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Requisiti dimensionali per l'esonero dal fallimento – Cass. n. 23484/2021

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - imprese soggette - Requisiti di non fallibilità ex art. 1, comma 2, lett. b), l.fall. - Ricavi lordi - Riferimento alle sole voci n. 1) e n. 5), lett. A), dello schema di conto economico ex art. 2425 c.c. - Necessità - Fondamento.

 

In tema di requisiti dimensionali per l'esonero dal fallimento di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), l.fall., i "ricavi lordi" devono essere individuati facendo riferimento alle sole voci n. 1) e n. 5) dello schema di conto economico previsto dall'art. 2425, lett. A), c.c., poiché ciò che rileva ai fini dell'individuazione del parametro dimensionale è il valore dei ricavi che afferiscono alle attività commerciali specifiche dell'impresa o a quelle accessorie derivanti dalla gestione non caratteristica, idonei a misurare la sua effettiva consistenza economica e finanziaria, dovendo pertanto essere esclusi gli "altri proventi" da sopravvenienze attive, che derivano dalla riduzione "una tantum" di accantonamenti per rischi precedentemente iscritti e non sono correlati alla gestione ordinaria né costituiscono ricavi in senso tecnico.

Corte di Cassazione, Sez.1 - , Sentenza n. 23484 del 26/08/2021 (Rv. 662313 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2425

 

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Cassazione

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2021