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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - impugnazione dei crediti ammessi - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10091 del 28/05/2020 (Rv. 657763

Impugnazione dello stato passivo - Natura ed oggetto - Principio dell'onere della prova - Applicabilità - Conseguenze.

Nell'impugnazione dei crediti ammessi, di cui all'art. 98 l.fall. - nel testo riformato dal d.lgs. n. 5 del 2006 - trova piena applicazione il principio dell'onere della prova, onde non è il creditore ammesso a dovere dimostrare nuovamente il suo credito, già assistito dalla favorevole valutazione espressa dal giudice delegato in sede di verifica, ma è l'impugnante a dover provare la fondatezza della sua contestazione.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10091 del 28/05/2020 (Rv. 657763 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697