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Mezzi di prova alternativi al bilancio – Cass. n. 35381/2022

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento - in genere - Requisiti di non fallibilità - Mezzi di prova alternativi al bilancio - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

 

In ambito di procedimento prefallimentare, il debitore può fornire la prova della non fallibilità ex art. 1, comma 2, l.fall., anche con strumenti probatori alternativi ai bilanci degli ultimi tre esercizi previsti dall'art. 15, comma 4, l.fall. - i quali non assurgono infatti a prova legale - avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa. (Nella specie, la S.C., facendo applicazione del principio anzidetto, ha ritenuto erronea l'affermazione dei giudici del reclamo tesa ad escludere ogni attendibilità dei documenti prodotti dal debitore, imprenditore individuale, solo perché di formazione unilaterale, senza alcuno specifico rilievo in termini di inattendibilità, incompletezza o artificio).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 35381 del 01/12/2022 (Rv. 666292 - 01)

 

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Cassazione

35381

2022