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Prova civile - documentale (prova) - riproduzioni meccaniche - valore probatorio cd. e-mail – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11606 del 14/05/2018

Documento informatico - Assenza di firma - Qualificazione come riproduzione informatica - Efficacia probatoria.

In tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11606 del 14/05/2018