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Concordato preventivo in continuità aziendale – Cass. n. 23139/2020

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - Concordato preventivo in continuità aziendale - Liquidazione mediante assegnazione onerosa al socio della cooperativa - Cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di concordato preventivo con continuità aziendale, l'assegnazione dell'immobile al socio di una cooperativa, che avvenga in esecuzione di un piano gestionale teso all'ultimazione degli alloggi rimasti incompiuti, non può essere accompagnata dalla cancellazione ex art. 108 l.fall. delle iscrizioni pregiudizievoli, dal momento che i detti effetti purgativi si giustificano solo qualora la vendita si compia in esito ad una procedura competitiva ad evidenza pubblica secondo le regole di cui agli artt. 105 e ss. l.fall. richiamate dall'art. 182, comma 5, l.fall., non anche quando essa sia il frutto della continuazione dell'attività di impresa.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 23139 del 22/10/2020 (Rv. 659118 - 01)

Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_098, Dlgs_14_2019_art_100, Dlgs_14_2019_art_214, Dlgs_14_2019_art_217

corte 

cassazione

23139

2020