Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - societa' e consorzi - Società cooperativa sociale - Assoggettabilità a fallimento - Condizioni - Accertamento riservato all'autorità giudiziaria - Pareri e atti del Ministero dello sviluppo economico - Vincolatività - Esclusione - Assunzione della qualifica di Onlus - Irrilevanza.
È assoggettabile a fallimento la società cooperativa sociale che risulti svolgere un'attività commerciale secondo criteri di economicità (cd. lucro oggettivo) all'esito di un accertamento riservato in via esclusiva all'autorità giudiziaria, senza che abbiano natura vincolante i pareri e gli atti adottati dal Ministero dello sviluppo economico, nell'esercizio dei poteri di vigilanza attribuitigli dalla legge, e senza che rilevi l'eventuale assunzione della qualifica di Onlus, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 460 del 1997, trattandosi di norma speciale di carattere fiscale che non integra la "diversa previsione di legge" contemplata dal secondo comma dell’articolo 2545 terdecies c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 29245 del 20/10/2021 (Rv. 662493 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2082, Cod_Civ_art_2545 terdecies, Cod_Civ_art_2195
Corte
Cassazione
29245
2021