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Concordato cd. "con riserva" – Cass. n. 35959/2022

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - in genere - Concordato cd. "con riserva" - Termine ex art. 161, comma 6, l.fall. - Scadenza - Conseguenze - Prorogabilità - Necessità di giustificati motivi - Sindacato di legittimità - Limiti.

 

Il termine fissato dal giudice al debitore, ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.fall., per la presentazione della proposta, del piano e dei documenti del cd. concordato "con riserva" ha natura perentoria e disciplina mutuata dall'art. 153 c.p.c., cosicché non è prorogabile a richiesta della parte o d'ufficio se non in presenza di giustificati motivi, che devono essere allegati dal richiedente e verificati dal giudice, la cui decisione è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata. Pertanto, in ragione della natura decadenziale del menzionato termine, alla sua inosservanza consegue l'inammissibilità della domanda concordataria.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 35959 del 07/12/2022 (Rv. 666246 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_154

 

Corte

Cassazione

35959

2022