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Fallimento ed altre procedure concorsuali – concordato preventivo Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 17092 del 15/06/2023 (Rv. 668023 - 01)

Concordato preventivo in continuità aziendale – Componente di qualsiasi consistenza di prosecuzione dell'attività aziendale - Rilevanza - Eventuale modificazione di una parte dell'attività produttiva - Ininfluenza.

Il concordato preventivo è qualificabile come in continuità aziendale, salvi i casi di abuso dello strumento, allorquando alla liquidazione atomistica di una parte dei beni dell'impresa si accompagni una componente di qualsiasi consistenza di prosecuzione dell'attività aziendale, tanto al momento dell'ammissione al concordato, quanto all'atto del successivo trasferimento cui l'azienda in esercizio dev'essere dichiaratamente destinata, senza che rilevi in senso ostativo all'applicazione del regime ex art. 186-bis l.fall. l'eventuale intervenuta modificazione di una parte dell'attività produttiva.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 17092 del 15/06/2023 (Rv. 668023 - 01)