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Fallimento ed altre procedure concorsuali – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 15790 del 06/06/2023 (Rv. 667942 - 03)

Concordato preventivo - organi - commissario giudiziale - Commissario giudiziale - Cessazione anticipata della procedura concordataria e "preconcordataria" prima della redazione dell'inventario - Liquidazione del compenso - Criteri - Valori dell'attivo e del passivo - Fonti di acquisizione.

In caso di cessazione anticipata della procedura concordataria, anche in pendenza della fase cd. "preconcordataria", in assenza di redazione dell'inventario da parte del commissario giudiziale, ai fini della liquidazione del compenso spettante a quest'ultimo, i valori dell'attivo e del passivo vanno tratti dalla documentazione acquisita alla procedura e, in particolare, per quanto riguarda il passivo, dall'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti (come eventualmente verificato e rettificato dal commissario giudiziale ai sensi dell'art. 171 l. fall.) e, per quanto riguarda l'attivo, dall'ultimo bilancio (come eventualmente rettificato dallo stesso commissario), nonché, per le imprese non soggette all'obbligo di redazione del bilancio, dalla dichiarazione dei redditi e dalla dichiarazione IRAP concernenti l'ultimo esercizio, oppure, se più aggiornata e adeguata, dalla situazione finanziaria dell'impresa depositata mensilmente dal debitore e sottoposta a verifica del commissario giudiziale (art. 161, comma 8, l. fall.) o, infine, dal piano concordatario, se già depositato dal debitore.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 15790 del 06/06/2023 (Rv. 667942 - 03)