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Accordo di ristrutturazione dei debiti – Cass. n. 4270/2021

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Sovraindebitamento - Accordo di ristrutturazione dei debiti - Crediti muniti di privilegio generale - Soddisfacimento non integrale - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.

In tema di omologazione della proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla l. n. 3 del 2012, ai creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, per i quali sia prevista la soddisfazione non integrale, va assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dall'organismo di composizione della crisi. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto che aveva respinto il reclamo avverso il diniego di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, assumendo che non era ammessa la falcidia parziale dei crediti muniti di privilegio generale).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4270 del 18/02/2021 (Rv. 660587 - 01)