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Delegazione o accollo cumulativi – Cass. n. 23986/2022

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - iniziativa - in genere - Delegazione o accollo cumulativi - Legittimazione del creditore a ricorrere per la dichiarazione di fallimento dell'obbligato sussidiario solidale - Sussistenza - Fondamento.

 

In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, sussiste la legittimazione attiva del creditore, anche nei confronti dell'obbligato sussidiario solidale, qualora sia stata pattuita una delegazione o accollo cumulativi ed operi il "beneficium ordinis" di cui all'art. 1268, comma 2, c.c., in quanto la nozione di creditore ex art. 6 l.fall. si riferisce letteralmente anche ai titolari di crediti condizionali, ai sensi dell'art. 55 l.fall.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 23986 del 02/08/2022 (Rv. 665527 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1268

 

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Cassazione

23986

2022