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Credito erariale per il pagamento dell'IMU maturata dopo la dichiarazione di fallimento – Cass. n. 18882/2022

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - ripartizione dell'attivo - in genere - Credito erariale per il pagamento dell'IMU maturata dopo la dichiarazione di fallimento - Prededuzione sul ricavato della vendita dell'immobile ex art. 111 ter l.fall. - Bene gravato da ipoteca - Rilevanza - Esclusione.

 

Il credito erariale per l'IMU maturata dopo la dichiarazione di fallimento rientra tra le spese sostenute per la conservazione, amministrazione e liquidazione dell'immobile ed integra una "uscita di carattere specifico", a norma dell'art. 111 ter l.fall., che grava in prededuzione su quanto ricavato dalla liquidazione del bene, anche se oggetto di ipoteca, trovando tale soluzione conferma, altresì, nella formulazione contenuta nell'art. 222, comma secondo, del Codice della crisi di impresa approvato con d.lgs. n. 14 del 2019.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 18882 del 10/06/2022 (Rv. 665319 - 01)

 

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Cassazione

18882

2022