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Precedente domanda di concordato dichiarata inammissibile – Cass. n. 6508/2023

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per i creditori - debiti pecuniari - interessi - Fallimento in consecuzione - Precedente domanda di concordato dichiarata inammissibile - Sospensione del decorso degli interessi - Individuazione.

 

Ove il tribunale dichiari l'inammissibilità della domanda di ammissione al concordato preventivo, nel fallimento conseguentemente dichiarato la sospensione del decorso degli interessi (convenzionali o legali), prevista daii'art. 55 l.fall., decorre non dalla sentenza dichiarativa, ma dalla data di presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6508 del 03/03/2023 (Rv. 667150 - 02)

 

Corte

Cassazione

6508

2023