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Fallimento - effetti - per il fallito - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9649 del 13/04/2025 (Rv. 674665-01)

Rapporti processuali - Azione revocatoria ordinaria - Fallimento della società convenuta nel corso del giudizio di merito - Omessa dichiarazione di interruzione del giudizio - Nullità relativa degli atti successivi - Parte interessata a farla valere - Curatela fallimentare - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di revocatoria ordinaria, ove la società convenuta sia dichiarata fallita nel corso del giudizio di merito, l'omessa declaratoria di interruzione del processo comporta la nullità relativa degli atti successivi che va fatta valere dalla parte interessata, da identificarsi nella curatela fallimentare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso che i ricorrenti, parti diverse dalla curatela, avessero interesse a far valere la nullità).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9649 del 13/04/2025 (Rv. 674665-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_299, Cod_Proc_Civ_art_300