Concordato preventivo - effetti - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 20175 del 18/07/2025 (Rv. 675421 - 01)
Concordato preventivo nella fase ante-omologa - Decorrenza della prescrizione - Sussistenza - Conseguenze.
In tema di concordato preventivo, durante la fase ante-omologa la prescrizione continua a decorrere per i crediti anteriori già scaduti e inizia a decorrere con l'apertura della procedura, a norma del combinato disposto degli artt. 55 e 169 l.fall., per quei crediti non ancora scaduti, in quanto - salvo il caso di cui all'art. 168, comma 2, della l.fall. - l'ammissione del debitore alla predetta procedura non costituisce un impedimento giuridico per il creditore a far valere il proprio diritto, non essendovi alcun ostacolo a formulare nei confronti del debitore in concordato istanze, solleciti e atti cautelativi di costituzione in mora.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 20175 del 18/07/2025 (Rv. 675421 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2943, Cod_Civ_art_2945
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