2555. Nozione.
Codice Civile Libro Quinto: DEL LAVORO Titolo VIII: DELL'AZIENDA Capo I: DISPOSIZIONI GENERALI Art.2555. Nozione.
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Art. 2555. Nozione.
1. L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.
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Documenti collegati:
Fusione - effetti - impugnazioni civili - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 7711 del 21/03/2024 (Rv. 670694-01)
Appello - legittimazione - attiva - Società risultante dalla fusione, con altre società, della società originariamente convenuta che sia anche conferitaria di ramo d'azienda - Duplice legittimazione a proporre appello in luogo della società incorporata - Sussistenza - Conseguenze in tema di prova del titolo successorio.
La società risultante dalla fusione, con altre, della società originariamente convenuta in giudizio, che sia anche conferitaria di un ramo d'azienda, è legittimata a proporre appello in luogo della società incorporata, parte del giudizio di primo grado e cedente del ramo d'azienda, non solo per effetto della intervenuta fusione, ma anche per effetto della cessione, assumendo così una duplice legittimazione, quella di successore a titolo universale, che le deriva dalla fusione, e quella di successore a titolo particolare, che le deriva dalla cessione di ramo d'azienda, con la conseguenza che, ove si qualifichi come cessionaria del ramo d'azienda, può limitarsi ad allegare tale titolo, specificandolo nell'intestazione dell'impugnazione, trattandosi di un titolo di natura pubblica e, quindi, di contenuto accertabile.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 7711 del 21/03/2024 (Rv. 670694-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2504_2, Cod_Civ_art_2555, Cod_Civ_art_2556, Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_111 …...
Contratto di trasporto (diritto civile) - di cose - azienda - cessione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4150 del 15/02/2024 (Rv. 670510-01)
Successione nei contratti - Accesso al mercato dell’autotrasporto di cose per conto terzi ex art. 2, comma 227, della l. n. 244 del 2007 - Trasferimento d'azienda - Contenuto - Trasferimento della licenza - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.
Ai fini dell'accesso al mercato dell'autotrasporto di cose per conto terzi, l'art. 2, comma 227, della l. n. 244 del 2007 richiede il subentro, tramite cessione di azienda o di ramo aziendale, nell'attività di impresa del cedente, in tal modo presupponendo il trasferimento, in favore del cessionario, di beni, mobili o immobili, che compongono, nel loro complesso, l'azienda o un ramo di essa, non essendo, invece, sufficiente il mero trasferimento della licenza, posto che questa, non essendo un bene suscettibile di atti di disposizione negoziali privati, atteso il suo carattere personale, non può essere ricompresa tra gli elementi materiali o immateriali il cui insieme costituisce l'azienda.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4150 del 15/02/2024 (Rv. 670510-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2555 …...
Azienda - cessione Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24591 del 11/08/2023 (Rv. 668649 - 01)
Cessione del ramo d'azienda - Trasferimento automatico dei requisiti SOA - Esclusione - Valutazione in concreto dell'atto di cessione - Eccezione di inadempimento del cessionario di un ramo d'azienda del mancato trasferimento di requisiti, indispensabili per l'ottenimento, di specifiche attestazioni SOA - Prova dell'obbligo del cedente a far conseguire la certificazione SOA - Necessità.
La cessione di ramo d'azienda non determina il trasferimento automatico dei requisiti SOA, dipendendo tale trasferimento dal concreto atto di cessione da valutarsi sulla base degli scopi perseguiti dalle parti e dell'oggetto del trasferimento, con la conseguenza che il cessionario che eccepisca l'inadempimento del cedente per il mancato trasferimento di requisiti indispensabili per l'ottenimento di specifiche attestazioni SOA ha l'onere di provare che il cedente, con espressa pattuizione, abbia garantito che i beni, oggetto del trasferimento del ramo di azienda, presentino tali requisiti.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24591 del 11/08/2023 (Rv. 668649 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2555 …...
Mancato trasferimento dell'immobile ove era svolta l'attività e del personale dipendente – Cass. n. 7308/2023
Azienda - cessione - in genere - Trasferimento d'azienda - Contenuto - Mancato trasferimento dell'immobile ove era svolta l'attività e del personale dipendente - Irrilevanza.
Ricorre la vendita aziendale regolata dagli artt. 2555 c.c. e ss. ogni volta venga ceduto un insieme di elementi costituenti un complesso organico e funzionalmente adeguato a conseguire lo scopo in vista del quale il loro coordinamento era stato posto in essere, essendo necessario e sufficiente che la cessione abbia ad oggetto un'entità economica ancora esistente, che conservi l'attitudine all'esercizio dell'impresa, la cui gestione sia stata effettivamente proseguita o ripresa dal nuovo titolare, senza che al riguardo rilevino il trasferimento dell'immobile ove si era svolta l'attività e del personale dipendente.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 7308 del 13/03/2023 (Rv. 667290 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2555, Cod_Civ_art_2556, Cod_Civ_art_2560, Cod_Civ_art_2561
Corte
Cassazione
7308
2023 …...
Terreni utilizzati per lo svolgimento di attività d'impresa – Cass. n. 17564/2022
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - procedimento - liquidazione dell’indennità - determinazione (stima) - Terreni utilizzati per lo svolgimento di attività d'impresa - Perdite aziendali - Indennizzo - Esclusione - Fondamento.
L'indennità di espropriazione è unica ed, essendo destinata a tener luogo del bene espropriato, non può superare in nessun caso il valore che esso presenta in considerazione della sua concreta destinazione; il termine di riferimento per la sua determinazione è rappresentato dal valore di mercato del bene, quale gli deriva dalle sue caratteristiche naturali, economiche e giuridiche, e soprattutto dal criterio previsto dalla legge per apprezzarle, non anche dal reale pregiudizio che il proprietario (o altro titolare di un minore diritto di godimento) risentano come effetto dal non potere ulteriormente svolgere, mediante l'uso dello stesso immobile, la precedente attività; ne consegue che, estinto il diritto di proprietà, ove risulti impedito, sul luogo, l’ulteriore svolgimento dell'impresa, che utilizzava l'immobile per fornire i propri servizi, l'espropriazione non si estende al diritto dell'imprenditore su di essi, né all'azienda da quest'ultimo organizzata.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 17564 del 31/05/2022 (Rv. 665093 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2555
Corte
Cassazione
17564
2022 …...
Agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Cass. n. 9207/2022
Tributi (in generale) - "solve et repete" - disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - agevolazioni varie - in genere - Agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate - Definizione di struttura produttiva - Caratteristiche - Appartenenza della struttura produttiva ad una più ampia unitaria struttura imprenditoriale - Irrilevanza.
Ai fini dell'agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate prevista dall'art. 8 della l. n. 388 del 2000, per struttura produttiva si deve intendere un'entità produttiva che sia dotata di autonomia funzionale e organizzativa, la quale implica, tra l'altro, che la struttura produttiva costituisca un autonomo centro d'imputazione di costi e di profitti e disponga di risorse umane a essa specificamente attribuite. In tale prospettiva, non assume invece di per sé rilievo il fatto che la struttura produttiva faccia parte di una più ampia unitaria struttura imprenditoriale, eventualmente costituita in forma di società, alle cui direttive o al cui coordinamento la stessa struttura sia sottoposta.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 9207 del 22/03/2022 (Rv. 664270 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2112, Cod_Civ_art_2555
Corte
Cassazione
9207
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Cessione ramo di azienda da parte di un Comune a favore di Azienda speciale – Cass. n. 33969/2021
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - applicazione dell'imposta - in genere - Imposte di registro, ipotecaria e catastale - Cessione ramo di azienda da parte di un Comune a favore di Azienda speciale - Esenzione ex art. 118 d.lgs. n. 267 del 2000 - Sussistenza - Fondamento.
In tema di imposte di registro, ipotecarie e catastali, l'esenzione prevista dall'art. 118, comma 1, d.lgs. n. 267 del 2000 si applica ai trasferimenti di beni di ogni tipologia effettuati dai Comuni a favore delle proprie aziende speciali di cui all'art. 114 d.lgs. cit., comprese le aziende (o i rami di azienda), che costituiscono beni distinti dai singoli loro componenti.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 33969 del 12/11/2021 (Rv. 662802 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2555
Corte
Cassazione
33969
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Modalità' di riscossione - riscossione coattiva – Cass. n. 14736/2021
Riscossione delle imposte - riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalità' di riscossione - riscossione coattiva - in genere Cartella esattoriale - Cessione di azienda - Notifica al cessionario senza previa escussione del cedente - Violazione del "beneficium excussionis" - Deducibilità quale vizio proprio della cartella - Esclusione - Ragioni.
In tema di responsabilità solidale ex art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997 del cessionario di azienda o di ramo di essa, va esclusa la nullità della cartella di pagamento per il solo fatto che l'emissione della stessa e l'iscrizione a ruolo non siano stati preceduti dalla preventiva escussione del cedente il ramo di azienda, poiché la violazione del "beneficium excussionis” non configura un vizio proprio della cartella ma la relativa eccezione integra un'autonoma "causa petendi” impugnatoria appartenente al perimetro dell'esecuzione che può fondare, al più, la richiesta di sospensione dell'atto riscossivo ex art. 47 d.lgs. n. 546 del 1992.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 14736 del 27/05/2021 (Rv. 661425 - 01)
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Redditi diversi - Plusvalenze – Cass. n. 14560/2021
Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi diversi - Plusvalenze - Cessione di azienda - Dichiarazione secondo il principio di competenza - Incasso parziale del prezzo - Irrilevanza - Fondamento.
In tema di imposte sui redditi, la plusvalenza derivante dalla cessione di azienda va dichiarata, inderogabilmente, nel periodo in cui si è formalmente realizzata, non rilevando l'incasso parziale del prezzo di vendita per effetto del fallimento della cessionaria, atteso che i due momenti integrano eventi (la realizzazione della plusvalenza nel modo suddetto e la successiva emersione di un componente negativo conseguente alla mancata corresponsione per intero del prezzo della cessione) fiscalmente autonomi, che vanno dichiarati - l'uno come guadagno, l'altro come perdita - nei distinti periodi in cui si verificano.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 14560 del 26/05/2021 (Rv. 661351 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2555 …...
Qualificazione del reddito come di impresa o di lavoro autonomo – Cass. n. 7407/2021
Professionisti - Società di professionisti - Qualificazione del reddito come di impresa o di lavoro autonomo - Criteri - Fattispecie. Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone giuridiche (i.r.p.e.g.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - determinazione
In tema di società di professionisti, ai fini della qualificazione del reddito come reddito di impresa o di lavoro autonomo, in mancanza di una disciplina speciale di natura fiscale, deve farsi riferimento alle regole generali civilistiche; pertanto, ai sensi dell'art. 2238 c.c., il reddito deve essere qualificato come di impresa quando l'esercizio della professione costituisca elemento di un'attività organizzata in forma di impresa, con prevalenza del carattere dell'organizzazione del lavoro altrui e del capitale sulla prestazione di lavoro intellettuale, sicché il reddito prodotto non possa essere riferito al solo lavoro del professionista ma debba ritenersi derivante dall'intera struttura imprenditoriale, mentre dovrà essere qualificato come di lavoro autonomo in difetto di dimostrazione di un'attività diversa e ulteriore rispetto all'apporto intellettuale, il quale non si configura come una delle componenti di una più complessa attività organizzata ma resta connotato dal requisito della personalità di cui all'art. 2232 c.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accolto l’opposizione al decreto ingiuntivo concesso ad una società di professionisti legali per il pagamento della somma trattenuta da un cliente a titolo di ritenuta d'acconto sull'onorario versato, applicata sul presupposto che si trattasse di reddito di lavoro autonomo, avuto riguardo alla mancata dimostrazione, da parte della creditrice ingiungente, del capitale investito e dell'attività ulteriore esercitata in forma societaria, rispetto a quella propria di una normale associazione di professionisti).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 7407 del 17/03/2021 (Rv. 661003 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2082, Cod_Civ_art_2232, Cod_Civ_art_2238, Cod_Civ_art_2555 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7311 del 16/03/2020 (Rv. 657557 - 01)
Prosecuzione dell'attività d'impresa - Affitto di azienda - Rilevanza "ex se" - Esclusione - Accertamento di fatto - Necessità.
Ai fini della dichiarazione di fallimento dell'imprenditore commerciale, l'affitto dell'azienda comporta, di regola, la cessazione della qualità di imprenditore, salvo l'accertamento in fatto che l'attività d'impresa sia, invece, proseguita in concreto, non essendo sufficiente affermare la compatibilità tra affitto di azienda e prosecuzione dell'impresa, la quale va positivamente accertata dal giudice del merito.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7311 del 16/03/2020 (Rv. 657557 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2555, Cod_Civ_art_2562, Cod_Civ_art_1615, Dlgs_14_2019_art_001, Dlgs_14_2019_art_121, Dlgs_14_2019_art_033 …...
Azienda - affitto - Cass. n. 3888/2020
Locazione di immobile ad uso non abitativo - Affitto di azienda - Differenze - Criteri di individuazione - Fattispecie.
AZIENDA
AFFITTO
Il giudice, nel valutare se un contratto debba essere qualificato come locazione di immobile od affitto di azienda (o di un ramo di essa), deve, in primo luogo, verificare se i beni oggetto di tale contratto fossero già organizzati in forma di azienda; in caso di esito positivo dell'indagine, egli è tenuto, quindi, ad accertare se le parti abbiano inteso trasferire o concedere il godimento del complesso organizzato o semplicemente quello di un immobile, al cui utilizzo risultino strumentali gli altri beni e servizi eventualmente ceduti, restando poi libero l'avente causa di costituire "ex novo" un'azienda propria. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione della corte di appello, la quale, poiché l'immobile oggetto del contratto era situato in un centro commerciale, aveva erroneamente ritenuto l'avvenuta cessione di un'organizzazione aziendale, senza verificare se il cedente avesse in precedenza impresso ai beni interessati dall'accordo una tale organizzazione e valorizzando, invece, il trasferimento in godimento, assieme al locale, di elementi, quali un massetto, un registratore ed un gabinetto, di per sé insufficienti a costituire un'azienda).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 3888 del 17/02/2020 (Rv. 657146 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1571, Cod_Civ_art_2555, Cod_Civ_art_2562
corte
cassazione
3888
2020 …...
Azienda – affitto - Forma scritta ai fini della validità del contratto –Cass. n. 18066/2019
Casi - Iscrizione nel registro delle imprese - Rilevanza ai fini della validità del contratto - Esclusione.
L'affitto di azienda non richiede la forma scritta ai fini della sua validità, a meno che tale forma non sia richiesta per la natura dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto, né assume rilevanza, in senso contrario, la disposizione di cui al capoverso dell'art. 2556 c.c., la quale nel prescrivere l'iscrizione nel registro delle imprese - che, a sua volta, postula la forma pubblica o per scrittura privata autenticata dell'atto -, non richiede tali adempimenti ai fini della validità del contratto, ma si riferisce al regime di opponibilità ai terzi dello stesso.
Corte Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 18066 del 05/07/2019 (Rv. 654410 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2555, Cod_Civ_art_2556
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cassazione
18066
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Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 10756 del 17/04/2019 (Rv. 653566 - 01)
Formazione dello stato attivo dell'eredità - collazione ed imputazione - resa dei conti Contitolarità di azienda e partecipazione di società - Differenze - Conseguenze in tema di collazione - Collazione di azienda - Collazione prevista per gli immobili - Configurabilità - Sussistenza - Collazione per imputazione - Valore al momento dell'apertura della successione - Riferimento al complesso unitario - Necessità.
La quota di società è soggetta a collazione per imputazione, prevista dall'art. 750 c.c. per i beni mobili, poiché - non conferendo ai soci un diritto reale sul patrimonio societario riferibile alla società, che è soggetto distinto dalle persone dei soci - attribuisce un diritto personale di partecipazione alla vita societaria. La collazione della quota di azienda, che rappresenta la misura della contitolarità del diritto reale sulla "universitas rerum" dei beni di cui si compone, va compiuta, invece, secondo le modalità indicate dall'art. 746 c.c. per gli immobili, sicché - ove si proceda per imputazione - deve aversi riguardo al valore non delle singole cose, ma a quello assunto dalla detta azienda, quale complesso organizzato, al tempo dell'apertura della successione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 10756 del 17/04/2019 (Rv. 653566 - 01)
Cod_Civ_art_2555, Cod_Civ_art_2247, Cod_Civ_art_0731, Cod_Civ_art_0746, Cod_Civ_art_0747, Cod_Civ_art_0750 …...
Liquidazione del compenso
Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - relazione e compenso - liquidazione del compenso per operazioni di stima di bene complesso quale l'azienda - ricorso ad un unico criterio - necessità - individuazione - fondamento - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 27914 del 31/10/2018
>>> In caso di affidamento al c.t.u. di un incarico unitario per la stima di un bene complesso come l'azienda, il compenso deve essere liquidato sulla base del disposto di cui all'art. 3 del d.m. 30 maggio 2002 (relativo a perizia o consulenza tecnica in materia di valutazione di patrimoni), e non secondo criteri corrispondenti a ciascuno dei singoli beni che compongono l'azienda stessa, alla stregua degli artt. 11 e 13 del medesimo d.m., poiché, nella valutazione dei patrimoni, l'unicità dell'incarico e, di conseguenza, del compenso, non è esclusa dalla pluralità delle verifiche. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito che aveva liquidato, in sede di opposizione, il compenso degli ausiliari nominati dal giudice per le indagini preliminari nell'ambito di un procedimento penale facendo applicazione degli artt. 11 e 13 del d.m. 30 maggio 2002, nonostante l'incarico loro conferito avesse riguardato la rappresentazione e la stima del patrimonio aziendale di quattordici società di capitali oggetto di sequestro preventivo, al fine della sua eventuale riduzione).
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 27914 del 31/10/2018 …...
Trasferimento a società di diritto privato di attività svolte da enti pubblici
Impiego pubblico - impiegati dello stato - stipendi - passaggio ad altro ruolo o ad altra amministrazione - trasferimento a società di diritto privato di attività svolte da enti pubblici - passaggio di personale - art. 2112 c.c. - applicabilità - fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 23618 del 28/09/2018
>>> La disciplina dell'art. 2112 c.c. si applica anche in caso di passaggio di personale da ente pubblico a società di diritto privato, alla quale è stato attribuito l'esercizio di funzioni o servizi in precedenza esercitati direttamente dall'ente,a prescindere dalla preesistenza di un'azienda in senso tecnico ex art. 2555 c.c., e dalle modalità con le quali il trasferimento d'azienda è stato attuato, essendo ininfluente che il trasferimento sia avvenuto per atto negoziale o a seguito di provvedimento autoritativo.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 23618 del 28/09/2018 …...
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - applicazione dell'imposta – Corte di Cassazione Sez. 5 - , Sentenza n. 27290 del 17/11/2017
In genere tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - applicazione dell'imposta - in genere - Cessione d'azienda - Effetti sull'imposizione di registro - Attitudine potenziale all'esercizio dell'attività d'impresa - Sufficienza - Fattispecie
Ai fini della qualificazione di un negozio quale cessione di azienda - assoggettabile ad imposta di registro anziché ad IVA – non occorre che il complesso ceduto permetta l’esercizio attuale dell’attività di impresa, essendo sufficiente la sua potenziale attitudine a tale esercizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto di non poter qualificare cessione di azienda il negozio avente ad oggetto la cessione di alcune centrali idroelettriche in quanto esso non poteva trasferire le relative concessioni amministrative di derivazione idrica).
Corte di Cassazione Sez. 5 - , Sentenza n. 27290 del 17/11/2017
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Successioni "mortis causa" - successione testamentaria - legato - prestazione in genere - obblighi del legatario – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1720 del 29/01/2016
Legato d'azienda - Successione del legatario nel complesso dei beni (attivi e passivi) - Fondamento - Conseguenze - Obbligo di pagamento dei debiti aziendali - Limiti.
Il legato di azienda ha ad oggetto, salvo diversa volontà del testatore, il complesso unitario dei beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, comprensivo di tutti i rapporti patrimoniali di debito-credito che ad essa fanno capo, sicché, trovando applicazione le regole successorie, il legatario è tenuto al pagamento dei debiti aziendali, ancorché nei limiti del valore dell'azienda medesima, ex art. 671 c.c.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1720 del 29/01/2016 …...
Possesso - effetti - usucapione - in genere – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 5087 del 05/03/2014
Azienda - Nozione - Bene distinto dai singoli componenti - Suscettibilità di possesso unitario - Configurabilità - Conseguenze - Usucapibilità - Fattispecie in tema di farmacia.
Ai fini della disciplina del possesso e dell'usucapione, l'azienda, quale complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, deve essere considerata come un bene distinto dai singoli componenti, suscettibile di essere unitariamente posseduto e, nel concorso degli altri elementi indicati dalla legge, usucapito. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha riconosciuto l'usucapibilità, da parte del proprietario della metà di una farmacia al cui interno aveva esercitato l'attività di farmacista per oltre vent'anni comportandosi quale unico proprietario, dell'altra metà della farmacia).
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 5087 del 05/03/2014 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - legittimazione all'impugnazione - attiva – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 17470 del 17/07/2013
Successore a titolo particolare nel diritto controverso - Legittimazione attiva all'impugnazione - Spettanza - Prova del titolo successorio - Necessità - Contenuto - Fattispecie.
Il successore a titolo particolare nel diritto controverso è legittimato ad impugnare la sentenza resa nei confronti del proprio dante causa provando il titolo che gli consenta di sostituire quest'ultimo, essendo a tal fine sufficiente la specifica indicazione di tale atto nell'intestazione dell'impugnazione, laddove il titolo sia di natura pubblica e di contenuto, quindi, accertabile ed esso sia rimasto incontestato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha riconosciuto alla cessionaria del ramo di azienda, comprensivo del rapporto oggetto di giudizio, la legittimazione a ricorrere per cassazione avverso la sentenza di appello resa nei confronti della sua dante causa).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 17470 del 17/07/2013
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Azienda - cessione - in genere – Cass. n. 11130/2006
Identificazione dell'azienda ceduta - Analitica indicazione dei beni - Necessità - Esclusione - Indicazione del tipo di attività e dei locali dell'azienda - Sufficienza - Fondamento - Mancanza di un elemento essenziale per l'esercizio dell'attività non menzionato fra i beni aziendali - Conseguenze - Risoluzione del contratto per mancanza della qualità promessa - Configurabilità - Sussistenza - Fattispecie.
Ai sensi dell'art. 2555 cod. civ. l'azienda, quale complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa, è compiutamente identificata mediante la specificazione del tipo di attività svolta e dei locali nei quali essa è esercitata, trattandosi di indicazioni idonee a comprendere l'insieme degli elementi organizzati in detti locali e destinati allo svolgimento dell'attività dell'impresa, mentre la analitica individuazione di detti beni rileva al solo scopo di prevenire eventuali contestazioni in ordine alla riconducibilità degli stessi alla azienda; pertanto, deve ritenersi correttamente pronunciata dal giudice di merito, ex art. 1497 cod. civ., la risoluzione del contratto per mancanza delle qualità promesse ed essenziali per l'uso a cui la cosa è destinata, qualora l'azienda, trasferita ai sensi dell'art. 2556 cod. civ., sia risultata priva di un elemento essenziale per l'esercizio dell'attività commerciale dedotta in contratto anche se esso non sia stato menzionato tra i beni aziendali. (Nella specie, è stata pronunciata la risoluzione della cessione di un'azienda alimentare che, essendo sprovvista delle canne fumarie - peraltro non indicate fra i beni aziendali - non era stata in grado di svolgere l'attività di cottura dei cibi alla quale era preordinata per mancanza delle prescritte autorizzazioni amministrative, di cui il cedente aveva dichiarato l'esistenza).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 11130 del 15/05/2006
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11130
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Divisione - divisione erria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità - collazione ed imputazione - in genere - resa dei conti – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 502 del 15/01/2003
Contitolarità di azienda e partecipazione di società - Differenze - Conseguenze in tema di collazione - Collazione di azienda - Collazione prevista per gli immobili - Configurabilità - Sussistenza - Collazione per imputazione - Valore al momento dell'apertura della successione - Riferimento complesso unitario - Necessità.
Mentre è soggetta a collazione per imputazione, prevista dall'art.750 cod. civ. per i beni mobili, la quota di società, in quanto - non conferendo ai soci un diritto reale sul patrimonio societario riferibile alla società, che è soggetto distinto dalle persone dei soci - attribuisce un diritto personale di partecipazione alla vita societaria, va compiuta, secondo le modalità previste dall'art. 746 cod. civ. per gli immobili, la collazione della quota di azienda, che rappresenta la misura della contitolarità del diritto reale sulla "universitas rerum" dei beni di cui si compone, sicché - ove si proceda per imputazione - deve aversi riguardo al valore non dei singoli beni ma a quello assunto dall'azienda, quale complesso organizzato, al tempo dell'apertura della successione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 502 del 15/01/2003
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Azienda - in genere - sfruttamento diretto da parte dell'erede con beneficio d'inventario e del coniuge usufruttuario "ex lege" – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 1251 del 21/02/1984
Amministrazione di beni erri in regime di commissioni incidentali - configurabilità - esclusione - esercizio di attività imprenditoriale da parte di una società di fatto - sussistenza - conseguenze - responsabilità per i debiti relativi - qualità successoria delle persone e limitazioni di responsabilità - irrilevanza.*
Nel caso di comunione incidentale di azienda, ove il godimento di questa si realizzi mediante il diretto sfruttamento della medesima da parte di uno o più partecipanti alla comunione, è configurabile l'Esercizio di un'impresa individuale o collettiva (nella Forma della società regolare oppure della società irregolare o di fatto), non ostandovi l'art. 2248 cod. civ. (che assoggetta alle norme degli artt. 1100 e seguenti dello stesso codice la comunione costituita o mantenuta al solo scopo di godimento). Pertanto, nel caso in cui l'erede con beneficio d'inventario ed il coniuge usufruttuario ex lege (art. 581, vecchio testo, cod. civ.) esercitino, congiuntamente ed in via di fatto, lo sfruttamento diretto dell'azienda già appartenuta al de cuius, è esclusa la configurabilità di una mera amministrazione di beni erri in regime di comunione incidentale di godimento e si è, invece, in presenza dell'Esercizio di attività imprenditoriale da parte di una società di fatto, con l'ulteriore conseguenza che, in ordine alla responsabilità per i debiti contratti nell'Esercizio di tale attività, restano prive di rilievo la qualità successoria delle persone anzidette e le correlative limitazioni di responsabilità.*
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 1251 del 21/02/1984
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Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredita’ - collazione ed imputazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4009 del 18/06/1981
Collazione per imputazione di un'azienda oggetto di donazione - riferimento al valore assunto dal complesso unitario al momento della apertura della successione - necessita.*
La collazione per imputazione, in Sede di divisione ereditaria, che abbia ad oggetto la donazione di un'azienda, resta sottratta ai criteri concernenti i singoli beni, mobili od immobili, che compongono l'azienda medesima, (artt 746 e 750 cod civ), e va effettuata alla stregua del valore da essa assunto quale complesso unitario organizzato per fini produttivi, al tempo dell'aperta successione (art 747 cod civ).*
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4009 del 18/06/1981
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Possesso - azioni a tutela del possesso - reintegrazione da spoglio - legittimazione - attiva - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4259 del 03/07/1980
Comproprietario di azienda - riconoscimento del diritto per la quota di sua spettanza - impedimento alla relativa tutela possessoria - insussistenza.
L'azienda, come insieme di elementi organizzati ai fini della produzione, non comporta la proprieta in capo ad uno stesso soggetto di tutti gli elementi che concorrono a formarla, secondo quanto avviene nella universalita di fatto, ma ne consente l'appartenenza ad altri soggetti. Pertanto, il riconoscimento del diritto del comproprietario dell'azienda per la quota di sua spettanza non comporta una sua partecipazione alla gestione dell'impresa, individuale o sociale, di cui l'azienda costituisce strumento di Esercizio, e di conseguenza non trova impedimento alla correlativa tutela possessoria.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4259 del 03/07/1980 …...
Commercio (disciplina amministrativa) - interno - esercizio del commercio - licenze commerciali - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1366 del 18/03/1978
Obbligazioni verso terzi - responsabilita del vero gestore - convincimento dei terzi in ordine alla coincidenza della titolarita dell'esercizio con l'intestazione della licenza - rilevanza - condizioni - apparenza.
La licenza di commercio e un'autorizzazione amministrativa la quale tende unicamente a disciplinare, nell'interesse pubblico, l'esplicazione dell'attivita commerciale, senza interferire nei rapporti giuridici concreti di carattere negoziale privato che abbiano attinenza con l'attivita dell'Esercizio: resta pertanto integra, rispetto alla titolarita della licenza, la realta sostanziale della gestione dell'Esercizio, e il vero gestore risponde in proprio e in via esclusiva delle obbligazioni assunte verso i terzi. Cio non esclude, peraltro, che la responsabilita dell'intestatario della licenza che non gestisca l'Esercizio possa affermarsi in rapporto a una situazione di apparenza giuridica, ad un comportamento, cioe, dello stesso intestatario che giustifichi il convincimento dei terzi che egli, e non altri, sia l'effettivo gestore dell'Esercizio.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1366 del 18/03/1978
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