Chiusura del fallimento - effetti - Fallimento - Esdebitazione - Condizioni ostative - Condanna per reati connessi all'esercizio dell'impresa - Deroga ex art. 142, comma 1, n. 6, l.fall. - Affidamento in prova - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
In tema di esdebitazione fallimentare, l'art. 142, comma 1, n. 6, l.fall., laddove consente che essa operi nonostante la condanna per i delitti di bancarotta fraudolenta, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio e altri reati compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, purché sia intervenuta la riabilitazione, non è suscettibile di interpretazione estensiva, così da non potersi ritenere equipollente alla riabilitazione l'affidamento in prova ai servizi sociali, di cui all'art. 47, comma 12, della l. n. 354 del 1975, stante la diversità di ratio e presupposti dei due istituti.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2461 del 02/02/2025 (Rv. 673912-01)