33724 2022 …...
Riduzione del canone di locazione – Cass. n. 7644/2022
Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi fondiari - reddito dei fabbricati - in genere - Contratto di locazione - Riduzione del canone - Obbligo di registrazione - Esclusione - Minor reddito - Prova - Modalità - Fattispecie.   In tema di reddito fondiario, la scrittura privata di riduzione del canone di locazione non è soggetta all'obbligo fiscale di registrazione, potendo desumersi il minor reddito conseguito e, quindi, la minor imposta dovuta dal contribuente, da altri mezzi di prova. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'obbligo di registrazione di una scrittura privata con cui era stata pattuita la riduzione del canone di locazione, ritenendo probante, ai fini della dimostrazione di tale riduzione, la documentazione bancaria prodotta dal contribuente da cui si evinceva il versamento da parte della conduttrice di una somma corrispondente al canone ridotto). Corte Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7644 del 09/03/2022 (Rv. 664138 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2704   Corte Cassazione 7644 2022 …...
Scritture private provenienti da un terzo estraneo alla lite – Cass. n. 38805/2021
Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - scritture di terzi - Scritture private provenienti da un terzo estraneo alla lite - Natura e valore probatorio - Mancanza di data certa - Accertamento per testi e presunzioni - Ammissibilità - Atto della parte interessata alla prova - Esclusione.   Nel processo civile, le scritture private provenienti da un terzo estraneo alla lite sono prove atipiche con un valore probatorio meramente indiziario, la cui data, quando non sia certa, può essere verificata con qualsiasi mezzo di prova, ai sensi dell'art. 2704 c.c.; le prove, tuttavia, non sono ammesse se ricadenti su un atto proprio della stessa parte interessata alla prova. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 38805 del 07/12/2021 (Rv. 663166 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2702, Cod_Civ_art_2704   Corte Cassazione 38805 2021 …...
Deduzione della simulazione della quietanza rilasciata dal fallito "in bonis" – Cass. n. 38975/2021
Obbligazioni in genere - adempimento - pagamento - quietanza - in genere - Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sui rapporti preesistenti - Curatore fallimentare - Deduzione della simulazione della quietanza rilasciata dal fallito "in bonis" - Valenza probatoria della stessa - Confessione stragiudiziale - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.   Il curatore fallimentare che deduce in giudizio la simulazione della quietanza rilasciata dal fallito "in bonis" rappresenta la massa dei creditori, e non il fallito, sicché tale quietanza non vale, nei confronti del fallimento, come confessione stragiudiziale dell'avvenuto pagamento. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso contro la decisione di merito che aveva negato l'efficacia prevista dall'art. 2735 c.c. alla dichiarazione contenuta in un contratto preliminare di compravendita, con la quale la società fallita, prima ancora del fallimento, aveva dato atto dell'avvenuto pagamento del prezzo). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 38975 del 07/12/2021 (Rv. 663537 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1199, Cod_Civ_art_2735, Cod_Civ_art_2704   Corte Cassazione 38975 2021 …...
Credito per prestazioni professionali – Cass. n. 37028/2021
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - in genere - Fallimento - Ammissione al passivo - Credito per prestazioni professionali - Inopponibilità della scrittura privata per difetto di data certa ex art. 2704 c.c. - Riferibilità alla scrittura e non al negozio - Conseguenze - Assenza di pattuizioni sul corrispettivo - Applicabilità della tariffa professionale ex art. 2233, comma 1 c.c.   In tema di ammissione al passivo di un credito nato da un rapporto di prestazione d'opera professionale, l'inopponibilità al fallimento della data di una scrittura privata, in quanto carente del requisito della certezza, di cui all'art. 2704 c.c., non riguarda il contenuto del negozio, sicché quest'ultimo e la sua conclusione in data anteriore alla dichiarazione di fallimento possono comunque formare oggetto di prova, potendosi determinare la misura del corrispettivo, in assenza di specifica pattuizione, anche in base alla tariffa professionale, ai sensi dell'art. 2233, comma 1 c.c. Corte di Cassazione, Sez. 1 -, Ordinanza n. 37028 del 26/11/2021 (Rv. 663289 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2704, Cod_Civ_art_2230, Cod_Civ_art_2233, Cod_Civ_art_2721   Corte Cassazione 37028 2021 …...
Posizione del legittimario rispetto alle scritture private – Cass. n. 24182/2021
Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - effetti - Posizione del legittimario rispetto alle scritture private sottoscritte dal "de cuius" - Revindica di beni per avvenuta usucapione in favore del "de cuius" - Scrittura privata valida per escludere il possesso "ad usucapionem" - Data - Verità - Accertamento - Disciplina applicabile - Fondamento.   In relazione alle scritture private sottoscritte dal "de cuius", il legittimario ha veste di terzo, agli effetti di cui all'art 2704 c.c., solo quando agisce per la reintegrazione della quota di riserva, sicché, se la domanda da lui proposta non è riconducibile in tale ambito, come nel caso di azione di revindica di beni per avvenuta usucapione in favore del medesimo "de cuius", la verità della data di siffatte scritture private, rilevante ai fini della decisione (ad esempio, per escludere il possesso "ad usucapionem"), puo essere accertata, come tra le parti che hanno posto in essere dette scritture, con qualunque mezzo di prova. Corte di Cassazione, Sez. 2 -, Ordinanza n. 24182 del 08/09/2021 (Rv. 662162 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2704, Cod_Civ_art_0536, Cod_Civ_art_0948, Cod_Civ_art_1158   Corte Cassazione 24182 2021 …...
Prova della data della scrittura privata – Cass. n. 20813/2021
Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - data - certa - Prova della data della scrittura privata - Fatti idonei diversi dalla registrazione - Elencazione non tassativa - Fattispecie.   L'assenza, nella previsione dell'art. 2704, comma 1, c.c., di un'elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata possa ritenersi opponibile nei confronti dei terzi, consente al giudice di merito di valutare, col suo prudente apprezzamento, se sussiste un fatto, diverso dalla registrazione, che sia idoneo a dimostrare con certezza l'anteriorità della formazione del documento rispetto ad una data determinata. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che la certezza della data di scritture private non registrate, riportanti la stipula di contratti preliminari, fosse stata correttamente desunta dal giudice di merito dai dati oggettivi consistenti nel contenuto del verbale del contraddittorio attraverso il quale l'Agenzia delle entrate aveva preso atto del contenuto delle scritture, e nella produzione documentale operata della società contribuente - libro giornale, estratto bancario e atto di fideiussione - riguardante la data di versamento della caparra confirmatoria relativa a tali contratti). Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 20813 del 21/07/2021 (Rv. 661949 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2704   Corte Cassazione 20813 2021 …...
Ammissione al passivo - Insinuazione al passivo – Cass. n. 8602/2021
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - Insinuazione al passivo - Crediti tributari nei confronti del debitore - Opponibilità alla massa - Atto amministrativo di accertamento - Rilevanza - Esclusione - Realizzazione dei presupposti previsti dalla legge - Sufficienza. In tema di insinuazione al passivo, i crediti tributari devono essere ammessi al concorso indipendentemente dalla circostanza che il loro accertamento ovvero l'iscrizione al ruolo siano successivi all'apertura del fallimento, perché detti crediti nascono "ex lege" con l'avveramento dei relativi presupposti e non per l'effetto dell'atto amministrativo di accertamento, né tantomeno attraverso l'iscrizione a ruolo. (Conf. Sez. U, Sentenza n. 4779 del 28/05/1987, Rv. 453433 - 01) Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8602 del 26/03/2021 (Rv. 660954 - 01) Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_151, Dlgs_14_2019_art_201, Dlgs_14_2019_art_203, Dlgs_14_2019_art_204, Dlgs_14_2019_art_206, Cod_Civ_art_2704 …...
Atto costitutivo di diritto di abitazione – Cass. n. 6159/2021
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 ICI - Atto costitutivo di diritto di abitazione - Scrittura privata priva di data certa - Opponibilità al Comune - Esclusione - Ragioni - Conseguenze. In tema di ICI, l'atto costitutivo del diritto di abitazione, contenuto in una scrittura privata priva di data certa, non è opponibile al Comune ex art. 2704 c.c. che, pertanto, può validamente disconoscerne l'efficacia. Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 6159 del 05/03/2021 (Rv. 660768 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2704 …...
Insinuazione allo stato passivo – Cass. n. 1520/2021
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - Insinuazione allo stato passivo - Scrittura privata - Anteriorità rispetto al fallimento - Opponibilità alla massa - Data effettiva della scrittura - Mezzi di prova di diritto comune. Ai fini dell'insinuazione allo stato passivo, la data certa ex art. 2704 c.c. assume rilevanza per dimostrare l'anteriorità della scrittura privata rispetto alla dichiarazione di fallimento di uno dei suoi autori, ai soli fini della sua opponibilità alla procedura concorsuale, restando invece affidata alle regole del diritto comune la prova del momento in cui un rapporto contrattuale ha avuto inizio, come pure quella della sua effettiva durata. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1520 del 25/01/2021 Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2704 corte cassazione 1520 2021 …...
Controdichiarazione - Opponibilità al fallimento - Cass. N. 24950/2020
Contratti in genere - scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - per inadempimento - rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione - imputabilita' dell'inadempimento, colpa o dolo - adempimento dopo la domanda - Controdichiarazione - Opponibilità al fallimento - Certezza della data - Necessità - Sufficienza a dimostrare l'esistenza della simulazione - Esclusione - Fondamento - Accordo simulatorio - Anteriorità o contestualità alla conclusione del negozio simulato - Necessità - Negozio stipulato che richieda forma scritta "ad substantiam" - Prova dell'accordo simulatorio e della sua data - Modalità – Fattispecie - fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere. L'opponibilità alla curatela fallimentare della simulazione di un contratto va provata per mezzo di una controdichiarazione di data certa, ai sensi dell'art. 2704 c.c., che ne dimostri la formazione prima della dichiarazione di fallimento e il perfezionamento in epoca antecedente o coeva alla stipulazione dell'atto simulato; infatti, la semplice anteriorità della controdichiarazione al detto fallimento non prova "ex se" anche che il negozio al quale la scrittura accede sia simulato, ben potendo la data certa di tale controdichiarazione comunque essere successiva a quella di conclusione del menzionato atto simulato. In particolare, qualora il negozio simulato sia soggetto al requisito della forma "ad substantiam", pure l'elemento dissimulato dovrà venire ad esistenza nello stesso modo ed al tempo della conclusione del medesimo negozio simulato. (Nella specie, la S.C. ha confermato, limitatamente al profilo che segue, la sentenza d'appello, che aveva ritenuto l'inesistenza dell'accordo simulatorio sul presupposto dell'inattitudine della controdichiarazione prodotta in giudizio a dimostrare che, al tempo della stipula dell'atto di compravendita immobiliare oggetto di causa, le parti avessero inteso concludere un accordo simulatorio in ordine al prezzo, atteso che il requisito di forma del relativo patto dissimulato non risultava sussistere all'epoca della conclusione della …...
Opposizione allo stato passivo - contratto di apertura di conto corrente bancario – Cass. 23490/2020
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività' fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo – istruzione - Credito fondato su contratto - Prova dell'anteriorità del negozio rispetto al fallimento - Opponibilità alla massa dell'intero rapporto - Sussistenza. Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l'accertamento della data certa anteriore al fallimento del contratto di apertura di conto corrente bancario, ai sensi dell'art. 2704 c.c., consente di rendere opponibile alla massa dei creditori l'intero svolgimento del rapporto negoziale, anche nel periodo precedente al momento in cui viene a collocarsi detto accertamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23490 del 27/10/2020 (Rv. 659432 - 02) Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_151, Dlgs_14_2019_art_207, Cod_Civ_art_2704 corte cassazione 23490 2020 …...
Opposizione ex art. 99 l.fall. – Credito – Cass. n. 23490/2020
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo – istruzione - Opposizione ex art. 99 l.fall. - Credito- Anteriorità rispetto all'apertura del fallimento - Prova - Principio di acquisizione processuale - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie. Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la parte che contesti la mancata ammissione del proprio credito al passivo fallimentare deve dimostrare la data certa anteriore del contratto ad esso relativo, ma il giudice non è vincolato dai fatti a tal fine allegati, ben potendo attribuire rilievo a fatti diversi, comunque risultanti dagli atti di causa, in applicazione del principio di acquisizione processuale, in forza del quale ogni emergenza istruttoria, una volta raccolta, è legittimamente utilizzata ai fini della decisione, indipendentemente dalla sua provenienza (Nella specie, la S.C. ha confermato il decreto impugnato che ammetteva al passivo il credito derivante da scoperto di conto corrente, ricavando la data certa del contratto dal documento depositato dalla banca in sede monitoria). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23490 del 27/10/2020 (Rv. 659432 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2704, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116, Dlgs_14_2019_art_207, Dlgs_14_2019_art_151 corte cassazione 23490 2020 …...
Accertamento dell'obbligo del terzo - Cass. n. 14599/2020
Esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi - accertamento dell'obbligo del terzo -Quietanza di pagamento priva di data certa anteriore al pignoramento - Opponibilità al condomino che agisca in sede esecutiva sui crediti del debitore esecutato verso il suo condominio - Esclusione - Fondamento - Valore probatorio in caso di sua opponibilità – Limiti - obbligazioni in genere - adempimento - pagamento - quietanza . La quietanza di pagamento priva di data certa anteriore al pignoramento è inopponibile, ai sensi dell'art. 2704 c.c., al condomino che sottoponga ad espropriazione forzata ex artt. 543 ss. c.p.c. i crediti vantati dal debitore esecutato nei confronti del proprio condominio, essendo egli terzo estraneo al rapporto contrattuale dal quale origina l'oggetto del pignoramento; in ogni caso, tale quietanza, ove opponibile al condomino procedente, non gode del valore probatorio privilegiato di cui all'art. 2702 c.c., trattandosi di "res inter alios acta", ma, quale prova atipica dal valore meramente indiziario, può essere liberamente contestata dal creditore e contribuisce a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri elementi probatori acquisiti al processo. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 14599 del 09/07/2020 (Rv. 658332 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2704, Cod_Proc_Civ_art_543, Cod_Civ_art_2702, Cod_Civ_art_1199 corte cassazione 14599 2020 …...
Passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - Cass. n. 13920/2020
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - Opposizione ex art. 98 l.f. - Prova del credito - Difetto di data certa - Rilevabilità d'ufficio- Mancata segnalazione alle parti- Conseguenze- Ragioni- Fattispecie. Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la mancanza di data certa nelle scritture prodotte dal creditore, è rilevabile anche d'ufficio dal giudice il quale deve segnalare la questione di fatto alle parti onde consentire la discussione; tuttavia l'omissione di tale segnalazione non determina la nullità della sentenza salvo che abbia vulnerato la facoltà di chiedere prove o di ottenere a tal fine una rimessione in termini. (Nella specie la S.C. ha ritenuto l'irrilevanza dell'omessa segnalazione della questione del difetto di data certa di una lettera di fideiussione, non avendo il ricorrente dedotto alcuna menomazione delle proprie facoltà difensive). Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 13920 del 06/07/2020 (Rv. 658239 - 01) Riferimenti normativi: (Legge Falliment. art. 98 = Dlgs_14_2019_art_206), Cod_Civ_art_2702, Cod_Civ_art_2704 corte cassazione 13920 2020 …...
Scrittura privata - data certa - Cass. n. 13920/2020
Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - data - certa - Certezza della data - Data risultante da timbro postale - Condizioni per ritenere certa la data della scrittura privata non autenticata- Inchiostro del timbro che copre- Necessità- Esclusione. Nella scrittura privata non autenticata può essere ritenuta la certezza della data nel caso in cui la scrittura formi un corpo unico con il foglio sul quale è impresso il timbro postale, senza che sia necessario che l'inchiostro del timbro copra quello della scrittura o della sottoscrizione del documento. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 13920 del 06/07/2020 (Rv. 658239 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2704, Cod_Civ_art_2702 corte cassazione 13920 2020 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4953 del 25/02/2020 (Rv. 657228 - 01)
Insinuazione al passivo - Contratto di leasing - Estratti conto bancari - “Data valuta” - Data certa - Esclusione - Ragioni. In tema di insinuazione allo stato passivo, le "date valuta" risultanti dagli estratti conto bancari relativi al contratto di leasing, non sono idonee a provare il tempo in cui le relative operazioni sono state realmente effettuate, né a conferire data certa alle stesse, essendo nella prassi bancaria utilizzate dette date in maniera convenzionale per postergare il tempo di effettuazione dei versamenti ed antergare invece quello dei prelievi. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4953 del 25/02/2020 (Rv. 657228 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2704, Dlgs_14_2019_art_203 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI FALLIMENTO PASSIVITA' FALLIMENTARI   …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2431 del 04/02/2020 (Rv. 656986 - 01)
Ammissione allo stato passivo - Ricognizione di debito - Fallimento dell'autore della ricognizione - Presunzione del rapporto fondamentale - Opponibilità al curatore - Prova contraria - Onere a carico del curatore. Obbligazioni in genere - promesse unilaterali - promessa di pagamento e ricognizione del debito. La ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del suo autore è opponibile alla massa dei creditori, in quanto deve presumersi l'esistenza del rapporto fondamentale, salva la prova - il cui onere grava sul curatore fallimentare - della sua inesistenza o invalidità. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2431 del 04/02/2020 (Rv. 656986 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1988, Cod_Civ_art_2704, Dlgs_14_2019_art_201 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI PASSIVITA' FALLIMENTARI AMMISSIONE AL PASSIVO   …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per il fallito - rapporti processuali - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 30446 del 21/11/2019 (Rv. 656271 - 01)
Domanda di adempimento dell'obbligazione del terzo nei confronti dell'imprenditore poi fallito - Subentro del curatore nella posizione sostanziale e processuale del fallito - Conseguenze - Eccezioni proponibili dal terzo. Il curatore fallimentare che proponga una domanda di adempimento dell'obbligazione contratta dal terzo nei confronti dell'imprenditore in epoca antecedente al fallimento esercita un'azione già esistente nel patrimonio del fallito, subentrando, conseguentemente, nella stessa posizione sostanziale e processuale di quest'ultimo, indipendentemente dal dissesto successivamente verificatosi; ne consegue che il terzo convenuto in giudizio dal curatore può opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all'imprenditore fallito, comprese le prove documentali da questi provenienti, senza i limiti di cui agli artt. 2704 ss. c.c. e senza che sia di ostacolo l'art. 2709 c.c. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 30446 del 21/11/2019 (Rv. 656271 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2704, Cod_Civ_art_2709, Dlgs_14_2019_art_005 …...
Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - data - certa - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27192 del 23/10/2019 (Rv. 655769 - 01)
Art. 2704, comma 1, c.c. ultima parte - Credito documentato da scrittura privata non avente data certa - Riproduzione del testo della scrittura in atto avente data certa - Effetti sull'accertamento della data del documento - Fattispecie. La riproduzione del contenuto di un documento in un atto giudiziario avente data certa integra, a differenza della mera indicazione del documento nell'atto, un fatto atipico idoneo ad attribuire data certa al documento ai sensi dell'ultima parte dell'art. 2704, comma 1, c.c. (Fattispecie riguardante la riproduzione del contenuto di lettere riportanti il riconoscimento del debito in un ricorso per decreto ingiuntivo). Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27192 del 23/10/2019 (Rv. 655769 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2704 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27203 del 23/10/2019 (Rv. 655771 - 01)
Accertamento dello stato passivo - Credito documentato da contratto non avente data certa - Mancata ammissione al passivo - Opposizione - Regime probatorio - Fondamento. Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - data - certa - in genere. In sede di accertamento dello stato passivo del fallimento, la mancanza di data certa del contratto prodotto quale prova del credito comporta l'inopponibilità al fallimento delle clausole riportate sulla relativa documentazione, ma ciò non esclude che possa risultare provata la corresponsione di una o più somme da parte del creditore e, quindi, sia la sussistenza di un suo corrispondente credito di restituzione in linea capitale, sia la stessa natura contrattuale del credito; ne discende che detta inopponibilità esclude soltanto che le clausole riportate nella documentazione priva di data certa possano essere considerate ai fini della effettiva regolamentazione del rapporto, mentre l'esistenza del contratto potrà essere oggetto di prova, prescindendo dal documento, con tutti gli altri mezzi consentiti dall'ordinamento. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27203 del 23/10/2019 (Rv. 655771 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2704, Dlgs_14_2019_art_150, Dlgs_14_2019_art_207 …...
Sentenza dichiarativa di fallimento - Desistenza dell'unico creditore istante – Cass. Sent. 16122/2019
Fallimento ed altre procedure concorsuali - dichiarazione) di fallimento - Sentenza dichiarativa di fallimento - Giudizio di reclamo - Desistenza dell'unico creditore istante - Conseguenze - Revoca del fallimento - Condizioni. In tema di revoca della sentenza di fallimento, qualora l'unico creditore istante desista dalla domanda, occorre distinguere la desistenza dovuta al pagamento del credito da quella non accompagnata dall'estinzione dell'obbligazione: in questo secondo caso la desistenza, quale atto di natura meramente processuale rivolto, al pari della domanda iniziale, al giudice, che ne deve tenere conto ai fini della decisione, è inidonea a determinare la revoca della sentenza di fallimento, ove prodotta soltanto in sede di reclamo, al contrario, la desistenza conseguente all'estinzione dell'obbligazione fa venir meno la legittimazione del creditore istante al momento della dichiarazione di fallimento se il pagamento risulti avvenuto in epoca antecedente a questa, con atto di data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 16122 del 14/06/2019 (Rv. 654629 - 01) Riferimenti normativi: RD_267_1942_art_15, RD_267_1942_art_18, Cod_Civ_art_2704 …...
Prelazione pignoratizia per i crediti bancari – Cass. n. 15421/2019
Credito - istituti o enti di credito  Crediti bancari garantiti da pegno - Art. 2787, comma 4, c.c. - Esenzione dall'onere della data certa - Limitazione alle sole operazioni di credito su pegno - Operazioni bancarie garantite da pegno - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. In tema di prelazione pignoratizia per i crediti bancari, il comma 4 dell'art. 2787 c.c. stabilisce un regime "agevolato" circa la prova del tempo della costituzione della garanzia (senza incidere sulla disciplina delle altre condizioni richieste dai commi 2 e 3 per l'operare della prelazione) che esenta le banche, regolarmente autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ex art. 14 T.U.B., dall'onere della data certa non per tutte le operazioni bancarie garantite (anche o solo) da pegno, ma per le sole operazioni di "credito su pegno", previste dall'art. 48 T.U.B. e disciplinate dalla l. n. 745 del 1939, oltre che dal r.d. n. 1279 del 1939; né il comma 4 cit. esclude che, per poter fruire della prelazione, le banche debbano fornire sufficiente indicazione scritta della cosa ricevuta in garanzia mediante la "polizza" o "altra scrittura" di enti debitamente autorizzati al compimento di dette operazioni, documentazione non sovrapponibile alle scritture private con data certa di cui al comma 3. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'operatività della prelazione con riferimento al credito della banca nei confronti del cliente fallito documentato da missive recanti un generico riferimento all'esistenza di titoli dati in garanzia). Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 15421 del 06/06/2019 (Rv. 654651 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2704, Cod_Civ_art_2787 corte cassazione 15421 2019 …...
giudizio per ottenere l'adempimento di un contratto stipulato dall'imprenditore prima del fallimento - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. . 4312 del 14/02/2019
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - curatore - poteri - rappresentanza giudiziale - Azione del curatore per ottenere l'adempimento di un'obbligazione derivante da un contratto stipulato tra l'imprenditore, successivamente fallito, e un terzo - Posizione del curatore - Simulazione relativa - Documento - Data certa ex art. 2704 c.c. ai fini dell'opponibilità alla curatela - Necessità - Esclusione - Fattispecie. Allorché agisca in giudizio per ottenere l'adempimento di un contratto stipulato dall'imprenditore prima del fallimento, il curatore non rappresenta non la massa dei creditori, la quale pure si giova del risultato utile in tal modo perseguito, ma il fallito, spossessato, nella cui posizione giuridica egli subentra, e dei cui diritti si avvale. Ne deriva che, in tal caso, il curatore non è terzo e non può invocare l'inopponibilità ad esso delle pattuizioni del contratto dissimulato intervenuto tra le parti sol perché il documento, recante la prova della simulazione relativa, è privo di data certa ex art. 2704 c.c. anteriore al fallimento. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto opponibile alla curatela la contro scrittura, costituente la prova della simulazione relativa del contratto di appalto stipulato dall'imprenditore "in bonis", di cui era stato chiesto l'adempimento, dissimulante in realtà una permuta, sul rilievo che, stante la posizione di non terzietà del curatore rispetto ai rapporti tra le parti contrattuali originarie, a nulla rilevasse la mancanza di data certa della detta controscrittura). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. . 4312 del 14/02/2019 Cod_Civ_art_1414, Cod_Civ_art_1415, Cod_Civ_art_1416, Cod_Civ_art_2704 …...
Interposizione fittizia di persona
Contratti in genere - simulazione (nozione) - interposizione di persona – fittizia - compravendita immobiliare - interposizione fittizia di persona - accordo trilatero - necessità - conseguenze in tema di onere della prova - controdichiarazione intercorsa tra il solo interposto ed il terzo - irrilevanza. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25578 del 12/10/2018 >>> In tema di interposizione fittizia di persona, la simulazione ha come indispensabile presupposto la partecipazione all'accordo simulatorio non solo dell'interposto e dell'interponente, ma anche del terzo contraente che deve dare la propria consapevole adesione all'intesa raggiunta tra i primi due soggetti assumendo i diritti e gli obblighi contrattuali nei confronti dell'interponente,ragion per cui la prova dell'accordo simulatorio deve avere ad oggetto la partecipazione del terzo all'accordo stesso con la conseguenza che, in caso di compravendita immobiliare, la domanda diretta all'accertamento della simulazione, ai fini della invalidazione del negozio simulato "inter partes", non può essere accolta se l'accordo simulatorio non risulti da atto scritto,proveniente anche dal terzo contraente, mentre resta del tutto inidonea ai fini suddetti - ove sia stata già raggiunta la prova della controdichiarazione conclusa tra il solo interponente e l'interposto - l'acquisizione dell'ulteriore contro dichiarazione integrativa scritta intercorsa, però, tra il solo interposto ed il terzo, al quale non abbia quindi partecipato anche l'interponente,da considerarsi terzo rispetto a tale scrittura, al quale non è, perciò, opponibile ai sensi dell'art. 2704 c.c., in difetto di idonea prova contraria. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25578 del 12/10/2018 …...
Azione revocatoria fallimentare - “data valuta”- Cass. n. 24137/2018
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - in genere - estratti conto bancari - “data valuta” - tempo effettivo dell’operazione - data certa - esclusione - ragioni. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24137 del 03/10/2018 >>> In tema di revocatoria fallimentare, le "date valuta" risultanti dagli estratti conto bancari non sono idonee a provare il tempo in cui le relative operazioni sono state realmente effettuate sul conto, né a conferire data certa alle stesse, essendo nella prassi bancaria utilizzate dette date in maniera convenzionale per postergare il tempo di effettuazione dei versamenti ed antergare invece quello dei prelievi. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24137 del 03/10/2018 Revocatoria Ordinaria Pauliana Azione corte cassazione 24137  2018 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Cass. n. 24137/2018
Estratti conto bancari - “Data valuta” - Tempo effettivo dell’operazione - Data certa - Esclusione - Ragioni. In tema di revocatoria fallimentare, le "date valuta" risultanti dagli estratti conto bancari non sono idonee a provare il tempo in cui le relative operazioni sono state realmente effettuate sul conto, né a conferire data certa alle stesse, essendo nella prassi bancaria utilizzate dette date in maniera convenzionale per postergare il tempo di effettuazione dei versamenti ed antergare invece quello dei prelievi. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24137 del 03/10/2018 (Rv. 650609 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1852, Cod_Civ_art_2704, Dlgs_14_2019_art_144, Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166          Revocatoria Ordinaria Pauliana Azione corte cassazione 24137  2018         …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16404 del 21/06/2018 (Rv. 649545 - 01)
Accertamento del passivo - Credito fondato su scrittura privata non autenticata - Mancanza di data certa anteriore al fallimento - Fatto impeditivo costituente eccezione in senso lato - Conseguenza - Rilevabilità d'ufficio da parte del giudice. Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - data – certa - In genere. In tema di accertamento del passivo fallimentare, la mancanza di data certa nelle scritture prodotte dal creditore, che proponga istanza di ammissione, si configura come fatto impeditivo all'accoglimento della domanda ed oggetto di eccezione in senso lato, in quanto tale rilevabile anche d'ufficio dal giudice. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16404 del 21/06/2018 (Rv. 649545 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2702, Cod_Civ_art_2703, Cod_Civ_art_2704, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_112, Dlgs_14_2019_art_201, Dlgs_14_2019_art_204 …...
Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - data - certa - in genere - Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23281 del 05/10/2017
Certezza della data – Data risultante da timbro postale – Condizioni per ritenere certa la data della scrittura privata non autenticata. In tema di data certa, nel caso di scrittura privata non autenticata può essere ritenuta la certezza della data solo nel caso in cui la scrittura formi un corpo unico con il foglio sul quale è impresso il timbro postale, perché la timbratura eseguita da un pubblico ufficiale equivale ad attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23281 del 05/10/2017   …...
Assicurazione - veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - risarcimento del danno - azione per il risarcimento dei danni – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22415 del 26/09/2017
Richiesta di risarcimento all'assicuratore (o impresa designata o ina) – modalità - Denuncia di sinistro stradale (art. 5 legge 26 febbraio 1977 n. 39, ratione temporis applicabile) - Trasmissione all'assicuratore prima dell'instaurazione del giudizio nei suoi confronti - Necessità - Denuncia congiunta - Presunzione di veridicità - Sussistenza - Valore indiziario - Condizioni. La denuncia di sinistro stradale (cui sia applicabile "ratione temporis" l'art. 5 della l. n. 39 del 1977 n. 39), deve esser trasmessa, pur senza la prefissione di un termine, all'assicuratore prima di citarlo in giudizio, non solo per informarlo (artt. 1334 e 1913 c.c.) delle circostanze, modalità e conseguenze del sinistro, onde consentirgli la liquidazione stragiudiziale del danno derivatone, ma anche, nel caso di denuncia congiunta, ai fini della presunzione, fino a prova contraria a carico di esso assicuratore, della veridicità delle dichiarazioni ivi contenute; se invece il modulo di constatazione amichevole è portato per la prima volta a conoscenza dell'assicuratore nel corso del giudizio nei suoi confronti, le predette dichiarazioni hanno valore soltanto indiziario. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22415 del 26/09/2017   …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - cessazione - concordato fallimentare - assuntore - Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 13762 del 31/05/2017
Procedure concorsuali - Curatore che agisca in giudizio per recuperare una somma dovuta al fallito - Stessa posizione sostanziale e processuale del fallito - Conseguenze in tema di eccezione dei terzi e di applicabilità dell’art. 2704 c.c. - Assimilabilità dell’assuntore del concordato fallimentare al curatore - Sussistenza. Il curatore fallimentare che agisca giudizialmente per ottenere il pagamento di una somma già dovuta al fallito esercita un’azione rinvenuta nel patrimonio di quest’ultimo, collocandosi nella medesima sua posizione, sostanziale e processuale, sicchè il terzo convenuto in giudizio dal curatore può legittimamente opporgli tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all’imprenditore fallito, comprese le prove documentali e senza i limiti di cui all’art. 2704 c.c. Ne deriva che, in caso di chiusura del fallimento per concordato fallimentare, l’assuntore che prosegua o intraprenda analoghe iniziative giudiziarie verso il terzo viene a trovarsi nella medesima posizione processuale che aveva o avrebbe avuto il curatore. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 13762 del 31/05/2017 …...
Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - data - certa - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17926 del 12/09/2016
Fatti idonei diversi dalla registrazione - Elencazione non tassativa - Configurabilità - Prova per presunzioni - Ammissibilità - Limiti - Atto proprio della parte interessata - Utilizzabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. L'art. 2704 c.c. non contiene un'elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata deve ritenersi certa rispetto ai terzi e lascia al giudice di merito la valutazione, caso per caso, della sussistenza di un fatto, diverso dalla registrazione, idoneo, secondo l'allegazione della parte, a dimostrare la data certa; tale fatto può essere oggetto di prova per testi o per presunzioni, la quale non è però ammessa con riguardo ad un atto proprio della stessa parte interessata alla prova. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto impugnato che, in sede di opposizione ex art. 98 l.fall., aveva ammesso al passivo un credito per fornitura di calcestruzzo, desumendolo dai documenti di trasporto, sottoscritti anche dal vettore, dei quali veniva affermata l'anteriorità rispetto al fallimento, senza che tale affermazione fosse suffragata dalla registrazione ovvero dalla presenza di un fatto diverso ed idoneo a conferire la certezza necessaria a renderli opponibili alla massa). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17926 del 12/09/2016   …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - liquidazione coatta amministrativa - amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17080 del 12/08/2016
Amministrazione straordinaria - Formazione del passivo - Credito nascente da contratto di conto corrente bancario - Certezza della data ex art. 2704 c.c. anteriore all'insolvenza - Necessità - Fondamento - Proposizione di domande riconvenzionali subordinate del commissario di nullità del contratto e di ripetizione di indebito - Irrilevanza. L'insinuazione al passivo di una procedura di amministrazione straordinaria di un credito fondato su di un contratto di conto corrente bancario, per la validità del quale è prevista la forma scritta "ad substantiam", postula l'accertamento dell'anteriorità della data di quest'ultimo, ex art. 2704, comma 1, c.c., rispetto alla sentenza dichiarativa dell'insolvenza, in ragione della terzietà dell'organo gestore della procedura verso i creditori concorsuali ed il debitore, senza che la banca possa avvalersi, a fini probatori del credito invocato, degli estratti del conto stesso. Né la proposizione, in via subordinata, di domande riconvenzionali di nullità di specifiche clausole contrattuali e di ripetizione di indebito da parte del commissario è idonea a superarne la questione della data certa e, dunque, dell'opponibilità del contratto alla procedura, perché, quando la difesa della parte si articola in più domande subordinate, la verifica di compatibilità deve farsi nell'ambito di ciascuna di esse, implicandone la formulazione in via gradata il progressivo abbandono delle tesi già sostenute. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17080 del 12/08/2016   …...
Appalto (contratto di) - in genere (nozione, caratteri, differenze con la vendita, il contratto d'opera ed il contratto di lavoro subordinato, distinzioni) – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16530 del 05/08/2016
Forma scritta "ad substantiam" o "ad probationem" - Necessità - Esclusione - Stipulazione "per facta concludentia" - Ammissibilità - Domanda di ammissione al passivo fallimentare dell'appaltatore - Conseguenze sui mezzi di prova rilevanti. La stipulazione del contratto d'appalto non richiede la forma scritta "ad substantiam", né "ad probationem", potendo lo stesso essere concluso anche "per facta concludentia", sicché, con riguardo all'effettiva esecuzione delle prestazioni per il cui corrispettivo la parte committente, che se ne assuma creditrice, chieda l'ammissione al passivo del fallimento dell'appaltatore, ben possono assumere rilevanza la prova testimoniale e il verbale "informale" di ricognizione delle opere incompiute dal fallito, se non specificamente contestato dalla curatela (che, nella specie, se ne è servita per l'autonoma quantificazione dei lavori incompiuti), neppure quanto alla sua opponibilità per carenza di data certa. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16530 del 05/08/2016   …...
contratti in genere - effetti del contratto - rispetto ai terzi – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12242 del 06/06/2011
Erede del venditore - Sua assimilabilità al "terzo" e conseguente applicazione degli artt. 2704 e 2644 cod. civ. - Esclusione - Fondamento - Conseguenze in tema di opponibilità dell'atto di disposizione compiuto in vita dal "de cuius". Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12242 del 06/06/2011 L'erede, continuando la personalità del "de cuius", diviene parte del contratto concluso dallo stesso, per cui egli resta vincolato al contenuto del contratto medesimo, ancorché questo non sia stato trascritto. Pertanto, l'opponibilità dell'acquisto di un immobile nei confronti dell'erede del venditore si sottrae, oltre che alle regole dell'art. 2704 cod. civ. in tema di certezza della data della scrittura privata, anche alle disposizioni dell'art. 2644 cod. civ., circa gli effetti della trascrizione nel rapporto con l'altro acquirente del bene, per cui la trascrizione dell'acquisto "mortis causa" operato dall'erede, ai sensi dell'art. 2648 cod. civ., prima della trascrizione dell'atto di disposizione compiuto in vita dal "de cuius", vale soltanto agli effetti della continuità delle trascrizioni. Conseguentemente, l'erede non può eccepire l'anteriorità della trascrizione del suo acquisto, al fine di rendere a lui inopponibile l'atto di disposizione a favore dei terzi compiuto, in vita, dal "de cuius". Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12242 del 06/06/2011   …...
prova civile - documentale (prova) - scrittura privata data certa – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 4099 del 02/03/2016
Nei confronti del rappresentato - Contratto stipulato nella data indicata e prima della revoca della procura - Onere probatorio del rappresentato - Applicabilità dell'art. 2704 c.c. - Esclusione - Fattispecie in tema di società. Il rappresentato non diviene terzo rispetto al contratto stipulato a suo nome e per suo conto solo perché ne eccepisca la conclusione dopo la revoca della procura, e non può avvalersi, quindi, dell'art. 2704 c.c. al fine di riversare sulle altre parti l'onere di provare che il contratto si è perfezionato nella data indicata e prima della suddetta revoca o della perdita dei poteri rappresentativi, sicché, la società a nome della quale sia stata sottoscritta una scrittura che neghi l'opponibilità del documento nei suoi confronti, sostenendo che è stato redatto in data successiva a quella che figura apposta e quando il sottoscrittore era decaduto dalla carica di amministratore, è tenuta a fornire la prova della non veridicità della data apposta rimanendo, in difetto, vincolata dalla predetta indicazione. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 4099 del 02/03/2016   …...
Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - data - certa - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19656 del 01/10/2015
Prova per testi o per presunzioni - Prova riguardante direttamente la data - Inammissibilità - Prova sui fatti idonei a stabilire l'anteriorità del documento - Ammissibilità. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19656 del 01/10/2015 Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19656 del 01/10/2015 In assenza delle situazioni tipiche di certezza contemplate dall'art. 2704, comma 1, c.c., la data della scrittura privata è opponibile ai terzi se sia dedotto e dimostrato un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del documento; la relativa prova può essere fornita anche per testimoni o in via presuntiva, atteso che, a differenza di quella vertente direttamente sulla data, i limiti probatori previsti dalla citata norma riguardano la natura del fatto idoneo a stabilire con certezza l'anteriorità, non anche le modalità di prova di tale fatto. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19656 del 01/10/2015   …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2319 del 05/02/2016
Credito professionale - Prova del mandato per lo svolgimento di attività di consulenza o stragiudiziale - Conferimento in forma scritta - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Prova con testimoni - Ammissibilità - Mancanza di data certa della scrittura prodotta - Effetto - Mera inopponibilità del documento - Ulteriore rilevanza per la prova del negozio - Esclusione - Fattispecie. Il mandato professionale per l'espletamento di attività di consulenza e, comunque, di attività stragiudiziale non deve essere provato necessariamente con la forma scritta, "ad substantiam" ovvero "ad probationem", poiché può essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti e il giudice (nella specie, in sede di accertamento del relativo credito nel passivo fallimentare), tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza, può ammettere l'interessato a provare, anche con testimoni, sia il contratto che il suo contenuto; inoltre, l'inopponibilità, per difetto di data certa ex art. 2704 c.c., non riguarda il negozio, ma la data della scrittura prodotta, sicché il negozio e la sua stipulazione in data anteriore al fallimento possono essere oggetto di prova, prescindendo dal documento, con tutti gli altri mezzi consentiti dall'ordinamento, salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall'oggetto del negozio stesso. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2319 del 05/02/2016   …...
esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi - accertamento dell'obbligo del terzo - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6760 del 21/03/2014
Esecuzione presso terzi - Accertamento dell'obbligo del terzo - Estinzione del credito anteriore al pignoramento - Opponibilità al creditore pignorante - Distribuzione dell'onere della prova tra creditore procedente e terzo pignorato. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6760 del 21/03/2014 In tema di esecuzione presso terzi, il creditore procedente non agisce in nome e per conto del proprio debitore ma "iure proprio" e nei limiti del proprio interesse; ne deriva che nel giudizio di cognizione per accertamento dell'obbligo del terzo, conseguente alla mancata dichiarazione o alla sua contestazione, il creditore pignorante ha la qualità di terzo ed è tenuto a provare l'esistenza del credito del proprio debitore o l'appartenenza a questi della cosa pignorata, mentre il terzo pignorato, che eccepisca di avere soddisfatto le ragioni creditorie del debitore esecutato, dovrà provare non solo il fatto estintivo dedotto, ma anche l'anteriorità di esso al pignoramento, con i limiti di opponibilità, rispetto al creditore, della data delle scritture sottoscritte dal debitore. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6760 del 21/03/2014   …...
impugnazioni civili - impugnazioni in genere - notificazione della sentenza impugnata - termini - per la decorrenza dei termini di impugnazione Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 883 del 17/01/2014
Decorrenza - Dalla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario e non da quella del successivo perfezionamento della notifica - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 883 del 17/01/2014 Quando una delle parti abbia notificato all'altra la sentenza, il termine breve per impugnare decorre per la parte notificante dalla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, e non in quella eventualmente successiva di perfezionamento della notifica, in quanto la consegna dell'atto rende certa l'anteriorità della conoscenza della sentenza per l'impugnante, in applicazione analogica del principio dettato dall'art. 2704, primo comma, ultimo periodo, cod. civ.Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 883 del 17/01/2014 …...
Titoli di credito - cambiale (o pagherò) - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2707 del 08/03/1995
Natura - Dichiarazione unilaterale rivolta a persona non determinata - Esclusione - Dichiarazione rivolta a persona determinata (originario prenditore) - Configurabilità - Conseguenze - Prova - Applicabilità del secondo comma dell'art. 2704 cod. civ. - Esclusione - Disposizione di cui al primo comma - Applicabilità.  Il titolo cambiario non è configurabile come dichiarazione unilaterale rivolta a persona non determinata, atteso che il diritto alla prestazione in esso indicata non si puntualizza, come nelle promesse al pubblico, nei confronti di una serie indeterminata di soggetti che vengano a trovarsi nella specifica situazione prefigurata nella dichiarazione (art. 1989 cod. civ.), ma sorge invece in favore dell'originario prenditore del titolo, il cui nominativo deve essere indicato, a pena della nullità (art. 1, n. 6, legge cambiaria) sul titolo medesimo, e può essere fatto valere da altri soggetti solo a seguito del trasferimento del titolo, nel rispetto delle forme che presiedono alla sua circolazione; il destinatario della dichiarazione è quindi sempre determinato e si identifica in uno dei soggetti del rapporto fondamentale. Ne deriva che ai titoli cambiari non è applicabile il secondo comma dell'art. 2704 cod. civ. il quale con riferimento alle dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata, prevede che la data della scrittura privata può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova, valendo per essi la regola stabilita dal primo comma dello stesso articolo. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2707 del 08/03/1995   …...
Successioni mortis causa - disposizioni generali - accettazione dell'er – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 454 del 14/02/1973
Modi - tacita - donazione, vendita e cessione dei diritti di successione - accettazione presunta - prova - limiti di prova dei contratti - inapplicabilità - data dell'atto di accettazione - prova - trascrizione o registrazione dell'atto - esclusione.* La cessione dei diritti erri (documentata, nella specie,da atto ricevuto da notaio negli stati uniti d' America) importa - per il cedente - accettazione dell'er, sia che si faccia riferimento alla disciplina dettata dall'art 477 cod civ vigente, sia che si abbia riguardo all'art 936 del codice abrogato. Trattasi di una figura di accettazione presunta, che si affianca all' accettazione tacita, dalla quale si discosta in quanto non impone al giudice l'indagine richiesta dall'art 476 cod civ. ciascuno dei contratti menzionati nell'art 477, se in rapporto all'efficacia traslativa dei diritti di successione viene in rilievo in quanto atto negoziale,considerato invece per il valore sintomatico (qual'e presunto iuris et de iure) che esso presenta, in relazione all'acquisto dell'er, si colloca sul terreno dei fatti; con la conseguenza che la prova dell'accettazione presunta, al pari di quella dell'accettazione tacita, non soggiace ai limiti che concernono la prova del contratto,anche sotto il profilo della sua collocazione nel tempo, per cui, ai fini della certezza, nei confronti dei terzi, della data dell'atto da cui deriva l'accettazione presunta, non e necessaria la trascrizione o registrazione dell'atto stesso.* Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 454 del 14/02/1973   …...

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