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Fallimento - cessazione concordato fallimentare – Cass. n. 4697/2021

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - cessazione - concordato fallimentare - riapertura del fallimento - risoluzione del concordato - Concordato fallimentare - Risoluzione del concordato - Effetti - Restituzione della cauzione prestata dall'assuntore - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

La risoluzione del concordato fallimentare, ai sensi dell'art. 140, comma 3, l.fall., determina l’acquisizione della cauzione versata all'atto della domanda quale conseguenza del trasferimento a carico del proponente del rischio della mancata attuazione della proposta, sia nel caso di proposta formulata dal fallito che da un terzo assuntore, avendo detta cauzione la funzione di evitare iniziative fraudolente o dilatorie a supporto della serietà della proposta concordataria. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva disposto la restituzione delle somme versate dal terzo assuntore a titolo di cauzione, nei limiti in cui non erano state utilizzate, affinché fossero poi i creditori a convenirlo in giudizio per la realizzazione delle garanzie).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 4697 del 22/02/2021 (Rv. 660571 - 01)

Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_250, Dlgs_14_2019_art_252