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Fallimento - Credito d'IVA - Compensazione con debiti erariali - Ammissibilità - Principio di neutralità - Violazione - Esclusione - Fondamento - Posizione IVA prefallimentare e postfallimentari - Diversità - Coincidenza della partita IVA - Irrilevanza -
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - obblighi dei contribuenti - pagamento dell'imposta - rimborsi.
In materia tributaria è ammissibile la compensazione, ex art. 56 della l. fall., del credito IVA chiesto a rimborso dal fallito con i debiti erariali, sorti anteriormente alla dichiarazione di fallimento, anche quando il controcredito del fallito divenga liquido od esigibile successivamente, non determinandosi violazione del principio di neutralità dell'imposta poiché la posizione IVA maturata in epoca precedente la dichiarazione di fallimento è differente da quella successiva, ponendosi la coincidenza della partita IVA per le operazioni prefallimentari e postfallimentari come circostanza meramente occasionale, che non muta l'autonomia giuridica delle operazioni facenti capo al fallito, di cui il curatore è avente causa e amministratore del patrimonio, e quelle riferibili alla massa dei creditori, nel cui interesse opera il curatore stesso, quale gestore del patrimonio altrui, con conseguente necessità di redazione, ai sensi dell'art. 74-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, di due distinte dichiarazioni IVA, aventi ad oggetto le operazioni effettuate dal fallito anteriormente e successivamente al fallimento.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 14620 del 29/05/2019 (Rv. 654072 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_155
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