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Questione di legittimità costituzionale – Cass. n. 34474/2022

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - Questione di legittimità costituzionale degli artt. 45 l.fall. e 647 c.p.c. nella parte in cui non prevedono l'opponibilità allo stato passivo del decreto ingiuntivo privo della clausola di esecutorietà - Manifesta infondatezza - Ragioni.

 

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 45 l.fall. e 647 c.p.c. - formulata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - nella parte in cui postulano la non opponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo privo di dichiarazione di esecutorietà anteriore alla dichiarazione di fallimento, essendo detta interpretazione coerente con il principio della cristallizzazione degli effetti del fallimento alla data della sua declaratoria e con un'esigenza di certezza dei rapporti giuridici patrimoniali delle parti e valendo, comunque, il procedimento di verificazione del passivo a garantire, anche attraverso l'appendice oppositiva ex art. 98 l.fall., la pienezza del contraddittorio processuale e l'esercizio del diritto di difesa in relazione al credito vantato.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 34474 del 23/11/2022 (Rv. 666290 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_647

 

Corte

Cassazione

34474

2022