Fallimento - liquidazione dell'attivo - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 14664 del 31/05/2025 (Rv. 675271 - 01)
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - determinazione della base imponibile - trasferimenti coattivi - Trasferimento di beni caduti nel fallimento ex art. 107, comma 1, l.fall. - Art. 44, comma 1, d.P.R. n. 131 del 1986 - Applicabilità - Conseguenze.
In tema di imposta di registro, al contratto che dispone il trasferimento della proprietà di un bene del fallimento (nella specie, azienda) all'esito di una procedura competitiva deformalizzata ex art. 107, comma 1, l.fall. - avendo sempre natura di vendita coattiva, atteso che persegue finalità liquidatorie ed è subordinata ai controlli e all'autorizzazione del giudice delegato - si applica la norma speciale di cui all'art. 44, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, che predetermina la base imponibile, in deroga ai normali criteri di determinazione del valore a fini impositivi, nel prezzo di aggiudicazione, con conseguente impossibilità per l'Amministrazione finanziaria di procedere a rettifica.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 14664 del 31/05/2025 (Rv. 675271 - 01)