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Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo – Cass. n. 11882/2020

Proposta di concordato - Mancanza di rilievi del tribunale nell'udienza camerale ex art. 162 l.fall. - Termine per integrare la proposta - Assegnazione - Facoltà - Fattispecie.

In tema di ammissione al concordato preventivo, la mancata formulazione da parte del giudice, nel corso dell'udienza camerale, di osservazioni critiche in ordine alla proposta concordataria non impedisce al proponente di richiedere, nel suo interesse, un termine per integrarla, in relazione ad eventuali profili di inammissibilità che potrebbero emergere in sede di decisione, mentre l'art. 162, comma 1, l.fall. attribuisce al giudice un potere discrezionale, il cui omesso esercizio non necessita di motivazione, né è censurabile in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la corte d'appello, aveva accolto il reclamo della proponente, che lamentava il pregiudizio subito per avere il tribunale omesso, in sede di udienza camerale, di prospettarle la questione posta a fondamento della decisione di inammissibilità della proposta concordataria).

Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 11882 del 18/06/2020 (Rv. 657956 - 01)

CORTE

 CASSAZIONE

11882

2020