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Fallimento ed altre procedure concorsuali Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 19712 del 11/07/2023 (Rv. 668428 - 01)

Fallimento - liquidazione dell'attivo - vendita di immobili - modalità - esecuzione forzata - immobiliare - Programma di liquidazione - Vendite effettuate in sede fallimentare secondo le norme del c.p.c. con delega delle relative operazioni - Applicazione dell'art. 591 ter c.p.c. vigente nel periodo tra l'emanazione del d.l. n. 83 del 2015, conv. in l. n. 132 del 2015, e l'entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022 - Conseguenze.

Nell'ambito del fallimento (liquidazione giudiziale), nel caso in cui il curatore preveda all'interno del programma di liquidazione che le vendite vengano effettuate secondo le disposizioni del codice di procedura civile, con delega delle operazioni di vendita, la disciplina di cui agli artt. 591 bis e 591 ter c.p.c. - quest'ultimo nel testo introdotto dall'art. 13, comma 1, lett. cc-bis, del d.l. n. 83 del 2015, convertito con modificazioni nella l. n. 132 del 2015 e non ancora modificato, per i procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023, dall'art. 3, comma 42, lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022 - si applica nella sua interezza, con la conseguenza che: 1) l'ordinanza emessa dal g.d. ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c. è impugnabile col reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.; 2) l'ordinanza collegiale pronunciata all'esito di tale reclamo non ha natura decisoria, né definitiva; 3) la medesima ordinanza, in ragione di una simile natura, non è impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario, né straordinario ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.; 4) eventuali nullità verificatesi nel corso delle operazioni delegate al professionista si trasmetteranno agli atti successivi riservati al g.d., i quali soltanto potranno essere impugnati ai sensi dell'art. 26 l. fall.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 19712 del 11/07/2023 (Rv. 668428 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_591_3, Cod_Proc_Civ_art_669_13, Cod_Proc_Civ_art_591