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Fallimento ed altre procedure concorsuali Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27586 del 29/09/2023 (Rv. 669142 - 01)

Fallimento - organi preposti al fallimento - giudice delegato - provvedimenti - Avvocato del fallimento - Compensi per prestazioni giudiziali - Decreto di liquidazione del giudice delegato - Liquidazione delle spese legali da parte del giudice della causa - Rapporti.

In tema di fallimento, qualora il giudice della causa in cui si sia costituita la procedura fallimentare liquidi a titolo di spese legali un importo maggiore rispetto a quello individuato dal giudice delegato su istanza del difensore e la pronuncia passi in giudicato, quest'ultimo determina la definitività del solo parametro di determinazione del valore della causa trattata e non già della quantificazione delle somme operata e il difensore, in sede di reclamo ex art. 26 l.fall. contro il decreto di liquidazione, ha diritto di pretendere la differenza a titolo di ingiustificato arricchimento della massa, che gli è riconosciuta con pronuncia i cui effetti sono sospensivamente condizionati all'effettivo incameramento della somma corrispondente da parte del curatore, ove non sia già avvenuto.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27586 del 29/09/2023 (Rv. 669142 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091