Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - cessazione - concordato fallimentare - assuntore - Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 13762 del 31/05/2017
Procedure concorsuali - Curatore che agisca in giudizio per recuperare una somma dovuta al fallito - Stessa posizione sostanziale e processuale del fallito - Conseguenze in tema di eccezione dei terzi e di applicabilità dell’art. 2704 c.c. - Assimilabilità dell’assuntore del concordato fallimentare al curatore - Sussistenza.
Il curatore fallimentare che agisca giudizialmente per ottenere il pagamento di una somma già dovuta al fallito esercita un’azione rinvenuta nel patrimonio di quest’ultimo, collocandosi nella medesima sua posizione, sostanziale e processuale, sicchè il terzo convenuto in giudizio dal curatore può legittimamente opporgli tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all’imprenditore fallito, comprese le prove documentali e senza i limiti di cui all’art. 2704 c.c. Ne deriva che, in caso di chiusura del fallimento per concordato fallimentare, l’assuntore che prosegua o intraprenda analoghe iniziative giudiziarie verso il terzo viene a trovarsi nella medesima posizione processuale che aveva o avrebbe avuto il curatore.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 13762 del 31/05/2017