Skip to main content

Fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Cass. n. 13862/2020

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria ordinaria - Pendenza del relativo giudizio - Fallimento sopravvenuto - Subentro del curatore - Legittimità - Conseguenze - Creditore originario - Legittimazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Qualora sia stata proposta un'azione revocatoria ordinaria per fare dichiarare inopponibile ad un singolo creditore un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore e, in pendenza del relativo giudizio, a seguito del sopravvenuto fallimento di questi, il curatore subentri nell'azione in forza della legittimazione accordatagli dall'art. 66 l.fall., accettando la causa nello stato in cui si trova, la legittimazione e l'interesse ad agire dell'attore originario vengono meno, con conseguente improcedibilità della domanda dallo stesso proposta, salva la dimostrazione dell'inerzia degli organi della procedura in relazione al diritto azionato.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13862 del 06/07/2020 (Rv. 658304 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_1965, (Legge Falliment. art. 43= Dlgs_14_2019_art_005), (Legge Falliment. art. 51= Dlgs_14_2019_art_150) , (Legge Falliment. art. 66 = Dlgs_14_2019_art_165)

corte

cassazione

13862

2020