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Controversie concernenti la formazione dello stato passivo – Cass. n. 3575/2023

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - competenza per territorio - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo - Controversie concernenti la formazione dello stato passivo - Irrilevanza del trasferimento infrannuale della sede dell'impresa - Competenza - Luogo del deposito dello stato passivo ex art. 209 l.fall. - Rilevanza - Esclusione.

 

In tema di liquidazione coatta amministrativa, l'art. 195, comma 1, l.fall. fissa la regola di irrilevanza del trasferimento infrannuale della sede dell'impresa, non solo in funzione della dichiarazione di insolvenza, ma anche ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente a conoscere delle controversie concernenti la formazione dello stato passivo; l'art. 209 l. fall., laddove prevede che il commissario deposita quest'ultimo presso la cancelleria del luogo dove l'impresa ha la sede principale, deve intendersi, infatti, riferito al tribunale già individuato come competente, ai sensi dell'art. 195, comma 1, cit., né un eventuale deposito del predetto atto presso la cancelleria di un diverso tribunale vale ad attribuire a quest'ultimo la competenza a conoscere delle relative impugnazioni.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3575 del 06/02/2023 (Rv. 667162 - 01)

 

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Cassazione

3575

2023