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Fallimento ed altre procedure concorsuali Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 32977 del 28/11/2023 (Rv. 669605 - 01)

Fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - imprese soggette - in genere - Società agricola - Locazione, comodato, affitto di fabbricati e beni strumentali - Art. 2 d.lgs. n. 99 del 2004 - Rilevanza della norma ai soli fini fiscali - Fallibilità - Riferimento alla normativa civilistica e fallimentare - Esclusività.

In tema di fallimento degli imprenditori agricoli costituiti in forma societaria, l'art.2 del d.lgs. n. 99 del 2004, nel richiedere che i ricavi derivanti dalla locazione o dall'affitto di fabbricati ad uso abitativo o di terreni e relativi fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività rurale siano marginali (nell'ordine del 10% dell'ammontare dei ricavi complessivi), rappresenta una norma di carattere meramente fiscale, tesa a definire un regime tributario agevolato anche per l’impresa agricola esercitata in forma collettiva, con la conseguenza che l'individuazione dei requisiti da valutare per accertare la fallibilità o meno di una società agricola va operata in base alle norme del codice civile e della legge fallimentare, non a quelle statali o comunitarie di settore.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 32977 del 28/11/2023 (Rv. 669605 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2135