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Modificabilità nella fase che precede la formazione dello stato passivo – Cass. n. 37802/2022

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - in genere - Domanda di ammissione al passivo - Modificabilità nella fase che precede la formazione dello stato passivo - Limiti - Ampliamento del "petitum" o variazione della "causa petendi" - Esclusione - Riduzione della domanda - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

 

La domanda di ammissione al passivo fallimentare, pur potendo essere precisata attraverso le osservazioni scritte di cui all'art. 95, comma 2, l.fall., nella fase che precede la formazione dello stato passivo non può essere modificata attraverso un ampliamento del "petitum" o una variazione della "causa petendi", ma può essere ridotta, ricorrendo in tal caso un'ipotesi di rinuncia parziale della pretesa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia impugnata, che aveva ritenuto inammissibile variare la domanda di insinuazione, sostituendo il titolo della pretesa da rivalsa Iva a compenso per l'attività prestata).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 37802 del 27/12/2022 (Rv. 666468 - 01)

 

Corte

Cassazione

37802

2022