Concordato preventivo - ammissione - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 12352 del 09/05/2025 (Rv. 674807 - 01)
Domanda con riserva - Facoltà del tribunale di fissare un termine per il deposito di una somma di denaro rapportata alle spese della procedura - Sussistenza - Mancato versamento del deposito - Automatica inammissibilità della proposta o improcedibilità della domanda - Esclusione - Ragioni.
Nel caso di domanda di ammissione al concordato preventivo con riserva ex art. 161, comma 6, l.fall., il tribunale che, concedendo al debitore il termine per il deposito della proposta, del piano e della relativa documentazione, nomina immediatamente il commissario giudiziale, può disporre il deposito di una somma di denaro rapportata alle spese che si presumono necessarie per tale prima fase della procedura, ma il mancato deposito della somma, così come il mancato rispetto del termine all'uopo fissato o il deposito di somma inferiore a quella indicata non possono essere causa di automatica dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità della domanda, in mancanza di espressa disposizione di legge in tal senso, non essendo "ratione temporis" applicabili al giudizio le disposizioni innovative di cui all'art. 44, comma 1, lett. d), e comma 2, del d.lgs. n. 14 del 2019 (CCII).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 12352 del 09/05/2025 (Rv. 674807 - 01)